Resoconto integrale del dibattito dell'aula

Oggetto del Consiglio n. 311 del 25 novembre 1993 - Resoconto

OGGETTO N. 311/X - Disegno di legge: "Istituzione della gestione straordinaria per l'esercizio della Casa da Gio­co di Saint-Vincent".

Articolo 1 - (Oggetto)

1. Il Consiglio regionale può istituire, con propria deliberazione, la Gestione straor­dinaria regionale per l'esercizio transitorio della Casa da gioco di Saint?Vincent in caso di rinuncia, revoca, decadenza o scadenza della concessione, limitatamente al pe­riodo necessario per un nuovo affidamento della gestione della Casa da gioco stessa.

Articolo 2 - (Natura giuridica)

l. La Gestione straordinaria regionale ha personalità giuridica ed ha autonomia gestionale, amministrativa e contabile.

Articolo 3 - (Commissario straordinario)

1. Alla Gestione straordinaria regionale è preposto un Commis­sario straordinario che assume tutti i poteri di gestione della Casa da gioco di Saint?Vincent.

2. Il Commissario straordinario ha la rappresentanza legale della Gestione straordinaria regionale.

Articolo 4 - (Nomina del Commissario straordinario)

1. Il Commissario straordinario viene nomi­nato con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme delibe­razione della Giunta regionale, in deroga a quanto previsto dalla legge regionale 27 marzo 1991, n. 12 (Criteri per le nomine e le desi­gnazioni di competenza regionale).

2. L'incarico di Commissario straordinario può essere revocato con decreto del Presidente della Giunta regionale previa con­forme deliberazione della Giunta regionale, con provvedimento motivato, in qualsiasi momento.

Articolo 5 - (Requisiti del Commissario straordinario)

1. Il Commissario straordinario deve posse­dere i seguenti re­quisiti:

a) cittadinanza italiana; diploma di laurea; capacità di stipula­re contratti con le pubbliche amministrazioni; insussistenza di misure di prevenzione antimafia;

b) avere svolto qualificata attività profes­sionale o di direzione tecnica o ammini­strativa in enti o strutture pubbliche o società pubbliche o private con esperienza acquisita almeno quinquen­nale e comunque non oltre i due anni precedenti a quello di nomina.

2. La carica di Commissario straordinario è incompatibile con quelle di Consigliere e/o di Assessore regionale.

3. Qualora l'incarico di Commissario straordinario sia affidato ad un dirigente dell'Amministrazione regionale, avente i re­quisiti di cui al comma 1, lo stesso è collocato in aspettativa per il periodo necessario per l'espletamento delle funzioni.

4. Non possono rivestire la carica di Commissario straordinario i soggetti che abbiano, o abbiano avuto, nel decennio preceden­te rapporti di natura economica, professionali o di consulenza, con l'impresa che, al momento in cui viene istituita la Gestione straordinaria, ha la concessione della Casa da gioco, o con so­cietà da essa controllate o ad essa collegate.

Articolo 6 - (Modalità di gestione)

1. La Gestione straordinaria regionale assume la gestione della Casa da gioco costituita dai beni immobili di proprietà regiona­le, nonché dall'arredamento e dal materiale da gioco che ven­gono rilevati dalla Regione all'inizio della Gestione straordina­ria stessa, secondo le procedure previste dall'ultima convenzio­ne di concessione precedente l'istituzione della Gestione straordinaria regionale.

Articolo 7 - (Personale)

1. La Gestione straordinaria regionale assume il personale in servizio presso la Casa da gioco, garantendo il manteni­mento del trattamento giuridico, economico e previdenziale in atto e comunque assicurando il rispetto dei contratti di lavoro vigenti.

2. La successiva convenzione per l'affida­mento della nuova concessione della Casa da gioco dovrà contenere una disposi­zione che garantisca l'assunzione di tutto il personale in servi­zio da parte del nuovo concessionario.

Articolo 8 - (Versamento degli introiti)

1. La Gestione straordinaria regionale versa alla tesoreria della Regione ogni dieci giorni gli introiti della Casa da gioco, secon­do le percentuali di cui all'ultima convenzione di concessione.

2. Trimestralmente il Commissario straordi­nario deve presen­tare alla Regione la rendicontazione economico?finanziaria, ac­compagnata da una relazione sull'atti­vità svolta, relativa alla gestione della Casa da gioco. Tale rendicontazione dovrà essere seguita dalla devoluzione, entro dieci giorni, dell'attivo alle cas­se regionali.

3. La Gestione straordinaria regionale, per mezzo del Commis­sario straordinario, deve, annualmente o comunque entro trenta giorni dall'affidamento della nuova concessione, presen­tare all'approvazione del Consiglio regionale il bilancio con­suntivo dell'attività svolta.

Articolo 9 - (Vigilanza e controllo regionale)

1. La Gestione straordinaria regionale e l'attività del Commis­sario sono sottoposte alla vigilanza ed al controllo della Giunta regionale che si avvale a tal fine del personale regionale a ciò preposto.

2. La Giunta regionale, in qualsiasi momento, può far effettua­re controlli amministrativi e contabili e richiedere documenta­zione al fine di verificare l'andamento della Gestione straordi­naria regionale.

Articolo 10 - (Compenso del Commissario straordinario)

1. La Giunta regionale provvede a determinare le modalità con le quali il Commissario straordinario svolgerà l'incarico affida­togli determinando altresì il compenso che non potrà comunque essere superiore all'indennità, al lordo di tutte le ritenute, cor­risposta agli Assessori regionali.

Articolo 11 - (Fondo di dotazione)

1. Alla Gestione straordinaria viene assegnato un fondo di do­tazione iniziale di importo non superiore a lire 500.000.000, a titolo di anticipazione, per fare fronte alle spese urgenti per l'avvio dell'attività.

2. La Giunta regionale provvede all'impegno ed alla liquidazio­ne del fondo assegnato, secondo le necessità.

3. La gestione straordinaria rimborsa alla Regione il fondo avuto a titolo di anticipazione entro novanta giorni dell'avvio dell'attività.

Articolo 12 - (Disposizioni finanziarie)

1. La gestione del fondo di dotazione da assegnare alla Gestione straordinaria prevista dall'articolo 11 viene effettuata su capi­toli di partite di giro che verranno all'uopo istituiti in bilancio con provvedimento amministrativo con le seguenti descrizioni:

a) parte entrata: "Recupero del fondo di dotazione iniziale asse­gnato alla Gestione stra­ordinaria della Casa da gioco di Saint?Vincent"

b) parte spesa: "Assegnazione alla Ge­stione straordinaria della Casa da gioco di Saint-­Vincent di un fondo di dotazione inizia­le per le spese urgenti per l'avvio dell'attività".

Articolo 13 - (Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Presidente - Ha chiesto la parola il Consigliere Perron.

Perron (UV) - La questione del rinnovo della concessione della gestione della Casa da gioco di Saint-Vincent è, come tutti sappiamo, un pro­blema che si protrae da troppo tempo; dalla scadenza naturale della convenzione sono state concesse alcune proroghe alla gestione sino ad arrivare alla scadenza del 31 dicembre 1993.

Questa maggioranza non ha inteso concedere ulteriori proroghe nella concessione e si è attivata per bandire una nuova gara di appalto secondo le modalità che conoscete e che ha determinato la seguente situazione: due società, su sei invitate, che presen­tano le loro offerte e una sola che viene ritenuta idonea per avviare una trattativa con la Giunta regionale per un nuovo affidamento.

Parallelamente si è deciso, indipendentemente da quello che sarebbe stato l'esito della trattativa, di presentare un disegno di legge che istituisse giuridicamente e legalmente la figura del commissariamento. Questa è mossa da un triplice interesse:

a) colmare un vuoto legislativo in questo settore, cioè dare alla Regione uno strumento che permetta oggi, che viviamo questa situazione delicata nella quale i tempi per giungere ad una so­luzione positiva sono stretti, ma anche in futuro, di evitare il rischio di una vacanza nella gestione, di un vuoto nella gestio­ne della Casa di gioco di St.Vincent. Cosa che, secondo il mio punto di vista, si sarebbe già dovuta fare in precedenza. Vuoto di gestione che significherebbe chiusura, e neppure forse per tempi brevi del Casinò, con conseguenze di carattere occupa­zionale, turistico, economico, di immagine enormi e terribili per la nostra Regione.

La necessità di evitare tale rischio è ancora più evidente se si pensa all'attuale situazione economica negativa nella quale la carenza di posti di lavoro è drammatica.

b) L'istituzione della figura della gestione straordinaria rappre­senta uno strumento che sul piano giuridico ed operativo dia alla Regione la possibilità di gestire il Casinò nel periodo transitorio tra lo scadere o l'interruzione di una concessione ed il tempo necessario per dare avvio alle procedure e all'affida­mento della relativa concessione. Questo provvedimento vuole essere uno strumento che tutela la Regione nei momenti di passaggio tra lo scadere di una concessione e il passaggio ad una concessione nuova o a una qualunque soluzione di questo genere.

É una figura giuridica che intende tutelare la Regione nei momenti di passaggio, stabilendolo come un meccanismo perma­nente.

In questo senso è stata costruita come un meccanismo perma­nente, intendendo per permanente non che continui permanen­temente la gestione, che non avrebbe nessuna ragione; anzi, il contrario, è permanente la previsione di una legge che consenta in ogni momento al Consiglio regionale di dar vita alla gestione straordinaria.

É un buon meccanismo innanzitutto in termini di costo perché la gestione straordinaria non ha costi normalmente. Quindi non essendoci costi non si va incontro a problemi di collega­mento con l'eventuale concessionaria.

Spiego ancora l'utilità di avere una legge, cioè di una fonte normativa di carattere primario:

1? Innanzitutto il problema della Casa da gioco è un problema troppo importante per la Regione, per lasciare che le decisioni siano prese solo con atti amministrativi;

2? Questi atti amministrativi si prestano a interpretazioni va­rie, si prestano a ricorsi avanti alla giustizia amministrativa e potrebbero bloccare il meccanismo.

3? La legge invece dà garanzie di maggiore stabilità anche per­ché è una legge che non ha neanche il carattere di legge-prov­vedimento.

É una legge che rimane in vigore, destinata a durare con la possibilità di usarla tutte le volte che se ne ravvisa la necessità.

c) Esiste un aspetto - questo - più politico: avere una legge che prevede la possibilità di commissariare la Casa da gioco dà alla Regione nel momento in cui va a trattare con la società, sia oggi sia in futuro, un potere contrattuale più forte, un ambito di manovra più ampio, al fine di non essere contrattualmente prigionieri di questa società che ha, forse, nel tempo accumula­to fin troppo potere.

Per passare ad un esame in dettaglio dell'articolato:

Articolo 1: Con questo articolo si istituisce la facoltà al massimo organo rappresentativo regionale che è il Consiglio, di istituire una gestione straordinaria nel caso in cui si verifichi un vuoto di vacanza nella gestione della Casa da gioco di St.Vincent; viene definito anche il periodo e cioè lo si limita al periodo ne­cessario per procedere ad un nuovo affidamento.

Fissa una regola generale che è quella di tutelare la Regione nei momenti di passaggio, però al tempo stesso restringe l'ambito di discrezionalità del Consiglio regionale: prevede il commissariamento in caso di rinuncia, revoca, decadenza o scadenza della concessione.

É importante questo meccanismo perché fissa una regola gene­rale che vale per il futuro e, d'altra parte, stabilisce le condi­zioni perché si possa avviare il meccanismo della gestione straordinaria della Casa da gioco.

Il periodo che arriva fino ad oggi è sempre stato di concessione, non si sono posti i problemi; i problemi potrebbero porsi adesso. Questa legge ha questa funzione: la gestione della Casa da gio­co può passare alla Regione in certe condizioni.

Si vedrà, in questo articolo ma anche in altri, che si è seguito nella redazione di questa legge il più sovente possibile quanto stabilito nella vigente convenzione di concessione. Il riferimen­to costante che si ritroverà più volte è alla vigente convenzione di concessione.

Articolo 2: Viene definita la natura giuridica di questo soggetto che è dotato di autonomia gestionale, amministrativa e contabi­le.

Articolo 3: Evidenzia la figura del commissario straordinario, che ha la rappresentanza legale della gestione straordinaria regionale ed assume tutti i poteri di gestione della Casa da gio­co.

Articolo 4: Stabilisce le modalità di nomina del commissario straordinario e viene prevista anche la possibilità, conferita alla Giunta regionale, di revocare questo incarico.

É Il Presidente della Giunta regionale che esterna, attraverso un decreto, la volontà della Giunta.

Articolo 5: Stabilisce quali sono i requisiti che debbono essere posseduti dal commissario straordinario; si prevede la sua in­compatibilità con la carica di assessore e/o di consigliere regio­nale; è prevista la possibilità di nominare un dirigente regiona­le (purché possieda i requisiti evidenziati in precedenza); stabi­lisce il divieto di essere nominati commissari a coloro che ab­biano o abbiano avuto rapporti di natura professionale o di con­sulenza con la società che ha gestito il Casinò o società ad essa collegate nel decennio precedente.

Questo articolo può apparire restrittivo ma trattandosi - il Ca­sinò - di una cosa talmente importante, occorreva una qualifi­cazione professionale molto alta e una persona con un certo grado di esperienza.

Il fatto di collocare in aspettativa il dirigente regionale che po­trebbe assumere la gestione è giuridicamente corretto: bisogna separare la gestione che deve essere autonoma il più possibile.

Articolo 6: Fissa le modalità di gestione che deve assumere questa gestione straordinaria della Casa da gioco. Come punto di rife­rimento si prendono, anche qui, le procedure previste dall'ul­tima convenzione di concessione.

Articolo 7: Questo rappresenta sicuramente uno degli aspetti più importanti e più delicati di questa legge. Fissa le modalità riguardanti il trattamento del personale in servizio presso la Casa da gioco e le modalità per la sua riassunzione da parte della società che rileverà la gestione. A questo proposito mi permetto di esprimere alcune preoccupazioni per quel che ri­guarda la situazione dei dipendenti SAAV o, per capirci meglio, cercare di tutelare la posizione dei dipendenti che lavorano all'hôtel Billia.

Articolo. 8: Disciplina quelli che sono i compiti di questa gestione straordinaria per quanto attiene al versamento degli introiti alla tesoreria della Regione, la rendicontazione economi­co?finanziaria, la presentazione dei bilanci consuntivi. Il fatto di prevedere una cadenza (trimestralmente) è corretto per ave­re una situazione continuamente aggiornata sull'andamento della gestione.

Articolo 9: Disciplina la vigilanza ed il controllo regionale su questa gestione, controllo e vigilanza che sono esercitati dalla Giunta regionale la quale si avvale dei controllori. É concessa alla Giunta la facoltà di richiedere dei controlli per verificare l'andamento della gestione.

Articolo 10: Determina il compenso al commissario regionale che è stabilito nella misura di quanto è corrisposto agli asses­sori regionali.

Articolo 11: Questa gestione avrà bisogno di un fondo di dota­zione iniziale per far fronte a spese urgenti; fondo di dotazione che viene stabilito nella somma di lire 500 milioni.

Articolo 12: Riguarda le disposizioni finanziarie e cioè l'istitu­zione in bilancio di capitoli di partite di giro.

Articolo 13: Tutti capiscono la necessità di dichiarare questa legge urgente.

Si dà atto che dalle ore 9,33 assume la presidenza il Vicepresi­dente Aloisi.

Presidente - Dichiaro aperta la discussione generale. Ha chiesto la parola il Consigliere Collé.

Collé (DC) - Intanto una prima considerazione è quella che siamo soddi­sfatti che oggi si discuta di questa legge. É una legge che più volte il nostro Gruppo aveva richiesto ed aveva insistito perché si portasse avanti.

Come diceva Perron, è uno strumento importantissimo per la Regione; penso che il momento sia delicato e qualora si presen­tasse la necessità è bene avere una legge valida, efficiente, che per il periodo per cui servirà dia i risultati che vogliamo.

La settimana scorsa abbiamo discusso di questa legge in IV Commissione, nella quale era presente, oltre ai commissari, il Prof. Siniscalco. In quella sede sono emerse alcune perplessità, sono emersi alcuni problemi, che mi permetto di riassumere, anche perché gli stessi commissari appartenenti alla maggio­ranza ci avevano informato che avrebbero rivisto alcuni pas­saggi di detta legge.

Una prima riflessione è stata fatta sulla figura del commissa­rio, che è necessario venga affiancato da un'altra figura, da un vicecommissario. Ci auguriamo che questo periodo sia breve; tuttavia, il commissario potrebbe in quel periodo assentarsi per malattia o per altre cose, quindi c'è bisogno di una persona che sia responsabile presso la Casa da gioco e risolva tutti quei problemi che al momento usciranno. Pertanto chiediamo se in questo periodo di tempo, dal momento in cui è stata fatta la commissione ad oggi, la maggioranza ha ritenuto di rivedere tale posizione, andando a prevedere nella legge stessa la figura del vicecommissario. Naturalmente di questa figura devono essere decisi i requisiti: ritengo che i requisiti che servono per il commissario possano andare bene anche per il vicecommissario. Inoltre a detta figu­ra dobbiamo attribuire le funzioni.

Credo che questa sia una scelta politica e che tuttavia sia da farsi per quanto dicevo prima, perché potrebbe poi verificarsi nel corso di questi mesi che, per un motivo o per l'altro, il commissario non possa più essere presente e ci ritroveremmo, qui, a dover sostituire tale persona. Per cui un punto che rite­niamo importante è questo.

Un'altra osservazione riguarda i dipendenti della SAAV, che attualmente lavorano nella struttura del Casinò, in modo par­ticolare per quanto riguarda il guardaroba e il bar. Credo che se dal primo gennaio 1994 dovesse entrare in funzione il com­missariamento, qualora oggi non si pensi a questa situazione, ci ritroveremmo ad avere dei servizi scoperti all'interno del Casinò. Abbiamo posto anche questa domanda al Prof. Siniscal­co per vedere se era possibile prevedere questo tipo di discorso, e lui ci aveva detto in quella occasione che avrebbe dato una ri­sposta alla Giunta.

Diceva prima Perron, e lo vorrei ripetere io, capisco che non se ne può parlare oggi o perlomeno inserirlo nella legge; tuttavia, dobbiamo fare una riflessione per quelli che sono i dipendenti SAAV e che lavorano presso l'hôtel Billia, perché ritengo che la Regione dovrà in qualche modo tutelare anche questi lavorato­ri.

Un altro problema, sempre legato al discorso SAAV, al discorso dei bar all'interno del Casinò, è il problema delle licenze. Oggi le licenze sono intestate alla società SAAV; chiediamo che ven­gano prese informazioni giuste per poi non trovarci a gennaio con la difficoltà di non poter aprire i bar all'interno del Casinò. Crediamo che tale tipo di servizio debba essere dato e che in questo mese di tempo si facciano le dovute verifiche affinché questo servizio possa continuare anche con il commissariamen­to.

Sempre in commissione avevamo verificato l'eventualità di redi-gere un disciplinare o un regolamento, che definisca più specifica-tamente le modalità per eventuali acquisti che in questo periodo devono essere fatti; le modalità per il funzionamento dell'ufficio Fidi, le quali, essendo una cosa molto delicata, ne­cessitano un po' di approfondimento; le modalità per eventuali assunzioni.

Di quest'ultimo problema abbiamo parlato ampia­mente in com-missione e c'era chi era del parere che nel periodo del commis-sariamento le assunzioni non dovessero essere fatte; credo che, qualora il personale debba assentarsi per motivi vari dal Casinò, questa possibilità ci debba essere, ma debba essere regolamentata soprattutto per evitare che non ne venga fatto un abuso.

Sempre in detto regolamento è importante fissare un tetto massimo per il commissariamento, in quanto non possiamo permetterci di portarlo avanti per troppi mesi. Quindi, discu­tendone, credo si possa arrivare ad un accordo, si può parlare di 6-8 mesi, però è importante fissare ciò perché ci imporrà di lavorare seriamente e di portare a termine nel miglior modo possibile l'eventuale trattativa successiva da farsi.

Un altro problema emerso è legato alla nomina del commissa­rio. Sul disegno di legge è previsto che questa nomina venga fatta dalla Giunta; ricordo che si va in deroga a quanto previsto dalla legge regionale n. 12, quella delle nomine, e siamo d'ac­cordo perché non c'è il tempo per poter pubblicare e per poter seguire l'iter regolare della legge. Chiediamo tuttavia che sia almeno il Consiglio regionale a votare per il commissario, nell'ottica di dare il giusto spazio al Consiglio regionale. Su questo anche alcuni commissari di maggioranza si erano espressi favorevolmente.

Qualora tale richiesta non dovesse essere accolta, credo che si tratterebbe di una legge giunto-centrica, che come già detto in commissione toglierebbe tutto quello spazio che deve essere di competenza del Consiglio. Ci aspettiamo delle risposte sui problemi che prima ho detto; il Gruppo DC indicativamente sulla legge è favorevole, però vor­remmo avere alcune risposte su quanto detto. Credo che tale legge debba essere guardata al di fuori di quelle che sono le posizioni di maggioranza e di minoranza, e che uno sforzo debba essere fatto da tutte e due le parti.

Una volta che il disegno di legge sarà votato e che il commissaria-mento andrà in porto, la IV Commissione dovrà avere il compito di vigilare e di controllare questo tipo di commissaria­mento. Ci augu-riamo che anche su questo la Giunta non abbia niente in contrario.

Aspettiamo da parte della maggioranza alcune risposte e poi faremo sapere qual è la nostra posizione.

Presidente - Ha chiesto la parola il Consigliere Tibaldi.

Tibaldi (LN) - Indipendentemente dalle trattative che si stanno svolgendo con SITAV, la legge ha una funzione molto importante, perché permette l'intervento della Regione in situazioni cosiddette a rischio, situazioni che sono previste dall'articolo 1.

É importan­te perché in quasi mezzo secolo di concessione da parte di un gestore privato non era mai stata prevista la possibilità di un intervento pubblico nel caso in cui si verificassero determinati presupposti. Quindi questo disegno di legge inevitabilmente è portatore di interessi importanti.

Tuttavia bisogna aver presente che si tratta sempre di un'arma a doppio taglio, perché il commissariamento deve essere inteso come una medicina, che interviene a sanare una situazione che si è ammalata, e come tutte le medicine non deve essere oggetto di abuso, altrimenti si rischia di arrivare alla assuefazione e quindi a peggiorare una situazione che invece di essere curata, degenera.

Quali sono le ragioni di questi rischi? Innanzitutto, pur riconoscen-do la nobiltà di intenti di questo progetto, è necessario ap­portare alcuni piccoli correttivi, perché la gestione pubblica potrebbe essere pericolosa se si protrae oltre un certo limite di tempo.

In un momento in cui si va verso le privatizzazioni delle principali strutture produttive, il gestire in forma pubblica un'impresa come questa, che è una delle principali risorse eco­nomiche per la nostra Regione, potrebbe essere dannoso se si protrae oltre determinati limiti. Quindi è importante che sia prevista una clausola di temporaneità, che sia finalizzata ad un nuovo affidamento.

Non bisogna dimenticare, in un momento in cui occorre la massima professionalità da parte del gestore, che la Casa da gioco di Saint-Vincent viene affidata al governo pubblico.

Que­sto perché anche a Roma è in cantiere una legge che quanto prima darà vita a nuove case da gioco in tutto il territorio na­zionale e svilupperà una sorta di concorrenza fra le stesse: sarà una concorrenza agguerrita, ci saranno dei bacini di utenza più delimitati, ovviamente non so quanti Milanesi e Torinesi ver­ranno più volentieri a Saint-Vincent che non in zone più vicine a loro.

In un momento in cui si agguerrisce la concorrenza, il gestore pubblico può rappresentare un problema, ed ecco perché ritorno alla temporaneità: che il disaggio di questa medicina sia limita­to nel tempo. Occorre la massima professionalità anche da parte del gestore pubblico per quei pochi mesi, o per quell'anno, o per quel periodo in cui l'organizzazione dei fattori produttivi è delegata alla Regione.

Lo sforzo da parte della Regione, nella eventualità in cui si ar­rivi alla gestione straordinaria attraverso il commissario, deve essere ancora più intenso in un momento che è particolarmente delicato. Ricordiamo che sotto il profilo meramente economico la Casa da gioco sta vivendo una sorta di declino di incrementi, quindi ad una fase di declino deve comunque succedere una fa­se di ascesa.

Ecco perché intendiamo proporre alcuni emendamenti, che pos­sono essere una integrazione e un correttivo di alcuni punti e che si innestano, senza cambiare la sostanza di tale norma, per migliorare la legge.

Alcune considerazioni di natura politica. Così come concepita, questa legge attribuisce all'Esecutivo regionale un'enorme quantità di poteri. Il Presidente della Giunta nomina il com­missario su indicazione della Giunta, la Giunta esegue anche una serie di controlli che per la verità non è che siano molto ben precisi, anzi mi sembra ci sia una certa confusione fra questi.

Ci sono gli attuali controlli SITAV, che verrebbero ora attribuiti al governo della Giunta, ci sono poi i controlli regio­nali, ci sono i controlli su questo commissario che non si sa se vengono effettuati dagli stessi organismi o meno. Anche lo stes­so commissario straordinario è una figura plenipotenziaria, nella quale si accentrano molti poteri. Da una sola persona di­pende la gestione di un budget di un paio di centinaia di mi­liardi, quindi può essere pericoloso che da una sola persona di­penda la sorte di una Casa da gioco, che per la Valle d'Aosta rappresenta un 12-15 percento delle entrate in bilancio.

Forse sarebbe opportuno prevedere o un consiglio di amministrazione ristretto, o la figura del vicecommissario: ma non la figura del vicecommissario intesa come classico posto di sottogoverno, per cui il commissario viene nominato dalla maggioranza e il vice dalla minoranza per una mera logica di spartizione del potere, ma piuttosto in funzione produttiva ed economica, in funzione cioè di dare alla gestione un minimo di managerialità, neces­saria per riqualificare il Casinò e renderlo sempre concorren­ziale con le attuali case da gioco e con quelle che in futuro si in­sedieranno sul territorio nazionale.

Inevitabile anche la preoccupazione che ha espresso Perron sui dipendenti SAAV, su quale sarà la loro funzione. Non sarebbe opportuno prevedere una norma transitoria che dia una certa speranza al loro futuro occupazionale?

Infine, è necessario - sempre riallacciandomi alla figura del commissario straordinario - prevedere una sorta di regolamen­to preciso, definito, sulle competenze e sulle responsabilità del commissario straordinario.

Non ho nient'altro da aggiungere per il momento, vorrei solo allegare a quanto detto gli emendamenti che intendo presenta­re.

Presidente - Ha chiesto la parola il Presidente della Giunta, Viérin Dino.

Viérin D. (UV) - Le projet de loi que nous examinons est en effet un projet important et je partage la considération qui a été exprimée, qu'il s'agit d'une mesure concernant le Conseil tout entier et qui n'est donc pas, de ce point de vue, du ressort spécifiquement de la majorité ou de l'opposition. C'est un projet de loi qui permet de combler un vide, donc un projet nécessaire, qui se pose comme finalité d'assurer la continuité de l'activité de la gestion de la Maison de jeu de Saint-Vincent, et qui revêt de par ce fait un caractère exceptionnel et donc transitoire.

Il ne s'agit pas de réglementer la gestion directe en tant que choix politique, en tant que choix de gestion de la part de l'Administration régionale de la Maison de jeu de Saint-Vincent. Il s'agit sim-plement d'assurer la continuité de son activité en cas de révo-cation, en cas également de démission ou de renonciation de la part d'un gestionnaire. Il s'agit donc de le faire comme il est par ailleurs indiqué à l'article 1: "limitatamente al periodo necessario per un nuovo affidamento della gestione della Casa da gioco stessa".

Il est important de souligner ce fait, parce que nous pouvons commencer à fournir quelques éléments quant aux réflexions qui nous ont été exprimées, à savoir la nécessité d'indiquer une période précise: 6 - 8 mois, pour le fonctionnement de cette gestion extraordinaire.

Nous pensons à cet égard qu'il n'est pas souhaitable d'insérer des échéances précises, parce que dès qu'il y a indication d'une échéance, surtout si nous l'insérons dans une loi, par la suite pour une raison ou pour une autre (je ne veux pas mettre ces raisons sur le compte d'un manque de volonté de respecter ces échéances, mais évidemment il faut prévoir qu'il pourrait se produire des événements extraordinaires) le Conseil serait obligé d'approuver des prorogations et on tomberait fatalement dans un processus qui peut créer des difficultés.

Je crois que le fait d'avoir inséré "limitamente al periodo necessario per un nuovo affidamento della gestione della Casa da gioco" représente déjà un engagement qui est d'ordre politique et qui précise ultérieurement quel est le type de gestion que nous souhaitons et que nous proposons.

Il faut également sur ce projet de loi donner acte à la IVe Commission de sa collaboration, et pour l'examen du texte et pour l'avis qu'elle a exprimé, de façon que le Conseil aujourd'hui puisse le discuter.

Au cours de ces réunions nous avons déjà eu l'occasion d'examiner certaines remarques qui ont été formulées de nouveau aujourd'hui et sur lesquelles il est nécessaire d'éclaircir quels sont les objectifs, pour qu'il n'y ait pas de malentendus, parce que nous sommes convaincus que sur certains aspects les avis sont partagés, il s'agit simplement de définir quels sont les objectifs pour voir si nous arrivons à mieux les comprendre.

Tout d'abord je crois que le fait d'imaginer qu'il y a une volonté de concentrer tout le pouvoir au Gouvernement ne correspond pas aux intentions de cette majorité. Je ne veux pas ici reprendre le thème des rapports entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif, de ce que doit faire l'Exécutif par rapport également aux responsabilités qui ensuite sont du ressort du dit Exécutif; nous aurons tout loisir de discuter de ce thème, quand nous aborderons le problème de la nouvelle loi électorale.

Mais quand même je veux préciser qu'il n'y a pas d'objections à ce que la nomination du commissaire extraordinaire soit effectuée par le Conseil, sur proposition du Gouvernement, parce que ce n'est pas dans ce sens ni dans cette perspective que nous avions indiqué, en tant qu'organe qui nomme le commissaire, le Gouvernement.

C'était simplement pour considérer les nécessités d'efficacité et également le temps de prise de décision, rapportées aux responsabilités qui incombent directement au Gouvernement et à son Président quant à l'activité à la Maison de jeu de Saint-Vincent. Mais de toute façon, devant appliquer cette loi et donc avec une nomination qui devra se faire pour la première fois, nous considérons qu'il est opportun que ce soit l'assemblée qui procède à la nomination. A cet effet l'Assesseur aux finances présentera un amendement, compte tenu aussi des engagements que nous avons pris au cours de la séance de la commission.

La question du commissaire: quand on se rapporte au commissaire, il faut l'insérer dans une conception d'organe. On ne peut se limiter à considérer le commissaire en tant que dirigeant ou personne physique; avec l'institution de cette gestion extraordinaire pour le fonctionnement de la Maison de jeu de Saint-Vincent, nous allons instituer le profil de commissaire.

Par ailleurs, si nous considérons les précédents, il est difficile d'imaginer qu'avec un commissaire l'on doive également nommer un vice-commissaire; c'est un peu contredire la logique liée à l'institution de cet organe extraordinaire. Prenons deux exemples: ce qui s'est passé au casino de Campione, où le Ministère de l'intérieur a nommé un commissaire; les gestions extraordinaires des municipalités quand on nomme un commissaire.

Ce commissaire, en tant qu'organe, ne sera pas le seul à gérer la Maison de jeu de Saint-Vincent; son activité sera exercée avec la collaboration d'une structure, qui pourra lui permettre de gérer au mieux la Maison de jeu de Saint-Vincent. A cet égard, comme l'on doit éclaircir sur la base de ces considérations quelles sont les raisons qui nous ont amenés à proposer cet organe extraordinaire, il faut éclaircir également quelle est la nature juridique de cette gestion extraordinaire.

A l'article 2 du projet de loi il y a la prévision qu'il s'agit d'une "personalità giuridica con autonomia gestionale, amministrativa e contabile". Sur la base de cette formulation et sur la base des avis et des orientations qui nous ont été fournis par les experts du Conseil, il s'agit là d'une gestion privée. Il y a une autonomie totale du point de vue du fonctionnement et donc il n'y a pas de doutes quant à la nature de cette gestion extraordinaire.

Il y a d'autres problèmes qui ont été soulevés et qui méritent une attention particulière, même s'il y a une certaine difficulté à insérer la solution desdits problèmes dans ce texte de loi. Mais nous pouvons partager ce qui a été souligné, à savoir qu'il s'agira, après l'application éventuelle de cette disposition, de prévoir des modalités d'application et surtout de participation de la IVe Commission quant aux différents problèmes qui vont se poser à la suite de l'application de cette loi.

Je me réfère aux problèmes du personnel SAAV: il est difficile aujourd'hui d'imaginer intervenir dans un domaine où il y a une société privée, sur des propriétés privées qui exercent une activité privée. Là je ne sais pas comment l'on peut imaginer insérer même une disposition de caractère transitoire, à moins de vouloir, d'un côté, pousser vers un libéralisme effréné et, de l'autre, introduire des normes qui contredisent cette volonté de libéralisation. Il faudrait intervenir en tant que réquisition ou autre et nous n'avons pas de ce point de vue de possibilité.

Le problème par ailleurs demeure; il y a cette volonté de considérer que le personnel SAAV et les problèmes liés à la gestion actuelle SAAV doivent être pris en compte; donc, là également, il y a l'engagement de vérifier par quelle procédure l'on pourra assurer une continuité dans le fonctionnement de cette structure et donc, également, quant au personnel qui exerce ces fonctions en son sein.

Sur d'autres aspects, le problème de la réglementation des achats, le problème du fonctionnement de certains bureaux actuels de la Maison de jeu, le problème du recrutement du personnel, là également ce sont des aspects qu'il faudra vérifier mais qu'aujourd'hui, vu qu'il faut tout d'abord prévoir l'institution de cette gestion extraordinaire, il est trop tôt pour les insérer dans le projet de loi.

Ce seront des thèmes qui seront sans doute affrontés et précisés, mais je crois qu'avec la procédure à laquelle je faisais allusion, l'on pourra examiner tous ces aspects.

Sur les amendements qui ont été annoncés, dès qu'ils seront distribués nous aurons la possibilité de les examiner et par la suite je crois que nous pourrons par une petite suspension de séance les examiner pour voir ensuite quel est l'avis quant à leur recevabilité.

Presidente - Ha chiesto la parola l'Assessore del bilancio e delle finanze, Lévêque.

Lévêque (Ass.tec.) - Brevemente per esporre quelle che sono alcune riflessioni fatte a seguito degli impegni che ci siamo assunti in IV Commissio­ne, in ordine ai problemi sollevati in quella sede.

Ad alcune questioni ha già risposto il Presidente. Per quanto riguarda due temi, quelli del ruolo del Consiglio regionale sull'individuazione del commissario straordinario, e quelli di regolamentazione delle modalità con cui opererebbe, qualora attivata la legge, il commissario straordinario, sono stati predi­sposti due emendamenti che presento in questo momento.

L'uno, prevede di emendare l'articolo 4 che riguarda la nomina del commissario straordinario, e la proposta è che il commissa­rio straordinario venga nominato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta; l'altro, interessa invece l'articolo 10, re­lativo al compenso del commissario straordinario, e prevede che il Consiglio regionale provveda a determinare le modalità con le quali il commissario straordinario svolgerà l'incarico.

Nello stesso articolo l'emendamento tocca anche la parte finale della vecchia versione, quella sul compenso, in quanto nella dizione originaria l'indennità dell'assessore costituiva solo una parte del compenso dell'assessore, una parte non coerente con quello che è il compito che viene chiesto a questo manager, per cui è stato sostituito con l'indennità corrisposta agli assessori regio­nali che non fanno parte del Consiglio regionale, come previsto dall'articolo 1 della legge regionale 16 dicembre 1992, n. 71.

Presidente - Dichiaro chiusa la discussione generale. Ha chiesto la parola il Presidente della Giunta, Viérin Dino.

Viérin D. (UV) - Je demande une suspension de la séance pour examiner les amendements présentés.

Presidente - La richiesta di sospensione è accolta.

Si dà atto che la seduta è sospesa dalle ore 10,27 alle ore 10,48.

Alla ripresa dei lavori, riassume la presidenza il Presidente Stévenin.

Presidente - Ha chiesto la parola il Presidente della Giunta, Viérin Dino.

Viérin D. (UV) - Nous avons examiné les amendements qui ont été présentés, qui en partie peuvent être acceptés, dans le sens qu'ils précisent ultérieurement les finalités exprimées par la majorité.

Je veux me référer notamment à l'amendement n° 2, en tout cas le fait de préciser que cette gestion extraordinaire régionale "ha personalità giuridica di diritto privato" renforce ce que nous avons exprimé. De même nous pouvons demander de retirer l'amendement n° 3, parce qu'il correspond à l'amendement qui a été présenté par le Gouvernement. Nous pourrons concentrer le vote sur l'amendement du Gouvernement, qui rejoint la même finalité.

Il y a également accord pour accepter l'amendement n° 7, où il y a la réduction de ce délai, parce que cet amendement s'insère dans la finalité que la majorité a voulu donner, de disposer du choix le plus ample possible pour arriver à nommer ce commissaire extraordinaire.

C'est en acceptant cet amendement que nous exprimerons les raisons qui nous amènent à repousser d'autres amendements, parce qu'ils sont en contradiction avec cette finalité d'avoir le choix le plus ample possible. Donc d'autres amendements, que je présenterai tout à l'heure, nous les repoussons parce que nous croyons qu'ils sont en contradiction avec cette même finalité.

Egalement il y a acceptation de l'amendement n° 9; l'on précise mieux quelles sont les finalités, parce que, en mettant avant: "dans les trente jours successifs à...", on met l'accent sur le fait que le projet de loi est destiné non pas à une gestion qui doit continuer dans le temps, mais au renouvellement de la concession ou à une nouvelle convention.

Par contre, il y aura de la part de la majorité abstention sur les autres amendements, tout d'abord pour ce qui est de l'amendement n° 1, parce que nous croyons qu'il est opportun de ne pas introduire trop de limitations. Ici l'on précise que cette gestion ne pourra pas dépasser une année, éventuellement avec possibilité de la proroger encore pour un maximum de deux fois; tout de même nous ne voudrions pas que ce soit à la rigueur, en inversant de ce point de vue les finalités, une sorte d'alibi, dans le sens de dire qu'on peut quand même compter sur trois années.

Nous pensons que là l'engagement est de nature politique, et que le fait d'affirmer "limitatamente al periodo necessario per un nuovo affidamento della gestione della Casa da gioco" est suffisant pour affirmer cette volonté, tout en reconnaissant que par rapport à d'autres propositions: six mois ou huit mois, celle-ci a une autre finalité. Mais je réaffirme que nous considérons qu'il est opportun de garder la formulation telle qu'elle a été présentée.

De même pour ce qui est de l'amendement n° 4, le fait d'insérer "preferibilmente nel settore della gestione delle case da gioco" présente quelques perplexités quant au fait d'insérer cette préférence; du point de vue de la concurrence entre cette Maison de jeu et les autres, du fait qu'il s'agit d'une période de transition qui doit servir à remplir les conditions pour qu'une gestion nouvelle s'installe, le fait d'insérer cette préférence pourrait créer quelques contradictions du point de vue de la finalité et de l'impartialité.

Nous estimons qu'il n'est pas nécessaire d'avoir ces qualités, parce que, toujours en reprenant le concept du commissaire extraordinaire, avant tout il doit prouver qu'il est manager, et donc il n'est pas nécessaire qu'il y ait une compétence spécifique dans une maison de jeu, parce que les problèmes qui se rapportent à la nature de cette entreprise seront résolus par la structure qui doit aider le commissaire dans son action. Là donc il y aura abstention.

Comme il y aura abstention quant à l'amendement n° 5 pour les limitations qui sont introduites, parce que nous croyons qu'il n'y a pas là un conflit d'intérêts; de plus, il faut également considérer la situation du Val d'Aoste et donc le fait d'introduire toutes ces limitations pourrait nous créer des problèmes quant aux choix les plus amples possibles que nous souhaitons. Donc le fait d'insérer cette disposition, limiterait ce choix et serait en contradiction avec cette finalité.

Raisonnement semblable quant à l'amendement n° 6, où l'on veut abroger l'alinéa n° 3 en éliminant la possibilité de recourir au personnel de l'Administration régionale, qui remplit des fonctions de direction.

Quant à l'amendement n° 8, nous pensons qu'il est mieux de réglementer ce problème en application de l'article 10, tel qu'il a été amendé.

A savoir, le Conseil régional pourvoit à fixer les modalités selon lesquelles le commissaire remplira ses fonctions. Certains problèmes qui ont été évoqués tout à l'heure par M. Collé, le problème du personnel, pourront trouver une réglementation dans cette formulation; ce sera en tout cas le Conseil qui sera appelé à voter sur ce règlement et il y aura là la possibilité de réglementer tous ces aspects, sans prévoir une formulation aussi explicite que celle qui a été proposée.

Donc l'abstention est motivée du fait qu'il s'agit d'un renvoi à une réglementation successive toujours votée par le Conseil en application de l'article 10.

Presidente - Si passa all'esame dell'articolato. Articolo 1. Ha chiesto la paro­la il Consigliere Tibaldi.

Tibaldi (LN) - Ringrazio il Presidente per le precisazioni che ha fatto, però è necessario aggiungere alcune considerazioni sulle ragioni che ci hanno indotto a presentare questi emendamenti.

Cominciamo dal primo: il primo è senz'altro l'emendamento più importante, perché così come è previsto nell'articolo originario della legge, la formula "limitatamente al periodo necessario" è molto vaga, è suscettibile di una interpretazione notevole, in­finita, si può andare dai 10-15, dal mese, fino ai 20-28 anni, come è successo per la gestione del Casinò di Venezia, una ge­stione commissariale che in forza di una normativa così vaga è perdurata per quasi 30 anni, con tutte le difficoltà e con tutti i danni che si sono verificati per quella Casa da gioco.

Il nostro emendamento non è tuttavia un alibi per giustificare una gestione triennale da parte della Giunta regionale. Anzi, il termine preciso che viene stabilito nel secondo comma dell'arti­colo che avete a disposizione dice che non può essere superiore ad un anno, eventualmente non prorogabile per non più di due volte.

Perché questa soluzione così precisa? Per il semplice fatto che non si può non tenere corso di ricorsi giurisdizionali che so­no in atto e da parte di SITAV e da parte di FINOPER.

Ricorsi il cui esito, considerando il primo e il secondo grado, porteranno via circa un anno e mezzo, due anni, e non si può predisporre una nuova procedura di concorso anche europea finché non si conosce l'esito di questi ricorsi.

Infatti, ipotizziamo che una delle due società venga ammessa a trattativa privata dall'or­gano giurisdizionale e, nel contempo, la Giunta abbia avviato una procedura di concorso con altre società, a quel punto ci sa­rebbe una sovrapposizione di situazioni che sarebbe ingarbu­gliata e non più governabile. Ecco perché abbiamo preferito precisare con questa revisione dell'articolo 1 una temporaneità, proprio per limitare il periodo massimo della gestione pubblica, il quale, riprendendo le di­chiarazioni che ho fatto quando è stata commentata a livello generale la legge, deve essere ridotto e dosato, perché si tratta di una terapia correttiva ad una situazione che è malata.

Mi sembra che questo articolo non costituisca assolutamente un alibi, e tenga conto della situazione attuale che sta vivendo la Regione in rapporto a due società che hanno presentato i re­lativi ricorsi, e che quindi l'emendamento possa essere accetta­to.

Presidente - Do lettura dell'emendamento presentato dal Consigliere Tibaldi all'articolo 1:

Emendamento - Il Consiglio regionale può istituire, con propria deliberazione, la gestione straordinaria regionale per l'esercizio transitorio della Casa da gioco di Saint-Vincent in caso di rinuncia, revoca, decadenza o scadenza della concessione.

La gestione straordinaria regionale è finalizzata al nuovo affi­damento della gestione della Casa da gioco e non può essere superiore a un anno, termine eventualmente prorogabile per il medesimo periodo non più di due volte.

Lo pongo in votazione.

Esito della votazione

Presenti: 31

Votanti: 8

Favorevoli: 4

Contrari: 4

Astenuti: 23 (Agnesod, Aloisi, Bionaz, Borre, Chenuil, Dujany, Ferraris, Florio, Lavoyer, Louvin, Mafrica, Parisi, Perrin G. Cesare, Perrin Carlo, Perron, Piccolo, Riccarand, Squarzino, Stévenin, Vallet, Vicquéry, Viérin Dino e Voyat)

Il Consiglio non approva

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 1.

Esito della votazione

Presenti: 31

Votanti: 28

Favorevoli: 27

Contrari: 1

Astenuti: 3 (Bavastro, Linty, Tibaldi)

Il Consiglio approva

Presidente - All'articolo 2, comma 1, vi è l'emendamento proposto dalla Lega Nord, che viene considerato sostitutivo, in quanto reiscrive in­tegralmente l'articolo. Ne do lettura:

Emendamento -

Articolo 2 - (Natura giuridica)

- 1. La gestione straordinaria regionale ha personalità giuridica di diritto privato ed ha autonomia gestionale, amministrativa e contabile.

Lo pongo in votazione.

Esito della votazione

Presenti: 32

Votanti: 31

Favorevoli: 31

Astenuti: 1 (Stévenin)

Il Consiglio approva

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 3.

Esito della votazione

Presenti, votanti e favorevoli: 32

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente - All'articolo 4, comma 1, vi è un emendamento presentato dalla Lega Nord, di cui do lettura:

Emendamento - Il commissario straordinario viene nominato con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, in deroga a quanto previsto dalla legge regionale 27 marzo 1991, n. 12 (Criteri per le nomine e le designazioni di competenza regionale).

Consigliere Tibaldi, lei intende ritirare l'emendamento?

Allora l'emendamento della Lega Nord è ritirato.

All'articolo 4 vi è l'emendamento sostitutivo proposto dalla Giunta, che recita:

Emendamento - L'articolo 4 è sostituito dal seguente articolo:

Articolo 4 - (Nomina del Commissario straordianario)

1. Il Commissario straordinario viene nomi­nato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta, in deroga a quanto previsto dalla legge regionale 27 marzo 1991, n. 12 (Criteri per le nomi­ne e le designazioni di competenza regionale).

2. L'incarico di Commissario straordinario può essere revocato, su proposta della Giunta, dal Consiglio regionale, con provve­dimento motivato, in qualsiasi momento.

Lo pongo in votazione.

Esito della votazione

Presenti, votanti e favorevoli: 32

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente - All'articolo 5 vi sono diversi emendamenti presentati dalla Le­ga Nord.

Emendamento - articolo 5 comma 1, punto b), recita:

b) avere svolto qualificata attività professionale o di direzione tecnica o amministrativa in enti o strutture pubbliche o società pubbliche o private con esperienza acquisita almeno quinquen­nale, preferibilmente nel settore della gestione delle case da gioco.

Ha chiesto la parola il Consigliere Tibaldi.

Tibaldi (LN) - L'emendamento n. 4 propone una modifica del punto b) dell'ar­ticolo 1 che cancellerebbe l'ultima parte: "e comunque non oltre i due anni precedenti a quello di nomina", inserendo una quali­tà indispensabile, cioè che l'esperienza professionale del gestore straordinario temporaneo preferibilmente si sia svolta nella gestione delle case da gioco. Non è che si tratta di scegliere un laureato comune e di mette­rlo a dirigere un'attività che è complessa, dove necessitano competenza e responsabilità.

Se c'è l'opportunità di avere un manager, è bene tenerlo nella dovuta considerazione. La stessa preoccupazione mi sembra l'abbia espressa il Prof. Siniscalco, in sede di riunione con la IV Commissione, quando ha detto (cito le sue testuali parole): "Qui si tratta di compiere una scelta politica, è comunque necessario che il commissario abbia esperienza di queste cose". Perché non tenere in conside­razione questa qualità professionale o personale di un qualcuno che abbia esperienza nel settore della gestione delle case da gioco? Piuttosto è lesionistico dell'interesse dell'Amministra­zione regionale scartare una persona che da due anni è andata in pensione, magari anche in questi due anni ha accumulato ulteriori esperienze e noi la mettiamo da parte.

Ecco perché abbiamo pensato di sostituire l'ultima parte del punto b), da una parte accettando anche coloro che siano per ragioni personali usciti oltre due anni precedenti a quello di nomina dall'attività di direzione di imprese private o società pubbliche, e dall'altra tenendo in considerazione le capacità professionali di chi ha sempre operato o opera nel settore.

Per queste ragioni propongo l'emendamento alle valutazioni dell'assemblea.

Presidente - Pongo in votazione l'emendamento n. 4 proposto dalla Lega Nord.

Esito della votazione

Presenti: 32

Votanti: 4

Favorevoli: 4

Astenuti: 28 (Agnesod, Aloisi, Bionaz, Borre, Chenuil, Collé, Dujany, Ferraris, Florio, Lanièce, Lavoyer, Louvin, Mafrica, Marguerettaz, Parisi, Perrin G. Cesare, Perrin Carlo, Perron, Piccolo, Riccarand, Rini, Squarzino, Stévenin, Vallet, Vicquéry, Viérin Dino, Viérin Marco e Voyat)

Il Consiglio non approva

Presidente - L'emendamento n. 5, articolo 5, comma 2, proposto dalla Lega Nord, recita:

Emendamento - La carica di commissario straordinario è incompatibile con quelle di consigliere e/o assessore regionale, nonché con quelle di sindaco e/o di assessore comunale.

Ha chiesto la parola il Consigliere Tibaldi.

Tibaldi (LN) - Rispondendo alle osservazioni (esatte) che ha fatto prima il Presidente della Giunta, la nostra intenzione non è di limitare eccessivamente con questa clausola la possibilità di scelta da parte dell'Amministrazione regionale, o del Consiglio - secondo quanto verrà poi emendato -, per quanto riguarda il commissa­rio straordinario.

Però è importante evitare che i detentori di incarichi politici sia a livello regionale, sia a livello comunale, abbiano a che fare con la gestione della Casa da gioco. Anzi, proporrei - poiché mi sono reso conto che c'è una piccola con­traddizione fra l'emendamento n. 5 e l'emendamento n. 6 - di aggiungere anche i dipendenti regionali, perché la gestione commissariale non deve essere ispirata a criteri politici o pub­blicistici, ma a criteri privatistici.

D'altronde, nell'articolo 2, comma 1, mi fa piacere che sia stata accettata la dizione "personalità giuridica di diritto privato", quindi preferiamo che sia un manager, non un detentore di incarico politico né un funzionario o dipendente regionale ad assumere la gestione di questa importante attività regionale. Chiedo, se possibile, di aggiungere la dizione "e di dipendenti regionali".

Presidente - Il Consigliere Tibaldi sa bene che prima della chiusura della discussione generale possono essere portati gli emendamenti; in questo caso se volesse aggiungere qualcosa, dovrebbe essere d'accordo tutto il Consiglio. Tuttavia su questo emendamento il Presidente si è già espresso per l'astensione.

Tibaldi (LN) - Però altre forze potrebbero prendere in considerazione questa piccola variazione. Lo so che la maggioranza ha scelto un certo atteggiamento qui in aula, però altre forze di minoranza po­trebbero esprimersi in maniera diversa. Chiedo se è possibile inserire la dizione "e di dipendenti regionali".

Presidente - Ci vuole la disponibilità di tutto il Consiglio per accettare l'in­serimento richiesto.

Tibaldi (LN) - Posso chiederla: può il Consiglio pronunciarsi?

Presidente - Ha chiesto la parola il Consigliere Chiarello.

Chiarello (RC) - In merito a questo punto volevo dire una cosa. Nell'emenda­mento si parla di "sindaco e/o assessore comunale"; in questo caso, non precisando sindaco e/o assessore comunale, il Sindaco di Saint-Vincent potrebbe diventare commissario della Casa da gioco. Riterrei che sarebbe bene precisare il sindaco o gli am­ministratori della comunità montana interessata, perché ci so­no troppi interessi che si incrociano.

Presidente - Vede il problema come si pone, Consigliere Tibaldi? C'è già una differenziazione, non è possibile iscrivere l'ulteriore emenda­mento. Mi dispiace, devo attenermi al regolamento perché da una modifica se ne tira un'altra.

Pongo in votazione l'emendamento n. 5 proposto dalla Lega Nord.

Esito della votazione

Presenti: 32

Votanti: 9

Favorevoli: 9

Astenuti: 23 (Agnesod, Aloisi, Bionaz, Borre, Chenuil, Dujany, Ferraris, Florio, Lavoyer, Louvin, Mafrica, Parisi, Perrin G. Cesare, Perrin Carlo, Perron, Piccolo, Riccarand, Squarzino, Stévenin, Vallet, Vicquéry, Viérin Dino e Voyat)

Il Consiglio non approva

Presidente - L'emendamento n. 6, articolo 5, comma 3, proposto dalla Lega Nord, recita:

Emendamento - Abrogare articolo 5, comma 3.

Ha chiesto la parola il Consigliere Tibaldi.

Tibaldi (LN) - Ritiro l'emendamento n. 6, perché perde il suo significato visto quel piccolo errore previsto all'emendamento n. 5.

Il mio auspicio è che la scelta non cada su un dipendente o un dirigente regionale, ma che la scelta del commissario opti piuttosto verso manager nel vero senso della parola, che siano in grado di dare all'azienda Casinò un impulso e un rilancio in un momento in cui ne abbiamo assolutamente bisogno.

Presidente - L'emendamento n. 7, articolo 5, comma 4, proposto dalla Lega Nord, recita:

Emendamento n. 7 - Non possono rivestire la carica di commissario straordinario i soggetti che abbiano, o abbiano avuto, nel quinquennio prece­dente rapporti di natura economica, professionali o di consu­lenza, con l'impresa che, al momento in cui viene istituita la gestione straordinaria, ha la concessione della Casa da gioco, o con società da essa controllate e ad essa collegate.

Su questo emendamento c'è l'accordo della Presidenza della Giunta, lo pongo in votazione.

Esito della votazione

Presenti: 32

Votanti: 27

Favorevoli: 27

Contrari: 5

Il Consiglio approva

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 5 nel testo così emendato:

Articolo 5 - (Requisiti del Commissario straordinario)

1. Il Commissario straordinario deve posse­dere i seguenti re­quisiti:

a) cittadinanza italiana; diploma di laurea; capacità di stipula­re contratti con le pubbliche amministrazioni; insussistenza di misure di prevenzione antimafia;

b) avere svolto qualificata attività profes­sionale o di direzione tecnica o ammini­strativa in enti o strutture pubbliche o società pubbliche o private con esperienza acquisita almeno quinquen­nale e comunque non oltre i due anni precedenti a quello di nomina.

2. La carica di Commissario straordinario è incompatibile con quelle di Consigliere e/o di Assessore regionale.

3. Qualora l'incarico di Commissario straordinario sia affidato ad un dirigente dell'Amministrazione regionale, avente i re­quisiti di cui al comma 1, lo stesso è collocato in aspettativa per il periodo necessario per l'espletamento delle funzioni.

4. Non possono rivestire la carica di Commissario straordinario i soggetti che abbiano, o abbiano avuto, nel quinquennio prece­dente rapporti di natura economica, professionali o di consu­lenza, con l'impresa che, al momento in cui viene istituita la Gestione straordinaria, ha la concessione della Casa da gioco, o con società da essa controllate o ad essa collegate.

Esito della votazione

Presenti: 32

Votanti: 24

Favorevoli: 24

Astenuti: 8 (Bavastro, Collé, Lanièce, Linty, Marguerettaz, Rini, Tibaldi e Viérin M.)

Il Consiglio approva

Presidente - All'articolo 6 vi è l'emendamento delle commissioni che sosti­tuisce l'intero articolo:

Emendamento -

Articolo 6 - (Modalità di gestione)

La gestione straordinaria regionale assume la gestione della Casa da gioco costituita dai beni immobili di proprietà regiona­le, nonché dall'arredamento e dal materiale di gioco che vengo­no rilevati dalla Regione all'inizio della gestione straordinaria stessa, secondo le procedure previste dall'ultima o dalle ultime convenzioni di concessione vigenti nel periodo precedente l'istituzione della gestione straordinaria regionale.

Pongo in votazione l'articolo 6 nel testo emendato.

Esito della votazione

Presenti, votanti e favorevoli: 32

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente - All'articolo 7, comma 3, vi è l'emendamento n. 8 proposto dalla Lega Nord, che recita:

Emendamento - Non si può procedere a nuove assunzioni durante il periodo in cui viene esercitata la gestione straordinaria regionale, salvo che per la sostituzione di dipendenti che cessino l'attività lavo­rativa per dimissioni, decesso o collocamento a riposo.

Ha chiesto la parola il Consigliere Tibaldi.

Tibaldi (LN) - Anche questo è un emendamento al quale noi diamo un'enorme importanza, perché la gestione del personale è particolarmente delicata nel momento in cui subentra la gestione commissaria­le.

Per questo abbiamo pensato di introdurre con un terzo comma alcune limitazioni alle nuove assunzioni, durante il periodo in cui viene esercitata la gestione straordinaria.

Perché queste limitazioni? Per il semplice fatto che gli organici potrebbero essere comodamente ampliati, gonfiati, durante un periodo che è indeterminato perché l'emendamento n. 1 non è stato approvato, creando così una situazione anomala.

Anomala non tanto per la Regione, che riesce a sopperire ad un personale che è sovrabbondante, ma anomala soprattutto per il gestore privato che deve subentrare e che deve accollarsi una quantità di personale che è superiore e magari esuberante ri­spetto alle necessità effettive dell'azienda. Tale fattore produt­tivo deve essere comunque organizzato, studiato e indirizzato da un gestore privato, non certo dalla Regione, che in un mo­mento transitorio possa abusare di questo suo potere per in­crementare gli organici secondo regole che non sono razionali.

Il Presidente della Giunta diceva che è opportuno e augurabile regolarlo con l'articolo 10; effettivamente l'articolo 10, preve­dendo il famoso disciplinare, un regolamento integrativo di tale normativa, potrebbe sopperire a questa mancanza della legge. Però quando viene fatto questo regolamento? Nell'articolo 10, così emendato, non viene precisato. Quanto tempo passerà fra l'approvazione di detta legge e l'approvazione di un regolame­nto di attuazione, che è comunque fondamentale? Anche qui c'è una mancanza temporale, se vogliamo, in quanto non si dice qual è il limite. E poi la forza dell'atto legislativo è senz'altro superiore a quella dell'atto regolamentare e una questione così importante è opportuno che venga regolamentata con legge.

Quindi non ritiriamo questo emendamento e lo sottoponiamo all'attenzione dell'assemblea.

Presidente - Pongo in votazione l'emendamento n. 8 proposto dalla Lega Nord.

Esito della votazione

Presenti: 31

Votanti: 4

Favorevoli: 4

Astenuti: 27 (Agnesod, Aloisi, Bionaz, Borre, Chenuil, Collé, Dujany, Ferraris, Florio, Lanièce, Lavoyer, Mafrica, Margue­rettaz, Parisi, Perrin G. Cesare, Perrin Carlo, Perron, Piccolo, Riccarand, Rini, Squarzino, Stévenin, Vallet, Vicquéry, Viérin Dino, Viérin Marco e Voyat)

Il Consiglio non approva

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 7.

Esito della votazione

Presenti: 31

Votanti: 27

Favorevoli: 27

Astenuti: 4 (Bavastro, Chiarello, Linty e Tibaldi)

Il Consiglio approva

Presidente - All'articolo 8, comma 1, vi è l'emendamento proposto dalle commissioni, che recita:

Emendamento - La gestione straordinaria regionale versa alla tesoreria della Regione gli introiti della Casa da gioco, secondo le percentuali di cui all'ultima o alle ultime convenzioni di concessione vigenti nel periodo precedente l'istituzione della gestione straordinaria regionale.

Lo pongo in votazione.

Esito della votazione

Presenti, votanti e favorevoli: 31

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente - All'articolo 8, comma 3, vi è l'emendamento proposto dalla Lega Nord, che recita:

Emendamento - La gestione straordinaria regionale, per mezzo del commissario straordinario, deve, entro trenta giorni dall'affidamento della nuova concessione, o comunque annualmente, presentare all'approvazione del Consiglio regionale il bilancio consuntivo dell'attività svolta.

Lo pongo in votazione.

Esito della votazione

Presenti, votanti e favorevoli: 31

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 8 nel testo così emendato:

Articolo 8 - (Versamento degli introiti)

1. La gestione straordinaria regionale versa alla tesoreria della Regione gli introiti della Casa da gioco, secondo le percentuali di cui all'ultima o alle ultime convenzioni di concessione vigenti nel periodo precedente l'istituzione della gestione straordinaria regionale.

2. Trimestralmente il commissario straordinario deve presenta­re alla Regione la rendicontazione economico-finanziaria, ac­compagnata da una relazione sull'attività svolta, relativa alla gestione della Casa da gioco. Tale rendicontazione dovrà essere seguita dalla devoluzione, entro dieci giorni, dell'attivo alle cas­se regionali.

3. La gestione straordinaria regionale, per mezzo del commis­sario straordinario, deve, entro trenta giorni dall'affidamento della nuova concessione, o comunque annualmente, presentare all'approvazione del Consiglio regionale il bilancio consuntivo dell'attività svolta.

Esito della votazione

Presenti, votanti e favorevoli: 31

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 9.

Esito della votazione

Presenti, votanti e favorevoli: 31

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente - All'articolo 10 c'è l'emendamento proposto dall'Assessore Lévêque, sostitutivo dell'intero articolo, che recita:

Emendamento -

Articolo 10 - (Compenso del Commissario straordinario)

Il Consiglio regionale provvede a determinare le modalità con le quali il commissario straordinario svolgerà l'incarico affida­togli determinando altresì il compenso che non potrà comunque essere superiore all'indennità, al lordo di tutte le ritenute, cor­risposta agli assessori regionali che non fanno parte del Con­siglio regionale come previsto dall'articolo 1 della legge regiona­le 16 dicembre 1992, n. 71 (Modificazioni alla legge regionale 25 ottobre 1982, n. 69, recante norme sulle indennità e sui rim­borsi spese spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta regionale e norme sulla previdenza dei consiglieri regionali, già modificata con leggi regionali 25 febbraio 1985, n. 6 e 24 gen­naio 1989, n. 12).

Ha chiesto la parola il Consigliere Tibaldi.

Tibaldi (LN) - Come dicevo prima, va benissimo che la questione venga rego­lamentata, però anche qui non è stabilito il termine per la rego­lamentazione. Si dice: "Il Consiglio regionale provvede a deter­minare le modalità con le quali il commissario straordinario svolgerà l'incarico...eccetera", ma entro quanto provvede a de­terminare queste modalità?

Potremmo aggiungere come inciso: provvede a determinare contestualmente alla nomina.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 10 nel testo emendato.

Esito della votazione

Presenti, votanti e favorevoli: 31

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 11.

Esito della votazione

Presenti, votanti e favorevoli: 31

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 12.

Esito della votazione

Presenti, votanti e favorevoli: 31

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 13.

Esito della votazione

Presenti, votanti e favorevoli: 31

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente - Siamo in fase di dichiarazione di voto. Ha chiesto la parola il Consigliere Collé.

Collé (DC) - Il Gruppo DC non è completamente soddisfatto di come si è proceduto, tuttavia credo che alcune risposte siano state date, una parte con gli emendamenti presentati dalla Giunta, una parte con quelli presentati dalla Lega, che vanno a dare un quadro più definito della legge.

Inoltre vi sono stati degli impegni ben precisi da parte del Pre­sidente della Giunta su alcune questioni che avevamo solleva­to.

Chiediamo che venga effettuato un serio controllo su quella che potrebbe essere una gestione commissariale; in questa fase suc­cessiva, credo che una certa importanza la dovrà avere la IV Commissione. Ribadiamo la necessità, qualora si commissariasse la Casa da gioco, che sia per un periodo minimo, ed anche qui, il Presiden­te della Giunta ci ha assicurato questa intenzione da parte del Governo regionale.

In tali punti vaglieremo attentamente sull'operato della Giun­ta, alla luce delle responsabilità che essa si assume.

Il voto favorevole della DC è dunque a carattere politico, pro­prio perché su questa legge si è sempre detta favorevole e l'ha richiesta più volte nei dibattiti dove si è affrontato detto pro­blema.

Presidente - Ha chiesto la parola il Consigliere Florio.

Florio (VA) - Quello che votiamo oggi costituisce il terzo tassello dell'azione che questa maggioranza aveva definito nel momento della sua costituzione.

Si era detto che non si voleva andare oltre il 31 dicembre 1993 nell'attuale gestione, quindi "no" a qualsiasi tipo di proroga; si era detto che si doveva riprendere la procedura di affidamento, cosa che è stata fatta e che è in corso di realizzazione; si era detto che ci si doveva dotare di una legge per il commissaria­mento. La maggioranza ha ribadito più volte questa decisione, nonostante le difficoltà che sono state sicuramente presenti e i tempi molto stretti.

Facciamo oggi un altro passo molto importante verso quell'obiettivo da noi sempre perseguito nei confronti del pro­blema della Casa da gioco, quello del controllo reale di questa Casa da parte dell'Amministrazione regionale che ne è proprie­taria, verso la rottura dell'accerchiamento concreta, fattiva, e per l'avvio il più presto possibile di una gara di appalto a livello europeo.

Ci sono poi dei contenuti specifici in tale legge, che sono sicu­ramente positivi. Si tratta di una legge di ordine generale; il Consiglio regionale istituisce la gestione transitoria in caso di rinuncia, revoca, decadenza o scadenza delle convenzioni eventualmente in atto; viene istituita questa gestione straordi­naria per un periodo che non viene definito temporaneamente, ma messo solo in relazione, correttamente, ai problemi di un nuovo affidamento della gestione stessa; viene ribadito il crite­rio generale della concessione: no, quindi, ad una generalizzata gestione diretta, riaffermando il principio della separatezza fra la proprietà della Casa da gioco e la gestione della stessa, e ri­conoscendo all'Amministrazione regionale la funzione di orga­nizzazione della Casa da gioco e, a chi la gestirà, della gestione delle attività che in essa devono svolgersi.

Il commissario as­sume tutti i poteri e costituisce il riferimento unico del Consi­glio regionale. É previsto all'articolo 7 un criterio specifico per il grave e complesso problema del personale. Infine, all'articolo 10, viene correttamente individuata la potestà del Consiglio regionale di determinare con calma, con modo, concretamente, quali devono essere le modalità con cui il commissario straor­dinario dovrà svolgere l'incarico che gli verrà affidato.

Viene ribadito in tutta la legge il concetto del controllo generale del Consiglio regionale; la riteniamo una scelta positiva. Non si tratta di una legge giunto-centrica, come è stato detto in alcuni interventi, si tratta di una legge che viene ricondotta all'azione di controllo costante di questo Consiglio.

Crediamo che si debba, a questo punto, auspicando la votazione favorevole del Consiglio su detto disegno di legge, iniziare subi­to a provvedere e a determinare quelle modalità di cui all'arti­colo 10. Dobbiamo essere pronti, il 31 dicembre 1993, con qualsiasi tipo di strumento previsto da tale legge, perché si possa iniziare l'eventuale uso di questa gestione straordinaria a partire dal primo gennaio.

Presidente - Ha chiesto la parola il Consigliere Parisi.

Parisi (VAP) - Avevamo chiesto alla Giunta di predisporre questo disegno di legge, diamo atto alla stessa Giunta di aver mantenuto fede agli impegni politici assunti.

Ci dichiariamo soddisfatti del lavoro svolto. Riteniamo però che, al di là dei riflessi pratici, la legge potrebbe riservare an­che delle sorprese, quindi ci auguriamo che la trattativa con la SITAV vada in porto e che questo disegno di legge non debba essere attuato, anche perché non conosciamo tutti i risvolti che il futuro potrebbe riservarci.

In particolare vorrei rimarcare quello che è stato detto; uno dei dubbi che ci resta, riguarda il futuro dei dipendenti della SAAV, che sicuramente non rientrano in detta legge.

Comunque esprimiamo complessivamente un parere positivo; dichiaro fin da adesso il mio voto favorevole a questo disegno di legge.

Presidente - Ha chiesto la parola il Consigliere Chiarello.

Chiarello (RC) - Penso che siamo tutti d'accordo con questo disegno di legge, che probabilmente doveva essere fatto prima nel tempo.

É un disegno di legge che ha dei limiti; speravo che almeno quella determinazione che c'era nell'emendamento della Lega - che riguarda il tempo di commissariamento - fosse recepita, come pure l'emendamento in merito alle assunzioni, perché so­no degenerati anche troppo i commissariamenti dei casinò.

Do fiducia alla Giunta nelle buoni intenzioni espresse dal Pre­sidente, per questo siamo favorevoli a questa legge.

Presidente - Ha chiesto la parola il Consigliere Tibaldi.

Tibaldi (LN) - Ringrazio il Consiglio per aver approvato alcuni emendamenti presentati, tuttavia non sono stati approvati gli emendamenti che sono più importanti per integrare questo disegno di legge, che comunque ha dei nobili principi, ha una sua valenza note­vole.

Mancando però l'approvazione a due emendamenti, in partico­lare l'emendamento n. 1 concernente una precisazione della temporaneità della transitorietà della gestione, e l'emenda­mento n. 8, la cui reiezione può dar luogo ad abusi da parte dell'organo politico Giunta regionale, riteniamo di non dover accogliere favorevolmente questa normativa, pertanto ci aster­remo.

Presidente - Pongo in votazione la legge nel suo complesso:

Esito della votazione

Presenti: 31

Votanti: 28

Favorevoli: 28

Astenuti: 3 (Bavastro, Linty e Tibaldi)

Il Consiglio approva