Oggetto del Consiglio n. 55 del 26 febbraio 1976 - Verbale
OGGETTO N. 55/76 - Rinvio della discussione generale sul disegno di legge regionale n. 161 concernente: "Norme in materia urbanistica e di pianificazione territoriale".
Il Vice Presidente CHABOD dichiara aperta la discussione generale sul disegno di legge regionale concernente: "Norme in materia urbanistica e di pianificazione territoriale", disegno di legge trasmesso in copia ai Signori Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 19 dicembre 1975:
L'unito disegno di legge ha le sue radici nell'Ordine del Giorno votato all'unanimità dal Consiglio regionale nella seduta del 19 ottobre 1973 e utilizza buona parte del lavoro eseguito dalla Commissione consiliare speciale presieduta dal Consigliere Claudio Manganoni e composta dai Consiglieri Giuseppe Maquignaz, Ettore Marcoz, Bruno Milanesio, Mario Andrione, Giuseppe Borbey, Severino Caveri. Tale Commissione, la cui attività fu seguita anche dal Consigliere Eraldo Manganone, ultimò detto lavoro inviando alla Giunta regionale, presieduta dal Dr. Cesare Dujany, un progetto di legge, concernente "Norme in materia urbanistica e di pianificazione territoriale", datato 22 maggio 1974. Detto progetto non fu sottoposto all'esame, per l'approvazione, del Consiglio Regionale.
L'attuale Giunta ha esaminato il lavoro eseguito e ha ritenuto di apportarvi alcune modificazioni per organizzare con nuovi criteri la materia e per arricchire i contenuti dei piani regolatori generali.
Questo disegno di legge non risolve completamente la problematica relativa alla disciplina globale della materia urbanistica, bensì, analogamente al progetto predisposto dalla Commissione Manganoni, vuole essere un primo passo qualificante sulla strada diretta alla pianificazione territoriale, che richiederà la formazione e l'approvazione di altri strumenti sia legislativi sia di pianificazione fisica.
Art. 1
Sono sottratti all'attività edificatoria le aree boscate, le zone umide e i laghi naturali ed artificiali, nonché i terreni instabili e quelli soggetti a calamità naturali.
Per quanto riguarda i terreni instabili e quelli soggetti a calamità naturali, la norma è immediatamente operativa in quegli ambiti di cui è già accertata la situazione di dissesto o sui quali è già stata accertata l'incombente calamità, e il campo di applicazione si intenderà con l'estendersi degli accertamenti suddetti.
Per le aree boscate e le zone umide si anticipano le relative definizioni per le finalità e le prescrizioni della legge.
CAPO II
MODALITA' PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ EDIFICATORIA NEI COMUNI SPROVVISTI DI PIANO REGOLATORE GENERALE
In questo capo sono contenute scelte pianificatorie generalizzate collegate con la sussistenza delle opere di urbanizzazione primaria e operanti nei Comuni ancora sprovvisti di piano regolatore generale, e sono dettate, per: gli agglomerati di interesse storico, artistico o di particolare pregio ambientale; per le altre parti del territorio distintamente, per l'edificazione a scopo abitativo e commerciale, per quella industriale e artigiana e per l'edificazione di fabbricati rurali; dette discipline sono corredate di norme tecniche per la loro applicazione.
Il Capo è completato da norme: sulla protezione delle strade regionali e comunali; sugli oneri in capo ai richiedenti autorizzazioni edilizie; sui compiti dei Comuni per attivare l'effettivo controllo sui fatti insediativi e sul campo di applicazione delle norme contenute nel Capo II.
Art. 2
Sembra utile mettere in evidenza: il "privilegio" di cui vengono a godere gli antichi insediamenti, rispetto alle altre parti del territorio, relativamente alla sussistenza delle opere di urbanizzazione primaria quali condizioni indispensabili per procedere agli interventi edilizi: la possibilità condizionata di aumentare l'altezza netta dei piani esistenti; l'obbligo del parere vincolante della Soprintendenza regionale ai monumenti su tutti gli interventi da eseguire in questi ambiti; l'obbligo per i Comuni di delimitare gli agglomerati in parola entro termini prestabiliti, in quanto molti insediamenti sono stati esclusi dalle delimitazioni assunte in applicazione della legge "ponte"; il potere sostitutivo della Regione in casi di inadempienza.
Art. 3
I condizionamenti posti per l'effettuazione di nuovi insediamenti umani e produttivi sono notevolmente incruditi rispetto a quelli relativi agli agglomerati di interesse storico, artistico o di particolare pregio ambientale, per cui dal confronto fra il presente articolo e il precedente emerge chiaramente la scelta volta a riutilizzare i volumi esistenti anziché destinare a nuovi insediamenti aree ancora libere. Operano in tal senso le norme che: definiscono le opere di urbanizzazione primaria; limitano l'estensione degli allacciamenti; stabiliscono i parametri per "misurare" l'idoneità della fognatura e dell'acquedotto; dispongono "standards" minimi di parcheggio per le principali categorie di edifici; impongono che le strade siano pavimentate, presentino sezione minima e siano sempre agibili.
Art. 4
Gli edifici pubblici non abitativi devono rispettare: un rapporto prestabilito fra la superficie coperta e la superficie del terreno; distanze dagli edifici vicini e dalle strade in rapporto alla propria altezza; le altezze massime fissate per gli edifici abitativi. Tenuto, peraltro, conto che detti edifici possano richiedere maggiori altezze in ragione delle funzioni cui sono destinati è ammesso il superamento delle altezze previo obbligatorio parere del C.R.P.T.
Art. 5
I fabbricati rurali con destinazione non residenziale non sono soggetti a particolari condizionamenti; ove nei fabbricati stessi o nelle relative aree di pertinenza insista anche la residenza, questa deve essere strettamente ragguagliata alla dimensione aziendale sulla base di un determinato rapporto volumetrico e in ogni caso non potrà superare la prestabilita dimensione massima.
Tenuto conto degli indici stabiliti sarà possibile eseguire, nella sede dell'azienda, una residenza di 300 meri cubi (pari a circa 100-110 metri quadrati) ove il terreno coltivato costituente l'azienda abbia superficie di un ettaro.
Art. 6
Al fine di accelerare le delimitazioni degli agglomerati di interesse storico, artistico o di particolare pregio ambientale, è disposto che fino a quando i Comuni non abbiano assolto detto obbligo non è ammessa l'autorizzazione di alcuna nuova costruzione.
Art. 7
Allo scopo di dotare i Comuni della Valle, ancora sprovvisti di piano regolatore generale, di un'unica "unità di misura" per il controllo dell'attività edificatoria sono stabilite modalità: per la misurazione della superficie coperta, dei volumi, delle altezze; per il conteggio del numero dei piani; per l'esecuzione dei movimenti di terra.
Art. 8
I vincoli imposti dall'orografia della Regione hanno indotto ad innovare in ordine alle distanze minime a protezione delle strade comunali e regionali, stabilendo distanze minime dall'asse stradale, anziché dal ciglio delle strade, estendendone l'applicazione anche all'interno dei centri abitati. Tale normativa modifica, in parte, la legge regionale 11 novembre 1965, n. 18, aumentando da 3 a 5 metri la larghezza della fascia di protezione delle tratte di strade regionali comprese entro i perimetri dei centri abitati.
Artt. 9 e 10
In relazione alla disciplina dell'attività edificatoria volta a realizzare nuovi insediamenti (art. 3), sono stabiliti: a carico degli imprenditori l'obbligo, rispettivamente, di dimostrare, all'atto della domanda di licenza edilizia, la concreta realizzabilità degli allacciamenti alle strade, fognature ed acquedotti, e l'impegno della loro realizzazione durante l'esecuzione del fabbricato; a carico dei Comuni di accertate formalmente il grado di funzionalità delle infrastrutture sopracitate nonché le relative modificazioni in relazione all'autorizzazione di nuovi fabbricati o all'esecuzione di nuove infrastrutture o al potenziamento di quelle esistenti. A questo proposito i Comuni dovranno censire le infrastrutture e misurarne il grado di funzionalità, e l'Assessorato regionale dei Lavori Pubblici avrà il compito di controllare la regolare tenuta dei registri comunali sui quali saranno riportati gli schemi delle infrastrutture, la loro funzionalità alla data del censimento e le modificazioni di funzionalità via via che saranno rilasciate nuove autorizzazioni o saranno eseguite nuove opere.
Art. 11
Le disposizioni del Capo II si applicano ai Comuni sprovvisti di piano regolatore fino a quando il piano non sia stato approvato e, comunque, non oltre il 30 giugno 1978. Quest'ultimo termine è coordinato con quello previsto dalla L.R. ..............., art. 1, primo comma, entro il quale (30 giugno 1976) tutti i Comuni della Valle devono adottare il piano regolatore generale, e tiene conto dei poteri sostitutivi del Presidente della Giunta di cui all'ultimo comma dell'art. 1 della legge sopracitata, per cui, quando non saranno più applicabili le disposizioni del Capo II (30 giugno 1978), tutti i Comuni della Regione dovrebbero essere dotati di piano regolatore generale.
CAPO III
NORME DI PIANIFICAZIONE
Art. 12
Come è noto, i piani regolatori, nella loro impostazione tradizionale, si limitano a stabilire quali interventi possano essere consentiti nelle varie parti del territorio. L'articolo 12 del disegno di legge impone, invece, che lo stesso strumento urbanistico locale non soltanto rechi la tradizionale zonizzazione del territorio, ma anche l'individuazione dei modi attraverso i quali possa essere controllato l'equilibrio effettivo delle varie componenti di sviluppo delle comunità locali.
Ciò comporta che le norme di piano regolatore debbano definire le reali condizioni da verificare, momento per momento, affinché gli insediamenti possano essere autorizzati. Gli insediamenti, ovviamente, dovranno soggiacere ai vincoli spaziali sulle possibilità di interventi nel territorio (e cioè i limiti tipologici, volumetrici e genericamente dimensionali), ma potranno in concreto via via essere consentiti solo quando siano state poste in essere determinate condizioni di fatto, quali l'esistenza, in uso reale, di determinati corrispondenti servizi o anche di determinati altri insediamenti con specifiche destinazioni d'uso.
I servizi di cui bisognerà tener conto per il rispetto degli equilibri imposti dalle norme di piano regolatore saranno le infrastrutture primarie (o tecniche) e secondarie (o sociali), in tutte le loro articolazioni, che potranno opportunamente essere definite attraverso la progettazione del piano, con riferimento ai consueti "standards" ed alla luce delle precise scelte programmatiche dell'Amministrazione. Da tali scelte deriverà l'imposizione di equilibri specifici non solo fra insediamenti e servizi, ma anche fra diverse destinazioni d'insediamenti. Questi ultimi sono fondamentali, se si vuole evitare che la semplice imposizione di ottimi standards di servizi si traduca in una selezione degli insediamenti a favore di poca gente fortunata o di grossi operatori economici. In questo senso gli insediamenti residenziali, turistici, ecc., opportunamente vagliati dal potere locale, sono giuridicamente e politicamente considerabili come "servizi" fondamentali per l'equilibrio degli aggregati.
La nuova normativa esige, dunque, che, in sede di adozione dello strumento urbanistico, venga chiaramente esplicitato il programma di sviluppo della realtà locale nei suoi obiettivi e nei suoi modi, e vengano di conseguenza poste le direttive per la costante verifica degli equilibri in tal quadro definiti.
Va chiarito che, non appena il programma di sviluppo concepito dall'Amministrazione locale esca da certi limiti minimi, l'impostazione degli equilibri coinvolgerà necessariamente rapporti con infrastrutture e insediamenti estranei alla realtà strettamente locale e, soprattutto, ai poteri locali, in un gioco di interrelazioni di cui si dovrà tenere il dovuto conto.
Fino a che, in concreto, gli strumenti urbanistici saranno i piani comunali, e questi dovranno essere redatti in assenza di una impostazione pianificatoria globale, certamente non sarà facile articolare in modo esauriente gli equilibri già detti; ma non per questo l'indirizzo imposto dall'art. 12 perde, allo stato attuale, la sia validità: infatti i Comuni potranno e dovranno in ogni caso individuare e normare gli equilibri relativi alla realtà strettamente locale e controllabile in termini di programmi locali, ma potranno e dovranno anche non appena i programmi concepiti lo esigeranno, riferirsi a certi problemi non risolvibili localmente, rinviando le relative responsabilità operative alla Regione, senza escludere che, localmente, gli sviluppi possano essere normativamente condizionati alla soluzione di quei problemi. Ad esempio, se un Comune concepisce un programma di sviluppi turistici tali da comportare la realizzazione di un acquedotto, quel Comune potrà e dovrà inserire, in modo opportunamente articolato, fra le condizioni da verificare per l'ammissibilità degli effettivi insediamenti, la soluzione di tale problema, prescindendo in qualche misura dal fatto che poi la soluzione stessa competa ad un ente sovraordinato ed alle sue globali scelte di pianificazione.
Così pure, in ordine all'equilibrio fra le varie destinazioni d'uso degli insediamenti, i Comuni potranno ben fare opportune scelte programmatiche e istituire garanzie condizionanti a favore dell'edilizia popolare o, in altri casi, di insediamenti turistici controllati dalla comunità locale; naturalmente, sarà, poi, l'ente sovraordinato, cioè la Regione, a consentire praticamente gli sviluppi, nella misura in cui porrà sul territorio iniziative capaci di produrre l'edilizia e gli insediamenti individuati come condizionanti.
È necessario esigere che i piani perdano il tradizionale significato di disegno globale dello sviluppo, ma diventino piuttosto uno strumento di controllo continuo dello sviluppo medesimo; uno strumento, dunque, che non può illudersi di normare lo sviluppo, ma, che deve, tassativamente, normarne le modalità di attuazione.
Art. 13
In tema di lottizzazione a scopo edificatorio sono previste due innovazioni qualificanti rispetto alla vigente legislazione statale: nel secondo comma si stabilisce che le lottizzazioni sono vietate fino all'approvazione del piano regolatore generale ed al quinto comma si dispone che nell'ambito dei territori disciplinati da piano di lottizzazione non possono essere rilasciate licenze edilizie fino a quando non siano state realizzate le opere di urbanizzazione primaria principali previste all'interno di tali territori o quelle necessarie per allacciare i territori medesimi ai pubblici servizi.
Queste norme sono volte a contenere i nuovi insediamenti subordinandoli alla presenza del piano generale e richiedendo ai proponenti l'esecuzione di opere onerose prima di poter dare corso all'attività edificatoria remuneratrice.
Art. 14
La vigente normativa statale relativa alla formazione e all'attuazione dei piani regolatori e da applicare nell'ambito degli agglomerati, o parti di essi, aventi carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale, è qui riordinata e, in parte, modificata tenuto conto delle caratteristiche degli agglomerati esistenti nella Regione e per agevolare la loro effettiva riutilizzazione.
È disposto che gli interventi edilizi negli agglomerati in parola debbano avvenire mediante piani particolareggiati o piani di lottizzazione e che fino alla loro approvazione si applicano le disposizioni dell'art. 2. In presenza di piani particolareggiati o di piani di lottizzazione è disposto in particolare che: i nuovi fabbricati ammessi non possono superare la densità fondiaria media della zona e in ogni caso i due metri cubi ogni metro quadrato; i nuovi fabbricati e le ricostruzioni non possono superare l'altezza media degli edifici circostanti; i nuovi fabbricati devono distare dai fabbricati preesistenti di una misura non inferiore alla propria altezza; sui fabbricati esistenti, ove il carattere architettonico lo consenta, sono ammessi determinati ampliamenti in elevazione per aumentare l'altezza netta dei piani esistenti per renderli agibili.
CAPO IV
VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ EDIFICATORIA
Art. 15
Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ai sensi della legislazione statale, sono qui disciplinati, con criteri tassativi, l'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza del Sindaco e il rilascio di autorizzazioni in sanatoria.
a) Annullamento di licenza:
le licenze edilizie sono annullate ove risultino in contrasto con: disposizioni di legge; prescrizioni di piano; norme di regolamento.
b) Demolizione, modificazione, rimessa in pristino:
si dà luogo a demolizioni, modificazioni o rimessa in pristino nei casi di opere iniziate senza licenza edilizia o eseguite in difformità da essa ove risultino in contrasto con disposizioni di legge o prescrizioni di piano o norme di regolamento, vigenti sia al momento dell'inizio dei lavori sia al momento dell'accertamento dell'abuso.
c) Sanzione pecuniaria:
si applica la sanzione pecuniaria nei seguenti casi:
ove, a giudizio del C.R.P.T., non sia possibile demolire, modificare o rimettere in pristino - a seconda dei casi - le opere abusive di cui alla lettera b);
ove siano eseguite, senza licenza o in difformità di essa, opere in contrasto con disposizioni di legge, prescrizioni di piano, norme di regolamento, vigenti al momento dell'inizio dei lavori, ma conformi con le disposizioni, prescrizioni e norme anzidette vigenti al momento dell'accertamento dell'abuso.
d) Licenza edilizia in sanatoria:
sono autorizzate in sanatorie le opere eseguite senza licenza edilizia o difformi da essa, ma che risultino conformi alle disposizioni di legge, alle prescrizioni di piano e alle norme di regolamento, vigenti sia al momento dell'inizio dei lavori sia al momento dell'accertamento dell'abuso;
è, infine, disposto che l'annullamento della licenza, la demolizione o la modificazione delle opere, la rimessa in pristino e l'applicazione della sanzione pecuniaria, non possono essere disposte quando siano trascorsi dieci anni dalla data di inizio dei lavori.
CAPO V
POTERI DELLA REGIONE
Artt. 16-17
Sono disciplinati i poteri sostitutivi e di annullamento della Regione nei casi, rispettivamente, di inerzia dei Comuni nel reprimere situazioni abusive e di deliberazioni e provvedimenti comunali che autorizzino opere in contrasto con le disposizioni di legge; sono, altresì, definite le procedure e le competenze degli organi della Regione in ordine all'esercizio di detti poteri.
CAPO VI
ORDINAMENTO DEL COMITATO REGIONALE PER LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Artt. 18-19
L'istituzione del Comitato regionale per la pianificazione territoriale colma una lacuna da tempo sentita specialmente in ordine al coordinamento del controllo tecnico dell'attività di pianificazione comunale e dei pareri sui provvedimenti regionali aventi rilevanza pianificatoria, ora assegnati ai singoli uffici.
Il C.R.P.T. è competente, e il suo parere è obbligatorio sugli argomenti elencati alle lettere a), b), c), d), e) dell'articolo in questione, e può proporre alla Giunta regionale iniziative normative e amministrative in materia urbanistica e di pianificazione territoriale.
Il C.R.P.T. è composto unicamente da tecnici e la sua attività è coordinata dal Segretario generale della Regione. Il C.R.P.T. si compone di 9 membri ordinari ed è integrato dal Dirigente dell'Ufficio regionale del turismo e dal Dirigente compartimentale dell'ANAS, rispettivamente per i pareri sulle deroghe a favore degli esercizi alberghieri e sulle deroghe alle distanze dalle autostrade.
Fra i membri ordinari sono previsti membri esperti al fine di assicurare le necessarie competenze, anche esterne alla burocrazia della Regione, per l'espressione di idonei pareri sui vari argomenti di competenza del Comitato.
CAPO VII
POTERI DI DEROGA
Art. 20
Al fine di favorire la ristrutturazione dei fabbricati alberghieri esistenti alla data di entrata in vigore della legge, sono previste deroghe all'indice di fabbricazione e al numero dei piani, stabiliti all'articolo 3.
Art. 21
Il nastro autostradale e le relative fasce di rispetto, previste dalla legislazione statale (metri 25 entro il perimetro dei centri abitati e metri 60 nelle altre parti del territorio), hanno determinato pesanti vincoli per l'utilizzazione del fondovalle a scopo edificatorio, per cui è prevista la possibilità di concedere deroghe a dette distanze minime ove la particolare conformazione del terreno non consenta altre soluzioni.
Art. 22
La norma, non necessaria ai sensi dell'art. 51 dello Statuto speciale, appare, peraltro, opportuna in quanto la legge, per l'estensione della sua previsione normativa, potrebbe indurre a ritenere invece che essa abbia conservato l'intera materia, mentre molti varchi sono lasciati - in prospettiva di una completa regolamentazione da parte della Regione - alla vigente legislazione statale.
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REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
Legge regionale ........................ n. .........: "Norme in materia urbanistica e di pianificazione territoriale".
Il Consiglio Regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta Regionale
PROMULGA
la seguente legge:
CAPO I
DIVIETI DI ATTIVITÀ EDIFICATORIA
Art. 1
(Campo di applicazione del divieto)
È vietata l'edificazione sui terreni sedi di frane o di alluvioni, di smottamenti in atto o potenziali, sui terreni soggetti al rischio di valanghe o slavine o nelle aree boscate o facenti parte di zone umide individuate secondo la definizione contenuta nel comma successivo.
Per quanto concerne le finalità e le prescrizioni della presente legge, per aree boscate si intendono i terreni sui quali esistano o vengano comunque a costituirsi, per via tanto naturale che artificiale, dei popolamenti di specie legnose a portamento arboreo o arbustivo, costituenti un sovrassuolo continuo anche se rado, a qualunque stadio di sviluppo essi si trovino, ed aventi superficie non inferiore a 2.500 metri quadrati, indipendentemente dalla loro designazione catastale, nonché le zone circostanti per una larghezza di 30 metri; per zone umide si intendono gli specchi d'acqua privi di affluenti superficiali o serviti da affluenti superficiali di portata minima, caratterizzati dalla bassa profondità delle acque, dalla diffusa presenza di vegetazione acquatica emersa e dall'assenza di stratificazione termica o di termociclo durevoli sull'intera superficie o sulla massima parte di essa, nonché i laghi naturali o artificiali, e le zone circostanti entro un ambito di 150 metri dalle sponde.
In relazione alle disposizioni che precedono, all'atto della richiesta di autorizzazioni edilizie, il Sindaco deve preliminarmente accertare se il terreno su cui l'opera che si intende realizzare sia ubicato o meno in una delle zone indicate nel primo comma. Ove l'accertamento dia esito positivo, il Sindaco può autorizzare esclusivamente opere di straordinaria manutenzione di edifici esistenti, sempreché il richiedente provveda preventivamente, a proprie spese, all'esecuzione di opere di bonifica o di consolidamento dei terreni medesimi, tali da eliminare i dissesti e i rischi esistenti. In tal caso è altresì necessario che il Sindaco richieda previamente parere del competente ufficio regionale o statale operante nel settore dei lavori pubblici e vi si attenga.
In caso di motivata necessità, nelle aree boscate è ammessa l'esecuzione di opere di urbanizzazione primaria direttamente attinenti al soddisfacimento di interessi generali. Tali opere sono autorizzate dal Sindaco su conforme parere dei Servizi forestali regionali.
L'edificazione è vietata anche in quelle aree nelle quali il patrimonio boschivo è andato distrutto per cause dolose, colpose o accidentali.
CAPO II
MODALITÀ PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ EDIFICATORIA NEI COMUNI SPROVVISTI DI PIANO REGOLATORE GENERALE
Art. 2
(Condizioni per l'edificazione negli agglomerati di interesse storico,
artistico o di particolare pregio ambientale)
Negli agglomerati di interesse storico, artistico o di particolare pregio ambientale, le aree libere sono inedificabili.
Sui fabbricati compresi negli agglomerati di cui al comma precedente sono ammesse esclusivamente opere per il consolidamento, il risanamento conservativo, la modificazione della destinazione e, ove compatibile con il carattere architettonico e ambientale delle strutture edilizie preesistenti, l'ampliamento in elevazione, per aumentare l'altezza netta dei piani esistenti fino al raggiungimento, per ciascun piano, di un massimo di due metri e venti centimetri. Dette opere sono ammesse sempreché sussistano la strada pubblica, anche soltanto pedonale, e l'acquedotto pubblico o di uso pubblico. Le opere di consolidamento, risanamento e ampliamento in elevazione sono autorizzate dal Sindaco su conforme parere della Sovrintendenza regionale ai monumenti, antichità e belle arti.
Gli agglomerati di interesse storico, artistico o di particolare pregio ambientale sono individuati e ne è definito il perimetro in cartografia catastale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con deliberazione del Consiglio comunale soggetta a controllo di merito: l'organo di controllo provvede sentito il Comitato regionale per la pianificazione territoriale (C.R.P.T.) di cui all'articolo 18. Qualora i Comuni non provvedano nei termini, gli agglomerati di interesse storico, artistico o di particolare pregio ambientale sono individuati e definiti come sopra con deliberazione della Giunta regionale.
Art. 3
(Condizioni per l'edificazione a scopo abitativo, commerciale, industriale o artigiano fuori dagli agglomerati di cui all'articolo 2)
Fuori dagli agglomerati di cui all'articolo 2 sono ammessi nuovi fabbricati ad uso abitativo, commerciale, industriale o artigiano, soltanto ove sussistano le seguenti opere:
a) strada carrabile;
b) fognatura pubblica;
c) acquedotto pubblico o di uso pubblico;
e ove sia anche assicurato il servizio di raccolta dei rifiuti solidi.
Il volume complessivo di ciascun fabbricato ad uso abitativo o commerciale non può superare la misura di un metro cubo per ogni metro quadrato di terreno edificabile se trattasi di fabbricati compresi nel perimetro dei centri abitati, delimitati ai sensi dell'articolo 17, primo comma, della legge 6 agosto 1967, n. 765, e di metri cubi 0,03 ogni metro quadrato di terreno edificabile se il fabbricato è ubicato nelle altre parti del territorio. I fabbricati non possono presentare più di due piani e altezza superiore a sei metri e cinquanta centimetri e devono distare dal confine di proprietà non meno di cinque metri e dagli altri fabbricati non meno di dieci metri.
I fabbricati alberghieri sono soggetti alle suesposte limitazioni, salvo quanto previsto al successivo articolo 20.
I fabbricati ad uso industriale o artigiano non possono avere superficie coperta superiore a un terzo del terreno edificabile e devono distare dal confine di proprietà di una misura non inferiore a metà della propria altezza con un minimo assoluto di cinque metri e dai fabbricati abitativi di una misura non inferiore alla propria altezza con un minimo assoluto di dieci metri. Le abitazioni previste nei fabbricati anzidetti o sui relativi terreni di pertinenza sono soggette alle prescrizioni relative all'edificazione a scopo abitativo di cui ai commi primo e secondo del presente articolo.
La licenza edilizia è rilasciata previo accertamento che le opere esistenti, indicate nel primo comma del presente articolo, siano idonee a soddisfare le esigenze derivanti dal nuovo insediamento ed in particolare:
1) che i fabbricati in progetto siano effettivamente allacciabili alle opere esistenti;
2) che la somma dello sviluppo longitudinale degli allacciamenti alle opere esistenti non sia superiore a metri 150;
3) che la strada carrabile sia dotata di pavimentazione impermeabile, abbia sezione minima non inferiore a quattro metri e sia agibile in ogni periodo dell'anno;
4) che la fognatura pubblica convogli le acque di rifiuto nell'impianto centrale di depurazione o, in assenza di tale impianto, sfoci in un corso d'acqua naturale a flusso continuo, con portata minima non inferiore a dieci volte il flusso effettivo del condotto fognario, e presenti struttura idonea a smaltire le acque di rifiuto e quelle meteoriche derivanti dal nuovo insediamento e da quelli esistenti già allacciati o da allacciare.
Le quantità di acque da smaltire sono determinate sulla base delle seguenti prescrizioni:
a) acque meteoriche: da determinare in ragione della superficie di terreno resa impermeabile tenuto conto delle massime precipitazioni nella zona;
b) acque di rifiuto di edifici ad uso abitativo o commerciale: 300 litri al giorno ogni 80 metri cubi di costruzione;
c) acque di rifiuto di edifici ad uso industriale e artigiano: da determinare in relazione al tipo e al volume della produzione cui l'edificio è destinato. Tali acque dovranno subire, prima della loro immissione nella fognatura pubblica, un trattamento di depurazione, a carico degli interessati, per raggiungere limiti di accettabilità che saranno definiti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con apposito provvedimento della Giunta regionale;
5) che l'acquedotto pubblico o di uso pubblico - ove non destinato esclusivamente ad usi industriali - capti acque sorgive, sotterranee o superficiali, dichiarate potabili ai sensi delle norme vigenti, disponga di idonee opere di captazione e di protezione atte a preservare la potabilità delle acque, sia adeguato a soddisfare i fabbisogni del nuovo insediamento e di quelli esistenti già allacciati o da allacciare. Nel caso di fabbricati ad uso abitativo o commerciale l'acquedotto deve assicurare l'emungimento di 300 litri di acqua al giorno ogni 80 metri cubi di costruzione.
L'esistenza della strada carrabile non è richiesta per le località servite esclusivamente da impianti di trasporto a fune.
Nei nuovi fabbricati, negli impianti di fabbricati esistenti e nelle relative aree di pertinenza, debbono essere attrezzati appositi spazi per parcheggi da dimensionare in rapporto ai seguenti parametri:
a) un metro quadrato ogni dieci metri cubi per i fabbricati ad uso abitativo o commerciale con un minimo di un posto macchina per ogni alloggio e per ogni punto di vendita;
b) un posto macchina ogni tre letti per gli edifici alberghieri;
c) un posto macchina ogni quattro addetti per i fabbricati ad uso industriale o artigiano, nonché adeguati spazi di parcheggio e di manovra per gli automezzi pesanti, tenuto conto del tipo e del volume della produzione.
Art. 4
(Limitazioni all'attività edificatoria pubblica fuori dagli agglomerati di cui all'articolo 2)
I fabbricati pubblici con destinazione non abitativa non possono avere superficie coperta superiore a un terzo del terreno edificabile e devono rispettare le distanze minime dai confini e dai fabbricati vicini nonché dalle strade, stabilite, rispettivamente, negli articoli 3, quarto comma, e 8.
Tali fabbricati devono rispettare, altresì, i limiti di altezza previsti dalla presente legge in ordine ai fabbricati ad uso abitativo, salvo che, per la funzione cui sono specificamente destinati o per esigenze architettoniche in relazione all'attività cui essi sono da adibire, sia necessario superare detti limiti. All'uopo, i progetti di opere pubbliche che, per le dette esigenze architettoniche, prevedano il superamento dei limiti di altezza sono sottoposti obbligatoriamente al parere del C.R.P.T.
Art. 5
(Condizioni per l'edificazione di fabbricati rurali fuori dagli agglomerati di cui all'articolo 2)
I fabbricati rurali ad uso aziendale destinati a ricovero del bestiame, a deposito degli attrezzi, alla raccolta, lavorazione e conservazione dei prodotti agricoli, nonché i fabbricati residenziali congruamente connessi alla conduzione dell'azienda, sono ammessi ove sussistano le seguenti opere:
a) strada anche soltanto pedonale;
b) acquedotto anche se privato.
I fabbricati rurali ad uso aziendale destinati a ricovero del bestiame, a deposito degli attrezzi, alla raccolta, lavorazione e conservazione dei prodotti agricoli, non possono avere superficie coperta superiore a un terzo del terreno edificabile su cui sorgono, non possono presentare più di due piani, devono distare dai confini di proprietà di una misura non inferiore alla metà della propria altezza con un minimo assoluto di cinque metri e devono distare dai fabbricati abitativi di una misura non inferiore alla propria altezza con un minimo assoluto di dieci metri.
I fabbricati residenziali connessi alla conduzione dell'azienda e previsti nello stesso corpo della sede dell'azienda stessa o ad essi contigui devono essere ragguagliati alla dimensione aziendale secondo l'indice volumetrico di metri cubi 0,03 per ogni metro quadrato di terreno coltivato dall'azienda con un limite massimo di metri cubi 600.
L'area asservita ai fabbricati residenziali di cui al comma precedente è vincolata e non può essere utilizzata, nemmeno parzialmente, per altri fabbricati residenziali se non quando sia stato eliminato qualche fabbricato residenziale preesistente per demolizione o altra causa, fermi restando i limiti di cui al comma precedente.
Nella domanda di licenza edilizia è fatto obbligo di specificare e dichiarare quale area debba essere considerata asservita ai fini del calcolo dei rapporti di cui al terzo comma. Tale dichiarazione è verificata dal Comune competente prima del rilascio della licenza. Il Comune annoterà la dichiarazione medesima nel repertorio delle licenze concesse.
Art. 6
(Norma transitoria sui limiti all'edificazione)
Fino a quando non siano stati delimitati gli agglomerati di interesse storico, artistico o di particolare pregio ambientale di cui all'articolo 2, su tutto il territorio comunale è vietato eseguire nuovi fabbricati e sui fabbricati esistenti, ovunque situati, sono ammesse soltanto opere di adeguamento igienico, di consolidamento delle strutture e di restauro conservativo senza alterazione dei volumi.
Art. 7
(Norme tecniche per l'applicazione degli articoli 3, 4 e 5)
Al fine di assicurare il rispetto delle prescrizioni di cui agli articoli 3, 4, 5, sono fissati i seguenti criteri di valutazione:
a) il volume da conteggiare è tutto quello emergente dal suolo a sistemazione avvenuta, con la sola esclusione del volume tecnico del sottotetto derivante da una copertura a falde inclinate nel caso in cui le falde di copertura siano appoggiate direttamente sull'estradosso del solaio soprastante l'ultimo piano abitabile; nel caso in cui le falde di copertura non siano appoggiate direttamente sull'estradosso del solaio soprastante l'ultimo piano abitabile il sottotetto deve essere conteggiato ai fini del calcolo sia dei piani che del volume;
b) la verifica delle altezze dei fabbricati - quanto ai fini del rispetto delle distanze minime dai confini, dai fabbricati vicini e dalle strade - deve interessare l'intera superficie di ciascun prospetto ed essere estesa, in verticale, da ciascun punto della linea di intersezione del piano del prospetto con il piano del terreno o del marciapiede ai corrispondenti punti della linea di intersezione dello stesso piano del prospetto con il piano o i piani della copertura siano essi orizzontali o inclinati;
c) per superficie coperta si intende la porzione di terreno interessata dalla proiezione verticale di tutti i volumi dei fabbricati, nonché i balconi, pensiline, terrazzi e copertura ove sporgano dai piani delimitanti detti volumi di una misura superiore a un metro e venti centimetri;
d) i piani da conteggiare sono quelli emergenti in tutto o in parte dal terreno a sistemazione avvenuta salvo il piano seminterrato emergente su tutto o parte del perimetro del fabbricato per un'altezza massima non superiore a ottanta centimetri; tale piano seminterrato può presentare un accesso carrabile di altezza pari all'altezza del piano stesso e di larghezza non superiore a metri tre.
I riporti di terra sono ammessi ove comportino il rimodellamento funzionale di tutta l'area di pertinenza del fabbricato e ove non costituiscano pregiudizio per l'eventuale utilizzazione edilizia dei terreni limitrofi o per i fabbricati esistenti nelle adiacenze.
I muri di contenimento delle terre non possono presentare un'altezza superiore a due metri e cinquanta centimetri rispetto al terreno naturale.
Art. 8
(Distanze minime a protezione delle strade regionali e comunali)
Nella edificazione in fregio alle strade carrabili regionali e comunali si devono osservare le seguenti distanze minime:
a) entro il perimetro dei centri abitati: metri 7,50 dall'asse della carreggiata per strade con carreggiata di larghezza inferiore o uguale a metri 5,00; metri 9,00 dall'asse della carreggiata per strade con carreggiata di larghezza compresa fra i metri 5,01 e metri 8,00; metri 15,00 dall'asse della carreggiata per strade con carreggiata di larghezza superiore a metri 8,00;
b) nelle altre parti del territorio: metri 14,00 dall'asse della carreggiata per strade con carreggiata di larghezza inferiore o uguale a metri 8,00; metri 27,50 dall'asse della carreggiata per strade con carreggiata di larghezza superiore a metri 8,00.
Si definisce carreggiata la parte di piattaforma stradale destinata al transito dei veicoli con esclusione delle aree di sosta e di parcheggio, delle piste ciclabili, dei marciapiedi nonché delle strutture non transitabili, come cunette, arginelle, parapetti e simili.
All'interno di curve e di tornanti e in corrispondenza di incroci e biforcazioni, le fasce di rispetto determinate dalle distanze minime sopraindicate sono incrementate di un'area da determinare in conformità agli schemi riportati nell'allegato A.
Restano ferme le distanze minime a protezione delle strade statali e delle autostrade prescritte dalle leggi statali, salvo quanto disposto all'articolo 21.
La distanza minima da osservare nella edificazione in fregio alle strade pedonali comunali è fissata in tre metri da misurarsi dall'asse delle strade stesse.
Le norme della legge regionale 11 novembre 1965, n. 18, recanti prescrizioni difformi dalle disposizioni del presente articolo sono abrogate.
Art. 9
(Oneri dei richiedenti)
Gli allacciamenti alle opere di cui ai punti a), b), c) dell'articolo 3, primo comma, sono a carico dei richiedenti, che devono presentare i relativi progetti all'atto della presentazione dei progetti di fabbricati cui gli allacciamenti medesimi comportino limitazioni di diritti di terzi, i richiedenti devono presentare anche la documentazione necessaria e sufficiente per dimostrarne la realizzabilità.
I progetti delle opere di allacciamento sono autorizzati congiuntamente all'autorizzazione dei progetti dei fabbricati cui le opere sono funzionali e devono essere realizzati in contemporaneità alla costruzione dei fabbricati stessi.
La mancata esecuzione ovvero l'esecuzione non conforme al progetto autorizzato anche di un solo allacciamento comporta la immediata sospensione dei lavori ai sensi dell'articolo 15.
Art. 10
(Compiti dei Comuni)
Ai fini degli accertamenti di cui ai punti 4 e 5 del quinto comma dell'articolo 3, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Comuni sono tenuti a istituire distinti registri per le fognature e per gli acquedotti sui quali devono essere riportate, con l'assistenza di un tecnico appositamente nominato dalla Giunta regionale, la consistenza e la funzionalità delle opere medesime.
Le variazioni della consistenza e della funzionalità delle opere anzidette, in relazione all'autorizzazione di nuovi fabbricati ovvero alla realizzazione di nuove opere, sono immediatamente annotate di volta in volta in detti registri a cura dell'Amministrazione comunale.
Per il rilascio di nuove autorizzazioni edilizie, i Comuni devono accertare la compatibilità dei progetti con la consistenza e la funzionalità delle opere esistenti, quali risultano dai registri anzidetti.
L'Assessorato regionale dei Lavori Pubblici esercita annualmente il controllo sulla regolare tenuta dei registri secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale ai Lavori Pubblici.
Art. 11
(Durata di applicazione delle norme del presente capo)
Le norme degli articoli da 2 a 10 si applicano nei Comuni sprovvisti di piano regolatore generale fino all'approvazione del piano medesimo da parte della Giunta regionale e, comunque, non oltre il 30 giugno 1978.
CAPO III
NORME DI PIANIFICAZIONE
Art. 12
(Contenuti dei piani regolatori generali)
I piani regolatori generali devono imporre sia i vincoli spaziali sulle destinazioni del territorio, di cui alla legge regionale 28 aprile 1960, n. 3, e ai decreti ministeriali emanati in applicazione degli articoli 17 e 19 della legge 6 agosto 1967 n. 765, sia il rispetto degli equilibri funzionali via via che si realizzi lo sviluppo degli insediamenti, prefigurando le linee programmatiche dell'assetto territoriale locale.
A tale fine le norme di piano regolatore devono definire le condizioni e le successioni temporali di realizzazione degli insediamenti, in relazione alla loro destinazione d'uso, e delle infrastrutture.
Art. 13
(Lottizzazione di terreni a scopo edificatorio)
La lottizzazione di terreni a scopo edificatorio è subordinata all'approvazione del piano regolatore generale comunale. La relativa autorizzazione è rilasciata dal Sindaco previo nullaosta della Regione.
Il nullaosta è emesso dall'Assessore regionale competente in materia urbanistica su parere del C.R.P.T.; l'Assessore, nel caso i cui non condivida il parere del C.R.P.T., deve sottoporre, senza indugio, la questione alla Giunta regionale; in questo caso il nullaosta è emesso dal Presidente della Giunta.
L'autorizzazione comunale è, altresì, subordinata alla stipulazione di una convenzione, da trascriversi a cura e spese del proprietario, che preveda:
1) la cessione gratuita, entro termini prestabiliti, delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria, definite all'articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, nonché la cessione gratuita delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione secondaria, definite all'articolo 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, nei limiti di cui al successivo punto 2);
2) l'assunzione, a carico del proprietario, degli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria, nonché di una quota parte delle opere di urbanizzazione secondaria relative alla lottizzazione o di quelle opere che siano necessarie per allacciare la zona ai pubblici servizi; la quota è determinata dall'Amministrazione comunale in proporzione all'entità e alle caratteristiche degli insediamenti previsti dalle lottizzazioni;
3) i termini, non superiori ai dieci anni, entro i quali deve essere ultimata la lottizzazione;
4) congrue garanzie finanziarie per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione.
La convenzione deve essere approvata con deliberazione del Consiglio comunale nei modi e forme di legge.
Il rilascio delle licenze edilizie nell'ambito dei singoli lotti è subordinato all'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria considerate prioritarie dal Comune e di quelle necessarie per allacciare la zona ai pubblici servizi, nonché all'impegno della contemporanea esecuzione delle opere di allacciamento relative ai lotti stessi.
Art. 14
(Limiti inderogabili da osservare nell'ambito delle zone di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968 art. 2, lettera A), ai fini della formazione e dell'attuazione dei piani regolatori generali e loro varianti)
Ai fini della formazione e dell'attuazione dei piani regolatori generali e loro varianti nell'ambito delle zone di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, articolo 2, lettera A), devono essere osservati i seguenti limiti di densità edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati:
1) Limiti di densità edilizia:
per le operazioni di risanamento conservativo le densità edilizie di zona e fondiarie non debbono superare quelle preesistenti, computate senza tenere conto delle soprastrutture di epoca recente prive di valore storico, artistico o ambientale; per i nuovi fabbricati ammessi su aree libere la densità fondiaria non deve superare il 50% della densità fondiaria media della zona e in nessun caso i due metri cubi ogni metro quadrato di terreno; per le ricostruzioni e per l'ammodernamento funzionale dei fabbricati preesistenti la densità fondiaria non deve superare la densità fondiaria media della zona. Sono ammessi incrementi di densità fondiaria in rapporto all'adeguamento dell'altezza netta dei piani preesistenti di cui al successivo punto 2).
2) Limiti di altezza dei fabbricati:
per le operazioni di risanamento conservativo non è consentito superare le altezze dei fabbricati preesistenti computate senza tenere conto di soprastrutture prive di valori storico, artistico o ambientale; per le nuove costruzioni ammesse, per l'ammodernamento funzionale di fabbricati esistenti e per le ricostruzioni, l'altezza massima di ogni fabbricato non può superare l'altezza media degli edifici circostanti: ove compatibile con il carattere architettonico e ambientale delle strutture edilizie preesistenti è ammesso l'ampliamento in elevazione per aumentare l'altezza netta dei piani esistenti fino al raggiungimento, per ciascun piano, di un massimo di due metri e venti centimetri.
3) Limiti di distanza tra i fabbricati:
per le operazioni di risanamento conservativo, di ammodernamento funzionale o di ricostruzione le distanze tra i fabbricati non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra gli edifici preesistenti, computati senza tenere conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico o ambientale. I nuovi fabbricati ammessi devono distare dai fabbricati esistenti di una misura non inferiore alla propria altezza.
Le nuove costruzioni nonché le operazioni di ammodernamento funzionale e di ricostruzione dei fabbricati devono essere effettuare conservando il carattere architettonico ed ambientale delle strutture edilizie preesistenti nella zona.
Relativamente alle zone di cui al presente articolo, l'attuazione dei piani regolatori generali avviene mediante piani esecutivi di iniziativa pubblica o privata.
Fino a quando non entrino in vigore i piani esecutivi di cui al comma precedente, nelle zone di cui al presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 2.
CAPO IV
VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ EDIFICATORIA
Art. 15
(Attribuzione del Sindaco in ordine alla vigilanza sull'attività edificatoria)
Il Sindaco esercita la vigilanza sull'attività edificatoria che si esegue nel territorio del Comune per assicurarne la rispondenza alle disposizioni della presente legge, alle prescrizioni del piano regolatore, alle norme del regolamento edilizio, nonché alle modalità esecutive fissate nella licenza di costruzione. Egli si avvale, per tale vigilanza, dei funzionari ed agenti comunali, nonché di ogni altro modo di controllo che ritenga opportuno adottare.
Qualora sia constatata l'inosservanza delle dette disposizioni, norme e modalità esecutive, il Sindaco ordina la immediata sospensione dei lavori con riserva dei provvedimenti che risultino necessari per la demolizione o la modifica delle costruzioni o per la rimessa in pristino. L'ordine di sospensione cesserà di avere efficacia se entro un mese dalla notificazione di esso il Sindaco non abbia adottato e notificato i provvedimenti definitivi.
Ove la licenza edilizia risulti in contrasto con le disposizioni, prescrizioni e norme di cui al primo comma, il Sindaco deve provvedere ad annullare la licenza concessa.
Nel caso di lavori iniziati senza licenza o difformi da essa o a seguito di licenza annullata ai sensi del comma precedente - sempreché le opere non siano conformi alle disposizioni della presente legge, alle prescrizioni del piano regolatore e alle norme del regolamento edilizio - il Sindaco, previa diffida e su conforme parere tecnico del C.R.P.T., ordina la demolizione o la modifica delle costruzioni ovvero la rimessa in pristino a spese del contravveniente, senza pregiudizio delle sanzioni penali.
Qualora, a giudizio del C.R.P.T., non sia possibile procedere alla demolizione o alla modifica delle costruzioni ovvero alla rimessa in pristino, il Sindaco applica in via amministrativa una sanzione pecuniaria pari al valore di mercato delle opere abusivamente eseguite, valutato dall'Ufficio tecnico erariale.
I proventi delle sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo sono riscossi dal Comune e destinati al finanziamento delle opere di urbanizzazione, ovvero dalla Regione nei casi di intervento sostitutivo e di annullamento, rispettivamente ai sensi degli articoli 16 e 17, nonché nei casi di decisioni giurisdizionali di annullamento.
L'annullamento della licenza, la demolizione o la modifica delle costruzioni, la rimessa in pristino e la sanzione di cui al quinto comma del presente articolo non possono essere disposti quando siano trascorsi dieci anni dalla data di inizio dei lavori.
Ove si tratti di lavori iniziati senza licenza o difformi da essa, ma le opere siano conformi alle disposizioni, prescrizioni e norme in atto al momento dell'accertamento dell'abuso, si procede al rilascio di autorizzazione in sanatoria o all'applicazione della sanzione di cui al quinto comma del presente articolo, rispettivamente, nel caso di conformità o meno delle opere medesime alle disposizioni, prescrizioni e norme in atto al momento dell'inizio dei lavori e del rilascio della licenza.
CAPO V
POTERI DELLA REGIONE
Art. 16
(Sospensione, demolizione e modifica di costruzioni e rimessa in pristino)
Quando siano eseguite opere ricadenti nella fattispecie di cui al comma quarto dell'articolo 15, ed il Sindaco non abbia provveduto agli adempimenti previsti dal comma suddetto, l'Assessore regionale competente in materia di urbanistica - previo invito al Sindaco - dispone la sospensione e la demolizione o modifica delle costruzioni ovvero la rimessa in pristino ove il Comune non provveda, nemmeno dopo l'invito anzidetto, nel termine in esso fissato.
I provvedimenti di cui al comma precedente sono emessi entro dieci anni dall'inizio dei lavori.
I provvedimenti anzidetti sono notificati a mezzo di ufficiale giudiziario, nelle forme e con le modalità previste dal codice di procedura civile, al titolare della licenza o in mancanza di questa al proprietario della costruzione, nonché al direttore dei lavori ed al titolare dell'impresa che li ha eseguiti o li sta eseguendo, e comunicati all'Amministrazione comunale.
La sospensione non può avere durata superiore a tre mesi dalla data della notifica.
Entro tale periodo di tempo l'Assessore regionale competente in materia urbanistica adotta i provvedimenti che dispongono la demolizione o modifica delle costruzioni ovvero la rimessa in pristino, su parere del C.R.P.T., in mancanza dei quali la sospensione cessa di avere efficacia. L'Assessore nel caso in cui non condivida, il parere del C.R.P.T. deve sottoporre, senza indugio, la questione alla Giunta regionale; in questi casi i provvedimenti relativi sono emessi dal Presidente della Giunta.
I provvedimenti di cui al presente articolo vengono resi noti al pubblico mediante affissione nell'albo pretorio del Comune.
Con il provvedimento che dispone la demolizione o la modifica delle costruzioni ovvero la rimessa in pristino è assegnato un termine entro il quale il trasgressore deve procedere, a sue spese e senza pregiudizio delle sanzioni penali, alla esecuzione del provvedimento stesso. Scaduto inutilmente tale termine, l'Assessore regionale competente in materia urbanistica dispone l'esecuzione dei lavori in danno. L'importo delle spese relative all'esecuzione in danno è riscosso con le norme stabilite dal testo unico sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato ed altri enti pubblici approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
Al pagamento delle spese sono solidalmente obbligati il committente, il titolare dell'impresa che ha eseguito i lavori e il direttore dei lavori, qualora questi non abbia contestato ai detti soggetti e comunicato al Comune la non conformità delle opere rispetto alla licenza edilizia.
Qualora non sia possibile procedere alla demolizione o modifica delle costruzioni ovvero alla rimessa in pristino delle costruzioni eseguite senza la licenza di costruzione in contrasto con questa, la Regione applica in via amministrativa una sanzione pecuniaria pari al valore di mercato delle opere abusivamente eseguite, valutato dall'Ufficio erariale.
Art. 17
(Annullamento di autorizzazioni comunali)
Entro dieci anni dalla loro adozione, le deliberazioni e i provvedimenti comunali che autorizzano opere non conformi alle disposizioni della presente legge possono essere annullati, ai sensi dell'art. 6 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, sentito il C.R.P.T.
Il provvedimento di annullamento di cui al comma precedente è emesso entro diciotto mesi dall'accertamento delle violazioni ed è preceduto dalla contestazione delle violazioni al titolare della licenza, al proprietario della costruzione e al progettista, nonché alla Amministrazione comunale con l'invito a presentare controdeduzioni entro un termine all'uopo prefissato.
In pendenza delle procedure di annullamento, l'Assessore regionale competente in materia urbanistica può ordinare la sospensione dei lavori, con provvedimento da notificare a mezzo di ufficiale giudiziario, nelle forme e con le modalità previste dal codice di procedura civile, ai soggetti di cui al precedente comma e da comunicare all'Amministrazione comunale. L'ordine di sospensione cessa di avere efficacia se, entro sei mesi dalla sua notificazione, non sia stato emesso il decreto di annullamento di cui al primo comma.
Intervenuto il decreto di annullamento, si applicano le disposizioni dell'articolo 16.
Il termine per il provvedimento di demolizione è stabilito in sei mesi dalla data de decreto medesimo.
Al pagamento delle spese previste dal terz'ultimo comma dell'articolo 16 sono solidalmente obbligati il committente e il progettista delle opere.
I provvedimenti di sospensione dei lavori e il decreto di annullamento vengono resi noti al pubblico mediante l'affissione all'Albo pretorio del Comune.
La procedura di annullamento indicata nei commi precedenti è seguita altresì per i provvedimenti di annullamento previsti dall'articolo 7 della legge regionale ................... n. ...........
CAPO VI
ORDINAMENTO DEL COMITATO REGIONALE PER LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Art. 18
Istituzione e compiti del Comitato Regionale per la Pianificazione Territoriale - C.R.P.T.)
È istituito il Comitato Regionale per la Pianificazione Territoriale (C.R.P.T.), quale organo consultivo tecnico in materia urbanistica e di pianificazione territoriale. Spetta al C.R.P.T. esprimere parere:
a) sul piano regionale urbanistico e paesaggistico sia nella fase di progetto sia in quella di attuazione;
b) sui piani urbanistici generali ed esecutivi comunali e comunitari;
c) sul programma annuale di lavori pubblici, predisposto dall'Assessorato regionale dei Lavori Pubblici, e sulle proposte di singoli interventi insediativi e infrastrutturali sia di iniziativa pubblica sia di iniziativa privata;
d) sui progetti di legge e di regolamento della Regione e sui progetti di regolamento delle Comunità montane e dei Comuni in materia urbanistica e di pianificazione territoriale;
e) in ordine a provvedimenti repressivi di atti compiuti in violazione di disposizioni, prescrizioni e norme regolamentari.
Il parere del C.R.P.T. è obbligatorio.
Il C.R.P.T. può proporre alla Giunta regionale l'assunzione di iniziative normative e amministrative in materia urbanistica e di pianificazione territoriale, nonché segnalare le iniziative pubbliche e private in contrasto con gli strumenti urbanistici o che si presentino pregiudizievoli per l'attuazione degli strumenti medesimi.
Art. 19
(Composizione, nomina e funzionamento del C.R.P.T.)
Il Comitato regionale per la pianificazione territoriale è composto da:
1) il Segretario generale dell'Amministrazione regionale, con funzioni di coordinatore;
2) il Dirigente dell'Ufficio regionale di urbanistica e tutela del paesaggio;
3) il Sovraintendente regionale ai monumenti, antichità e belle arti;
4) il Dirigente dei Servizi forestali regionali;
5) l'ingegnere Capo dell'Assessorato regionale dei Lavori Pubblici;
6) il rappresentante dell'Ufficio regionale per la programmazione;
7) un esperto in materia urbanistica e di pianificazione territoriale;
8) un esperto in ordine ai problemi dell'assetto geofisico del territorio;
9) un esperto in materia giuridico-amministrativa.
Il C.R.P.T. è integrato dal Dirigente dell'Ufficio regionale del turismo e dal Dirigente compartimentale dell'ANAS o suo delegato, rispettivamente per i pareri di cui agli articoli 20 e 21 della presente legge.
I membri non appartenenti all'Amministrazione regionale sono designati dal Consiglio regionale.
Il C.R.P.T. è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è rinnovato all'inizio di ogni legislatura regionale. I poteri del Comitato sono prorogati sino al suo rinnovo.
Il C.R.P.T. designa, come primo atto dopo l'insediamento, fra i membri appartenenti all'Amministrazione regionale, il sostituto del coordinatore per i casi di assenza di quest'ultimo.
Per i pareri sui piani urbanistici e sui regolamenti comunali e comunitari devono essere sentiti, rispettivamente, i sindaci e i presidenti delle comunità montane interessate.
Il C.R.P.T., ove lo ritenga opportuno, potrà di volta in volta invitare a partecipare alle proprie riunioni, senza diritto al voto, tecnici ed esperti o rappresentanti di enti, uffici ed associazioni operanti nella Regione.
Il C.R.P.T. è convocato d'ufficio dal coordinatore ogni qualvolta è chiamato a esprimere parere.
Il C.R.P.T. è legalmente riunito quando sono presenti 6 dei rispettivi componenti, fra i quali, comunque, il coordinatore o il suo sostituto. Le decisioni sono assunte per votazione palese e sono verbalizzate su appositi registri a pagine numerate.
Le funzioni di segretario, senza diritto di voto, sono esercitate da un funzionario dell'ufficio regionale di urbanistica e tutela del paesaggio.
CAPO VII
POTERI DI DEROGA
Art. 20
(Poteri di deroga a favore dei fabbricati alberghieri)
Per l'adeguamento funzionale dei fabbricati alberghieri, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono ammesse deroghe all'indice di fabbricazione e al numero dei piani di cui all'articolo 3.
I fabbricati alberghieri per i quali siano rilasciate autorizzazioni in deroga ai sensi del comma precedente non possono essere mutati di destinazione per un periodo di venti anni a partire dalla data di ultimazione dei lavori. Tale vincolo di destinazione è trascritto alla Conservatoria dei registri immobiliari a cura e spese degli interessati.
Per l'esercizio dei poteri di deroga il Sindaco, previa favorevole deliberazione del Consiglio comunale, trasmette la relativa domanda all'Assessore regionale competente in materia urbanistica. La licenza edilizia può essere rilasciata solo previo nullaosta dell'Assessore regionale competente in materia urbanistica che vi provvede su parere del C.R.P.T., all'uopo integrato dal Dirigente dell'Ufficio regionale del turismo. L'Assessore, nel caso in cui non condivida il parere del C.R.P.T., deve sottoporre, senza indugio, la questione alla Giunta regionale; in questo caso il nullaosta è emesso dal Presidente della Giunta.
Art. 21
(Poteri di deroga alle distanze minime a protezione delle autostrade)
Ove la particolare conformazione del terreno impedisca l'esecuzione di nuovi fabbricati in rispetto delle norme statali sulle distanze minime a protezione delle autostrade, tali distanze possono essere ridotte fino a un massimo di metri 12,50 - nei casi di fabbricati previsti entro il perimetro dei centri abitati o delle zone di insediamento A), B), C), D), dei piani regolatori generali - e di metri 30 nei casi di fabbricati previsti nelle altre parti del territorio.
Nei casi di opere di consolidamento, di risanamento conservativo, di modificazione della destinazione e di ampliamento di fabbricati, deve essere comunque rispettata la preesistente distanza dei fabbricati medesimi dall'autostrada.
Per l'esercizio dei poteri di deroga, il Sindaco, previa favorevole deliberazione del Consiglio comunale, trasmette la relativa domanda all'Assessore regionale competente in materia urbanistica. La licenza edilizia può essere rilasciata solo previo nullaosta dell'Assessore regionale competente in materia urbanistica che vi provvede su parere del C.R.P.T., all'uopo integrato dal Dirigente compartimentale dell'ANAS o suo delegato. L'Assessore, nel caso in cui non condivida il parere del C.R.P.T., deve sottoporre, senza indugio, la questione alla Giunta regionale; in questo caso il nullaosta è emesso dal Presidente della Giunta.
Art. 22
(Applicazione di disposizioni normative statali in materia edilizia ed urbanistica)
Per quanto non disciplinato dalla presente legge e da altre leggi regionali, continuano ad avere applicazione le norme statali in materia edilizia ed urbanistica.
Art. 23
La presente legge è dichiarata urgente a' sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
Aosta, lì
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Il Presidente della Giunta ANDRIONE, in considerazione della particolare importanza del disegno di legge in esame, propone di dedicare la giornata odierna ad un dibattito preliminare ed alla presentazione di eventuali emendamenti, rinviando a domani l'approvazione definitiva.
Il Consigliere DOLCHI propone di effettuare subito la discussione generale, di sottoporre poi alla Commissione Affari Generali, Finanze, Programmazione ed Urbanistica, i vari emendamenti e di rinviare ad altra seduta l'approvazione del testo definitivo del D.L.
Segue una discussione alla quale partecipano i Consiglieri:
ANDRIONE Presidente della Giunta, che suggerisce di iniziare subito la discussione generale;
BENZO, che esprime perplessità sull'iter proposto, perché si tratta di un argomento assai complesso che richiederebbe un confronto di opinioni e di proposte impossibile in una seduta pubblica;
BONDAZ, che annuncia di aver distribuito copia degli atti della Commissione Affari Generali, Finanze, Programmazione ed Urbanistica riguardanti l'esame del D.L. di cui trattasi;
CHANU, che, in assenza dell'Assessore all'Urbanistica, chiede il rinvio della discussione generale;
BORDON, che si dichiara favorevole ad un rinvio dell'argomento, cui deve essere dedicata, almeno, un'intera seduta del Consiglio;
ANDRIONE Presidente della Giunta, che, pur essendo favorevole ad iniziare subito il dibattito sul disegno di legge, propone di formalizzare le varie proposte e di metterle ai voti;
MANGANONI e MONAMI, che propongono di rinviare a domani la trattazione del disegno di legge e di proseguire immediatamente i lavori del Consiglio, esaminando gli altri argomenti previsti dall'ordine del giorno.
Il Vice Presidente CHABOD, dopo aver constatato che nessun altro Consigliere intende prendere la parola sulla proposta di rinvio alla seduta di domani del proseguimento della discussione generale sul disegno di legge in esame, invita il Consiglio a procedere alla votazione sulla proposta stessa.
IL CONSIGLIO
con voti favorevoli diciannove (Consiglieri presenti: trentuno; votanti: diciannove; astenutisi dalla votazione i Consiglieri Andrione, Chabod, Clusaz, Di Stasi, Fosson, Jorrioz, Manganone, Mappelli, Marcoz, Parisi, Perruchon e Viglino);
DELIBERA
di rinviare alla seduta consiliare del 27 febbraio 1976 il proseguimento della discussione generale sul disegno di legge regionale n. 161, concernente: "Norme in materia urbanistica e di pianificazione territoriale".
