Oggetto del Consiglio n. 41 del 11 febbraio 1976 - Verbale
OGGETTO N. 41/76 - Disegno di legge regionale concernente: "Modificazioni della legge regionale 28 aprile 1960, n. 3 concernente la materia urbanistica e la tutela del paesaggio, della legge regionale 5 aprile 1973, n. 13, concernente l'istituzione e il funzionamento delle Comunità Montane, e della legge regionale 15 novembre 1971, n. 15, concernente i controlli sugli atti degli Enti locali". (Inizio della discussione generale - Rinvio)
Il Vice Presidente, CHABOD dichiara aperta la discussione sul disegno di legge regionale concernente: "Modificazioni della legge regionale 28 aprile 1960, n. 3, concernente la materia urbanistica e la tutela del paesaggio, della legge regionale 5 aprile 1973, n. 13, concernente l'istituzione e il funzionamento delle Comunità Montane e della legge regionale 15 novembre 1971, n. 15, concernente i controlli sugli atti degli Enti locali", disegno di legge trasmesso in copia ai Signori Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 19 dicembre 1975:
La normativa che si propone trae origine, in primo luogo, dalla non ancora avvenuta approvazione del piano regolatore regionale e dall'opportunità di modificare alcune norme alla luce di recenti pronunce giurisprudenziali, in attesa di un'organica disciplina dell'intera materia.
L'unito disegno di legge contiene modificazioni alla legge regionale 28 aprile 1960, n. 3, e, in relazione agli strumenti urbanistici, alle leggi regionali 5 aprile 1973, n. 13, 15 novembre 1971, n. 15; modificazioni volte, in linea principale, a stabilire l'obbligo per tutti i Comuni della Valle d'Aosta di dotarsi del piano regolatore generale e a coordinare l'attività di pianificazione dei Comuni con quella delle Comunità montane.
L'obbligo per tutti i Comuni della Valle d'Aosta di dotarsi del piano regolatore generale trova la sua giustificazione nella decisione n. 3 del Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Adunanza Plenaria, pubblicata all'udienza del 9 aprile 1974, secondo cui «i programmi di fabbricazione, anche se considerati come forma alternativa di programmazione urbanistica rispetto ai piani regolatori generali, non possono essere equipollenti o avere gli stessi effetti dei piani regolatori, né possono avere un'identità di contenuti (e) deve, altresì, escludersi che le norme relative alle garanzie e ai vincoli dei piani regolatori possono estendersi analogicamente ai programmi di fabbricazione».
Si è poi ritenuto necessario provvedere espressamente che il Consiglio comunale esprima il proprio punto di vista sulle osservazioni presentate in ordine al piano regolatore comunale.
Altra norma fa divieto, per un biennio, ai Comuni di adottare varianti al piano presentato per l'approvazione. E ciò al fine di evitare atti defatigatori e dilatori nei confronti dell'entrata in vigore del piano.
È stato espressamente previsto il regolamento edilizio, che non dovrà, ovviamente, contenere il programma di fabbricazione di cui all'art. 34 della legge urbanistica n. 1150; ed è stato previsto che la presentazione del regolamento stesso sia contestuale alla presentazione del piano, per garantire l'interconnessione fra i due strumenti.
Per quanto riguarda le modifiche che la Giunta regionale ritenga di apportare al piano comunale presentato, si è preferito non indicare dettagliatamente le varie modifiche possibili, dato che non esiste, nemmeno nella legislazione dello Stato, analoga puntuale prescrizione in ordine all'approvazione o al diniego di approvazione dei piani comunali. Peraltro, l'adeguata motivazione richiesta mira a garantire che la discrezionalità non debordi in possibile arbitrio.
Altra previsione della legge concerne l'annullamento straordinario - già, peraltro, riconosciuto alle Regioni - di atti comunali in contrasto con il piano regolatore o con il regolamento edilizio, già noto come «annullamento in qualunque tempo», ma ora limitato ad un decennio dalla normativa statale in materia.
La modifica dell'art. 15 della legge regionale istitutiva delle Comunità montane in Valle d'Aosta si rende necessaria per eliminare un'imprecisione attualmente contenuta nella norma, laddove questa dispone che la Comunità concorre alla formazione del piano urbanistico comprensoriale della Comunità medesima; è la Comunità che adotta il proprio piano, come risulta espressamente dall'art. 18 della legge n. 13 del 1973 e come, del resto, altrimenti non potrebbe essere.
Si coglie l'occasione per prorogare di un biennio il termine per l'approntamento da parte delle Comunità montane del piano di sviluppo economico-sociale, dato che il termine originario non ha potuto essere rispettato.
Appare opportuno sottrarre al controllo di merito della Giunta regionale - attualmente previsto dall'art. 4, lettera c), della legge 15 novembre 1971, n.15 - le deliberazioni di approvazione degli strumenti urbanistici. E ciò sia perché si ha attualmente, in Valle d'Aosta, la coincidenza dell'organo di tutela con l'organo che approva il piano regolatore e gli altri strumenti urbanistici, sia perché il controllo «di merito» previsto dalla citata legge regionale si risolve, in realtà, in un controllo di legittimità, specie da quando l'art. 9 della legge 6 agosto 1967, n. 765 ha eliminato la previsione del piano finanziario a corredo del piano regolatore generale (e dei piani particolareggiati).
Si ritiene, infine, necessario abrogare: la norma che prevede l'incorporazione dei piani comunali nel piano regionale, dato che sono i primi che devono adeguarsi al secondo, e non viceversa; la norma transitoria contenuta nella legge regionale n. 3 del 1960, in quanto diverrebbe inutile con l'approvazione del presente disegno di legge; la norma che, in armonia con il testo originario dell'art. 30 della legge urbanistica del 1942, prevede l'inserimento di un piano finanziario per le indicazioni fondamentali del piano regolatore comunale (e si provveda, contestualmente, ad adeguare la normativa regionale al disposto dell'art. 9 della cosiddetta «legge ponte»); la norma che prevede la Comunità montana quale minima unità di pianificazione urbanistica, dato che, almeno per ora, non si ritiene di prescindere dai piani comunali.
La norma transitoria del disegno di legge si rende necessaria fino all'emanazione del regolamento di esecuzione della legge n. 3 del 1960, con le modifiche proposte dal disegno di legge medesimo, poiché alcune norme rinviano al regolamento per quanto concerne le relative modalità di attuazione, ponendo, implicitamente, una condizione sospensiva all'applicazione delle norme stesse.
Disegno di legge regionale n. 160
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
Legge regionale................... n. ......: MODIFICAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 28 APRILE 1960, N. 3, CONCERNENTE LA MATERIA URBANISTICA E LA TUTELA DEL PAESAGGIO, DELLA LEGGE REGIONALE 5 APRILE 1973, N. 13, CONCERNENTE L'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLE COMUNITA' MONTANE, E DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 1971, N. 15, CONCERNENTE I CONTROLLI SUGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI.
Il Consiglio Regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta Regionale
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
(Piani regolatori comunali urbanistici e paesaggistici)
L'art. 8 della legge regionale 28 aprile 1960, n. 3, è sostituito dal seguente:
"Tutti i Comuni della Valle d'Aosta sono tenuti a formare, adottare e trasmettere alla Giunta Regionale per l'approvazione il piano regolatore generale urbanistico e paesaggistico del proprio territorio entro il 30 giugno 1976.
Nel caso in cui il piano comunale venga restituito per modifiche, integrazioni o rielaborazione, il Comune provvede ad adottare le proprie determinazioni nel termine di 180 giorni dalla ricezione degli atti restituiti.
Entro un anno dalla data di entrata in vigore del piano di cui all'art. 5 i Comuni hanno l'obbligo di uniformare i propri piani alle prescrizioni del piano regionale.
L'adozione del piano e le modifiche derivanti dagli obblighi di cui ai commi secondo e terzo hanno luogo con deliberazione del Consiglio comunale.
In caso di mancata osservanza dei termini indicati nel presente articolo, il Presidente della Giunta regionale nomina un Commissario con l'incarico di provvedere ai necessari adempimenti, a spese del Comune inadempiente".
Art. 2
(Conformità alle prescrizioni del piano urbanistico comprensoriale della Comunità montana)
I piani regolatori generali dei Comuni devono essere formati in armonia con le prescrizioni degli articoli 17 e 18 della legge 5 aprile 1973, n. 13.
Fino a quando la rispettiva Comunità montana non disponga di un piano urbanistico comprensoriale, i Comuni, ai fini della formazione del proprio piano regolatore, devono previamente consultare il Consiglio della Comunità.
Art. 3
(Osservazioni sui piani regolatori)
Il secondo comma dell'art. 10 della legge regionale 28 aprile 1960, n. 3, è sostituito dal seguente:
"Fino a trenta giorni dopo la scadenza del periodo di deposito, chiunque può presentare osservazioni, sulle quali si pronunciano, rispettivamente, il Consiglio regionale, per quanto concerne il piano regolatore in sede di approvazione del piano medesimo, e il Consiglio comunale, per quanto concerne il piano comunale. In questo secondo caso, il Consiglio comunale trasmette alla Giunta regionale, contestualmente al piano adottato, le osservazioni ed il parere da esso espresso al riguardo".
Art. 4
(Divieto biennale di presentazione di varianti)
Per il periodo di due anni dalla data di presentazione del piano regolatore generale alla Giunta regionale, il Comune non può adottare varianti al piano medesimo.
Art. 5
(Regolamento edilizio)
I Comuni della Valle d'Aosta sono tenuti a redigere il regolamento edilizio di cui all'art. 33 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e a presentarlo per l'approvazione alla Giunta regionale contestualmente al piano regolatore generale.
Art. 6
(Entrata in vigore dei piani comunali)
Il secondo comma dell'art. 11 della legge regionale 28 aprile 1960, n. 3, è sostituito dal seguente:
"I piani regolatori comunali entrano in vigore alla data della rispettiva deliberazione della Giunta regionale che li approva. Con la stessa deliberazione di approvazione possono essere apportate al piano le modifiche che la Giunta regionale ritenga, motivando adeguatamente, indispensabili per dar luogo all'approvazione. Per procedere alle dette modifiche la Giunta regionale deve previamente sentire il Comune interessato, il quale, con deliberazione consiliare, deve esprimere il proprio parere entro novanta giorni dalla ricezione dell'invito della Giunta regionale decorsi inutilmente i quali si prescinde dal parere medesimo".
Art. 7
(Annullamento straordinario di atti comunali)
Entro dieci anni dalla loro adozione, le deliberazioni e i provvedimenti comunali che autorizzano opere non conformi a prescrizioni del piano regolatore o a norme del regolamento edilizio possono essere annullati, ai sensi dell'art. 6 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa. Il provvedimento di annullamento è reso noto al pubblico mediante l'affissione nell'albo pretorio del Comune.
Art. 8
(Modificazione dell'art. 15 della legge regionale istitutiva delle Comunità montane)
Il primo comma dell'art. 15 della legge regionale 5 aprile 1973, n. 13, è sostituito dal seguente:
"La Comunità montana, entro tre anni dalla sua costituzione, appronta, in base alle indicazioni della programmazione regionale, un piano pluriennale per lo sviluppo economico-sociale del proprio territorio. Procede, altresì, alla formazione e adozione del piano urbanistico comprensoriale, secondo gli indirizzi dati dal Consiglio regionale".
Art. 9
(Modificazione degli articoli 4, 6 e 7 della legge regionale concernente i controlli sugli atti degli enti locali)
La lettera c) dell'articolo 4, primo comma, della legge regionale 15 novembre 1971, n. 15 è soppressa.
I primi due commi dell'articolo 6 della legge regionale 15 novembre 1971, n. 15, sono sostituiti dai seguenti:
"Gli atti deliberativi di cui all'articolo precedente devengono esecutivi se il Presidente della Giunta regionale non ne pronuncia l'annullamento, nel termine di venti giorni dal loro ricevimento, con provvedimento motivato, in cui venga enunciato il vizio di legittimità riscontrato o se, entro tale termine, dia comunicazione di non riscontrare vizi di legittimità. Il termine è di sessanta giorni per le deliberazioni di approvazione degli strumenti urbanistici.
L'esecutività è sospesa se, nel termine di cui sopra, il Presidente della Giunta regionale chiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio e la relativa documentazione. In tale caso l'atto diviene esecutivo se il Presidente della Giunta regionale non ne pronuncia l'annullamento entro venti giorni - o novanta, per le deliberazioni di approvazione degli strumenti urbanistici - dal ricevimento delle controdeduzioni dell'ente interessato".
Il primo comma dell'articolo 7 della legge regionale 15 novembre 1971, n. 15, è sostituto dal seguente:
"La Giunta regionale, ove riscontri un vizio di merito nelle deliberazioni previste dall'articolo 4 della presente legge, può, entro trenta giorni dal loro ricevimento, invitare, con richiesta motivata, l'ente interessato a riprenderle in esame. Il termine è di novanta giorni per le deliberazioni di approvazione dei bilanci preventivi e dei progetti di opere pubbliche. Decorso il termine, rispettivamente di trenta o di novanta giorni, le deliberazioni diventano esecutive".
Art. 10
(Abrogazione di norme)
L'articolo 5, comma secondo, e l'articolo 18 della legge regionale 28 aprile 1960, n. 3, sono abrogati.
È altresì abrogato l'alinea n. 5 dell'articolo 9 della legge regionale 28 aprile 1960, n. 3. Il piano regolatore generale deve essere corredato di una relazione di previsione di massima delle spese occorrenti per l'acquisizione delle aree e per le sistemazioni generali necessarie per l'attuazione del piano medesimo.
Nell'art. 3 della legge 5 aprile 1973, n. 13, sono soppresse le parole "e di pianificazione urbanistica".
Art. 11
(Norma transitoria)
In attesa dell'emanazione del regolamento di esecuzione della legge regionale 28 aprile 1960, n. 3, per le modalità comunque concernenti la formazione, l'adozione, l'approvazione ed ogni altro adempimento relativi ai piani urbanistici comunali, per le quali si fa rinvio nella detta legge regionale 28 aprile 1960, n. 3, al regolamento medesimo, si osservano le disposizioni delle vigenti norme statali.
Art. 12
La presente legge è dichiarata urgente a' sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
L'Assessore al Turismo MILANESIO illustra brevemente il disegno di legge, mettendone in evidenza i punti salienti.
Il Vice Presidente CHABOD dà lettura del parere favorevole, salvo alcune riserve, espresso dalla Commissione consiliare permanente Affari Generali e Finanze.
Inizia quindi il dibattito, al quale prendono parte i Consiglieri:
MONAMI, che formula alcuni rilievi al testo del disegno di legge, suggerendo di modificare le scadenze contenute negli articoli 1 e 4 e di prevedere all'articolo 8 che i piani urbanistici comprensoriali siano approvati dalla Giunta regionale;
SIGGIA, che critica, dal punto di vista formale, il disegno di legge che, apportando modifiche a ben tre leggi precedenti, creerà senz'altro difficoltà di consultazione;
BENZO, che fa rilevare l'assurdità del provvedimento che pone delle precise scadenze ai Comuni, per l'adozione dei P.R.G.C., e nessun termine alla Giunta regionale per l'approvazione dei medesimi. Rileva, inoltre, che, alla base di tutto, dovrebbe essere preventivamente approvato il Piano Regolatore Regionale di cui si parla da anni. Propone pertanto i seguenti emendamenti:
1) dopo il primo comma dell'articolo 1 aggiungere "La Giunta regionale dovrà prendere in esame il piano e provvedere all'approvazione o alla restituzione, per modifiche di integrazione, o rielaborazioni, entro un anno dalla ricezione della deliberazione comunale di adozione del piano stesso";
2) dopo il secondo comma dell'articolo 1 aggiungere "La Giunta regionale dovrà adottare la deliberazione di approvazione entro sei mesi dalla ricezione della nuova deliberazione comunale di adozione del piano stesso";
3) dopo il terzo comma dell'articolo 1 aggiungere "... che la Giunta regionale dovrà predisporre entro l'anno 1976, per la successiva approvazione del Consiglio regionale";
CLUSAZ, che chiede che il secondo comma dell'articolo 2 sia integrato con l'indicazione di un termine entro il quale il Consiglio della Comunità montana dovrà esprimere il proprio parere;
MANGANONI, che denuncia la grave mancanza di un piano urbanistico regionale;
MILANESIO, Assessore al Turismo, Antichità e Belle Arti, che, in risposta alle osservazioni ed ai rilievi formulati, osserva trattarsi semplicemente di un disegno di legge tendente ad innovare alcune norme superate o desuete; semmai la proposta innovativa, in materia urbanistica è quella iscritta al punto successivo dell'ordine del giorno; passa poi in rassegna gli emendamenti proposti dai Consiglieri Monami e Benzo, alcuni dei quali possono essere presi in considerazione, mentre altri sono inaccoglibili perché prevedono delle scadenze che l'Amministrazione non sarebbe in grado di rispettare. Infine, dopo aver esposto le difficoltà da superare per la predisposizione del piano urbanistico regionale, propone una breve sospensione della seduta, al fine di esaminare con calma tutti gli emendamenti presentati e concordare le eventuali modifiche da apportare al disegno di legge;
CHANU, che, pur ritenendo che si dovrebbe continuare la discussione generale, concorda sulla richiesta di sospensione, anche perché è pervenuto, dalle organizzazioni sindacali, un comunicato urgente concernente la situazione dello stabilimento APPEL di Arnad.
Il Vice Presidente CHABOD dichiara quindi sospesa la discussione generale sul disegno di legge n. 160.
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Si dà atto che la seduta è sospesa alle ore undici e minuti venti e non viene più riaperta, pertanto i lavori del Consiglio sono aggiornati alle ore sedici e minuti trenta.
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