Oggetto del Consiglio n. 40 del 10 febbraio 1976 - Verbale
OGGETTO N. 40/76 - Approvazione del progetto di massima per la costruzione di uno stabilimento industriale in Comune di Gignod, località Chambave, e della bozza di convenzione da stipulare tra la Regione e la società Mazzucchelli Celluloide S.p.A. per la costruzione e l'affitto dello stabilimento stesso e per l'insediamento della nuova attività industriale. - Delega alla Giunta.
Il Vice Presidente CHABOD dichiara aperta la discussione sul seguente oggetto: "Proposta di massima di acquisto terreni e di convenzione per la costruzione e l'affitto di uno stabilimento industriale in Comune di Gignod. - Delega alla Giunta", proposta trasmessa in copia ai Signori Consiglieri unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 29 gennaio 1976:
Proposta di massima di acquisto terreni e di convenzione per la costruzione e l'affitto di uno stabilimento industriale in Comune di Gignod.
La Presidenza della Giunta regionale ha condotto trattative con la Società Mazzucchelli Celluloide S.p.A., con sede in Castiglione Olona, capitale sociale di Lire 7 miliardi interamente versato, iscritta al registro delle imprese del Tribunale di Varese con il n. 1478, che si è dichiarata disposta ad iniziare in Valle d'Aosta una nuova attività industriale per la produzione di sci.
La Società Mazzucchelli costituirebbe all'uopo, entro il 31.12.1976, una nuova società per azioni con la denominazione di "Maxel Vallée d'Aoste", essendo attualmente la produzione di sci "Maxel" attività differenziata di detta Società.
La Giunta regionale ritiene che il predetto insediamento possa essere utilmente inserito nella Valle del Gran San Bernardo e precisamente nel Comune di Gignod, al fine di favorire una maggiore occupazione nella Comunità montana n. 3 - Gran Combin - ed in considerazione della disponibilità immediata in Gignod di un appezzamento di terreno di mq. 22.087 circa, idoneo alla costruzione di uno stabilimento industriale.
Si è ritenuto opportuno avviare trattative con i vari proprietari delle particelle di terreno interessate dalla progettata costruzione industriale, i quali sono disposti a cedere alla Regione i loro appezzamenti, per i prezzi unitari stimati con i criteri di cui alla perizia predisposta dall'ufficio demanio e patrimonio ed allegata alla presente proposta.
Il costruendo stabilimento è stato progettato dagli uffici tecnici della Società Mazzucchelli in stretta collaborazione con i competenti uffici tecnici regionali. Il progetto di massima che i Signori Consiglieri hanno potuto esaminare risulta informato a criteri di flessibilità ottimale per cui, ove occorra e senza modificazioni sostanziali, lo stesso potrebbe essere facilmente adattato ad altri tipi di lavorazione. Il macchinario sarà costituito principalmente da macchine utensili specifiche per la produzione di sci e dalle presse di incollaggio. Il trattamento per l'incollaggio dei particolari metallici avverrà mediante sgrassaggio in vapori di percloroetilene e sabbiatura. La vernice verrà applicata con macchine a velo.
Sono previste inoltre le seguenti installazioni di servizio: officina di manutenzione, attrezzatura, laboratorio prove, laboratorio costruzione sci da gara, laboratorio servizio clienti.
La produzione è di sci tipo alpino e da fondo incollati a "sandwich" ed è ipotizzata su un unico turno di 8 ore giornaliere per 5 giorni alla settimana, con orario da determinare anche stagionalmente secondando le esigenze dei lavoratori.
Le principali materie prime impiegate (circa 3 ton./giorno) sono: profilati di acciaio e di alluminio, laminati di lega di alluminio, laminati vetroepossidici, laminati termoplastici, anime in ABS e schiuma poliuretanica, colle epossidiche, vernici poliuretaniche.
Le principali materie ausiliarie impiegate (circa 100 kg./giorno) sono l'acetone ed il percloroetilene.
La lavorazione si articola nelle seguenti fasi:
- 1 fase - preparazione: le materie prime vengono lavorate meccanicamente e trattate per poter essere assemblate negli stampi d'incollaggio.
- 2 fase - pressatura: i particolari preparati nella fase precedente vengono incollati nelle presse a caldo con le colle epossidiche. Si ottengono gli sci grezzi.
- 3 fase - lavorazione sci grezzo: gli sci vengono lavorati meccanicamente, con fresatrici e smerigliatrici, per essere portati al grado di finitura e alle dimensioni definitive.
- 4 fase - finitura: gli sci vengono finiti con l'applicazione del disegno e del marchio mediante serigrafia e la verniciatura della superficie superiore.
Dopo il controllo di qualità vengono avviati al magazzino.
Lo sviluppo della produzione è previsto come segue: 34.000 paia nel 1977, 65.000 paia nel 1978, 90.000 paia nel 1979; 105.000 paia nel 1980.
Per il particolare procedimento di lavorazione e per gli impianti impiegati non vi saranno immissioni nella rete fognante di residui di lavorazione o sostanze inquinanti che non siano quelle provenienti dai servizi igienici.
Tutta l'acqua per uso industriale verrà utilizzata per il raffreddamento delle presse e di alcune macchine utensili.
Nell'aria verranno scaricati solamente i fumi della centrale termica e l'aria esausta degli impianti di ventilazione interna.
I rifiuti solidi saranno costituiti da sfridi metallici recuperabili e da circa 300-350 kg. giornalieri di sfridi e trucioli di laminati plastici che potranno essere avviati alla discarica o ad un inceneritore.
Le materie ausiliarie, acetone e percloroetilene, verranno recuperate e riciclate mediante distillazione all'interno della fabbrica.
L'iniziativa industriale dovrebbe assorbire circa duecento persone entro il 1980, con occupazione femminile nella misura del 20/25%. L'occupazione iniziale all'apertura dello stabilimento non sarà inferiore a 50 unità.
Cerca l'attuale produzione e le condizioni di mercato si rileva che nel 1975 sono state costruite e vendute cerca 60.000 paia di sci "Maxel". Detto quantitativo rappresenta circa l'1% del mercato mondiale (6 milioni di paia l'anno). La percentuale nei paesi dove la Maxel ha finora scelto di vendere si eleva al 5/10%. Pertanto è prevedibile che, con la maggiorata capacità produttiva, la Maxel abbia la disponibilità per poter iniziare lo sviluppo delle vendite anche in altri mercati, con l'obiettivo di raggiungere quote analoghe.
L'attuale dimensione collocala la Maxel al secondo posto in Italia e circa al 20º nel mondo.
Le trattative condotte tra la Regione ed i rappresentanti della Società Mazzucchelli sono state concentrate nell'allegata bozza di convenzione riguardante appunto le clausole e condizioni per la costruzione e l'affitto, da parte della Regione, del nuovo stabilimento e per l'insediamento della nuova attività industriale nello stabilimento stesso da parte della costituente S.p.A. "MAXEL VALLÉE D'AOSTE".
La Presidenza della Giunta regionale ha assunto le opportune informazioni sulla Società Mazzucchelli Celluloide S.p.A. nonché in merito alla validità della nuova iniziativa industriale di cui trattasi: tali informazioni hanno dato esito favorevole.
Quanto sopra premesso la Giunta sottopone all'esame del Consiglio regionale l'allegata bozza di convenzione e visto il vigente regolamento delle attribuzioni e competenze amministrative propone che il Consiglio stesso
DELIBERI
1) di approvare in linea di massima, l'allegata bozza di convenzione da stipulare fra la Regione e la Società Mazzucchelli Celluloide S.p.A., per la costruzione e l'affitto del nuovo stabilimento industriale di cui in premessa, in Comune di Gignod, località Chambave e per l'insediamento della nuova attività industriale di cui si tratta nello stabilimento stesso, da parte della costituenda Società "Maxel Vallée d'Aoste" S.p.A.;
2) di approvare il progetto di massima del costruendo stabilimento industriale predisposto come specificato in premessa;
3) di delegare alla Giunta regionale:
a) l'adozione di ogni provvedimento deliberativo necessario per l'approvazione dello schema definitivo della convenzione di cui al precedente n. 1, per la stipulazione della convenzione stessa, nonché per l'approvazione del progetto esecutivo del nuovo stabilimento;
b) l'adozione di ogni provvedimento deliberativo necessario per addivenire all'acquisto dell'area di terreno interessata dal costruendo stabilimento industriale, nei limiti dei prezzi unitari di cui alla perizia di stima allegata;
c) l'approvazione, il finanziamento e la liquidazione delle spese da assumere a carico della Regione in esecuzione delle clausole della stipulanda convenzione e per l'acquisto dell'area di terreno interessata dal costruendo stabilimento industriale, con finanziamento delle spese stesse sugli appositi capitoli di spesa dei bilanci preventivi della Regione per l'anno 1977.
Allegati: 1) bozza di convenzione;
2) relazione tecnica;
3) perizia dell'ufficio demanio e patrimonio;
4) planimetria dei terreni da acquistare.
Gli elaborati del progetto di massima del costruendo stabilimento industriale sono depositati presso gli uffici di Segreteria della Presidenza del Consiglio per visione
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Convenzione
per la costruzione e l'affitto di uno stabilimento industriale in Comune di Gignod località Chambave.
Tra
La REGIONE VALLE D'AOSTA, in persona del suo legale rappresentante,
in esecuzione della deliberazione del Consiglio regionale
n. ..., in data
e
la MAZZUCCHELLI CELLULOIDE S.p.A., con sede in Castiglione Olona (Varese), capitale sociale di L. 7 miliardi interamente versato, iscritta al tribunale di Varese al n 1478 in persona del suo ........ a ciò facoltizzato dal Consiglio di Amministrazione come da verbale in data
Premesso
- che la società Mazzucchelli Celluloide S.p.A. si è dichiarata disposta ad iniziare in Valle d'Aosta una nuova attività industriale per la produzione di sci, costituendo all'uopo una Società per azioni con sede in Valle d'Aosta, e che la Regione Valle d'Aosta è interessata al predetto insediamento al fine di favorire una maggiore occupazione nella Valle del Gran San Bernardo
si conviene e si stipula quanto segue:
1) la Mazzucchelli Celluloide S.p.A. si impegna a realizzare il Valle d'Aosta una nuova attività industriale per la produzione di sci, costituendo all'uopo, entro 31 dicembre 1976, uno Società per azioni con sede in Valle d'Aosta, con un capitale, costituito da un apporto in natura, secondo le modalità previste delle leggi in vigore, che si stima orientativamente in lire 1.750.000.000. - e con la denominazione di "Maxel Vallée d'Aoste S.p.A".
La produzione iniziale annua di circa 34.000 paia di sci sarà progressivamente aumentata con la previsione produttiva di circa 105.000 paia entro il 1980, con la conseguente prevista occupazione di manodopera iniziale di 50 addetti, da elevare a 100 entro il 3.12.1977, a 150 entro il 31.12.1978 ed a 200 entro il 1980.
2) Per la gestione dell'industria di cui al presente punto 1) la Mazzucchelli Celluloide S.p.A. si impegna:
a) di fornire, entro il 29.2.1976, il progetto esecutivo dello stabilimento e degli impianti fissi descritti alla lettera b) del punto 3, da concordare, previa redazione di un progetto di massima, con gli uffici tecnici della Regione, prestando altresì la consulenza tecnica necessaria nel corso dell'esecuzione dei lavori;
b) di acquisire tutto il macchinario e di predisporre gli impianti tecnici occorrenti per la produzione prevista, per una spesa complessiva presunta di lire 650.000.000 circa;
c) di assorbire, nei limiti occupazionali di cui al punto 1, esclusivamente manodopera locale in quanto disponibile, con precedenza per gli abitanti della Comunità montana n. 3, Grand Combin, con la sola eccezione del personale di vendita e dei tecnici con una specializzazione specifica e, per quanto riguarda i tecnici, il numero comunque inferiore a 10 unita.
La preparazione tecnica delle maestranze sarà curata direttamente dalla Mazzucchelli Celluloide S.p.A. con corsi di selezione e preparazione, da effettuarsi in pre-assunzione;
d) di mantenere la sede legale fiscale della costituenda Società di cui al punto 1) nella Regione Valle d'Aosta per tutta la durata della società stessa;
e) qualora detta Società effettui nuovi investimenti, di dare priorità, a parità di condizioni, ad iniziative nell'ambito della Regione Valle d'Aosta;
f) di raggiungere il primo livello produttivo ed occupazionale entro sei mesi circa, dalla consegna dello stabilimento completo degli impianti fissi, iniziando però, fin dalla consegna dello stabilimento stesso, l'acquisto ed il graduale avviamento degli impianti e della produzione e conseguentemente della occupazione;
g) di raggiungere i livelli occupazionali specificati al punto 1) alle scadenze stabilite.
3) La Regione Valle d'Aosta per parte sua s'impegna:
a) a mettere a disposizione della costituente società Maxel Vallée d'Aoste S.p.A. un terreno in Comune di Gignod, località Chambave, iscritto in catasto ai Fogli 37 e 39, scelto di comune accordo tra le parti, avente i requisiti necessari per l'insediamento industriale in oggetto e di superficie non inferiore a 20.000 mq.;
b) di far costruire a sue spese lo stabilimento, completo degli impianti elettrici e di illuminazione, di riscaldamento, idrico e igienico sanitario, antincendio e la parte fissa dell'impianto di adduzione dell'aria compressa, con una spesa prevista in complessive lire 1.000.000.000 circa;
c) di concedere in locazione alla Maxel Vallée d'Aoste S.p.A. il terreno e lo stabilimento, per un periodo di 20 anni, a decorrere dalla data di consegna, salvo eventuale proroga, al canone annuo di lire 51.200.000 (lire cinquantunomilioniduecentomila) da pagarsi in 34 rate semestrali posticipate di lire 30.000.000 cadauna, a partire dal 30.6.1980 fino al 31.12.1996, mentre per il periodo decorrente dalla data di consegna dello stabilimento fino al 1980, il canone viene stabilito in annue lire mille.
La data di consegna dello stabilimento, completo degli impianti fissi, è presuntivamente fissata al 30.9.1976;
d) di favorire, nell'ambito delle disposizioni regionali la Maxel Vallée d'Aoste S.p.A., per quanto concerne agevolazioni di carattere finanziario e fiscale.
4) Tutte le imposte, tasse e contributi inerenti all'attività industriale svolta dalla Società conduttrice nell'immobile locato, saranno a carico della conduttrice stessa.
Le spese per la manutenzione ordinaria dell'immobile locato e dei relativi impianti fissi sono a totale carico della Società conduttrice.
Allo scopo di accertarsi della diligente manutenzione dei beni locati, la Regione locatrice potrà effettuare sopralluoghi presso l'azienda locata a mezzo dei suoi legali rappresentanti o di tecnici incaricati, in ore diurne di giorni lavorativi e previo preavviso di almeno 24 ore alla conduttrice.
La società conduttrice dovrà provvedere, in intesa con la Regione locatrice, alla adeguata assicurazione dei beni immobili affittati contro i rischi dell'incendio e dei danni a terzi, a proprie spese, presso Società di assicurazione di gradimento della locatrice, con vincolo a favore della stessa e con obbligo di esibire le ricevute di pagamento dei premi di assicurazione a semplice richiesta.
Inoltre, la società conduttrice dovrà provvedere ad assicurare contro i rischi dell'incendio i macchinari, i mobili, le merci e quanto altro introdurrà e manterrà negli immobili locati.
La società si impegna a mantenere l'occupazione specificata al precedente punto 1) salvo casi di forza maggiore e perdurando le attuali condizioni tecnologiche del procedimento produttivo e di mercato. Comunque, mutamenti derivanti da eventuali nuove concessioni tecnologiche, o da nuove condizioni di mercato, saranno concordati con l'Amministrazione regionale.
In caso di cessazione dell'attività oppure in caso di sospensione della stessa per un periodo superiore a sei mesi, per cause diverse e non dipendenti da scioperi o da conflitti sindacali o da cause di forza maggiore, ovvero in caso di inosservanza della clausola di cui al secondo comma punto 1), concernente l'occupazione, la Regione potrà dichiarare risolto il presente contratto di locazione di beni immobili di proprietà regionale, previa messa in mora della Società con un preavviso non inferiore a 90 giorni.
Qualora entro 10 mesi, decorrenti dalla data di consegna dello stabilimento completo degli infissi impianti fissi, la Società, per fatti che dipendono dalla sua volontà, non abbia ad iniziare l'attività produttiva, fermo il diritto dell'Amministrazione regionale di risolvere il contratto, la Società stessa dovrà corrispondere una penale di lire 50.000.000. A garanzia di tale adempimento la Società ha fatto avere all'Amministrazione regionale, prima della firma della presente convenzione, opportuna garanzia fideiussoria.
5) La Mazzucchelli Celluloide S.p.A., per l'esatto adempimento di quanto convenuto con la presente scrittura, si impegna per sé e per la costituente società Maxel Vallée d'Aoste S.p.A., sino a quanto detti impegni non saranno trasferiti in capo alla società Maxel Vallée d'Aoste S.p.A.
Formano parte integrante della presente convenzione, in triplice originale, i seguenti allegati che sono letti, confermati e sottoscritti:
a) copia della deliberazione del Consiglio regionale n. ... in data ...
b) copia della deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Società Mazzucchelli Celluloide S.p.A. in data...
Le spese della presente convenzione ivi compresa la sua registrazione sono a carico dei contraenti in parti uguali.
Aosta, lì
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RELAZIONE TECNICA
Lo stabilimento ha dimensioni in pianta di m 50 X 90 circa e si sviluppa su due piani per una larghezza di 40 m e su tre piani per una larghezza di 10 m.
- Il seminterrato occupa una superficie di m 50 x72 circa.
Sul lato est si trova l'entrata merci e sul lato sud l'entrata del personale.
Nel seminterrato sono sistemati i servizi, gli spogliatoi, la mensa, la centrale termica, la cabina elettrica, la centrale dell'aria compressa, il laboratorio riparazione sci clienti e l'ufficio del magazziniere.
La rimanente superficie è disponibile per depositi e magazzini materie prime e prodotti finiti.
- Il piano terra è destinato ad accogliere i macchinari e impianti necessari per la fabbricazione degli sci.
Sullo stesso piano sono sistemati l'officina, l'attrezzeria ed i servizi di reparto.
In corrispondenza dell'angolo tra il lato sud e quello ovest, è previsto l'ingresso agli uffici e l'abitazione del custode.
- Il piano ammezzato è destinato agli uffici che si sviluppano pertanto su tutto il lato sud di fabbricato.
Le caratteristiche costruttive del fabbricato sono le seguenti:
- Struttura in cemento armato prefabbricato a 2+3 piani (pilastri, travi principali e secondarie, solette)
- Pilastrata inferiore con maglia 6 x 10 a sostegno soletta con sovraccarico 1000 kg/mq
- Pilastrata piano lavorazione maglia 12x20
- Pilastrata sui lati Nord e Sud interasse m 6
- Sovraccarico solaio piano uffici kg/mq 350
- Copertura con pannelli in laterizio e cemento prefabbricati con superficie inferiore in vista intonacata a civile, superiore strato lana di roccia e manto di Eternit.
Sovraccarico vento e neve 180 kg/mq.
- Tamponamento piano seminterrato fino alla 1^ soletta per la parte controterra in calcestruzzo impermeabilizzato, per la parte fuori terra con blocchetti di Leca a faccia vista spessore cm 20
- Tamponamento della 1^ soletta al tetto con pannelli in lamiera tipo sandwich coibentati con pannelli in lana di vetro e preverniciati con resine acriliche color testa di moro.
Tamponamento fino al davanzale finestre perimetrali piano lavorazione con blocchetti di Leca.
- Pavimenti seminterrato e piano lavorazione con getto di calcestruzzo (cm 10) con indurente a base di ferro superficiale
Uffici - moquette
Laboratori, mensa e servizi, verniciatura gres
Abitazione del custode moquette.
- Raccolta acque della copertura con canali di raccolta interna in lamiera abbondantemente dimensionati pluviale Ø cm 15 ogni 12 ml max.
- Illuminazione con finestrature orizzontali su tutto il perimetro e linee luminose continue su ogni falda della copertura
- Controsoffittatura uffici con lastre di gesso 60 x 60 coibentate
- Finestre in profilati di ferro scatolato tipo Brollo.
Impianti
Il fabbricato è fornito di:
- Impianto di riscaldamento ad aerotermi per le zone di lavorazione ed a radiatori a convenzione naturale per gli uffici alimentato da una centrale termica dimensionata per una potenzialità di circa 3.000.000 di Cal/h prevista con funzionamento a nafta.
- Impianto di distribuzione energia elettrica per illuminazione e per forza motrice protetto e sezionato da una cabina elettrica di trasformazione e smistamento.
Illuminazione diffusa a linee luminose e fluorescenti.
- Impianto di aria compressa comprendente centrale di compressione e rete di smistamento aria compressa in reparto.
- Impianto acqua potabile ed acqua industriale.
- Impianto di fognatura distinto per le acque nere e le acque bianche comprendente vasche di trattamento per le acque nere.
All'esterno del fabbricato sono ricavate aree asfaltate di parcheggio per le autovetture del personale e dei clienti e le aree necessarie alla circolazione ed alla manovra degli automezzi che dovranno operare al servizio della fabbrica.
Il terreno di pertinenza della fabbrica sarà recintato con una recinzione di rete metallica plasticata e l'entrata sarà chiusa da un cancello motorizzato con comando a distanza.
Ing. Carlo Berthod
Ing. Franco Caggero
(Segue relazione di stima dei terreni da occupare, riportata in calce al provvedimento)
Le Président de la Junte ANDRIONE prend la parole pour illustrer la relation. Il justifie les raisons qui ont fait tomber, sur la zone de Gignod, le choix de la localisation de l'industrie, en tant que les Vallées du Grand-Saint-Bernard se trouvent dans un état de dégradation n'ayant point d'activités industrielles, très peu d'activité touristique, ce qui résulte des rapports de la Programmation régionale à la suite des études faites en 1969/1972 et publiées dans le volume n. 8 "Les régions du Val d'Aoste: Caractères, problèmes et perspectives d'aménagement".
Si apre quindi un ampio dibattito al quale partecipano ai Consiglieri:
TONINO, che, pur dichiarandosi favorevole, esprime delle perplessità riguardo alla delega alla Giunta prevista al punto 3) del deliberato. Egli ritiene più opportuno che i successivi provvedimenti siano approvati dal Consiglio;
BENZO, che formula alcune osservazioni, di carattere tecnico, sul progetto e si raccomanda che il capannone sia costruito in modo da poter essere utilizzato, in avvenire, anche per altre eventuali attività industriali;
MONAMI, il quale, rilevato che l'apporto di capitale, da parte della società Mazzucchelli, è costituito per la maggior parte da macchinari e scorte di materie prime, propone che siano richieste maggiori garanzie, in modo che la Società stessa sia maggiormente impegnata a mantenere la gestione dello stabilimento in Valle d'Aosta;
MANGANONI, che fa sue le perplessità espresse dei colleghi Tonino e Monami;
LUSTRISSY, che, pur dichiarandosi in linea di massima favorevole, fa osservare che il provvedimento dovrebbe essere esaminato con molta attenzione approfondendo gli studi degli elementi che hanno determinato la scelta della zona di Gignod, per accertare la effettiva disponibilità di manodopera. Formula poi alcuni rilievi in ordine alla convenzione, alle non ben specificate agevolazioni fiscali ed alla inesistenza di rischi per la Società imprenditrice;
LANIVI, che considera insufficienti le motivazioni e giustificazioni contenute nella relazione relative alla scelta della zona di Gignod. Egli ritiene che l'insediamento di una industria nella Comunità montana n. 3 possa turbare la realtà socio-economica della zona che è di carattere prevalentemente agricolo;
PEDRINI, che, sulla esperienza dello stabilimento di Arnaz, costruito dalla Regione, giudica favorevolmente la proposta, in quanto l'Amministrazione regionale, essendo proprietaria degli immobili, rimane cautelata da eventuali rischi. Annunciando il proprio voto favorevole, anche se ritiene impossibile il raggiungimento dei livelli occupazionali indicati nella convenzione, invita il Presidente della Giunta ad adoperarsi per rendere ancora migliore l'accordo, nell'interesse dei valdostani;
CLUSAZ, che si dichiara favorevole al provvedimento, anche in relazione alla scelta della Comunità n. 3 che, per quanto risulta dai dati statistici, è la più povera della Valle d'Aosta;
DUJANY, qui fait remarquer, en lisant un reportage, tiré du journal "Le Monde", sur l'activité de la Société ski Rossignol, que le marché des skis n'aura plus qu'un développement réduit et qu'il serait, par conséquent, peut-être mieux de chercher d'autres productions;
ANDRIONE, Presidente della Giunta, che, in risposta alle osservazioni ed ai rilievi, fa presente che la localizzazione dello stabilimento nel Comune di Gignod potrà servire ad eliminare l'esteso fenomeno di pendolarismo, esistente attualmente nella zona, e al tempo stesso lasciare maggiori possibilità ai lavoratori di dedicarsi alle attività agricole favorendo così la sopravvivenza della figura dell'operaio-contadino.
Ritiene, inoltre, che il mercato dello sci sia in fase di sviluppo, tanto che l'attuale produzione della MAXEL non è sufficiente a coprire la richiesta.
Fornisce poi alcuni dati sulla società Mazzucchelli la quale ha anche la possibilità di realizzare, in caso di mancato accordo con la Valle d'Aosta, lo stesso stabilimento in provincia di Rieti, con i finanziamenti della Cassa del Mezzogiorno.
Infine, dopo aver convenuto sulla necessità della massima versatilità del costruendo capannone, concorda sulla opportunità di sopprimere la lettera d), del punto 3) della bozza di convenzione;
LUSTRISSY, che, pur con molte riserve e perplessità, annuncia il voto favorevole. Egli ritiene insufficienti i chiarimenti forniti dal Presidente della Giunta ed esprime dei dubbi sulla validità dell'investimento, in quanto il mercato dello sci, a suo giudizio, si sta saturando e, per questo motivo, chiede che sia rivista la formulazione del sesto comma del punto 4) della bozza di convenzione;
CHANU, che esprime molte perplessità sull'operazione, troppo affrettata e poco preparata, paragonabile, suo giudizio, alla sottoscrizione, da parte del Consiglio, di una cambiale in bianco;
MONAMI, che giudica l'esposizione fatta dal Presidente della Giunta priva di concretezza e superficiale. Si dice preoccupato di lasciare troppa discrezionalità alla Giunta, per cui chiede che la convenzione definitiva, prima di essere sottoscritta, sia sottoposta all'approvazione consiliare;
BORDON, che si dichiara, a nome del gruppo D.C., favorevole all'accoglimento della proposta della Giunta e taccia di incoerenza i Consiglieri dei gruppi PCI e DP i quali, pur avendo criticato a lungo la proposta, hanno ugualmente annunciato il loro voto favorevole;
ANDRIONE, Presidente della Giunta, che fa notare come la Giunta non avrà alcuna discrezionalità, ma dovrà attenersi strettamente alla bozza di convenzione approvato dal Consiglio;
MILANESIO, Assessore al Turismo, Antichità e Belle Arti, che esprime, a nome del Gruppo del PSI, parere favorevole all'approvazione della proposta della Giunta, senza modificazioni. Accenna alle garanzie che derivano dalla serietà del gruppo imprenditoriale Mazzucchelli, che agisce in un settore così vasto, quello delle materie plastiche, da lasciar supporre notevoli possibilità di diversificare la produzione in caso di necessità;
DOLCHI, che insiste sull'opportunità di migliorare la convenzione, per meglio tutelare gli interessi della Regione, mediante alcuni emendamenti;
MONAMI, che annuncia due emendamenti riservandosi di formalizzarli e consegnarli alla Presidenza;
FOSSON, Assessore alle Finanze, che formula alcune osservazioni riguardo al canone di affitto, ritenendo troppo lungo il periodo di tre anni di locazione ad un canone simbolico e richiedendo, per quanto concerne il canone effettivo, che lo stesso sia rapportato al 5% del capitale impiegato dalla Regione;
LUSTRISSY, che, dopo aver criticato la sommarietà e l'incompletezza della relazione tecnica inviata ai Consiglieri, avanza alcune proposte di modifica alla convenzione: in particolare propone di stralciare la clausola che consentirebbe alla Società di reperire fuori Valle il personale specializzato;
DUJANY, che chiede se i macchinari indicati come capitale sociale, dalla Mazzucchelli S.p.A., siano nuovi o provengono da altri stabilimenti;
ANDRIONE, Presidente della Giunta, che, dopo aver comunicato che i macchinari vengono acquistati dalla Società e sono garantiti da un prestito IMI, insiste sull'approvazione, senza variazioni, della convenzione, in quanto la stessa è frutto di una lunga trattativa e non può essere modificata unilateralmente.
Dopo una richiesta da parte del Consigliere Manganoni di rassicurazioni sui pericoli di inquinamenti derivanti dalla lavorazione ed un invito del Consigliere Chanu a rinviare l'argomento e riprendere le trattative con la Società, il Vice Presidente CHABOD accorda cinque minuti di sospensione per consentire la formalizzazione di tutti gli emendamenti proposti nel corso del dibattito.
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Si dà atto che i lavori del Consiglio sono sospesi alle ore 20,40 e riprendono alle ore 21,01.
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Alla ripresa dei lavori il Presidente della Giunta ANDRIONE annuncia di essere disposto ad accettare, come suggerimenti, gli emendamenti presentati dei gruppi di DP e PCI ma che, al tempo stesso la maggioranza, per motivi tecnici, voterà contro gli emendamenti stessi.
Il Vice Presidente CHABOD, dopo aver constatato che nessun altro Consigliere intende prendere la parola sull'argomento, dichiara chiusa la discussione generale ed invita il Consiglio a procedere alla votazione, per alzata di mano, degli emendamenti presentati al testo della convenzione, seguendo l'ordine di presentazione.
Votazione dei seguenti emendamenti:
1) Presentato dal Consigliere Lustrissy:
punto 2) - lettera c): stralciare le parole "con la sola eccezione del personale di vendita e dei tecnici con una specializzazione specifica e, per quanto riguarda i tecnici, in numero comunque inferiore a 10 unità".
(Consiglieri presenti e votanti 32; favorevoli 14; contrari 18).
Il Consiglio non approva
2) Presentato dal Consigliere Lustrissy:
punto 3) - lettera c): aggiungere la frase finale: "Tale canone annuo sarà aumentato proporzionalmente in base al costo finale delle opere e oneri a carico dell'Amministrazione regionale (vedi lettera b)".
(Consiglieri presenti e votanti 32; favorevoli 14; contrari 18).
Il Consiglio non approva
3) Presentato dal Consigliere Lustrissy:
punto 4) - quarto capoverso: stralciare le parole "presso Società di assicurazione di gradimento della locatrice".
(Consiglieri presenti e votanti 32; favorevoli 14; contrari 18).
Il Consiglio non approva
4) Presentato dal Presidente della Giunta Andrione:
soppressione della lettera d) del punto 3): "di favorire nell'ambito delle disposizioni regionali la Maxel Vallée d'Aoste S.p.A., per quanto concerne agevolazioni di carattere finanziario e fiscale".
(Consiglieri presenti e votanti e favorevoli 32).
Il Consiglio approva all'unanimità
5) Presentato dal Consigliere Monami:
punto 4) - penultimo capoverso: aggiungere la seguente frase finale: "ed acquisirà automaticamente i macchinari e le scorte di magazzino esistenti nello stabilimento".
(Consiglieri presenti e votanti 32; favorevoli 14; contrari 18).
Il Consiglio non approva
6) Presentato dal Consigliere Monami:
ultimo capoverso - quinta linea: dopo la parola "lire" aggiungere le seguenti: "150 milioni all'Amministrazione regionale che acquisirà anche automaticamente i macchinari e le scorte di magazzino che già fossero introdotte nello stabilimento".
(Consiglieri presenti e votanti 32; favorevoli 14; contrari 18).
Il Consiglio non approva
A questo punto il Vice Presidente CHABOD propone di passare alla votazione del provvedimento nel suo complesso.
Prendono la parola, per dichiarazione di voto, i Consiglieri:
MONAMI e CHANU, i quali pur con molte perplessità e riserve, annunciano il voto favorevole dei rispettivi gruppi PCI e DP;
BORBEY, che annuncia il voto favorevole del gruppo DC facendo rilevare che il gruppo democristiano, quale componente della maggioranza avrebbe dovuto essere tenuto informato, da parte dell'esecutivo, dall'inizio della trattativa con la Società Mazzucchelli e di tutti gli sviluppi della stessa;
MILANESIO, che annuncia il voto favorevole, senza riserve, del gruppo PSI;
PARISI, che annuncia il suo voto favorevole.
Il Vice Presidente CHABOD, dopo aver constatato che nessun altro Consigliere intende chiedere la parola, invita il Consiglio a procedere alla votazione per l'approvazione del provvedimento, nel testo emendato.
IL CONSIGLIO
- preso atto delle votazioni avvenute testé in sede di approvazione del testo della bozza di convenzione;
- ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: trenta);
DELIBERA
1) di approvare, in linea di massima, l'allegata bozza di convenzione da stipulare fra la Regione e la Società Mazzucchelli Celluloide S.p.A., per la costruzione e l'affitto del nuovo stabilimento industriale di cui in premessa, in Comune di Gignod, località Chambave, e per l'insediamento della nuova attività industriale di cui si tratta nello stabilimento stesso, da parte della costituenda Società "Maxel Vallée d'Aoste S.p.A.";
2) di approvare il progetto di massima del costruendo stabilimento industriale predisposto come specificato in premessa;
3) di delegare alla Giunta regionale:
a) l'adozione di ogni provvedimento deliberativo necessario per l'approvazione dello schema definitivo della convenzione di cui al precedente n. 1, per la stipulazione della conversazione stessa, nonché per l'approvazione del progetto esecutivo del nuovo stabilimento;
b) l'adozione di ogni provvedimento deliberativo necessario per addivenire all'acquisto dell'area di terreno interessata dal costruendo stabilimento industriale, nei limiti dei prezzi unitari di cui alla perizia di stima allegata;
c) l'approvazione, il finanziamento e la liquidazione delle spese da assumere a carico della Regione in esecuzione delle clausole della stipulanda convenzione e per l'acquisto dell'area di terreno interessata dal costruendo stabilimento industriale, con finanziamento delle spese stesse sugli appositi capitoli di spesa dei bilanci preventivi della Regione per l'anno 1976 e per l'anno 1977.
---
Convenzione
per la costruzione e l'affitto di uno stabilimento industriale in Comune di Gignod, località Chambave.
Tra
La REGIONE VALLE D'AOSTA, in persona del suo legale rappresentante, ............ in esecuzione della deliberazione del Consiglio regionale n. ...., in data .....
e
la MAZZUCCHELLI CELLULOIDE S.p.A., con sede in Castiglione Olona (Varese) ....... Capitale sociale L. 7 miliardi di interamente versato, iscritta al Tribunale di Varese al n. 1478 in persona del suo.... a ciò facoltizzato dal Consiglio di Amministrazione come da verbale in data
Premesso
- che la Società Mazzucchelli Celluloide S.p.A. si è dichiarata disposta ad iniziare in Valle d'Aosta una nuova attività industriale per la produzione di sci, costituendo all'uopo una Società per azioni con sede in Valle d'Aosta, e che la Regione Valle d'Aosta è interessata al predetto insediamento al fine di favorire una maggiore occupazione nella Valle del Gran San Bernardo
si conviene e si stipula quanto segue:
1) La Mazzucchelli Celluloide S.p.A. si impegna a realizzare in Valle d'Aosta una nuova attività industriale per la produzione di sci, costituendo all'uopo, entro il 31 dicembre 1976, una Società per azioni con sede in Valle d'Aosta, con un capitale, costituito da un apporto in natura, secondo le modalità previste dalle leggi in vigore, che si stima orientativamente in Lire 1.750.000.000 e con la denominazione di "Maxel Vallée d'Aoste S.p.A.".
La produzione iniziale annua di circa di 34 mila paia di sci sarà progressivamente aumentata con la previsione produttiva di circa 105 mila paia entro il 1980, con la conseguente prevista occupazione di mano d'opera iniziale di 50 addetti, da elevare a 100 entro il 31 dicembre 1977, a 150 entro il 31 dicembre 1978 ed a 200 entro il 1980.
2) Per la gestione dell'industria di cui al precedente punto 1) la Mazzucchelli Celluloide S.p.A. si impegna:
a) di fornire, entro il 29 febbraio 1976, il progetto esecutivo dello stabilimento e degli impianti fissi descritti alla lettera b) del punto 3, da concordare, previa redazione di un progetto di massima, con gli uffici tecnici della Regione, prestando altresì la consulenza tecnica necessaria nel corso dell'esecuzione dei lavori;
b) di acquisire tutto il macchinario e di predisporre gli impianti tecnici occorrenti per la produzione prevista, per una spesa complessiva presunta di Lire 650 milioni circa;
c) di assorbire, nei limiti occupazionali di cui al punto 1, esclusivamente mano d'opera locale in quanto disponibile, con precedenza per gli abitanti della Comunità montana n. 3, Grand Combin, con la sola eccezione del personale di vendita e dei tecnici con una formazione specifica e, per quanto riguarda i tecnici, in numero comunque inferiore a 10 unità.
La preparazione tecnica delle maestranze sarà curata direttamente dalla Mazzucchelli Celluloide S.p.A. con corsi di selezione e preparazione, da effettuarsi in pre-assunzione;
d) di mantenere la sede legale e fiscale della costituenda Società di cui al punto 1) nella Regione Valle d'Aosta per tutta la durata della Società stessa;
e) qualora detta Società effettui nuovi insediamenti, di dare priorità, a parità di condizioni, ad iniziative nell'ambito della Regione Valle d'Aosta;
f) di raggiungere il primo livello produttivo ed occupazionale entro sei mesi circa, dalla consegna dello stabilimento completo degli impianti fissi, iniziando però, fin dalla consegna dello stabilimento stesso, l'acquisto ed il graduale avviamento degli impianti e della produzione e conseguentemente della occupazione;
g) di raggiungere i livelli occupazionali specificati al punto 1) alle scadenze stabilite.
3) La Regione Valle d'Aosta per parte sua si impegna:
a) a mettere a disposizione della costituenda Maxel Vallée d'Aoste S.p.A. un terreno in Comune di Gignod, località Chambave, iscritto in catasto ai Fogli 37 e 39, scelto di comune accordo tra le parti, avente i requisiti necessari per l'insediamento industriale in oggetto e di superficie non inferiore a 20.000 mq.;
b) di far costruire a sue spese lo stabilimento, completo degli impianti elettrici e di illuminazione, di riscaldamento, idrico e igienico sanitario, antincendio e la parte fissa dell'impianto di adduzione dell'aria compressa, con una spesa prevista in complessive Lire un miliardo circa;
c) di concedere in locazione alla Maxel Vallée d'Aoste S.p.A., il terreno e lo stabilimento, per un periodo di venti anni, a decorrere dalla data di consegna, salvo eventuale proroga, al canone annuo di Lire 51.200.000 (lire cinquantunmilioniduecentomila) da pagarsi in 34 rate semestrali posticipate di Lire trenta milioni cadauna, a partire dal 30 giugno 1980 fino al 31 dicembre 1996, mentre per il periodo decorrente dalla data di consegna dello stabilimento fino al 1980, il canone viene stabilito in annue lire mille.
La data di consegna dello stabilimento, completo degli impianti fissi, è presuntivamente fissata al 30.9.1976.
4) Tutte le imposte, tasse e contributi inerenti all'attività industriale svolta dalla Società conduttrice nell'immobile locato, saranno a carico della Conduttrice stessa.
Le spese per la manutenzione ordinaria dell'immobile locato e dei relativi impianti fissi sono a totale carico della Società conduttrice.
Allo scopo di accertarsi della diligente manutenzione dei beni locati, la Regione locatrice potrà effettuare sopralluoghi presso l'azienda locata a mezzo dei suoi legali rappresentanti o di tecnici incaricati, in ore diurne di giorni lavorativi e previo preavviso di almeno 24 ore alla conduttrice.
La Società conduttrice dovrà provvedere, in intesa con la Regione locatrice, alla adeguata assicurazione dei beni immobili affittati contro i rischi dell'incendio e dei danni a terzi, a proprie spese, presso Società di assicurazione di gradimento della locatrice, con vincolo a favore della stessa e con obbligo di esibire le ricevute di pagamento dei premi di assicurazione a semplice richiesta.
Inoltre, la Società conduttrice dovrà provvedere ad assicurare contro i rischi dell'incendio i macchinari, i mobili, le merci e quanto altro introdurrà e manterrà negli immobili locati.
La Società si impegna a mantenere l'occupazione specificata al precedente punto 1) salvo casi di forza maggiore e perdurando le attuali condizioni tecnologiche del procedimento produttivo e di mercato. Comunque, mutamenti derivanti da eventuali nuove concezioni tecnologiche o da nuove condizioni di mercato, saranno concordati con l'Amministrazione regionale.
In caso di cessazione dell'attività oppure in caso di sospensione della stessa per un periodo superiore a sei mesi, per cause diverse e non dipendenti da scioperi o da conflitti sindacali o da cause di forza maggiore, ovvero in caso di inosservanza della clausola di cui al secondo comma del punto 1), concernente l'occupazione, la Regione potrà dichiarare risolto il presente contratto di locazione di beni immobili di proprietà regionale, previa messa in mora della Società con un preavviso non inferiore a 90 giorni.
Qualora entro 10 mesi, decorrenti dalla data di consegna dello stabilimento completo degli impianti fissi, la Società, per fatti che dipendano dalla sua volontà, non abbia ad iniziare l'attività produttiva, fermo il diritto dell'Amministrazione regionale di risolvere il contratto, la Società stessa dovrà corrispondere una penale di Lire cinquantamilioni. A garanzia di tale adempimento la Società ha fatto avere all'Amministrazione regionale, prima della firma della presente convenzione, opportuna garanzia fideiussoria.
5) La Mazzucchelli Celluloide S.p.A., per l'esatto adempimento di quanto convenuto con la presente scrittura, si impegna per sé e per la costituenda Società Maxel Vallée d'Aoste S.p.A., sino a quando detti impegni non saranno trasferiti in capo alla Società Maxel Vallée d'Aoste S.p.A.
Formano parte integrante della presente convenzione, in triplice originale, i seguenti allegati che sono letti, confermati e sottoscritti:
a) copia della deliberazione del Consiglio regionale n..... in data ....
b) copia della deliberazione del Consiglio di amministrazione della Società Mazzucchelli Celluloide S.p.A. in data
Le spese della presente convenzione ivi compresa la sua registrazione sono a carico dei contraenti in parti uguali.
Aosta, lì
Per la REGIONE VALLE D'AOSTA - Proprietaria
Il Presidente della Giunta regionale (........................)
Per la SOCIETA' MAZZUCCHELLI S.p.A.
(........................)
---
ASSESSORATO ALLE FINANZE - Ufficio Demanio e Patrimonio
Relazione di stima
OGGETTO: Terreni in Comune di Gignod occorrenti per la costruzione di uno stabilimento industriale.
Incaricati di stimare il valore dei terreni in oggetto con i criteri stabiliti dalla legge regionale 11.11.1974 n. 44 con i valori al 31.1.1975 dando per scontato che i terreni stessi siano situati nel centro edificato il tecnico sottoscritto, Geom. Italo Lévêque espletati i dovuti rilievi e sopralluoghi, fatte le necessarie verifiche presso l'U.T.E. di Aosta ed il Comune di Gignod, sentito altresì il parere dell'Ufficio Legale della Regione, si pregia riferire quanto segue:
I beni oggetto di stima sono stati perimetrati nel centro edificato dal Comune di Gignod con provvedimento deliberativo del 21.12.1975 n. 125.
Ciò premesso, dando per scontata la cessione volontaria, i valori unitari, indipendentemente dal tipo di coltura in atto risultano i seguenti:
a) Proprietario semplice L. 5.291/mq. arrotondate a L. 5.290
b) Proprietario colt. diretto L. 5.772/mq. arrotondate a L. 5.770
I valori unitari così ricavati sono al lordo della eventuale riduzione di cui all'art. 9 della legge regionale 11.11.1974 n. 44.
Superficie del comprensorio
La superficie del comprensorio da acquistare è di complessivi mq. 21.357.
Dati catastali
I terreni oggetto di stima sono così descritti nei Registri delle Particelle del Catasto terreni:
Comune Censuario di Gignod:
|
Ditta |
N. Foglio |
N. Mappa |
Superficie |
Qual. |
Classe |
Reddito |
Partita |
||||||||||||||||||||
|
|
ha |
a |
c |
D |
A |
||||||||||||||||||||||
|
PROMENT Gilberto di Biagio |
37 37 37 39 |
204 205 208 21 |
Tot. |
2 17 3 9 |
71 05 57 99 |
Pri Pri S. S. |
5.94 63.09 11.42 2.30 |
2.98 39.22 5.71 5.99 |
4352 " " " |
||||||||||||||||||
|
33. |
32 |
||||||||||||||||||||||||||
|
FARCOZ Adolfo Giuseppe n. a Gignod il 10.5.1914 |
37 37 |
203 210 |
Tot. |
3 8 |
11 38 |
S. S. |
9.95 18.44 |
4.98 11.73 |
4279 " |
||||||||||||||||||
|
11. |
49 |
||||||||||||||||||||||||||
|
DURAND Persida Filomena n. a Allain il 19.7.1888 usufruttuaria e LUSERNAZ Lia detta Lea n. a Gignod il 13.7.1923 proprietaria |
39 |
176 |
Tot. |
11 |
41 |
S. |
10.27 |
12.55 |
4158 |
||||||||||||||||||
|
11. |
41 |
||||||||||||||||||||||||||
|
PRINCE Emilio fu Leggero per 1/2; PRINCE Anna n. a Gignod il 18.7.1936 per 1/2, proprietari, e LUCIANA Maria Angelica n. a Aosta il 28.10.1901 usufruttuaria per 1/2 |
39 39 39 |
33 168 15 |
Tot. |
15 10 9 |
88 71 39 |
S. S. Pri. |
14.29 2.46 16.43 |
17.47 6.42 14.55 |
3578 " " |
||||||||||||||||||
|
35. |
98 |
||||||||||||||||||||||||||
|
VITTAZ Teresina in BERLUC, Cesarina, Graziella, Maria, Alessio, Emilio fratelli e sorelle fu Zaccaria |
37 37 |
207 206 |
Tot. |
1 1 |
94 84 |
S. S. |
4.27 5.89 |
2.72 2.94 |
1822 " |
||||||||||||||||||
|
3. |
78 |
||||||||||||||||||||||||||
|
GERBAZ Giuditta fu Angelica |
39 39 |
20 17 |
Tot. |
11 2 |
93 82 |
S. Pri. |
2.74 3.24 |
7.16 3.52 |
1377 " |
||||||||||||||||||
|
14. |
75 |
||||||||||||||||||||||||||
|
PELLISSIER Filomena e Vittoriano fratello e sorella fu Antonio |
37 |
209 |
Tot. |
7 |
25 |
S. |
15.95 |
10.15 |
1148 |
||||||||||||||||||
|
7. |
25 |
||||||||||||||||||||||||||
|
GERBAZ Giuditta fu Angelica in COLLET Damiano; PRINCE Emilio fu Leggero proprietari e CARDOMANO Maria Giuseppina Teresa fu Giovanni Battista usufruttuario in parte |
39 |
16 |
Tot. |
0 |
13 |
S. |
0.03 |
0.08 |
1400 |
||||||||||||||||||
|
0. |
13 |
||||||||||||||||||||||||||
|
COMUNE DI GIGNOD |
37 37 |
201 230 |
Tot. |
8 4 |
55 54 |
Pri. S. |
14.96 14.53 |
13.25 7.26 |
2987 " |
||||||||||||||||||
|
13. |
09 |
||||||||||||||||||||||||||
|
FARCOZ Eliseo di Giovanni |
37 |
202 |
Tot. |
4 |
45 |
Pri. |
10.24 |
8.01 |
2891 |
||||||||||||||||||
|
4. |
45 |
||||||||||||||||||||||||||
|
DUCOURTIL Irma in FARCOZ n. a Quart il 2.4.1920 |
37 |
264 |
Tot. |
2 |
35 |
Pri. |
8.69 |
5.40 |
3964 |
||||||||||||||||||
|
2. |
35 |
||||||||||||||||||||||||||
|
CAGNINEY Delfina n. a Gignod il 20.4.1922 maritata MARGUERETTAZ proprietaria, e GLAREY Giuseppina fu Giuseppe usufruttuaria in parte |
37 |
265 |
Tot. |
4 |
80 |
Pri. |
11.04 |
8.64 |
3175 |
||||||||||||||||||
|
4. |
80 |
||||||||||||||||||||||||||
|
PRINCE Eligio fu Luigi, PRINCE Leggero e PRINCE Anna n. a Gignod il 18.7.1936 proprietari e LUCIANAZ Maria Angelica n. a Aosta il 28.10.1901 usufruttuaria in parte |
37 |
194 |
Tot. |
15 |
42 |
S. |
49.34 |
24.68 |
3195 |
||||||||||||||||||
|
15. |
42 |
||||||||||||||||||||||||||
|
CULLET Samuele n. a Gignod il 2.6.1908 |
37 39 |
195 23 |
Tot. |
10 12 |
60 89 |
S. S. |
33.92 11.60 |
16.96 14.18 |
3836 " |
||||||||||||||||||
|
23. |
49 |
||||||||||||||||||||||||||
|
CULLET Samuele fu Beniamino, proprietario |
39 |
34 |
Tot. |
13 |
11 |
S. |
11.80 |
14.42 |
1942 |
||||||||||||||||||
|
13. |
11 |
||||||||||||||||||||||||||
|
CASASSA Giovanni Pietro, Perfetto e Adelaide, fratelli e sorella fu Antonio |
39 |
14 |
Tot. |
10 |
35 |
Pri. |
11.90 |
12.94 |
2859 |
||||||||||||||||||
|
10. |
35 |
||||||||||||||||||||||||||
|
DURAND Persida Filomena n. ad Allein il 19.7.1888 usufruttuaria e LUSERNAZ Ida n. a Gignod il 4.9.1925 proprietaria |
39 |
31 |
Tot |
8 |
40 |
S. |
7.56 |
9.24 |
4159 |
||||||||||||||||||
|
8. |
40 |
||||||||||||||||||||||||||
Importo da corrispondere ai proprietari per l'acquisto dei terreni:
|
N. ord. |
Proprietario |
Superf. mq. |
Prezzo unitario |
somma da corrispondere |
Note |
|
1 |
PROMENT Gilberto di Biagio |
3.332 |
5.770 |
19.225.640 |
(3) |
|
2 |
FARCOZ Adolfo Giuseppe |
1.149 |
5.770 |
6.629.730 |
(3) |
|
3 |
LUSERNAZ Lia detta Lea |
1.141 |
5.770 |
5.583.570 |
(1) |
|
4 |
PRINCE Emilio e Anna |
3.598 |
5.770 |
20.760.460 |
(2) e (4) |
|
5 |
Indiviso tra i seguenti proprietari BERLUC Alice BERLUC Renata VITTAZ Cesarina VITTAZ Graziella VITTAZ Maria VITTAZ Alessio VITTAZ Emilio |
(378) 31.5 31.5 63 63 63 63 63 |
5.770 5.290 5.770 5.290 5.290 5.770 5.770 |
181.755 166.635 363.510 333.270 333.270 363.510 363.510 |
(2) (6) (2) (6) (6) (2) (4) |
|
6 |
GERBAZ Giuditta |
1.475 |
5.770 |
8.510.750 |
(1) |
|
7 |
PELLISSIER Filomena e Vittoriano |
725 |
5.770 |
4.183.250 |
(2) e (4) |
|
8 |
GERBAZ Giuditta |
13 |
5.770 |
75.010 |
(1) |
|
9 |
COMUNE di GIGNOD |
1.309 |
5.290 |
6.924.610 |
(5) |
|
10 |
FARCOZ Eliseo |
445 |
5.770 |
2.567.650 |
(3) |
|
11 |
DUCOURTIL Irma in FARCOZ |
235 |
5.770 |
1.355.950 |
(3) |
|
12 |
CAGNINEY Delfina |
480 |
5.770 |
2.769.600 |
(1) |
|
13 |
PRINCE Emilio |
1.542 |
5.770 |
8.897.340 |
(3) |
|
14 |
CULLET Samuele n. a Gignod il 2.6.1908 |
2.349 |
5.770 |
13.553.730 |
(3) |
|
15 |
CULLET Samuele fu Beniamino (Bernardo) |
1.311 |
5.770 |
7.564.470 |
(3) |
|
16 |
CASASSA Giovanni Pietro e Perfetto |
1.035 |
5.770 |
5.971.950 |
(1) |
|
17 |
LUSERNAZ Ida |
840 |
5.770 |
4.846.800 |
(3) |
|
Somma totale da corrispondere |
122.555.970 |
Note:
(1) Proprietario e Coltivatore diretto
(2) Comproprietario e Coltivatore diretto
(3) Proprietario e Conduttore
(4) Comproprietario e Conduttore
(5) Proprietario semplice
(6) Comproprietario Semplice
(*) La GERBAZ Giuditta fu Angelica risulta unica proprietaria in base ad Atto C.V. 26.10.1937 Rogito Notaio Felice Ollietti registrato a Valdigna il 3.11.1937 n. 141 trascritto ad Aosta il 6.11.1937, anche se dalla Partita catastale risultano altri intestatari.
(**) Dai dati catastali la proprietà risulta intestata a CASASSA Giovanni-Pietro, Perfetto e Adelaide. Da informazioni assunte presso il Comune di Gignod risulta quanto segue: a) CASASSA Adelaide deceduta; b) CASASSA Perfetto interdetto con pratica in corso per affidarne la tutela al Giovanni-Pietro.
Valore dell'intero comprensorio
Il valore dell'intero comprensorio, ricavato ai sensi della legge 11.11.1974 n. 44, risulta pertanto di L. 122.555.970.
Nella presente perizia non si è computato il valore da attribuire ad un tratto di strada insistente nell'area oggetto di stima, strada declassata con provvedimento del Consiglio comunale di Gignod n. 123 del 21.12.1975, per il quale il Comune deve ancora redigere il frazionamento.
Detta area è comunque di circa mq. 730 da acquisirsi al prezzo unitario di Lire 5.290 pari ad un totale di L. 3.861.700 circa, salve le risultanze del frazionamento.
Tanto ad evasione dell'incarico ricevuto.
Aosta, 14 gennaio 1976
IL TECNICO
F.to: Geom. Italo Lévêque
---
Si dà atto che la seduta ha termine alle ore 21 e minuti 29 e che i lavori del Consiglio sono aggiornati alle ore 9 e minuti trenta di domani, 11 febbraio 1976.
---
Letto, approvato e sottoscritto.
IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(Chabod Guido)
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
(Mappelli Angelo)
IL SEGRETARIO ROGANTE
(Pramotton Costantino)
