Oggetto del Consiglio n. 42 del 11 febbraio 1976 - Verbale
OGGETTO N. 42/76 - Disegno di legge regionale concernente: "Modificazioni della legge regionale 28 aprile 1960. n. 3, concernente la materia urbanistica e la tutela del paesaggio, della legge regionale 5 aprile 1973, n. 13, concernente l'istituzione e il funzionamento delle Comunità Montane, e della legge regionale 15 novembre 1971, n. 15, concernente i controlli sugli atti degli Enti locali".
Il Vice Presidente CHABOD, richiamandosi alla discussione generale iniziatasi nella seduta antimeridiana, all'oggetto n.41, propone la continuazione della discussione stessa sul sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Modificazioni della legge regionale 28 aprile 1960. n. 3, concernente la materia urbanistica e la tutela del paesaggio, della legge regionale 5 aprile 1973, n. 13, concernente l'Istituzione e il funzionamento delle Comunità Montane, e della legge regionale 15 novembre 1971, n. 15, concernente i controlli sugli atti degli Enti locali".
Il Vice Presidente CHABOD rammenta che la discussione generale sull'argomento di cui in oggetto è già stata svolta, in parte, durante la seduta antimeridiana. Propone pertanto che la discussione sia riaperta.
Intervengono, nell'ordine, i seguenti Consiglieri:
BENZO, che ribadisce i concetti espressi nel suo precedente intervento, soffermandosi sulla opportunità di approvare tutti gli emendamenti proposti;
MONAMI, che presenta formalmente i seguenti tre emendamenti:
1) modificare la data "30 giugno 1976" con altra successiva "31.12.1976" o, al massimo, "30 giugno 1977";
2) abrogare l'articolo 4;
3) articolo 8: sostituire l'ultimo capoverso con il seguente:
"La Comunità montana entro tre anni dalla presentazione del piano di programmazione regionale appronta in base alle indicazioni ivi contenute, un piano pluriennale per lo sviluppo economico e sociale del proprio territorio; procede altresì alla formazione e adozione del piano urbanistico comprensoriale, secondo gli indirizzi dati dal Consiglio regionale che provvederà alla sua approvazione entro sei mesi".
CHANU, che in relazione all'importanza del disegno di legge di cui si tratta, insiste per l'accoglimento delle proposte di emendamento, al fine di ottenere un provvedimento logico ed organico;
PARISI, che si stupisce del fatto che si discuta a lungo su un provvedimento simile che, a suo avviso, non sarà mai attuato, come non ha mai avuto attuazione la legge regionale 28.4.1960, n. 3;
DUJANY, qui fait remarquer que le projet de loi dont il s'agit a été préparé par un fonctionnaire, non pas par le Gouvernement régional. Par conséquent, cet acte est l'expression d'une volonté bureaucratique, non pas politique, ce qui est très grave dans un domaine si important que celui de l'aménagement du territoire;
MILANESIO, Assessore al Turismo, che respinge le insinuazioni fatte dal Consigliere Dujany e richiede una sospensione per concordare gli emendamenti, da apportare al disegno di legge.
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Si dà atto che i lavori del Consiglio sono sospesi alle ore 18,22 e riprendono alle ore 19,12.
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Il Vice Presidente CHABOD, constatato che nessun altro Consigliere intende prendere la parola sul disegno di legge in questione, dichiara chiusa la discussione generale ed invita il Consiglio a procedere all'esame e all'approvazione dei singoli articoli del disegno di legge stesso.
Articolo 1:
Sul testo di questo articolo si svolge la seguente discussione.
L'Assessore MILANESIO, a nome della Giunta, propone di non accogliere gli emendamenti proposti, fatta eccezione per la richiesta di variare il termine previsto al primo comma, da "30 giugno 1977".
Il Consigliere MANGANONI critica ancora la mancanza del piano urbanistico regionale. suggerisce poi di modificare l'ultimo comma dell'articolo prevedendo, anziché la figura del Commissario, nel caso di mancanza di rispetto dei termini, il divieto di rilasciare nuove licenze edilizie.
Il Consigliere BENZO insiste per l'approvazione degli emendamenti da lui proposti e presenta il seguente
ORDINE DEL GIORNO
Il Consiglio Regionale
dopo ampia discussione sul disegno di legge regionale n. 160 recante norme di modificazione della legge regionale 29 aprile 1960 n. 3, concernente la materia urbanistica e la tutela del paesaggio, della legge regionale 5 aprile 1973 n. 13, concernente l'istituzione e il funzionamento delle Comunità montane, e della legge regionale 15 novembre 1971, n. 15, concernente i controlli sugli atti degli Enti locali;
sentite le dichiarazioni dell'Assessore;
ritenuto ormai improcrastinabile e indispensabile che il Consiglio Regionale provveda all'approvazione di un piano urbanistico regionale;
IMPEGNA
la Giunta regionale a presentare al Consiglio entro il 31 dicembre 1976 una bozza di piano urbanistico regionale.
Il Consigliere CHANU ribadisce l'opportunità di approvare gli emendamenti che prevedono dei termini per le fasi di controllo regionale degli strumenti urbanistici degli enti locali.
Il Consigliere MONAMI riconferma, a nome del Gruppo comunista, i tre emendamenti all'articolo 1.
L'Assessore al Turismo MILANESIO, a nome della Giunta, dichiara di essere favorevole all'approvazione dell'ordine del giorno, presentato dall'Ing. Benzo, e del primo emendamento presentato dal Consigliere Monami, ma di non poter accogliere gli altri emendamenti.
Il Vice Presidente CHABOD invita, quindi, il Consiglio a procedere alle singole votazioni per alzata di mano:
ORDINE DEL GIORNO, presentato dal Consigliere Benzo: il Consiglio, unanime (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 27), approva il seguente
ORDINE DEL GIORNO
Il Consiglio Regionale
dopo ampia discussione sul disegno di legge regionale n. 160 recante norme di modificazione della legge regionale 29 aprile 1960 n. 3, concernente la materia urbanistica e la tutela del paesaggio, della legge regionale 5 aprile 1973 n. 13, concernente l'istituzione e il funzionamento delle Comunità montane, e della legge regionale 15 novembre 1971, n. 15, concernente i controlli sugli atti degli Enti locali;
sentite le dichiarazioni dell'Assessore;
ritenuto ormai improcrastinabile e indispensabile che il Consiglio Regionale provveda all'approvazione di un piano urbanistico regionale;
IMPEGNA
la Giunta regionale a presentare al Consiglio entro il 31 dicembre 1976 una bozza di piano urbanistico regionale.
Primo emendamento, presentato dal Consigliere Monami: dopo le parole "del proprio territorio", modificare "entro il 30 giugno 1976" con "entro il 30 giugno 1977".
Il Consiglio approva all'unanimità (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 28).
Secondo emendamento, presentato dal Consigliere Monami: aggiungere "in mancanza di tale adozione i Comuni non potranno rilasciare permessi edilizi".
Su questo emendamento, il Consigliere CHANU dichiara che i Consiglieri del Gruppo D.P. si asterranno dalla votazione.
Il Consiglio non approva (Consiglieri presenti: 28; astenuti i Consiglieri Benzo, Chanu, Dujany, Lanivi, Lustrissy e Maquignaz; votanti: 22; favorevoli: 7; contrari: 15)
Terzo emendamento, presentato dal Consigliere Benzo: dopo il primo comma aggiungere: "La Giunta regionale dovrà prendere in esame il piano e provvedere all'approvazione o alla restituzione per modifiche, integrazioni o rielaborazioni, entro un anno dalla ricezione della deliberazione comunale di adozione del piano stesso".
Il Consiglio non approva (Consiglieri presenti e votanti: 28; favorevoli: 13; contrari: 15).
Quarto emendamento, presentato dal Consigliere Benzo: dopo il secondo comma aggiungere: "La Giunta dovrà prendere la deliberazione di approvazione entro sei mesi dalla ricezione della nuova deliberazione comunale di adozione del piano".
Il Consiglio non approva (Consiglieri presenti e votanti: 28; favorevoli: 13; contrari: 15).
Quinto emendamento, presentato dal Consigliere Benzo: dopo il terzo comma aggiungere: "La Giunta dovrà predisporre entro l'anno 1976 per la successiva approvazione del Consiglio regionale".
Il Consigliere proponente dichiara di ritirare l'emendamento.
Il Consiglio all'unanimità (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 28) approva l'articolo 1 nel seguente testo:
Art. 1
(Piani regolatori comunali urbanistici e paesaggistici)
L'art. 8 della legge regionale 28 aprile 1960, n. 3, è sostituito dal seguente:
"Tutti i Comuni della Valle d'Aosta sono tenuti a formare, adottare e trasmettere alla Giunta Regionale per l'approvazione il piano regolatore generale urbanistico e paesaggistico del proprio territorio entro il 30 giugno 1977.
Nel caso in cui il piano comunale venga restituito per modifiche, integrazioni o rielaborazione, il Comune provvede ad adottare le proprie determinazioni nel termine di 180 giorni dalla ricezione degli atti restituiti.
Entro un anno dalla data di entrata in vigore del piano di cui all'art. 5 i Comuni hanno l'obbligo di uniformare i propri piani alle prescrizioni del piano regionale.
L'adozione del piano e le modifiche derivanti dagli obblighi di cui ai commi secondo e terzo hanno luogo con deliberazione del Consiglio comunale.
In caso di mancata osservanza dei termini indicati nel presente articolo, il Presidente della Giunta regionale nomina un Commissario con l'incarico di provvedere ai necessari adempimenti, a spese del Comune inadempiente".
Articolo 2:
L'Assessore al Turismo MILANESIO propone il seguente emendamento aggiuntivo: aggiungere le parole "...che si dovrà esprimere entro sei mesi".
Dopo una breve discussione nella quale intervengono i consiglieri MANGANONI e CHINCHERE' e l'Assessore MILANESIO, il Consiglio approva l'emendamento all'unanimità (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 28).
Il consiglio approva all'unanimità (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 28) l'articolo 2, nel seguente testo:
Art. 2
(Conformità alle prescrizioni del piano urbanistico comprensoriale della Comunità montana)
I piani regolatori generali dei Comuni devono essere formati in armonia con le prescrizioni degli articoli 17 e 18 della legge 5 aprile 1973, n. 13.
Fino a quando la rispettiva Comunità montana non disponga di un piano urbanistico comprensoriale, i Comuni, ai fini della formazione del proprio piano regolatore, devono previamente consultare il Consiglio della Comunità che si dovrà esprimere entro sei mesi.
Articolo 3:
Il consiglio approva all'unanimità (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 28), con la correzione dell'errore materiale, al terzo rigo, ove si sostituisce la parola "regolatore" con la parola "regionale".
Art. 3
(Osservazioni sui piani regolatori)
Il secondo comma dell'art. 10 della legge regionale 28 aprile 1960, n. 3, è sostituito dal seguente:
"Fino a trenta giorni dopo la scadenza del periodo di deposito, chiunque può presentare osservazioni, sulle quali si pronunciano, rispettivamente, il Consiglio regionale, per quanto concerne il piano regionale in sede di approvazione del piano medesimo, e il Consiglio comunale, per quanto concerne il piano comunale. In questo secondo caso, il Consiglio comunale trasmette alla Giunta regionale, contestualmente al piano adottato, le osservazioni ed il parere da esso espresso al riguardo".
Articolo 4:
Primo emendamento, presentato dal Consigliere MONAMI: abrogare l'art. 4.
Il consiglio non approva (Consiglieri presenti: 28; astenuti: 6 - Benzo, Chanu, Dujany, Lanivi, Lustrissy e Maquignaz; votanti: 22; favorevoli: 7; contrari: 15).
Secondo emendamento, presentato dal Consigliere DOLCHI: sostituire le parole "2 anni" con "un anno".
Dopo una breve illustrazione del Consigliere DOLCHI, l'Assessore al Turismo MILANESIO, a nome della Giunta, dichiara di essere favorevole all'accoglimento dell'emendamento, mentre il Consigliere CHANU annuncia l'astensione del Gruppo D.P.
Il Consiglio approva (Consiglieri presenti: 28; astenuti i Consiglieri Benzo, Chanu, Dujany, Lanivi, Lustrissy e Maquignaz; Consiglieri votanti e favorevoli: 22).
Il Consiglio approva (Consiglieri presenti: 28; astenuti i Consiglieri Benzo, Chanu, Dujany, Lanivi, Lustrissy e Maquignaz; Consiglieri votanti e favorevoli: 22) l'articolo 4 nel seguente nuovo testo:
Art. 4
(Divieto biennale di presentazione di varianti)
Per il periodo di un anno dalla data di presentazione del piano regolatore generale alla Giunta regionale, il Comune non può adottare varianti al piano medesimo.
Articoli 5, 6 e 7:
Si dà atto che gli articoli 5, 6 e 7 sono approvati dal Consiglio all'unanimità di voti favorevoli e senza modificazioni (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 28).
Articolo 8:
Primo emendamento, presentato dal Consigliere MONAMI: dopo le parole "è sostituito dal seguente", sostituire l'intero capoverso: "La Comunità montana, entro tre anni dalla presentazione del piano di programmazione regionale, appronta, in base alle indicazioni ivi contenute, un piano pluriennale per lo sviluppo economico-sociale del proprio territorio.
Procedi altresì alla formazione e adozione del piano urbanistico comprensoriale secondo gli indirizzi dati dal Consiglio regionale che provvederà alla sua approvazione entro sei mesi".
Il Consiglio non approva (Consiglieri presenti: 28; astenuti i Consiglieri Benzo, Chanu, Dujany, Lanivi e Lustrissy; votanti 23; favorevoli: 8; contrari: 15).
Dopo un breve intervento del Consigliere MANGANONI, l'Assessore al Turismo MILANESIO propone di sostituire il termine di "tre anni" con un termine più ampio "quattro anni".
Il Consigliere DOLCHI annuncia l'astensione del Gruppo consiliare del P.C.I.
Il Consigliere CHANU, dopo aver fatto alcune precisazioni, annuncia l'astensione del Gruppo consiliare D.P.
Secondo emendamento, presentato dall'Assessore al Turismo MILANESIO: le parole "...entro tre anni..." sono così sostituite: "...entro quattro anni...".
Il Consiglio approva (Consiglieri presenti: 28; astenuti i Consiglieri Benzo, Chanu, Chincheré, Crétier, Dolchi, Dujany, Lanivi, Lustrissy, Manganoni, Maquignaz, Monami, Siggia e Tonino; votanti e favorevoli: 15).
Il Consiglio approva l'articolo 8 (Consiglieri presenti: 28; astenuti: 13 - Benzo, Chanu, Chincheré, Crétier, Dolchi, Dujany, Lanivi, Lustrissy, Manganoni, Maquignaz, Monami, Siggia e Tonino; votanti e favorevoli: 15) nel seguente nuovo testo:
Art. 8
(Modificazione dell'art. 15 della legge regionale istitutiva delle Comunità montane)
Il primo comma dell'art. 15 della legge regionale 5 aprile 1973, n. 13, è sostituito dal seguente:
"La Comunità montana, entro quattro anni dalla sua costituzione, appronta, in base alle indicazioni della programmazione regionale, un piano pluriennale per lo sviluppo economico-sociale del proprio territorio. Procede, altresì, alla formazione e adozione del piano urbanistico comprensoriale, secondo gli indirizzi dati dal Consiglio regionale".
Articolo 9:
Il Consiglio approva all'unanimità l'articolo 9 (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 28), con la correzione dell'errore materiale, al secondo comma del nuovo testo dell'articolo 6 della legge 15.11.1971, n. 15, quarto rigo, ove si sostituisce alla parola "novanta" la parola "sessanta".
Art. 9
(Modificazione degli articoli 4, 6 e 7 della legge regionale concernente i controlli sugli atti degli enti locali)
La lettera c) dell'articolo 4, primo comma, della legge regionale 15 novembre 1971, n. 15 è soppressa.
I primi due commi dell'articolo 6 della legge regionale 15 novembre 1971, n. 15, sono sostituiti dai seguenti:
"Gli atti deliberativi di cui all'articolo precedente devengono esecutivi se il Presidente della Giunta regionale non ne pronuncia l'annullamento, nel termine di venti giorni dal loro ricevimento, con provvedimento motivato, in cui venga enunciato il vizio di legittimità riscontrato o se, entro tale termine, dia comunicazione di non riscontrare vizi di legittimità. Il termine è di sessanta giorni per le deliberazioni di approvazione degli strumenti urbanistici.
L'esecutività è sospesa se, nel termine di cui sopra, il Presidente della Giunta regionale chiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio e la relativa documentazione. In tale caso l'atto diviene esecutivo se il Presidente della Giunta regionale non ne pronuncia l'annullamento entro venti giorni - o sessanta, per le deliberazioni di approvazione degli strumenti urbanistici - dal ricevimento delle controdeduzioni dell'ente interessato".
Il primo comma dell'articolo 7 della legge regionale 15 novembre 1971, n. 15, è sostituto dal seguente:
"La Giunta regionale, ove riscontri un vizio di merito nelle deliberazioni previste dall'articolo 4 della presente legge, può, entro trenta giorni dal loro ricevimento, invitare, con richiesta motivata, l'ente interessato a riprenderle in esame. Il termine è di novanta giorni per le deliberazioni di approvazione dei bilanci preventivi e dei progetti di opere pubbliche. Decorso il termine, rispettivamente di trenta o di novanta giorni, le deliberazioni diventano esecutive".
Articoli 10, 11 e 12:
Si dà atto che gli articoli 10, 11 e 12 sono approvati dal Consiglio all'unanimità di voti favorevoli e senza modificazioni (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 28).
Il Vice Presidente CHABOD, dopo aver constatato e comunicato che i dodici articoli del disegno di legge regionale in esame sono stati approvati dal Consiglio mediante separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge regionale nel suo complesso.
Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Crétier, Maquignaz e Ramera, il Vice Presidente CHABOD accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:
Consiglieri presenti e votanti: ventisette;
Voti favorevoli: venti;
Voti contrari: sette.
Il Vice Presidente CHABOD, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Modificazioni della legge regionale 28 aprile 1960, n. 3, concernente la materia urbanistica e la tutela del paesaggio, della legge regionale 5 aprile 1973, n. 13, concernente l'istituzione e il funzionamento delle Comunità montane, e della legge regionale 15 novembre 1971, n. 15, concernente i controlli sugli atti degli Enti locali".
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Disegno di legge regionale n. 160
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
Legge regionale................... n. ......: MODIFICAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 28 APRILE 1960, N. 3, CONCERNENTE LA MATERIA URBANISTICA E LA TUTELA DEL PAESAGGIO, DELLA LEGGE REGIONALE 5 APRILE 1973, N. 13, CONCERNENTE L'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLE COMUNITA' MONTANE, E DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 1971, N. 15, CONCERNENTE I CONTROLLI SUGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI.
Il Consiglio Regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta Regionale
P R O M U L G A
la seguente legge:
Art. 1
(Piani regolatori comunali urbanistici e paesaggistici)
L'art. 8 della legge regionale 28 aprile 1960, n. 3, è sostituito dal seguente:
"Tutti i Comuni della Valle d'Aosta sono tenuti a formare, adottare e trasmettere alla Giunta Regionale per l'approvazione il piano regolatore generale urbanistico e paesaggistico del proprio territorio entro il 30 giugno 1977.
Nel caso in cui il piano comunale venga restituito per modifiche, integrazioni o rielaborazione, il Comune provvede ad adottare le proprie determinazioni nel termine di 180 giorni dalla ricezione degli atti restituiti.
Entro un anno dalla data di entrata in vigore del piano di cui all'art. 5 i Comuni hanno l'obbligo di uniformare i propri piani alle prescrizioni del piano regionale.
L'adozione del piano e le modifiche derivanti dagli obblighi di cui ai commi secondo e terzo hanno luogo con deliberazione del Consiglio comunale.
In caso di mancata osservanza dei termini indicati nel presente articolo, il Presidente della Giunta regionale nomina un Commissario con l'incarico di provvedere ai necessari adempimenti, a spese del Comune inadempiente".
Art. 2
(Conformità alle prescrizioni del piano urbanistico comprensoriale della Comunità montana)
I piani regolatori generali dei Comuni devono essere formati in armonia con le prescrizioni degli articoli 17 e 18 della legge 5 aprile 1973, n.13.
Fino a quando la rispettiva Comunità montana non disponga di un piano urbanistico comprensoriale, i Comuni, ai fini della formazione del proprio piano regolatore, devono previamente consultare il Consiglio della Comunità che si dovrà esprimere entro sei mesi.
Art. 3
(Osservazioni sui piani regolatori)
Il secondo comma dell'art. 10 della legge regionale 28 aprile 1960, n. 3, è sostituito dal seguente:
"Fino a trenta giorni dopo la scadenza del periodo di deposito, chiunque può presentare osservazioni, sulle quali si pronunciano, rispettivamente, il Consiglio regionale, per quanto concerne il piano regionale in sede di approvazione del piano medesimo, e il Consiglio comunale, per quanto concerne il piano comunale. In questo secondo caso, il Consiglio comunale trasmette alla Giunta regionale, contestualmente al piano adottato, le osservazioni ed il parere da esso espresso al riguardo".
Art. 4
(Divieto biennale di presentazione di varianti)
Per il periodo di un anno dalla data di presentazione del piano regolatore generale alla Giunta regionale, il Comune non può adottare varianti al piano medesimo.
Art. 5
(Regolamento edilizio)
I Comuni della Valle d'Aosta sono tenuti a redigere il regolamento edilizio di cui all'art. 33 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e a presentarlo per l'approvazione alla Giunta regionale contestualmente al piano regolatore generale.
Art. 6
(Entrata in vigore dei piani comunali)
Il secondo comma dell'art. 11 della legge regionale 28 aprile 1960, n.3, è sostituito dal seguente:
"I piani regolatori comunali entrano in vigore alla data della rispettiva deliberazione della Giunta regionale che li approva. Con la stessa deliberazione di approvazione possono essere apportate al piano le modifiche che la Giunta regionale ritenga, motivando adeguatamente, indispensabili per dar luogo all'approvazione. Per procedere alle dette modifiche la Giunta regionale deve previamente sentire il Comune interessato, il quale, con deliberazione consiliare, deve esprimere il proprio parere entro novanta giorni dalla ricezione dell'invito della Giunta regionale decorsi inutilmente i quali si prescinde dal parere medesimo".
Art. 7
(Annullamento straordinario di atti comunali)
Entro dieci anni dalla loro adozione, le deliberazioni e i provvedimenti comunali che autorizzano opere non conformi a prescrizioni del piano regolatore o a norme del regolamento edilizio possono essere annullati, ai sensi dell'art. 6 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa. Il provvedimento di annullamento è reso noto al pubblico mediante l'affissione nell'albo pretorio del Comune.
Art. 8
(Modificazione dell'art. 15 della legge regionale istitutiva delle Comunità montane)
Il primo comma dell'art. 15 della legge regionale 5 aprile 1973, n. 13, è sostituito dal seguente:
"La Comunità montana, entro quattro anni dalla sua costituzione, appronta, in base alle indicazioni della programmazione regionale, un piano pluriennale per lo sviluppo economico-sociale del proprio territorio. Procede, altresì, alla formazione e adozione del piano urbanistico comprensoriale, secondo gli indirizzi dati dal Consiglio regionale".
Art. 9
(Modificazione degli articoli 4, 6 e 7 della legge regionale concernente i controlli sugli atti degli enti locali)
La lettera c) dell'articolo 4, primo comma, della legge regionale 15 novembre 1971, n. 15 è soppressa.
I primi due commi dell'articolo 6 della legge regionale 15 novembre 1971, n. 15, sono sostituiti dai seguenti:
"Gli atti deliberativi di cui all'articolo precedente devengono esecutivi se il Presidente della Giunta regionale non ne pronuncia l'annullamento, nel termine di venti giorni dal loro ricevimento, con provvedimento motivato, in cui venga enunciato il vizio di legittimità riscontrato o se, entro tale termine, dia comunicazione di non riscontrare vizi di legittimità. Il termine è di sessanta giorni per le deliberazioni di approvazione degli strumenti urbanistici.
L'esecutività è sospesa se, nel termine di cui sopra, il Presidente della Giunta regionale chiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio e la relativa documentazione. In tale caso l'atto diviene esecutivo se il Presidente della Giunta regionale non ne pronuncia l'annullamento entro venti giorni - o sessanta, per le deliberazioni di approvazione degli strumenti urbanistici - dal ricevimento delle controdeduzioni dell'ente interessato".
Il primo comma dell'articolo 7 della legge regionale 15 novembre 1971, n.15, è sostituto dal seguente:
"La Giunta regionale, ove riscontri un vizio di merito nelle deliberazioni previste dall'articolo 4 della presente legge, può, entro trenta giorni dal loro ricevimento, invitare, con richiesta motivata, l'ente interessato a riprenderle in esame. Il termine è di novanta giorni per le deliberazioni di approvazione dei bilanci preventivi e dei progetti di opere pubbliche. Decorso il termine, rispettivamente di trenta o di novanta giorni, le deliberazioni diventano esecutive".
Art. 10
(Abrogazione di norme)
L'articolo 5, comma secondo, e l'articolo 18 della legge regionale 28 aprile 1960, n. 3, sono abrogati.
È altresì abrogato l'alinea n. 5 dell'articolo 9 della legge regionale 28 aprile 1960, n. 3. Il piano regolatore generale deve essere corredato di una relazione di previsione di massima delle spese occorrenti per l'acquisizione delle aree e per le sistemazioni generali necessarie per l'attuazione del piano medesimo.
Nell'art. 3 della legge 5 aprile 1973, n. 13, sono soppresse le parole "e di pianificazione urbanistica".
Art. 11
(Norma transitoria)
In attesa dell'emanazione del regolamento di esecuzione della legge regionale 28 aprile 1960, n. 3, per le modalità comunque concernenti la formazione, l'adozione, l'approvazione ed ogni altro adempimento relativi ai piani urbanistici comunali, per le quali si fa rinvio nella detta legge regionale 28 aprile 1960, n. 3, al regolamento medesimo, si osservano le disposizioni delle vigenti norme statali.
Art. 12
La presente legge è dichiarata urgente a' sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
Aosta, lì
