Oggetto del Consiglio n. 39 del 10 febbraio 1976 - Verbale

OGGETTO N. 39/76 - Riapprovazione, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 31 dello Statuto Speciale per la Valle d'Aosta, del disegno di legge regionale concernente: "Modificazione delle tabelle di attuazione della carriera di ruolo aperto, dei posti e del trattamento economico del personale addetto ai servizi di controllo sulla gestione appaltata della Casa da Gioco di Saint-Vincent".

Il Vice Presidente CHABOD dichiara aperta la discussione sul seguente oggetto concernente: "Riapprovazione, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 31 dello Statuto Speciale per la Valle d'Aosta, del disegno di legge regionale concernente: Modificazione delle tabelle di attuazione della carriera a ruolo aperto, dei posti e del trattamento economico del personale addetto ai servizi di controllo sulla gestione appaltata della Casa da Gioco di Saint-Vincent", come da relazione, con relativo disegno di legge, trasmessi in copia ai Signori Consiglieri unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 10 e 11 febbraio 1976:

Con provvedimento n. 435, in data 16 dicembre 1975, il Consiglio aveva approvato il disegno di legge regionale n. 165, concernente: "Modificazione delle tabelle di attuazione della carriera a ruolo aperto, dei posti e del trattamento economico del personale addetto ai servizi di controllo sulla gestione appaltata della Casa da Gioco di Saint-Vincent".

Con nota in data 21 gennaio 1976 - prot. n. 363, il Presidente della Commissione di Coordinamento ha rinviato, non vistato, il disegno di legge di cui si tratta con le stesse motivazioni addotte in ordine al disegno di legge regionale n. 167, approvato dal Consiglio con provvedimento n. 355, in data 28 novembre 1975.

La Giunta regionale, nella seduta in data 30 gennaio 1976, ha preso in esame le motivazioni di cui sopra, osservando quanto segue:

"Circa il primo punto: i dipendenti regionali non godono dell'assegno perequativo e la determinazione dello stato giuridico ed economico del personale regionale, appartenendo alla potestà legislativa primaria della Regione, non è legata in alcun modo allo stato giuridico ed economico del personale statale.

Quanto al principio di uguaglianza, numerose disposizioni di legge fissano il principio di retribuzioni differenziate tra categorie diverse di pubblici dipendenti (es. personale dipendente della Regione siciliana e personale parastatale).

Inoltre l'interpretazione data dall'art. 3 della Costituzione dal Presidente della Commissione di Coordinamento contrasta con l'articolo 2 dello Statuto della Regione, poiché, se si accedesse all'interpretazione stessa, la competenza legislativa primaria nella materia di cui trattasi verrebbe svuotata di contenuto, in quanto le norme regionali dovrebbero riflettere esattamente quanto previsto dalle norme statali.

Circa il secondo punto: l'art. 36 della Costituzione fa riferimento ad un diritto del lavoratore ad una retribuzione sufficiente. Si tratta, in sostanza, di un limite minimo e non di un limite massimo, nulla vietando al datore di lavoro di corrispondere una retribuzione più alta.

Resta, inoltre, da dimostrare che la nuova misura della tredicesima mensilità corrisposta ai dipendenti regionali sia sproporzionata alla qualità ed alla quantità del lavoro reso dai dipendenti stessi.

Appare, invece, in contrasto con l'art. 36 della Costituzione l'attribuzione della tredicesima mensilità ad alcune categorie di pubblici dipendenti in misura notevolmente inferiore alla retribuzione mensile effettiva.

Circa il terzo punto: si è manifestato, recentemente, contro la cosiddetta "giungla retributiva", un generale movimento di opinione pubblica, il quale, tuttavia, non ha generato un indirizzo governativo e parlamentare nella cui inosservanza sia possibile individuare un contrasto con gli interessi nazionali.

A titolo di esemplificazione, si cita la recente decisione di computare nella tredicesima mensilità la quota pensionabile di lire 55.000 mensili corrisposta, a titolo di indennità per servizio di istituto, al personale di P.S. dipendente dal Ministero dell'Interno".

Per i motivi suesposti, la Giunta ha concordato unanime sull'opportunità di proporre al Consiglio regionale di riapprovare integralmente il disegno di legge sopracitato.

Con lettera in data 2 febbraio 1976, prot. n. 1586/5, il Presidente della Giunta ha richiesto la iscrizione all'ordine del giorno della prossima adunanza del Consiglio dell'oggetto concernente la riapprovazione del disegno di legge in questione.

Quanto sopra premesso, si sottopone all'esame del Consiglio l'oggetto concernente la riapprovazione del disegno di legge n. 165, concernente: "Modificazione delle tabelle di attuazione della carriera a ruolo aperto, dei posti e del trattamento economico del personale addetto ai servizi di controllo sulla gestione appaltata della Casa da gioco di Saint-Vincent", ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale".

(Segue testo del disegno di legge riportato in calce al provvedimento)

Il Presidente della Giunta ANDRIONE illustra brevemente la relazione.

Il Vice Presidente CHABOD, dopo aver constatato che nessun Consigliere intende prendere la parola sul disegno di legge in questione, dichiara chiusa la discussione generale ed invita il Consiglio a procedere all'esame e all'approvazione dei singoli articoli del disegno di legge stesso e delle annesse tabelle.

Articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11

Si dà atto che gli articoli, da 1 a 11, sono approvati dal Consiglio all'unanimità, con ventisette voti favorevoli, e senza modificazioni.

Tabelle, allegato A), B) e C)

Si dà atto che le tabelle A), B) e C9, sono approvati dal Consiglio all'unanimità, con ventisette voti favorevoli, e senza modificazioni.

Il Vice Presidente CHABOD invita quindi il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per la riapprovazione del sottoriportato disegno di legge regionale nel suo complesso.

Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Borbey, Crétier e Lanivi, il Vice Presidente CHABOD accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:

- Consiglieri presenti e votanti: ventotto;

- voti favorevoli: venti;

- voti contrari: otto.

Il Vice Presidente CHABOD, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha riapprovato il sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Modificazione delle tabelle di attuazione della carriera a ruolo aperto, dei posti e del trattamento economico del personale addetto ai servizi di controllo sulla gestione appaltata della Casa da gioco di Saint-Vincent".

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Disegno di legge regionale n. 165

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

Legge regionale ..... n......: "Modificazione delle tabelle di attuazione della carriera a ruolo aperto, dei posti e del trattamento economico del personale addetto ai servizi di controllo sulla gestione appaltata della Casa da gioco di Saint-Vincent"

Il Consiglio regionale ha approvato,

Il Presidente della Giunta regionale

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Con decorrenza 1 dicembre 1976 le tabelle A, B e C, annesse alla legge regionale 7 maggio 1975, n. 18, sono abrogate e sostituite dalle tabelle annesse alla presente legge quali allegati A e B. La tabella D - annessa alla legge regionale 3 agosto 1972, n. 23, è sostituita dalla tabella annessa alla presente legge quale allegato C.

Art. 2

Alla copertura del posto di Vice Commissario si provvede mediante pubblico concorso, per titoli ed esami, ai sensi delle norme previste al Titolo IV, capo I della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3 e successive modificazioni.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso del diploma di laurea in Economia e Commercio o in Giurisprudenza o equipollente.

Art. 3

Con decorrenza dal 1 gennaio 1976 al Vice Commissario, oltre allo stipendio annuo di cui alla tabella annessa alla presente legge quale allegato A, nonché alle eventuali quote di aggiunta di famiglia ed all'assegno pensionabile di cui all'art. 1 della legge regionale 15 maggio 1974, n. 14, spettano le indennità e le gratifiche previste alle lettere a, b, c, e, f, g, dell'art. 14 delle norme regolamentari approvate con provvedimento consiliare n. 355, in data 24 novembre 1967 e successive modificazioni.

Dalla stessa data è soppressa, limitatamente al Vice Commissario, l'indennità speciale (interessenza) di cui al secondo comma dell'art. 13 delle norme regolamentari approvate con provvedimento consiliare n. 335, in data 24 novembre 1967.

Art. 4

Al Vice Commissario competono aumenti periodici biennali sullo stipendio in numero illimitato, nella misura del 4% del trattamento economico annuo iniziale o del trattamento economico annuo acquisito per effetto della attribuzione dei successivi stipendi previsti dallo sviluppo della carriera a ruolo aperto, secondo le modalità di cui all'art. 5 della legge regionale 10 novembre 1966, n. 13 e successive modificazioni.

Art. 5

Ai titolari dei posti di Capo Controllore sarà riconosciuta, nella qualifica unificata di Controllore in servizio continuativo, una anzianità di servizio tale da consentire l'attribuzione al personale medesimo di uno stipendio uguale a quello maturato nella qualifica soppressa, ferma restando la normale maturazione dei successivi aumenti periodici biennali.

Il personale di cui sopra continuerà a svolgere le mansioni svolte sino ad ora.

Agli effetti della determinazione dello stipendio maturato nella qualifica soppressa, il servizio non di ruolo prestato nella qualifica di Controllore in servizio continuativo sarà valutato nella misura dell'80%.

Tale valutazione assorbe ogni precedente riconoscimento concesso per lo stesso titolo.

Art. 6

In sede di prima applicazione della presente legge, l'attuale titolare dell'incarico di Vice Commissario sarà inquadrato, in via straordinaria, nel relativo posto di ruolo.

I Controllori incaricati in servizio di fine settimana che, alla data del 1 gennaio 1976, abbiano compiuto almeno un anno di servizio, nonché l'incaricato di funzioni ispettive presso la Casa da gioco di Saint-Vincent, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 763, in data 13 marzo 1974, saranno inquadrati a ruolo, in via straordinaria, nei posti vacanti di Controllore.

Nell'attesa della revisione delle norme regolamentari sull'ordinamento dei servizi di controllo regionale sulla gestione appaltata della Casa da gioco di Saint-Vincent, le funzioni di cui alla deliberazione sopracitata continueranno ad essere svolte dall'addetto al servizio ispettivo con le modalità e le mansioni stabilite con la deliberazione stessa.

All'inquadramento si provvederà con deliberazione della Giunta regionale, a domanda degli interessati, da presentarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, prescindendo dal limite di età e dal possesso del prescritto titolo di studio.

L'inquadramento a ruolo avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui sarà adottata la deliberazione di cui al comma precedente.

Art. 7

L'inquadramento a ruolo in via straordinaria dei Controllori di fine settimana è subordinato al superamento, con esito favorevole, di una prova di idoneità consistente in un colloquio diretto ad accertare la conoscenza della lingua francese nonché il possesso delle cognizioni indispensabili per l'assolvimento delle funzioni proprie dei rispettivi posti. La prova di idoneità sarà espletata da una Commissione giudicatrice nominata ai sensi dell'articolo 88 della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3 e successive modificazioni.

Art. 8

Al personale inquadrato a ruolo ai sensi della presente legge sarà riconosciuta, ai fini dell'attribuzione delle classi di stipendio, degli aumenti periodici biennali e del successivo svolgimento della carriera a ruolo aperto, l'anzianità maturata nella qualifica di provenienza della misura dell'80%.

Il servizio prestato in altre qualifiche rivestite in precedenza sarà valutato ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 7 marzo 1973, n. 6 e dell'articolo 4 della legge regionale 15 maggio 1974, n. 14.

Art. 9

Con decorrenza dal 1 gennaio 1975, l'indennità giornaliera di conteggio prevista dalla leggera g) dell'articolo 14 delle norme regolamentari approvate con provvedimento consiliare n. 335, in data 24 novembre 1967, è aumentata fino all'importo massimo mensile lordo di lire novantaquattromila.

Art. 10

A parziale deroga di quanto prescritto al terzo comma dell'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 1974, n. 14, l'assegno pensionabile di cui all'articolo stesso è computabile agli effetti della corresponsione della gratifica a titolo di tredicesima mensilità di cui alle lettere c) degli articoli 14 e 15 delle norme regolamentari citate all'articolo precedente, con esclusione di qualsiasi altro effetto.

Art. 11

L'onere derivante a carico della Regione dall'applicazione della presente legge, previsto in annue lire 8.000.000 (ottomilioni), graverà sul capitolo della Parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1976 e per gli anni successivi, corrispondente al capitolo 71 del bilancio di previsione per l'anno 1975.

Il finanziamento della maggiore spesa di Lire 8.000.000 per l'anno 1976 e successivi è assicurato dalla maggiorazione del 10% di talune entrate regionali, stabilita dall'art. 8 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 638.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, lì

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Allegato A alla legge regionale.......

Pianta organica dei posti e tabella di attuazione della carriera a ruolo aperto del personale direttivo presso la Casa da gioco di Saint-Vincent.

Qualifica carriera - gruppo

n. dei posti

Sviluppo della carriera a ruolo aperto

Stip. Annui lordi

n. anni

Vice Commissario (carriera direttiva - gruppo A/3)

1

4.840.000 4.290.000 3.800.000 3.370.000 2.290.000

dopo 14 anni

dopo 10 anni

dopo 6 anni

dopo 2 anni

iniziale

Allegato B alla legge regionale.......

Pianta organica dei posti e tabella di attuazione della carriera a ruolo aperto dei Controllori in servizio continuativo presso la Casa da gioco di Saint-Vincent.

Qualifica carriera - gruppo

n. dei posti

Sviluppo della carriera a ruolo aperto

Stip. Annui lordi

n. anni

Controllore in servizio continuativo (carriera di concetto - gruppo B)

22

1.830.000

2.120.000 2.450.000 2.830.000 3.330.000

3.800.000

iniziale

dopo 4 anni

dopo 8 anni

dopo 12 anni

dopo 16 anni

dopo 20 anni

Allegato C alla legge regionale.......

Tabella dei posti e del trattamento economico dei Controllori in servizio di fine settimana presso la Casa da gioco di Saint-Vincent.

Qualifica carriera - gruppo

n. dei posti non di ruolo

Indennità annua di incarico

Controllore incaricato in servizio di fine settimana (carriera di esecutiva - gruppo C)

1

1.300.000

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Si dà atto che la seduta ha termine alle ore dodici e minuti ventitré e che i lavori del Consiglio sono aggiornati alle ore sedici e minuti trenta.