Oggetto del Consiglio n. 38 del 10 febbraio 1976 - Verbale
OGGETTO N. 38/76 - Riapprovazione, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 31 dello Statuto Speciale per la Valle d'Aosta, del disegno di legge regionale concernente: "Determinazione della nuova misura della tredicesima mensilità spettante al personale della Regione".
Il Vice Presidente CHABOD dichiara aperta la discussione sul seguente oggetto concernente: "Riapprovazione, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 31 dello Statuto Speciale per la Valle d'Aosta, del disegno di legge regionale concernente: "Determinazione della nuova misura della tredicesima mensilità spettante al personale della Regione", come da relazione, con relativo disegno di legge, trasmessi in copia ai Consiglieri, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 10 e 11 febbraio 1976:
Con provvedimento n. 355, in data 28 novembre 1975, il Consiglio aveva approvato il disegno di legge regionale n. 167, concernente: "Determinazione della nuova misura della tredicesima mensilità spettante al personale della Regione".
Con nota in data 27 dicembre 1975, prot. n. 6388, il Presidente della Commissione di Coordinamento ha rinviato, non vistato, il disegno di legge di cui si tratta con le seguenti motivazioni:
1) la nuova misura della tredicesima mensilità supererebbe in misura rilevante l'ammontare della tredicesima stessa stabilita per i dipendenti statali, con riferimento al solo stipendio di cui all'art. 7 del D.L.C.P.S. 25 ottobre 1946, n. 263. Inoltre, l'assegno perequativo ai dipendenti statali no è computabile agli effetti della determinazione della tredicesima mensilità.
Per tali motivi, la legge regionale in parola violerebbe l'articolo 3 della Costituzione (principio di uguaglianza);
2) la legge in parola violerebbe l'articolo 36 della Costituzione concernente il diritto del lavoratore ad una retribuzione proporzionata alla qualità ed alla quantità del suo lavoro;
3) la legge regionale di cui trattasi potrebbe essere in contrasto con gli interessi nazionali, contravvenendo all'indirizzo, manifestato in sede parlamentare, governativa e sindacale, di eliminare le attuali sperequazioni tra i trattamenti economici corrisposti ai pubblici dipendenti.
La Giunta regionale, nella seduta in data 31 dicembre 1975, ha preso in esame le motivazioni di cui sopra, osservando quanto segue:
"Circa il primo punto: i dipendenti regionali non godono dell'assegno perequativo e la determinazione dello stato giuridico ed economico del personale regionale, appartenendo alla potestà legislativa primaria della Regione, non è legata in alcun modo allo stato giuridico ed economico del personale statale.
Quanto al principio di uguaglianza, numerose disposizioni di legge fissano il principio di retribuzioni differenziate tra categoria diverse di pubblici dipendenti (es. personale dipendente dalla Regione siciliana e personale parastatale).
Inoltre, l'interpretazione data dall'art. 3 della Costituzione dal Presidente della Commissione di Coordinamento contrasta con l'articolo 2 dello Statuto della Regione, poiché, se si accedesse all'interpretazione stessa, la competenza legislativa primaria nella materia di cui trattasi verrebbe svuotata di contenuto, in quanto le norme regionali dovrebbero riflettere esattamente quanto previsto dalle norme statali.
Circa il secondo punto: l'art. 36 della Costituzione fa riferimento ad un diritto del lavoratore ad una retribuzione sufficiente. Si tratta, in sostanza, di un limite minimo e non di un limite massimo, nulla vietando al datore di lavoro di corrispondere una retribuzione più alta.
Resta, inoltre, da dimostrare che la nuova misura della tredicesima mensilità corrisposta ai dipendenti regionali sia sproporzionata alla qualità ed alla quantità del lavoro reso dai dipendenti stessi.
Appare, invece, in contrasto con l'articolo 36 della Costituzione l'attribuzione della tredicesima mensilità ad alcune categorie di pubblici dipendenti in misura notevolmente inferiore alla retribuzione mensile effettiva.
Circa il terzo punto: si è manifestato, recentemente, contro la cosiddetta "giungla retributiva", un generale movimento di opinione pubblica, il quale, tuttavia, non ha generato un indirizzo governativo e parlamentare nella cui inosservanza sia possibile individuare un contrasto con gli interessi nazionali.
A titolo di esemplificazione, si cita la recente decisione di computare nella tredicesima mensilità la quota pensionabile di lire 55 mila mensili corrisposta, a titolo di indennità per servizio di istituto, al personale di P.S. dipendente dal Ministero dell'Interno".
Per i motivi suesposti, la Giunta ha concordato unanime sull'opportunità di proporre al Consiglio regionale di riapprovare integralmente il disegno di legge sopracitato.
Con lettera in data 2 febbraio 1976 - prot. n. 1585/5, il Presidente della Giunta ha richiesto la iscrizione all'ordine del giorno della prossima adunanza del Consiglio dell'oggetto concernente la riapprovazione del disegno di legge in questione.
Quanto sopra premesso, si sottopone all'esame del Consiglio l'oggetto concernente la riapprovazione del disegno di legge n. 167, concernente "Determinazione della nuova misura della tredicesima mensilità spettante al personale della Regione", ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo dello Statuto speciale".
(Segue testo del disegno di legge, riportato in calce al provvedimento)
Il Presidente della Giunta ANDRIONE illustra la relazione e propone al Consiglio di riapprovare il provvedimento.
Il Vice Presidente CHABOD, dopo aver constatato che nessun Consigliere intende prendere la parola sul disegno di legge in questione, dichiara chiusa la discussione generale ed invita il Consiglio a procedere all'esame e all'approvazione dei singoli articoli del disegno di legge stesso.
Articoli 1, 2 e 3.
Si dà atto che gli articoli 1, 2 e 3 sono approvati dal Consiglio all'unanimità, con ventisei voti favorevoli senza modificazioni.
Il Vice Presidente CHABOD invita, quindi, il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per la riapprovazione del sottoriportato disegno di legge regionale nel suo complesso.
Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Borbey, Crétier e Maquignaz, il Vice Presidente CHABOD accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:
Consiglieri presenti e votanti: trentuno;
- voti favorevoli: ventisette;
- voti contrari: quattro.
Il Vice Presidente CHABOD, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha riapprovato il sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Determinazione della nuova misura della tredicesima spettante al personale della Regione":
---
Disegno di legge regionale n. 167
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
Legge regionale ..... n. .....: "Determinazione della nuova misura della tredicesima spettante al personale della Regione"
Il Consiglio regionale ha approvato,
Il Presidente della Giunta regionale
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Con decorrenza 1 dicembre 1975, il primo comma dell'articolo 181 della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3, è modificato come segue:
"Al personale regionale spetta la tredicesima mensilità commisurata ad un dodicesimo del trattamento economico annuo spettante a titolo di stipendio o salario tabellare, di indennità mensile integrativa regionale di cui all'articolo 180 della presente legge, nonché di assegno pensionabile di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 1974, n. 14.
In caso di servizio prestato per un periodo di tempo inferiore ad un anno, la tredicesima mensilità è dovuta in ragione di un dodicesimo per ogni mese di servizio prestato o frazione di mese superiore ai quindici giorni".
Art. 2
L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in annue lorde lire 85 milioni, graverà sui capitoli di spesa sottoelencati iscritti nel bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1975 e sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi.
Per il finanziamento della spesa di lire 85 milioni, sono apportate le seguenti variazioni alla parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1975:
|
Variazioni in diminuzione: |
|
|
Cap. 204 - Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine |
L. 85.000.000 |
|
Variazioni in aumento: |
|
|
Cap. 8 - Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale della Presidenza del Consiglio |
L. 1.300.000 |
|
Cap. 51 - Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale della Segreteria Generale e della Segreteria particolare e Ufficio Stampa della Presidenza della Giunta |
L. 5.000.000 |
|
Cap. 52 - Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale addetto al Servizio Controllo comuni |
L. 1.200.000 |
|
Cap. 53 - Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale addetto dell'Assessorato alle Finanze |
L. 4.000.000 |
|
Cap. 54 - Paghe, retribuzioni ed altri assegni al personale addetto alla Custodia ed alla manutenzione di beni immobili della Regione |
L. 3.500.000 |
|
Cap. 55 - Salari, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale addetto al servizio automezzi |
L. 1.300.000 |
|
Cap. 70 - Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale addetto alla Commissione di Coordinamento |
L. 100.000 |
|
Cap. 74 - Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale addetto agli Uffici distaccati di Roma |
L. 400.000 |
|
Cap. 163 - Stipendi, paghe e retribuzioni ed altri assegni fissi al personale addetto della Funivia di Chamois |
L. 1.000.000 |
|
Cap. 293 - Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale dei servizi dell'agricoltura |
L. 4.000.000 |
|
Cap. 294 - Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale dei Servizi zootecnici |
L. 1.300.000 |
|
Cap. 302 - Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale dei servizi forestali |
L. 6.500.000 |
|
Cap. 462 - Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale dell'Assessorato |
L. 3.000.000 |
|
Cap. 495 - Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale dell'Assessorato |
L. 5.000.000 |
|
Cap. 496 - Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale Addetto alla manutenzione delle strade |
L. 3.600.000 |
|
Cap. 580 - Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale dell'Assessorato |
L. 4.300.000 |
|
Cap. 581 - Stipendi, paghe e retribuzioni al personale di segreteria e subalterno delle Scuole secondarie |
L. 22.100.000 |
|
Cap. 630 - Stipendi, indennità e competenze fisse al personale di assistenza ed ausiliario dei Convitti regionali istituiti per gli alunni soggetti all'obbligo scolastico (leggi regionali 26.6.1972, n. 11 e 7.3.1973, n. 8) |
L. 1.900.000 |
|
Cap. 676 - Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale dell'Assessorato |
L. 4.000.000 |
|
Cap. 677 - Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale Amministrativo della Federazione ONMI |
L. 400.000 |
|
Cap. 683 - Stipendi, paghe e retribuzioni ed altri assegni fissi Contrattuali al personale di Servizio |
L. 1.800.000 |
|
Cap. 693 - Stipendi, paghe e retribuzioni al personale addetto al servizio per la tutela della salute dei lavoratori dell'Assessorato della Sanità |
L. 100.000 |
|
Cap. 694 - Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale del Centro di Medicina Preventiva (D.P.R. 11.2.1961, n. 249) |
L. 600.000 |
|
Cap. 695 - Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale del Laboratorio |
L. 2.400.000 |
|
Cap. 777 - Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale addetto al servizio Antichità, Monumenti e Belle Arti |
L. 4.100.000 |
|
Cap. 793 - Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale addetto ai servizi del Turismo |
L. 2.100.000 |
Art. 3
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
Aosta, lì
