Resoconto integrale del dibattito dell'aula

Oggetto del Consiglio n. 87 del 27 luglio 1993 - Resoconto

OGGETTO N. 87/X - Riapprovazione ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale della legge regionale: "Interventi regionali in materia di diritto allo studio".

Presidente - La parola all'Assessore alla Pubblica Istruzione, Louvin.

Louvin (UV) - Il s'agit d'une loi importante dans la mesure où elle couvre l'ensemble des interventions régionales en matière de soutien pour l'ensemble des personnes intéressées aux activités scolaires. Dans le passé la plupart de ces initiatives étaient effectuées avec des délibérations gouvernementales, suite à l'entrée en vigueur de la loi 59 de 1991, nous avons estimé opportun intervenir par une loi générale pour établir par quels critères seront octroyés les interventions. La loi avait été renvoyée par le Président de la Commission de Coordination sur la base de deux éléments: le premier concernant la compétence non pas au Conseil, mais au Gouvernement à établir les barèmes pour obtenir les subventions, le deuxième concernant la couverture financière de cette loi. Nous avons estimé opportun d'accueillir ces observations et ce sera le Conseil à établir les critères; la partie financière a été amendée et les catégories concernées par cette loi sont clairement signées sur l'index et donc les conseillers pourront connaître l'extension de cette loi.

Presidente - La parola al Consigliere Marguerettaz.

Marguerettaz (DC) - Io vorrei chiedere alcune cose, per ignoranza. Perché gli stu­denti universitari non rientrano in questa legge, forse ci sono altre leggi. Sull'articolo 3 comma 1: "La Giunta stabilisce ogni anno un tetto di reddito per le graduatorie..", comma 3"..il limi­te massimo per nucleo familiare non può superare il limite di lire 40 milioni l'anno", ora sembrerebbe che questo tetto che dovrebbe essere stabilito dalla Giunta venga già fissato dal comma 3, tra l'altro entriamo nel discorso dei redditi. Io credo che vada considerato il reddito familiare pro-capite, altrimenti succede che le famiglie numerose vengano penalizzate. Infine, l'articolo 14 dove si prevedono i contributi ai comuni per gli ar­redi scolastici. Io conosco la situazione dei comuni della Valle rispetto al capoluogo: la gran parte degli edifici scolastici dei comuni della Valle sono di livello notevole, cosa che non si ri­trova ad Aosta, quindi mi chiedo se il comune di Aosta ha un contributo sufficiente per i lavori di arredo.

Presidente - La parola all'Assessore alla Pubblica Istruzione, Louvin.

Louvin (UV) - A propos de la première remarque, sans doute correcte: il y a d'autres lois qui concernent les étudiants universitaires, notamment la loi 30 du 1989 et qu'il faudra intervenir par la suite avec d'autres dispositions. Je voudrais rappeler que les situations qui concernent les universitaires sont extrêmement diversifiées entre elles: les frais d'études, les frais de séjour, de transport, il s'agira de trouver des formules pour avoir des interventions qui puissent s'adapter aux différents besoins. Pour ce qui concerne l'article 3, il est signé au dernier alinéa que "Qualora alla formazione del reddito predetto concorrano redditi da lavoro dipendente questi sono calcolati nella misura del 60 percento con successiva detrazione dell'aliquota per ogni figlio e coniuge a carico", nous avons donc voulu prévoir la situation des familles nombreuses et nous pourrons intervenir pour ne pas défavoriser ces familles. Le plafond établi par la loi demeurera comme plafond fixe, la délibération établira le plafond annuel. Pour ce qui attrait enfin aux établissements de la commune d'Aoste, nous sommes conscients que la dotation est inférieure, mais il s'agit d'un problème d'action de la commune qui est plus lente que les autres communes à accéder aux financements.

Presidente - Si passa all'esame del testo.

Titolo I - (Finalità)

Articolo 1 - (Finalità e obiettivi)

1. La Regione, al fine di concorrere alla realizzazione del diritto allo studio, inteso, in applicazione dei principi contenuti negli articoli 2 e 3 e 31 della Costituzione, come diritto del cittadino ad un'istruzione e ad una cultura adeguata all'accrescimento della personalità e all'assolvimento dei compiti sociali, stabili­sce, con la presente legge, ai sensi dell'articolo 23 del D.P.R. 22 febbraio 1982, n. 182 (Norme di attuazione dello statuto specia­le della Regione Valle d'Aosta per l'estensione alla regione delle disposizioni del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e della normativa relativa agli enti soppressi con l'articolo 1 bis del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito nella legge 21 ottobre 1978, n. 641), interventi volti a:

a) favorire la frequenza della scuola materna;

b) rimuovere gli ostacoli che impediscono di fatto la realizzazio­ne del diritto all'istruzione mettendo a disposizione i mezzi che consentano di favorire l'assolvimento dell'obbligo scolastico e di eliminare i condizionamenti di natura economica e sociale che ne determinano l'evasione, lo scarso rendimento, la ripetenza e l'emarginazione;

c) garantire ai capaci e ai meritevoli anche se privi di mezzi, la prosecuzione degli studi;

d) dare piena attuazione al bilinguismo di cui al Titolo VI dello Statuto speciale, favorendo l'aggiornamento linguistico degli operatori scolastici e sostenendo le innovazioni educative anche mediante soggiorni in paesi dell'area francofona;

e) favorire la realizzazione di iniziative per la conservazione del patrimonio linguistico della comunità Walser;

f) favorire il completamento dell'obbligo scolastico da parte degli adulti e dei lavoratori.

Articolo 2 - (Tipologia degli interventi)

1. Per l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 1 sono pre­visti i seguenti interventi:

a) Borse o contributi di studio a favore di:

1) studenti frequentanti scuole secondarie di 2° grado di tipo o indirizzo non esistente nella regione;

2) studenti frequentanti il Liceo linguistico di Courmayeur;

3) studenti per la frequenza di corsi di perfezionamento lin­guistico nel periodo estivo;

b) conferimento di posti gratuiti e semi gratuiti presso collegi e convitti della Regione;

c) premi di studio a studenti delle scuole secondarie della Re­gione che si distinguono particolarmente nello studio della lin­gua francese;

d) contributi straordinari a favore di alunni e studenti in si­tuazioni di bisogno emergente a seguito di particolari circo­stanze;

e) contributi agli enti locali per il funzionamento di scuole ma­terne e per l'acquisto di arredi scolastici;

f) contributi di studio ad insegnanti per la frequenza di corsi estivi di perfezionamento linguistico;

g) finanziamenti alle scuole della Regione per la realizzazione di iniziative connesse a innovazioni educative di carattere lin­guistico, per l'aggiornamento obbligatorio dei docenti e per l'ac­quisto, rinnovo e manutenzione di sussidi didattici e materiale didattico di consumo;

h) finanziamenti a favore della comunità Walser per l'organiz­zazione di iniziative per la conservazione del patrimonio lin­guistico locale;

i) finanziamenti per l'organizzazione di corsi volti a favorire il completamento dell'obbligo scolastico da parte degli adulti e di corsi di lingue a favore di soggetti in situazioni di marginalità sociale.

Titolo II - (Procedure per l'erogazione delle provvidenze)

Articolo 3 - (Limiti di reddito e graduatorie)

1. Il Consiglio regionale stabilisce ogni anno un tetto di reddito per l'ammissione alle diverse provvidenze nonché i criteri per la formazione di eventuali graduatorie.

2. Qualora i fondi disponibili per ciascun intervento non fossero sufficienti a soddisfare tutte le richieste pervenute, si procede alla formazione di graduatorie, tenuto conto, insieme o in al­ternativa a seconda dei bandi di concorso, dei seguenti criteri:

a) reddito e patrimonio;

b) merito scolastico.

3. Il limite massimo di reddito imponibile lordo complessivo del nucleo familiare di provenienza non può superare la cifra di lire 10.000.000 con riferimento all'anno 1994, aggiornato annual­mente secondo l'indice d'inflazione ISTAT. Qualora alla forma­zione del reddito predetto concorrano redditi da lavoro dipen­dente, questi sono calcolati nella misura del sessanta per cento con successiva detrazione dell'aliquota per ogni figlio e coniuge a carico.

Articolo 4 - (Bandi, anticipi ed erogazione delle sovvenzioni)

1. Con apposito bando di concorso indetto con decreto dell'As­sessore regionale alla pubblica istruzione previa deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti:

a) l'ammontare delle sovvenzioni e l'eventuale numero massi­mo;

b) i termini di presentazione delle domande;

c) la documentazione da allegare alla domanda e da presentare all'atto dell'erogazione;

d) le categorie dei beneficiari;

e) le modalità di assegnazione e di liquidazione;

f) i criteri per la formazione di eventuali graduatorie;

g) le modalità per la concessione di anticipi;

h) le ulteriori modalità procedurali.

Articolo 5 - (Copertura amministrativa)

1. Le competenze di cui alla presente legge sono attribuite ai Servizi scolastici dell'Assessorato regionale della pubblica istruzione e in particolare:

a) per quanto riguarda gli interventi di cui al Titolo III all'unità organizzativa Diritto allo studio ed Università;

b) per quanto riguarda gli interventi di cui al Titolo IV all'unità organizzativa Organizzazione scolastica.

Titolo III - (Interventi assistenziali a favore di studenti valdostani)

Articolo 6 - (Borse di studio a favore di studenti frequentanti scuole secondarie di 2° grado di tipo o indirizzo non esistente nella Regione)

1. Sono istituite borse di studio a favore di studenti:

a) residenti in Valle d'Aosta da almeno un anno;

b) iscritti e frequentanti regolarmente scuole secondarie di 2° grado statali, pareggiate o legalmente riconosciute di tipo o in­dirizzo non esistente nella Regione, nonché centri di formazio­ne professionale di competenza regionale i cui corsi si conclu­dono con una qualifica professionale legalmente riconosciuta;

c) iscritti e frequentanti regolarmente gli istituti tecnici indu­striali con sede fuori dalla Regione di indirizzi diversi da quelli esistenti in Valle d'Aosta;

d) che non siano beneficiari di analoghi contributi erogati dall'Amministrazione regionale o da altri enti;

e) che appartengano a nuclei familiari di disagiate condizioni economiche, determinati annualmente con deliberazione del Consiglio regionale.

2. La Giunta regionale può disporre l'assegnazione di sussidi straordinari di importo non superiore a quello delle borse di studio in favore di studenti, che, pur sprovvisti di qualcuno dei requisiti di cui al comma 1, si trovino in particolari situazioni familiari di bisogno.

Articolo 7 - (Borse di studio a favore di studenti frequentanti il Li­ceo Linguistico di Courmayeur)

1. Sono istituite borse di studio a favore di studenti:

a) residenti in Valle d'Aosta da almeno un anno;

b) iscritti e frequentanti regolarmente il Liceo Linguistico di Courmayeur;

c) che non siano beneficiari di analoghi contributi erogati dall'Amministrazione regionale o da altri enti;

d) che appartengano a nuclei familiari di disagiate condizioni economiche, secondo i limiti massimi di reddito determinati annualmente con deliberazione del Consiglio regionale.

Articolo 8 - (Contributi di studio a favore di studenti per la frequen­za di corsi di perfezionamento linguistico nel periodo estivo)

1. Sono istituiti contributi di studio favore di studenti:

1) a regolari corsi di laurea con precedenza agli studenti iscritti a "lingue e letterature straniere";

2) e frequentanti scuole secondarie di 2° grado, esclusi gli stu­denti delle ultime classi, della Regione o scuole secondarie di 2° grado statali, pareggiate o legalmente riconosciute di tipo o in­dirizzo non esistente nella Regione;

3) e frequentanti la terza media;

c) che non abbiano già beneficiato in passato nello stesso corso di studi di analoghi contributi;

d) che non intendano frequentare colonie estive all'estero per le quali sono previsti appositi contributi da parte dell'Assessorato regionale della sanità ed assistenza sociale;

e) che appartengano a nuclei familiari di disagiate condizioni economiche, secondo i limiti massimi di reddito determinati annualmente con deliberazione del Consiglio regionale.

Articolo 9 - (Borse di studio a favore di studenti meritevoli per la frequenza di corsi di perfezionamento linguistico nel periodo estivo)

1. Sono istituiti contributi di studio a favore di studenti merite­voli che:

a) siano residenti in Valle d'Aosta da almeno un anno;

b) frequentino nell'anno cui si riferisce la borsa di studio l'ul­tima classe di un istituto secondario di 2° grado della Regione e conseguano il diploma di maturità;

c) sostengano una prova scritta o orale in lingua francese nel corso degli esami di maturità.

Articolo 10 - (Conferimento di posti gratuiti e semi gratuiti presso collegi e convitti della Regione)

1. Per ogni anno scolastico sono conferiti posti gratuiti e semi gratuiti presso collegi e convitti della Regione per la frequenza di scuole secondarie di 1° e 2° grado della Regione a alunni e studenti:

a) che siano residenti in Valle d'Aosta da almeno un anno;

b) che abbiano conseguito la promozione alla classe superiore, secondo parametri di merito definiti nel bando di concorso;

c) che appartengono a nuclei familiari di disagiate condizioni economiche, secondo i limiti massimi di reddito determinati annualmente con deliberazione del Consiglio regionale.

2. Il numero dei posti è determinato con decreto dell'Assessore regionale alla pubblica istruzione sulla base delle indicazioni fornite dalle direzioni dei collegi e convitti interessati.

3. La Giunta regionale può disporre nel limite del dieci per cento dei posti messi a concorso il conferimento di posti straor­dinari in favore di alunni e studenti che, pur sprovvisti di qual­cuno dei requisiti di cui al comma 1, si trovino in particolari situazioni familiari di bisogno.

Articolo 11 - (Premi di studio a studenti delle scuole secondarie della Regione che si distinguono particolarmente nello studio della lingua francese)

1. Per ogni anno scolastico sono istituiti con decreto dell'Asses­sore regionale alla pubblica istruzione premi in favore di alunni e studenti:

a) iscritti a scuole secondarie della Regione;

b) che si distinguono particolarmente secondo i seguenti criteri:

1) essere iscritti per la prima volta alla classe frequentata, e non essere stati iscritti in precedenza alla medesima classe di un'altra scuola e per gli studenti delle scuole secondarie di 2° grado aver ottenuto la promozione in prima sessione;

2) aver ottenuto il massimo della valutazione nello studio della lingua francese secondo le formule in uso nelle singole scuole nell'anno scolastico di riferimento e per gli studenti delle scuole secondarie di 2° grado aver ottenuto una valutazione non infe­riore agli otto decimi nella lingua francese.

2. Il numero di premi è determinato in relazione alla popola­zione scolastica nella misura di uno ogni cento o frazione supe­riore a cinquanta alunni o studenti.

Articolo 12 - (Contributi straordinari a favore di alunni e studenti in situazioni di bisogno emergente a seguito di particolari circostanze)

1. Sono istituiti contributi straordinari a favore di alunni e stu­denti:

a) iscritti e frequentanti regolarmente scuole pubbliche o priva­te, ma legalmente riconosciute;

b) in particolare stato di bisogno economico derivante da situa­zioni di marginalità sociale.

2. Sono ammissibili a contributo esclusivamente le spese di ca­rattere scolastico, cioè collegate direttamente alla frequenza scolastica.

3. L'ammontare del contributo non può superare il limite sta­bilito per le borse di studio di cui all'articolo 6.

4. I contributi straordinari sono erogati con deliberazione della Giunta regionale, previa valutazione da parte di una Commis­sione nominata dal Presidente della Giunta regionale e com­posta da due funzionari dei Servizi scolastici dell'Assessorato regionale dalla pubblica istruzione e da due funzionari del Servizio affari generali, assistenza e servizi sociali dell'Assesso­rato regionale della sanità ed assistenza sociale, designati dai rispettivi Assessori. La Commissione valuta i singoli casi e formula proposte sia in ordine all'ammissibilità dell'intervento che all'entità del contributo, sulla base di idonea documenta­zione comprovante lo stato di necessità del richiedente e le spe­se sostenute.

Titolo IV - (Altri interventi)

Articolo 13 - (Contributi straordinari agli enti locali per il funziona­mento di scuole materne)

1. Possono essere concessi contributi straordinari, compatibil­mente con le disponibilità del bilancio della Regione, a favore dei comuni per il funzionamento di scuole materne locali, in presenza delle seguenti condizioni:

a) che non sia stata istituita nel territorio del Comune una se­zione di scuola materna regionale ai sensi della legge regionale 3 agosto 1972, n. 22, recante norme integrative della legge statale 18 marzo 1968, n. 444, riguardanti l'istituzione delle scuole materne nella regione autonoma della Valle d'Aosta e successive modificazioni;

b) che vi siano per l'anno scolastico cui si riferisce la domanda di contributo almeno due bambini iscritti e frequentanti.

2. Le richieste, da inoltrarsi entro il mese di luglio di ciascun anno, devono contenere la previsione di spesa, nonché l'indica­zione del numero di bambini iscritti per l'anno scolastico cui si riferisce la domanda di contributo.

3. L'erogazione del contributo, limitato esclusivamente al rim­borso delle spese relative al personale docente (stipendi e oneri a carico del datore di lavoro), è disposta con deliberazione della Giunta regionale in due rate, la prima pari al cinquanta per cento della spesa preventivata entro il 31 dicembre, la seconda a saldo, previa presentazione di rendiconti.

Articolo 14 - (Contributi straordinari agli enti locali per l'acquisto di arredi scolastici)

1. Possono essere concessi contributi straordinari, compatibil­mente con le disponibilità del bilancio della Regione, a favore dei comuni e dei consorzi dei comuni che non siano in grado di provvedervi interamente con le disponibilità dei relativi bilanci per l'acquisto di arredi scolastici per le scuole dell'obbligo.

2. Le richieste, da inoltrarsi entro il mese di luglio di ciascun anno, devono contenere:

a) relazione del direttore didattico e del preside sul fabbisogno di arredo scolastico;

b) elenco dei beni da acquistare con l'indicazione dei relativi prezzi;

c) deliberazione dell'organo competente dell'ente locale relativa all'acquisto, con indicazione della spesa prevista e della sua co­pertura.

3. Le richieste, complete della documentazione di cui al comma 2, sono esaminate da una Commissione tecnica nominata dal Presidente della Giunta regionale e composta da due funzionari dei Servizi scolastici dell'Assessorato regionale della pubblica istruzione, da un preside o direttore didattico designati dall'As­sessore alla pubblica istruzione e un funzionario dell'Assesso­rato dei lavori pubblici designato dal rispettivo Assessore.

4. La commissioni di cui al comma 3, sentiti, se del caso, i co­muni interessati, forma il piano di ripartizione dei fondi, ed indica per ogni intervento l'importo del contributo regionale sulla base dei seguenti criteri:

a) l'entità del contributo non può superare il novanta per cento della spesa complessiva a carico del Comune;

b) l'ammontare non può in ogni caso essere superiore al prodot­to della quota base, aggiornata secondo l'indice annuale di in­flazione coefficiente attribuito ad ogni quota, come da tabella allegato A alla presente legge;

c) la determinazione della percentuale del contributo è in fun­zione della disponibilità dello stanziamento annuale del bilan­cio della Regione;

d) il contributo non può essere attribuito allo stesso comune o consorzio di comuni per lo stesso motivo più di una volta nel corso di un decennio.

5. Il piano di ripartizione predisposto dalla Commissione è ap­provato dalla Giunta regionale. La liquidazione del contributo avviene dietro presentazione di documentazione dimostrativa degli acquisti effettuati.

Articolo 15 - (Contributi di studio ad insegnanti per la frequenza di corsi estivi di perfezionamento linguistico)

1. Sono istituiti contributi di studio per la frequenza durante i mesi estivi di corsi di perfezionamento linguistico all'estero a favore di docenti che:

a) siano effettivamente in servizio presso le scuole della Regio­ne con esclusione di qualsiasi altra forma di utilizzazione di­versa dall'effettivo insegnamento;

b) siano residenti ed effettivamente domiciliati in Valle d'Aosta;

c) non abbiano rinunciato in passato per due volte ad analoghe sovvenzioni;

d) non abbiano presentato domanda di trasferimento in scuole situate fuori del territorio della Regione.

2. Per le procedure si osservano le disposizioni di cui all'articolo 4.

Articolo 16 - (Finanziamenti alle scuole della Regione per la realizzazione di iniziative connesse ad innovazioni educative di carattere linguistico)

1. Nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio possono es­sere assegnati fondi alle istituzioni scolastiche della Regione per la realizzazione, nell'ambito dei programmi di interventi educativo didattici bilingui formulati dai competenti organi collegiali scolastici in relazione all'applicazione nelle scuole re­gionali del disposto statutario degli articoli 39 e 40, di periodi di inserimento delle classi in scuole francofone.

2. Al trasferimento dei fondi di cui al comma 1 si provvede con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente se­zione del Consiglio scolastico regionale, in due rate, la prima pari al settanta per cento della spesa preventivata all'avvio delle iniziative, la seconda a saldo, al termine delle esperienze, previa presentazione dei rendiconti.

Articolo 17 - (Finanziamenti alle scuole della Regione per l'aggiornamento obbligatorio dei docenti)

1. Nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio possono es­sere assegnati fondi direttamente alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della Regione per la realizzazione di attivi­tà di aggiornamento destinate al personale docente.

2. Al trasferimento dei fondi di cui al comma 1 si provvede con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente se­zione del Consiglio scolastico regionale.

3. Alla liquidazione delle spese per le finalità di cui al comma 1 provvedono le istituzioni scolastiche interessate ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 5 novembre 1976, n. 47 (Organi collegiali a livello di circolo didattico e di istituto delle scuole elementari, secondarie ed artistiche della regione), e delle istruzioni amministrativo-contabili emanate ai sensi del medesimo articolo 14.

Articolo 18 - (Finanziamenti alle scuole della Regione per sussidi didattici e materiale didattico di consumo)

1. Nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio possono es­sere assegnati fondi direttamente alle scuole materne regionali e alle scuole secondarie di 2° grado della Regione per:

a) l'acquisto, il rinnovo e la conservazione di:

1) sussidi didattici, compresi quelli audiovisivi, il materiale lu­dico e di arredamento scolastico, nonché le dotazioni librarie;

2) attrezzature scientifiche ed informatiche;

b) l'acquisto straordinario di materiale didattico di consumo.

2. L'ammontare del finanziamento regionale è determinato sulla base dei seguenti criteri:

a) popolazione scolastica;

b) numero di sezioni o classi;

c) esigenze dei diversi tipi di scuola e istituto.

3. Possono altresì essere assegnati fondi direttamente alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della Regione per l'acquisto di ausili didattici a favore di alunni e studenti porta­tori di handicap.

4. Al trasferimento dei fondi di cui ai commi 1 e 3 si provvede con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente sezione del Consiglio scolastico regionale.

5. Alla liquidazione delle spese per le finalità di cui ai commi 1 e 3 provvedono le istituzioni scolastiche interessate ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 5 novembre 1976, n. 47 e delle istruzioni amministrativo-contabili emanate ai sensi del medesimo articolo 14.

Articolo 19 - (Finanziamenti a favore della comunità Walser per l'organiz­zazione di iniziative volte alla conservazione del patrimonio linguistico locale)

1. Possono essere concessi finanziamenti annuali, compatibil­mente con le disponibilità del bilancio della Regione, a favore del Centro studi e cultura Walser di Gressoney-Saint-Jean ov­vero dei comuni della comunità walser per l'organizzazione di corsi di lingua tedesca per gli alunni delle scuole locali.

2. L'erogazione dei finanziamenti di cui al comma 1 è disposta con deliberazione della Giunta regionale in due rate, la prima pari al settanta per cento della spesa preventivata all'avvio delle iniziative, la seconda a saldo al termine dei corsi, previa presentazione di rendiconti.

Articolo 20 - (Finanziamenti per l'organizzazione di corsi volti a favorire il completamento dell'obbligo scolastico da parte degli adulti e di corsi di lingue per soggetti in situazioni di marginalità sociale)

1. Possono essere concessi finanziamenti annuali, compatibil­mente con le disponibilità del bilancio della Regione, a favore del Centro di documentazione del Comitato sindacale unitario di Aosta per:

a) il funzionamento dei corsi sperimentali di scuola media per lavoratori;

b) lo svolgimento di corsi monografici per adulti;

c) la gestione di corsi di lingue per lavoratori stranieri.

2. Possono altresì essere concessi finanziamenti straordinari, compatibilmente con le disponibilità del bilancio della Regione, a favore di istituzioni scolastiche regionali per la realizzazione di progetti di insegnamento individualizzato per l'apprendi­mento delle lingue italiana e francese destinati ad alunni stranieri, in particolare di aree extracomunitarie.

3. L'erogazione dei finanziamenti di cui ai commi 1 e 2 è dispo­sta con deliberazione della Giunta regionale in due rate, la prima pari al settanta per cento della spesa preventivata all'avvio delle iniziative, la seconda a saldo al termine dei corsi, previa presentazione di rendiconti.

Titolo V - (Disposizioni transitorie e finali)

Articolo 21 - (Disposizioni transitorie)

1. Per i concorsi già banditi e per gli interventi già avviati alla data di entrata in vigore della presente legge si applica la rego­lamentazione vigente all'atto dell'inizio della procedura.

2. Limitatamente all'anno 1993, i termini di cui all'articolo 13, comma 2 e 14, comma 2 sono fissati al mese di ottobre.

Articolo 22 - (Disposizioni finanziarie)

1. L'onere per l'applicazione del Titolo III della presente legge, valutato in annue lire 770.000.000, graverà a decorrere dall'anno 1994 sul capitolo corrispondente al capitolo 55540 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1993 che assu­merà la seguente denominazione: "Concessione di borse, premi, contributi e sussidi straordinari di studio e conferimento di posti gratuiti e semi gratuiti in collegi e Convitti della Regio­ne".

2. L'onere per l'applicazione del Titolo IV della presente legge, valutato in annue lire 2.490.000.000, graverà a decorrere dall'anno 1994:

- per lire 1.350.000.000 sui capitoli corrispondenti ai sottoelen­cati capitoli del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1993, nelle misure a fianco riportate:

capitolo 55960 (articolo 15)

lire 60.000.000

capitolo 55920 (articolo 17)

lire 330.000.000

capitolo 56340 (articolo 18, comma uno lett. a), e comma tre)

lire 900.000.000

capitolo 55145 (articolo 18, comma uno lett. b))

lire 60.000.000

- per lire 1.140.000.000 sui seguenti capitoli da istituire sul bi­lancio di previsione della Regione a partire dall'anno 1994 con le denominazioni specificate appresso e nelle misure a fianco indicate:

- "Contributi straordinari agli enti locali per il funzionamento di scuole materne" (articolo 13)

lire 100.000.000

- "Contributi straordinari agli enti locali per l'acquisto di arredi scolastici" (articolo 14)

lire 750.000.000

- "Finanziamenti alle scuole della Regione per la realizzazione di iniziative connesse ad innovazioni educative di carattere lin­guistico" (articolo 16)

lire 220.000.000

- "Finanziamenti per l'organizzazione di iniziative volte alla conservazione del patrimonio linguistico, a favorire il comple­tamento dell'obbligo scolastico da parte degli adulti e di sog­getti in situazione di marginalità sociale" (articoli 19 -20)

lire 70.000.000

3. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1 si provvederà per gli anni 1994 e 1995 mediante utilizzo degli stanziamenti complessivamente iscritti per i medesimi anni ai capitoli 55540 e 55660 del bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1993/1995.

4. Alla copertura dell'onere di cui al comma 2 si provvederà per gli anni 1994 e 1995:

- quanto ad annue lire 1.320.000.000 mediante utilizzo per corrispondente complessivo importo delle risorse iscritte ai capitoli 55960, 55920, 56340 e 55145 del bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1993/ 1995;

- quanto ad annue lire 1.170.000.000 mediante utilizzo, per gli importi indicati, degli stanziamenti iscritti ai seguenti capitoli nel medesimo bilancio pluriennale: capitolo 56660 per lire 670.000.000 e capitolo 55270 per lire 500.000.000.

5. All'eventuale determinazione dell'onere per gli anni succes­sivi si provvederà a norma dell'articolo 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d'Aosta), con la legge di bilancio.

Esito della votazione

Presenti, votanti e favorevoli: 34

Il Consiglio approva all'unanimità