Oggetto del Consiglio n. 82 del 27 luglio 1993 - Resoconto
OGGETTO N. 82/X - Riapprovazione ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 31 dello Statuto Speciale, della legge regionale: "Norme di attuazione della legge 5 marzo 1990, n. 46 (Norme per la sicurezza degli impianti)".
Presidente - La parola all'Assessore all'Industria, Commercio e Artigianato, Mafrica.
Mafrica (GV-PDS-SV) - La regione aveva regolamentato, con propria legge, come procedere per la sicurezza degli impianti elettrici, questo con la legge n. 15. Con l'emanazione della legge 46 si è trattato di verificare la corrispondenza tra la legge regionale e la legge nazionale. La legge regionale era più restrittiva e le norme qui approvate ribadiscono il senso della legge regionale e consentono, ad operatori, di avere le certificazioni necessarie per iscriversi negli appositi albi professionali. Le osservazioni del Presidente della Commissione di Coordinamento sono di scarso rilievo e vengono accolte.
Presidente - Votiamo l'articolo 2.
Articolo 2 - (Abilitazione delle imprese artigiane)
1. Le imprese artigiane sono abilitate all'esercizio delle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e/o di manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1 della legge 46/1990, se il titolare o uno dei soci o il familiare collaboratore è in possesso di uno dei seguenti requisiti:
a) laurea in materia tecnica specifica conseguita presso una università statale o legalmente riconosciuta;
b) diploma di scuola secondaria superiore conseguito presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, con specializzazione relativa al settore delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 46/1990, seguito da un periodo di inserimento di almeno un anno continuativo, con rapporto di lavoro subordinato o altra forma di collaborazione tecnica continuativa, nell'ambito di un'impresa del settore;
c) attestato di qualifica rilasciato ai sensi della legge regionale 5 maggio 1983, n. 28 (Disciplina della formazione professionale in Valle d'Aosta) e successive modificazioni, seguito da un periodo di inserimento, di almeno due anni consecutivi, con rapporto di lavoro subordinato o altra forma di collaborazione tecnica continuativa, nell'ambito di un'impresa del settore;
d) prestazione lavorativa alla diretta dipendenza di un'impresa, per un periodo non inferiore a tre anni, anche non continuativi, nell'ultimo quinquennio, in qualità di operaio specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e/o di manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1 della legge 46/1990, accertata attraverso l'esibizione del libretto di lavoro;
e) iscrizione all'albo delle imprese artigiane per un periodo non inferiore a tre anni nell'ultimo quinquennio, in qualità di titolare, di socio o di collaboratore familiare di impresa abilitata, ai sensi dell'articolo 8, all'esercizio dell'attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e/o di manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1 della l. 46/1990.
2. L'imprenditore sprovvisto di uno dei requisiti di cui al comma 1 può preporre all'esercizio delle attività di cui al medesimo comma 1 un responsabile tecnico in possesso di uno di tali requisiti.
3. La Commissione regionale per l'artigianato di cui alla legge regionale 20 maggio 1986, n. 24 (Nuova disciplina dell'artigianato provvede all'accertamento dei requisiti tecnici professionali e rilascia il relativo certificato utilizzando i modelli approvati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447 (Regolamento di attuazione della legge 5 maggio 1990, n.46, in materia di sicurezza degli impianti).
4. La Commissione regionale per l'artigianato dispone, altresì, verifiche periodiche circa la permanenza in capo alle imprese artigiane dei requisiti tecnico-professionali secondo le modalità fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai sensi dell'articolo 3 del d.p r. 447/1991.
Esito della votazione
Presenti, votanti e favorevoli: 29
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente - Si può passare alla votazione dell'articolato.
Esito della votazione
Presenti, votanti, favorevoli: 30
Il Consiglio approva all'unanimità.