Resoconto integrale del dibattito dell'aula

Oggetto del Consiglio n. 82 del 27 luglio 1993 - Resoconto

OGGETTO N. 82/X - Riapprovazione ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 31 dello Statuto Speciale, della legge regionale: "Norme di attuazione della legge 5 marzo 1990, n. 46 (Norme per la sicurezza degli impianti)".

Presidente - La parola all'Assessore all'Industria, Commercio e Artigianato, Mafrica.

Mafrica (GV-PDS-SV) - La regione aveva regolamentato, con propria legge, come pro­cedere per la sicurezza degli impianti elettrici, questo con la legge n. 15. Con l'emanazione della legge 46 si è trattato di ve­rificare la corrispondenza tra la legge regionale e la legge na­zionale. La legge regionale era più restrittiva e le norme qui approvate ribadiscono il senso della legge regionale e consento­no, ad operatori, di avere le certificazioni necessarie per iscri­versi negli appositi albi professionali. Le osservazioni del Pre­sidente della Commissione di Coordinamento sono di scarso ri­lievo e vengono accolte.

Presidente - Votiamo l'articolo 2.

Articolo 2 - (Abilitazione delle imprese artigiane)

1. Le imprese artigiane sono abilitate all'esercizio delle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e/o di ma­nutenzione degli impianti di cui all'articolo 1 della legge 46/1990, se il titolare o uno dei soci o il familiare collaboratore è in possesso di uno dei seguenti requisiti:

a) laurea in materia tecnica specifica conseguita presso una università statale o legalmente riconosciuta;

b) diploma di scuola secondaria superiore conseguito presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, con specializzazione relativa al settore delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 46/1990, seguito da un periodo di inserimento di almeno un anno continuativo, con rapporto di lavoro subordi­nato o altra forma di collaborazione tecnica continuativa, nell'ambito di un'impresa del settore;

c) attestato di qualifica rilasciato ai sensi della legge regionale 5 maggio 1983, n. 28 (Disciplina della formazione professionale in Valle d'Aosta) e successive modificazioni, seguito da un pe­riodo di inserimento, di almeno due anni consecutivi, con rap­porto di lavoro subordinato o altra forma di collaborazione tec­nica continuativa, nell'ambito di un'impresa del settore;

d) prestazione lavorativa alla diretta dipendenza di un'impresa, per un periodo non inferiore a tre anni, anche non continuativi, nell'ultimo quinquennio, in qualità di operaio specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamen­to e/o di manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1 della legge 46/1990, accertata attraverso l'esibizione del libretto di lavoro;

e) iscrizione all'albo delle imprese artigiane per un periodo non inferiore a tre anni nell'ultimo quinquennio, in qualità di tito­lare, di socio o di collaboratore familiare di impresa abilitata, ai sensi dell'articolo 8, all'esercizio dell'attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e/o di manutenzione degli im­pianti di cui all'articolo 1 della l. 46/1990.

2. L'imprenditore sprovvisto di uno dei requisiti di cui al com­ma 1 può preporre all'esercizio delle attività di cui al medesimo comma 1 un responsabile tecnico in possesso di uno di tali re­quisiti.

3. La Commissione regionale per l'artigianato di cui alla legge regionale 20 maggio 1986, n. 24 (Nuova disciplina dell'artigia­nato provvede all'accertamento dei requisiti tecnici professio­nali e rilascia il relativo certificato utilizzando i modelli appro­vati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presiden­te della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447 (Regolamento di attuazione della legge 5 maggio 1990, n.46, in materia di sicu­rezza degli impianti).

4. La Commissione regionale per l'artigianato dispone, altresì, verifiche periodiche circa la permanenza in capo alle imprese artigiane dei requisiti tecnico-professionali secondo le modalità fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai sensi dell'articolo 3 del d.p r. 447/1991.

Esito della votazione

Presenti, votanti e favorevoli: 29

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente - Si può passare alla votazione dell'articolato.

Esito della votazione

Presenti, votanti, favorevoli: 30

Il Consiglio approva all'unanimità.