Oggetto del Consiglio n. 81 del 27 luglio 1993 - Resoconto
OGGETTO N. 81/X - Riapprovazione ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 31 dello Statuto Speciale, della legge regionale: "Disciplina dell'attività di estetista nella Regione Valle d'Aosta".
Stévenin (Presidente) - La parola all'Assessore all'Industria Commercio e Artigianato, Mafrica.
Mafrica (GV-PDS-SV) - Illustro il disegno di legge in merito alle considerazioni fatte. Io condivido totalmente quanto detto dal Presidente della Giunta e ritengo che con la riapprovazione si possono discutere gli emendamenti apportati così come consigliati dal Presidente della Commissione di Coordinamento. In merito alla discussione della legge sull'energia, devo dire che non ho fatto l'illustrazione perché mi pareva che le considerazioni fatte dal Consigliere Viérin fossero di carattere generale.
Avevo già segnalato al Presidente della III Commissione la disponibilità a discutere quella legge, poi la Commissione non mi ha convocato. Il senso di queste modifiche: la legge è urgente perché le estetiste che lavoravano presso negozi adesso hanno un albo e con questa legge si riconducono ad unità le diverse situazioni per consentire a ditte che operano in questo campo, di essere inserite nell'albo. Gli emendamenti sono due: la composizione della Commissione che la Commissione di Coordinamento ci ha richiamato a portarla di pari numero rispetto alla legge nazionale; la previsione dei fondi per il pagamento dei gettoni ha una correzione formale al numero della legge. Queste sono le modifiche che il Consiglio è chiamato ad approvare.
Presidente - La parola al Consigliere Tibaldi.
Tibaldi (LN) - Io ho dato una lettura rapida al disegno di legge, ma mi pare che all'articolo 5 comma 4 vengano penalizzati gli albergatori, che avendo una sauna o un solarium dovrebbero avere il titolo di estetista. L'articolo 2 comma 2 dice che l'attività di estetista può essere svolta con tecniche manuali oppure con apparecchi, quindi gli albergatori devono essere estetisti o devono assumere un'estetista. Volevo chiedere alcune spiegazioni all'Assessore.
Presidente - La parola all'Assessore all'Industria, Commercio e Artigianato, Mafrica.
Mafrica (GV-PDS-SV) - Si sta introducendo, nella legislazione nazionale, una serie di disposizioni tutte forse auspicate dalle categorie professionali, per andare contro coloro che non hanno i requisiti. Le disposizioni qui contenute sono riprese dalle disposizioni nazionali e non è possibile violarle, perché chi esercita quell'attività deve essere in regola.
Presidente - Votiamo l'articolo 2.
Articolo 2 - (Attività di estetista)
1. L'attività di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti.
2. Tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico, di cui all'elenco allegato alla legge 4 gennaio 1990, n. 1 (Disciplina dell'attività di estetista) e con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla legge 11 ottobre 1986, n. 713 (Norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea sulla produzione e la vendita dei cosmetici).
3. L'attività di estetista non comprende le prestazioni dirette a finalità specificatamente ed esclusivamente di carattere terapeutico.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 29
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente - Votiamo ora, dell'articolo 4, i commi tre e sette.
Articolo 4 - comma 3
3. Per l'espletamento dell'esame di cui all'articolo 3, comma 1, è costituita, con decreto del Presidente della Giunta regionale, una commissione composta come segue:
a) un rappresentante della Regione, con funzioni di presidente;
b) un esperto designato dal Sovraintendente agli Studi per la Valle d'Aosta;
c) un esperto designato dal Direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione;
d) due esperti designati dalle organizzazioni regionali più rappresentative delle organizzazioni della categoria;
e) due esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti più rappresentative a livello regionale;
f) il Presidente della Commissione regionale per l'artigianato o un suo delegato;
g) due docenti delle materie fondamentali di cui all'elenco riportato all'articolo 6, comma 3, della legge 4 gennaio 1990, n. l.
Articolo 4 - comma 7
7. Le spese di cui al comma 6 graveranno sul capitolo da istituire al programma regionale 2.2.2.10 del bilancio della Regione per l'anno 1994 e successivi con la seguente denominazione "Spese per il funzionamento delle commissioni d'esame per le attività di istruzione artigiana, compresi i gettoni di presenza, i compensi ai componenti e le indennità di missione e di rimborso delle spese di viaggio ai membri esterni all'Amministrazione regionale. Alla determinazione dell'onere si provvederà annualmente, ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90, e successive modificazioni, con legge di bilancio.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 29
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente - Possiamo passare alla votazione dell'articolato.
Esito della votazione
Presenti, votanti e favorevoli: 29
Il Consiglio approva all'unanimità.