Resoconto integrale del dibattito dell'aula

Oggetto del Consiglio n. 81 del 27 luglio 1993 - Resoconto

OGGETTO N. 81/X - Riapprovazione ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 31 dello Statuto Speciale, della legge regionale: "Disciplina dell'attività di estetista nella Regione Valle d'Aosta".

Stévenin (Presidente) - La parola all'Assessore all'Industria Commercio e Artigianato, Mafrica.

Mafrica (GV-PDS-SV) - Illustro il disegno di legge in merito alle considerazioni fatte. Io condivido totalmente quanto detto dal Presidente della Giunta e ritengo che con la riapprovazione si possono discutere gli emendamenti apportati così come consigliati dal Presidente della Commissione di Coordinamento. In merito alla discussio­ne della legge sull'energia, devo dire che non ho fatto l'illustra­zione perché mi pareva che le considerazioni fatte dal Consi­gliere Viérin fossero di carattere generale.

Avevo già segnalato al Presidente della III Commissione la disponibilità a discutere quella legge, poi la Commissione non mi ha convocato. Il senso di queste modifiche: la legge è urgente perché le estetiste che lavoravano presso negozi adesso hanno un albo e con questa legge si riconducono ad unità le diverse situazioni per consenti­re a ditte che operano in questo campo, di essere inserite nell'albo. Gli emendamenti sono due: la composizione della Commissione che la Commissione di Coordinamento ci ha ri­chiamato a portarla di pari numero rispetto alla legge naziona­le; la previsione dei fondi per il pagamento dei gettoni ha una correzione formale al numero della legge. Queste sono le modi­fiche che il Consiglio è chiamato ad approvare.

Presidente - La parola al Consigliere Tibaldi.

Tibaldi (LN) - Io ho dato una lettura rapida al disegno di legge, ma mi pare che all'articolo 5 comma 4 vengano penalizzati gli albergatori, che avendo una sauna o un solarium dovrebbero avere il titolo di estetista. L'articolo 2 comma 2 dice che l'attività di estetista può essere svolta con tecniche manuali oppure con apparecchi, quindi gli albergatori devono essere estetisti o devono assumere un'estetista. Volevo chiedere alcune spiegazioni all'Assessore.

Presidente - La parola all'Assessore all'Industria, Commercio e Artigianato, Mafrica.

Mafrica (GV-PDS-SV) - Si sta introducendo, nella legislazione nazionale, una serie di disposizioni tutte forse auspicate dalle categorie professionali, per andare contro coloro che non hanno i requisiti. Le disposi­zioni qui contenute sono riprese dalle disposizioni nazionali e non è possibile violarle, perché chi esercita quell'attività deve essere in regola.

Presidente - Votiamo l'articolo 2.

Articolo 2 - (Attività di estetista)

1. L'attività di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui sco­po esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, mo­dificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti.

2. Tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico, di cui all'elenco allegato alla legge 4 gennaio 1990, n. 1 (Disciplina dell'attività di estetista) e con l'applica­zione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla legge 11 ottobre 1986, n. 713 (Norme per l'attuazione delle direttive della Co­munità economica europea sulla produzione e la vendita dei co­smetici).

3. L'attività di estetista non comprende le prestazioni dirette a finalità specificatamente ed esclusivamente di carattere tera­peutico.

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 29

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente - Votiamo ora, dell'articolo 4, i commi tre e sette.

Articolo 4 - comma 3

3. Per l'espletamento dell'esame di cui all'articolo 3, comma 1, è costituita, con decreto del Presidente della Giunta regionale, una commissione composta come segue:

a) un rappresentante della Regione, con funzioni di presidente;

b) un esperto designato dal Sovraintendente agli Studi per la Valle d'Aosta;

c) un esperto designato dal Direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione;

d) due esperti designati dalle organizzazioni regionali più rap­presentative delle organizzazioni della categoria;

e) due esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavo­ratori dipendenti più rappresentative a livello regionale;

f) il Presidente della Commissione regionale per l'artigianato o un suo delegato;

g) due docenti delle materie fondamentali di cui all'elenco ri­portato all'articolo 6, comma 3, della legge 4 gennaio 1990, n. l.

Articolo 4 - comma 7

7. Le spese di cui al comma 6 graveranno sul capitolo da istitui­re al programma regionale 2.2.2.10 del bilancio della Regione per l'anno 1994 e successivi con la seguente denominazione "Spese per il funzionamento delle commissioni d'esame per le attività di istruzione artigiana, compresi i gettoni di presenza, i compensi ai componenti e le indennità di missione e di rimbor­so delle spese di viaggio ai membri esterni all'Amministrazione regionale. Alla determinazione dell'onere si provvederà an­nualmente, ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 27 di­cembre 1989, n. 90, e successive modificazioni, con legge di bi­lancio.

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 29

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente - Possiamo passare alla votazione dell'articolato.

Esito della votazione

Presenti, votanti e favorevoli: 29

Il Consiglio approva all'unanimità.