Oggetto del Consiglio n. 4533 del 14 aprile 1993 - Resoconto
OGGETTO N. 4533/IX Dibattito generale sui progetti di legge recanti norme in materia di fauna selvatica e di attività venatoria.
Bich (Presidente) Do lettura dei progetti di legge, iscritti ai punti 29, 11 e 26 dell'ordine del giorno dell'adunanza:
Proposta di legge n. 493 presentata dal Gruppo della DC: "Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica, per la disciplina e l'esercizio dell'attività venatoria".
Articolo 1 Finalità della legge
La Regione Autonoma della Valle d'Aosta, in conformità alla legge 11 febbraio 1992, n. 157 e più specificatamente come previsto all'articolo 11, tutela il patrimonio faunistico e disciplina l'attività venatoria nel rispetto della salvaguardia degli equilibri ambientali e nell'interesse della comunità regionale, nazionale ed internazionale.
Articolo 2 Potestà amministrativa
Le funzioni amministrative in materia di caccia, nella quale la Regione Autonoma della Valle d'Aosta ha potestà legislativa primaria in base all'articolo 2, lettera 1) dello Statuto Speciale approvato con legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, sono espletate dall'Assessore regionale Agricoltura, Foreste e Risorse Naturali.
Articolo 3 Oggetto della tutela
Fanno parte della fauna selvatica, oggetto di tutela della presente legge, tutte le specie di mammiferi e di uccelli dei quali esistono o sono esistiti popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio regionale.
Tali esemplari costituiscono patrimonio indisponibile dello Stato, ai sensi dell'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
Sono particolarmente protette, anche sotto il profilo sanzionatorio, tutte le specie identificate come oggetto di particolare protezione da normative statali, da direttive comunitarie o da convenzioni internazionali.
Le norme della presente legge non si applicano alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti, alle arvicole.
Articolo 4 Specie particolarmente protette
Sono particolarmente protette le specie previste dall'articolo 2 della legge n. 157 del 11 febbraio 1992.
Articolo 5 Divieto di uccellagione
È vietata in tutto il territorio regionale ogni forma di uccellagione nonché il prelievo di uova, nidi o piccoli nati.
Articolo 6 Studi, ricerche, indagini
Ai fini di realizzare azioni di salvaguardia e di ricostituzione del patrimonio faunistico regionale, la Regione promuove studi e ricerche, anche sperimentali, sulla biologia della fauna selvatica e sui rapporti tra le specie naturalmente esistenti nel territorio, sul miglioramento delle tecniche di allevamento e di ambientamento delle specie selvatiche autoctone, sulle tecniche di produzione agro-forestale che realizzino condizioni ambientali più favorevoli alla vita delle specie stesse, sulle tecniche di ripristino di condizioni idonee alla fauna selvatica.
Per le finalità di cui sopra, la Regione, sentito il parere dell'Istituto Nazionale per la fauna selvatica, può autorizzare, sulla base di documentate richieste, la cattura e l'utilizzazione di mammiferi ed uccelli, nonché il prelievo di uova, nidi o piccoli nati.
Articolo 7 Attività di inanellamento
L'attività di inanellamento a scopo scientifico subordinata all'otteni-mento di specifica autorizzazione regionale, rilasciata dall'Assessorato dell'Agricoltura, Forestazione e Risorse Naturali, secondo le modalità previste dall'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
È fatto obbligo a chiunque abbatta, catturi o rinvenga uccelli inanellati farne denuncia al personale della Stazione Forestale competente per territorio, che provvederà, tramite il servizio Forestazione e Risorse Naturali, agli obblighi previsti dalla legge.
Articolo 8 Catture a fini di richiamo
La cattura di uccelli per la cessione a fini di richiamo è vietata nell'intero territorio regionale.
Articolo 9 Introduzione di selvaggina a scopo di ripopolamento
L'introduzione di selvaggina viva, purché corrispondente per specie e sottospecie a quelle presenti o esistite sul territorio regionale, può effettuarsi solo a scopo di ripopolamento o di rinsanguamento.
Al fine di prevenire la diffusione di malattie infettive e di garantire l'idoneità della fauna destinata al ripopolamento, i capi provenienti da allevamenti nazionali o introdotti dall'estero devono essere sottoposti a controllo sanitario sul luogo di consegna o di liberazione a cura del Servizio veterinario dell'U.S.L., il quale rilascia o nega l'autorizzazione.
È vietato introdurre nel territorio regionale selvaggina estranea alla fauna indigena, salvo che si tratti di animali destinati ai giardini zoologici o ai circhi equestri e spettacoli viaggianti, o di specie tradizionalmente destinate all'allevamento e al commercio per fini ornamentali o amatoriali.
Articolo 10 Tassidermia
La Regione, sulla base di apposito regolamento, disciplina l'attività di tassidermia ed imbalsamazione, la detenzione e il possesso di preparazioni tassidermiche e trofei.
I tassidermisti autorizzati devono segnalare all'autorità competente le richieste di impagliare o imbalsamare spoglie di specie protette o comunque non cacciabili ovvero le richieste relative a spoglie di specie cacciabili inoltrate in periodi diversi da quelli previsti nel calendario venatorio per la caccia delle specie in questione.
L'inadempienza delle disposizioni di cui al comma 2 comporta la revoca dell'autorizzazione a esercitare l'attività di tassidermista, oltre all'applicazione delle sanzioni previste per chi detiene illecitamente fauna selvatica.
Le spoglie ed i trofei detenuti prima dell'entrata in vigore della presente Legge, devono essere dichiarati alla Stazione forestale competente, e precisamente quella territorialmente preposta alla residenza del detentore o possessore.
La dichiarazione di cui al comma precedente deve essere fatta entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente Legge.
La stazione forestale ricevente dovrà rilasciare un certificato attestante l'avvenuta denuncia, nonché apporre un contrassegno inamovibile al trofeo.
È vietato a chiunque commercializzare esemplari di fauna selvatica lecitamente abbattuti durante l'esercizio venatorio.
Articolo 11 Zona Alpi
Il territorio della Regione Autonoma della Valle d'Aosta, costituito in Riserva regionale, stante il suo ambiente, la sua flora e la sua fauna tipicamente alpina e la sua esigua estensione è da considerarsi area faunistica alpina in un unico comprensorio.
Articolo 12 Pianificazione del territorio
Tutto il territorio agro-silvo-pastorale della Valle d'Aosta è soggetto a pianificazione faunistico venatorio finalizzata alla conservazione delle effettive capacità riproduttive delle specie, alla conservazione e riqualificazione delle risorse ambientali ed alla regolamentazione dell'esercizio venatorio, inoltre per una quota dal 10 al 30 percento a protezione della fauna selvatica comprendendo tutte le aree ove sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi e disposizioni.
A tal fine, l'Amministrazione regionale, di concerto con il comitato Tecnico Venatorio regionale, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, promuove lo studio del piano di riassetto territoriale avendo riguardo alle disposizioni dettate dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 all'articolo 10.
Articolo 13 Organi di gestione
Al fine di raggiungere gli scopi di cui alla presente legge, la Regione Autonoma della Valle d'Aosta si avvale del seguente organo amministrativo/gestionale nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale su designazione degli Enti Locali, delle Organizzazioni Agricole e delle Associazioni Venatorie, Naturalistiche e Protezionistiche riconosciute e rappresentative a livello regionale:
- Comitato Tecnico Venatorio regionale (C.T.V.R.)
Articolo 14 Comitato Tecnico Venatorio regionale
Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Giunta regionale, sulla base delle designazioni delle organizzazioni o associazioni di cui in appresso, è istituito il Comitato Tecnico Venatorio regionale.
Esso è composto:
- 1 Assessore Agricoltura, Foreste e Risorse Naturali, con funzioni di Presidente;
- 1 Dirigente Servizio Forestazione e Risorse Naturali dell'Assessorato Agricoltura Forestazione e Risorse Naturali;
- 1 Veterinario designato dall'Unità Sanitaria Locale;
- 1 Rappresentante dell'Associazione dei Laureati in Scienze Agrarie e Scienze Forestali della Valle d'Aosta;
- 5 Rappresentanti dei cacciatori suddivisi territorialmente per comunità montana più un rappresentante della Sezione di Aosta e specificatamente:
- 1 Valdigne-Mont Blanc / Grand Paradis
- 1 Grand Combin / Monte Emilius
- 1 Monte Cervino / Evançon
- 1 Monte Rosa / Walser Alta Valle del Lys
- 1 Comune di Aosta
- 5 Rappresentanti degli Agricoltori, distribuiti territorialmente come per i rappresentanti dei cacciatori, nominati dalle Associazioni Agricole maggiormente rappresentative ed organizzate sul territorio regionale;
- 3 Rappresentanti delle Associazioni Naturalistiche e protezionistiche riconosciute e rappresentative a livello regionale;
- 1 Rappresentante Aziende Faunistico Venatorie o Aziende Agrituristico Venatorie;
- 1 Rappresentante dell'Associazione Sindaci Valle d'Aosta;
- 1 Rappresentante delle Associazioni Venatorie Riconosciute.
Articolo 15 Competenze del C.T.V.R.
Competenze del Comitato Tecnico Venatorio regionale:
1 - Amministrare i beni di proprietà dell'ex Comitato caccia;
2 - Seguire il patrimonio della fauna selvatica regionale;
3 - Elaborare progetti di intervento al fine di migliorare il patrimonio;
4 - Predisporre i piani di abbattimento annuali;
5 - Proporre annualmente entro il 15 maggio il calendario Venatorio da sottoporre alla Giunta regionale;
6 - Proporre l'istituzione o la soppressione di Oasi di protezione, di ripopolamento e cattura della fauna selvatica;
7 - Introdurre la fauna selvatica sul territorio regionale a scopo di ripopolamento;
8 - Esprimere pareri in materia di revoche o ampliamenti di parchi regionali o Aziende faunistiche;
9 - Fissare i criteri di gestione a fini venatori degli ambiti territoriali sottratti all'esercizio venatorio;
10 - Promuovere studi e ricerche al fine di migliorare la utilizzazione del patrimonio faunistico nonché al miglioramento e mantenimento degli habitat naturali;
11 - Esprimere pareri su richieste di risarcimento danni arrecati dalla fauna selvatica ai fondi agricoli
12 - Elaborare il regolamento disciplinante la commissione di esami per l'esercizio venatorio, nonché le modalità per lo svolgimento degli stessi;
13 - Proporre la modifica dei termini temporali per l'esercizio venatorio;
14 - Proporre le eventuali modifiche delle specie cacciabili;
15 - Vigilare sulla corretta applicazione delle direttive impartite;
16 - Rilasciare il tesserino di caccia regionale ai residenti e i permessi ai non residenti;
17 - Amministrare in proprio o affidare a terzi la gestione delle zone di addestramento cani e quelle destinate a gare cinofile, istituire il relativo regolamento di cui all'articolo 10 lettera E della legge 11 febbraio 1992, n. 157
18 - Stabilire annualmente l'importo della tassa regionale per l'esercizio della caccia;
19 - Applicare le sanzioni disciplinari a carico dei contravventori alla presente legge;
20 - Vigilare sull'operato delle Sezioni Comunali Cacciatori, di cui al successivo articolo 17, anche attraverso la propria struttura amministrativo/contabile;
21 - Provvedere, sotto il controllo dell'Assessorato regionale dell'Agricoltura, Forestazione e Risorse Naturali ed in collaborazione con le Associazioni Venatorie, alla istituzione di corsi di qualificazione o riqualificazione delle Guardie Volontarie delle Associazioni agricole, venatorie ed ambientalistiche;
22 - Provvedere alla nomina di una propria Giunta esecutiva ed all'emanazione del relativo regolamento che ne fissi le competenze.
23 - Provvedere all'amministrazione e alla gestione dei propri fondi.
Le adunanze del Comitato sono valide quando intervengono la metà più uno dei membri designati e sono convocate con i tempi ed i termini previsti dalle leggi vigenti per gli Enti Locali.
Nella sua prima adunanza elegge la Giunta Esecutiva composta da 7 membri ed il Vice Presidente che, in caso di assenza, sostituisce il Presidente.
Le decisioni di questo sono assunte a maggioranza, in caso di parità di voti prevale quello del Presidente.
Le deliberazioni del Comitato consultivo sono soggette all'esame di controllo ai sensi della Legge regionale 15 maggio 1978 n. 11 e successive modificazioni.
Ai componenti del Comitato Tecnico Venatorio regionale non dipendenti regionali, spetta un gettone di presenza per ogni riunione, pari alla diaria giornaliera dei consiglieri regionali.
I fondi per le attività del Comitato Tecnico Venatorio regionale sono:
- Contributo ordinario annuale della Regione Autonoma della Valle d'Aosta, il cui importo non può essere inferiore al 60 percento di quello introitato con le tasse di concessione Governativa e regionale per l'esercizio venatorio riferito all'anno precedente;
- Contributi dello Stato, della Regione, degli Enti Locali e dei Privati.
Articolo 16 Revisori dei Conti
È istituito il Collegio dei revisori dei conti formato da tre membri di cui due nominati dal C.T.V.R. ed uno nominato dal Consiglio regionale con funzioni di Presidente.
Esso sovraintende alla corretta gestione dell'attività amministrativo/contabile del C.T.V.R. e dura in carica 5 anni.
I suoi membri possono essere riconfermati.
Ad essi compete un compenso stabilito dalla legge.
Articolo 17 Sezioni Comunali Cacciatori
Le Sezioni Comunali cacciatori si intendono validamente costituite se esiste un numero minimo di 15 cacciatori residenti nel Comune stesso.
Qualora non si raggiungesse il numero minimo previsto dal precedente comma, le sezioni possono essere costituite tra comuni contigui.
In tal caso la sede è stabilita dall'assemblea dei cacciatori interessati.
In un Comune non può esistere più di una Sezione.
Tali Sezioni Comunali sono rette da un Direttivo composto da 7 membri eletti a scrutinio segreto dall'assemblea dei soci.
Essi durano in carica 5 anni e possono essere rieletti.
I membri del Consiglio Direttivo eleggono nel proprio seno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario.
Per la validità delle sedute del consiglio Direttivo è necessaria la maggioranza dei componenti.
Per la validità delle assemblee generali delle Sezioni è prevista in prima convocazione la presenza della maggioranza dei soci, in seconda convocazione che dovrà avvenire non prima di un giorno diverso, l'assemblea si considera valida con la presenza di almeno un quanto dei soci.
Per gravi fatti di ordine amministrativo, morale, contabile, disciplinare o giudiziario o per gravi violazioni alle norme statutarie o per inattività, il C.T.V.R. con motivata deliberazione, può disporre lo scioglimento dei Consigli Direttivi provvedendo alla nomina di un Commissario straordinario il quale dovrà provvedere entro tre mesi ad indire nuove elezioni.
Ai componenti del Consiglio sezionale non è dovuta alcuna indennità salvo il rimborso delle spese.
Compete alle Sezioni Comunali Cacciatori:
a) dare pratica attuazione ai programmi individuati dal C.T.V.R.;
b) proporre al C.T.V.R. provvedimenti necessari per la protezione e l'incremento del patrimonio faunistico regionale;
c) effettuare il tesseramento;
d) amministrare i fondi della sezione che saranno:
1) il 10 percento del costo del tesserino per l'esercizio dell'attività venatoria stabilito dal C.T.V.R.;
2) eventuali somme messe a disposizione dal C.T.V.R. per l'attuazione dei programmi di cui al punto a);
3) eventuali somme messe a disposizione dal C.T.V.R. in relazione a programmi di intervento per il recupero ambientale, per l'attuazione dei piani di ripopolamento e per una migliore gestione del patrimonio faunistico elaborati dalla sezione stessa;
4) eventuali contributi dello Stato, della Regione o dei privati.
Dei predetti fondi e della loro utilizzazione le Sezioni Comunali dovranno darne regolare rendiconto.
Articolo 18 Esercizio dell'attività venatoria
L'attività venatoria si svolge per una concessione che lo Stato rilascia ai cittadini che la richiedano e che posseggano i requisiti previsti dalla presente legge.
Costituisce esercizio venatorio ogni atto diretto all'abbattimento o alla cattura di fauna selvatica mediante l'impiego dei mezzi di cui all'articolo 19.
È considerato altresì esercizio venatorio:
1) vagare o soffermarsi con i mezzi destinati a tale scopo;
2) ricercare la fauna selvatica o attenderla per abbatterla.
Ogni altro modo di abbattimento è vietato, salvo il caso fortuito o di forza maggiore.
L'esercizio venatorio può essere praticato esclusivamente in forma vagante.
L'appostamento temporaneo è inteso come caccia vagante ed consentito a condizione che non si produca modifica di sito.
La fauna selvatica abbattuta durante l'esercizio venatorio nel rispetto delle disposizioni della presente legge appartiene a colui che l'ha cacciata.
Non costituisce esercizio venatorio il prelievo di fauna selvatica ai fini di impresa agricola.
L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili alla attività venatoria con massimali e garanzie previste dalle vigenti leggi statali.
In caso di sinistro colui che ha subito il danno può procedere ad azione diretta nei confronti della compagnia di assicurazione presso la quale colui che ha causato il danno ha contratto la relativa polizza.
Ai fini dell'esercizio dell'attività venatoria nella Regione Autonoma della Valle d'Aosta è necessario il possesso di apposito tesserino.
Il C.T.V.R. rilascerà apposito tesserino "Carnet de Chasse" per l'esercizio dell'attività venatoria, tale rilascio è subbordinato al possesso dei requisiti sopra menzionati ed avrà durata per una annata venatoria.
Articolo 19 Mezzi per l'esercizio venatorio
L'attività venatoria è consentita con l'uso del fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con caricatore contenente non più di una cartuccia di calibro non superiore al 12, nonché con fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a millimetri 5.6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40.
È consentito, altresì, l'uso del fucile a due o tra canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5.6.
I bossoli delle cartucce devono essere recuperati dal cacciatore e non lasciati sul luogo di caccia.
Sono vietate tutte le armi e tutti i mezzi per l'esercizio venatorio non esplicitamente ammessi dal presente articolo.
Il titolare della licenza di porto di fucile anche per uso caccia è autorizzato, per l'esercizio venatorio, a portare, oltre alle armi consentite, gli utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie.
Articolo 20 Risarcimento dei danni agli agricoltori
Per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati dalla fauna selvatica ai terreni ed alle produzioni agricole è istituito un fondo destinato al risarcimento per gli agricoltori.
Tale fondo è costituito dal 30 percento dei proventi derivanti dagli introiti delle tasse per l'esercizio venatorio.
Il proprietario od il conduttore, ai fini del risarcimento, è tenuto a denunciare tempestivamente i danni alla Stazione forestale competente per territorio, che procede, entro trenta giorni, all'accertamento ed alla valutazione di quanto dichiarato, in collaborazione con i competenti uffici dei Servizi Agrari.
La liquidazione del risarcimento è disposta dalla Giunta regionale, sentita la C.T.V.R. nei novanta giorni successivi.
L'eventuale avanzo finanziario di tale fondo dovrà essere utilizzato a fini di ripopolamento.
Articolo 21 Utilizzazione dei fondi ai fini della gestione programmata della caccia
Il proprietario o conduttore di un fondo che intenda vietare sullo stesso l'esercizio dell'attività venatoria deve inoltrare, entro trenta giorni dalla pubblicazione del piano faunistico- venatorio, al presidente della giunta regionale richiesta motivata che, ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dalla stessa è esaminata entro sessanta giorni.
La richiesta è accolta se non ostacola l'attuazione della pianificazione faunistico-venatoria.
È altresì accolta, in casi specificamente individuati con norme regionali, quando l'attività venatoria sia in contrasto con l'esigenza di salvaguardia di colture agricole specializzate nonché di produzioni agricole condotte con sistemi sperimentali o a fine di ricerca scientifica, ovvero quando sia motivo di danno o di disturbo ad attività di rilevante interesse economico, sociale o ambientale.
Il divieto è reso noto mediante l'apposizione di tabelle, esenti da tasse, a cura del proprietario o conduttore del fondo, le quali delimitino in maniera chiara e visibile il perimetro dell'area interessata.
Nei fondi sottratti alla caccia è vietato a chiunque, compreso il proprietario o il conduttore, esercitare l'attività venatoria fino al venire meno delle ragioni del divieto.
L'esercizio venatorio è, comunque, vietato in forma vagante sui terreni in attualità di coltivazione. Si considerano in attualità di coltivazione: i terreni con coltivazioni erbacce da seme; i frutteti specializzati; i vigneti fino alla data del raccolto;
L'esercizio venatorio in forma vagante è inoltre vietato sui terreni in attualità di coltivazione individuati dalla Regione, sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale in relazione all'esigenza di protezione di altre colture specializzate o intensive.
L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 1.20, o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1.50 e la larghezza di almeno 3 metri.
I fondi chiusi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge e quelli che si intenderà successivamente istituire devono essere notificati ai competenti uffici regionali.
I proprietari o i conduttori dei fondi di cui al presente comma prov-vedono ad apporre a loro carico adeguate tabellazioni esenti da tasse.
Articolo 22 Aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie
La Giunta regionale su richiesta degli interessati e sentito il C.T.V.R. entro i limiti del 10 per cento del territorio agro-silvo-pastorale, può:
a) autorizzare, regolamentandole, l'istituzione di aziende faunistico-venatorie, senza fini di lucro.
Dette concessioni devono essere corredate di programmi di conservazione e di ripristino ambientale. In tali aziende la caccia è consentita nelle giornate indicate dal calendario venatorio;
b) autorizzare, regolamentandole, l'istituzione di aziende agri-turistico-venatorie, ai fini di impresa agricola, nelle quali sono consentiti l'immissione e l'abbattimento di fauna selvatica di allevamento.
Le aziende agri-turistico-venatorie devono:
1) essere preferibilmente situate nei territori di scarso rilievo faunistico;
2) coincidere preferibilmente con il territorio di una o più aziende agricole ricadenti in aree di agricoltura svantaggiata, ovvero dismesse da interventi agricoli ai sensi del citato regolamento (CEE) n. 1094/88;
3) sono soggette alla disciplina di cui alla legge regionale 24 gennaio 1983 e successive modificazioni.
Le aziende faunistico/venatorie e le aziende agrituristico-venatorie sono soggette a tassa di concessione regionale.
Articolo 23 Allevamenti
La Giunta regionale, sentito il C.T.V.R., autorizza regolamentandolo, l'allevamento di fauna selvatica a scopo alimentare, di ripopolamento, ornamentale ed amatoriale.
L'autorizzazione di cui al comma precedente deve essere rilasciata a persone nominativamente indicate e previamente autorizzate dall'autorità sanitaria competente.
Articolo 24 Specie cacciabili
Ai fini dell'esercizio venatorio è consentito abbattere esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie:
a) mammiferi: lepre comune (pus europaeus); coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus); camoscio alpino (Rupicapra rupicapra); capriolo (Capreolus capreolus); cervo (Cervus elaphus); stambecco (Capra Ibex); cinghiale (Sus scrofa) lepre bianca (Lepus timidus); marmotta (Marmota marmota); volpe (Vulpes vulpes);
b) uccelli storno (Strunus vulgaris); cesena (Turdus pilaris); tordo bottaccio (Turdus philomelos); tordo sassello (Turdus iliacus); fagiano (Phasianus colchicus); germano reale (Anas platyrhynchos); gallinella d'acqua (Gallinula chloropus); alzavola (Anas crecca); beccacino (Gallinago gallinago); colombaccio (Columba palumbus); beccaccia (Scolopax rusticola); taccola (Corvus monedula); corvo (Corvus frugilegus); cornacchia nera (Corvus corone); pavoncella (Vanellus vanellus); cornacchia grigia (Corvus corone cornix); ghiandaia (Garrulus glandarius); gazza (Pica pica); pernice bianca (lagopus mutus); fagiano di monte (Teatrao tetrix); cortunica (Alecotis graeca); quaglia (Coturnix coturnix); tortora (Streptopeia turtur); merlo (turdus - merula); passero (Passer italiae); passer mattugia (passer montanus); passera oltremontana (Passer domesticus), allodola (Alauda arvensis); starna (Perdix perdix) pernice rossa (Alectoris rufa).
Articolo 25 Periodi di attività venatoria
I termini per l'esercizio della caccia in Valle d'Aosta devono essere comunque contenuti tra il 1° settembre ed il 31 gennaio.
Tale norma non trova applicazione per la caccia di selezione sulla base dei piani di abbattimento selettivi approntati dal C.T.V.R..
La Giunta regionale su proposta del C.T.V.R. pubblica entro e non oltre il 15 giugno, il calendario regionale e il regolamento relativi all'intera annata venatoria.
Il numero delle giornate di caccia settimanali non può essere superiore a tre, consentendone la libera scelta al cacciatore con esclusione dei giorni di martedì e venerdì nei quali l'esercizio dell'attività venatoria è sospeso.
La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole sino al tramonto ove non diversamente stabilito dall'annuale calendario venatorio. Non è consentita la posta alla beccaccia.
Articolo 26 Calendario venatorio
La Giunta regionale entro il 15 giugno di ogni anno su proposta dell'Assessore competente, sentita la proposta del C.T.V.R., approva e pubblica il calendario venatorio.
Il calendario venatorio dovrà contenere:
- Le specie cacciabili ed i periodi di caccia;
- Le giornate e gli orari di caccia;
- Il carniere giornaliero e stagionale;
- I mezzi di caccia;
- Le norme inerenti l'uso dei cani;
- Piani di abbattimento.
Articolo 27 Controllo della fauna selvatica
La Giunta regionale sentito il parere del C.T.V.R. può vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia a determinate specie di fauna selvatica di cui all'articolo 24, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali e climatiche o per malattie o altre calamità. Per la migliore gestione del patrimonio, la Giunta regionale, provvede al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia. Tale controllo, esercitato selettivamente. viene praticato di norma mediante l'utilizzo di piani di abbattimento.
Articolo 28 Altri divieti
È vietato a chiunque, salvo le eccezioni previste dall'articolo 27, comma 2:
a) l'esercizio venatorio nei giardini, nei parchi pubblici e privati, nei parchi storici e archeologici e nei terreni adibiti ad attività sportive;
b) l'esercizio venatorio nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali conformemente alla legislazione nazionale in materia di parchi e riserve naturali;
c) l'esercizio venatorio nelle oasi di protezione e nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri di riproduzione di fauna selvatica;
d) l'esercizio venatorio ove vi siano opere di difesa dello Stato ed ove il divieto sia richiesto a giudizio insindacabile dell'autorità militare, o dove esistano beni monumentali, purché dette zone siano delimitate da tabelle esenti da tasse indicanti il divieto;
e) l'esercizio venatorio nelle aie e nelle corti di fabbricati rurali; nelle zone comprese nel raggio di cento metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro e a distanza inferiore a cinquanta metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali;
f) sparare da distanza inferiore a centocinquanta metri con uso di fucile da caccia con canna ed anima liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata massima in caso di uso di altre armi, in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ed abitazione o a posto di lavoro; di vie di comunicazione ferroviaria e di strade- carrozzabili, eccettuate quelle poderali ed interpoderali; di funivie, filovie ed altri impianti di trasporto a sospensione; di stabbi, stazzi, recinti ed altre aree delimitate destinate al ricovero ed all'alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione agro-silvopastorale;
g) il trasporto, all'interno dei centri abitati e delle altre zone ove è vietata l'attività venatoria, ovvero a bordo dei veicoli di qualunque genere e comunque nei giorni non consentiti per l'esercizio venatorio dalla presente legge e dalle disposizioni regionali, di armi da sparo per uso venatorio che non siano cariche e in custodia;
h) cacciare a rastrello in più di tre persone ovvero utilizzare, a scopo venatorio, scafandri o tute impermeabili da sommozzatore negli specchi o corsi d'acqua;
i) cacciare sparando da veicoli a motore o da natanti o da aeromodelli;
1) cacciare a distanza inferiore a cento metri da macchine operatrici agricole in funzione;
m) cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve; salvo quanto previsto per la caccia al camoscio, ai tetraonidi, alla volpe, al cinghiale, al capriolo, al cervo ed allo stambecco;
n) cacciare negli stagni, nelle paludi e negli specchi d'acqua artificiali in tutto o nella maggior parte coperti da ghiaccio e su terreni allagati da piene di fiume;
o) prendere e detenere uova, nidi e piccoli nati di mammiferi ed uccelli appartenenti alla fauna selvatica, salvo che nei casi previsti dalla presente legge;
p) usare richiami vivi;
q) commerciare fauna selvatica morta non proveniente da allevamenti;
r) usare munizioni spezzata nella caccia agli ungulati; usare esche o bocconi avvelenati, vischio o altre sostanze adesive, trappole, reti, tagliole, lacci, archetti o congegni similari; fare impiego di civette; usare armi da sparo munite di silenziatore o impostate con scatto provocato dalla preda; fare impiego di balestre;
s) vendere a privati a detenere da parte di questi reti da uccellagione;
t) produrre, vendere e detenere trappole per la fauna selvatica;
u) l'esercizio in qualunque forma del tiro al volo su uccelli a partire dal 1° gennaio 1994, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 8, lettera e) della legge 11 febbraio 1992, n. 157;
v) vendere, detenere per vendere, acquistare uccelli vivi o morti, nonché loro parti o prodotti derivati facilmente riconoscibili, appartenenti alla fauna selvatica, che non appartengano alle seguenti specie: germano reale (anas platyrhynchos); pernice rossa (alectoris rufa); pernice di Sardegna (alectoris barbara); starna (perdix perdix); fagiano (phasianus colchicus); colombaccio (columba palumbus);
z) il commercio di esemplari vivi di specie di avifauna selvatica nazionale non proveniente da allevamenti;
aa) rimuovere, danneggiare o comunque rendere inidonee al loro fine le tabelle legittimamente apposte ai sensi della legge a specifici ambiti territoriali, ferma restando l'applicazione dell'articolo 653 del codice penale;
bb) detenere, acquistare e vendere esemplari di fauna selvatica, ad eccezione dei capi utilizzati come richiami vivi nel rispetto delle modalità previste dalla presente legge e delle fauna selvatica lecitamente abbattuta;
cc) l'uso dei segugi per la caccia al camoscio.
Articolo 29 Rinvenimento o abbattimento per caso fortuito o forza maggiore di fauna selvatica
Chiunque, in qualsiasi tempo, rinvenga o abbatta per caso fortuito o forza maggiore, fauna selvatica viva o morta, deve, entro 24 ore, farne consegna alla Stazione Forestale competente per territori, che assicurerà il successivo inoltro al Servizio Forestazione e Risorse Naturali, affinché provveda ad una destinazione di pubblica utilità, dando diritto di prelazione ai Musei scientifici per eventuali trofei.
La Regione provvede, con strutture proprie o mediante apposite convenzioni con veterinari, alla cura alla detenzione temporanea ed alla successiva liberazione degli esemplari vivi di fauna selvatica di cui al comma precedente.
Articolo 30 Licenza di porto di fucile a abilitazione all'esercizio venatorio
1) La licenza di porto di fucile per uso di caccia rilasciata in conformità alle leggi di pubblica sicurezza.
2) Il primo rilascio avviene dopo che il richiedente ha conseguito l'abilitazione all'esercizio venatorio a seguito di esami pubblici dinnanzi ad una apposita commissione nominata dalla Giunta regionale.
3) La commissione di cui al comma 2 è composta da esperti qualificati in ciascuna delle materie indicate al comma 4, di cui almeno 1 laureato in scienze biologiche o in scienze naturali esperto in vertebrati omeotermi.
4) La Regione stabilisce in concerto con il C.T.V.R. con apposito regolamento della presente legge le modalità per lo svolgimento degli esami, che devono in particolare riguardare nozioni sulle seguenti materie:
a) Legislazione venatoria nazionale e regionale;
b) Zoologia applicata alla caccia con prove pratiche di riconoscimento delle specie cacciabili: il richiedente deve allegare alla domanda la certificazione di aver partecipato ai corsi didattici;
c) Armi e munizioni da caccia e relativa legislazione;
d) Tutela della natura e principi di salvaguardia della produzione agricola;
e) Norme di pronto soccorso.
5) L'abilitazione è concessa se il giudizio è favorevole in tutti e 5 gli esami elencati al comma 4.
6) La regione, entro 1 anno dall'entrata in vigore della presente legge affida ad istruttori qualificati delle associazioni venatorie il compito di aggiornare i cacciatori già in possesso di licenza sulle caratteristiche innovative della legge nazionale e regionale.
7) L'abilitazione all'esercizio venatorio è necessaria oltre che per il primo rilascio della licenza anche per il rinnovo della stessa in caso di revoca.
8) Per sostenere gli esami il candidato deve essere munito del certifica medico di idoneità.
9) La licenza di porto di fucile per uso di caccia ha la durata di 6 anni e può essere rinnovata su domanda del titolare corredata di nuovo certificato medico di idoneità non anteriore a 3 mesi della domanda stessa.
10) Nei 12 mesi successivi al rilascio della prima licenza il cacciatore può praticare l'esercizio venatorio solo se accompagnato da cacciatore in possesso di licenza da almeno 3 anni che non abbia commesso violazioni alle norme della presente legge comportanti la sospensione o la revoca della licenza ai sensi dell'articolo 32.
11) Le norme di cui al presente articolo si applicano anche per l'esercizio della caccia mediante l'uso dell'arco e del falco.
12) I cacciatori non residenti in regione che per la prima volta fanno richiesta di poter cacciare in Valle d'Aosta, devono dimostrare la conoscenza della fauna locale.
Articolo 31 Tassa di concessione regionale
1) La Regione, per conseguire i mezzi finanziari necessari per realizzare i fini previsti dalla presente legge istituisce una tassa di concessione regionale, determinata dal C.T.V.R., ai sensi dell'articolo 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e successive modificazioni, per il rilascio dell'abilitazione all'esercizio.
2) La tassa di cui al comma 1 è soggetta al rinnovo annuale e può essere fissata in misura non inferiore al 50 percento e non superiore al 100 percento della tassa erariale di cui al numero 26, sotto numero I), della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 e successive modificazioni. Essa non è dovuta qualora durante l'anno il cacciatore eserciti l'attività venatoria esclusivamente all'estero.
3) Nel caso di diniego della licenza di porto di fucile per uso di caccia la tassa regionale deve essere rimborsata su richiesta del contribuente.
La tassa di rinnovo non è dovuta qualora non si eserciti la caccia durante l'anno.
Articolo 32 Finanziamenti vari
La Regione Autonoma Valle d'Aosta sentito il C.T.V.R. può concedere finanziamenti o concorrere nei finanziamenti di progetti di valorizzazione del territorio presentati anche da singoli proprietari o conduttori di fondi, che, nell'ambito della programmazione regionale, contemplino, tra l'altro, la creazione di strutture per l'allevamento di fauna selvatica nonché dei riproduttori nel periodo autunnale; il mantenimento degli habitat di ambientamento della fauna selvatica; il ricorso a tecniche colturali e tecnologiche innovative non pregiudizievoli per l'ambiente; la valorizzazione agri-turistica di percorsi per l'accesso alla natura e alla conoscenza scientifica e culturale della fauna ospite; la manutenzione e pulizia dei boschi anche al fine di prevenire incendi.
Articolo 33 Vigilanza venatoria
1) La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata ai sottufficiali e guardie del corpo forestale valdostano, alle guardie addette ai parchi nazionali e regionali, agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, alle guardie comunali, campestri, alle guardie private riconosciute ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, alle guardie ecologiche e zoofile riconosciute dalle leggi.
A tali agenti è vietato l'esercizio venatorio nell'ambito del territorio in cui esercitano le loro funzioni.
2) Concorrono alla vigilanza, le guardie volontarie delle associazioni nazionali venatorie, agricole e di protezione ambientale presenti nel comitato tecnico venatorio nazionale alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931 n. 773. Ad essi è vietato l'esercizio venatorio durante l'esercizio delle loro funzioni.
Articolo 34 Riconoscimento della qualifica di guardie venatorie volontarie
a) Il riconoscimento della qualifica di guardia volontaria è subordinato alla frequenza ai corsi di qualificazione organizzati dalla regione ed al conseguimento di un attestato di idoneità previo esame.
b) Ai cittadini in possesso della qualifica di guardia volontaria alla data di entrata in vigore della presente legge non è richiesto l'attestato di idoneità.
c) I corsi di preparazione e di aggiornamento delle guardie per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza sull'esercizio venatorio, sulla tutela dell'ambiente e della fauna e sulla salvaguardia delle produzioni agricole, possono essere organizzati anche dalle associazioni venatorie agricole e protezionistiche ambientali nazionali presenti nel comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale ed associazioni protezionistiche riconosciute dal ministero dell'ambiente.
La Regione coordina l'attività delle guardie volontarie delle associazioni agricole, venatorie ed ambientaliste.
Articolo 35 Poteri e compiti degli addetti alla vigilanza venatoria
1) I soggetti preposti alla vigilanza venatoria ai sensi dell'articolo 33 possono chiedere a qualsiasi persona trovata in possesso di armi o arnesi atti alla caccia, in esercizio o in attitudine di caccia, la esibizione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, del tesserino regionale per l'esercizio dell'attività venatoria o dello speciale permesso di caccia, del contrassegno della polizza di assicurazione nonché della fauna selvatica abbattuta o catturata.
2) Nei casi previsti dall'articolo 36, gli ufficiali ed agenti che esercitano funzioni di polizia giudiziaria procedono al sequestro delle armi, della fauna selvatica e dei mezzi di caccia, con esclusione del cane.
In caso di condanna per le ipotesi di cui al medesimo articolo 31, comma 1, lettera a), b), c), d) ed e), le armi e i suddetti mezzi sono in ogni caso confiscati.
3) Quando è sequestrata fauna selvatica, viva o morta, gli ufficiali o agenti la consegnano all'ente pubblico localmente preposto alla disciplina dell'attività venatoria il quale, nel caso di fauna viva, provvede a liberarla in località adatta ovvero, qualora non risulti liberabile, a consegnarla ad un organismo in grado di provvedere alla sua riabilitazione e cura ed alla successiva reintroduzione nel suo ambiente naturale; in caso di fauna viva sequestrata in campagna, e che risulti liberabile, la liberazione è effettuata sul posto dagli agenti accertatori.
Nel caso di fauna morta, l'ente pubblico provvede alla sua vendita tenendo la somma ricavata a disposizione della persona cui è contestata l'infrazione ove si accerti successivamente che l'illecito non sussiste; se, al contrario, l'illecito sussiste, l'importo relativo deve essere versato su un conto corrente intestato alla regione.
4) Della consegna o della liberazione di cui al comma 3, gli ufficiali o agenti danno atto in apposito verbale nel quale sono descritte le specie e le condizioni degli esemplari sequestrati, e quant'altro possa avere rilievo ai fini penali.
5) Gli organi di vigilanza che non esercitano funzioni di polizia giudiziaria, i quali accertino, anche a seguito di denuncia, violazioni delle disposizioni sull'attività venatoria, redigono verbali, conformi alla legislazione vigente, nei quali devono essere specificate tutte le circostanze del fatto e le eventuali osservazioni del contravventore, e li trasmettono all'ente da cui dipendono ed all'autorità competente.
Articolo 36 Sanzioni penali
1) Per le violazioni delle disposizioni della presente legge e delle leggi statali si applicano le seguenti sanzioni:
a) l'arresto da tre mesi ad un anno o l'ammenda da lire 1.800.000 a lire 5.000.000 per chi esercita la caccia in periodo di divieto generale, intercorrente tra la data di e la data di apertura;
b) l'arresto da due o otto mesi o l'ammenda da lire 1.500.000 a lire 4.000.000 per chi abbatte, cattura o detiene mammiferi o uccelli compresi nell'elenco di cui all'articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157;
c) l'arresto da tre mesi ad un anno e l'ammenda da lire 2.000.000 a lire 12.000.000 per chi abbatte, cattura o detiene esemplari di orso, camoscio d'Abruzzo, muflone sardo;
d) l'arresto fino a sei mesi l'ammenda da lire 900.000 a lire 3.000.000 per chi esercita la caccia nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali, nelle riserve naturali, nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopolamento e cattura, nei parchi e giardini urbani, nei terreni adibiti ad attività sportive;
e) l'arresto fino ad un anno o l'ammenda da lire 1.500.000 a lire 4.000.000 per chi esercita l'uccellagione;
f) arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a lire 1.000.000 per chi esercita la caccia nei giorni di silenzio venatorio;
g) l'ammenda fino a lire 6.000.000 per chi abbatte, cattura o detiene esemplari appartenenti alla tipica fauna staziale alpina, non contemplati nella lettera b), della quale sia vietato l'abbattimento;
h) l'ammenda fino a lire 3.000.000 per chi abbatte, cattura o detiene specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia non è consentita o fringillidi in un numero superiore a cinque o per chi esercita la caccia con mezzi vietati. La stessa pena si applica a chi esercita la caccia con l'ausilio di richiami vietati. Nel caso di tale infrazione si applica altresì la misura della confisca dei richiami;
i) l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a lire 4.000.000 per chi esercita la caccia sparando da autoveicoli, da natanti o da aeromobili;
l) l'arresto da due a sei mesi o l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 4.000.000 per chi pone in commercio o detiene a tal fine fauna selvatica in violazione della presente legge. Se il fatto riguarda la fauna di cui alle lettere b), c), e g), le pene sono raddoppiate.
2) Per la violazione delle disposizioni della legge in materia di imbalsamazione e tassidermia si applicano le medesime sanzioni che sono comminate per l'abbattimento degli animali le cui spoglie sono oggetto del trattamento descritto.
3) Nei casi di cui al comma 1 non si applicano gli articoli 624, 625 e 626 del codice penale.
Articolo 37 Sanzioni amministrative
1) Per le violazioni delle disposizioni della presente legge e delle leggi regionali, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:
a) sanzione amministrativa da lire 400.000 a lire 2.400.000 per chi esercita la caccia in forma diversa da quella prescelta ai sensi dell'articolo 12, comma 5 della Legge 11 febbraio 1992 n. 157;
b) sanzioni amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000 per chi esercita la caccia senza avere stipulato la polizza di assicurazione; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 400.000 a lire 2.400.000;
c) sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 1.800.000 per chi esercita la caccia senza aver effettuato il versamento delle tasse di concessione governativa o regionale; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 500.000 a lire 3.000.000;
d) sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 1.800.000 per chi esercita senza autorizzazione la caccia all'interno delle aziende faunistico-venatorie, nei centri pubblici o privati di riproduzione e negli ambiti e comprensori destinati alla caccia programmata; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 500.000 a lire 3.000.000; in caso di ulteriore violazione la sanzione è da lire 700.000 a lire 4.200.000;
e) sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000 per chi esercita la caccia in zone di divieto non diversamente sanzionate; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 500.000 a lire 3.000.000;
f) sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000 per chi esercita la caccia in fondo chiuso, ovvero nel caso di violazione delle disposizioni emanate dalla regione per la protezione delle coltivazioni agricole; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 500.000 a lire 3.000.000;
g) sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000 per chi esercita la caccia in violazione degli orari consentiti o abbatte, cattura o detiene fringillidi in numero non superiore a cinque; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 400.000 a lire 2.400.000;
h) sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 1.800.000 per chi si avvale di richiami non autorizzati, ovvero in violazione delle disposizioni emanate dalle regioni ai sensi dell'articolo 5, comma 1; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 500.000 a lire 3.000.000;
i) sanzione amministrativa da lire 150.000 a lire 900.000 per chi non esegue le prescritte annotazioni sul tesserino regionale;
1) sanzione amministrativa da lire 150.000 a lire 900.000 per ciascun capo, per chi importa fauna selvatica senza l'autorizzazione di cui all'articolo 20, comma 2; alla violazione consegue la revoca di eventuali autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 20 per altre introduzioni;
m) sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 300.000 per chi, pur essendone munito, non esibisce, se legittimamente richiesto, la licenza, la polizza di assicurazione o il tesserino regionale; la sanzione è applicata nel minimo se l'interessato esibisce il documento entro cinque giorni.
2) La Regione, con apposita normativa prevede sanzioni per gli abusi e l'uso improprio della tabellazione dei terreni.
3) Il C.T.V.R. prevede la sospensione del "carnet de chasse" per particolari infrazioni o violazioni delle norme regionali sull'esercizio venatorio.
4) Resta salva l'applicazione delle norme di legge e di regolamento per la disciplina delle armi e in materia fiscale e doganale.
5) Nei casi previsti dal presente articolo non si applicano gli articoli 624, 625 e 626 del codice penale.
6) Per quanto non altrimenti previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni.
Articolo 38 Associazioni venatorie
Le associazioni venatorie sono libere.
Si considerano riconosciute, ai sensi della presente legge, le Associazioni venatorie operanti di cui all'articolo 34, comma 5°, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
Articolo 39 Disposizioni transitorie
1) Le concessioni attualmente in atto di "riserva di caccia in concessione speciale" restano in vigore fino alla loro scadenza ed eventualmente potranno essere rinnovate per un triennio e successivamente dovranno essere trasformate in:
- Aziende faunistico-venatorie
- Aziende agri-turistico-venatorie
2) Il Comitato regionale per la caccia, di cui alla legge regionale del 23 maggio 1973, n. 28, è soppresso con decorrenza dalla data del decreto di nomina del "Comitato Tecnico Venatorio regionale" di cui all'articolo 13 della presente legge.
I beni ed il personale del Comitato regionale per la caccia sono trasferiti al "Comitato Tecnico Venatorio regionale".
Articolo 40 Disposizioni finali
All'entrata in vigore della presente legge, viene abrogata la legge regionale n. 28 del 23 maggio 1973 e successive modificazioni nonché ogni altra disposizione in contrasto.
Disegno di legge n. 494 presentato dalla Giunta regionale: "Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e per la disciplina dell'attività venatoria":
Capo I Disposizioni generali
Articolo 1 (Finalità della legge)
1. In attuazione dell'articolo 2 dello Statuto speciale della Valle d'Aosta, la Regione tutela il patrimonio faunistico e disciplina l'attività venatoria in conformità ai principi generali della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), alle direttive comunitarie e alle convenzioni internazionali, nel rispetto degli equilibri naturali. Essa pone inoltre particolare riguardo alla conservazione della diversità delle specie e dei biotopi relativi alla fauna selvatica di cui all'articolo 2, ed alla salvaguardia delle specie animali minacciate di estinzione.
Articolo 2 (Definizione di fauna selvatica)
1. Fanno parte della fauna selvatica oggetto della tutela della presente legge i mammiferi e gli uccelli dei quali esistono, o sono esistite in tempi storici, popolazioni viventi, stabilmente o temporaneamente, in stato di naturale libertà, nel territorio regionale.
2. La tutela non si estende alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti e alle arvicole.
Articolo 3 (Regime patrimoniale della fauna selvatica)
1. Gli esemplari di fauna selvatica stabilmente o temporaneamente presenti nel territorio regionale costituiscono patrimonio indisponibile dello Stato.
2. La Regione, avvalendosi delle proprie competenze statutarie, ne assicura e promuove la protezione e ne disciplina la gestione.
Articolo 4 (Specie ed animali particolarmente protetti)
1. Sono particolarmente protette ai fini della presente legge anche sotto il profilo sanzionatorio, le seguenti specie o gruppi di specie:
a) mammiferi: gatto selvatico (Felis sylvestris), lince (Lynx lynx), lontra (Lutra lutra), lupo (Canis lupus), martora (Martes martes), orso (Ursus arctos), puzzola (Mustela putorius);
b) uccelli: avocetta (Recurvirostra avosetta), cavaliere d'Italia (Himantopus himantopus), cicogne (Ciconiidae), fenicottero (Phoenicopterus ruber), fistione turco (Netta rufina), gabbiano corallino (Larus melanocephalus), ghiandaia marina (Coracias garrulus), gracchio corallino (Pyrrhocorax pyrrhocorax), gru (Grus grus), mignattaio (Plegadis falcinellus), occhione (Burhinus oedicnemus), pellicani (Pelecanidae), picchi (Picidae), rapaci diurni (Accipitriformes e falconiformes), rapaci notturni (Strigiformes), tarabuso (Botaurus stellaris), volpoca (Tadorna tadorna);
c) tutte le altre specie che leggi nazionali, direttive comunitarie o convenzioni internazionali indicano come particolarmente protette o minacciate di estinzione e che si trovino stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio regionale;
d) tutti gli animali affetti da albinismo totale.
Capo II Pianificazione faunistica regionale
Articolo 5 (Piano regionale faunistico-venatorio)
1. L'attività di gestione faunistico-venatoria è attuata mediante una pianificazione articolata nel modo seguente:
a) il piano regionale faunistico-venatorio, deliberato dal Consiglio regionale, su proposta dell'Assessore all'agricoltura, forestazione e risorse naturali, sentita la Consulta regionale faunistica di cui all'articolo 13;
b) le determinazioni della Giunta regionale, sentita la Consulta faunistica regionale, assunte in merito alla programmazione ed al coordinamento in materia faunistico-venatoria;
c) le norme deliberate dalla Giunta regionale che fissano i criteri per la determinazione dei contributi in favore dei proprietari e conduttori dei fondi e per il risarcimento dei danni effettivi arrecati alle produzioni agricole da parte della fauna selvatica.
2. Il piano regionale faunistico-venatorio, di cui al comma 1, è predisposto dall'Ufficio per la fauna selvatica, di cui all'articolo 12, ed in esso sono previsti:
a) le oasi di protezione;
b) le zone di ripopolamento e cattura;
c) le zone per l'addestramento l'allenamento e le gare dei cani da caccia;
d) le aziende agri-turistico-venatorie;
e) le aziende faunistico-venatorie.
3. Il piano regionale faunistico-venatorio ha durata triennale e può essere rivisto nel corso della sua efficacia.
Articolo 6 (Zona Alpi)
1. L'intero territorio della Valle d'Aosta stanti il suo ambiente, la sua flora e la sua fauna tipicamente alpini, è considerato zona faunistica delle Alpi di cui all'articolo 11 della l. 157/1992.
Articolo 7 (Oasi di protezione, ripopolamento e cattura)
1. Sono oasi di protezione le aree destinate al rifugio, alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica.
2. Sono zone di ripopolamento e cattura le aree destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale ed alla cattura della stessa per l'immissione sul territorio in tempi e condizioni utili all'ambientamento fino alla ricostituzione e alla stabilizzazione della densità faunistica ottimale per il territorio.
3. Nelle aree di cui ai commi 1 e 2 l'esercizio della caccia è vietato. L'Assessore all'agricoltura, forestazione e risorse naturali, sentita la Consulta faunistica regionale, di cui all'articolo 13, può consentire, per i motivi elencati all'articolo 16, comma 1, l'abbattimento, con criteri selettivi e da persone nominativamente designate, di esemplari di determinate specie di cui all'articolo 28. Egli può altresì autorizzare, sentita la Consulta faunistica regionale, catture a scopo di ripopolamento della fauna stanziale, una volta che questa ha raggiunto la densità ottimale.
4. L'istituzione delle oasi e delle zone di ripopolamento e cattura è deliberata dalla Giunta regionale, sentita la Consulta faunistica regionale, in attuazione del piano regionale faunistico-venatorio approvato ai sensi dell'articolo 5.
5. La deliberazione contenente la proposta di individuazione delle suddette aree viene trasmessa ai comuni interessati per l'affissione all'albo pretorio e pubblicizzata mediante l'affissione di manifesti.
6. Avverso la deliberazione di cui al comma 5, i proprietari o i conduttori interessati possono proporre opposizione al Presidente della Giunta regionale, in carta semplice ed esente da oneri fiscali, entro sessanta giorni dalla scadenza dell'affissione.
7. Decorso il termine di cui al comma 6, ove sussista il consenso esplicito o tacito dei proprietari o conduttori costituenti almeno i due terzi della superficie complessiva che si intende vincolare, la Regione provvede in merito alla costituzione delle oasi di protezione, ripopolamento e cattura, decidendo anche in merito alle opposizioni presentate.
8. Le oasi sono istituite per una durata di tre anni, rinnovabili alla scadenza.
9. La Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'agricoltura, forestazione e risorse naturali, può revocare, sentita la Consulta faunistica regionale, purché non nel corso della stagione venatoria, l'istituzione di oasi di protezione, di zone di ripopolamento e cattura, nelle quali l'Ufficio per la fauna selvatica abbia rilevato una scadente redditività o gravi danni alle colture agricole ed al popolamento boschivo, provocati dalla fauna selvatica.
Articolo 8 (Zone e periodi per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani da caccia)
1. L'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia sono consentiti, dal 15 agosto fino al quarto giorno antecedente la data in cui è permesso l'esercizio venatorio, tutti i giorni, esclusi il martedì ed il venerdì:
a) sui terreni incolti o boschivi di vecchio impianto;
b) sui prati naturali ed artificiali, sfalciati di recente.
2. La Giunta regionale, in attuazione del piano territoriale regionale faunistico, a norma dell'articolo 5, istituisce, inoltre, le zone in cui sono permessi durante tutto l'anno:
a) l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani da ferma;
b) l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani da seguito.
3. La deliberazione contenente la proposta di individuazione delle suddette aree viene trasmessa ai comuni interessati per l'affissione all'albo pretorio e pubblicizzata mediante l'affissione di manifesti.
4. Avverso tale deliberazione i proprietari o i conduttori interessati possono proporre opposizione motivata al Presidente della Giunta regionale, in carta semplice ed esente da oneri fiscali, entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo di affissione.
5. Decorso tale termine, la Giunta regionale, ove sussista il consenso dei proprietari o dei conduttori agricoli aventi la disponibilità di almeno l'80 percento dei fondi costituenti l'area interessata ed essendo valido anche il consenso risultante dalla mancata opposizione, delibera l'istituzione dell'area.
6. Tali zone sono istituite per una durata di tre anni ed alla scadenza può procedersi al loro rinnovo.
7. L'Assessore all'agricoltura, forestazione e risorse naturali, su richiesta di associazioni venatorie o cinofile, può autorizzare lo svolgimento di gare di cani da ferma all'interno di zone di cui all'articolo 5, comma 2, lett. b) e c).
8. L'effettuazione delle gare dei cani da caccia nelle zone di cui al comma 8 non è consentita nel periodo compreso dal 15 aprile al 31 luglio.
Articolo 9 (Aziende agri-turistico-venatorie)
1. Su richiesta degli interessati, la Giunta regionale, sentita la Consulta faunistica regionale, può autorizzare, ai fini di impresa agricola, l'istituzione di aziende agri-turistico-venatorie, nelle quali sono consentiti l'immissione e l'abbattimento di fauna selvatica di allevamento secondo le modalità stabilite nelle singole autorizzazioni.
2. Le aziende agri-turistico-venatorie sono soggette alla disciplina di cui alla legge regionale 24 gennaio 1983, n. 1 (Interventi a favore dell'agriturismo) e successive modificazioni.
3. Dette convenzioni, approvate dalla Giunta regionale, sentita la Consulta faunistica regionale, ne disciplinano l'organizzazione ed il funzionamento.
4. Su richiesta degli interessati e sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, entro i limiti del 15 per cento del proprio territorio agro-silvopastorale, la Giunta regionale, sentita la Consulta faunistica regionale, può autorizzare, regolamentandola, l'istituzione di aziende faunistico-venatorie, senza fini di lucro, soggette a tassa di concessione regionale per prevalenti finalità naturalistiche e faunistiche con particolare riferimento alla tipica fauna alpina, alla grossa fauna europea e a quella acquatica; dette concessioni devono essere corredate di programmi di conservazione e di ripristino ambientale al fine di garantire l'obiettivo naturalistico e faunistico. In tali aziende la caccia è consentita nelle giornate indicate dal calendario venatorio secondo i piani di assestamento e di abbattimento. In ogni caso, nelle aziende faunistico-venatorie non è consentito immettere o liberare fauna selvatica posteriormente alla data del 31 agosto di ogni anno.
Articolo 10 (Ambiti territoriali di caccia)
1. La Giunta regionale, su conforme parere del Comitato di cui all'articolo 14, sentita la Consulta faunistica regionale, può istituire ambiti territoriali di caccia nei quali si dà luogo ad una pianificazione faunistico-venatoria più rispondente a particolari esigenze di riequilibrio del rapporto territorio - pressione venatoria - popolazione faunistica.
Capo III Strutture amministrative
Articolo 11 (Gestione della fauna selvatica)
1. Le funzioni tecnico-amministrative di controllo, gestione e tutela della fauna selvatica sono svolte, sull'intero territorio regionale, dall'Assessorato all'agricoltura, forestazione e risorse naturali, tramite l'Ufficio per la fauna selvatica, di cui all'articolo 12, istituito nell'ambito del Servizio forestazione e risorse naturali.
2. L'Assessorato all'agricoltura, forestazione e risorse naturali può avvalersi della collaborazione di tecnici esterni, di istituti pubblici e privati, specializzati nel settore faunistico e in quello venatorio.
Articolo 12 (Ufficio per la fauna selvatica)
1. Nell'ambito del Servizio forestazione e risorse naturali dell'Assessorato dell'agricoltura, forestazione e risorse naturali, è istituito, entro un massimo di centottanta giorni dall'approvazione della presente legge, l'Ufficio per la fauna selvatica.
2. L'Ufficio per la fauna selvatica si compone:
a) un capo ufficio (ruolo del personale tecnico - ottavo livello), con laurea in Scienze agrarie o forestali o veterinarie o naturali o biologiche od equivalenti;
b) un coadiutore tecnico (ruolo del personale tecnico - sesto livello);
c) un coadiutore (ruolo del personale tecnico - quinto livello);
d) tre componenti del Corpo forestale valdostano, aventi specifica preparazione in materia.
3. Il personale sopraelencato è compreso nella pianta organica di cui all'allegato A della legge regionale 29 maggio 1992, n. 19 (Modificazioni ed integrazioni alle norme sull'ordinamento dei servizi regionali e sullo stato giuridico del personale della Regione. Approvazione delle nuove tabelle organiche dei posti e del personale dell'Amministrazione regionale).
4. L'Ufficio per la fauna selvatica ha il compito di:
a) censire il patrimonio ambientale costituito dalla fauna selvatica regionale, eventualmente ripartito per singoli ambiti significativi agli effetti della tutela e della gestione faunistica, avvalendosi del personale del Corpo forestale valdostano, dei cacciatori e di altro personale specializzato;
b) studiare lo stato, l'evoluzione ed i rapporti della fauna selvatica con tutte le altre componenti ambientali;
c) elaborare progetti d'intervento ricostitutivo o migliorativo del patrimonio faunistico ivi compreso, per relazioni di ordine ecologico, quello rappresentato dalla fauna non omeoterma;
d) predisporre i piani di abbattimento, sentita la Consulta faunistica regionale;
e) proporre l'istituzione di nuove oasi di protezione, ripopolamento e cat-tura e l'eventuale modifica di quelle esistenti, al fine di assicurare la pro-tezione e l'incremento quantitativo e qualitativo, della fauna selvatica;
f) predisporre il piano regionale faunistico-venatorio, di cui all'articolo 5, sentita la Consulta faunistica regionale;
g) redigere, in collaborazione con il comitato di cui all'articolo 14, la proposta del calendario venatorio, da sottoporre all'esame degli organi competenti.
Articolo 13 (Consulta faunistica regionale)
1. Presso l'Assessorato dell'agricoltura, forestazione e risorse naturali è istituita la Consulta faunistica regionale, quale organo consultivo per tutto quello che concerne l'applicazione della presente legge.
2. La Consulta faunistica regionale è così composta:
a) l'Assessore all'agricoltura, forestazione e risorse naturali, o un Consigliere regionale suo delegato, con funzioni di Presidente;
b) il dirigente del Servizio forestazione e risorse naturali, dell'Asses-sorato dell'agricoltura, forestazione e risorse naturali, o suo sostituto;
c) il dirigente dei Servizi agrari ed affari generali, dell'Assessorato dell'agricoltura, forestazione e risorse naturali, o suo sostituto;
d) il dirigente del Servizio tutela dell'ambiente, dell'Assessorato dell'ambiente, territorio e trasporti, o suo sostituto;
e) il responsabile del Servizio veterinario dell'Unità sanitaria locale (USL), o suo sostituto;
f) un esperto in gestione faunistica, nominato dal Consiglio regionale, laureato in Scienze veterinarie, naturali, biologiche, forestali od equivalenti;
g) un rappresentante designato dall'Ordine regionale dei laureati in Scienze agrarie e forestali della Valle d'Aosta;
h) tre rappresentanti designati dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale che svolgono regolarmente la loro attività;
i) tre rappresentanti designati dalle associazioni naturalistiche o protezionistiche riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale), e maggiormente rappresentative a livello regionale;
l) tre rappresentanti residenti nel territorio regionale, iscritti alle associazioni venatorie e eletti dall'assemblea dei cacciatori;
m) il Presidente del Comitato regionale per la gestione venatoria, di cui all'articolo 14;
n) due rappresentanti designati dalle Associazioni dei Sindaci della Valle d'Aosta;
o) un rappresentante designato dalle comunità montane.
3. La Consulta faunistica regionale è convocata dall'Assessore all'agricoltura, forestazione e risorse naturali ed esprime parere su:
a) la proposta del calendario venatorio;
b) l'istituzione e la chiusura di oasi di protezione, ripopolamento e cattura della fauna selvatica;
c) l'introduzione di fauna selvatica sul territorio regionale a scopo di ripopolamento;
d) ogni aspetto di cui alla presente legge che richieda l'acquisizione di tale parere.
4. Le funzioni di segretario sono svolte dal capo dell'Ufficio per la fauna selvatica, di cui all'articolo 12.
5. La Consulta regionale faunistica, preso atto delle designazioni, è costi-tuita con delibera della Giunta regionale ed è rinnovata all'inizio di ogni legislazione regionale; i suoi poteri sono prorogati sino al suo rinnovo.
6. La Consulta regionale faunistica è legalmente riunita quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.
7. Le decisioni sono adottate a maggioranza dei presenti e l'esito delle votazioni è verbalizzato in apposito registro a pagine numerate.
8. Ai membri della Consulta faunistica regionale non dipendenti dall'Amministrazione regionale compete un'indennità di presenza per ogni giornata di seduta ed un rimborso delle spese di viaggio nelle misure stabilite dalla Giunta regionale.
Articolo 14 (Comitato regionale. per la gestione venatoria)
1. È istituito, quale organo direttivo per l'organizzazione venatoria, il Comitato regionale per la gestione venatoria, che si compone di:
a) nove rappresentanti dei cacciatori, designati direttamente dai cacciatori appartenenti alle nove circoscrizioni venatorie, di cui all'articolo 15, nella misura di un rappresentante per ciascuna di esse; i nove rappresentanti eleggono tra loro il Presidente del Comitato;
b) il dirigente del Servizio forestazione e risorse naturali, o suo sostituto;
c) il dirigente dei Servizi agrari ed affari generali, o suo sostituto;
d) un rappresentante designato dalle associazioni venatorie riconosciute ai sensi dell'articolo 34 della l. 157/1992, presenti a livello regionale;
e) un rappresentante designato dalle associazioni naturalistiche o protezionistiche riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della l. 349/1986, presenti a livello regionale;
f) un rappresentante designato dalle organizzazioni professionali agricole presenti a livello regionale;
g) un rappresentante designato dalle comunità montane.
2. Il Comitato regionale per la gestione venatoria è nominato con delibera della Giunta regionale, preso atto delle designazioni, ed è rinnovato all'inizio di ogni legislazione regionale.
3. I membri che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre adunanze consecutive decadono dalla carica e debbono essere sostituiti.
4. Le funzioni di segretario del Comitato regionale per la gestione ve-natoria sono assolte da persona assunta e retribuita dal Comitato stesso.
5. Ai membri del Comitato per la gestione venatoria, non dipendenti dall'Amministrazione, compete un'indennità di presenza per ogni giornata di seduta ed un rimborso delle spese di viaggio, nelle misure stabilite dal Comitato stesso.
6. I compiti del Comitato regionale di gestione venatoria sono:
a) provvedere al tesseramento annuale dei cacciatori, mediante il rilascio del tesserino regionale, di cui all'articolo 32;
b) regolamentare l'attività delle sezioni comunali cacciatori, di cui all'articolo 15, e le procedure per l'elezione dei rappresentanti delle circoscrizioni venatorie;
c) provvedere all'amministrazione ed alla gestione dei propri fondi e dei beni già intestati al Comitato regionale per la caccia, previsto dalla legge regionale 23 maggio 1973, n. 28 (Provvedimenti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia nella Regione autonoma della Valle d'Aosta);
d) formulare un parere in merito all'accesso dei cacciatori non residenti nel territorio regionale;
e) disporre per l'individuazione dei cacciatori da ammettere negli eventuali ambiti territoriali di caccia;
f) assicurare la partecipazione dei cacciatori alle operazioni di censimento e di gestione faunistica, promossi ed organizzati dall'Assessorato dell'agricoltura, forestazione e risorse naturali;
g) svolgere funzioni ed incarichi affidati dalla Regione in materia faunisticovenatoria;
h) partecipare alla predisposizione del calendario venatorio;
i) collaborare alla elaborazione delle proposte di istituzione e chiusura di oasi di protezione, ripopolamento e cattura della fauna selvatica nonché all'introduzione di fauna selvatica sul territorio regionale a scopo di ripopolamento.
7. Il Comitato regionale per la gestione venatoria provvede all'espletamento dei propri compiti mediante:
a) il 15 percento dei proventi di cui all'articolo 38;
b) eventuali contributi della Regione.
8. In considerazione dell'assolvimento di funzioni di carattere generale svolte dal Comitato regionale per la gestione venatoria, l'Amministrazione regionale si assume l'onere della gestione del personale assunto da questo alla data di entrata in vigore della presente legge. L'eventuale aumento della pianta organica potrà essere autorizzato dalla Giunta regionale sentite le commissioni competenti e finanziato sull'esercizio finanziario di riferimento.
9. La spesa per il suddetto personale è valutata in annue lire 160.000.000 da rideterminare per ogni esercizio finanziario.
Articolo 15 (Circoscrizioni venatorie e sezioni comunali cacciatori)
1. Per l'elezione dei rappresentanti dei cacciatori, di cui all'articolo 14, comma 1, sono istituite le seguenti circoscrizioni venatorie:
a) circoscrizione venatoria n. 1, comprendente il territorio dei comuni di Courmayeur, Pré-Saint-Didier, La Thuile, Morgex, La Salle;
b) circoscrizione venatoria n. 2, comprendente il territorio dei comuni di Saint-Nicolas, Avise, Arvier, Valgrisenche, Introd, Rhêmes-Saint-Georges, Rhêmes-Notre-Dame, Villeneuve, Valsavarenche, Saint-Pierre, Aymavilles, Cogne;
c) circoscrizione venatoria n. 3, comprendente il territorio dei comuni di Saint-Rhémy-en-Bosses, Saint-Oyen, Etroubles, Gignod, Allein, Doues, Roisan, Ollomont, Valpelline, Oyace, Bionaz;
d) circoscrizione venatoria n. 4, comprendente il territorio del Comune di Aosta;
e) circoscrizione venatoria n. 5, comprendente il territorio dei comuni di Sarre, Gressan, Charvensod, Saint-Christophe, Pollein, Brissogne, Quart, Saint-Marcel, Nus, Fénis;
f) circoscrizione venatoria n. 6, comprendente il territorio dei comuni di Valtournenche, Torgnon, Antey-Saint-André, Chamois, La Magdeleine, Verrayes, Saint-Denis, Chambave, Pontey, Châtillon, Saint-Vincent, Emarèse;
g) circoscrizione venatoria n. 7, comprendente il territorio dei comuni di Ayas, Brusson, Challand-Saint-Anselme, Challand-Saint-Victor, Montjovet, Champdepraz, Verrès, Issogne, Arnad;
h) circoscrizione venatoria n. 8, comprendente il territorio dei comuni di Fontainemore, Lillianes, Perloz, Pont-Saint-Martin, Donnas, Bard, Hône, Pontboset, Champorcher;
i) circoscrizione venatoria n. 9, comprendente il territorio dei comuni di Gressoney-La-Trinité, Gressoney-Saint-Jean, Gaby, Issime.
2. Le circoscrizioni venatorie si compongono di sezioni comunali cacciatori.
3. Le sezioni comunali cacciatori si costituiscono con un numero minimo di quindici cacciatori residenti nel comune.
4. Qualora il numero dei cacciatori non raggiunga il limite di quindici, potranno costituirsi sezioni con cacciatori di comuni viciniori, onde raggiungere il numero necessario.
5. In un comune non può esistere più di una sezione.
6. Compete alle sezioni comunali cacciatori:
a) eleggere i rappresentanti di circoscrizione, secondo le modalità stabilite dal Comitato regionale di gestione venatoria;
b) proporre al Comitato regionale di gestione venatoria eventuali provvedimenti necessari per una migliore gestione venatoria, nonché per la protezione e l'incremento del patrimonio faunistico.
7. Il funzionamento delle sezioni comunali cacciatori è stabilito, con apposito regolamento, dal Comitato regionale di gestione venatoria.
Capo IV Attività aventi ad oggetto la fauna selvatica
Articolo 16 (Controllo della fauna selvatica)
1. L'Assessore regionale all'agricoltura, forestazione e risorse naturali, sulla base di censimenti che accertino la composizione e la consistenza faunistica a livello regionale o degli eventuali ambiti territoriali di caccia dai quali emerga che l'eccessivo moltiplicarsi di determinate specie provoca alterazioni dell'equilibrio naturale e arreca gravi danni alle produzioni agro-forestali ed al patrimonio faunistico o pone gravi problemi di ordine sanitario, può disporre con apposito decreto la cattura indigena, salvo che si tratti di animali dei circhi equestri o spettacoli viaggianti o di specie destinate all'allevamento tradizionale nell'ambito comunitario e al commercio per fini ornamentali o amatoriali.
2. Delle catture e degli abbattimenti di cui al comma 1 sono incaricati gli agenti del Corpo forestale valdostano, con la collaborazione di guardie volontarie e di cacciatori designati dal Comitato regionale per la gestione venatoria, nei periodi tecnicamente più idonei al raggiungimento dei risultati prefissati.
3. Il provvedimento di cui al comma 1 indica altresì le zone di intervento, il numero massimo degli esemplari delle specie da catturare o da abbattere, il periodo e i mezzi.
4. Al fine di prevenire l'insorgenza di patologie infettive e di limitare possibili cause di disturbo alla fauna selvatica, è fatto divieto di lasciare incustoditi bovini, ovini e caprini sull'intero territorio regionale, nonché di lasciare vagare liberamente qualsiasi esemplare di cane al di fuori delle zone e nei periodi indicati dall'articolo 8.
5. La Regione, sentito il parere favorevole dell'Ufficio per la fauna selvatica e della Consulta faunistica regionale, può consentire l'abbattimento di animali non previsti tra le specie cacciabili, se la salvaguardia dei biotopi o il mantenimento della diversità delle specie lo esige.
Articolo 17 (Catture a scopo di ripopolamento)
1. L'Assessore all'agricoltura, forestazione e risorse naturali può disporre per le specie autoctone cacciabili e non, anche nei tempi e nei luoghi in cui è vietato l'esercizio venatorio, catture a scopo di ripopolamento.
2. Per i fondi chiusi ed i terreni in attualità di coltivazione, l'Assessore all'agricoltura, forestazione e risorse naturali, su richiesta dei proprietari o conduttori interessati, può disporre, fornendo il personale e gli strumenti, catture a scopo di ripopolamento per la protezione delle colture.
Articolo 18 (Cattura e utilizzazione di esemplari di fauna selvatica)
1. È vietato catturare e detenere, anche per brevi periodi, mammiferi ed uccelli appartenenti alla fauna selvatica, nonché alterare, distruggere o asportare uova, nidi e piccoli nati se non per sottrarli a sicura distruzione o morte, purché, in tal caso, se ne dia avviso entro ventiquattro ore alla stazione forestale competente per territorio, che adotterà i provvedimenti del caso.
2. È vietato arrecare disturbo, in qualsiasi modo, compresa la caccia fotografica, agli animali selvatici, con particolare riferimento al periodo riproduttivo di ogni singola specie.
3. L'Assessore all'agricoltura, forestazione e risorse naturali può autorizzare sotto proprio controllo, su presentazione di motivata richiesta, personale qualificato degli istituti o laboratori scientifici, dei musei di scienze e storia naturali e dei parchi naturali a catturare ed utilizzare per attività di marcatura, di studio e di ricerca scientifica, mammiferi ed uccelli, nonché a prelevare per gli stessi motivi uova, nidi e piccoli nati.
Articolo 19 (Attività di inanellamento)
1. L'attività di inanellamento a scopo scientifico è subordinata all'ottenimento di specifica autorizzazione regionale, rilasciata dall'Assessorato dell'agricoltura, forestazione e risorse naturali, secondo le modalità previste dall'articolo 4 della l. 157/1992.
2. È fatto obbligo a chiunque abbatta, catturi o rinvenga uccelli inanellati di farne denuncia al personale della stazione forestale competente per territorio.
3. Il Servizio forestazione e risorse naturali provvederà in seguito agli obblighi previsti dalla l. 157/1992.
Articolo 20 (Catture a fini di richiamo)
1. La cattura di uccelli per la cessione a fini di richiamo è vietata nell'intero territorio regionale.
Articolo 21 (Introduzione di selvaggina a scopo di ripopolamento)
1. L'introduzione di selvaggina viva è subordinata all'autorizzazione dell'Assessore all'agricoltura, forestazione e risorse naturali. Esso può avvenire per le specie corrispondenti a quelle attualmente o storicamente presenti sul territorio regionale e può effettuarsi solo a scopo di ripopolamento, rinsanguamento o reintroduzione.
2. Al fine di prevenire la diffusione di malattie infettive e di garantire l'idoneità della fauna destinata al ripopolamento, i capi provenienti da allevamenti nazionali o introdotti dall'estero devono essere sottoposti al preventivo controllo sanitario del Servizio veterinario dell'USL.
3. È vietato introdurre nel territorio regionale selvaggina estranea alla fauna indigena, salvo che si tratti di animali dei circhi equestri o spettacoli viaggianti o di specie destinate all'allevamento tradizionale nell'ambito comunitario e al commercio per fini ornamentali o amatoriali.
Articolo 22 (Allevamento di selvaggina a scopo di ripopolamento, alimentare o amatoriale)
1. L'impianto e l'esercizio di allevamenti di selvaggina a scopo di ripopolamento, alimentare o amatoriale sono sottoposti ad autorizzazione rilasciata a persone nominativamente indicate.
2. L'autorizzazione è rilasciata dall'Assessore all'agricoltura, fore-stazione e risorse naturali. Nell'atto di autorizzazione sono riportati gli obblighi derivanti dalla normativa vigente, statale e regionale, alla cui osservanza è tenuto l'allevatore, con particolare riferimento per quello di tenere apposito registro riportante i dati essenziali sull'andamento dell'allevamento dalla normativa vigente, statale e regionale.
3. Per quanto attiene l'aspetto igienicosanitario, restano fermi gli adempimenti imposti dalla normativa vigente, statale e regionale.
4. Gli esemplari pertinenti agli allevamenti devono essere muniti di contrassegno indelebile od inamovibile indicante l'anno di nascita, il numero e la matricola o il numero di autorizzazione dell'allevatore.
5. L'abbattimento di capi allevati a scopo alimentare è consentito agli effetti della presente legge durante tutto il corso dell'anno solare.
Articolo 23 (Rinvenimento o abbattimento per caso fortuito o forza maggiore di fauna selvatica)
1. Al di fuori degli abbattimenti di fauna selvatica effettuati nel rispetto delle disposizioni di cui al capo V, chiunque, in qualsiasi tempo, rinvenga o abbatta per caso fortuito o forza maggiore, o venga nella disponibilità di fauna selvatica viva o morta o parte di essa, deve, entro ventiquattro ore, farne consegna alla stazione forestale competente per territorio.
2. Qualora, a giudizio del Servizio forestazione e risorse naturali, gli esemplari di fauna selvatica rinvenuti morti non rivestano particolare interesse scientifico, potranno essere lasciati in detenzione alle persone che li hanno rinvenuti, previa domanda in carta semplice da parte delle stesse.
3. La Regione provvede, con strutture proprie o mediante apposite convenzioni con veterinari, alla cura, alla detenzione temporanea ed alla successiva liberazione degli esemplari vivi di fauna selvatica di cui al comma 1.
Articolo 24 (Attività di tassidermia e imbalsamazione)
1. Le attività di tassidermia ed imbalsamazione, fatte salve le norme che disciplinano le attività commerciali o artigianali, sono subordinate al rilascio di apposita autorizzazione da parte della Giunta regionale.
2. Sono consentite la tassidermia e l'imbalsamazione esclusivamente di esemplari appartenenti:
a) alla fauna selvatica presente sul territorio della comunità economica europea;
b) alla fauna esotica o comunque proveniente da territori extra-comunitari purché l'abbattimento e l'importazione o comunque la detenzione siano avvenuti in conformità alla normativa vigente in materia e nel rispetto degli accordi internazionali;
c) alla fauna domestica.
3. Sono inoltre consentite la tassidermia e l'imbalsamazione degli animali provenienti da allevamenti regolarmente autorizzati.
4. I tassidermisti autorizzati devono segnalare all autorità competente le richieste di impagliare o imbalsamare spoglie di specie protette o comunque non cacciabili ovvero le richieste relative a spoglie di specie cacciabili avanzate in periodi diversi da quelli previsti nel calendario venatorio per la caccia delle specie in questione.
5. I tassidermisti devono tenere sempre aggiornato un registro di carico e scarico con i nominativi dei clienti, la data di consegna e 12 descrizione dell'animale affidato in preparazione ed esibirlo, a richiesta, agli agenti incaricati della sorveglianza che potranno altresì compiere, se debitamente autorizzati, ispezioni nei locali adibiti all'esercizio dell'attività, o a deposito degli animali preparati o da preparare.
6. In caso di animale in preparazione tassidermica di provenienza esterna al territorio regionale e non appartenente alla specie cacciabili occorre apposita dichiarazione di provenienza.
7. La mancante osservazione di una delle disposizioni contenute nel presente articolo implica la violazione delle norme di cui all'articolo 30 nonché la revoca dell'autorizzazione di cui al comma 1.
Articolo 25 (Detenzione di trofei e preparazioni tassidermiche)
1. È consentita la detenzione di preparazioni tassidermiche e di trofei, delle specie di mammiferi e uccelli di cui all'articolo 24, secondo le seguenti modalità:
a) per le specie oggetto di caccia ai sensi della presente legge, il detentore del trofeo dovrà munirsi di apposita certificazione rilasciata dall'Assessorato dell'agricoltura, forestazione e risorse naturali attestante la provenienza e l'anno in cui è avvenuto l'abbattimento e nella quale compaia un numero di identificazione che dovrà essere applicato in modo inamovibile sul trofeo stesso, a mezzo di un apposito contrassegno fornito dall'Amministrazione regionale;
b) per le specie non oggetto di prelievo venatorio ai sensi della presente legge, nessun trofeo può essere detenuto se non munito di apposita autorizzazione rilasciata dall'Assessorato dell'agricoltura, forestazione e risorse naturali; anche questa autorizzazione dovrà riportare un numero che trovi il suo corrispondente in un contrassegno da applicare al trofeo in modo inamovibile;
c) le spoglie ed i trofei detenuti prima dell'entrata in vigore della presente legge devono essere dichiarati all'Assessorato dell'agricoltura, forestazione e risorse naturali entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge; l'Assessorato dell'agricoltura, forestazione e risorse naturali rilascerà gratuitamente un certificato attestante la dichiarazione ed un numero di identificazione da applicare in modo inamovibile sul trofeo.
2. I musei scientifici non sono soggetti alle norme del comma 1, ma devono comunque tenere un registro, aggiornato con le dotazioni degli animali presenti, a disposizione per eventuali controlli.
Capo V Modalità dell'esercizio venatorio
Articolo 26 (Esercizio di caccia)
1. Costituisce esercizio di caccia ogni atto diretto all'abbattimento o cattura di selvaggina mediante l'impiego dei mezzi di cui all'articolo 27 e degli animali a cibo destinati.
2. È considerato altresì esercizio di caccia il vagare o il soffermarsi con i mezzi destinati a tale scopo in attitudine di ricerca della selvaggina o di attesa della medesima per abbatterla o catturarla.
3. La fauna selvatica abbattuta nel rispetto delle disposizioni della presente legge appartiene a colui che l'ha cacciata.
Articolo 27 (Mezzi di caccia)
1. Lattività venatoria è consentita con l'uso del fucile:
a) con canna ad anima liscia fino a due colpi, di calibro non superiore al 12;
b) con canna ad anima liscia a ripetizione semiautomatica con caricatore adatto in modo da non contenere più di un colpo, di calibro non superiore al 12;
c) con canna ad anima rigata, a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica, di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40;
d) combinato o drilling a due o tre canne di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40.
2. Il titolare della licenza di porto di fucile per uso di caccia è autorizzato, per l'esercizio venatorio, a portare, oltre alle armi consentite, gli utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie.
Articolo 28 (Specie cacciabili)
1. E’ vietato abbattere esemplari di qualsiasi specie di mammiferi ed uccelli appartenenti alla fauna selvatica, fatta eccezione per le specie sottoelencate:
a) mammiferi: camoscio (Rupicapra rupicapra), cinghiale (Sus scrofa), capriolo (Capreolus capreolus), cervo (Cervus elaphus), lepre variabile (Lepus timidus), lepre europa (Lepus europaeus), coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus), volpe (Vulpes vulpes);
b) uccelli: allodola (Alauda arvensis), beccaccia (Scolopax rusticola), cesena (Turdus pilaris), colombaccio (Columba palumbus), cornacchia grigia (Corvus corvus cornix), cornacchia nera (Corvus corvus coronae), corvo (Corvus frugileus), coturnice (Alectoris graeca), fagiano (Phasianus colchicus), fagiano di monte (Lyrurus tetrix), merlo (Turdus merula), pernice bianca (Lagopus mutus), quaglia (Coturnix coturnix), starna (Perdix perdix), storno (Sturnus vulgaris), taccola (Corvus monedula), tordo bottaccio (Turdus philomelos), tordo sassello (Turdus iliacus), tortora (Streptopelia turtur).
Articolo 29 (Calendario venatorio)
1. La Giunta regionale, entro il 15 giugno di ogni anno, su proposta dell'Assessore competente, sentita la Consulta regionale faunistica, approva il calendario venatorio.
2. Il calendario venatorio indica:
a) le differenti specie di selvaggina prelevabili, a seconda della forma di caccia adottata;
b) i periodi, le giornate e gli orari di caccia;
c) il carniere giornaliero e stagionale;
d) gli indici minimo e massimo di densità venatoria;
e) l'ora legale di inizio e termine della giornata venatoria;
f) le norme inerenti l'uso dei cani in periodo venatorio, con particolare riguardo al numero massimo per cacciatore ed alle zone dove tale pratica può essere vietata, al fine di proteggere la selvaggina;
g) ogni altra indicazione ritenuta utile al fine di una corretta attività venatoria.
Articolo 30 (Divieti)
1. Ai fini della presente legge, è vietato:
a) detenere o commerciare esemplari di qualsiasi specie di mammiferi ed uccelli appartenenti alla fauna selvatica, ad eccezione di quelli indicati annualmente nel calendario venatorio, nonché ad eccezione degli esemplari di cui al Capo IV;
b) detenere o commerciare esemplari di mammiferi ed uccelli appartenenti alle specie indicate annualmente nel calendario venatorio, presi in tempi o con mezzi non consentiti;
c) trasportare o portare armi da sparo per uso di caccia cariche nel periodo in cui non è consentito l'esercizio venatorio;
d) portare armi da sparo per uso di caccia cariche, anche se in posizione di sicurezza, all'interno dei centri abitati o a bordo di veicoli di qualsiasi genere;
e) sparare a distanza minore di 150 metri con fucile da caccia a canna liscia o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata massima in caso di uso di altre armi, in direzione di:
1) immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione ed a posto di lavoro;
2) vie di comunicazione ferroviaria e strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali e interpoderali;
3) funivie, filovie ed altri trasporti in sospensione;
4) aree destinate al ricovero ed all'alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione agro-silvopastorale;
f) esercitare l'esercizio venatorio con mezzi diversi da quelli consentiti dall'articolo 27;
g) praticare qualsiasi forma di uccellagione, nonché abbattere o catturare qualsiasi animale che presenti un segno di riconoscimento (placche auricolari, collari, anelli o altro ancora);
h) cacciare a rastrello in più di tre persone, fatta eccezione per la caccia in battuta, come disciplinata dal calendario venatorio;
i) cacciare sparando da veicoli a motore o da aeromobili; usare richiami vivi o richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromeccanico o elettromagnetico, con o senza amplificazione del suono;
l) usare la munizione spezzata nella caccia agli ungulati;
m) abbandonare sul luogo di caccia i bossoli delle cartucce sparate;
n) usare e detenere trappole, esche o bocconi avvelenati, posizionare saline non autorizzate;
o) usare armi da sparo munite di silenziatore o impostate con scatto provocato dalla preda, ovvero dotate di sistema di puntamento luminoso.
2. L'esercizio venatorio è altresì vietato:
a) ove esistano opere di difesa dello Stato e ove il divieto sia richiesto a giudizio insindacabile dell'autorità militare;
b) ove esistano monumenti nazionali;
c) nei parchi nazionali e regionali, nelle riserve naturali, nei giardini e parchi pubblici, fatte salve le norme previste dalla legge regionale 30 luglio 1991, n. 30 (Norme per l'istituzione di aree naturali protette);
d) nelle oasi di protezione, ripopolamento e cattura, fatto salvo quanto disposto dagli articoli 7 e 8;
e) sui terreni coperti in tutto o nella maggior parte da neve, ad eccezione delle specie espressamente indicate nel calendario venatorio;
f) nei terreni in attualità di coltivazione, intendendosi con tale termine gli orti, le colture erbacee e cerealicole dalla semina a raccolto effettuato, i prati artificiali e naturali non sfalciati, i frutteti ed i vigneti sino a raccolto effettuato, nonché i terreni di recente rimboschimento;
g) nelle aie e nelle corti od altre pertinenze di fabbricati rurali, nelle zone comprese nel raggio di 150 metri dalle macchine agricole operanti, di 100 metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro e di 50 metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali, nei giardini e nei parchi privati, nei terreni adibiti ad attività sportive;
h) nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 1,20 o da corsi o da specchi d'acqua perenni il cui letto abbia una profondità di almeno metri 1,50 ed una larghezza di almeno metri 3; i fondi chiusi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge e quelli che si intenderà costituire successivamente devono essere notificati al competente ufficio regionale; i proprietari o conduttori dei fondi chiusi provvedono ad apporre a loro carico adeguate tabelle.
3. La Giunta regionale, su richiesta degli assessorati competenti, sentita la Consulta regionale faunistica, può temporaneamente vietare l'esercizio venatorio nei luoghi che sono interessati da intenso fenomeno turistico, o da colture agricole altamente specializzate; tali zone sono adeguatamente tabellate a cura dell'Amministrazione regionale.
Articolo 31 (Strade a traffico limitato)
1. Il transito ai fini venatori con veicoli a motore su strade non classificate statali, regionali o comunali carrozzabili è regolamentato dalla legge regionale 22 aprile 1985, n. 17 (Regolamento di polizia per la circolazione dei veicoli a motore nel territorio della regione).
2. È fatta eccezione per i proprietari di ricoveri fissi permanenti o gli usufruttuari muniti di legale contratto di locazione che possono transitare sulle strade di cui al comma 1 esclusivamente per raggiungere tali strutture, entro le ore venti del giorno antecedente quello di caccia, e per tornare al proprio domicilio, dopo il termine giornaliero dell'esercizio venatorio.
Capo VI Esercizio della caccia: autorizzazioni e requisiti
Articolo 32 (n tesserino regionale)
1. Chiunque intenda esercitare la caccia nell'ambito della regione deve essere in possesso del relativo tesserino ("Carnet de chasse") predisposto dalla Regione e rilasciato dal Presidente della Giunta regionale o da un assessore da lui delegato.
2. Il rilascio del tesserino è subordinato:
a) al possesso della valida licenza di porto d'armi per uso di caccia, rilasciata dalla competente autorità statale;
b) all'avvenuto versamento delle tasse prescritte, compresa quella di concessione regionale annuale di cui all'articolo 39;
c) all'aver stipulato il contratto di assicurazione di cui all'articolo 37;
d) all'aver partecipato alle attività di censimento e di controllo della fauna selvatica, fatti salvi i casi di giustificato impedimento, organizzate dall'Assessorato dell'agricoltura,forestazione e risorse naturali.
3. Il tesserino ha validità per una annata venatoria e si intende sospeso o revocato in caso di sospensione o revoca della licenza di porto d'armi per uso di caccia.
4. Il tesserino deve essere restituito all'Amministrazione regionale, per il tramite del Comitato regionale di gestione venatoria, entro quindici giorni dal termine della stagione venatoria.
5. In caso di smarrimento o di sottrazione del tesserino, il titolare, al fine di ottenere il duplicato, deve dimostrare di aver provveduto a denunciare il fatto all'autorità di pubblica sicurezza e deve esibire l'attestazione del versamento delle tasse di concessione regionale relative all'abilitazione venatoria.
6. Il cacciatore deve annotare in modo indelebile negli appositi spazi del tesserino i giorni di caccia prescelti per l'esercizio venatorio; la data delle singole giornate in cui si effettua l'attività venatoria, all'atto del loro inizio; i capi di selvaggina, non appena abbattuti.
7. Il rilascio del tesserino regionale, ai cacciatori di altre regioni, che intendano praticare la caccia nel territorio della Valle d'Aosta, è subordinato:
a) al superamento di apposito esame, che accerti la conoscenza della fauna selvatica e della legislazione venatoria locali, ai sensi dell'articolo 33;
b) alla compatibilità con le indicazioni del comitato di cui all'articolo 14.
Articolo 33 (Abilitazione venatoria)
1. L'abilitazione venatoria è richiesta per il rilascio della prima licenza di porto d'armi per uso caccia, per il rinnovo della stessa in caso di revoca e per il rilascio del tesserino regionale ai cacciatori non residenti. La Regione organizza corsi di preparazione per il conseguimento dell'abilitazione venatoria, avvalendosi anche della collaborazione delle associazioni venatorie riconosciute.
2. Per sostenere l'esame di abilitazione venatoria il candidato deve presentare domanda all'Assessorato dell'agricoltura, forestazione e risorse naturali, allegando:
a) certificato di residenza;
b) certificato di idoneità all'esercizio venatorio rilasciato dall'autorità sanitaria competente.
3. Nei dodici mesi successivi al rilascio della prima licenza il cacciatore può praticare l'esercizio venatorio solo se accompagnato da cacciatore in possesso di licenza rilasciata almeno tre anni prima.
4. Gli aspiranti cacciatori possono essere ammessi a sostenere la prova d'esame per l'abilitazione venatoria al compimento del diciottesimo anno di età.
Articolo 34 (Commissione d'esame)
1. La commissione d'esame per il conseguimento dell'abilitazione venatoria è nominata dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'agricoltura, forestazione e risorse naturali.
2. I componenti della commissione durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.
3. La commissione è composta da:
a) il dirigente del Servizio forestazione e risorse naturali, in qualità di esperto in legislazione venatoria ed ecologica ambientale, con funzioni di presidente; in caso di impedimento, il dirigente del Servizio forestazione e risorse naturali può essere sostituito dal vice-dirigente competente;
b) un laureato in Medicina veterinaria, in agraria, in Scienze forestali, in Scienze biologiche o in Scienze naturali, esperto in vertebrati omeotermi;
c) un esperto in armi e munizioni da caccia e relativa legislazione;
d) un esperto in norme di pronto soccorso.
4. Le funzioni di segretario sono svolte dal responsabile dell'Ufficio per la fauna selvatica.
5. Non possono essere nominati componenti della commissione dirigenti delle associazioni venatorie e naturalistiche.
Articolo 35 (Prova d'esame)
1. Per il superamento dell'esame di abilitazione venatoria occorre:
a) frequentare il corso di preparazione, organizzato dalla Regione, comprendente lezioni teoriche sulla biologia e sulla gestione della fauna selvatica ed uscite pratiche in occasione di censimenti o altre attività di controllo della fauna selvatica;
b) mostrare, attraverso colloquio, di possedere nozioni sufficienti nell'ambito del programma di cui all'articolo 36.
2. In relazione alla prova d'esame, la commissione esaminatrice esprime giudizio di idoneità o non idoneità del candidato; tale giudizio è definitivo.
3. Il candidato giudicato non idoneo è ammesso a ripetere l'esame, previa domanda e relativi allegati di cui all'articolo 33, non prima che siano trascorsi sei mesi dalla data del precedente esame.
4. Le prove d'esame sono pubbliche.
Articolo 36 (Programma d'esame)
1. Le nozioni su cui verte l'esame di cui all'articolo 35 riguardano i seguenti temi:
a) legislazione venatoria;
b) zoologia applicata alla caccia, con prove pratiche di riconoscimento delle specie cacciabili;
c) tutela della natura e principi di salvaguardia delle produzioni agricole;
d) mezzi di caccia;
e) regole comportamentali del cacciatore;
f) norme di pronto soccorso.
Articolo 37 (Assicurazione obbligatoria)
1. Per poter esercitare la caccia nella regione è necessario aver stipulato un contratto di assicurazione per responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente.
Articolo 38 (Associazioni venatorie riconosciute)
1. Si considerano riconosciute, ai sensi della presente legge, le associazioni venatorie di cui all'articolo 34, comma 5 della l. 157/1992.
Capo VII Tasse ed indennizzi
Articolo 39 (Tassa di concessione regionale in materia di caccia)
1. Per il rilascio ed il rinnovo dell'abilitazione all'esercizio venatorio è dovuta, oltre alla tassa di concessione governativa, la tassa di concessione regionale.
2. Nel caso di diniego del porto d'armi per uso di caccia è disposto, su richiesta del contribuente, il rimborso della somma pagata a titolo di tassa di concessione regionale.
3. La tassa di concessione regionale non è dovuta qualora non si eserciti la caccia durante l'anno.
4. L'ammontare della licenza governativa di cui al presente articolo è fissato dalla Giunta regionale, su proposta della Consulta faunistica regionale, ed è suscettibile di variazioni in conformità delle esigenze regionali in materia di gestione faunistica, tenuti presenti i limiti dell'articolo 23 della l. 157/1992.
5. Il pagamento della tassa di concessione regionale deve essere effettuato su conto corrente postale, intestato alla Amministrazione della Valle d'Aosta, specificando sul retro la causale del versamento.
6. I proventi della tassa di cui al presente articolo sono così impiegati:
a) il 40 per cento, per il conseguimento dei mezzi finanziari necessari alla realizzazione dei fini previsti dalla presente legge;
b) il 15 per cento, per il funzionamento del Comitato regionale per la gestione venatoria;
c) il 30 per cento, per la costituzione di un fondo destinato al risarcimento dei danni arrecati agli agricoltori da parte della fauna selvatica, secondo le modalità stabilite dall'articolo 40;
d) il 15 per cento, per la costituzione di un fondo destinato al contributo per l'utilizzazione dei fondi agricoli ai fini dell'esercizio venatorio, dovuto ai proprietari o conduttori secondo le modalità di cui all'articolo 41.
7. I proventi di cui sopra saranno introitati al capitolo n. 00255, da istituirsi nella parte entrata del bilancio della Regione per l'esercizio 1993 e seguenti, con la denominazione "Proventi delle tasse di concessione per l'esercizio della caccia".
Articolo 40 (Risarcimento dei danni agli agricoltori)
1. Per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati dalla fauna selvatica ai terreni ed alle produzioni agricole è istituito un fondo destinato al risarcimento per gli agricoltori.
2. Tale fondo è costituito dal 30 per cento dei proventi di cui all'articolo 39.
3. Il proprietario od il conduttore, ai fini del risarcimento, è tenuto a denunciare tempestivamente i danni alla stazione forestale competente per territorio, che procede, in tempo utile, all'accertamento ed alla valutazione di quanto dichiarato, in collaborazione con i competenti uffici dei Servizi agrari.
4. La liquidazione del risarcimento è disposta dalla Giunta regionale, sentita la Consulta regionale faunistica, nei centottanta giorni successivi.
Articolo 41 (Contributo per l'utilizzo dei fondi agricoli)
1. Per il contributo dovuto ai proprietari o conduttori per l'utilizzo dei fondi agricoli ai fini dell'esercizio venatorio è istituito apposito fondo regionale.
2. Tale fondo è costituito dal 15 per cento dei proventi di cui all'articolo 39.
3. L'importo del contributo dovuto ai proprietari o conduttori è stabilito annualmente dalla Giunta regionale, sentita la Consulta regionale faunistica.
4. Al contributo hanno diritto i conduttori di aziende agricole che rientrano nel titolo III della legge regionale 6 luglio 1984, n. 30 (Interventi regionali in materia di agricoltura).
5. La corresponsione del contributo avviene sulla base degli elementi che definiscono il premio di cui alla legge regionale 30/1984.
6. n proprietario o conduttore di un fondo che intenda vietare sullo stesso l'esercizio venatorio deve inoltrare, entro trenta giorni dalla pubblicazione del piano regionale faunistico-venatorio di cui all'articolo 5, al Presidente della Giunta regionale richiesta motivata che è esaminata dalla Giunta stessa entro sessanta giorni. È fatto salvo quanto disposto all'articolo 10, comma 3 della l. 157/1992.
7. La richiesta è accolta se non ostacola l'attuazione della pianificazione faunistico-venatoria o per salvaguardare colture agricole specializzate o, ancora, quando l'attività venatoria sia motivo di danno o di disturbo ad attività di rilevante interesse economico, sociale o ambientale.
8. Il divieto è reso noto mediante l'apposizione di tabelle, esenti da tasse, a cura del proprietario o conduttore del fondo, le quali delimitino in maniera chiara e visibile il perimetro dell'area interessata.
9. Nei fondi sottratti alla gestione programmata della caccia è vietato a chiunque, compreso il proprietario o il conduttore, esercitare l'attività venatoria fino al venir meno delle ragioni del divieto.
Capo VIII Vigilanza e sanzioni
Articolo 42 (Vigilanza venatoria)
1. La vigilanza sull'applicazione delle leggi venatorie è affidata:
a) agli ufficiali, sottufficiali e guardie del Corpo forestale valdostano;
b) alle guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e protezionistiche riconosciute, ai quali sia conferita la qualifica di guardia giurata ai termini delle leggi di pubblica sicurezza.
2. Detta vigilanza è altresì affidata alle guardie addette ai parchi nazionali e regionali, agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria ed alle guardie giurate comunali, forestali e campestri.
3. Gli agenti venatori svolgono le proprie funzioni, di norma, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza.
4. L'attività delle guardie volontarie è coordinata dalla Regione, tramite il Servizio forestazione e risorse naturali.
Articolo 43 (Poteri e compiti degli agenti di vigilanza venatoria)
1. Per l'esercizio di vigilanza gli agenti venatori possono chiedere l'esibizione della licenza governativa, della polizza di assicurazione, del tesserino regionale e della selvaggina abbattuta a qualsiasi persona trovata in possesso di armi o arnesi atti alla caccia, in esercizio o in attitudine di caccia.
2. Ogni cacciatore è tenuto altresì a lasciare verificare il carniere, lo zaino e qualsiasi altro oggetto atto a contenere la selvaggina abbattuta, nonché i mezzi di caccia, ivi compresi i veicoli, agli agenti che ne facciano richiesta.
3. In caso di contestazione di una delle infrazioni amministrative previste dall'articolo 45, gli agenti che esercitano funzioni di polizia giudiziaria procedono al ritiro della licenza governativa e del tesserino regionale ed al sequestro delle armi e dei mezzi di caccia, con esclusione del cane, e dell'eventuale selvaggina abbattuta o catturata, redigendo verbale e rilasciandone copia al contravventore secondo le modalità previste per legge.
4. Le armi, i mezzi di caccia, la licenza governativa ed il tesserino regionale, ove non si dia luogo alla proposta di revoca o di esclusione definitiva della concessione della licenza, saranno restituiti al legittimo proprietario, previa dimostrazione dell'estinzione delle sanzioni amministrative e dell'eventuale risarcimento del danno ove previsto.
5. Se fra le cose sequestrate si trovi selvaggina morta, gli agenti provvedono a venderla attraverso trattativa privata al miglior offerente; la somma ricavata sarà tenuta a disposizione della persona a cui è contestata l'infrazione, alla quale sarà successivamente restituita qualora si accerti che l'illecito non sussiste; se al contrario sussiste, l'importo relativo deve essere versato su un conto corrente intestato alla Regione; le somme in tal modo introitate saranno impiegate a scopi di protezione e di ripopolamento della fauna.
6. Quando la selvaggina sia sequestrata viva ed indenne sul luogo in cui è stata catturata, gli agenti la liberano sul posto.
7. Gli agenti venatori che non esercitano funzioni di polizia giudiziaria, i quali accertino, anche a seguito di denuncia, violazione alle leggi sulla caccia, redigono apposito verbale nel quale devono essere specificate tutte le circostanze del fatto e le eventuali osservazioni del contravventore e lo trasmettono all'ente da cui dipendono ed all'autorità competente ai sensi delle disposizioni vigenti.
8. Inoltre, qualora abbiano notizia o fondato sospetto che sia stato commesso un illecito previsto dalla legislazione vigente, devono darne immediata notizia all'autorità territorialmente competente.
9. Agli agenti di cui al presente articolo, ad eccezione delle guardie volontarie, è vietato l'esercizio venatorio nell'ambito del territorio in cui esercitano le proprie funzioni.
10. La mancata osservanza di quanto disposto dal comma 9 implica la violazione per esercizio di caccia in zona non consentita.
11. Alle guardie volontarie è vietato l'esercizio venatorio durante l'espletamento delle loro funzioni.
Articolo 44 (Attestato di idoneità per l'attività di guardia venatoria volontaria)
1. Il riconoscimento ed il rinnovo della qualifica di guardia volontaria sono subordinati alla frequenza di corsi di qualificazione ed aggiornamento, organizzati dal Servizio forestazione e risorse naturali, ed al conseguimento di un attestato di idoneità, rilasciato dal Presidente della Giunta regionale, previo superamento di apposito esame.
2. Per l'organizzazione di detti corsi la Regione può avvalersi anche delle associazioni venatorie, agricole e protezionistiche riconosciute.
3. La commissione d'esame per il conseguimento dell'attestato di idoneità di cui al comma 1 è formata dalla commissione di cui all'articolo 34, integrata dai rappresentanti delle organizzazioni venatorie, agricole e ambientaliste di cui all'articolo 13.
4. Le guardie venatorie volontarie nominate tali alla data di entrata in vigore della presente legge devono sostenere un colloquio con la commissione di cui al comma 3 per verificare la conoscenza della nuova normativa inerente la protezione della fauna omeoterma ed il prelievo venatorio.
5. n mancato rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 44, comma 11, e/o l'aver incorso in una qualsiasi violazione in materia venatoria comporta la revoca definitiva della qualifica di guardia venatoria volontaria.
Articolo 45 (Sanzioni amministrative)
1. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali previste dalla l. 157/1992 e delle pene previste per la violazione della legislazione sulle armi, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:
a) sanzione amministrativa da lire 600.000 a lire 3.000.000 per chi esercita la caccia senza i documenti prescritti dall'articolo 32 o per che contravviene a quanto previsto dall'articolo 33, comma 3; in caso di recidiva, sanzione amministrativa da lire 1.000.000 a lire 6.000.000; qualora il trasgressore esibisca il documento entro otto giorni, la sanzione amministrativa va da lire 100.000 a lire 600.000;
b) sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 1.800.000 per chi esercita la caccia in periodi non consentiti, in giorno di silenzio venatorio, o in giorno non prescelto, di notte o in zone in cui sussiste il divieto di caccia o senza autorizzazione in zone in cui quest'ultima sia prescritta; in caso di recidiva, sanzione amministrativa da lire 600.000 a lire 3.600.000; in caso di ulteriore recidiva, la sanzione amministrativa da lire 1.200.000 a lire 7.200.000;
c) sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 3.000.000 per chi esercita la caccia su specie di uccelli o mammiferi particolarmente protetti, di cui all'articolo 4, e per chi ne detiene illegittimamente preparazioni e trofei;
d) sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 1.800.000 per chi esercita la caccia su specie di uccelli o mammiferi nei cui confronti non è consentito il prelievo venatorio e per chi ne detiene illegittimamente preparazioni e trofei; in caso di recidiva, sanzione amministrativa da lire 600.000 a lire 3.600.000; in caso di ulteriore recidiva, la sanzione amministrativa da lire 1.200.000 a lire 7.200.000;
e) sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 300.000, per ciascun capo, per chi destina a scopi diversi da quelli indicati dall'articolo 21 la selvaggina viva introdotta nel territorio regionale o per chi introduce selvaggina viva senza l'autorizzazione di cui allo stesso articolo o per chi viola le disposizioni emanate dallo stesso articolo o dall'articolo 22;
f) sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 1.800.000 per chi esercita la caccia in contrasto con le modalità di cui all'articolo 30; in caso di recidiva, sanzione amministrativa da lire 600.000 a lire 3.600.000; in caso di ulteriore recidiva, la sanzione amministrativa da lire 1.200.000 a lire 7.200.000;
g) sanzione amministrativa da lire 400.000 a lire 2.400.000 per chi esercita la caccia in una forma diversa da quella prescelta ai sensi dell'articolo 26;
h) sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000 per chi non provvede ad effettuare le prescritte annotazioni sul tesserino regionale;
i) sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 1.800.000 per chi contravviene ad una disposizione contenuta nel calendario venatorio, non espressamente richiamata dal presente articolo;
l) sanzione amministrativa da lire 150.000 a lire 900.000 per chi viola le disposizioni di cui all'articolo 8;
m) sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 600.000 per chi viola le disposizioni di cui all'articolo 31;
n) sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 300.000 per chi, pur essendone munito, non esibisce, agli agenti venatori che ne facciano richiesta, la licenza di porto d'armi per uso caccia o la polizza di assicurazione o il tesserino regionale o la selvaggina abbattuta o non lasci verificare il carniere o lo zaino o qualsiasi altro oggetto atto a contenere la selvaggina abbattuta nonché i mezzi di caccia, ivi compresi i veicoli;
o) sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 600.000 per chi viola le norme di cui all'articolo 16, comma 4;
p) sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 300.000 per chi viola le disposizioni della presente legge non espressamente richiamate dal presente articolo.
2. Oltre le sanzioni amministrative previste al comma 1 si applicano o provvedimenti di sospensione, revoca e l'esclusione definitiva della licenza di porto di fucile per uso di caccia nei casi e con le modalità previste dall'articolo 32 della l. 157/1992.
3. Nei casi di revoca della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di cui al comma 2, è ammesso il rinnovo della licenza ai sensi dell'articolo 33, comma 1, a far data dal compimento del decimo anno dell'avvenuta revoca.
4. Oltre alle sanzioni amministrative di cui al comma 1, per ogni esemplare di fauna selvatica abbattuto in contrasto con le norme contenute nella presente legge è previsto un risarcimento, stabilito ogni tre anni dalla Giunta regionale su indicazione dell'ufficio per la fauna selvatica, in accordo con la Consulta faunistica regionale.
5. I proventi di cui sopra saranno introitati al capitolo n. 7700 "Proventi pene pecuniarie per contravvenzioni" della parte entrata dei bilanci medesimi.
Capo IX Disposizioni transitorie e finali
Articolo 46 (Comitato regionale per la caccia)
1. Il Comitato regionale per la caccia, di cui alla legge regionale 28/1973, è trasformato in Comitato regionale per la gestione venatoria, di cui all'articolo 14.
2. Il Comitato regionale per la caccia rimane in vigore sino alla costituzione del nuovo Comitato regionale per la gestione venatoria.
3. I beni del Comitato regionale per la caccia sono trasferiti al Comitato regionale per la gestione venatoria.
4. Il personale dipendente del Comitato regionale per la caccia all'entrata in vigore della presente legge è inserito nella pianta organica del Comitato regionale per la gestione venatoria.
Articolo 47 (Riserve di caccia in concessione speciale)
1. Le concessioni in atto delle riserve di caccia in concessione speciale, di cui all'articolo 21 della legge regionale 28/1973, restano in vigore sino alla loro scadenza ed eventualmente per un solo rinnovo della concessione non superiore a tre anni.
2. Alla loro scadenza la Giunta regionale, sentita la Consulta faunistica regionale, deciderà sentito il parere degli organi competenti in merito alla loro destinazione.
3. Le riserve di caccia in concessione speciale sono soggette alle limitazioni della presente legge.
4. Il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nelle concessioni o di quelle di cui alla presente legge comporta la revoca della concessione stessa.
5 Il personale di vigilanza in servizio presso le riserve di caccia in concessione speciale alla data di scadenza delle relative concessioni può essere assunto, su richiesta dello stesso, presso il Servizio forestazione e risorse naturali in qualità di addetto forestale specializzato con contratto di natura privatistica a tempo indeterminato di cui alla legge regionale 27 luglio 1989, n. 44 (Norme concernenti i cantieri forestali, lo stato giuridico ed il trattamento economico dei relativi addetti).
Articolo 48 (Disciplina transitoria per l'abilitazione all'esercizio venatorio)
1. L'abilitazione all'esercizio venatorio viene disciplinato con la normativa vigente fino alla organizzazione dei corsi di cui all'articolo 35.
Articolo 49 (Disposizioni finanziarie)
1. Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge, previste per l'anno 1993 in lire 605 milioni, graveranno sul capitolo n. 42000 e sui capitoli di nuova istituzione n. 40445, 40450, 40455 e 40465 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1993 e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci.
2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede per l'anno 1993:
a) quanto a lire 500.000.000 mediante utilizzo delle entrate iscritte al capitolo n. 00255 istituito ai sensi dell'articolo 39, ripartendo le stesse nella misura indicata dal comma 6;
b) quanto a lire 55.000.000 mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto sul capitolo n. 69000 "Fondo globale per il finanziamento di spese correnti" a valere sull'accantonamento previsto dall'allegato n. 8 del bilancio di previsione della Regione denominato "Tutela ambiente e valorizzazione territorio" - C.1.1. Protezione degli animali domestici, della fauna selvatica e prelievo venatorio;
c) quanto a lire 50.000.000 mediante utilizzo delle disponibilità iscritte al capitolo n. 39440 del bilancio per l'esercizio in corso.
3. A decorrere dall'anno 1994 alla determinazione dell'onere si provvederà con la legge di approvazione dei relativi bilanci, ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d'Aosta).
Articolo 50 (Variazioni al bilancio)
1. Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1993 sono apportate le seguenti variazioni sia in termini di competenza che in termini di cassa:
a) parte entrata
programma regionale 1.01
codificazione 01 gennaio 06
cap. 00255 (di nuova istituzione)
"Proventi delle tasse di concessione per l'esercizio della caccia
Legge regionale, n. articolo 39"
lire 500.000.000;
b) parte spesa
1) in diminuzione:
cap. 69000 "Fondo globale per il finanziamento di spese correnti"
lire 55.000.000;
cap. 39440 "Spese per propaganda ed interventi per la protezione delle risorse naturali"
lire 50.000.000;
2) in aumento:
programma regionale 2.2.1.10
codificazione 1.1.1.4.2.2.08.14.04
cap. 40445 (di nuova istituzione)
"Spese per il funzionamento della Consulta faunistica regionale
Legge regionale, n. "
lire 5.000.000;
programma regionale 2.2.1.10
codificazione 1.1.1.6.2.02.08.14.04
cap. 40450 (di nuova istituzione)
"Contributo al Comitato regionale per la gestione venatoria
Legge regionale, n. titolo VII, articolo 39, comma 6"
lire 175.000.000;
programma regionale 2.2.1.10
codificazione 1.1.1.4.2.02.08.14.04
cap. 40455 (di nuova istituzione)
"Spese per la tutela e la gestione della fauna selvatica
Legge regionale, n. titolo VII, articolo 39, comma 6"
lire 200.000.000;
programma regionale 2.2.1.10
codificazione 1.1.1.6.3.3.08.14.04
cap. 40465 (di nuova istituzione)
"Premio alle aziende agricole per il concorso alla produzione faunistica
Legge regionale, n. titolo VII, articolo 39, comma 6"
lire 75.000.000;
cap. 42000 "Contributi a favore di conduttori di aziende agricole per il risarcimento dei danni arrecati agli agricoltori da parte della fauna selvatica
Legge regionale, n. titolo VII, articolo 39, comma 6"
lire 150.000.000.
Articolo 51 (Abrogazione di leggi)
1. Sono abrogate le leggi regionali 28/1973, 10 dicembre 1974, n. 47 (Modificazioni alla legge regionale 23 maggio 1973, n. 28, recante provvedimenti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia nella Regione autonoma della Valle d'Aosta), 16 giugno 1978, n. 27 (Modificazioni alle leggi regionali 23 maggio 1973, n. 28 e 10 dicembre 1974, n. 47, recanti provvedimenti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia nella Regione autonoma della Valle d'Aosta), 18 novembre 1985, n. 71 (Contributi per il risarcimento dei danni arrecati alla produzione agricola dalla fauna selvatica), nonché ogni altra disposizione in contrasto con la presente legge.
Articolo 52 (Dichiarazione d'urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
Proposta di legge n. 454 resentata dal Consigliere Riccarand: "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio nella Regione Autonoma Valle d'Aosta":
Capo I Principi e disposizioni generali
Articolo 1 (Oggetto della legge)
1. La Regione autonoma Valle d'Aosta tutela il patrimonio faunistico e disciplina l'attività venatoria nel quadro della salvaguardia degli equilibri ambientali.
2. La fauna selvatica costituisce un bene indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità regionale, nazionale e internazionale.
3. Ove non diversamente previsto dalla presente legge o dal relativo calendario venatorio regionale si applicano le disposizioni previste dalle vigenti normative statali.
Articolo 2 (Oggetto della tutela)
1. Fanno parte della fauna selvatica, oggetto della tutela della presente legge, i mammiferi e gli uccelli dei quali esistono esemplari viventi, stabilmente o temporaneamente, in stato di naturale libertà, nel territorio regionale.
2. Sono particolarmente protette, anche sotto il profilo sanzionatorio, tutte le specie identificate come oggetto di particolare protezione da normative statali, da direttive comunitarie o da convenzioni internazionali.
3. Le norme della presente legge non si applicano alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti, alle arvicole.
Articolo 3 (Divieto di uccellagione)
1. È vietata in tutto il territorio regionale ogni forma di uccellagione.
Articolo 4 (Cattura e utilizzazione di animali)
1. È vietato alterare, distruggere, asportare, catturare e detenere, anche per brevi periodi, uova, nidi e piccoli nati di qualsiasi specie, appartenenti alla fauna selvatica, se non per sottrarli a sicura distruzione o morte, purché, in tal caso, se ne dia avviso entro ventiquattr'ore alla stazione forestale più vicina, che adotterà i provvedimenti del caso.
2. L'Assessore all'agricoltura, forestazione e risorse naturali, di concerto con l'Assessore all'ambiente, territorio e trasporti, può accordare, a scopo di studio, al personale qualificato degli istituti o laboratori scientifici, dei musei di scienze e storia naturali, dei parchi naturali, il permesso di catturare e utilizzare esemplari di determinate specie di animali selvatici, di prelevarne uova, nidi e piccoli nati, purché venga presentato un protocollo di ricerca che dimostri l'impossibilità di avvalersi di altri sistemi, preventivamente approvato dal responsabile del servizio veterinario dell'Unità sanitaria locale (USL).
3. Resta fermo il divieto d'impiegare esemplari appartenenti alla fauna selvatica nella sperimentazione animale, così come definita dalla legge 12 giugno 1931, n. 924 (Modificazione delle disposizioni che disciplinano la materia della vivisezione sugli animali vertebrati a sangue caldo - mammiferi ed uccelli) e successive modifiche.
4. Analogamente l'Assessore all'agricoltura, forestazione e risorse naturali, di concerto con l'Assessore all'ambiente, territorio e trasporti, può autorizzare di volta in volta, per scopi di ricerca scientifica, persone appositamente incaricate da istituti scientifici pubblici o riconosciuti ad effettuare attività di inanellamento.
5. È vietato arrecare disturbo in qualsiasi modo agli animali selvatici, con particolare riferimento al periodo riproduttivo di ogni singola specie.
6. Al fine di non interrompere il legame genitore-prole, è fatto divieto a chiunque di toccare, molestare o allontanare dal luogo di ritrovamento qualunque specie di giovane animale, anche se all'apparenza abbandonato.
7. Chiunque trovi un animale morto o ferito ha l'obbligo di darne tempestiva segnalazione alla più vicina stazione forestale.
Articolo 5 (Caccia controllata)
1. Il territorio regionale è sottoposto al regime di caccia controllata.
2. Per caccia controllata si intende l'esercizio venatorio soggetto a limitazioni di specie cacciabili, di tempo, di luogo e di numero di capi da abbattere.
3. È vietato abbattere, catturare, detenere o commerciare esemplari di qualsiasi specie di mammiferi e uccelli appartenenti alla fauna selvatica, salvo quanto disposto dalla presente legge.
Articolo 6 (Esercizio dell'attività venatoria)
1. L'esercizio dell'attività venatoria è consentito purché non contrasti con l'esigenza di conservazione della fauna e non arrechi danno effettivo alle produzioni agricole.
2. Costituisce esercizio venatorio ogni atto diretto all'abbattimento, cattura o trasporto di fauna.
3. Sono considerati altresì esercizio venatorio il vagare o il soffermarsi con mezzi idonei a tale scopo, o in atteggiamento di ricerca della selvaggina, o in attesa della medesima per abbatterla o catturarla.
4. Costituiscono inoltre esercizio venatorio il concorso o il favoreggiamento attivo dati a qualsiasi titolo per l'abbattimento, la cattura o il trasporto di fauna.
5. È consentito il porto del fucile nei luoghi di caccia unicamente nel periodo compreso fra le ventiquattr'ore precedenti il giorno dell'apertura della stagione venatoria e la mezzanotte del giorno di chiusura della stessa.
6. La fauna selvatica abbattuta nel rispetto delle disposizioni della presente legge appartiene a colui che l'ha cacciata.
7. Essa peraltro spetta al cacciatore che l'ha scovata fino a che questi non ne abbandoni l'inseguimento, mentre quella palesemente ferita spetta al feritore.
8. La caccia nella regione può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età, sia munito della relativa licenza di porto di fucile per uso di caccia e sia coperto da assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, i cui importi minimi siano quelli previsti dalle vigenti leggi statali in materia.
9. È fatto obbligo, a chi uccide o rinviene uccelli inanellati, di darne notizia alla stazione forestale più vicina, che provvede ad informarne l'Istituto nazionale per la fauna selvatica.
Articolo 7 (Mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria)
1. È vietato qualsiasi mezzo di caccia diverso dal fucile.
2. Sono vietati il fucile automatico o a ripetizione con munizione spezzata a più di due colpi, ed il fucile a palla a percussione anulare.
3. È pure vietato l'uso del fucile a canna rigata di calibro inferiore a millimetri 6, se non diversamente disposto dal calendario venatorio di cui al successivo articolo, sul quale non potranno comunque essere autorizzati calibri inferiori a quelli previsti dalle vigenti norme statali, alle quali si fa riferimento per qualsiasi altra disposizione in merito.
Articolo 8 (Specie cacciabili)
1. È vietato, ai fini della presente legge, abbattere, catturare, detenere o commerciare esemplari di qualsiasi specie di animali appartenenti alla fauna selvatica.
2. È fatta eccezione per le seguenti specie che, se menzionate nel calendario venatorio, sono cacciabili. Il periodo massimo entro il quale è consentita la caccia va dal 1° ottobre al 31 dicembre per il cinghiale e la volpe e dal 1° ottobre al 24 novembre per tutte le altre specie elencate; salvo provvedimenti più restrittivi sanciti dal calendario venatorio o dalle normative statali vigenti:
a) fra i mammiferi:
1) Camoscio (Rupicapra rupicapra);
2) Capriolo (Capreolus capreolus);
3) Cinghiale (Sus scrofa);
4) Coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus);
5) Lepre bianca (Lepus timidus);
6) Lepre comune (Lepus europaeus);
7) Volpe (Vulpes vulpes);
b) fra gli uccelli:
1) Allodola (Alauda arvensis);
2) Colombaccio (Columa palumbus);
3) Cornacchia (Corvus corone);
4) Corvo (Corvus frugilegus);
5) Coturnice (Alectoris graeca);
6) Fagiano (Phasianus colchicus);
7) Fagiano di monte (Lyrurus tetrix);
8) Passero (Passer domesticur italiae);
9) Passera mattugia (Passer montanus);
10) Passera oltremontana (Passer d. domesticus);
11) Pernice bianca (Lagopus mutus);
12) Storno (Sturnus vulgaris);
13) Taccola (Corvus monedula);
14) Tordo sassello (Turdus iliacus).
Articolo 9 (Introduzione di fauna selvatica)
1. L'introduzione di fauna selvatica viva, purché corrispondente a specie autoctone già presenti storicamente sul territorio regionale, può essere effettuata solo a scopo di ripopolamento, di rinsanguamento o reintroduzione.
2. È vietato introdurre nel territorio regionale fauna selvatica estranea a quella indigena, salvo che si tratti di animali destinati al commercio per fini amatoriali o appartenenti a circhi equestri, in regola con l'accordo nazionale fra Ente nazionale protezione animali (ENPA) ed Ente nazionale circhi, che entra a far parte integrante della presente legge in allegato A.
3. Con deliberazione del Consiglio regionale, sono precisate le specie animali destinate all'allevamento e al commercio per fini amatoriali, tenuto o conto delle convenzioni internazionali in materia e sentito il parere dei rappresentanti della categoria.
4. Le autorizzazioni per le attività di cui al comma 1, particolarmente per fini scientifici e sperimentali, sono rilasciate dall'Assessore all'agricoltura, forestazione e risorse naturali, di concerto con l'Assessore all'ambiente, territorio e trasporti e fatte salve le disposizioni previste dal regolamento di polizia veterinaria.
Articolo 10 (Allevamenti)
1. L'Assessore all'agricoltura, forestazione e risorse naturali può autorizzare di volta in volta, regolamentandolo, l'allevamento di fauna selvatica a scopo alimentare o amatoriale o di ripopolamento.
2. I permessi e le autorizzazioni di cui al comma 1 devono essere rilasciati a persone nominativamente indicate previamente autorizzate dalla competente autorità sanitaria.
Articolo 11 (Tassidermia)
1. È ammessa la detenzione di spoglie e di trofei, di mammiferi e uccelli, secondo le seguenti modalità:
a) per quanto riguarda le specie cacciabili, il detentore del trofeo dovrà munirsi di apposita certificazione rilasciata dalla stazione forestale in cui l'animale è stato abbattuto, attestante l'anno in cui è avvenuta l'uccisione e nella quale compaia un numero di identificazione che dovrà essere applicato in modo inamovibile sul trofeo stesso, a mezzo di un apposito contrassegno fornito dall'Amministrazione regionale;
b) per le specie non oggetto di prelievo venatorio, ai sensi delle norme vigenti in materia, nessun trofeo può essere detenuto se non munito di apposita autorizzazione rilasciata dalla stazione forestale competente per territorio, accompagnata da un certificato rilasciato dal veterinario competente per zona, che ne attesti l'avvenuto decesso per cause naturali e/o accidentali. Anche questa autorizzazione dovrà riportare un numero che trovi il suo corrispondente in un contrassegno da applicare al trofeo in modo inamovibile;
c) le spoglie ed i trofei detenuti prima dell'entrata in vigore della presente legge devono essere dichiarati alla stazione forestale competente per territorio entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge. La stazione forestale rilascerà un certificato attestante la dichiarazione ed un numero di identificazione da applicare in modo inamovibile sul trofeo.
2. Le stazioni forestali tengono un registro aggiornato dei contrassegni rilasciati e comunicano entro trenta giorni i loro dati alla Regione.
3. I musei scientifici di istituzioni private o di enti pubblici non sono soggetti alle norme del comma 1, ma devono comunque tener un registro aggiornato con le dotazioni degli animali presenti.
4. I tassidermisti devono tenere sempre aggiornato un registro di carico e scarico con i nominativi dei clienti, la data di consegna e la descrizione dell'animale affidato in preparazione ed esibirlo, a richiesta, agli agenti incaricati della sorveglianza, che potranno altresì compiere ispezioni nei locali adibiti all'esercizio dell'attività, o a deposito degli animali preparati o da preparare.
5. In caso di animale in preparazione tassidermica di provenienza esterna al territorio regionale, occorre apposita autorizzazione della Regione di provenienza.
6. Qualora il tassidermista riceva fauna protetta non accompagnata da adeguata autorizzazione regionale, deve segnalare il fatto alla stazione forestale più vicina, fornendo anche il nome del consegnante.
Articolo 12 (Cani vaganti)
1. I cani da guardia alle abitazioni e al bestiame non devono essere lasciati incustoditi nelle campagne a più di duecento metri dalle abitazioni e dal bestiame.
2. I cani negli alpeggi devono essere muniti di sonaglio al collare, atto per segnalare la loro presenza alla fauna selvatica.
3. Tutti indistintamente gli altri cani devono essere rigorosamente custoditi e, se condotti in campagna in tempo di divieto, devono essere tenuti al guinzaglio qualora dovessero assumere atteggiamento di caccia o ricerca di selvaggina.
4. I cani di qualsiasi razza, trovati a vagare in territorio aperto in tempo di divieto, devono, se possibile, essere catturati dagli agenti di vigilanza.
5. I cani possono essere abbattuti allorché non ne sia possibile la cattura o il riconoscimento o quando essi presentino evidenti segni o comportamenti attribuibili a malattie infettive.
6. I cani catturati sono dati in custodia al canile regionale e vengono da questo restituiti al legittimo proprietario ad avvenuto pagamento, da parte del contravventore o del proprietario dell'animale, del rimborso delle spese di custodia e mantenimento.
Articolo 13 (Addestramento dei cani)
1. L'addestramento e l'allenamento di cani da ferma e da seguito sono consentiti nelle località aperte alla caccia e soltanto nei trenta giorni precedenti l'apertura generale di questa. I cani devono essere costantemente sorvegliati dai loro proprietari o da loro incaricati i quali devono essere in possesso del "carnet de chasse" dell'anno venatorio in corso.
2. Durante la stagione venatoria, l'addestramento e l'allenamento dei cani è vietato nei giorni in cui è vietata la caccia.
3. In caso di inosservanza delle precedenti disposizioni, i cani sono considerati vaganti a tutti gli effetti.
4. L'allenamento dei cani non è consentito aizzando i cani contro specie per le quali il calendario venatorio non ne preveda l'uso.
Articolo 14 (Fondi chiusi)
1. L'esercizio venatorio è vietato nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 1,20 o da corsi o specchi di acqua perenni il cui letto abbia la larghezza di almeno metri 3,00 e la profondità di almeno metri 1,50.
2. I fondi chiusi esistenti, o che si intendono istituire, devono essere notificati, dai proprietari o conduttori, all'Assessore all'Agricoltura, forestazione e risorse naturali, per i necessari provvedimenti di competenza.
3. I proprietari o i conduttori dei fondi di cui ai commi 1 e 2 devono provvedere, a proprie cure e spese, ad apporre adeguate tabelle perimetriche fornite dalla Regione.
Articolo 15 (Tutela delle produzioni agricole)
1. L'esercizio venatorio è vietato nei territori in attualità di coltivazione, anche se non opportunamente tabellati, quali:
a) i vivai, i giardini, le coltivazioni floreali, gli orti, i frutteti, i vigneti;
b) le colture erbacee dal momento della semina fino alla raccolta, i prati artificiali dalla ripresa della vegetazione al termine del taglio ed i prati naturali durante il periodo in cui sono suscettibili di falciatura.
2. I terreni di recente rimboschiti e i boschi distrutti o danneggiati da incendi e in via di rinnovazione, naturale od artificiale, devono invece essere circoscritti da tabellazione segnalante il divieto di caccia, apposto ad opera dei loro proprietari o dell'Amministrazione regionale.
Articolo 16 (Altri divieti)
1. È vietato a chiunque:
a) l'esercizio venatorio nei giardini, nei parchi pubblici e privati, nelle aree turistiche attrezzate e nei terreni adibiti ad attività sportive;
b) l'esercizio venatorio nei parchi naturali nazionali e regionali, nelle riserve naturali, nelle oasi di protezione e nelle zone di ripopolamento e cattura, fatte salve le rispettive finalità costitutive. In tali zone è altresì vietato l'attraversamento a fini di caccia, sia pur con armi scariche e cani al guinzaglio;
c) l'esercizio venatorio nelle località in cui sorgano opere di difesa dello Stato ed ove il divieto sia richiesto a giudizio insindacabile dell'autorità militare, o nelle località dove esistono beni monumentali, purché dette zone siano chiaramente delimitate da tabelle di apposito divieto;
d) l'esercizio venatorio nelle aie e nei cortili o in altre pertinenze di fabbricati rurali, nelle zone comprese nel raggio di 100 metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro, e di 50 metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali e interpoderali;
e) ferma restando l'applicazione dell'articolo 703 del codice penale, sparare da distanza minore di 150 metri con uso di fucile da caccia a canna liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata massima in caso di uso di altre armi, in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti a posto di lavoro; di vie di comunicazione ferroviaria e strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali ed interpoderali; di funivie, filovie ed altri trasporti a sospensione; di stabbi, stazzi, recinti ed altre aree delimitate destinate al ricovero ed all'alimentazione del bestiame durante il periodo di attività agro-silvo-pastorale;
f) portare armi da sparo per uso di caccia cariche, anche se in posizione di sicurezza, all'interno dei centri abitati o a bordo di veicoli di qualunque genere;
g) effettuare caccia a rastrello in numero superiore a tre persone, compresi gli accompagnatori non armati; o utilizzare, a scopo venatorio, tute impermeabili da sommozzatore negli specchi o corsi d'acqua;
h) esercitare la caccia da appostamento fisso, o da appostamento temporaneo costruito con materiali non reperibili in loco;
i) cacciare sparando da veicoli a motore o da aeromobili o cacciare a distanza inferiore a 100 metri da macchine agricole in funzione;
l) cacciare su terreni coperti in tutto o per la maggior parte da neve, se non altrimenti disposto nel calendario venatorio;
m) cacciare negli stagni, nelle paludi e negli specchi d'acqua artificiali del tutto o per la maggior parte coperti da ghiaccio, nonché su terreni allagati da piene di fiumi e torrenti;
n) usare richiami vivi o richiami acustici a funzionamento meccanico o elettrico, con o senza amplificazione del suono;
o) cacciare negli specchi d'acqua ove si eserciti l'industria della pesca o dell'acquacoltura, nonché nei canali delle valli da pesca, qualora il possessore li abbia circoscritti con tabelle indicative fornite dalla Regione e, indicanti il divieto di caccia;
p) fare saline o altre forme di pasturazione al fine di attirare per scopi di caccia la selvaggina fuori dalle zone protette o al limite protette o al limite di queste;
q) portare o utilizzare furetti, trappole, lacci, tagliole, esche o bocconi avvelenati; armi con scatto provocato dalla preda o armi da sparo munite di silenziatore o atte a riceverlo; telefoni portatili e radio ricetrasmittenti;
r) usare munizione spezzata nella caccia agli ungulati o munizione a palla contro le altre specie di selvaggina, ad eccezione della volpe ove ciò sia espressamente consentito dal calendario venatorio;
s) servirsi di mezzi aerei per motivi di caccia. L'uso di veicoli a motore trasportanti mezzi di caccia, cacciatori, cani da caccia o selvaggina è vietato al di fuori delle strade statali, regionali e comunali, anche a coloro che beneficiano delle eccezioni previste dalla legge regionale 22 aprile 1985, n. 17 fatta eccezione per le sole persone disabili con veicoli muniti del contrassegno di cui al decreto del Ministero del lavoro dell'8 giugno 1979, n. 1176 e alle persone aventi una invalidità superiore all'80 per cento, anche eventualmente accompagnate da una sola persona;
t) commerciare fauna selvatica morta, non proveniente da allevamenti, per sagre e manifestazioni a carattere gastronomico; vendere, detenere per vendere o acquistare animali vivi o morti, nonché loro parti o prodotti derivati facilmente riconoscibili, appartenenti alla fauna selvatica ad eccezione di quelli provenienti da allevamenti autorizzati;
u) produrre, vendere e detenere trappole e richiami per la fauna selvatica;
v) l'esercizio in qualunque forma del tiro al volo su uccelli;
z) rimuovere, danneggiare o comunque rendere inidonee al loro fine le tabelle legittimamente apposte ai sensi della presente legge, fatta salva l'applicazione dell'articolo 635 del codice penale;
aa) raccogliere, senza il consenso dell'agente di vigilanza, entro i limiti di un'oasi, parco o riserva, selvaggina colpita al di fuori e penetratavi durante la fuga;
bb) l'uso dei cani per la caccia agli ungulati.
2. La caccia fotografica e altre attività comportanti disturbo per la fauna, se rivolte nei confronti di animali intenti alla cova o all'allevamento della prole, possono svolgersi solo previa autorizzazione dell'Assessore all'agricoltura, forestazione e risorse naturali.
3. Le competenti autorità territoriali locali possono vietare temporaneamente la caccia nelle zone interessate da intenso fenomeno turistico.
Capo II Funzioni amministrative
Articolo 17 (Funzioni e compiti della Regione in materia venatoria)
1. Funzione precipua della Regione autonoma Valle d'Aosta, tramite il Servizio forestazione e risorse naturali dell'Assessorato all'agricoltura, forestazione e risorse naturali, è quella di tutelare il patrimonio faunistico e di disciplinare l'attività venatoria nel quadro della salvaguardia degli equilibri ambientali.
2. A tal fine la Regione protegge e gestisce la fauna selvatica, prendendo le iniziative amministrative, scientifiche e tecniche che essa ritiene più utili per:
a) attuare un piano programmato di salvaguardia, conservazione e recupero dell'equilibrio ambientale faunistico della regione, anche promuovendo ed attuando studi e indagini sull'ambiente e sulla fauna selvatica;
b) dotare il territorio regionale di oasi di protezione o altre strutture atte alla protezione ed al potenziamento quantitativo e qualitativo delle specie faunistiche autoctone;
c) eliminare o ridurre i fattori di disequilibrio o di degrado ambientale;
d) provvedere alla stesura del calendario venatorio, copia del quale verrà inviato per un parere consultivo all'Assessorato dell'ambiente, territorio e trasporti e al Comitato regionale per la caccia di cui all'articolo 18, nonché prevedere la regolamentazione delle aree a gestione programmata della caccia, quando istituite;
e) adottare tutti quei provvedimenti ritenuti necessari per raggiungere le finalità della presente legge, disciplinando, in relazione alle risorse faunistiche, l'attività della caccia, grazie ad un prelievo venatorio fissato da piani di abbattimento predisposti in modo da non intaccare la consistenza globale e spaziale della fauna cacciabile e da stabilizzare questa intorno ad un valore di densità ottimale in relazione all'ambiente in cui le singole specie vivono.
Articolo 18 (Caccia di selezione)
1. Al fine di elevare e stabilizzare l'entità media della fauna cacciabile intorno ad un valore ragionevole di densità ottimale in relazione ai principi biologici e agli ambienti in cui le singole specie vivono, l'Assessore all'agricoltura, forestazione e risorse naturali prende le iniziative atte a favorire, entro un anno dall'approvazione della presente legge, la pratica di una caccia di selezione preventivamente programmata: e ciò mediante la continua messa a punto di un piano di assestamento faunistico redatto con criteri scientifici e tecnici da esperti del settore, sulla base di appositi censimenti coordinati dal Corpo forestale valdostano, e con l'apporto di istituti di livello universitario e del Museo regionale di scienze naturali di Saint-Pierre, istituito con la legge regionale 20 maggio 1985, n. 32.
2. Il piano di assestamento faunistico è emanato con decreto dell'Assessore all'agricoltura, forestazione e risorse naturali, di concerto con l'Assessorato dell'ambiente, territorio e trasporti sentita la Giunta regionale; esso può prevedere, per i soli ungulati e nelle aree a gestione programmata della caccia di cui all'articolo 26, anche periodi venatori diversi da quelli stabiliti dalla presente legge, purché riconosciuti tecnicamente e biologicamente compatibili da competente istituto scientifico.
3. La caccia preventivamente programmata mediante il piano di assestamento faunistico è attuata per le seguenti specie animali:
a) camoscio;
b) capriolo;
c) coturnice;
d) fagiano di monte;
e) lepre bianca;
f) lepre grigia;
g) pernice bianca;
h) cinghiale;
i) volpe.
Articolo 19 (Funzione e composizione del Comitato regionale per la caccia)
1. Funzione del Comitato regionale per la caccia, organo consultivo e operativo dell'Assessorato dell'agricoltura, forestazione e risorse naturali, è quella di esprimere pareri e formulare proposte in materia venatoria.
2. Il Comitato è composto da:
a) un rappresentante dell'Assessore all'agricoltura, forestazione e risorse naturali, nominato con deliberazione della Giunta regionale e scelto fra persone particolarmente distintesi nella salvaguardia dell'ambiente naturale ed in possesso di idonei titoli culturali e professionali, con funzione di presidente del Comitato;
b) il dirigente del Servizio forestazione e risorse naturali dell'Assessorato dell'agricoltura, forestazione e risorse naturali, o altro funzionario da lui delegato;
c) il dirigente del Servizio tutela dell'ambiente dell'Assessorato del l'ambiente, territorio, trasporti, o altro funzionario da lui delegato;
d) un veterinario o un suo sostituto, designati dal responsabile dell'USL;
e) due rappresentanti degli agricoltori, scelti fra i coltivatori diretti e designati dalle due maggiori associazioni locali degli agricoltori;
f) due esperti naturalisti, specializzati in zoologia o in biologia, nominati dal Consiglio regionale;
g) quattro rappresentanti dei cacciatori, designati dalle circoscrizioni venatorie nella misura di un rappresentante ogni due circoscrizioni;
h) tre rappresentanti designati collegialmente dalle associazioni naturalistiche o protezionistiche maggiormente rappresentative ed operanti in Valle d'Aosta, ufficialmente riconosciute con decreto del Ministro dell'ambiente ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale);
i) un rappresentante dell'ENPA;
l) un rappresentante del Corpo forestale valdostano o un suo sostituto, designati dall'assemblea del personale forestale.
3. Il Comitato è costituito entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge con decreto dell'Assessore all'agricoltura, forestazione e risorse naturali.
4. I componenti del Comitato durano in carica tre anni, salvo il caso di scioglimento, e possono essere confermati.
5. I rappresentanti del Comitato regionale per la caccia eleggono nel proprio seno il vice-presidente, avente funzioni vicarie.
6. Le adunanze del Comitato sono valide quando intervengono la metà più uno dei membri del Comitato. Le decisioni di questo sono adottate a maggioranza di voti; in caso di parità prevale quello del presidente.
7. Le deliberazioni adottate dal Comitato regionale per la caccia sono sottoposte all'esame di controllo ai sensi della legge regionale 15 maggio 1978, n. 11 (Disciplina dei controlli sugli Enti locali), e successive sue integrazioni e modificazioni.
8. Ai fini di attività meramente esecutive, il Comitato può costituire al suo interno una giunta operativa, costituita dal presidente, dal vice-presidente e da un numero di membri del Comitato stesso non superiore a tre.
9. Per quanto altro non espressamente previsto dal presente articolo, il Comitato regionale per la caccia può deliberare un suo regolamento interno, approvato dall'Assessore all'agricoltura, forestazione e risorse naturali, sentita la Giunta regionale.
Articolo 20 (Compiti del Comitato regionale per la caccia)
1. Compete al Comitato regionale per la caccia:
a) approvare il bilancio preventivo e il conto consuntivo annuali;
b) esprimere pareri e formulare proposte all'Assessore all'agricoltura, forestazione e risorse naturali per l'adozione di provvedimenti in materia di caccia;
c) proporre all'Assessore all'agricoltura, forestazione e risorse naturali interventi diretti al miglioramento del patrimonio faunistico ed ambientale;
d) esprimere motivati pareri sulla concessione e revoca delle oasi di protezione e delle zone di ripopolamento e cattura, e suggerire le proposte ritenute rispondenti agli interessi faunistici della Regione;
e) esprimere un parere motivato sulle proposte inerenti al calendario venatorio indicando, in caso di pareri difformi, le posizioni diversificate dei suoi vari componenti;
f) provvedere alla pubblicazione del calendario venatorio, una volta che sia stato emanato il relativo decreto;
g) provvedere all'amministrazione ed alla gestione dei propri fondi, elencati nell'articolo 21;
h) predisporre il programma annuale, previo consenso dell'Amministrazione regionale e sentito il parere dell'Istituto nazionale biologia della selvaggina e delle singole sezioni locali dei cacciatori, atto a conseguire il ripopolamento di selvaggina nobile stanziale;
i) predisporre e proporre dall'Assessore all'agricoltura, forestazione e risorse naturali, un regolamento, concernente lo statuto, le competenze ed il funzionamento delle sezioni comunali dei cacciatori;
l) controllare il funzionamento delle sezioni comunali dei cacciatori sotto il profilo amministrativo, avvalendosi all'uopo anche di revisori dei conti;
m) deliberare la convenzione per i servizi di tesoreria e di cassa;
n) rilasciare, a coloro che sono in regola con le leggi venatorie, il "carnet de chasse" ed il tesserino nazionale che permette l'esercizio venatorio fuori dalla regione;
o) proporre il numero dei cacciatori foranei e rilasciare loro i permessi, tenuto conto della consistenza faunistica nella regione;
p) proporre la regolamentazione e, se del caso, il divieto dell'uso in agricoltura di sostanze chimiche che possano compromettere o danneggiare la consistenza della fauna selvatica o alterare gli equilibri ambientali.
2. Al presidente del Comitato regionale per la caccia spetta una indennità mensile pari al 40 per cento dell'indennità di carica dei consiglieri regionali.
3. Ai componenti del Comitato regionale per la caccia non dipendenti dalla Regione spetta un gettone di presenza per ogni giornata di riunione pari alla diaria giornaliera dei consiglieri regionali.
Articolo 21 (Fondi propri del Comitato regionale per la caccia)
1. Fanno parte dei fondi propri del Comitato regionale per la caccia, necessaria alla sua gestione e per conseguire i mezzi necessari al ripopolamento faunistico:
a) il contributo annuale della Regione, calcolato in misura percentuale non superiore al 50 per cento degli introiti derivanti dalle tasse regionali per l'esercizio della caccia;
b) gli eventuali contributi di enti locali e di privati.
Articolo 22 (Calendario venatorio)
1. La Regione emana, entro e non oltre il 15 giugno di ogni anno, con decreto dell'Assessore regionale all'agricoltura, forestazione e risorse naturali, di concerto con l'Assessore all'ambiente, territorio e trasporti e sentita la Giunta regionale il calendario venatorio con le disposizioni relative all'intera annata venatoria, sul quale vanno riportati:
a) nell'ambito dell'elenco di cui all'articolo 8, le specie cacciabili in relazione alla loro consistenza stimata sul territorio avvalendosi pure dei risultati emersi dai censimenti di cui all'articolo 18, comma 1;
b) la data iniziale e quella finale del periodo in cui è consentito l'esercizio venatorio annuale di ogni singola specie, entro i limiti previsti dall'articolo 8;
c) il numero massimo di capi abbattibili per giornata di caccia e per stagione venatoria, fissato in base alla consistenza della fauna stimata tramite i relativi censimenti;
d) le zone vietate alla caccia o soggette alla gestione programmata di cui all'articolo 25;
e) ogni altra indicazione utile alla disciplina dell'attività venatoria, purché compatibile con la presente legge e con i piani di assestamento faunistico.
2. Il numero delle giornate settimanali di caccia cui ogni singolo cacciatore ha diritto non può essere superiore a tre, escludendo comunque i giorni di martedì, venerdì e domenica e tutti i giorni festivi infrasettimanali, giornate nelle quali l'esercizio della caccia è, in ogni caso, vietato.
3. La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino ad un'ora prima del tramonto. Nel calendario venatorio è data indicazione precisa dell'ora legale di inizio e fine della giornata venatoria.
4. Nella formulazione del calendario venatorio, o con l'adozione del piano di assestamento faunistico la Regione può limitare la presenza dei cacciatori in determinate zone in rapporto alle condizioni ambientali, alle coltivazioni agricole e alle risorse faunistiche.
Articolo 23 (Controllo della fauna)
1. La Regione, con decreto dell'Assessore all'agricoltura, forestazione e risorse naturali, può vietare o ridurre la caccia in periodi particolari, a determinate specie di selvaggina, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali, climatiche, infettive per altre calamità.
2. La Regione provvede altresì al controllo delle specie che, moltiplicandosi in misura eccessiva, possano determinare l'insorgenza e favorire la diffusione di malattie di notevole gravità o arrecare danni gravi e comprovati alle colture agricole ed al patrimonio faunistico, alterando l'equilibrio naturale.
3. Tale controllo, da farsi anche sulle forme inselvatichite di specie domestiche, deve essere praticato mediante l'utilizzo di metodi eutanasici, o, qualora ciò fosse impossibile, attuato con metodi comunque selettivi e mediante piani di abbattimento.
Capo III Organizzazione del territorio
Articolo 24 (Riserva regionale)
1. Il territorio della Valle d'Aosta è costituito in riserva regionale per la protezione della fauna, con le regolamentazioni di cui alla presente legge.
2. Ai fini della presente legge l'intero territorio della Valle d'Aosta, stanti il suo ambiente, la sua flora e la sua fauna tipicamente alpine, è considerato come area faunistica alpina.
Articolo 25 (Gestione del territorio)
1. Ai fini della protezione e della razionale gestione delle risorse faunistiche e naturali, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'agricoltura, forestazione e risorse naturali assume le iniziative atte ad assicurare la conservazione e l'incremento del patrimonio faunistico prevedendo:
a) oasi di protezione e zone di ripopolamento e cattura, destinate al rifugio, alla sosta e alla riproduzione della fauna selvatica, al suo irradiamento nelle zone circostanti ed alla cattura della medesima per il ripopolamento;
b) oasi di protezione particolari destinate alla tutela di singole specie di fauna;
c) zone e periodi per l'addestramento cani; in dette zone non è successivamente consentita la caccia durante la stagione venatoria;
d) aree a gestione programmata della caccia di cui all'articolo 26;
e) criteri per la determinazione del risarcimento dei danni non altrimenti risarcibili arrecati dalla fauna selvatica e criteri per la corresponsione di incentivi in favore dei proprietari o conduttori dei fondi rustici, singoli o associati, che si impegnano alla tutela o al ripristino degli habitat naturali e all'incremento della fauna selvatica nelle oasi di protezione, popolamento e cattura e nelle aree a gestione programmata della caccia.
2. Le aree di cui al comma 1 saranno possibilmente delimitate da confini naturali e indicate da apposite tabelle, apposte a cura dell'Assessorato dell'agricoltura, forestazione e risorse naturali.
3. L'individuazione delle oasi di protezione, delle zone di ripopolamento e cattura della fauna e la delimitazione cartografica in scala adeguata dei loro confini sono fatte con deliberazione della Giunta regionale, su propo-sta dell'Assessore all'agricoltura, forestazione e risorse naturali, sentito il parere dell'Assessorato dell'ambiente, territorio e trasporti, del Comitato regionale per la caccia e dei comuni territorialmente interessati.
4. L'Assessore suddetto, in via eccezionale ed in vista di particolari necessità faunistiche, può disporre la costituzione coattiva di oasi di protezione e di zone di ripopolamento e cattura.
5. Nelle zone non vincolate per la opposizione manifestata dai proprietari o conduttori dei fondi interessati resta, in ogni caso, precluso, l'esercizio della attività venatoria.
Articolo 26 (Aree a gestione programmata della caccia)
1. Per il conseguimento delle finalità di tutela della fauna e dell'ambiente e al fine di un razionale esercizio e della pratica venatoria l'Assessore all'agricoltura, forestazione e risorse naturali promuove, con apposita regolamentazione ed entro un anno dall'approvazione della presente legge, forme di gestione programmata della caccia su aree di ambito comunale o intercomunale da estendersi gradualmente, entro due anni successivi, su tutto il territorio regionale aperto alla caccia. Le aree a gestione programmata della caccia sono istituite con decreto dell'Assessore regionale all'agricoltura, forestazione e risorse naturali. In tali aree, oltre ai cacciatori locali, potranno essere ammessi, con pari diritti e doveri cacciatori provenienti da altre località, secondo criteri di ammissione prefissati, nei singoli decreti istitutivi fino al raggiungimento di una densità compatibile con l'habitat naturale e l'estensione del territorio.
2. In ognuna delle aree a gestione programmata è istituito un organismo locale di gestione dell'attività venatoria incaricato di applicare i piani di prelievo previsti dai piani di assestamento faunistici di cui all'articolo 18.
3. In tale organismo viene assicurata una presenza maggioritaria dei rappresentanti dei cacciatori, ove presenti in forma organizzata nel territorio, nonché la presenza delle associazioni degli agricoltori, delle associazioni di protezione della natura e la presenza di un appartenente al Corpo forestale valdostano. Gli organismi di gestione delle singole aree a gestione programmata potranno prevedere, in accordo fra loro, scambi di cacciatori onde consentire agli stessi le possibilità dell'esercizio venatorio in altre zone della regione.
4. I piani di immissione della fauna selvatica possono essere predisposti ed attuati, nelle aree a gestione programmata della caccia, direttamente dall'organismo locale interessato, purché i piani stessi siano autorizzati dall'Amministrazione regionale.
Articolo 27 (Tabelle)
1. Le tabelle segnaletiche devono essere con scritta nera su fondo possibilmente bianco, collocate su tutto il perimetro dei territori interessati, ad una distanza di circa 100 metri l'una dall'altra e comunque in modo che le tabelle stesse siano visibili da ogni punto di accesso e che da ogni tabella siano visibili le due contigue.
2. Qualora la morfologia dei luoghi costituisca impedimento alla posa regolare delle tabelle per la delimitazione del perimetro vincolato, è ammesso l'allineamento delle tabelle anche oltre i 100 metri.
3. Le tabelle devono essere comunque visibili frontalmente da almeno 50 metri di distanza e mantenute in buono stato di conservazione e leggibilità a cura della Regione.
4. La successiva eventuale mancanza di alcune tabelle perimetrali, una volta che queste siano state apposte, non legittima l'esercizio venatorio in terreni vincolati, quando tali zone siano riportate sul calendario venatorio e una apposita cartografia, in scala opportuna, sia visibile, presso la sede del Comitato regionale per la caccia, le stazioni forestali e possibilmente sezioni dei cacciatori giurisdizionalmente interessate.
Capo IV Licenza di caccia - tasse di concessione regionali
Articolo 28 (Documenti per la caccia)
1. La licenza di porto di fucile per uso di caccia è rilasciata in conformità delle leggi di pubblica sicurezza.
2. I titolari di licenza di caccia aventi residenza stabile nella Valle d'Aosta possono esercitare la caccia nella riserva della Regione solo se muniti della licenza di caccia e del tesserino regionale, definito "carnet de chasse".
3. I titolari di licenza di caccia che non si trovino nelle condizioni previste nel comma 2 possono esercitare la caccia solo se muniti di uno speciale permesso rilasciato dal Comitato regionale per la caccia.
4. Tutti indistintamente i cacciatori devono essere in possesso del contratto di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, secondo le disposizioni sancite dalle vigenti normative statali.
Articolo 29 (Esami di abilitazione all'esercizio venatorio)
1. La licenza di porto d'armi per uso di caccia può essere rilasciata solo dopo il conseguimento dell'abilitazione a seguito di esame dinanzi ad apposita commissione, nominata con deliberazione della Giunta regionale, composta da tre esperti qualificati:
a) un esperto in zoologia applicata alla caccia;
b) un esperto in legislazione faunistica e venatoria;
c) un esperto in armi e munizioni da caccia e loro uso.
2. Per ciascun esperto, la Giunta regionale provvede altresì a nominare un supplente.
3. La Commissione valuta la preparazione del candidato con un giudizio di idoneità o di inidoneità; in caso di idoneità su tutte le materie di esame, il Presidente della commissione rilascia il relativo attestato.
4. Ai componenti della commissione d'esame viene attribuito un gettone di presenza per ogni giornata di seduta in misura non superiore alla diaria giornaliera dei consiglieri regionali.
5. La commissione stabilisce le modalità per lo svolgimento degli esami, che devono in particolare riguardare nozioni sulle seguenti materie:
a) legislazione faunistica e venatoria, regionale e nazionale;
b) zoologia applicata alla caccia, con prove pratiche di riconoscimento delle specie cacciabili;
c) armi e munizioni da caccia e relativa legislazione;
d) tutela della natura e principi di salvaguardia della produzione agricola;
e) norme di pronto soccorso.
6. L'abilitazione all'esercizio venatorio è necessaria per il rilascio della prima licenza e per il rinnovo della stessa in caso di sopravvenuta revoca.
7. Per sostenere gli esami il candidato deve essere munito del certificato medico di idoneità, oltre che di un documento d'identità.
8. Coloro i quali sono stati giudicati inidonei non possono sostenere una nuova prova di esame prima che sia trascorso un anno e devono rinnovare i certificati ed il versamento di cui alla lettera 6 del comma 1 dell'articolo 30.
9. Coloro che, a seguito di infrazioni alla presente legge, abbiano subito il ritiro del "carnet de chasse" per almeno tre anni, o che non abbiano versato per almeno sei anni consecutivi le tasse per l'esercizio della caccia né nella riserva regionale, né in altre Regioni, devono sostenere una nuova prova di esame per ottenere l'abilitazione all'esercizio venatorio, con le stesse modalità sopra indicate.
10. Nei due anni successivi al rilascio della prima licenza, il cacciatore può praticare l'esercizio venatorio solo se accompagnato da altro cacciatore in possesso di licenza rilasciata da almeno tre anni e che non abbia commesso violazioni alle norme della presente legge comportanti la sospensione o la revoca della licenza.
11. Il superamento dell'esame di cui al presente articolo è indispensabile per ottenere la qualifica di guardia venatoria volontaria.
Articolo 30 (Domanda di ammissione agli esami)
1. Alla domanda per sostenere la prova di esame, da presentarsi al Comitato regionale per la caccia, debbono essere allegati:
a) il certificato di residenza;
b) il certificato medico di idoneità psicofisica, di data non anteriore a tre mesi alla domanda stessa;
c) la ricevuta di un versamento su apposito conto corrente a favore della Regione, che ne fissa annualmente l'importo;
d) un attestato che accerti la frequenza ai corsi di preparazione organizzati dalle associazioni venatorie riconosciute per il conseguimento dell'abilitazione venatoria;
e) il certificato di abilitazione al tiro.
Articolo 31 (Tasse di concessione regionali)
1. Per conseguire i mezzi finanziari necessari alla realizzazione dei fini previsti dalla presente legge, la Giunta regionale stabilisce annualmente l'importo della tassa di concessione regionale per l'esercizio della caccia.
2. L'importo della tassa di cui al comma 1, che è compreso fra il costo e il doppio del costo della tassa sulle concessioni governative per la licenza di porto d'armi per fucile a due colpi, è versato su apposito conto corrente intestato alla Regione.
3. Nel caso di rinuncia all'esercizio venatorio comunicata prima della data di inizio della stagione di caccia, tale tassa deve essere rimborsata.
4. I proventi della tassa di cui al comma 1 sono utilizzati, oltre che per il funzionamento del Comitato tecnico per la caccia, anche per le finalità previste all'articolo 26, comma 1.
5. Le riserve private di caccia sono soggette al pagamento annuo di una tassa regionale commisurata ad ettaro, in misura compresa fra un quarantesimo e un ventesimo delle tasse erariali per la licenza di porto d'armi per uso di caccia con fucile a due colpi.
Capo V Vigilanza e sanzioni
Articolo 32 (Vigilanza venatoria)
1. L'attività di vigilanza, volta alla tutela della fauna e al corretto svolgimento dell'attività venatoria, è esercitata dagli ispettori, sottufficiali e guardie del Corpo forestale valdostano.
2. La vigilanza è altresì affidata:
a) alle guardie addette ai parchi e alle riserve private;
b) alle guardie volontarie delle associazioni venatorie, naturalistiche e protezionistiche riconosciute dal Ministero dell'ambiente e dal Ministero dell'interno a ciò autorizzate ai sensi delle leggi di pubblica sicurezza;
c) a tutti gli altri ufficiali e agenti di polizia giudiziaria previsti dalle vigenti leggi dello Stato, ivi comprese le guardie campestri.
3. Al personale di cui al comma 1 e al comma 2, lettera a) è vietata la caccia nell'ambito del territorio in cui esso esercita le funzioni di sorveglianza, nonché nei comuni immediatamente confinanti.
4. Alle guardie venatorie volontarie è vietato l'esercizio venatorio durante l'espletamento della loro funzione.
Articolo 33 (Poteri e compiti degli agenti di vigilanza venatoria)
1. Nell'espletamento dei loro compiti di vigilanza, gli agenti possono chiedere, a qualsiasi persona trovata in possesso di selvaggina, armi o arnesi atti alla caccia, ovvero in esercizio o in atteggiamento di caccia, l'esibizione della licenza, del tesserino regionale o dello speciale permesso di caccia e della polizza di assicurazione, nonché effettuare la verifica delle armi, del carniere, dello zaino, del sacco o di qualsiasi altro oggetto atto a contenere armi o fauna selvatica, ivi compresi i mezzi di trasporto.
2. In caso di contestazione di una delle infrazioni amministrative previste dall'articolo 34, gli ufficiali e gli agenti che esercitano funzioni di polizia giudiziaria procedono al ritiro del tesserino regionale o del permesso di caccia dei foranei, al sequestro della selvaggina e, nei casi previsti dall'articolo 34, commi 2, 3, 4 e 5, al sequestro delle armi e dei mezzi di caccia, con esclusione del cane, redigendo verbale e rilasciandone copia immediatamente, ove sia possibile, o notificandone copia al contravventore nei termini di tempo previsti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
3. Se fra le cose sequestrate si trovi selvaggina viva o morta, gli agenti provvedono a liberare in località adatta la fauna selvatica viva o, qualora non risulti liberabile, a consegnarla a un organismo in grado di provvedere alla sua riabilitazione e cura nonché alla successiva sua reintroduzione nel suo ambiente naturale. In caso di selvaggina morta, gli agenti redigono regolare verbale di vendita e versano il relativo importo con le modalità previste dalla legge.
4. Ove si accerti successivamente che l'illecito non sussiste, la somma introitata sarà restituita alla persona cui è stata contestata l'infrazione.
5. Della consegna o della liberazione di cui al comma 3, gli ufficiali o agenti danno atto in apposito verbale, nel quale sono descritte le specie e le condizioni degli esemplari sequestrati, e quant'altro possa avere rilievo ai fini penali.
6. Gli organi di vigilanza non esercitanti funzioni di polizia giudiziaria, che accertino, anche a seguito di denuncia, violazioni delle disposizioni sull'attività venatoria, redigono verbali, conformi alla legislazione vigente, nei quali devono essere specificate tutte le circostanze del fatto e le eventuali osservazioni del contravventore, e li trasmettono all'ente da cui essi dipendono ed all'autorità competente ai sensi delle disposizioni vigenti.
Articolo 34 (Sanzioni amministrative)
1. Per la violazione delle disposizioni della presente legge e del calendario venatorio regionale, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato, si applicano le sanzioni amministrative sottoriportate.
2. Sanzione amministrativa da lire 1.500.000 a lire 4.500.000 e la sospensione della concessione del "carnet de chasse" o permesso speciale di caccia per tre anni per:
a) chi esercita la caccia senza titolo;
b) chi non consenta la verifica delle armi, del carniere, dello zaino, sacco o qualsiasi altro oggetto atto a contenere armi o fauna selvatica ivi compresi i mezzi di trasporto o non voglia esibire agli agenti i documenti richiestigli;
c) chi esercita la caccia senza valida autorizzazione nelle zone in cui per lui sussiste divieto di caccia, escluse le zone in attualità di coltivazione di cui all'articolo 15, comma 1 e le fasce di rispetto di cui all'articolo 16, comma 1, lett. d);
d) chi eserciti la caccia in periodi non consentiti o nei giorni non prescelti;
e) chi rimuova, danneggi o comunque renda inidonee al loro fine le tabelle legittimamente apposte ai sensi delle vigenti leggi;
f) chi eserciti la caccia con mezzi non consentiti, esclusi quelli di cui al comma 3, lett. c), o da appostamenti fissi o da appostamenti temporanei fatti con mezzi non reperibili in loco.
3. Sanzione amministrativa da lire 3.000.000 a lire 9.000.000 e la revoca definitiva del "carnet de chasse" o permesso speciale di caccia per:
a) chi esercita la caccia su specie di uccelli o mammiferi particolarmente protetti di cui all'articolo 2, comma 2;
b) chi si serve di mezzi aerei per motivi di caccia;
c) chi esercita la caccia con lacci, tagliole, bocconi avvelenati o il silenziatore;
d) chi esercita l'uccellagione;
e) chi impiega animali appartenenti alla fauna selvatica nella sperimentazione animale.
4. Sanzione amministrativa da lire 1.000.000 a lire 3.000.000 e la sospensione del "carnet de chasse" o permesso speciale di caccia per due per:
a) chi non provveda ad effettuare le prescritte annotazioni sul suo tesserino regionale o permesso speciale;
b) chi esercita la caccia su specie mammiferi o uccelli non cacciabili ma non particolarmente protetti o per abbattimento di animali in numero superiore a quello stabilito.
5. Sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 1.500.000 e la sospensione del "carnet de chasse" o permesso speciale di caccia per un anno per:
a) chi esercita la caccia, nei giorni consentiti, nel quarto d'ora precedente o seguente l'orario di apertura e chiusura della caccia;
b) chi esercita la caccia nelle zone in attualità di coltivazione di cui all'articolo 15, comma 1 e nelle fasce di rispetto di cui all'articolo 16, comma 1, lett. d);
c) chi esercita la caccia in terreno in tutto o per la maggior parte coperto da neve se non altrimenti disposto sul calendario venatorio;
d) chi addestra i cani da caccia nei periodi di divieto o nei luoghi non previsti o senza essere in possesso del "carnet de chasse" o permesso speciale di cui all'articolo 28, commi 2 e 3;
e) chi si serva di veicoli a motore trasportanti mezzi di caccia o selvaggina al di fuori delle strade statali, regionali e comunali fatte salve le eccezioni di cui all'articolo 16, comma 1, lett. s);
f) il porto di armi da sparo per uso di caccia cariche, anche se in posizione di sicurezza, all'interno dei centri abitati o a bordo di veicolo di qualunque genere;
g) chi entri in una zona protetta delimitata senza il consenso dell'agente di vigilanza per raccogliere selvaggina colpita fuori di essi;
h) la caccia a rastrello in più di tre persone, compresi gli accompagnatori;
i) chi fa saline o altre forme di pasturazione per attirare la fauna per scopi di caccia fuori o al limite delle zone protette;
l) chi esercita la caccia in altri modi non consentiti.
6. Sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 300.000 per:
a) chi non esibisca per dimenticanza all'agente di vigilanza i documenti richiestigli;
b) chi non segnala all'Istituto nazionale di biologia o all'Assessore all'agricoltura, foreste ed ambiente naturale la cattura o il rinvenimento di uccelli inanellati;
c) ogni tabella apposta abusivamente nei fondi chiusi di cui all'articolo 14;
d) chi esercita la caccia fotografica o altre attività comportanti disturbo alla fauna, se rivolte nei confronti di animali intenti alla cova o all'allevamento della prole;
e) chi non munisce di apposito sonaglio al collare i cani tenuti negli alpeggi.
7. Sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 600.000 per ciascun capo, per:
a) l'allevamento senza autorizzazione di fauna selvatica;
b) chi introduce selvaggina viva estranea alla fauna indigena senza le autorizzazioni di cui all'articolo 9;
c) chi viola le disposizioni emanate ai sensi dell'articolo 11, con l'eccezione di quanto disposto al comma 3.
8. Sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 300.000 per ciascun capo per:
a) l'omessa custodia per ogni cane vagante;
b) chi detiene o commercia esemplari di mammiferi e uccelli rinvenuti o presi con mezzi non consentiti dalla presente legge; la sanzione amministrativa è raddoppiata quando trattisi di selvaggina elencata nominalmente o per famiglia per la quale è previsto il risarcimento e quintuplicata, quando trattasi di animali particolarmente protetti o di ungulati.
9. Sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 300.000 per:
a) ogni altra violazione alle disposizioni della presente legge non espressamente richiamate alle lettere precedenti.
10. Per la violazione delle ulteriori disposizioni o limitazioni stabilite dal calendario venatorio o da altri decreti relativi all'esercizio della caccia si applicheranno le corrispondenti sanzioni amministrative previste dal presente articolo.
11. La selvaggina uccisa può essere trasportata da altra persona solo se accompagnata dall'autore dell'abbattimento, altrimenti viene considerata abbattuta da chi la trasporta.
12. Ove previsto dalla relativa sanzione amministrativa, il "carnet de chasse" o il permesso giornaliero viene ritirato all'atto della contestazione del fatto.
Articolo 35 (Risarcimento danni)
1. Il risarcimento del danno per l'illecita uccisione di animali è calcolato sul prezzo d'acquisto dell'animale stesso quale riproduttore ed è stabilito nella seguente misura, per ogni capo:
a) lire 8.000.000 per:
1) avvoltoio;
2) gallo cedrone;
3) gatto selvatico;
4) lince;
5) lontra;
6) lupo;
7) orso;
8) aquila;
9) gufo reale;
10) stambecco;
b) lire 5.000.000 per:
1) cervo;
2) rapaci diurni e notturni;
3) altre specie particolarmente protette;
c) lire 3.000.000 per:
1) ardeidi;
2) camoscio;
3) coturnice;
4) fagiano di monte;
5) lepre variabile;
6) pernice bianca;
d) lire 2.000.000 per:
1) capriolo;
2) marmotta;
3) mustelidi;
e) lire 1.000.000 per:
1) coniglio selvatico;
2) cinghiale;
3) lepre comune;
4) volpe;
f) lire 250.000 per tutte le altre specie.
Articolo 36 (Casi di aggravamento delle sanzioni amministrative)
1. Le sanzioni amministrative ed i periodi di sospensione del "carnet de chasse" o permesso giornaliero sono raddoppiati quando:
a) il contravvenuto non renda possibile l'immediata identificazione o sequestro dei mezzi di caccia o della fauna selvatica mediante fuga, mascheramento o occultamento degli stessi;
b) vi sia recidiva nella violazione della stessa disposizione di legge.
2. Ai fini della recidiva vengono considerate le infrazioni commesse a partire dalla data di entrata in vigore della legge 27 dicembre 1977, n. 968 (Principi generali e disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia).
3. Quando non sia possibile applicare al contravventore la sospensione del "carnet de chasse" rilasciato dal Comitato regionale per la caccia, in quanto egli ne sia sprovvisto, le sanzioni amministrative, previste dall'articolo 33, commi 4, 5, 6 e 7 sono raddoppiate.
Articolo 37 (Oblazione e definizione amministrativa)
1. Alle infrazioni amministrative previste dagli articoli precedenti della presente legge si applicano le disposizioni della legge 689/1981, in quanto compatibili.
2. Analogamente l'importo relativo al risarcimento del danno per l'abbattimento illecito della fauna selvatica o per il rimborso delle spese sostenute per la cura ed il mantenimento della stessa illecitamente ferita viene versato sul conto corrente intestato all'Amministrazione regionale.
3. Nel caso di oblazione della sanzione amministrativa e dell'eventuale risarcimento del danno per la fauna selvatica illecitamente uccisa o ferita, le armi sequestrate ai sensi dell'articolo 33, ove non si dia luogo alla proposta di revoca o esclusione definitiva della concessione della licenza, o vi sia contrasto con l'articolo 20 della legge 689/1981, potranno essere restituite al legittimo proprietario previa dimostrazione della estinzione delle sanzioni stesse.
4. Ove le stesse non possano essere restituite al legittimo proprietario o debbano essere trasmesse all'autorità giudiziaria per concorso di reati di competenza dell'autorità giudiziaria medesima, la Regione procede alla loro confisca amministrativa.
5. Le armi confiscate possono essere usate per esami venatori o essere destinate alla vendita, con l'osservanza dalle disposizioni di polizia relative alle armi.
6. Quanto previsto al comma 5 è applicabile anche agli altri mezzi di caccia o di cattura sequestrati.
7. In caso di violazione delle norme penali o di mancato risarcimento dei danni per l'illecita uccisione di animali, la Regione si costituisce parte civile.
Articolo 38 (Proventi)
1. I proventi di cui all'articolo 31 saranno introitati al capitolo da istituirsi nella parte entrate del bilancio della Regione per l'esercizio 1993 e seguenti con la denominazione "Proventi delle tasse regionali di concessione per l'esercizio della caccia"; quelli di cui agli articoli 34, 35 e 36 saranno introitati al capitolo 7700 "Proventi pene pecuniarie per contravvenzioni" della parte entrate dei bilanci medesimi.
Capo VI Disposizioni transitorie
Articolo 39 (Riserve private di caccia)
1. Una volta che, grazie ai prelievi venatori programmati, la fauna si sarà stabilizzata intorno ad un valore di densità ottimale in relazione all'ambiente in cui le singole specie vivono, le riserve private di caccia saranno abolite.
2. Le concessioni in atto delle riserve private di caccia sono regolamentate dai rispettivi decreti di concessione, emanati con decreto dell'Assessore all'agricoltura, forestazione e risorse naturali intanto che non sarà decisa la trasformazione in parco naturale, in oasi di protezione o in area a gestione programmata della caccia.
3. I concessionari delle riserve ed i loro invitati, salvo espressa diversa disposizione prevista dal decreto di concessione, sono comunque integralmente assoggettati all'osservanza delle limitazioni dell'esercizio venatorio previste dalla presente legge e dal relativo calendario venatorio.
Articolo 40 (Abrogazione di leggi)
1. Sono abrogate:
a) la legge regionale 23 maggio 1973, n. 28 (Provvedimenti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia nella Regione autonoma Valle d'Aosta), fatta eccezione per gli articolo 8, 9, 11, 12, 13, 14 e 15 che rimarranno in vigore per un anno dall'approvazione della presente legge, in attesa di apposito regolamento circa lo statuto, le competenze e il funzionamento delle sezioni comunali cacciatori;
b) la legge regionale 10 dicembre 1974, n. 47 (Modificazioni alla legge regionale 23 maggio 1973, n. 28, recante provvedimenti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia nella Regione autonoma Valle d'Aosta).
Articolo 41 (Disposizioni finanziarie)
1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge graverà sul capitolo, che si istituirà nella parte spese del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1993 e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci, con la seguente denominazione: "Contributi per il Comitato regionale per la caccia".
2. Alla copertura dell'onere si provvede mediante utilizzo del 50 per cento delle entrate iscritte al capitolo istituito ai sensi dell'articolo 38.
3. A decorrere dall'anno 1993 alla determinazione dell'onere si provvederà con la legge di approvazione dei relativi bilanci ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d'Aosta).
Presidente Come di consueto sul disegno di legge e sulle due proposte si fa una discussione generale unica, mentre quanto al testo, se non sopraggiungono degli aspetti particolari, si dovrebbe discutere il testo redatto dalla II commissione.
Se i consiglieri proponenti intendono mantenere in piedi il loro testo, in questo caso la trattazione dovrà essere anche nell'articolato abbinata e quindi l'assemblea dovrà decidere.
Ha chiesto di parlare il relatore del disegno di legge, Consigliere Rollandin, ne ha facoltà.
Rollandin (UV) Le projet de loi concernant l'activité de la chasse mérite une attention particulière. Je dois avant tout remercier tous ceux qui ont travaillé à la prédisposition d'un texte qui, même s'il méritera encore des modifications, est sans doute un texte appréciable.
Un texte qui est le résultat de la collaboration et de la bonne volonté avant tout des responsables du secteur, des chasseurs, de tous ceux qui ont à coeur cette activité.
On a entendu les avis des chasseurs, les avis des responsables des associations différentes qui notamment ne partagent pas cette activité, par la suite on a présenté, en travaillant sur le texte de la Junte, une série d'amendements et aujourd'hui on discute le texte de la loi 494 qui donne la possibilité de rappeler deux aspects principaux.
Le premier aspect c'est que cette loi veut se rattacher à une gestion correcte de l'activité de la chasse et de la faune présente dans notre Région.
Le deuxième aspect c'est que ce projet de loi doit être le résultat d'une attention spécifique et particulière à la tradition, à ceux qui sont les principes de notre statut, en se référant aussi à la loi nationale, n. 157.
J'ai lu attentivement les différentes propositions de loi, et je veux remercier les collègues des différents partis et mouvements de la majorité et de l'opposition, qui se sont intéressés à ce problème, qui ont su faire une analyse particulière et très spécifique des différents problèmes que cette activité comprend dans notre Région.
Je ne veux pas lire la relation que j'ai prédisposée pour les com-missions; je crois que d'autres mieux que moi dans cette salle auraient la capacité de le faire. Je veux tout simplement reprendre les principes qui représentent la ligne maîtresse de cette loi et dire quelles sont les caractéristiques de la loi, en soulignant que par rapport à un texte qui est déjà le résultat d'une série d'amendements, on doit aujourd'hui présenter d'autres amendements pour améliorer le texte que les commissions ont analysé.
On doit avant tout souligner que par cette loi on a essayé de prévoir un équilibre entre les différentes exigences, surtout en rappelant ce qui est le territoire régional, ce qui est des lois en vigueur et surtout des compétences qui nous reviennent.
En lisant l'article premier de la loi: "Finalità della legge", on rappelle justement le statut: "In attuazione dell'articolo 2 dello Statuto speciale della Valle d'Aosta, la Regione tutela il patrimonio faunistico e disciplina l'attività venatoria in conformità ai principi eccetera ". On a ajouté: "Essa pone inoltre particolare riguardo alla conservazione della diversità delle specie e dei biotopi relativi alla fauna selvatica di cui all'articolo 2, ed alla salvaguardia delle specie animali minacciate di estinzione".
Avec ces principes généraux on va établir que cette activité est compatible avec le respect de la faune, ce n'est pas contre quelque chose, c'est au contraire pour un respect d'une activité qui est vieille comme l'homme, d'une activité qui depuis toujours a caractérisé les différentes sociétés et d'une façon spécifique une région alpine comme la nôtre.
Dans le temps l'activité a modifié certains aspects; je crois qu'aujourd'hui il y a une idée de la chasse qui est partagée par les chasseurs mêmes qui a un sens nouveau, celui du respect d'un certain système qui doit rejoindre un équilibre. C'est un équilibre important, qui est dû à un système de tutelle de la faune qui existe sur notre territoire.
On dit quelque chose en plus, car on va rappeler qu'aujourd'hui certaines espèces, qui existaient dans notre territoire, ont disparu, et on se souhaite que ces espèces, tout en respectant certains équilibres, puissent revenir dans notre région. A l'article 2 on dit: "Definizione di fauna selvatica - Fanno parte della fauna selvatica oggetto della tutela della presente legge i mammiferi e gli uccelli dei quali esistono, o sono esistite in tempi storici, popolazioni viventi, stabilmente o temporaneamente, in stato di naturale libertà, nel territorio regionale".
C'est un rappel important, qui va se rattacher à ce qui est dit à l'article 4: "Specie ed animali particolarmente protetti", là où on fait l'histoire de notre région. Il est important de souligner l'attention que ce projet de loi veut donner à cet aspect.
A l'article 3 on va rappeler ce qui est l'aspect important de l'administration et la gestion du patrimoine de la faune régionale et à l'article 5 on dit de quelle façon on va gérer ce patrimoine. On parle là de "Piano regionale faunistico-venatorio - L'attività di gestione faunistico-venatoria è attuata mediante una pianificazione articolata nel modo seguente: a) il piano regionale faunistico-venatorio, deliberato dal Consiglio regionale, su proposta dell'Assessore sentita la Consulta; b) le determinazioni della Giunta regionale, sentita la Consulta, assunte in merito alla programmazione; eccetera " et on dit ce qui est possible prévoir dans cette planification.
Dans cet aspect la possibilité de prévoir de la part de l'Administration régionale en accord avec les responsables des chasseurs, une programmation sérieuse, est un autre point qualifiant la loi même.
En même temps il y a la possibilité de prévoir "Oasi di protezione ripopolamento e cattura" selon ce qui a déjà été prévu par la loi 157, "Zone e periodi per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani da caccia", et on a inséré dans cette loi les "Aziende agri-turistico-venatorie", pour souligner que cette activité a un sens spécifique.
A l'article 10, qui est un article important, on prévoit un nouveau amendement. L'article 10 prévoit "Ambiti territoriali di caccia", pour mieux spécifier quelle est le sens de l'activité de la chasse dans notre région on a prévu un amendement qui dit: "Il territorio agro-silvo-pastorale della Regione Valle d'Aosta con esclusione delle zone previste dall'articolo 5, comma 2, è costituito in un unico ambito territoriale".
Et en même temps on dit: "La Giunta, su conforme parere del comitato di cui all'articolo 14, sentita la Consulta faunistica regionale, può istituire ambiti territoriali di caccia nei quali si dà luogo ad una pianificazione faunistico-venatoria più rispondente a particolari esigenze di riequilibrio del rapporto territorio - pressione venatoria - popolazione faunistica".
Cet article 10 est un article qui fera discuter; quelqu'un avait souligné qu'il fallait dès le début prévoir une répartition "in ambiti territoriali subprovinciali". Le choix qui a été fait est au contraire de prévoir une unité seule dans notre région et "un ambito territoriale unico", qui par la suite et selon ce que la loi nationale prévoit, pourra être en accord avec les différents organes partagé si les différentes situations porteront à un choix différent.
Là il y a eu à un moment donné quelques remarques, c'est-à-dire on a demandé de faire tout de suite cette répartition. Au contraire on a prévu qu'il y ait des temps pour mieux comprendre la situation locale et surtout pour faire des pas qui seront mieux étudiés avec l'accord des organes compétents. En effet il n'y a aucune obligation de la part de l'Administration régionale d'arriver tout de suite à des organes "subprovinciali", car la loi nationale prévoit à l'article 14: "Gestione programmata della caccia - Le Regioni con apposite norme, sentite le OO.SS. agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, ripartiscono il territorio agro-silvo-pastorale destinato alla caccia programmata ai sensi dell'articolo 10 in ambiti territoriali di caccia".
Mais en même temps, après que la loi même dit qu'il faut prévoir toute une série d'examens, au point 17 de l'article 14 dit: "Le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano, in base alle loro competenze esclusive, nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti ai sensi dell'articolo 9 della 86 e nel rispetto dei principi della presente legge, provvedono alla pianificazione faunistico-venatoria, alla suddivisione territoriale, alla determinazione della densità venatoria, nonché alla regolamentazione per l'esercizio di caccia nel territorio di competenza".
C'est-à-dire on a prévu qu'il y ait justement la possibilité de la part des régions à statut spécial de donner une planification selon la tradition et selon les possibilités; il y a donc un "ambito territoriale unico", qui pourra par la suite avoir des développements différents, mais pour l'instant on a fait un choix précis.
Il y a les trois organes importants de gestion de la faune et de l'activité de la chasse, qui sont prévus aux articles 11, 12, 13 et 14. A l'article 12 on a prévu l'"Ufficio per la fauna selvatica", c'est la partie organisationnelle de l'Administration régionale, spécifiquement de l'Assessorat à l'Agriculture, qui par son bureau aura une série des tâches: "L'Ufficio per la fauna selvatica ha il compito di: a) censire il patrimonio ambientale costituito dalla fauna selvatica regionale, eccetera; b) studiare lo stato, l'evoluzione ed i rapporti della fauna selvatica con tutte le altre componenti ambientali; c) elaborare progetti di intervento ricostitutivo o migliorativo del patrimonio faunistico ivi compreso ecc; d) predisporre i piani di abbattimento, sentita la Consulta faunistica - et ici on ajoutera: "e il comitato per la gestione venatoria" -; e) proporre l'istituzione di nuove oasi di protezione, ripopolamento e cattura eccetera ; f) predisporre il piano regionale faunistico-venatorio, di cui all'articolo 5, sentita la Consulta - on ajoute là aussi: "e il comitato per la gestione venatoria" -; g) redigere, in collaborazione con il comitato per la gestione venatoria, la proposta del calendario venatorio".
Les responsabilités de ce bureau sont évidentes: "gestione tecnico-amministrativa", ce qui revient à une question spécifique institutionnelle de l'Assessorat, "la tutela della fauna", à travers le corps forestier et les autres organes qui sont depuis toujours à la base d'une activité qui est connue dans les détails pour ce qui est de l'organisation de la tutelle.
Après il y a le point important: "gestione della fauna selvatica"; cette gestion est liée à l'activité pour la partie administrative du bureau compétent; pour ce qui est des autres parties spécifiques il y a la "Consulta per la gestione venatoria et il Comitato per la gestione venatoria", qui sont les autres deux organes qui ont une responsabilité importante pour ce qui est de cette activité.
A l'article 13 on parle de la "Consulta faunistica regionale"; elle a une composition qui reprend en principe les indications de la loi 157. On prévoit des différents responsables techniques, puisqu'en effet elle devrait avoir des compétences et des spécificités liées à la possibilité de donner des conseils.
La consulte c'est un organe qui doit donner des indications, qui peut être dans certaines occasions prise comme terme de comparaison pour avoir certaines réponses. On dit à l'article 13: "La Consulta è convocata dall'Assessore ed esprime pareri sulla proposta del calendario venatorio, sulla istituzione e sulla chiusura di oasi di protezione, ripopolamento e cattura, sull'introduzione di fauna selvatica e su ogni aspetto di cui alla presente legge che richieda l'acquisizione di tale parere".
Enfin il y a le "Comitato regionale per la gestione venatoria". Ce comité se substitue au comité de la chasse, et "È istituito quale organo direttivo per l'organizzazione venatoria". Il y a une composition qui ressent de la répartition des "circoscrizioni venatorie", il y a là une représentativité territoriale et chaque circonscription a son représentant; il y a les responsables des services.
Quant aux compétences de cet organe, il doit: "provvedere al tesseramento annuale dei cacciatori; regolamentare l'attività delle sezioni comunali cacciatori, di cui all'articolo 15 e le procedure per l'elezione dei rappresentanti nelle circoscrizioni venatorie; provvedere all'amministrazione e alla gestione dei propri fondi; formulare un parere in merito all'accesso dei cacciatori non residenti nel territorio regionale; disporre per la individuazione dei cacciatori da ammettere negli eventuali ambiti territoriali di caccia; assicurare la partecipazione dei cacciatori alle operazioni di censimento e di gestione faunistica, promossi e organizzati dall'Assessorato; svolgere funzioni ed incarichi affidati dalla Regione; partecipare alla predisposizione del calendario venatorio".
Ici on présente un amendement, qui prévoit des compétences spécifiques pour ce qui est de ce comité.
C'est important souligner la lettre h) - "partecipare alla predisposizione del calendario venatorio"; c'est un des points importants de l'activité car la prédisposition du calendrier est le résultat d'une collaboration entre ce comité et le bureau de l'Administration régionale. En effet on ne peut pas prévoir qu'il y ait cette activité sans avoir une participation active des chasseurs.
A l'article 15 on parle des "Circoscrizioni venatorie e sezioni comunali cacciatori"; ici on a prévu la répartition du territoire régional en circonscriptions. Au début il y en avait 7, après on a prévu la circonscription Walser et par la suite il y a eu l'exigence de prévoir une circonscription pour Aoste, par conséquent on a ajouté "circoscrizione venatoria n. 4, comprendente il territorio del comune di Aosta" et on a prévu une circonscription pour les communes environnantes. Ici on avait oublié Jovençan et je m'en excuse, c'était le collègue Viérin à faire ajouter cette commune.
Pour le restant je crois que cette répartition est une répartition correcte, qui va améliorer le sens de participation des chasseurs.
L'article 16 c'est "controllo della fauna selvatica", là où on donne des indications de l'activité même. Au premier comma il y a des précisions à faire et des modifications que je présente comme amendements.
Les articles 17, 18 et 19 donnent la possibilité de mieux saisir les différents problèmes concernant l'activité de "cattura a scopo di ripopolamento". L'article 17 est significatif d'un sens précis, qu'on ne veut absolument pas prévoir une activité qui aille détruire quelque chose, mais au contraire le fait même qu'on prévoit "ripopolamenti", signifie qu'on veut affirmer une présence continuelle, qui doit être contrôlée, des animaux dans tout le territoire. On a réglementé cette activité: cattura e utilizzazione di esemplari, et cetera en reprenant en gros les principes qui en partie étaient déjà connus.
L'article 21 va réglementer "introduzione di selvaggina a scopo di ripopolamento". Là on fixe des règles pour ce qui est de la présence d'animaux qui historiquement n'étaient pas présent ou qu'on veut réintroduire; c'est important qu'il y ait là le contrôle du comité pour la gestion de la chasse, de la consulte et du bureau compétent.
On va réglementer à l'article 23 "rinvenimento o abbattimento per caso fortuito o forza maggiore di fauna selvatica"; là on a finalement donné un éclaircissement pour ce qui est de certains aspects qui avaient créé des difficultés, et on dit clairement ce que les chasseurs doivent faire dans ces cas, comment on peut prévoir de réglementer les différents aspects bureaucratiques: "Al di fuori degli abbattimenti di fauna selvatica effettuati nel rispetto delle disposizioni di cui al capo V, chiunque, in qualsiasi tempo, rinvenga o abbatta per caso fortuito o per forza maggiore, o venga nella disponibilità di fauna selvatica viva o morta o parte di essa, deve, entro ventiquattro ore, farne consegna alla stazione forestale competente per territorio".
On a modifié cette dernière partie en disant: "farne denuncia alla stazione forestale competente per territorio". L'article continue au 2e alinéa: "Qualora, a giudizio del Servizio forestazione e risorse naturali, gli esemplari di fauna selvatica rinvenuti morti non rivestano particolare interesse scientifico, potranno essere lasciati in detenzione alle persone che li hanno rinvenuti, previa domanda in carta semplice da parte delle stesse".
Pour ce qui concerne "modalità dell'esercizio venatorio", ici on a éclairci quels sont les différents moyens de la chasse.
A l'article 28 "Specie cacciabili" on a repris en gros les parties qui avaient déjà été l'objet des débats soit au niveau du comité de la chasse, que du bureau compétent, et on a repris les espèces qui sont celles dont depuis toujours on a prévu la chasse dans notre territoire.
A l'article 29 on parle de "Calendario venatorio"; c'est un des points importants de cette loi, car justement on prévoit de fixer toute une série des règles qui seront à la base de l'activité même.
D'autres points importants sont les aspects concernant la participation aux différents programmes de planification, la réglementation de cette activité pour ce qui est par l'exemple l'article 41 "Contributo per l'utilizzo dei fondi agricoli", là où on prévoit de responsabiliser l'activité même.
Pour ce qui est de "Vigilanza e sanzioni" on va présenter des amendements au cours du débat pour améliorer le texte et surtout pour éclaircir certaines parties concernant la répartition des compétences entre le corps forestier et les autres personnes qui devront suivre ces aspects.
Le texte qui est soumis à l'attention de ce Conseil pourrait être encore amélioré, sans doute d'ici quelque temps il y aura toute une série de remarques qui seront faites et qui pourront prévoir de modifier en mieux la réglementation de la chasse.
Ce qui est important de dire c'est qu'il fallait arriver à un texte; je crois que c'est un texte qui est équilibré, c'est un texte qui a repris des remarques et des considérations soit des chasseurs que des différentes organisations de non-chasseurs.
On a essayé de faire un texte qui responsabilise les chasseurs mêmes et je crois que pour cette activité on peut dire que cette réglementation va dans la direction du respect du territoire, du respect de la propriété privée, du respect des droits de chacun d'exercer l'activité avec des principes clairs et fixés.
Presidente Ha chiesto di parlare il corelatore, Consigliere Viérin.
Viérin (UV) Après le rapport exhaustif de M. Rollandin, je voudrais simplement souligner deux aspects de cette loi.
Tout d'abord l'urgence d'approuver une nouvelle loi régionale réglementant la chasse; je crois que c'est une urgence dont tout le monde convient et il est donc de notre devoir aujourd'hui d'approuver un nouveau texte.
Ce texte doit tenir compte d'au moins deux équilibres, c'est là tout notre travail d'aujourd'hui et je crois que c'est là également l'enjeu de cette nouvelle réglementation.
Un premier équilibre concerne tout d'abord le respect de la compétence que nous avons en la matière, compétence qui nous est attribuée par le statut spécial et qui signifie tenir compte de notre culture, de notre tradition, de ce qu'on peut définir civilisation alpestre également dans ce domaine.
Mais avec cette compétence nous devons également tenir compte des différentes dispositions existant en la matière: des conventions internationales, des directives des communautés économiques européennes, de la loi d'état (157/92); notre loi régionale donc doit être le fruit du respect de ces différents équilibres, parce que nous ne pouvons pas ici, simplement pour la volonté de réaffirmer certains principes, proposer certains amendements ou certaines dispositions tout en sachant déjà à l'avance que ces mêmes dispositions ne pourront pas être acceptées, compte tenu de la nécessité de respecter les autres dispositions en vigueur, dispositions qui, pour nous, représentent un cadre de caractère général.
Le deuxième équilibre que nous devons envisager est un équilibre entre le droit légitime des chasseurs de continuer à chasser à l'intérieur de notre territoire, avec une nécessité de protection de la faune et avec la nécessité également de considérer les intérêts des agriculteurs.
Ces deux équilibres doivent nous orienter dans les choix que nous ferons au cours du débat.
La deuxième considération concerne la procédure, la méthode qui a été suivie pour arriver à la présentation d'un texte. Je crois que ce texte est le fruit d'une concertation que j'estime positive. Tout d'abord, la disponibilité des Assesseurs: l'assesseur à l'Agriculture mais aussi l'Assesseur à l'environnement; le travail des différentes commissions: la IIIe commission et la IIe commission, qui se sont penchées sur ce problème et qui, au cours des différentes réunions, ont approfondi les différents thèmes et les différentes suggestions qui ont été formulées.
Ensuite la collaboration des représentants des chasseurs, présents au sein du comité de la chasse, des représentants des différentes associations des chasseurs, de la part également des représentants des chasseurs, qui sont intervenus au cours d'une audition avec les commissions compétentes; la collaboration aussi des associations écologiques qui ont formulé toute une série de remarques et de suggestions; la collaboration des organisations syndicales pour ce qui est du personnel de l'ancien comité de la chasse, qui devra trouver sa place à l'intérieur des nouveaux organismes.
Je veux donc, pour terminer, souligner que le résultat a été un résultat positif, parce que non seulement il y a eu une amélioration du texte qui avait été présenté, mais tout au long de l'examen et de la discussion de ce même texte il y a eu, et il y a encore aujourd'hui, la disponibilité à examiner les différentes propositions toujours avec cette volonté d'arriver à l'approbation d'une loi, qui tienne compte des exigences des différents secteurs et qui puisse représenter l'équilibre entre ces mêmes nécessités et ces mêmes exigences.
Presidente Ricordo al Consiglio che stiamo esaminando il disegno di legge n. 494, congiuntamente alle proposte di legge nn. 454, presentata dal Consigliere Riccarand, e 493, presentata dal Gruppo DC.
Ha chiesto di parlare il relatore della proposta di legge n. 494, Consigliere Riccarand.
Riccarand (VA) La proposta di legge che il gruppo Verde Alternativo ha presentato fin dal 1992 aveva una impostazione che si basava su alcuni principi. Aveva anzitutto un oggetto molto preciso, rappresentato dalla tutela della fauna selvatica, di questo patrimonio faunistico della Valle d'Aosta, che esiste, che ha una sua importanza, ma che è fortemente minacciato dallo sviluppo di questo tipo di società, dalla crescente urbanizzazione, dall'inquinamento ed ovviamente dalla attività di caccia.
L'oggetto della legge era, quindi, tutelare anzitutto questo patrimonio e poi, in via secondaria, all'interno comunque di equilibri ecologici ed ambientali da salvaguardare, si prevedeva una regolamentazione dell'attività di caccia, nei limiti in cui questa poteva essere autorizzata.
Questa era la impostazione di fondo che abbiamo voluto dare al problema, perché ci sembra quello più rispondente alle necessità attuali, cercando di superare una lacuna legislativa che nella nostra regione è particolarmente grave, perché non esiste una legislazione di tutela della fauna selvatica in Valle d'Aosta, esiste semplicemente una legge di disciplina dell'attività di caccia che risale al 1973 e che è completamente superata rispetto ai problemi attuali, rispetto alla coscienza della gente, rispetto alla normativa nazionale ed internazionale.
Quindi la preoccupazione nostra è stata anzitutto di ribadire questo principio: la tutela di un patrimonio che è di tutta la popolazione valdostana e che dobbiamo assolutamente salvaguardare, perché rappresenta un bene che concerne tutti quanti, un bene che non può essere lasciato gestire solo da poche persone.
La conseguenza di questo principio era che la nostra proposta di legge prevedeva una limitata possibilità di attività venatoria, quindi un contenimento delle specie cacciabili, prevedeva sette mammiferi e quattordici uccelli fra quelle che potevano essere oggetto di attività venatoria; prevedeva una attività venatoria ristretta in un periodo ben definito; soprattutto prevedeva un trasferimento delle scelte in materia di caccia ad un organismo prevalentemente di carattere scientifico, cercando di superare una situazione legislativa sbagliata che esisteva in passato e che sostanzialmente affidava le scelte in materia di gestione della fauna selvatica prevalentemente ad un organismo in cui la maggioranza era rappresentata da esponenti del mondo della caccia e del mondo delle associazioni venatorie.
Quindi la proposta di legge affidava la gestione, le scelte fonda-mentali in materia di difesa del patrimonio faunistico ad organismi che siano il più possibile di carattere scientifico e che possano tener conto dei principi e delle esigenze generali di tutela della fauna.
Da queste affermazioni discendeva poi la necessità di intervenire anche in Valle d'Aosta per quanto riguarda la individuazione delle zone cacciabili, con la definizione di ambiti territoriali, i cosiddetti distretti.
Questo è un principio che è stato affermato anche nella legge quadro nazionale, che prevede ambiti subprovinciali, a noi sembrava che la cosa più opportuna anche da un punto di vista di una corretta gestione della fauna selvatica da parte dei cacciatori fosse quella di suddividere il territorio della regione in ambiti subregionali, in modo da collegare più strettamente il cacciatore a determinati ambiti, in modo da corresponsabilizzare tutti coloro che vivono in quell'ambito ad una buona gestione della fauna selvatica che esiste in quell'ambito distrettuale.
Questi erano i principi su cui si basava la nostra proposta; uso il tempo imperfetto perché oggi c'è un testo presentato dalla Giunta regionale, che è stato alla base della discussione in commissione e che ovviamente supera le proposte presentate dal nostro Gruppo così come dal Gruppo DC.
Devo dire che rispetto al testo emerso dal lavoro delle commissioni, il nostro è un giudizio negativo, perché da un testo che inizialmente era discutibile ma abbastanza equilibrato, si è progressivamente passati ad un testo (ed adesso ho sentito che ci saranno degli ulteriori emendamenti presentati in aula) che recupera una vecchia impostazione.
Cioè diventa non una legge di tutela del patrimonio faunistico e come conseguenza una disciplina della caccia, ma diventa una nuova legge della caccia, che ha come visuale fondamentale quella delle esigenze, pur legittime, però non esclusive del mondo venatorio.
Tutto quanto è stato rimodellato in questo senso e ci sono alcuni esempi emblematici, ne cito due. Anzitutto l'articolo 10, un articolo cruciale, quello che riguarda l'istituzione o meno degli ambiti territoriali dei distretti: nella prima proposta presentata dalla Giunta regionale si prevedeva..... l'articolo 31... nella prima proposta della Giunta si prevedeva l'ipotesi di istituire i distretti, sentita la consulta faunistica, sentito cioè un organismo prevalentemente scientifico; poi si è passati ad un parere obbligatorio e vincolante del comitato caccia, prevalentemente composto da cacciatori, per istituire questi distretti, quindi trasferendo ad un organismo che non ha questo tipo di competenze nella istituzione dei distretti, e adesso mi pare si arrivi in conclusione a ribadire nella legge l'ambito territoriale unico e, come ipotesi remota, affidata sostanzialmente a scelte del mondo venatorio e non di un organismo scientifico, l'istituzione eventuale di distretti. Quindi c'è stato un arretramento progressivo del testo che è molto evidente e che ha risentito delle pressioni del mondo venatorio.
L'altro esempio è rappresentato dall'articolo 10; qui c'è una affermazione anacronistica venuta fuori dal testo delle commissioni, inizialmente il disegno di legge della Giunta prevedeva il divieto di utilizzo di mezzi a motore per attività di caccia al di fuori delle strade statali, regionali, comunali, cioè non si poteva utilizzare l'automobile per andare a caccia sulle strade interpoderali, adesso questo principio viene cancellato e si fa rimando ad una legge regionale che disciplina tutt'altra materia, in quanto disciplina l'utilizzo delle strade interpoderali a fine agricolo.
Anche qui c'è un evidente arretramento delle posizioni, per cui alla fine ci ritroviamo con un testo che è sicuramente arretrato e in contrasto con gli stessi principi della legge quadro nazionale e che non innova in modo sostanziale la legislazione che abbiamo in materia.
Ci ritroviamo con il rischio di approvare da parte di questo Consiglio di nuovo una legge che sia essenzialmente una legge sulla caccia, invece di fare una legge di tutela del patrimonio faunistico della nostra Regione, in cui certamente esiste uno spazio per la caccia, che però deve essere ben regolamentato ed affidato ad un organismo scientifico che abbia una autorità che va al di là di una singola componente.
Questi erano i motivi ispiratori della nostra proposta, sono le osservazioni generali che facciamo su questo disegno di legge e sull'iter travagliato che ha avuto. Ci riserviamo di presentare alcuni emendamenti sui nodi cruciali di questo disegno di legge, pur affermando fin da ora che non ci convince questa impostazione e che la riteniamo sbagliata rispetto alle esigenze e alla sensibilità nuova che esiste oggi anche in Valle d'Aosta, rispetto alla necessità di una maggiore tutela della fauna selvatica.
Presidente Ha chiesto di parlare il relatore della proposta di legge n. 493, Consigliere Limonet.
Limonet (DC) La legge n. 157 dell'11 febbraio 1992, meglio conosciuta come la legge nazionale sulla caccia, fissa in un anno il termine ultimo per adeguare la legislazione delle regioni ai principi e alle norme stabiliti dalla legge medesima nei limiti della Costituzione e dei rispettivi Statuti.
Nella nostra Regione, che in materia di caccia ha, come è noto, potestà legislativa primaria, la normativa in vigore è quella della legge regionale n. 28 del 23 maggio 1973.
Una normativa che negli anni ha subito ben poche modificazioni, nessuna delle quali sostanziali, e che quindi risente notevolmente della sua obsolescenza e della scarissima aderenza alla realtà e alla attualità faunistica della Valle d'Aosta.
L'allegata proposta della DC ha tra le sue finalità sicuramente quella di soddisfare le disposizioni sancite dalla legge quadro nazionale di rigenerare l'esitenze normativa regionale, ma soprattutto vuole riaffermare, sia attraverso l'esercizio della tutela della gestione della fauna, che attraverso la disciplina e la pratica dell'attività venatoria, l'assoluta considerazione ed importanza assegnate alla salvaguardia degli equilibri ambientali.
Alcune altre finalità particolari di questa proposta di legge si possono così riassumere:
- orientare la gestione della attività venatoria regionale verso una autogestione fra associazioni, categorie ed altri enti interessati;
- rendere detta attività autonoma e finanziariamente autosufficiente, affidando all'ente pubblico le funzioni e le competenze di controllo.
Si prefigge quanto ho detto al fine di snellire la gestione evitando la creazione di inutili carrozzoni.
La normativa proposta, pur utilizzando le competenze esclusive assegnate alla nostra Regione nella specifica materia, infatti la funzione amministrativa resta assegnata all'Assessorato regionale dell'Agricoltura, Foreste e Risorse Naturali, fa ampio riferimento alla legge quadro nazionale per quanto concerne l'oggetto della tutela, la individuazione delle specie particolarmente protette ed il divieto di uccellagione, le attività di inanellamento, le catture ai fini di richiamo, l'introduzione di selvaggina a scopo di ripopolamento e la tassidermia.
Tra gli aspetti innovativi della proposta di legge assumono particolare rilevanza il mantenimento di un unico comprensorio venatorio, visto l'esigua estensione del territorio della Valle d'Aosta; la determinazione di un unico organo di gestione, il comitato tecnico venatorio regionale composto da venti membri, dando in questo modo la giusta rappresentanza alle organizzazioni agricole, alle quali diamo il 30 percento, alle associazioni venatorie, alle quali diamo l'altro il 30 percento, alle associazioni naturalistiche e protezionistiche, alle quali diamo il 20 percento, agli enti locali, ai quali diamo l'altro 20 percento.
Questo è quanto previsto e voluto dalla legge nazionale.
In questo testo di legge erano altresì previsti i risarcimenti arrecati dalla fauna selvatica ai terreni e alle produzioni agricole; era prevista la possibilità di istituire delle aziende faunistico regionali e delle aziende agri-turistico-venatorie.
Questo è a grandi linee quanto si voleva dire con la proposta di legge 493, preparata da una apposita commissione e presentata in Consiglio dal Gruppo DC.
Non starò a scendere di più nei particolari, è già stato fatto dai precedenti relatori per le altre leggi, che in linea di massima nella traccia si assomigliano alla nostra. Scenderò più nei particolari in occasione della illustrazione degli emendamenti.
Credo che la stessa legge avrà, secondo la maggioranza e secondo alcuni presentatori di altri testi di legge della minoranza, qualche limite e qualche deficienza; ma racchiude il lavoro di diverse persone che rappresentano una parte sociale, della quale secondo me si doveva e si poteva prendere atto.
Avevo sperato, come si usa fare di solito in queste occasioni, quando ci sono più testi di legge inerenti ad un argomento, che si formasse una sottocommissione, comprendente i relatori, i rappresentanti delle altre iniziative, i presidenti delle commissioni competenti, affinché si elaborasse un testo unico, estrapolando quanto di meglio da ognuno.
Nella riunione congiunta della II e III commissione del 16 maggio 1993 feci una proposta in quella direzione, proposta che non fu minimamente presa in considerazione, poiché a detta di alcuni naturalmente richiedeva troppo tempo ed avrebbe potuto ritardare la iscrizione del testo di legge a questo Consiglio.
Tengo a precisare che questo ritardo non è dovuto né al Consigliere Riccarand, che aveva presentato da tanto tempo la legge, né da noi consiglieri DC, che abbiamo presentato il progetto di legge il 28 gennaio scorso, ben tre mesi fa.
Vorrei ancora aggiungere a qualcuno che ha definito, non in questa sede ma da altre parti, la legge della DC troppo di parte, cioè troppo "pro cacciatori", che queste affermazioni sono a nostro avviso quanto meno avventate, poiché, come si è già detto sopra, per la parte tecnica si è seguito la legge nazionale che mi sembrava e mi sembra funzionale, mentre ci si è staccati per quanto riguarda il controllo e la gestione venatoria, parte che continuiamo a credere debba essere affidata rispettivamente alla Giunta e al comitato tecnico venatorio regionale. Il quale riteniamo che vada mantenuto un po' snello, come da noi proposto e come in effetti lo è attualmente, solo perché così facendo si evita di burocratizzare troppo l'apparato creando carrozzoni inutili e costosi.
Inoltre non c'è da vergognarsi a tenere queste posizioni - che magari collimeranno un po' con quelle del comitato caccia -, perché credo che proprio a questi ultimi: comitato caccia assieme all'Assessorato Agricoltura e Foreste, vada il merito di aver gestito bene in questi ultimi venti anni la caccia in Valle d'Aosta, perché, si dica quel che si vuole, non credo che sia una situazione disastrata come si vuol fare apparire.
Naturalmente il pro e il contro la caccia è una posizione rispettabile ognuno di noi, che non deve inficiare la bontà della legge. Quello che più spiace è che anche questa legge, come quella del Consigliere Riccarand, come tante altre presentate dalla minoranza, dovrà probabilmente essere ritirata subito dopo la votazione del primo articolo.
Seguiremo attentamente lo svolgersi del dibattito, ci riserviamo come Gruppo consiliare della DC di presentare una serie di emendamenti, che abbiamo già depositato alla Presidenza del Consiglio e che si possono anche distribuire, con l'unica differenza sull'emendamento che anche noi abbiamo omesso di segnare Jovençan; mi dispiace per il Consigliere Viérin, comunque recupereremo.
Presidente Ha chiesto di parlare il Consigliere Maquignaz.
Maquignaz (GM)Ci troviamo di fronte a tre disegni di legge che concernono l'attività venatoria della nostra Regione: il disegno di legge presentato dalla Giunta regionale che è stato modificato attraverso una lunga discussione ed un lungo confronto, il disegno di legge presentato dal Gruppo Verde Alternativo ed il disegno di legge presentato dalla Democrazia Cristiana.
Devo dire che abbiamo scelto la strada di discutere il disegno di legge presentato dalla Giunta regionale, in quanto con la maggioranza attuale è stato possibile avere un lungo confronto, ed anzi direi molto approfondito.
Dopo quanto è stato dichiarato in questo Consiglio dai relatori, consiglieri Rollandin e Viérin, credo che non vi sia molto da aggiungere, in quanto le relazioni sono state esaurienti e complete ed hanno affrontato tutti gli argomenti che interessano l'attività venatoria nella nostra Regione. A me non resta quindi che fare alcune considerazioni.
Innanzitutto per ribadire che la proposta di legge della Giunta, modificata, riflette da una parte le indicazioni proposte dalla legge nazionale, e dall'altra nasce dalla esigenza di adeguare l'attività venatoria alle richieste del mondo moderno di attuare una politica venatoria ispirata alla pianificazione ed alla programmazione.
La nuova legge è il frutto di un approfondito e lungo dibattito fra tutte le organizzazioni interessate a questo argomento. Tale confronto ha consentito a mio avviso la possibilità di elaborare un testo che tende a migliorare l'equilibrio fra esercizio venatorio, fauna ed agricoltura.
Sappiamo benissimo che molti fra ecologisti, animalisti e non cacciatori condannano in modo radicale ogni forma di attività venatoria; a costoro oggi voglio soltanto ricordare che un conto è la caccia di chi sa rispettare la natura e i suoi ritmi, un altro quella di chi spara magari sadicamente su tutto quello che si muove, senza rispetto per i piccoli, le femmine gravide ed i capi di specie in via di estinzione.
Bisogna però riconoscere che nella nostra Regione, al di là delle posizioni oltranziste, una rilevante parte dell'ambiente ecologista ha manifestato la volontà di regolamentare l'attività venatoria alla luce delle esigenze di programmazione, come emerge dalla legge presentata dal Gruppo Verde Alternativo, che certamente non condividiamo ma nella quale riconosciamo per la prima volta la volontà e lo sforzo di riconoscimento della legittimità dell'attività venatoria.
Così pure intendo sottolineare lo sforzo fatto dai colleghi della Dc nell'elaborare un testo di legge, che presenta certamente molti aspetti positivi. Purtroppo non ho avuto la possibilità di esaminare gli emendamenti da loro presentati, in quanto sono stati appena distribuiti; desidero però cogliere l'occasione per sottolineare che questa legge è importante per due aspetti: perché prevede la costituzione di un unico ambito territoriale nella nostra Regione; perché la previsione di un unico organismo consultivo avrebbe forse evitato una eccessiva burocratizzazione della organizzazione della attività venatoria e forse eventuali possibili conflitti di competenza.
Al di là di queste considerazioni, che mi parevano doverose nei confronti della DC, abbiamo optato, in accordo con le organizzazioni venatoria, di lavorare sul testo predisposto dalla Giunta, tenuto conto della disponibilità della stessa, della disponibilità alla collaborazione da parte del relatore competente e dei consiglieri della maggioranza. Grazie a questa disponibilità e al lavoro paziente delle organizzazioni venatorie e di tutti i rappresentanti dei cacciatori che si sono interessati a questo argomento, si è giunti ad elaborare un nuovo testo che certamente non soddisfa in toto le esigenze dei cacciatori, ma che rappresenta un buon equilibrio fra tendenze e forze contrapposte.
Alcuni hanno detto che nulla è stato cambiato, che il testo della Giunta è rimasto invariato e che si è cambiato molto poco. Dico che questo non è vero, perché il testo è stato cambiato e nel testo sono state recepite notevoli considerazioni e notevoli osservazioni che provenivano da ambienti diversi.
Ne voglio ricordare alcune: ad esempio la previsione di un unico comprensorio, di un unico ambito territoriale; la rivalutazione del ruolo del comitato caccia, che prima aveva un ruolo essenzialmente di manovalanza, mentre adesso acquista nuovamente un ruolo positivo, in quanto deve essere coinvolto nella redazione del calendario venatorio, nella predisposizione dei piani di abbattimento e nella predisposizione del piano faunistico regionale. Quindi, un cambiamento radicale nel rivalutare il ruolo del comitato caccia.
Una terza modifica che volevo ricordare riguarda la possibilità di consentire l'abbattimento di animali non previsti fra le specie cacciabili alle condizioni previste dalla legge e in conformità delle leggi esistenti; la previsione di un unico carnet di caccia per tutta la fauna cacciabile; la modifica all'articolo 10 che riguarda le strade poderali, là dove si fa adesso esclusivo riferimento alla legge regionale. È stata anche eliminata la norma che rendeva obbligatoria la partecipazione dei cacciatori ai censimenti. È stata modificata parzialmente la parte finale che riguarda la situazione amministrativa, ed altre questioni formali e modifiche che sono di minor rilievo.
Con questo voglio dire che c'è stato un sostanziale cambiamento rispetto al testo originario. Si può dire quindi che "la juste mesure des choses est défendue".
Detto questo, consentitemi ancora una breve considerazione sugli ambiti territoriali e sui famosi distretti che non vogliamo nella nostra Regione e che il Consigliere Riccarand continua a voler proporre. Gli volevo spiegare per quale motivo riteniamo che in Valle d'Aosta ci debba essere un unico ambito territoriale e che non ci debbano invece essere distretti venatori.
Il legame in Valle d'Aosta cacciatore-territorio è da secoli naturale, nasce soprattutto dalla esiguità del territorio regionale e si evidenzia anche nell'attaccamento che i cacciatori valdostani provano per le zone di caccia disseminate sull'intero territorio. Il nostro sistema di caccia per questo motivo ci è invidiato da tutto il mondo ed ha consentito una diffusione della fauna sull'intero territorio regionale, che è superiore alla diffusione media a livello europeo.
Ha consentito un indice di densità venatoria più che soddisfacente, se teniamo conto dei parametri previsti dalla legge nazionale. Va mantenuta, quindi, la nostra tradizione, che fra l'altro è tutelata dall'articolo 11, 2 comma, della legge nazionale: nell'articolo concernente la zona faunistica delle Alpi è detto in modo chiaro che le Regioni emanano norme particolari al fine di proteggere la fauna e disciplinare l'attività venatoria, tenuto presente le consuetudini e le tradizioni locali.
La norma nazionale riconosce le tradizioni venatorie delle popolazioni alpine e demanda alle Regioni il compito di renderle compatibili con i principi generali della legge. Ecco perché giustamente si è stabilito e si è recepito il principio che tutti i cacciatori residenti in Valle d'Aosta possano praticare la caccia sull'intero territorio attraverso un unico ambito territoriale.
Fatte queste considerazioni, non presento degli emendamenti in quanto i miei suggerimenti sono stati a lungo discussi con il relatore della legge, con l'Assessore competente, con i consiglieri di maggioranza che si sono interessati a questo argomento, in modo particolare con il Consigliere Mostacchi e con altri ancora, pertanto credo di poter concludere dicendo che la nuova legge, se verrà applicata con intelligenza e buon senso, diventerà un riferimento importante per adeguare l'attività venatoria alle nuove esigenze nel rispetto delle tradizioni e della cultura locale.
Presidente Ha chiesto di parlare il Consigliere Gremmo.
Gremmo (LAP)Signor Presidente, colleghi, io non condivido gli apprezzamenti che sono stati fatti in merito all'atteggiamento del Consigliere Riccarand, nel senso che se devo dare un giudizio su quello che è il suo progetto di legge, devo dire che è un progetto pieno di ipocrisia.
Questi ambientalisti della domenica non hanno il coraggio di dire di essere contro la caccia, e allora si nascondono dietro dei paraventi anche un po' infantili, come quello di considerare l'organismo scientifico il toccasana per qualunque cosa. Ma la scienza sappiamo che non è mai neutra, sappiamo che è come la barca, che dove gira il timone va.
Quindi un organismo scientifico è sempre pilotabile o da una parte o dall'altra, tant'è vero che nella storia ci sono stati scienziati che hanno giustificato tutto e il contrario di tutto. Era molto più onesto se gli ambientalisti avessero detto di essere contro la caccia, perché questa è la verità, ed allora avevamo degli interlocutori che almeno avevano il coraggio delle loro opinioni. Tutto questo nascondersi dietro a tante parole per nascondere la propria volontà, che è quella e non altra, è soltanto ipocrisia politica ed io voglio dire che è così.
D'altra parte non ha senso quello che dice il Consigliere Limonet, il quale respinge le accuse che vengono rivolte al Gruppo DC di essere troppo dalla parte dei cacciatori; bisogna invece proprio avere il coraggio di dire che, quando si affronta un argomento, o lo si affronta dal punto di vista di chi è direttamente interessato, oppure è meglio non affrontarlo.
Cioè, se ha un senso una filosofia, un modo di vedere le cose ri-spetto all'attività venatoria, e ci deve essere da parte di una classe politica, secondo me deve essere quello di avere il coraggio di porsi dalla parte della categoria interessata. È come, quando si fa una legge per il commercio, pretendere di farla dal punto di vista dei turisti; è più logico farla dal punto di vista dei commercianti, che mi sembrano la categoria più direttamente interessata.
Quindi l'appello che ad alta voce mi sento di fare ai colleghi del Consiglio è quello di avere il coraggio di dire che ci si vuole collocare dalla parte del mondo venatorio, che ha ben meritato nella realtà valdostana e che - come diceva giustamente il Consigliere Viérin - rappresenta una aspetto importante della civiltà alpina di cui ci sentiamo parte.
Questa premessa mi serve per spiegare il modo in cui, come gruppo Lega Alpina, ci siamo mossi nell'affrontare questo problema. Preciso subito che anch'io non ho presentato proposte di legge perché ce n'erano già tre, quindi il materiale di partenza era sufficiente; presento invece una ventina di emendamenti che illustrerò dopo.
Ci siamo mossi coinvolgendo i cacciatori della Valle con un questionario che abbiamo inviato a tutti, ci hanno risposto più dell'8-9 per cento, che rappresenta quasi un centinaio di quelli ai quali abbiamo mandato tale questionario, dandoci delle indicazioni molto puntuali sui punti della proposta di legge della Giunta (il cui impianto, come diceva il Consigliere Maquignaz, è sufficientemente ragionevole) che però mi sembrava meritassero maggiore attenzione.
Quindi essendoci mossi in questa maniera, ci siamo resi conto che c'è spazio per collocarsi all'interno di un discorso di un certo tipo, per cercare di ottenere ancora qualcosa rispetto ad un impianto che è sicuramente migliorabile e che forse sarà migliorabile più avanti.
Le considerazioni che volevo fare, anche per spiegare il senso propositivo del mio atteggiamento, che non vuole assolutamente essere di rottura o di contrapposizione, sono tutte politiche. Mi sono preparato una serie di appunti, perché non darei per scontato un giudizio già dato in merito alle scelte nazionali sulla legge sulla caccia e sull'attività venatoria, ed anzi un consuntivo politico delle scelte nazionali sull'attività venatoria che sono sbagliate, che sono penalizzanti, che sono delle scelte da respingere al mittente, mi sento comunque di farlo.
In sostanza, prima di affrontare tutto il ragionamento sui limiti delle proposte di legge che comunque vedo, vorrei fare qualche riflessione in merito alle nuove norme sull'esercizio venatorio, che sono contenute nella famosa legge quadro 157/93. Penso che questa legge contrasti fortemente da un lato con la Costituzione, dall'altra con quelli che sono tutti i principi del diritto positivo.
L'articolo 117 della Costituzione dice: "La Regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato" e fra le materie sottoelencate troviamo la caccia. Questo è un principio costituzionale che riguarda l'ordinamento statuale vigente; ebbene, occorre dire che tutte queste leggi quadro, compreso questa, hanno sempre abbondantemente travalicato i limiti imposti dalla Costituzione.
Qui si parla spesso e volentieri di autonomia e proprio in tema di attività venatoria da Roma il Parlamento ha sempre su questa materia travalicato e cercato di limitare quelli che erano gli ambiti di potestà costituzionale nostra. Pertanto i limiti delle proposte - come diceva il Consigliere Rollandin nel suo intervento - derivano dal fatto che siamo stretti dentro a queste leggi quadro che da Roma vengono calate sulla testa delle Regioni, del mondo venatorio e della gente.
Infatti la puntigliosa enumerazione di disposti specifici, lungi dal dare quei principi di ordine generale che la Costituzione impone, vincola le Regioni in termini normativi in modo talmente rigido, da lasciare pochissimo spazio alla nostra capacità. Tutta la volontà che possiamo avere in merito viene fermata da queste leggi quadro nazionali. Arriviamo al punto che il Parlamento pone dei limiti talmente stretti, che non si riesce ad ammettere l'inserimento di altre specie di animali cacciabili, che non siano quelle che vengono indicate, e questo lede in modo palese il diritto-dovere della Regione di legiferare in merito a quella che è la situazione (in questo caso) venatoria del proprio territorio. È questo il principio di fondo che limita tutto il resto.
Non solo. Il concetto di patrimonio indisponibile dello Stato per quanto attiene alla selvaggina (e questo è oggetto di un emendamento che mi rendo conto verrà respinto) è uno dei concetti giuridici più controversi e più anti-autonomisti che possano essere considerati ed è da questo principio sbagliato che derivano gli spazi di manovra che permettono agli avversari dell'attività venatoria di agire.
Nell'ordinamento giuridico patrimonio sono tutti i beni materiali ed immateriali che attengono a possesso, e che si configurano solo con il diretto potere da parte del possessore sulla cosa. Considerare in questa stregua la selvaggina, quando la fauna selvatica per definizione non può essere sottoposta - visto che è allo stato libero - al potere di nessuno, tanto meno a quello di una pubblica amministrazione, partire da questo concetto significa proprio andare contro quelle che sono regole logiche dello stato di diritto e di quelle che sono normative giuridiche consolidate.
Ma nelle leggi quadro si parte da questo principio ed è logico che da questo ne discenda poi una impostazione in cui devono esserci leggi, regolamenti, laccioli, imposizioni, legami, deve esserci tutto quel ciarpame di norme che rendono difficile una attività che invece, nella misura in cui fosse stabilito (come dovrebbe essere stabilito) un principio di libertà, si potrebbe estrinsecare liberamente.
Questo è il principio di fondo anti-autonomista, anti-popolare di tutte le leggi quadri che sono state fatte da un Parlamento dove l'ambientalismo della domenica la fa da padrone, perché giù per Roma non sanno neanche qual è la realtà delle vallate alpine, non sanno qual è la realtà della attività venatoria, ma ci sono quattro politicanti che danno via manifestini davanti alla Camera, e che, frequentando solo i salotti di Roma e non conoscendo neanche la realtà della nostra zona, cianciano e concionano contro chissà quali delitti che questi barbari fanno contro le povere bestioline, quando non sanno poi né quante sono né quali sono.
Da questa impostazione astratta, da questa impostazione verticistica vengono fuori tutti i problemi che abbiano noi, viene fuori questa proposta di legge della Giunta, che per propositiva che sia - e ripeto, il mio atteggiamento non vuole assolutamente essere di rottura ma propositivo - ha tutti i limiti che indicavo adesso. Me li sono appuntati anche perché da questi derivano i miei venti emendamenti; vedrò di spiegare quali sono i punti sui quali chiederei al Consiglio di essere più attento.
Intanto non l'ho formalizzata come emendamento ma la voglio rimarcare come dato politico all'articolo primo, la considerazione che si rifà alla critica di fondo che dobbiamo fare, al di là di quelle che siano le nostre volontà normative in materia, rispetto alle norme generali che ho richiamato, proprio perché limitano il potere legislativo regionale, che dovrebbe essere in questa materia sovrano.
Abbiamo promosso come Regione Valle d'Aosta, assieme ad altre Regioni, una serie di referendum per chiedere che vengano aboliti dei Ministeri che consideriamo scatole vuote, ebbene credo che sarà utile proporre al prossimo Consiglio regionale di promuovere assieme ad altre Regioni un referendum nazionale per abolire queste leggi quadro sulla caccia.
Si parla tanto di stato federale e giustamente, si parla tanto di autonomia e giustamente, ma bisogna attivarsi per arrivare ad un referendum per abolire le leggi quadro sulla caccia, perché il potere primario costituzionalmente accertato e conclamato con un articolo della carta costituzionale venga restituito alle regioni totalmente e pienamente. Forse in questa maniera i limiti che denunciava il Consigliere Rollandin verrebbero superati. Quindi una prima considerazione forte di critica a questi principi generali romani, che ledono non solo i diritti dell'attività venatoria, ma anche una tradizione forte di autonomia della nostra Regione.
Il primo emendamento che presento riguarda l'articolo 3. È un emendamento di principio, in quanto continuo a sostenere che questo concetto del patrimonio indisponibile della fauna selvatica sia un concetto ingiusto e che vada pertanto respinto. L'emendamento recita: "1. La Regione, avvalendosi delle proprie competenze statutarie, assicura e promuove la gestione della fauna selvatica stabilmente o temporaneamente presente nel territorio regionale e ne disciplina la gestione".
Sull'articolo 4, dove si parla delle specie animali particolarmente protette, chiedo che venga abolito il comma d), che riguarda tutti gli animali affetti da albinismo totale, nel senso che credo che questo carattere recessivo, lungi da costituire pregio naturalistico, è sintomo di soggetto malato, apportatore di elementi degenerativi, ed è evidente che è non solo anti-etologico, ma anche anti-ecologico garantire la sopravvivenza di questi animali.
Sull'articolo 5, dove si parla del risarcimento dei danni arrecati dalla selvaggina, penso che non sia giusto dare alla Giunta regionale, in quanto organo di governo, la sovranità in merito. Dovrà invece essere il Consiglio regionale, dove ci sono più forze politiche, dove c'è una articolazione di voci diffusa, a fissare i criteri di determinazione dei contributi di risarcimento. Questo anche per evitare dei rischi di discrezionalità, ma soprattutto per avere un controllo maggiore su questa cosa.
L'emendamento plurimo che riguarda gli articoli 7, 8, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 21, 29, riguarda il problema delle competenze. Le competenze che in questi articoli vengono affidate all'Assessorato all'Agricoltura chiedo che vengano trasferite al comitato regionale per la gestione venatoria.
Non sono d'accordo sul fatto che un Assessorato all'Agricoltura debba avere competenza in una materia dove è largamente minoritaria la capacità di comprensione di tutte le sfaccettature del problema. Io dico che, se vogliamo che il comitato regionale per la gestione venatoria non sia una scatola vuota, se vogliamo che diventi il protagonista, il motore (e questa è la mia idea, che può essere non condivisa, ma io voglio su questo un confronto), deve avere il potere centrale di intervenire sulla questione. Quindi il mio emendamento chiede che per tutte queste competenze ci sia questo passaggio.
Stesso discorso per quanto riguarda l'articolo 12. Qui è stato inventato questo ufficio della fauna selvatica, che è sicuramente articolato correttamente; ho visto che i colleghi della DC che nel loro emendamento hanno cercato di allargare gli ambiti di presenza venatoria e questo è sicuramente già un primo passo, però secondo me non è questo l'organismo che dovrebbe occuparsi di una questione che non è di poco conto, perché i compiti esecutivi di natura programmatoria hanno una importanza fondamentale per quelli che saranno poi i provvedimenti applicativi, e così come è concepito lascia poco spazio.
Fra l'altro faccio presente che solo nell'emendamento dei colleghi della DC il mondo venatorio comincerebbe ad avere un minimo di peso. Il mio emendamento è interlocutorio in merito, proprio per cercare di arrivare nel confronto ad un equilibrio delle presenze, e al limite se questo non fosse possibile dice la mia proposta di cer-care di arrivare a collocare in altra sede le competenze in merito.
Stesso discorso per quanto riguarda il comitato regionale per la gestione venatoria. Anche qui la rappresentanza delle associazioni venatorie è insufficiente proprio per garantire quella centralità di cui si parlava prima.
Per quanto riguarda invece l'emendamento all'articolo 27, che riguarda i mezzi di caccia, sulla base di un ragionamento che si colloca nella tradizione nostra, propongo di aggiungere: "e) fucili misti, a due o tre canne ad anima liscia o rigata", proprio per cercare di non lasciare da parte quella che è una cosa tradizionale dell'arco alpino.
All'articolo 29, anche qui siamo nel campo del ragionamento su quello che devono essere le competenze se della Giunta regionale o del Consiglio regionale; siccome potrebbero esserci delle questioni anche legali che possono sorgere su questo problema, la competenza non dovrebbe essere attribuita alla Giunta regionale, ma data al Consiglio regionale con apposita legge.
Per quanto riguarda l'articolo 31, prima quando parlava il Consigliere Riccarand non ho potuto fare a meno di fare un commento di preoccupazione, quando diceva che si deve regolamentare bene questo fatto che i cacciatori vanno in giro con le macchine, chissà cosa combinano, possono girare dappertutto, stiamo attenti eccetera. Non capisco: qualunque cittadino italiano può girare liberamente, il cacciatore no; e una cosa che mi ha lasciato perplesso è che il Consigliere Riccarand diceva che questa è una bella cosa. Ma questa è veramente una cosa assurda. Cioè, qualunque cittadino può girare dove vuole, ma se è per l'attività venatoria non lo può fare. E noi scriviamo nella legge una cosa del genere: Il transito ai fini venatori con veicoli a motore su strade non classificate statali, regionali o comunali carrozzabili è vietato? Ma scherziamo! Quindi non solo è illogico, non solo è anticostituzionale, non solo è discriminatorio, ma non sta né in cielo né in terra; quindi l'emendamento chiede di abrogare questo capo.
All'articolo 34, nella commissione d'esame per l'abilitazione venatoria non sono presenti dei cacciatori e questa mi pare una cosa palesemente fuori dei numeri, quindi chiedo che venga aggiunto che un componente debba essere designato dal comitato regionale per la gestione venatoria.
L'ultima questione che mi sento di sollevare riguarda gli articoli 41 e 42, perché su questo argomento una battaglia va fatta: poteri e compiti degli agenti di vigilanza venatoria. Per quanto riguarda l'operato degli agenti di vigilanza venatoria, con tutto il rispetto che devo sempre a chi fa il suo dovere (fino a prova contraria), degli abusi sono già successi non qui ma in generale, e il rischio di nuovi abusi è forte.
Perché? Perché nella misura in cui viene configurata per questa categoria la figura giuridica di agente di polizia giudiziaria, è evidente che si consegna un potere enorme e un potere che non abbiamo la certezza che possa essere esercitato nei giusti limiti.
Quindi credo che su questo argomento si debba fare un ragionamento: le guardie volontarie non devono avere potere di polizia giudiziaria, perché se lo hanno, il rischio che ne abusino è presente ed è notevole, e si è già verificato in più di un caso.
Oltretutto c'è anche un'altra considerazione che mi sento di fare: così come è formulata nel progetto della Giunta, l'introduzione di questa qualifica contrasta con le norme di procedura penale, soprattutto per quanto riguarda l'obbligo di sottostare da parte del cacciatore ad ispezione personale quando mancano i presupposti previsti dal codice di procedura penale.
Quindi stiamo attenti, questo è un terreno minato, è un terreno che può portare a delle tensioni non di poco conto, è un terreno che può portare a degli abusi e a delle sopraffazioni. Il mio emendamento propone di sostituire il terzo comma dell'articolo 43 con il seguente: "3. In caso di contestazione di una delle infrazioni amministrative previste dall'articolo 44, gli agenti redigono verbali inserendo le eventuali dichiarazioni dei cacciatori e le inviano al Comitato regionale per la gestione venatoria negli adempimenti del caso". Cioè, non è possibile accettare una situazione in cui questi agenti di vigilanza venatoria abbiano una discrezionalità che può andare a creare problemi non da poco.
Questi sono gli emendamenti che presento. Una unica osservazione faccio sugli emendamenti della DC. L'emendamento n. 19 dice chiede di togliere all'articolo 33, comma 1, le parole "e per il rilascio del tesserino regionale ai cacciatori non residenti".
Non condivido questo emendamento, perché credo che i cacciatori non residenti debbano essere ancora sottoposti a questo controllo, anche per evitare che la presenza di cacciatori non residenti sia esorbitante a scapito dei locali. Quindi un minimo di controllo mi sentirei di farlo, perché i problemi si pongono in altre Regioni, fra queste il Piemonte, dove la presenza di cacciatori della Lombardia crea non pochi problemi.
Ripeto, i miei emendamenti cercano di essere propositivi, ma non nascondo che questa battaglia, che è politica, viene fatta perché è necessario che le Regioni abbiano il coraggio di porsi dalla parte del mondo venatorio e di dire a qualcuno, a cui il mondo venatorio dà fastidio e non piace, intanto che lo dica apertamente e poi che contano i numeri, e non mi pare che qua dentro i numeri di quelli che vogliono vietare la caccia siano numerosi.
Anche perché quando ci fu quello sciagurato, vergognoso, demagogico referendum sulla caccia, la maggioranza dei cittadini della Valle d'Aosta si era espressa chiaramente, mandando al mittente tutte le fanfaluche e tutte le storie che qualcuno demagogicamente aveva cercato di tirare fuori.
Quando c'era stata l'assemblea dei cacciatori, mi ricordo che eravamo andati solo io e lui perché era prima del voto, il giorno dopo il voto tutti avevano scoperto che avevamo ragione. Noi sapevamo che avevamo ragione prima, ma il problema era di avere il coraggio di prendere posizione.
Oggi sulla base di quel voto referendario, caro collega Riccarand - e i referendum piacciono a tutti, a me per primo - sulla base di quel voto referendario che aveva respinto al mittente certe storie, credo che possiamo arrivare ad una legge sulla caccia forte e giusta, che apra la strada a miglioramenti che certamente tutti auspichiamo.
Presidente Ha chiesto di parlare il Consigliere Pascale.
Pascale (PSI)Anche noi, come Gruppo socialista, avevamo una proposta di legge da presentare, abbiamo desistito perché ce n'erano già tre presentate in commissione e non volevamo ingolfare ulteriormente il lavoro delle commissioni, visto anche i tempi ristretti a disposizione perché siamo alla fine della legislatura. Quindi ci siamo riservati di portare il nostro contributo al dibattito in commissione e soprattutto in questo Consiglio.
A me pare di poter dire che il testo che è uscito unificato dalle commissioni sia fondamentalmente un buon testo, che con ulte-riori emendamenti che spero verranno accolti attraverso il di-battito consiliare può arrivare a trovare quel giusto equilibrio fra le diverse istanze, che è poi l'obiettivo che vogliamo raggiungere.
Insisto su questo, perché mi pare che lo spirito al quale si impronta questo testo, e soprattutto il dibattito che oggi è all'attenzione di tutti, sia quello di una volontà di collaborazione e di accordo fra tutte le categorie interessate. Non mi pare di vedere una voglia di prevaricazione di una categoria su un'altra, come forse accennava prima il Consigliere Riccarand, non sono più i tempi di venti anni fa quando il mondo venatorio era in contrapposizione a quella che era allora l'istanza ambientalista.
La sensibilità verso i temi della protezione della natura è ormai accresciuta ed è divenuta patrimonio di tutti, non solo di quelli che hanno l'etichetta di verdi e di ambientalisti, e credo di poter dire che questa sensibilità è cresciuta anche nel mondo dei cacciatori, che per primi sentono la necessità di una autolimitazione, di un censimento delle risorse, di un prelievo più razionale e di una collaborazione soprattutto con il mondo agricolo.
Un'esigenza che deve poi trovare l'equilibrio con quella che è la cultura e la tradizione di un popolo. Perché quando si fa riferimento ad altri paesi di questa Europa unita, è chiaro che questo riferimento non può che essere molto generico, perché in altri paesi questa cultura è diversa, e l'Europa che vogliamo costruire non può essere una Europa piatta, ma deve essere un'Europa che valorizzi le specificità culturali dei diversi popoli.
Quindi il popolo italiano ha una sua cultura nei confronti della caccia, il popolo valdostano ha una sua cultura ancora diversa rispetto alle altre Regioni.
Un'equilibrio che può essere trovato, c'è la volontà di trovarlo, e che mi pare sia presente nel testo di questa commissione, con una sola contraddizione che ritengo di intravedere. Presenterò anche io molti emendamenti, alcuni non li presento perché condivido quelli della DC e mi riservo poi di illustrarli nel corso della discussione relativa agli articoli, ma un punto fondamentale vorrei sottolineare ed è quello che riguarda la gestione della fauna, cioè gli articoli 11,12,13.
Se il presupposto è quello di una volontà di collaborazione e di accordo fra le diverse istanze, la individuazione nel testo della commissione dell'ufficio per la fauna come organismo fondamentale di gestione è un po' in contraddizione. L'ufficio per la fauna è un organismo burocratico composto prevalentemente da funzionari e a mio avviso deve avere un compito essenzialmente di osservatorio e soprattutto di controllo, perché è compito dell'assessorato esercitare il controllo.
Ma la gestione - e quindi tutto quel che riguarda il calendario venatorio, i piani di abbattimento, il piano regionale - non può che essere compito di un organismo più ampio, nel quale siano presenti tutte le istanze e tutte le varie categorie. Gli emendamenti che presento in ordine a questi articoli tendono a ridefinire le competenze fra l'ufficio per la fauna e la consulta faunistica, nel senso che l'ufficio per la fauna viene individuato come organo di studio, monitoraggio e controllo della fauna selvatica, e la consulta faunistica - che qui viene individuata essenzialmente come organo consultivo - viene invece modificata in organo consultivo e propositivo, cioè l'organo che deve effettivamente elaborare la proposta di calendario, che deve predisporre i piani di abbattimento e il piano regionale faunistico di concerto con gli altri organi previsti.
Perché la consulta faunistica? Perché la consulta faunistica è quell'organo in cui sono presenti tutti: i cacciatori, gli esperti, gli ambientalisti, e quindi se effettivamente oggi c'è questa volontà di operare di concerto e in collaborazione fra tutti perché lo spirito è cambiato, a me pare di poter individuare in questo organo fondamentale quello che deve gestire la fauna e tutto ciò che concerne l'attività della caccia.
Questo è il senso fondamentale di questi articoli, ma naturalmente su questa ridefinizione delle competenze, che è il punto forse controverso, sul quale ci sono anche divisioni all'interno del mondo venatorio, chiedo se c'è la possibilità di confrontarsi - con una piccola sospensione del Consiglio - fra le diverse istanze, perché ad es. la proposta della DC forse nella sostanza si propone lo stesso obiettivo però in termini diversi, nel senso che viene completamente abolito un organo. Forse è possibile trovare un momento di confronto più ristretto, per cercare di ridefinire le competenze degli organi che devono effettuare la gestione.
Sugli altri emendamenti, che sono emendamenti anche di tipo tecnico, migliorativi del testo, credo che avremo poi la possibilità di confrontarci attraverso la discussione che ci sarà sui singoli articoli.
Presidente Ha chiesto di parlare il Consigliere Bajocco.
Bajocco (GV-PDS-SV)Abbiamo fatto bene la settimana scorsa a non iscrivere questa legge all'ordine del giorno, perché in questi sette giorni ritengo che la legge sia stata migliorata ed abbia colto il voto quasi di tutto il Consiglio. Diceva bene il relatore, questo è un testo equilibrato. È vero, la legge non può andare in quell'indirizzo da accogliere il cento per cento di quanto uno chiede.
A differenza di tante altre leggi, per le quali, al fine di poter sentire le parti interessate, l'Amministrazione regionale le doveva convocare, per questa legge non c'è stato bisogno da parte dell'esecutivo e da parte anche dei consiglieri di riunire la categoria, perché gli appartenenti stessi alla categoria si sono sentiti in dovere di lavorare in questa direzione. Per quale ragione? Perché prima di arrivare con la legge della Giunta e le altre due leggi presentate dal Consigliere Riccarand e dalla DC, loro stessi avevano predisposto una legge. Forse se anche quella legge fosse venuta in Consiglio, altre cose potevano essere accolte, in un indirizzo positivo.
Noi non abbiamo voluto presentare nessuna legge, perché non volevamo copiare pezzi a destra e a manca, e perché da parte della Giunta c'era la volontà di indirizzarsi in quella direzione.
Abbiamo lavorato su questa legge; ci sono stati incontri nelle varie commissioni, le quali hanno fatto le loro audizioni con la categoria dei cacciatori, con il comitato, con gli ecologisti, con le OO.SS., e penso che attraverso il lavoro portato avanti dalle commissioni si sia arrivati ad una legge che va in un indirizzo giusto.
Non sono un cacciatore, ma non sono neanche contro la caccia, perché come noi crediamo in tante altre cose, dobbiamo anche dare la possibilità a coloro che sono appassionati alla caccia, di esercitare questa attività.
In questa settimana cosa abbiamo fatto? Devo dare atto ai relatori che negli incontri che abbiamo avuto con amici, con ecologisti per accogliere certe istanze, la legge si è migliorata, pertanto non presentiamo emendamenti, perché gli emendamenti che ha proposto il relatore vanno in quell'indirizzo.
C'era un emendamento che mi stava a cuore all'articolo 45, lettera m), ho visto dall'emendamento che è stato presentato dal Consigliere Rollandin che quanto avevo suggerito è stato accolto, questo mi fa piacere e ne spiego il motivo. Sono dell'avviso che il cacciatore e il cittadino valdostano siano uguali: non sarebbe stato giusto e corretto che i cacciatori per immettersi in una strada poderale pagassero da 600 a 700mila lire nel periodo della caccia, e Bajocco che non va a caccia pagasse solo 60mila lire.
A mio avviso sarebbe stato un atteggiamento discriminatorio nei confronti dei valdostani, ed è per questa ragione che do un giudizio positivo a questa legge. Saranno presentati altri emendamenti, speriamo che siano sempre migliorativi e vadano in quell'indirizzo, in modo che possano essere accolti anche da noi.
Presidente Ha chiesto di parlare il Consigliere Rollandin, ne ha facoltà.
Rollandin (UV) Seulement pour dire que toute une série d'amendements ont été présentés soit de la part de la majorité que des autres forces politiques; je crois que ce serait important de prévoir qu'il y ait dix minutes de suspension pour examiner au préalable comme majorité et après tous ensemble les différentes propositions et voir s'il y a la possibilité d'améliorer et modifier quelque chose.
Je veux tout de même préciser que les amendements qu'on a présentés et qui sont le fruit de la collaboration avec les collègues Viérin, Mostacchi, Maquignaz et tous ceux qui ont travaillé à cette loi, seront illustrés par la suite au moment où les articles seront discutés.
Presidente Ha chiesto di parlare il Consigliere Limonet, ne ha facoltà.
Limonet (DC) Per partire solo una piccola risposta al Consigliere Gremmo, senza voler creare della polemica. Ribadisco il concetto che già avevo espresso nella relazione introduttiva, che essere pro o contro la caccia è una rispettabile posizione di ognuno di noi, che non deve inficiare la bontà della legge, perché al di sopra di tutto non dobbiamo dimenticare che siamo amministratori di tutti i cittadini.
Al di là delle parole contano i fatti e credo che nessuno potrà negare la nostra partecipazione al problema. Un problema affrontato con la proposizione di un disegno di legge, elaborato assieme ai cacciatori, che colgo l'occasione per ringraziare per la parte attiva che hanno avuto; problema affrontato ancora sempre assieme ai cacciatori nel week end di Pasqua per elaborare gli emendamenti alla legge. Secondo me queste sono le cose che contano.
Come già anticipato nel primo intervento, il Gruppo DC ritirerà il suo progetto di legge. Abbiamo presentato una serie di emendamenti sostitutivi, i quali, se accettati, salverebbero i principi e la volontà della nostra legge; vogliamo precisare fin d'ora che non lo si fa per ostruzionismo, anzi avremmo preferito fare questo in commissione consiliare.
In questo momento ci limiteremo a fare una illustrazione di massima degli stessi emendamenti, che sono circa una ventina, riservandoci di intervenire su ognuno di essi in maniera più approfondita nel corso della lettura dei vari articoli per l'approvazione.
Inizio con l'articolo 4, per quanto riguarda le specie di animali particolarmente protette. Si vorrebbe far riferimento a quell'elenco espresso all'articolo 2 della legge 157, lasciando poi agli estensori del calendario venatorio il compito di vietare la caccia ad altre specie.
Riteniamo una idea valida la creazione delle aziende agri-turistico-venatorie e faunistico-venatorie, di cui si parla all'articolo 5, comma 7, anche se così come esso è espresso lo riteniamo poco incentivante, perché se per caso durante il corso dei tre anni del piano regionale faunistico venatorio dovesse cambiare, le aziende prima costituite dovrebbero essere smantellate. Per questi motivi si chiede di emendare allungando il tempo per quelle aziende a cinque anni, quindi incentivando questo tipo di iniziativa.
Si propone la dicitura "riserva regionale" all'articolo 6; questa era una dicitura esistente sulla precedente legge regionale e precisamente la legge n. 28 del 23.5.1973, con la quale credo si possa impedire una esagerata trasmigrazione dei cacciatori esterni nella nostra Valle.
Considerato che si usa il cane da ferma, si propone mediante un emendamento all'articolo 8, comma 7, la possibilità di effettuare gare venatorie cinofile anche nelle oasi di protezione, oltre che nelle zone di ripopolamento e nelle zone di addestramento. Questo era già stato in precedenza autorizzato e mi sembra che lo si faccia in tutta Italia.
Sono stati tolti alcuni compiti all'ufficio per la fauna selvatica, di cui all'articolo 12, i quali a nostro avviso erano di competenza dell'organismo di gestione e non dell'organo di controllo.
Questo infatti è quanto compare all'articolo 14, comma 11, della legge 157. I compiti che ci si propone di togliere sono il censimento della fauna selvatica e la redazione del calendario venatorio.
Si smembra anche la consulta faunistica regionale, prevista all'articolo 13, e sempre nello stesso articolo si crea il comitato regionale per la gestione venatoria. Questo perché riteniamo che due organi: uno di controllo, che è l'ufficio per la fauna selvatica, e l'altro di gestione, che è il comitato regionale per la gestione venatoria, siano più che sufficienti per amministrare la caccia in Valle.
Inoltre nella consulta faunistica per quanto riguarda la sua composizione vi compaiono gran parte delle figure che vi sono nel comitato regionale per la gestione venatoria, pertanto non si fa altro che creare un doppione.
Per quanto riguarda i compiti, invito i consiglieri a verificarli all'articolo 13, comma 3, ma sono veramente pochi, i quali peraltro sono già di competenza un po' dell'ufficio della fauna selvatica e un po' del comitato regionale per la gestione venatoria. Pertanto credo che la creazione di questo organismo sia superflua, e crearlo secondo me vorrà dire scegliere la burocrazia quando da tutte le parti si cerca di evitarla, caricare l'Amministrazione regionale di oneri non indifferenti. In effetti questi oneri verranno determinati da più dipendenti, naturalmente per far funzionare la macchina, e dai gettoni di presenza.
Si crea il collegio dei revisori dei conti, che finora era mancante, si riportano ad otto le circoscrizioni venatorie, strutturate come le comunità montane, inserendo naturalmente Aosta nella quarta, in quanto non si capiva bene il motivo per cui era tolta. In effetti, sembrava volerla ghettizzare.
Infine, anche per le specie cacciabili si fa riferimento alla legge 157. In conclusione il Gruppo Dc vuole essere chiaro fin dall'inizio: voterà questa legge, a condizione che vengano approvati alcuni emendamenti che ritiene di fondamentale importanza, in particolare quelli che sopprimono uno dei tre organismi creati per il controllo della gestione della fauna, e più precisamente la consulta faunistica regionale.
Questo per evitare di burocratizzare e per snellire il più possibile l'apparato pubblico, ma anche per evitare spese per il personale e per i gettoni di presenza.
Presidente Prima dell'intervento del Consigliere Limonet, c'era stata una richiesta di sospensione. Proporrei prima di chiudere la discussione generale di fare la sospensione, in modo da vedere se è possibile di trovare una quadra sugli emendamenti, e di proseguire e concludere gli interventi fino all'attimo della sospensione, se il Consiglio è d'accordo. Non vorrei che la riunione non approdasse a niente.
A questo punto, non essendoci altri interventi, proporrei la sospensione.
Si dà atto che i lavori sono sospesi dalle ore 11,44 alle ore 12,34 e che alla ripresa assume la Presidenza il Vicepresidente Stévenin.
Presidente C'è una proposta di sospendere il Consiglio e di aggiornarlo alle ore 16. Continua invece la riunione per i presentatori di emendamenti nella saletta preconsiliare, al fine di vedere se esistono le possibilità di trovare una intesa sugli emendamenti.
Ricordo ai colleghi consiglieri che oggi alle ore 15 è convocata la V Commissione, che alle 15,30 invece sono convocate la II e III Commissione congiuntamente.
Il Consiglio è d'accordo?
I lavori sono sospesi. Il Consiglio è aggiornato alle ore 16.
La seduta è tolta.