Oggetto del Consiglio n. 4534 del 14 aprile 1993 - Resoconto
OGGETTO N. 4534/IX Disegno di legge: "Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e per la disciplina dell'attività venatoria".
Stévenin (Presidente)Ricordo ai colleghi consiglieri che siamo in discussione generale della legge 494, per la tutela e la gestione della fauna selvatica e per la disciplina dell'attività venatoria.
Dopo la riunione di fine mattinata, fra tutti i consiglieri che hanno portato gli emendamenti si tratta di vedere se è stata trovata una intesa.
Ha chiesto di parlare il Consigliere Rollandin, ne ha facoltà.
Rollandin (UV) On avait suspendu la séance pour examiner les différentes propositions qui avaient été présentées de la part des conseillers et des Groupes présents dans cette salle.
Cette suspension nous a permis d'examiner avec attention les différentes propositions et je ne sais pas si, face au fait que la majorité accepte certains amendements qui ont été présentés, il y aura de la part des responsables la volonté de limiter le débat ou de le reprendre point après point.
De notre part je peux annoncer qu'on va accepter une série d'amendements des différents Groupes, que je veux illustrer.
Pour ce qui est des amendements déjà présentés de la part des forces de majorité ce matin, je dois dire qu'il y aura deux modifications, qui sont les suivantes:
- article 8, punto 8, l'emendamento presentato proponeva di modificare il comma 8 con 7, on va ajouter: "con esclusione di quelle di cui alla lettera c), comma 2, dell'articolo 5";
- article 12, comma 4, lettera d), la partie qui dit: "predisporre i piani di abbattimento", est modifiée: "predisporre in collaborazione con il comitato di cui all'articolo 14 i piani di abbattimento, sentita la consulta faunistica regionale".
Même chose pour le point f) - "predisporre, in collaborazione con il comitato di cui all'articolo 14, il piano regionale faunistico venatorio di cui all'articolo 5, sentita la consulta faunistica regionale".
Ce sont les modifications prévues sur les amendements déjà présentées par les forces de la majorité, qui vont dans le sens de mieux faire comprendre quel est le rôle du comité pour la faune.
Pour ce qui est des amendements de M. Riccarand, étant donné qu'ils vont dans une direction différente par rapport au système concerné par la loi, on ne peut pas les accepter.
Pour ce qui est des amendements de la Démocratie Chrétienne, il y a là une série d'amendements qui seront acceptés. Ce sont l'amendement n. 4, l'amendement n. 6, l'amendement n. 10, l'amendement n. 13, l'amendement n. 14 pour la partie concernant "consegna" qui est substituée par "denuncia", l'amendement n. 16, l'amendement n. 17, et pour ce qui est de l'amendement n. 22 je crois qu'il y aura là à discuter car le problème des "competenze territoriali" on pourrait même l'accepter avec les précisions qu'on ira faire. Les autres amendements seront repoussés.
On accepte trois amendements présentés par M. Pascale: l'amendement n. 3 pour la première partie, les amendements n. 4 et n. 5. Pour ce qui est de l'article 13, on accepte l'amendement qui dit: al comma 1, dopo la parola "consuntivo" aggiungere la parola "propositivo", c'est-à-dire le rôle de la consulte.
On accepte le point 4 à l'article 29, 2e alinéa, lettre a) - sopprimere le parole "a seconda della forma di caccia adottata" et à l'article 30: sopprimere le parole: "nonché abbattere o catturare qualsiasi animale che presenti un segno di riconoscimento".
Pour ce qui est des amendements qui ont été présentés de la part de M. Gremmo, une partie a déjà été acceptée, les autres ne peuvent être acceptés compte tenu qu'ils vont contre les dispositions déjà prévues soit de la loi nationale que de la loi régionale.
Presidente Ha chiesto di parlare il Consigliere Limonet, ne ha facoltà.
Limonet (DC) La minoranza chiede dieci minuti di sospensione, per verificare assieme gli emendamenti accettati e non dalla maggioranza, onde stabilire una linea di azione comune.
Presidente Come di consuetudine, viene accettata dal Consiglio la richiesta di sospensione.
Si dà atto che i lavori sono sospesi dalle ore 16,35 alle 16,54.
Presidente I lavori del Consiglio riprendono. Sono stati distribuiti gli emendamenti del Consigliere Rollandin.
Ha chiesto di parlare il Consigliere Rollandin, ne ha facoltà.
Rollandin (UV) Malheureusement au moment où on a élaboré le texte de la commission, à l'article 16 on a repris une partie de notre article et c'est là la raison pour laquelle on a dû intervenir. Je voudrais souligner ce que m'ont fait présent les collègues Mostacchi, Viérin et d'autres, c'est-à-dire à l'article 16 on a oublié un morceau d'une phrase contenue dans le texte. Si on va reprendre le vieux texte, là on disait: "Articolo 16 - Controllo della fauna selvatica - 1. L'Assessore....può disporre con apposito decreto la cattura o l'abbattimento delle specie di cui all'articolo 28 della presente legge, con mezzi selettivi e da persone nominativamente designate", il fallait ajouter: "anche nelle zone vietate dalla caccia".
On a ajouté ces mots mais on a oublié de reporter cette partie de phrase qui autrement rend impossible la compréhension du deuxième comma, là on prévoit: "2. Delle catture e degli abbattimenti di cui al comma 1 sono incaricati gli agenti (...) con la collaborazione di guardie volontarie e di cacciatori designati dal Comitato". Par conséquent on peut le considérer un amendement technique, car il y avait dans le texte, autrement on présente un amendement pour mieux comprendre le sens de l'article 16.
J'ai voulu l'annoncer, de façon qu'on puisse continuer le débat.
Presidente Ha chiesto di parlare il Consigliere Limonet, ne ha facoltà.
Limonet (DC) Il Gruppo DC assieme al resto della minoranza, anche se in proposito interverrà ognuno, verificato il fatto che gli emendamenti accettati dalla maggioranza sono veramente pochi e che gli stessi non rappresentano di certo modifiche sostanziali alla legge, ma sono variazioni di carattere tecnico e di poco conto, dichiara di mantenere gli emendamenti nella loro interezza, confidando ancora che la maggioranza riveda un po' le sue posizioni, almeno per quanto riguarda un articolo fondamentale, la rimozione dell'organismo cosiddetto la consulta faunistica regionale, di cui all'articolo 13.
Presidente Ha chiesto di parlare il Consigliere Pascale, ne ha facoltà.
Pascale (PSI) Il Consigliere Rollandin prima ha chiesto, alla luce degli emendamenti che erano stati accolti, qual era la posizione delle forze politiche di minoranza. Volevo dare anche io una risposta in questo senso.
Devo dare atto alla maggioranza di aver accolto alcuni emendamenti, nel senso che la discussione di questa mattina è servita ad approfondire alcuni aspetti e a fare dei passi avanti; l'ultimo annunciato oggi, quello di aggiungere all'articolo 12, alle competenze dell'ufficio della fauna, la predisposizione del piano di abbattimento e del piano regionale in collaborazione con il comitato venatorio, è indubbiamente un miglioramento rispetto al testo precedente, perché comunque instaura una procedura di colaborazione con quello che è l'organismo più rappresentativo dei cacciatori.
Noi avremmo voluto un passo ulteriore. Il senso degli emendamenti che avevamo presentato era quello di trasferire un potere decisionale maggiore alla consulta, dove sono presenti i cacciatori, e diminuire quelle che sono le competenze dell'ufficio burocratico dell'Assessorato, che è l'ufficio per la fauna.
A questo non ci siamo arrivati, quindi non siamo soddisfatti completamente. Però voglio dare atto che quanto meno la discussione e il confronto di stamani è servito a migliorare leggermente quello che era il testo originario.
Presidente Ha chiesto di parlare il Consigliere Gremmo, ne ha facoltà.
Gremmo (LAP) Credo nessuno si sentirà urtato se non ci sarà unanimità nella valutazione rispetto a questo provvedimento legislativo, e forse può essere più utile che chi ha delle perplessità, pur apprezzando gli sforzi che sono stati fatti di aprirsi, o comunque di ragionare, cosa che in altre situazioni è difficile trovare, comunque ritenga di tenersi fuori rispetto all'approvazione di quanto viene proposto.
Questo perché francamente siamo all'ultimo giorno di Consiglio regionale, la valutazione globale di quello che potrà essere questo provvedimento spetterà ad altri, non a noi, e quindi è bene che si sappia che non tutti si sono omologati rispetto a questa proposta.
É vero quello che dicevano i colleghi che qualche passo in avanti è stato fatto su alcune cose; io vedo comunque delle perplessità e francamente la creazione di una serie plurima di organismi crea le premesse perché una serie di competenze, di scartoffie, di incombenze, di pareri, di contropareri o vengano fermati da un organismo rispetto agli altri, o creino un incrocio notevole e una sovrapposizione notevole.
Questo si poteva evitare se ci fosse stato un po' di più il coraggio di dire le cose chiare, cioè di dire che ci vogliono degli organismi snelli in cui il mondo venatorio sia non comparsa ma protagonista, e questa è la ragione politica che mi fa dire, pur apprezzando il lavoro che è stato fatto in commissione in sede di consultazione e di interruzione di lavori per confronto, che la maggioranza abbia avuto poco coraggio in questo.
Era sufficiente affermare due aspetti: affermare il principio dell'autonomia rispetto alla rivendicazione, anche strappata con le unghie e con i denti, anche tirata per i capelli il più possibile, di quelle che sono le competenze costituzionalmente previste per quanto attiene la materia; avere il coraggio di dire che per quanto attiene il mondo venatorio protagoniste sono le categorie interessate, senza interferenze e senza laccioli, senza avere sempre la spada di Damocle di qualche organismo peraltro enorme nel numero dei componenti e con dei rischi notevoli di impantanamento in strettoie e laccioli.
Ritiro i miei emendamenti, non perché non sia convinto che non valeva la pena, ma perché mi sembra a questo punto che andare ad insistere sul singolo provvedimento può servire praticamente a niente, può essere una soddisfazione personale, ma non cambia la sostanza. Poi uno da solo fa quello che può, l'auspicio è che le forze diventino maggiori e l'impegno è perché le forze diventino maggiori. Però non me la sento neanche di dire che tutto sta andando bene.
Non va tutto bene, perché era possibile avere qualcosa di meglio, tanto più che alcuni emendamenti presentati erano anche tecnicamente pregnanti, tecnicamente validi e sufficientemente chiari.
Secondo me le contraddizioni all'interno della vostra maggioranza, che sono quelle poi vere che ci hanno fatto ritardare l'approvazione di questo provvedimento, vengono fuori tutte quante. Voi avete un Assessore all'Ambiente che fa i parchi dappertutto, è evidente che la filosofia di questo Assessore è differente dalla mia, che sono contrario ai parchi, ma è differente anche da quella di molti di voi che la pensano come me.
Perché arriviamo in ritardo, perché arriviamo con tutta questa paura e tutte queste perplessità, con tutto questo bilanciare le parole quando i fatti sono chiari? Perché voi siete divisi all'interno ed è chiaro che, avendo scelto l'Union Valdôtaine di farsi regolarmente ricattare politicamente da una minoranza del Pds, quando vorrebbe realizzare delle cose che la maggior parte dei valdostani sente giuste, si trova le mani legate.
Questa è la situazione politica in cui vi trovate, ma non c'è niente di male, ognuno sceglie di lasciarsi legare le mani da chi crede e questa è una scelta politica che avete fatto.
Però la ragione per cui il buon senso di alcune proposte viene fermato sta in questo, in una scelta politica che avete fatto, e non c'è niente ad averla fatta; però non voglio essere bloccato.
Quindi, di fronte alle cose intelligenti che dicevano i consiglieri Rollandin e Viérin, poi troviamo i veti dei vostri partners che vi obbligano a fare questo giro di danza, per cui anche di fronte a delle proposte ragionevolissime siete obbligati a fermarvi.
Ripeto, per quanto riguarda noi come Lega siamo già impegnati più avanti, guardiamo al di là di questo provvedimento, nel senso che c'è un problema di confronto rispetto alle norme nazionali che vanno sicuramente cambiate, e lì certamente la battaglia sarà più difficile, ma la faremo. Qui ci sarà un problema di vigilanza rispetto alla capacità di muoversi di queste cose e ci sarà un problema politico che è quello di fare in maniera che la nuova legislatura abbia il mondo venatorio maggioritario dentro al Consiglio. Di conseguenza sarà importante che in ogni lista prevalgano quelli che hanno una concezione di ecosistema ambientale valdostano non legato agli schemi astratti che hanno certe forze, cioè il verdismo lasciamolo in minoranza in un angolo perché la maggioranza dei valdostani la pensa diversamente.
Presidente Dichiaro chiusa la discussione generale.
Ha chiesto di parlare l'Assessore all'Agricoltura, Foreste ed Ambiente Naturale Perrin, ne ha facoltà.
Perrin (UV) Je crois que le débat de ce matin et de cet après-midi a été suffisamment ample, approfondi et intéressant. Et donc je n'aurais pas besoin pratiquement d'intervenir.
Il est quand même de mon devoir de le faire pour quelques considérations finales, qui ne veulent rien ajouter sinon préciser certaines situations.
Je disais le débat a été approfondi, et sur cet argument je crois que personne ne prétend que ce même débat puisse être unanime. L'argument protection de la faune et chasse a des composantes psychologiques qui portent à des grandes différenciations et jamais l'unanimité peut être trouvée sur cet argument.
D'ailleurs ce débat n'est pas d'aujourd'hui. Je me souviens des années 1985-90, où plusieurs tentatives de porter à l'attention du Conseil régional de la Vallée d'Aoste un projet de loi sur la chasse ont été faites, tentatives qui n'ont pas abouti parce qu'il y avait à ce moment-là une très forte opposition entre deux mondes: le monde des écologistes et le monde des chasseurs, qui allaient dans deux directions nettement opposées.
Le premier était extrêmement catégorique, il niait même la possibilité de pouvoir exercer l'activité de la chasse, tant il est vrai que même au niveau national on a abouti à un référendum qui demandait tout court l'abolition de la chasse. Référendum auquel en Italie et en Vallée d'Aoste la population a donné une réponse négative à cette tentative d'abolition de la chasse, parce que l'esprit de modération, l'esprit d'équilibre a quand même primé des tentatives de porter à des situations extrêmes.
D'autre part il faut dire qu'en ces années parfois certaines catégories de chasseurs, pas tous, étaient autant rigides, et on n'a pas pu arriver à anticiper la loi 157, parce qu'on aurait pu déjà à cette époque-là avoir une loi régionale, qui aurait pu peut-être poser des jalons pour le futur ou pour une éventuelle modification de la loi 157.
Mais si nous regardons la situation valdôtaine d'alors et d'aujourd'hui, je crois que pour ce qui concerne la présence du gibier nous avons une bonne situation, une situation meilleure de beaucoup par rapport à d'autres régions même limitrophes, et de ceci il faut rendre justice. Les chasseurs ont géré, à travers le comité de la chasse, pendant presque 50 ans, ce problème et si cette situation est telle qu'elle est: bonne, cette gestion a été aussi bonne et il faut en rendre compte.
Il y a eu une gestion faite de bon sens qui a porté à cette situation, tant il est vrai que certaines espèces de gibier valdôtain sont maintenant présentes beaucoup plus qu'il y a 50 ans, et leur présence s'est étendue sur tout le territoire valdôtain et non plus uniquement dans certaines zones comme auparavant.
Et si par contre d'autres espèces de gibier ont diminué, je crois qu'on ne peut pas attribuer cela à une mauvaise gestion de la chasse, mais à une modification de notre territoire.Le fait que certaines espèces d'oiseaux extrêmement nombreuses auparavant maintenant soient extrêmement réduites, c'est parce que certaines cultures présentes sur notre territoire jadis n'y sont plus.
Il suffit de penser par exemple aux immenses étendues de champs de blé, d'avoine, de céréales en général, qui étaient nourriture pour certaines espèces d'oiseaux ou d'autre gibier, nourriture qui est manquée à cause de l'abandon de ces cultures mêmes et qui a porté à une diminution du gibier. La faute là n'est pas à la gestion de la chasse, mais c'est au changement de culture sur notre territoire.
Aujourd'hui nous nous trouvons face à une sensibilité nouvelle. Moi je crois pouvoir entrevoir cette sensibilité de deux côtés; nous avons eu des rencontres avec les associations écologistes et avec les représentants des chasseurs et je crois que cet affrontement, qui existait au cours des années 80, a fortement diminué.
J'ai trouvé de la part des associations écologistes beaucoup plus de modération, tant il est vrai qu'ils ont avancé évidemment des requêtes de modification, mais pas tellement profondes, en tout cas pas celles que ces associations mêmes avançaient il y a quelques années. De la part des chasseurs j'ai vu la volonté de faire un pas de l'avant et d'adapter la politique de la chasse en Vallée d'Aoste à certaines idées qui sont présentes dans le monde aujourd'hui et desquelles il faut tenir compte.
Nous nous trouvons d'ailleurs face à une loi nationale, la loi 157, qui nous donne certaines obligations et qui nous a mis dans une chemise de force parce qu'il y a toute une série d'arguments qui ont été fortement délimités par cette loi même, qui nous contraignent à suivre un schéma pré-établi.
Je suis convaincu moi aussi que la loi 157 a constitué une attaque aux prérogatives valdôtaines, au statut spécial de la Vallée d'Aoste et donc à notre autonomie. Mais si une réaction devait y être, c'était au mois de février 1992 quand la loi 157 a été publiée, parce qu'alors il aurait fallu s'opposer à cette loi pour défendre les intérêts de la Vallée d'Aoste, maintenant malheureusement c'est trop tard. Mais là c'était une autre majorité, ce n'est pas la majorité actuelle, qui malheureusement se trouve face à une loi contre laquelle la Vallée d'Aoste n'a pas résisté et que nous devons appliquer, en essayant d'adapter selon notre tradition.
Je crois que le texte de loi qui a été présenté par le Gouvernement régional et les amendements qui sont apportés vont dans cette direction; il y a la volonté de maintenir pour la chasse en Vallée d'Aoste les méthodes de la tradition valdôtaine, hélas avec des difficultés, parce que par exemple on nous a enlevé la possibilité d'introduire les espèces que nous voudrions nous-mêmes pouvoir chasser: la marmotte par exemple, pour laquelle ce dessein de loi prévoit une possibilité, mais nous n'avons pas la possibilité de l'insérer directement parmi les espèces qui peuvent être chassées.
Donc le dessein de loi qui a été présenté va dans le respect obligatoire de la loi 157, essaie de valoriser la culture locale, et il s'agit d'un juste équilibre entre les nécessités de protection de la faune en Vallée d'Aoste et la réglementation de la chasse.
En effet la première partie de ce dessein de loi vise à la défense et à la valorisation du patrimoine et du gibier valdôtain. Il le fait à travers la réglementation des recensements, il le fait à travers la gestion du territoire, il le fait à travers la planification de la faune et donc il y a cette grosse volonté de valoriser et d'augmenter ce patrimoine même.
D'autre part il vise à une juste utilisation du patrimoine à travers la définition des espèces qui peuvent être chassées, à travers la fixation des toits d'abattage pour les différentes espèces d'après des recensements scientifiques. Il le fait aussi à travers l'organisation territoriale, à travers les structures administratives.
Le fait qu'on ait prévu trois niveaux: le bureau de la faune sau-vage, la Consulta faunistica regionale et le comité régional pour la gestion de la faune, vise à distinguer les différentes compétences et là aussi à trouver un juste équilibre entre les aspects purement de gestion, les aspects plus scientifiques de consultation et les aspects de gestion directe des chasseurs des espèces à chasser, de la formation du calendrier de la chasse, et cetera
Je crois que si une chose est appréciable, c'est la méthode qui était suivie pour parvenir à définir ce texte. J'avais personnellement déjà donné au moment de la présentation, même avant la présentation d'un texte de loi, moment obligatoire pour pouvoir arriver à une discussion au Conseil, la disponibilité de l'Assessorat à amender en toute direction ce projet de loi.
C'est ce qui a été fait à travers une longue confrontation avec les représentants des chasseurs, avec les associations écologistes, avec les représentants de l'Assessorat de l'environnement, avec les organisations syndicales mêmes, et de cette collaboration est sorti un climat nouveau, qui a permis aux commissions compétentes en cette matière de bien oeuvrer pour présenter au Conseil un texte qui est à mon avis un bon texte. Je crois que de cette collaboration il faut rendre mérite à tous ceux qui ont voulu donner leur apport à ce projet de loi.
Une série d'amendements ont été présentés directement par les commissions, d'autres ont été présentés aujourd'hui, certains de ces amendements ont été accueillis et si des amendements ont été repoussés, c'est uniquement parce que ces amendements modifiaient intégralement la philosophie de ce dessein de loi, et surtout présentés ainsi à la dernière minute risquaient de créer des gros problèmes à l'ensemble du texte.
Je veux ici donc remercier toutes les associations qui ont permis d'arriver à ce texte et qui à travers cette confrontation et cette collaboration ont donné et avancé des idées. Je veux évidemment remercier tous les membres des deux commissions compétentes qui ont travaillé, commissions à l'intérieur desquelles il y avait et il y a eu la possibilité de présenter une longue série d'amendements.
Je veux remercier de façon toute particulière les deux rapporteurs, M. Viérin pour la deuxième commission, M. Rollandin pour la troisième commission, qui à travers leur travail ont permis de porter à l'attention du Conseil un bon texte de loi, qui a permis d'arriver à ce débat.
Je reviens à ce que je disais au commencement: sur un problème tel que celui de la chasse il n'y aura jamais unanimité; chacun de nous peut apprécier une partie de cette loi, peut douter d'autres parties, mais difficilement on peut trouver un accord parfait sur ceci. Mais comme toute loi, c'est le temps qui dira de sa bonté.
Je suis convaincu que comme la Vallée d'Aoste s'est dotée dans le passé, en 1973 par exemple, d'une loi qui, malgré qu'à ce moment-là on ait dit qu'elle était imparfaite, a donné de bons résultats, aussi cette loi, même si nous pouvons dire qu'elle est imparfaite, donnera de bons résultats, certainement meilleurs encore que dans le passé.
Il s'agit donc d'avoir le courage d'aller de l'avant et cette entente que j'ai cru entrevoir à l'intérieur des catégories les plus intéressées, ne pourra que donnes de très bons fruits dans le futur.
Presidente Ha chiesto di parlare il Consigliere Riccarand, per mozione d'ordine.
Riccarand (VA) Per chiedere al Presidente del Consiglio in che modo intende procedere, perché qui abbiamo tre disegni di legge che sono stati depositati e siccome noi non abbiamo intenzione di ritirare il nostro testo, volevamo sapere come intendeva la Presidenza procedere.
Ho fatto presente che il nostro testo è stato presentato ben prima del disegno di legge della Giunta, quindi da un punto di vista cronologico dovrebbe essere messo in discussione precedentemente a quello della Giunta.
Presidente Credo sia logico prendere in esame il testo che è stato discusso dalle commissioni e quindi passare all'esame dell'articolato con tutti gli emendamenti che sono proposti.
Questo è il tipo di intendimento della Presidenza.
Si passa all'esame dell'articolato. Do lettura dell'articolo 1:
Capo I Disposizioni generali
Articolo 1 (Finalità della legge)
1. In attuazione dell'articolo 2 dello Statuto speciale della Valle d'Aosta, la Regione tutela il patrimonio faunistico e disciplina l'attività venatoria in conformità ai principi generali della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), alle direttive comunitarie e alle convenzioni internazionali, nel rispetto degli equilibri naturali. Essa pone inoltre particolare riguardo alla conservazione della diversità delle specie e dei biotopi relativi alla fauna selvatica di cui all'articolo 2, ed alla salvaguardia delle specie animali minacciate di estinzione.
Presidente Ha chiesto di parlare il Consigliere Martin, ne ha facoltà.
Martin (ADP) Non sono intervenuto nella discussione generale, approfitto dell'articolo 1 per dichiarare il voto del mio Gruppo, ma soprattutto per ringraziare in qualità di Presidente della III Commissione, una delle due Commissioni che hanno esaminato questo testo di legge, tutti coloro che ci hanno aiutato in questo compito, quindi le associazioni venatorie, le associazioni ambientaliste, il sindacato, i relatori e tutti i consiglieri che hanno affrontato in maniera molto seria ed in tempi molto brevi un problema serio e complicato come quello della caccia. L'essere riusciti a mediare fra diverse posizioni, l'essere riusciti a portare quest'oggi un testo che mi pare di poter dire sia un buon testo, come qualcuno che mi ha preceduto ha già detto, penso vada a vanto di tutti i consiglieri dell'intero Consiglio regionale.
Detto questo, annuncio che il nostro Gruppo darà il suo voto favorevole al testo presentato dalla Giunta e agli emendamenti che sono stati discussi dalle forze di maggioranza e che penso da parte del relatore verranno di volta in volta presentati nell'esaminare i diversi articoli della legge.
Presidente Ha chiesto di parlare il Consigliere Riccarand.
Riccarand (VA) Per dichiarare il voto contrario del Gruppo verde alternativo sull'articolo 1.
Questo articolo è a nostro avviso del tutto insufficiente nel definire le finalità di questa legge e insufficientemente preciso nell'indicare quali sono gli obiettivi della legge.
Ho detto stamani nella discussione generale sul disegno di legge che questo testo perde di vista l'obiettivo centrale, che era quello di tutelare anzitutto il patrimonio rappresentato dalla fauna selvatica, diventando un testo che è prevalentemente di disciplina dell'attività di caccia. Cosa che è importante da fare, ma non sono stabiliti i principi e gli obiettivi generali all'interno dei quali questa disciplina dell'attività di caccia si colloca.
Colgo anche l'occasione per ribadire un giudizio negativo sulla evoluzione che ha avuto questo disegno di legge; il testo inizialmente presentato all'attenzione delle commissioni era migliore di quello che scaturirà da questa lunga peregrinazione in commissione e poi in aula, nel senso che ci sono stati degli emendamenti che hanno via via indebolito quelli che erano gli elementi innovativi già abbastanza precari presenti nel disegno di legge, che si sono persi progressivamente. Quindi sull'articolo 1 il nostro voto sarà contrario.
Sugli altri articoli il voto varierà a seconda del contenuto degli articoli e a seconda anche dell'esito che darà in Consiglio la votazione sugli emendamenti che abbiamo presentato.
Presidente Pongo in votazione l'articolo 1.
Esito della votazione:
Presenti: 28
Votanti: 21
Favorevoli: 20
Contrari: 1
Astenuti: 7 (Beneforti, Chiofalo, Gremmo, Lanièce, Limonet, Ricco e Trione)
Il Consiglio approva
Presidente Do lettura dell'articolo 2:
Articolo 2 (Definizione di fauna selvatica)
1. Fanno parte della fauna selvatica oggetto della tutela della presente legge i mammiferi e gli uccelli dei quali esistono, o sono esistite in tempi storici, popolazioni viventi, stabilmente o temporaneamente, in stato di naturale libertà, nel territorio regionale.
2. La tutela non si estende alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti e alle arvicole.
Presidente Pongo in votazione l'articolo 2.
Esito della votazione:
Presenti: 29
Votanti: 21
Favorevoli: 21
Astenuti: 8 (Beneforti, Chiofalo, Gremmo, Lanièce, Limonet, Riccarand, Ricco e Trione)
Il Consiglio approva
Presidente Do lettura dell'articolo 3:
Articolo 3 (Regime patrimoniale della fauna selvatica)
1. Gli esemplari di fauna selvatica stabilmente o temporaneamente presenti nel territorio regionale costituiscono patrimonio indisponibile dello Stato.
2. La Regione, avvalendosi delle proprie competenze statutarie, ne assicura e promuove la protezione e ne disciplina la gestione.
PresidentePongo in votazione l'articolo 3.
Esito della votazione:
Presenti: 29
Votanti: 21
Favorevoli: 21
Astenuti: 8 (Beneforti, Chiofalo, Gremmo, Lanièce, Limonet, Riccarand, Ricco e Trione)
Il Consiglio approva
Presidente Do lettura dell'articolo 4:
Articolo 4 (Specie ed animali particolarmente protetti)
1. Sono particolarmente protette ai fini della presente legge anche sotto il profilo sanzionatorio, le seguenti specie o gruppi di specie:
a) mammiferi: gatto selvatico (Felis sylvestris), lince (Lynx lynx), lontra (Lutra lutra), lupo (Canis lupus), martora (Martes martes), orso (Ursus arctos), puzzola (Mustela putorius);
b) uccelli: avocetta (Recurvirostra avosetta), cavaliere d'Italia (Himantopus himantopus), cicogne ( Ciconiidae ), fenicottero (Phoenicopterus ruber), fistione turco (Netta rufina), gabbiano corallino (Larus melanocephalus), ghiandaia marina (Coracias garrulus), gracchio corallino (Pyrrhocorax pyrrhocorax), gru (Grus grus), mignattaio (Plegadis falcinellus), occhione (Burhinus oedicnemus), pellicani (Pelecanidae), picchi (Picidae), rapaci diurni (Accipitriformes e falconiformes), rapaci notturni (Strigiformes), tarabuso (Botaurus stellaris), volpoca (Tadorna tadorna);
c) tutte le altre specie che leggi nazionali, direttive comunitarie o convenzioni internazionali indicano come particolarmente protette o minacciate di estinzione e che si trovino stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio regionale;
d) tutti gli animali affetti da albinismo totale.
Presidente Il Consigliere Gremmo ha precisato che ritirava tutti gli emendamenti.
All'articolo 4 è stato presentato un emendamento dal Gruppo DC, che recita:
Emendamento L'articolo 4 va così sostituito:
Articolo 4 (Specie ed animali particolarmente protetti)
1. Sono particolarmente protette le specie previste dall'articolo 2 della legge n. 157 dell'11 febbraio 1992.
Ha chiesto di parlare il Consigliere Limonet, ne ha facoltà.
Limonet (DC) All'articolo 4, dove si parla di specie ed animali particolarmente protetti, diciamo che: "Sono particolarmente protette le specie previste dall'articolo 2 della legge n. 157 dell'11 febbraio 1992".
Si fa riferimento alla legge 157, senza estendere la particolare protezione agli altri animali, per evitare di dover, causa eccessivo zelo, rifare la stessa legge, qualora per qualunque motivo si intenda riproporre come specie cacciabile animali prima ritenuti particolarmente protetti.
Si può lasciare il compito di vietare ulteriori specie agli estensori del calendario venatorio, il quale, essendo rifatto annualmente, può recepire tutte le esigenze locali, le variazioni a livello nazionale e le direttive CEE. In questo modo, togliendo anche dall'elenco gli animali affetti da albinismo - questi erano al punto d) dell'articolo 4 del testo della Giunta - non si crea disparità fra il cittadino valdostano e quelle delle regioni appena limitrofe.
Infatti, mentre in tutta Italia l'animale che ha questa particolarità, che poi in definitiva non è nient'altro che un difetto di pigmentazione, non è inserito come specie particolarmente protetta. Inserendolo qui, sottoponiamo appunto l'utente ad una sanzione oltre che amministrativa anche penale.
Presidente Ha chiesto di parlare il Consigliere Rollandin, ne ha facoltà.
Rollandin (UV)Je regrette de ne pas être d'accord avec le Conseiller Limonet pour les raisons suivantes.
On a préféré présenter l'article 4 d'une façon autonome pour deux raisons substantielles, la première c'est que l'article 2 de la loi 157 à un moment donné dit: "Tutte le altre specie che direttive comunitarie o convenzioni internazionali o apposito decreto del presidente del consiglio dei ministri indicano come mi-nacciate di estinzione". Ce qui signifie que, en plus des directives, il y avait la possibilité qu'un arrêté du Président du Conseil des Ministres puisse insérer directement quelque chose de différent par rapport à ce qu'au contraire on a légiféré au niveau régional.
La deuxième raison est encore plus simple: on a inséré les ani-maux qui au point de vue historique et des recensements qui ont été faits, existent ou existaient dans notre région, ce qui no-tamment n'est pas le cas de la liste de l'article 2 de la loi nationale.
Ce sont les raisons pour lesquelles on n'a pas accepté ce problème. Pour ce qui est de l'albinisme, la loi prévoit certaines données, le calendrier a des compétences qui ne peuvent pas dépasser une loi. Au contraire suite à certaines démarches nous pourrons insérer des réglementations.
Pour ce qui est de l'albinisme, le choix a été fait plus par tradition que par d'autres raisons. Même les chasseurs sont d'accord de respecter ces cas d'albinisme, qui représentent une anomalie génétique, donc je crois qu'il n'y a pas de pénalisation particulière.
Presidente Pongo in votazione l'emendamento presentato dalla DC all'articolo 4.
Esito della votazione:
Presenti: 28
Votanti: 9
Favorevoli: 9
Astenuti: 19 (Agnesod, Bajocco, Chenuil, Cout, Lanivi, Lavoyer, Mafrica, Maquignaz, Marcoz, Martin, Monami, Mostacchi, Perrin, Riccarand, Rollandin, Stévenin, Vallet, Viérin e Voyat)
Il Consiglio non approva
Presidente Pongo in votazione l'articolo 4 nel testo originario.
Esito della votazione:
Presenti: 29
Votanti: 19
Favorevoli: 19
Astenuti: 10 (Aloisi, Beneforti, Chiofalo, Gremmo, Lanièce, Limonet, Pascale, Riccarand, Ricco e Trione)
Il Consiglio approva
Presidente Do lettura dell'articolo 5:
Capo II Pianificazione faunistica regionale
Articolo 5 (Piano regionale faunistico-venatorio)
1. L'attività di gestione faunistico- venatoria è attuata mediante una pianificazione articolata nel modo seguente:
a) il piano regionale faunisticovenatorio, deliberato dal Consiglio regionale, su proposta dell'Assessore all'agricoltura, forestazione e risorse naturali, sentita la Consulta regionale faunistica di cui all'articolo 13;
b) le determinazioni della Giunta regionale, sentita la Consulta faunistica regionale, assunte in merito alla programmazione ed al coordinamento in materia faunisticovenatoria;
c) le norme deliberate dalla Giunta regionale che fissano i criteri per la determinazione dei contributi in favore dei proprietari e conduttori dei fondi e per il risarcimento dei danni effettivi arrecati alle produzioni agricole da parte della fauna selvatica.
2. Il piano regionale faunistico-venatorio, di cui al comma 1, è predisposto dall'Ufficio per la fauna selvatica, di cui all'articolo 12, ed in esso sono previsti:
a) le oasi di protezione;
b) le zone di ripopolamento e cattura;
c) le zone per l'addestramento l'allenamento e le gare dei cani da caccia;
d) le aziende agri-turistico-venatorie;
e) le aziende faunistico-venatorie.
3. Il piano regionale faunistico-venatorio ha durata triennale e può essere rivisto nel corso della sua efficacia.
Presidente Anche su questo articolo c'è un emendamento della DC, che recita:
Emendamento All'articolo 5, comma 3, dopo le parole "sua efficacia" aggiungere: "per quanto riguarda i punti alle lettere a), b), c) del comma 2; ha durata quinquennale per quanto riguarda i punti alle lettere d), e) del comma 2".
Ha chiesto di parlare il Consigliere Limonet, ne ha facoltà.
Limonet (DC)All'articolo 5, dove si parla di piano regionale faunistico venatorio, e precisamente al comma 2, diciamo dopo le parole "sua efficacia" aggiungere: "per quanto riguarda i punti alle lettere a), b), c) del comma 2; ha durata quinquennale per quanto riguarda i punti alle lettere d), e) del comma 2". Apprezziamo molto la scelta che ha fatto l'Amministrazione regionale di voler favorire la nascita di aziende agrituristico venatorio e faunistico venatorio. Non ci sembra conseguente, almeno per quanto riguarda dette aziende, la scelta di poter rivedere il piano e quindi anche variarlo nel corso dei tre anni. Questo comporterebbe un rischio e un danno per quanti vogliano investire in quel settore.
Quindi per incentivare il cittadino verso questo investimento, proponiamo di allungare a cinque anni la validità del piano regionale faunistico venatorio, questo almeno per quanto riguarda le aziende di cui sopra.
Presidente Ha chiesto di parlare il Consigliere Rollandin, ne ha facoltà.
Rollandin (UV) On n'a pas accepté cet amendement, parce qu'à la date actuelle n'existent pas ni les unes ni les autres. La loi donne la possibilité de prévoir soit le aziende agrituristico venatorie, soit le aziende faunistico venatorie.
Elles doivent encore démarrer, ce qui nous donnera la possibilité de prévoir chaque trois années un recensement plus précis et par conséquent ne pas donner trop de temps par rapport aux modifications qui existent dans l'ensemble de la faune.
C'est la raison pour laquelle on a cru que chaque trois années, s'il n'y a pas de modifications, il n'y a pas de problèmes. Le fait que chaque trois années les responsables puissent donner une photographie de l'existant n'a pas de conséquences négatives, car ceci ne modifie rien du tout.
Devrait vraiment y être des catastrophes et des modifications extraordinaires pour modifier les conséquences du comma 2 pour les points d) et e), autrement il n'y a pas de modifications. Il s'agit là d'une espèce d'élevage.
C'est la raison pour laquelle justement, compte tenu qu'il y aura la possibilité de voir entre-temps comment la loi sera appliqué, on n'a pas cru d'accepter cet amendement.
Presidente Pongo in votazione l'emendamento all'articolo 5 presentato dal Gruppo DC.
Esito della votazione:
Presenti: 29
Votanti: 9
Favorevoli: 9
Astenuti: 20 (Agnesod, Bajocco, Chenuil, Cout, Lanivi, Lavoyer, Louvin, Mafrica, Maquignaz, Marcoz, Martin, Monami, Mostacchi, Perrin, Riccarand, Rollandin, Stévenin, Vallet, Viérin e Voyat)
Il Consiglio non approva
Presidente Pongo in votazione l'articolo 5 nel testo originario.
Esito della votazione:
Presenti: 28
Votanti: 19
Favorevoli: 19
Astenuti: 9 (Aloisi, Beneforti, Chiofalo, Lanièce, Limonet, Pascale, Riccarand, Ricco e Trione)
Il Consiglio approva
Presidente Do lettura dell'articolo 6:
Articolo 6 (Zona Alpi)
1. L'intero territorio della Valle d'Aosta stanti il suo ambiente, la sua flora e la sua fauna tipicamente alpini, è considerato zona faunistica delle Alpi di cui all'articolo 11 della l. 157/1992.
Presidente All'articolo 6 c'è un emendamento del Gruppo DC, che recita:
Emendamento All'articolo 6, nel comma 1, dopo "n. 157/1992" aggiungere: "ed è costituito in riserva regionale, con le regolamentazioni di cui alla presente legge".
Ha chiesto di parlare il Consigliere Limonet, ne ha facoltà.
Limonet (DC) All'articolo 6, nel comma 1, dopo "n. 157/1992" aggiungere: "ed è costituito in riserva regionale, con le regolamentazioni di cui alla presente legge".
Si vuole riproporre una dicitura che era già prevista al n. 28 della legge 23 maggio 73, quello che ci permette di evitare l'invasione indiscriminata di cacciatori non residenti.
Quello che più fa preoccupare è il contenuto del decreto legge con cui il Ministero stabilisce che gli indici minimi di densità venatoria sul territorio delle Alpi è di un cacciatore ogni 19,30 ettari.
Considerato che la Valle d'Aosta ha circa 176mila ettari di terreno agro-silvo-pastorale, da ritenersi destinato alla caccia, dividendo 176mila ettari per 19,30, si ottiene un minimo di circa 9120 cacciatori.
Cacciatori che potrebbero frequentare la nostra Regione, circa 7000 in più degli attuali 1600.
Ecco perché si voleva introdurre questo emendamento.
Presidente Ha chiesto di parlare il Consigliere Rollandin, ne ha facoltà.
Rollandin (UV) A part l'aspect de la "riserva" (il y a un peu partout le sens de considérer la Vallée d'Aoste comme une "riserva", et on n'est pas sur le nom "riserva"), en plus il y a une double contradiction.
La première. L'article 11 ne prévoit pas la question "riserva"; il existe au contraire une loi qui prévoit ce que signifie "riserva", qui est tout autre chose, par conséquent ce serait exactement le contraire de ce que, d'après le discours que j'ai entendu de la part de M. Limonet, on voudrait avoir, c'est-à-dire limiter la présence des non résidents.
La présence des non résidents est déjà réglementée par la loi et est de compétence du comité de la chasse, qui examine les possibilités, compte tenu "degli indici di densità eccetera ".
Par conséquent le nom "riserva" n'a pas seulement aucun sens, mais serait contradictoire par rapport à tout ce que la loi dit, et en plus je répète que l'article 11 - vu qu'ici on dit "di cui all'articolo 11 della l. 157/1992", prévoit "zona faunistica delle Alpi - agli effetti della presente legge il territorio delle Alpi, individuabile nella consistente presenza della tipica flora e fauna alpina, è considerato zona faunistica a sé stante".
Correctement on n'a pas voulu insérer le mot "riserva" qui aurait porté à d'autres systèmes de réglementation, qui existent déjà comme lois qui donnent des indications différentes.
Dans notre Région existent des zones protégées, des réserves, des oasis et cetera, qui ont une réglementation spécifique et différente de la loi qu'on est en train de discuter.
Presidente Ha chiesto di parlare il Consigliere Limonet, ne ha facoltà.
Limonet (DC) Siccome diciamo che questa dicitura era prevista sulla legge 28 del 23 maggio 73....
(Interviene il Consigliere Rollandin, senza microfono)
Limonet (DC) ... va bene, non ha importanza, noi chiedevamo di poterla inserire. Questo era un nostro emendamento, mi sembra di aver spiegato i motivi per cui si intendeva portare avanti questo emendamento. Se poi non lo si vuole accettare, pazienza.
Presidente Quindi viene mantenuto l'emendamento.
Pongo in votazione l'emendamento proposto dal Gruppo DC.
Esito della votazione:
Presenti: 29
Votanti: 5
Favorevoli: 5
Contrari: 16
Astenuti: 8 (Aloisi, Chenuil, Gremmo, Maquignaz, Martin, Monami, Pascale e Riccarand)
Il Consiglio non approva
Presidente Pongo in votazione l'articolo 6 nel testo originario.
Esito della votazione:
Presenti: 28
Votanti: 22
Favorevoli: 22
Astenuti: 6 (Chiofalo, Gremmo, Limonet, Riccarand, Ricco e Trione)
Il Consiglio approva
Presidente Do lettura dell'articolo 7:
Articolo 7 (Oasi di protezione, ripopolamento e cattura)
1. Sono oasi di protezione le aree destinate al rifugio, alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica.
2. Sono zone di ripopolamento e cattura le aree destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale ed alla cattura della stessa per l'immissione sul territorio in tempi e condizioni utili all'ambientamento fino alla ricostituzione e alla stabilizzazione della densità faunistica ottimale per il territorio.
3. Nelle aree di cui ai commi 1 e 2 l'esercizio della caccia è vietato. L'Assessore all'agricoltura, forestazione e risorse naturali, sentita la Consulta faunistica regionale, di cui all'articolo 13, può consentire, per i motivi elencati all'articolo 16, comma 1, l'abbattimento, con criteri selettivi e da persone nominativamente designate, di esemplari di determinate specie di cui all'articolo 28. Egli può altresì autorizzare, sentita la Consulta faunistica regionale, catture a scopo di ripopolamento della fauna stanziale, una volta che questa ha raggiunto la densità ottimale.
4. L'istituzione delle oasi e delle zone di ripopolamento e cattura è deliberata dalla Giunta regionale, sentita la Consulta faunistica regionale, in attuazione del piano regionale faunistico-venatorio approvato ai sensi dell'articolo 5.
5. La deliberazione contenente la proposta di individuazione delle suddette aree viene trasmessa ai comuni interessati per l'affissione all'albo pretorio e pubblicizzata mediante l'affissione di manifesti.
6. Avverso la deliberazione di cui al comma 5, i proprietari o i conduttori interessati possono proporre opposizione al Presidente della Giunta regionale, in carta semplice ed esente da oneri fiscali, entro sessanta giorni dalla scadenza dell'affissione.
7. Decorso il termine di cui al comma 6, ove sussista il consenso esplicito o tacito dei proprietari o conduttori costituenti almeno i due terzi della superficie complessiva che si intende vincolare, la Regione provvede in merito alla costituzione delle oasi di protezione, ripopolamento e cattura, decidendo anche in merito alle opposizioni presentate.
8. Le oasi sono istituite per una durata di tre anni, rinnovabili alla scadenza.
9. La Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'agricoltura, forestazione e risorse naturali, può revocare, sentita la Consulta faunistica regionale, purché non nel corso della stagione venatoria, l'istituzione di oasi di protezione, di zone di ripopolamento e cattura, nelle quali l'Ufficio per la fauna selvatica abbia rilevato una scadente redditività o gravi danni alle colture agricole ed al popolamento boschivo, provocati dalla fauna selvatica.
Presidente All'articolo 7 abbiamo due emendamenti, uno proposto dal Gruppo DC e uno proposto dal Consigliere Rollandin.
Do lettura dell'emendamento presentato dal Consigliere Limonet:
Emendamento All'articolo 7, comma 3, riga 10, dopo le parole "determinate specie" togliere: "di cui all'articolo 28".
Do lettura dell'emendamento presentato dal Consigliere Rollandin:
Emendamento Articolo 7 - 3^ comma: dopo le parole "designate, di esemplari" eliminare "di determinate specie, di cui all'articolo 28" e sostituire con "delle specie presenti sul territorio regionale".
Ha chiesto di parlare il Consigliere Rollandin.
Rollandin (UV) Seulement pour dire qu'on a présenté cet amendement et l'esprit est le même: on a enlevé la partie concernant les espèces rappelées dans l'article 28 et en plus on a ajouté "delle specie presenti sul territorio regionale", pour mieux faire comprendre quel est le sens de l'amendement.
Presidente Ha chiesto di parlare il Consigliere Limonet, ne ha facoltà.
Limonet (DC) Solo per dire che l'emendamento è stato approvato, quindi siamo soddisfatti. Lo ritiro in questo caso.
Presidente Il Consigliere Limonet ritira il proprio emendamento.
Pongo in votazione l'emendamento proposto dal Consigliere Rollandin.
Esito della votazione.
Presenti: 27
Votanti: 26
Favorevoli: 26
Astenuti: 1 (Riccarand)
Il Consiglio approva
Presidente Pongo in votazione l'articolo 7 nel testo così emendato:
Articolo 7 (Oasi di protezione, ripopolamento e cattura)
1. Sono oasi di protezione le aree destinate al rifugio, alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica.
2. Sono zone di ripopolamento e cattura le aree destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale ed alla cattura della stessa per l'immissione sul territorio in tempi e condizioni utili all'ambientamento fino alla ricostituzione e alla stabilizzazione della densità faunistica ottimale per il territorio.
3. Nelle aree di cui ai commi 1 e 2 l'esercizio della caccia è vietato. L'Assessore all'agricoltura, forestazione e risorse naturali, sentita la Consulta faunistica regionale, di cui all'articolo 13, può consentire, per i motivi elencati all'articolo 17, comma 1, l'abbattimento, con criteri selettivi e da persone nominativamente designate, di esemplari delle specie presenti sul territorio regionale. Egli può altresì autorizzare, sentita la Consulta faunistica regionale, catture a scopo di ripopolamento della fauna stanziale, una volta che questa ha raggiunto la densità ottimale.
4. L'istituzione delle oasi e delle zone di ripopolamento e cattura è deliberata dalla Giunta regionale, sentita la Consulta faunistica regionale, in attuazione del piano regionale faunistico-venatorio approvato ai sensi dell'articolo 5.
5. La deliberazione contenente la proposta di individuazione delle suddette aree viene trasmessa ai comuni interessati per l'affissione all'albo pretorio e pubblicizzata mediante l'affissione di manifesti.
6. Avverso la deliberazione di cui al comma 5, i proprietari o i conduttori interessati possono proporre opposizione al Presidente della Giunta regionale, in carta semplice ed esente da oneri fiscali, entro sessanta giorni dalla scadenza dell'affissione.
7. Decorso il termine di cui al comma 6, ove sussista il consenso esplicito o tacito dei proprietari o conduttori costituenti almeno i due terzi della superficie complessiva che si intende vincolare, la Regione provvede in merito alla costituzione delle oasi di protezione, ripopolamento e cattura, decidendo anche in merito alle opposizioni presentate.
8. Le oasi sono istituite per una durata di tre anni, rinnovabili alla scadenza.
9. La Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'agricoltura, forestazione e risorse naturali, può revocare, sentita la Consulta faunistica regionale, purché non nel corso della stagione venatoria, l'istituzione di oasi di protezione, di zone di ripopolamento e cattura, nelle quali l'Ufficio per la fauna selvatica abbia rilevato una scadente redditività o gravi danni alle colture agricole ed al popolamento boschivo, provocati dalla fauna selvatica.
Esito della votazione:
Presenti: 27
Votanti: 26
Favorevoli: 26
Astenuti: 1 (Riccarand)
Il Consiglio approva
Presidente Do lettura dell'articolo 8:
Articolo 8 (Zone e periodi per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani da caccia)
1. L'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia sono consentiti, dal 15 agosto fino al quarto giorno antecedente la data in cui è permesso l'esercizio venatorio, tutti i giorni, esclusi il martedì ed il venerdì:
a) sui terreni incolti o boschivi di vecchio impianto;
b) sui prati naturali ed artificiali, sfalciati di recente.
2. La Giunta regionale, in attuazione del piano territoriale regionale faunistico, a norma dell'articolo 5, istituisce, inoltre, le zone in cui sono permessi durante tutto l'anno:
a) l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani da ferma;
b) l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani da seguito.
3. La deliberazione contenente la proposta di individuazione delle suddette aree viene trasmessa ai comuni interessati per l'affissione all'albo pretorio e pubblicizzata mediante l'affissione di manifesti.
4. Avverso tale deliberazione i proprietari o i conduttori interessati possono proporre opposizione motivata al Presidente della Giunta regionale, in carta semplice ed esente da oneri fiscali, entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo di affissione.
5. Decorso tale termine, la Giunta regionale, ove sussista il consenso dei proprietari o dei conduttori agricoli aventi la disponibilità di almeno l'80 per cento dei fondi costituenti l'area interessata ed essendo valido anche il consenso risultante dalla mancata opposizione, delibera l'istituzione dell'area.
6. Tali zone sono istituite per una durata di tre anni ed alla scadenza può procedersi al loro rinnovo.
7. L'Assessore all'agricoltura, forestazione e risorse naturali, su richiesta di associazioni venatorie o cinofile, può autorizzare lo svolgimento di gare di cani da ferma all'interno di zone di cui all'articolo 5, comma 2, lett. b) e c).
8. L'effettuazione delle gare dei cani da caccia nelle zone di cui al comma 8 non è consentita nel periodo compreso dal 15 aprile al 31 luglio.
Presidente All'articolo 8 vi sono tre emendamenti, due presentati dal Gruppo DC e uno presentato dal Consigliere Rollandin.
Do lettura degli emendamenti presentati dal Gruppo DC:
Emendamento n. 5 All'articolo 8, comma 7, dopo la dicitura "comma 2" sostituire "lett. b) e c)" con: "lett a), b) e c)".
Emendamento n. 6 All'articolo 8, comma 8, sostituire "comma 8" con: "comma 7".
Do lettura dell'emendamento presentato dal Consigliere Rollandin:
Emendamento Articolo 8 - punto 8 modificare il comma 8 con 7; "con esclusione di quelle di cui alla lettera c), comma 2, dell'articolo 5".
Ha chiesto di parlare il Consigliere Rollandin, ne ha facoltà.
Rollandin (UV) Seulement pour dire que une première partie de l'amendement est la même de l'amendement de la DC, avec la partie concernant "con esclusione di cui quelle di cui alla lettera c), comma 2, dell'articolo 5", pour mieux préciser quel est le limite d'application de l'article même. On a accepté donc cette correction qui est prévue à l'article 8.
Presidente La DC ha presentato due emendamenti, intende mantenerli?
Ha chiesto di parlare il Consigliere Limonet, ne ha facoltà.
Limonet (DC) All'articolo 8, comma 7, dopo la dicitura "comma 2" sostituire "lett. b) e c)" con: "lett a), b) e c)".
Questo emendamento permetterebbe di svolgere gare anche nelle oasi di protezione, cosa che è già stata autorizzata in precedenza e che si fa in tutta Italia.
Va considerato che queste gare non rappresentano un pericolo per la fauna, perché sono effettuate con cani da ferma, i quali hanno il solo compito di far volare la preda accostandosi.
Inoltre gli stessi cani sono sotto il diretto controllo del proprietario e quasi sempre in presenza delle guardie forestali, che fino adesso non hanno mai sollevato obiezioni in questo senso.
Naturalmente, come giustamente dice la legge, dette gare non potranno essere effettuate dal 15 aprile al 31 luglio, che è il periodo di riproduzione di quasi tutte le specie cacciabili.
Presidente Ha chiesto di parlare il Consigliere Rollandin, ne ha facoltà.
Rollandin (UV) Pour ce qui est de la première partie de l'amendement, les considérations sont un peu différentes.
Compte tenu qu'on a déjà donné la possibilité de prévoir les compétitions pour ce qui est des points b) et c), on croît utile de maintenir la condition existante. Pour ce qui est des oasis il y a des risques concernant la possibilité qu'on aille déranger certaines espèces.
En acceptant aussi les invitations des autres associations, on peut pour le moment limiter cette partie aux point b) et c), qui sont déjà suffisants pour ce qui est des compétitions.
Voilà la raison pour laquelle on s'abstient sur cet amendement.
Presidente Pongo in votazione l'emendamento n. 5 proposto dal Consigliere Limonet.
Esito della votazione:
Presenti: 25
Votanti: 6
Favorevoli: 6
Astenuti: 19 (Agnesod, Bajocco, Chenuil, Cout, Faval, Lanivi, Lavoyer, Mafrica, Maquignaz, Marcoz, Monami, Mostacchi, Perrin, Riccarand, Rollandin, Stévenin, Vallet, Viérin e Voyat)
Il Consiglio non approva
Presidente Pongo in votazione l'emendamento presentato dal Consigliere Rollandin, nel quale è compreso l'emendamento n. 6 presentato dal Gruppo DC.
Esito della votazione:
Presenti: 25
Votanti: 24
Favorevoli: 24
Astenuto: 1 (Riccarand)
Il Consiglio approva
PresidentePongo in votazione l'articolo 8 nel testo così emendato:
Articolo 8 (Zone e periodi per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani da caccia)
1. L'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia sono consentiti, dal 15 agosto fino al quarto giorno antecedente la data in cui è permesso l'esercizio venatorio, tutti i giorni, esclusi il martedì ed il venerdì:
a) sui terreni incolti o boschivi di vecchio impianto;
b) sui prati naturali ed artificiali, sfalciati di recente.
2. La Giunta regionale, in attuazione del piano territoriale regionale faunistico-venatorio, a norma dell'articolo 5, istituisce, inoltre, le zone in cui sono permessi durante tutto l'anno:
a) l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani da ferma;
b) l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani da seguito.
3. La deliberazione contenente la proposta di individuazione delle suddette aree viene trasmessa ai comuni interessati per l'affissione all'albo pretorio e pubblicizzata mediante l'affissione di manifesti.
4. Avverso tale deliberazione i proprietari o i conduttori interessati possono proporre opposizione motivata al Presidente della Giunta regionale, in carta semplice ed esente da oneri fiscali, entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo di affissione.
5. Decorso tale termine, la Giunta regionale, ove sussista il consenso dei proprietari o dei conduttori agricoli aventi la disponibilità di almeno il 60 per cento dei fondi costituenti l'area interessata ed essendo valido anche il consenso risultante dalla mancata opposizione, delibera l'istituzione dell'area.
6. Tali zone sono istituite per una durata di tre anni ed alla scadenza può procedersi al loro rinnovo.
7. L'Assessore all'agricoltura, forestazione e risorse naturali, su richiesta di associazioni venatorie o cinofile, può autorizzare lo svolgimento di gare di cani da ferma all'interno di zone di cui all'articolo 5, comma 2, lett. b) e c).
8. L'effettuazione delle gare dei cani da caccia nelle zone di cui al comma 7, con esclusione di quelle di cui all'articolo 5, comma 2, lett. c), non è consentita nel periodo compreso dal 15 aprile al 31 luglio.
Esito della votazione:
Presenti: 25
Votanti: 24
Favorevoli: 24
Astenuto: 1 (Riccarand)
Il Consiglio approva
Presidente Do lettura dell'articolo 9:
Articolo 9 (Aziende agri-turistico-venatorie)
1. Su richiesta degli interessati, la Giunta regionale, sentita la Consulta faunistica regionale, può autorizzare, ai fini di impresa agricola, l'istituzione di aziende agri-turistico-venatorie, nelle quali sono consentiti l'immissione e l'abbattimento di fauna selvatica di allevamento secondo le modalità stabilite nelle singole autorizzazioni.
2. Le aziende agri-turistico-venatorie sono soggette alla disciplina di cui alla legge regionale 24 gennaio 1983, n. 1 (Interventi a favore dell'agriturismo) e successive modificazioni.
3. Dette convenzioni, approvate dalla Giunta regionale, sentita la Consulta faunistica regionale, ne disciplinano l'organizzazione ed il funzionamento.
4. Su richiesta degli interessati e sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, entro i limiti del 15 per cento del proprio territorio agro-silvopastorale, la Giunta regionale, sentita la Consulta faunistica regionale, può autorizzare, regolamentandola, l'istituzione di aziende faunistico-venatorie, senza fini di lucro, soggette a tassa di concessione regionale per prevalenti finalità naturalistiche e faunistiche con particolare riferimento alla tipica fauna alpina, alla grossa fauna europea e a quella acquatica; dette concessioni devono essere corredate di programmi di conservazione e di ripristino ambientale al fine di garantire l'obiettivo naturalistico e faunistico. In tali aziende la caccia è consentita nelle giornate indicate dal calendario venatorio secondo i piani di assestamento e di abbattimento. In ogni caso, nelle aziende faunistico-venatorie non è consentito immettere o liberare fauna selvatica posteriormente alla data del 31 agosto di ogni anno.
Presidente Pongo in votazione l'articolo 9.
Esito della votazione:
Presenti: 25
Votanti: 24
Favorevoli: 24
Astenuto: 1 (Riccarand)
Il Consiglio approva
Presidente Do lettura dell'articolo 10:
Articolo 10 (Ambiti territoriali di caccia)
1. La Giunta regionale, su conforme parere del Comitato di cui all'articolo 14, sentita la Consulta faunistica regionale, può istituire ambiti territoriali di caccia nei quali si dà luogo ad una pianificazione faunistico-venatoria più rispondente a particolari esigenze di riequilibrio del rapporto territorio - pressione venatoria - popolazione faunistica.
Presidente All'articolo 10 ci sono diversi emendamenti, di cui do lettura.
Do lettura dell'emendamento presentato dal Consigliere Rollandin:
Emendamento Inserire prima del primo comma il seguente comma:
0. Il territorio agro-silvo-pastorale della Regione Valle d'Aosta con esclusione delle zone previste all'articolo 5, comma 2, è costituito in un unico ambito territoriale.
Do lettura dell'emendamento presentato dal Gruppo DC:
Emendamento All'articolo 10, comma 1, sostituire: "su conforme parere del Comitato, di cui all'articolo 14" con: "in concerto con il Comitato di cui all'articolo 13".
Do lettura dell'emendamento presentato dal Consigliere Riccarand:
Emendamento Eliminare l'inciso: ",su conforme parere del comitato di cui all'articolo 14".
Ha chiesto di parlare il Consigliere Rollandin, ne ha facoltà.
Rollandin (UV) J'ai déjà donné une illustration de ce que signifie cet amendement. C'est un amendement important, car il va définir mieux ce qu'on veut comprendre comme "ambito territoriale unico" au niveau régional. C'est la raison pour laquelle on a prévu d'insérer cette partie avant de donner une idée des possibilités qu'il y aura par la suite, de prévoir des solutions différentes.
C'est la raison pour laquelle on n'accepte pas l'amendement de M. Riccarand et je crois que la solution qu'on a présentée dépasse largement l'amendement présenté de la part de la Dc, car on prévoit qu'il y ait la participation active du comité de gestion de la faune sauvage.
Presidente Ha chiesto di parlare il Consigliere Riccarand.
Riccarand (VA) Questo articolo 10 rappresenta sicuramente uno dei nodi più importanti della legge che stiamo discutendo e votando.
Sappiamo tutti che la normativa nazionale ha previsto questo principio della suddivisione degli ambiti di caccia in dimensioni sub-provinciali; qui invece stiamo attuando una impostazione diversa che a mio avviso è molto discutibile, ma non solo perché si discosta da questi principi della legge quadro nazionale, ma anche perché è controproducente rispetto ad un discorso di gestione corretta della fauna selvatica ed anche, in prospettiva, rispetto agli interessi di chi svolge attività venatoria ed ha tutto l'interesse ad operare su un territorio che è sotto controllo in un ambito territoriale che sia ben delimitato.
Inizialmente il disegno di legge della Giunta aveva previsto la possibilità di istituire questi ambiti territoriali, questi distretti con decisione della Giunta, sentita la consulta faunistica regionale; si trattava di una impostazione già abbastanza timida, perché evidentemente rimandava ad un futuro la istituzione di questi distretti. Successivamente si sono fatti progressivi passi indietro, per cui adesso si arriva a stabilire il principio, rovesciando la normativa nazionale, per cui la Valle d'Aosta costituisce un unico ambito territoriale.
Un'eventuale modificazione potrà essere fatta dalla Giunta non soltanto sentito l'organismo scientifico, cioè la consulta faunistica regionale, ma addirittura su conforme parere o in concerto - come propone la Dc -, comunque in base ad un parere obbligatorio e vincolante del comitato di cui all'articolo 14, comitato di cui basta andare a guardare la composizione per rendersi conto che ci sono 10 rappresentanti dei cacciatori più il presidente, che è nominato dai cacciatori, e un rappresentante delle associazioni protezionistiche.
Se questo è un comitato che deve decidere quali sono le sorti della gestione della fauna selvatica ed i principi su cui deve basarsi la delimitazione degli ambiti territoriali, credo che siamo completamente fuori dal seminato.
Mi sembra che questo sia uno dei nodi fondamentali, quindi manteniamo il nostro emendamento. Quanto meno eliminiamo questo parere obbligatorio e vincolante da parte del comitato; c'è la consulta ed è l'organismo che ha più una valenza scientifica, in cui sono presenti i rappresentanti dei cacciatori, organismo che ha per così dire una funzione consultiva rispetto alla Giunta. Se invece vogliamo legare le mani della Giunta, allora affidiamo nuovamente le scelte fondamentali in materia di gestione della fauna e della caccia al comitato caccia, come esiste con l'attuale normativa; non cambia assolutamente niente.
PresidenteHa chiesto di parlare il Consigliere Limonet, ne ha facoltà.
Limonet (DC) Condividiamo il primo comma, cioè l'emendamento proposto dalla Giunta.
Il nostro emendamento invece è diverso, cioè all'articolo 10, comma 1, sostituire: "su conforme parere del Comitato, di cui all'articolo 14" con: "in concerto con il Comitato di cui all'articolo 13", che diventerà 13 perché abbiamo fatto degli emendamenti. Con questo emendamento si vuole sostituire la dizione "conforme", perché con questa parola non si chiarisce esattamente quale rapporto dovrebbe esserci fra la Giunta e il comitato, in riferimento agli ambiti territoriali.
In effetti, la definizione di conforme sul vocabolario è tutt'altro che convincente: si parla di copia conforme, si parla di ritratto conforme, conforme al comportamento ed altre cose. Per cui si suggerisce il termine "concerto", che vorrebbe dire che la decisione di istituire gli ambiti territoriali di caccia dovrebbe essere presa assieme e unitamente fra i due organi, cioè fra la Giunta regionale e il comitato regionale per la gestione venatoria.
PresidenteHa chiesto di parlare il Consigliere Rollandin, ne ha facoltà.
Rollandin (UV) Je veux seulement rappeler à M. Riccarand que la Région peut tranquillement décider, ce qui est en train de faire, qu'il existe aujourd'hui l'ambito territoriale unico.En effet l'article 11 de la loi 157 prévoit: "Zona faunistica delle Alpi - Le regioni nei cui territori sono compresi quelli alpini, di intesa con le regioni a statuto speciale, determinano i confini delle zone. ..". A l'article 14 en plus la loi reprend les compétences des régions à statut spécial.
Là ce sont des idées différentes: M. Riccarand voudrait tout de suite cette solution divisée; on a préféré un rôle différent et on a souligné l'aspect "conforme" car on croît dans la collaboration des différents organes, autrement on risque de déclencher une guerre inutile. Le temps a démontré qu'il y a la possibilité de collaborer et c'est la raison pour laquelle on croît qu'on peut très bien prévoir qu'il y ait la conformité des deux.
Presidente Ha chiesto di parlare il Consigliere Viérin, ne ha facoltà.
Viérin (UV) Pour qu'il n'y ait pas de malentendu, à part le doute que nous pouvons avoir sur la concertation qui est proposée par la Dc, il nous paraît qu'il s'agit ici d'une concertation d'ordre musical plutôt que d'une concertation du point de vue de la collaboration entre deux organes, mais je crois qu'il serait peut-être bien, au-delà des dictionnaires qui ont été consultés pour définir la signification du mot "conforme", de se référer, à ce propos, à un dictionnaire juridique.
Ce n'est pas l'adjectif "conforme" qu'on prend ici en considération, mais c'est "il parere conforme" et pour ce qui est des avis il y a dans la législation toute une casistique qui précise exactement quelle est la signification d'un avis conforme.
Presidente Pongo in votazione l'emendamento presentato dal Consigliere Riccarand.
Esito della votazione:
Presenti: 26
Votanti: 21
Favorevoli: 1
Contrari: 20
Astenuti: 5 (Chiofalo, Limonet, Monami, Ricco e Trione)
Il Consiglio non approva
Presidente Pongo in votazione l'emendamento presentato dal Gruppo DC.
Esito della votazione:
Presenti: 27
Votanti: 23
Favorevoli: 5
Contrari: 18
Astenuti: 4 (Aloisi, Maquignaz, Monami e Pascale)
Il Consiglio non approva
Presidente Pongo in votazione l'emendamento presentato dal Consigliere Rollandin.
Esito della votazione:
Presenti: 27
Votanti: 22
Favorevoli: 21
Contrari: 1
Astenuti: 5 (Beneforti, Chiofalo, Limonet, Ricco e Trione)
Il Consiglio approva
Presidente Pongo in votazione l'articolo 10 nel testo così emendato:
Articolo 10 (Ambiti territoriali di caccia)
1. Il territorio agro-silvo-pastorale della Regione Valle d'Aosta, con esclusione delle zone previste all'articolo 5, comma 2, è costituito in unico ambito territoriale.
2. La Giunta regionale, su conforme parere del comitato di cui all'arti-colo 14, sentita la Consulta faunistica regionale, può istituire ambiti territoriali di caccia nei quali si dà luogo ad una pianificazione faunistico-venatoria più rispondente a particolari esigenze di riequilibrio del rapporto territorio - pressione venatoria - popolazione faunistica.
Esito della votazione:
Presenti: 27
Votanti: 22
Favorevoli: 21
Contrari: 1
Astenuti: 5 (Beneforti, Chiofalo, Limonet, Ricco e Trione)
Il Consiglio approva
Presidente Do lettura dell'articolo 11:
Capo III Strutture amministrative
Articolo 11 (Gestione della fauna selvatica)
1. Le funzioni tecnico-amministrative di controllo, gestione e tutela della fauna selvatica sono svolte, sull'intero territorio regionale, dall'Assessorato all'agricoltura, forestazione e risorse naturali, tramite l'Ufficio per la fauna selvatica, di cui all'articolo 12, istituito nell'ambito del Servizio forestazione e risorse naturali.
2. L'Assessorato all'agricoltura, forestazione e risorse naturali può avvalersi della collaborazione di tecnici esterni, di istituti pubblici e privati, specializzati nel settore faunistico e in quello venatorio.
Presidente All'articolo 11 c'era un emendamento del Consigliere Pascale.
Ha chiesto di parlare il Consigliere Pascale, ne ha facoltà.
Pascale (PSI) L'emendamento all'articolo 11 è collegato ai due successivi, quelli relativi all'articolo 12 e all'articolo 13. L'intento qui era di affrontare in modo diverso quello che è uno dei nodi fondamentali della legge, relativi alla gestione della fauna.
Il testo elaborato in commissione concentra tutti i poteri nell'ufficio per la fauna selvatica, cioè nell'Assessorato, perché l'ufficio è composto dai dipendenti dell'Assessorato, mentre si voleva spostare queste competenze in un organismo diverso, nel quale fossero presenti anche i cacciatori, ma non solo i cacciatori.
Se prima il Consigliere Riccarand diceva che il comitato venatorio è un comitato composto a stragrande maggioranza dai cacciatori, noi avevamo pensato di trasferire alcuni poteri decisionali alla consulta per la fauna, perché lì sono presenti tutti: sono presenti i cacciatori, sono presenti gli ambientalisti, sono presenti gli esperti, e quindi era un organismo dove effettivamente si poteva poi verificare quello spirito di collaborazione che sembra presente in tutte le categorie.
Questo non è stato accettato, però la presentazione dei nostri emendamenti ha contribuito a migliorare il testo della legge, perché all'articolo 12 il Consigliere Rollandin ha presentato degli emendamenti che riprendono lo spirito dei nostri.
Comunque noi manteniamo questi emendamenti, perché ci sembrano fondamentali.
Presidente Ha chiesto di parlare il Consigliere Rollandin, ne ha facoltà.
Rollandin (UV) La question est sans doute importante et on a cru qu'il était indispensable de maintenir le rôle de la consulte séparé du rôle du comité pour la gestion de la chasse, car la consulte est un organe qui a une participation mixte et qui est à même de donner des conseils sur une série d'initiatives soit du comité de la chasse, soit des bureaux de l'Assessorat.
La loi le dit clairement: si la consulte allait être insérée "nei compiti del comitato per la gestione venatoria", on risquait de ne plus comprendre ce qui était la gestion correcte. En effet l'article 14 dit "comitato regionale per la gestione venatoria". Avec les modifications qu'on a prévues, il a une gestion active du patrimoine de la faune régionale.
Les bureaux régionaux, au contraire, ont un rôle administratif et de contrôle et en effet on parle de "gestione tecnico-amministrativa", ce qui est différent de la gestion des tâches qui sont de compétence du comité dont à l'article 14.
En relisant les compétences on est à même de comprendre que cette répartition à trois est mieux qu'à deux, car s'il y avait une répartition à deux, on risquait de confondre le rôle de la consulte avec le comité, ce qui aurait entraîné des discussions à jamais finir et surtout il y aurait eu là des difficultés à se comprendre, car le comité pour la gestion de la chasse a un rôle, la consulte est un organe qui a des personnes qui ont des qualités scientifiques et qui a même un rôle de proposition (et là j'avais déjà annoncé que j'acceptais l'amendement que M. Pascale a présenté).
PresidentePongo in votazione l'emendamento presentato dal Consigliere Pascale.
Esito della votazione:
Presenti: 26
Votanti: 24
Favorevoli: 7
Contrari: 17
Astenuti: 2 (Maquignaz e Riccarand)
Il Consiglio non approva
PresidentePongo in votazione l'articolo 11 nel testo originale.
Esito della votazione:
Presenti: 27
Votanti: 19
Favorevoli: 19
Astenuti: 8 (Aloisi, Beneforti, Chiofalo, Limonet, Pascale, Riccarand, Ricco e Trione)
Il Consiglio approva
Presidente Do lettura dell'articolo 12:
Articolo 12 (Ufficio per la fauna selvatica)
1. Nell'ambito del Servizio forestazione e risorse naturali dell'Assessorato dell'agricoltura, forestazione e risorse naturali, è istituito, entro un massimo di centottanta giorni dall'approvazione della presente legge, l'Ufficio per la fauna selvatica.
2. L'Ufficio per la fauna selvatica si compone:
a) un capo ufficio (ruolo del personale tecnico - ottavo livello), con laurea in Scienze agrarie o forestali o veterinarie o naturali o biologiche od equivalenti;
b) un coadiutore tecnico (ruolo del personale tecnico - sesto livello);
c) un coadiutore (ruolo del personale tecnico - quinto livello);
d) tre componenti del Corpo forestale valdostano, aventi specifica preparazione in materia.
3. Il personale sopraelencato è compreso nella pianta organica di cui all'allegato A della legge regionale 29 maggio 1992, n. 19 (Modificazioni ed integrazioni alle norme sull'ordinamento dei servizi regionali e sullo stato giuridico del personale della Regione. Approvazione delle nuove tabelle organiche dei posti e del personale dell'Amministrazione regionale).
4. L'Ufficio per la fauna selvatica ha il compito di:
a) censire il patrimonio ambientale costituito dalla fauna selvatica regionale, eventualmente ripartito per singoli ambiti significativi agli effetti della tutela e della gestione faunistica, avvalendosi del personale del Corpo forestale valdostano, dei cacciatori e di altro personale specializzato;
b) studiare lo stato, l'evoluzione ed i rapporti della fauna selvatica con tutte le altre componenti ambientali;
c) elaborare progetti d'intervento ricostitutivo o migliorativo del patrimonio faunistico ivi compreso, per relazioni di ordine ecologico, quello rappresentato dalla fauna non omeoterma;
d) predisporre i piani di abbattimento, sentita la Consulta faunistica regionale;
e) proporre l'istituzione di nuove oasi di protezione, ripopolamento e cattura e l'eventuale modifica di quelle esistenti, al fine di assicurare la protezione e l'incremento quantitativo e qualitativo, della fauna selvatica;
f) predisporre il piano regionale faunistico-venatorio, di cui all'articolo 5, sentita la Consulta faunistica regionale;
g) redigere, in collaborazione con il comitato di cui all'articolo 14, la proposta del calendario venatorio, da sottoporre all'esame degli organi competenti.
Presidente All'articolo 12 vi sono tre emendamenti, di cui do lettura.
Vi è un emendamento presentato dal Consigliere Pascale.
L'emendamento presentato dal Gruppo DC, recita:
Emendamento L'articolo 12 viene così sostituito:
Articolo 12 (Ufficio per la fauna selvatica)
1. Nell'ambito del Servizio forestazione e risorse naturali dell'Assessorato dell'agricoltura, forestazione e risorse naturali, è istituito, entro un massimo di centottanta giorni dall'approvazione della presente legge, l'Ufficio per la fauna selvatica.
2. L'Ufficio per la fauna selvatica si compone:
a) un capo ufficio (ruolo del personale tecnico - ottavo livello), con laurea in Scienze agrarie o forestali o veterinarie o naturali o biologiche od equivalenti;
b) un coadiutore tecnico (ruolo del personale tecnico - sesto livello);
c) un coadiutore (ruolo del personale tecnico - quinto livello); d) tre componenti del Corpo forestale valdostano, aventi specifica preparazione in materia.
3. Il personale sopraelencato è compreso nella pianta organica di cui all'allegato A della legge regionale 29 maggio 1992, n. 19 (Modificazioni ed integrazioni alle norme sull'ordinamento dei servizi regionali e sullo stato giuridico del personale della Regione. Approvazione delle nuove tabelle organiche dei posti e del personale dell'Amministrazione regionale).
4. L'Ufficio per la fauna selvatica ha il compito di:
a) studiare lo stato, l'evoluzione ed i rapporti della fauna selvatica con tutte le altre componenti ambientali;
b) elaborare progetti d'intervento ricostitutivo o migliorativo del patrimonio faunistico ivi compreso, per relazioni di ordine ecologico, quello rappresentato dalla fauna non omeoterma;
c) predisporre i piani di abbattimento, sentito il Comitato regionale per la gestione venatoria;
d) proporre l'istituzione di nuove oasi di protezione, ripopolamento e cattura e l'eventuale modifica di quelle esistenti, al fine di assicurare la protezione e l'incremento quantitativo e qualitativo, della fauna selvativa, sentito il Comitato regionale per la gestione venatoria;
e) predisporre il piano regionale faunistico-venatorio, di cui all'articolo 5, sentito il Comitato regionale per la gestione venatoria.
Do lettura dell'emendamento presentato dal Consigliere Rollandin:
Emendamento Articolo 12 - 4^ comma
punto d) dopo le parole "predispone" aggiungere "in collaborazione con il comitato di cui all'articolo 14";
punto f) dopo le parole "predispone" aggiungere "in collaborazione con il comitato di cui all'articolo 14".
Presidente Ha chiesto di parlare il Consigliere Rollandin, ne ha facoltà.
Rollandin (UV) Je crois d'avoir déjà illustré l'amendement. Il s'agit de prévoir une activité plus forte de la part du comité de la gestion de la chasse. C'est une activité importante et on a souligné cet aspect: "predisporre in collaborazione con il comitato di cui all'articolo 14" soit au point d) qu'au point f).
Presidente Ha chiesto di parlare il Consigliere Limonet.
Limonet (DC) All'articolo 12, Ufficio per la fauna selvatica, con questo emendamento si voleva soprattutto togliere il punto a) del comma 4, più precisamente si toglieva il compito di censire il patrimonio ambientale costituito dalla fauna selvatica e via di seguito.
Infatti si ritiene, e lo conferma la legge 157 all'articolo 14, comma 11, che nelle stesse operazioni, naturalmente sotto il controllo del corpo forestale, vengano svolte dai comitati di gestione della caccia, nel nostro caso dal comitato regionale per la gestione venatoria e non dall'ufficio per la fauna selvatica, che è da ritenersi secondo noi un organo amministrativo regionale, quindi di controllo.
Lo stesso discorso vale anche per il punto g), dove si dice "redigere in collaborazione con il comitato di cui all'articolo 14" e precisamente lo diciamo per quanto riguarda il calendario venatorio, tanto più che nel comitato vi sono anche dei componenti dell'ufficio per la fauna selvatica. Quindi rimandiamo questi compiti al comitato regionale per la gestione venatoria.
Presidente Ha chiesto di parlare il Consigliere Maquignaz, ne ha facoltà.
Maquignaz (GM) Anche se gli emendamenti presentati dalla Dc hanno un loro significato, sull'emendamento n. 8 e sull'emendamento n. 9 relativi all'articolo 12 e all'articolo 13, mi asterrò, tenuto conto che il testo emendato presentato dalla Giunta rivaluta in modo determinante il ruolo del comitato caccia.
Presidente Pongo in votazione l'emendamento presentato dal Gruppo DC, che intende sostituire l'articolo.
Esito della votazione:
Presenti: 27
Votanti: 26
Favorevoli: 7
Contrari: 19
Astenuto: 1 (Maquignaz)
Il Consiglio non approva
Presidente Pongo in votazione l'emendamento del Consigliere Pascale.
Esito della votazione:
Presenti: 27
Votanti: 24
Favorevoli: 5
Contrari: 19
Astenuti: 3 (Beneforti, Maquignaz e Trione)
Il Consiglio non approva
Presidente Pongo in votazione i due emendamenti proposti dal Consigliere Rollandin.
Esito della votazione:
Presenti: 27
Votanti: 19
Favorevoli: 19
Astenuti: 8 (Aloisi, Beneforti, Chiofalo, Limonet, Pascale, Riccarand, Ricco e Trione)
Il Consiglio approva
Presidente Pongo in votazione l'articolo 12 nel testo così emendato:
Articolo 12 (Ufficio per la fauna selvatica)
1. Nell'ambito del Servizio forestazione e risorse naturali dell'Assessorato dell'agricoltura, forestazione e risorse naturali, è istituito, entro un massimo di centottanta giorni dall'approvazione della presente legge, l'Ufficio per la fauna selvatica.
2. L'Ufficio per la fauna selvatica si compone:
a) un capo ufficio (ruolo del personale tecnico - ottavo livello), con laurea in Scienze agrarie o forestali o veterinarie o naturali o biologiche od equivalenti;
b) un coadiutore tecnico (ruolo del personale tecnico - sesto livello);
c) un coadiutore (ruolo del personale tecnico - quinto livello);
d) tre componenti del Corpo forestale valdostano, aventi specifica preparazione in materia.
3. Il personale sopraelencato è compreso nella pianta organica di cui all'allegato A della legge regionale 29 maggio 1992, n. 19 (Modificazioni ed integrazioni alle norme sull'ordinamento dei servizi regionali e sullo stato giuridico del personale della Regione. Approvazione delle nuove tabelle organiche dei posti e del personale dell'Amministrazione regionale).
4. L'Ufficio per la fauna selvatica ha il compito di:
a) censire il patrimonio ambientale costituito dalla fauna selvatica regionale, eventualmente ripartito per singoli ambiti significativi agli effetti della tutela e della gestione faunistica, avvalendosi del personale del Corpo forestale valdostano, dei cacciatori e di altro personale specializzato;
b) studiare lo stato, l'evoluzione ed i rapporti della fauna selvatica con tutte le altre componenti ambientali;
c) elaborare progetti d'intervento ricostitutivo o migliorativo del patrimonio faunistico ivi compreso, per relazioni di ordine ecologico, quello rappresentato dalla fauna non omeoterma;
d) predisporre, in collaborazione con il comitato di cui all'articolo 14, i piani di abbattimento, sentita la Consulta faunistica regionale;
e) proporre l'istituzione di nuove oasi di protezione, ripopolamento e cattura e l'eventuale modifica di quelle esistenti, al fine di assicurare la protezione e l'incremento quantitativo e qualitativo, della fauna selvatica;
f) predisporre, in collaborazione con il comitato di cui all'articolo 14, il piano regionale faunistico-venatorio, di cui all'articolo 5, sentita la Consulta faunistica regionale;
g) redigere, in collaborazione con il comitato di cui all'articolo 14, la proposta del calendario venatorio, da sottoporre all'esame degli organi competenti.
Esito della votazione:
Presenti: 27
Votanti: 19
Favorevoli: 19
Astenuti: 8 (Aloisi, Beneforti, Chiofalo, Limonet, Pascale, Riccarand, Ricco e Trione)
Il Consiglio approva
PresidenteDo lettura dell'articolo 13:
Articolo 13 (Consulta faunistica regionale)
1. Presso l'Assessorato dell'agricoltura, forestazione e risorse naturali è istituita la Consulta faunistica regionale, quale organo consultivo per tutto quello che concerne l'applicazione della presente legge.
2. La Consulta faunistica regionale è così composta:
a) l'Assessore all'agricoltura, forestazione e risorse naturali, o un Consigliere regionale suo delegato, con funzioni di Presidente;
b) il dirigente del Servizio forestazione e risorse naturali, dell'Assessorato dell'agricoltura, forestazione e risorse naturali, o suo sostituto;
c) il dirigente dei Servizi agrari ed affari generali, dell'Assessorato dell'agricoltura, forestazione e risorse naturali, o suo sostituto;
d) il dirigente del Servizio tutela dell'ambiente, dell'Assessorato dell'ambiente, territorio e trasporti, o suo sostituto;
e) il responsabile del Servizio veterinario dell'Unità sanitaria locale (USL), o suo sostituto;
f) un esperto in gestione faunistica, nominato dal Consiglio regionale, laureato in Scienze veterinarie, naturali, biologiche, forestali od equivalenti;
g) un rappresentante designato dall'Ordine regionale dei laureati in Scienze agrarie e forestali della Valle d'Aosta;
h) tre rappresentanti designati dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale che svolgono regolarmente la loro attività;
i) tre rappresentanti designati dalle associazioni naturalistiche o protezionistiche riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale), e maggiormente rappresentative a livello regionale;
l) tre rappresentanti residenti nel territorio regionale, iscritti alle associazioni venatorie e eletti dall'assemblea dei cacciatori;
m) il Presidente del Comitato regionale per la gestione venatoria, di cui all'articolo 14;
n) due rappresentanti designati dalle Associazioni dei Sindaci della Valle d'Aosta;
o) un rappresentante designato dalle comunità montane.
3. La Consulta faunistica regionale è convocata dall'Assessore all'agricoltura, forestazione e risorse naturali ed esprime parere su:
a) la proposta del calendario venatorio;
b) l'istituzione e la chiusura di oasi di protezione, ripopolamento e cattura della fauna selvatica;
c) l'introduzione di fauna selvatica sul territorio regionale a scopo di ripopolamento;
d) ogni aspetto di cui alla presente legge che richieda l'acquisizione di tale parere.
4. Le funzioni di segretario sono svolte dal capo dell'Ufficio per la fauna selvatica, di cui all'articolo 12.
5. La Consulta regionale faunistica, preso atto delle designazioni, è costituita con delibera della Giunta regionale ed è rinnovata all'inizio di ogni legislazione regionale; i suoi poteri sono prorogati sino al suo rinnovo.
6. La Consulta regionale faunistica è legalmente riunita quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.
7. Le decisioni sono adottate a maggioranza dei presenti e l'esito delle votazioni è verbalizzato in apposito registro a pagine numerate.
8. Ai membri della Consulta faunistica regionale non dipendenti dall'Amministrazione regionale compete un'indennità di presenza per ogni giornata di seduta ed un rimborso delle spese di viaggio nelle misure stabilite dalla Giunta regionale.
Presidente All'articolo 13 vi sono tre emendamenti, due presentati dal Consigliere Pascale e uno presentato dal Gruppo DC.
Do lettura dell'emendamento presentato dal Gruppo DC:
Emendamento L'articolo 13, viene così sostituito:
Articolo 13 (Comitato regionale per la gestione venatoria)
1. É istituito, quale organo direttivo per l'organizzazione venatoria, il Comitato regionale per la gestione venatoria, che si compone di:
a) l'Assessore all'Agricoltura, Forestazione e Risorse Naturali, o un Consigliere regionale suo delegato, con funzioni di Presidente;
b) il Dirigente del Servizio Forestazione e Risorse Naturali, dello Assessorato dell'Agricoltura, Forestazione e Risorse Naturali, o suo sostituto;
c) il capo ufficio per la fauna selvatica;
e) il Dirigente del Servizio Tutela dell'Ambiente, dell'Assessorato dell'Ambiente, Territorio e Trasporti, o suo sostituto;
f) il responsabile del Servizio veterinario della U.S.L., o suo sostituto;
g) sei rappresentanti designati dalle Organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;
h) quattro rappresentanti designati dalle Associazioni ai sensi dell'articolo 13 della legge 18 luglio 1986, n. 349, e maggiormente rappresentative a livello regionale;
i) tre rappresentanti eletti dai cacciatori;
l) tre rappresentanti designati dalle Associazioni venatorie riconosciute ai sensi dell'articolo 34 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e maggiormente rappresentative a livello regionale;
m) un rappresentante designato dalle Associazioni dei Sindaci della Valle d'Aosta;
n) un rappresentante designato dalle comunità montane.
2. Il Comitato regionale per la gestione venatoria è nominato con delibera della Giunta regionale, preso atto delle designazioni, ed è rinnovato all'inizio di ogni legislatura regionale.
3. I membri che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre adunanze consecutive decadono dalla carica e debbono essere sostituiti.
4. Le funzioni di segretario del Comitato regionale per la gestione venatoria sono assolte da persona assunta e retribuita dal Comitato stesso.
5. Ai membri del Comitato per la gestione venatoria, non dipendenti dall'Amministrazione, compete un'indennità di presenza per ogni giornata di seduta ed un rimborso delle spese di viaggio, nelle misure stabilite dal Comitato stesso.
6. I compiti del Comitato regionale di gestione venatoria sono:
a) provvedere al tesseramento annuale dei cacciatori, mediante il rilascio del tesserino regionale, di cui all'articolo 32;
b) regolamentare l'attività delle sezioni comunali cacciatori, di cui all'articolo 15, e le procedure per l'elezione dei rappresentanti delle circoscrizioni venatorie;
c) provvedere all'amministrazione ed alla gestione dei propri fondi e dei beni già intestati al Comitato regionale per la caccia, previsto dalla legge regionale 23 maggio 1973, n. 28 (Provvedimenti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia nella Regione autonoma della Valle d'Aosta);
d) formulare un parere in merito all'accesso e all'eventuale destinazione dei cacciatori non residenti nel territorio regionale;
e) disporre per l'individuazione dei cacciatori da ammettere negli eventuali ambiti territoriali di caccia;
f) assicurare la partecipazione dei cacciatori alle operazioni di censimento e di gestione faunistica, promossi ed organizzati dall'Assessorato dell'agricoltura, forestazione e risorse naturali;
g) predisporre, in collaborazione con l'Ufficio per la fauna selvatica, la proposta del calendario venatorio, da sottoporre all'esame degli organi competenti;
h) collaborare alla elaborazione delle proposte di istituzione e chiusura di oasi di protezione, di zone di ripopolamento e cattura della fauna selvatica nonché all'introduzione di fauna selvatica sul territorio regionale a scopo di ripopolamento;
i) esprimere pareri in materia di revoche o ampliamenti di parchi regionali o Aziende faunistiche;
l) esprimere pareri su richieste di risarcimento danni arrecati dalla fauna selvatica ai fondi agricoli;
m) proporre la modifica dei termini temporali, proposti nel calendario, per l'esercizio venatorio;
n) amministrare in proprio o affidare a terzi la gestione delle zone di addestramento cani e quelle destinate a gare cinofile, istituire il relativo regolamento di cui all'articolo 10 lettera E della legge 11 febbraio 92 n. 157;
o) provvedere alla nomina di una propria Giunta esecutiva ed all'emanazione del relativo regolamento che ne fissi le competenze;
p) svolgere funzioni ed incarichi affidati dalla Regione in materia faunistico-venatoria;
7. Il Comitato regionale per la gestione venatoria provvede all'espletamento dei propri compiti mediante:
a) il 15 per cento dei proventi di cui all'articolo 39;
b) eventuali contributi della Regione.
8. In considerazione dell'assolvimento di funzioni di carattere generale svolte dal Comitato regionale per la gestione venatoria, l'Amministrazione regionale si assume l'onere della gestione del personale assunto da questo alla data di entrata in vigore della presente legge.
L'eventuale aumento della pianta organica potrà essere autorizzato dalla Giunta regionale sentite le commissioni competenti e finanziato sull'esercizio finanziario di riferimento.
9. La spesa per il suddetto personale è valutata in annue lire 160.000.000 da rideterminare per ogni esercizio finanziario.
Presidente Ha chiesto di parlare il Consigliere Limonet.
Limonet (DC) All'articolo 13, dove si parla di consulta faunistica regionale, proponiamo questo emendamento. Anzi con questo emendamento viene smembrata ed abolita la consulta regionale faunistica, di cui tratta questo articolo.
Allo stesso articolo 13 viene poi formato un nuovo organismo, fusione dei due previsti dal disegno di legge della Giunta. I due organismi che vengono sciolti sono: la consulta faunistica regionale, di cui all'articolo 13, composta da 20 persone, il comitato regionale per la gestione venatoria, di cui all'articolo 14, composta da 15 persone.
Nel nuovo organismo, che chiameremo anche noi comitato per la gestione venatoria, si è proceduto prima nella ridefinizione della composizione numerica, questo al fine di dare la giusta rappresentanza prevista dalla legge 157 alle associazioni degli agricoltori e degli ambientalisti, alle associazioni venatorie e agli enti locali, e di snellire l'apparato burocratico, cioè da 35 (che è la sommatoria derivante dalla consulta faunistica più il comitato regionale) si passerebbe a 23 persone.
Ci è sembrato giusto fare questo, anche perché le stesse figure, che occupano contemporaneamente i due organismi, sembra che si ripetano.
Se guardate con attenzione le due strutture, scoprirete che si ripetono le stesse voci, come il dirigente servizio forestazione e risorse naturali, il dirigente servizi agrari e affari generali, i rappresentanti designati dalle associazioni, i rappresentanti designati dalle associazioni professionali agricole, i rappresentanti designati dalle comunità montane e naturalmente anche i cacciatori.
Inoltre, visto l'abolizione della consulta faunistica regionale, si è provveduto anche a redistribuire i suoi compiti, che secondo me sono pochi, cioè quattro.
Quindi abbiamo previsto di ridistribuire questi compiti della consulta faunistica regionale fra l'ufficio per la fauna selvatica e il comitato regionale per la gestione venatoria.
Si è proceduto in tal senso anche in considerazione delle tendenze generali a voler snellire l'apparato burocratico, rendendolo più agile e allo stesso tempo più funzionale.
Presidente Ha chiesto di parlare il Consigliere Rollandin, ne ha facoltà.
Rollandin (UV) Pour ce qui est des amendements présentés à l'article 13 on accepte la première partie de l'amendement présenté par M. Pascale: al comma uno, dopo la parola "consultivo" aggiungere le parole "e propositivo".
Je demanderais donc de voter par point la proposition de M. Pascale.
A M. Limonet je dois dire que, dans la tentative de faire un panachage entre consulte et comité, on risque de ne plus avoir ni un comité qui soit à même de gérer la chasse, ni une consulte qui puisse donner des avis, car on a là 15 personnes qui ne sont ni viande ni poisson.
Compte tenu qu'on est dans le domaine de la chasse, on prévoit d'avoir de la viande, la viande "comité article 14".
Presidente Pongo in votazione l'emendamento proposto dal Gruppo DC.
Esito della votazione:
Presenti: 25
Votanti: 25
Favorevoli: 6
Contrari: 19
Il Consiglio non approva
Presidente Pongo in votazione l'emendamento proposto dal Consigliere Pascale al comma 1:
Emendamento Dopo la parola "consultivo" aggiungere le parole "e propositivo".
Esito della votazione:
Presenti: 25
Votanti: 24
Favorevoli: 24
Astenuto: 1 (Riccarand)
Il Consiglio approva
PresidentePongo in votazione l'emendamento presentato dal Consigliere Pascale al comma 3.
Esito della votazione:
Presenti: 26
Votanti: 25
Favorevoli: 7
Contrari: 18
Astenuto: 1 (Riccarand)
Il Consiglio non approva
Presidente Pongo in votazione l'articolo 13 nel testo così emendato:
Articolo 13 (Consulta faunistica regionale)
1. Presso l'Assessorato dell'agricoltura, forestazione e risorse naturali è istituita la Consulta faunistica regionale, quale organo consultivo e propositivo per tutto quello che concerne l'applicazione della presente legge.
2. La Consulta faunistica regionale è così composta:
a) l'Assessore all'agricoltura, forestazione e risorse naturali, o un Consigliere regionale suo delegato, con funzioni di Presidente;
b) il dirigente del Servizio forestazione e risorse naturali, dell'Assessorato dell'agricoltura, forestazione e risorse naturali, o suo sostituto;
c) il dirigente dei Servizi agrari ed affari generali, dell'Assessorato dell'agricoltura, forestazione e risorse naturali, o suo sostituto;
d) il dirigente del Servizio tutela dell'ambiente, dell'Assessorato dell'ambiente, territorio e trasporti, o suo sostituto;
e) il responsabile del Servizio veterinario dell'Unità sanitaria locale (USL), o suo sostituto;
f) un esperto in gestione faunistica, nominato dal Consiglio regionale, laureato in Scienze veterinarie, naturali, biologiche, forestali od equivalenti;
g) un rappresentante designato dall'Ordine regionale dei laureati in Scienze agrarie e forestali della Valle d'Aosta;
h) tre rappresentanti designati dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale che svolgono regolarmente la loro attività;
i) tre rappresentanti designati dalle associazioni naturalistiche o protezionistiche riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale), e maggiormente rappresentative a livello regionale;
l) tre rappresentanti residenti nel territorio regionale, iscritti alle associazioni venatorie e eletti dall'assemblea dei cacciatori;
m) il Presidente del comitato regionale per la gestione venatoria, di cui all'articolo 14;
n) due rappresentanti designati dalle Associazioni dei Sindaci della Valle d'Aosta;
o) un rappresentante designato dalle comunità montane.
3. La Consulta faunistica regionale è convocata dall'Assessore all'agricoltura, forestazione e risorse naturali ed esprime parere su:
a) la proposta del calendario venatorio;
b) l'istituzione e la chiusura di oasi di protezione, ripopolamento e cattura della fauna selvatica;
c) l'introduzione di fauna selvatica sul territorio regionale a scopo di ripopolamento;
d) ogni aspetto di cui alla presente legge che richieda l'acquisizione di tale parere.
4. Le funzioni di segretario sono svolte dal capo dell'Ufficio per la fauna selvatica, di cui all'articolo 12.
5. La Consulta regionale faunistica, preso atto delle designazioni, è costituita con delibera della Giunta regionale ed è rinnovata all'inizio di ogni legislatura regionale; i suoi poteri sono prorogati sino al suo rinnovo.
6. La Consulta regionale faunistica è legalmente riunita quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.
7. Le decisioni sono adottate a maggioranza dei presenti e l'esito delle votazioni è verbalizzato in apposito registro a pagine numerate.
8. Ai membri della Consulta faunistica regionale non dipendenti dall'Amministrazione regionale compete un'indennità di presenza per ogni giornata di seduta ed un rimborso delle spese di viaggio nelle misure stabilite dalla Giunta regionale.
Esito della votazione:
Presenti: 27
Votanti: 19
Favorevoli: 19
Astenuti: 8 (Aloisi, Beneforti, Chiofalo, Limonet, Pascale, Riccarand, Ricco e Trione)
Il Consiglio approva
Presidente Do lettura dell'articolo 14:
Articolo 14 (Comitato regionale per la gestione venatoria)
1. É istituito, quale organo direttivo per l'organizzazione venatoria, il Comitato regionale per la gestione venatoria, che si compone di:
a) nove rappresentanti dei cacciatori, designati direttamente dai cacciatori appartenenti alle nove circoscrizioni venatorie, di cui all'articolo 15, nella misura di un rappresentante per ciascuna di esse; i nove rappresentanti eleggono tra loro il Presidente del Comitato;
b) il dirigente del Servizio forestazione e risorse naturali, o suo sostituto;
c) il dirigente dei Servizi agrari ed affari generali, o suo sostituto;
d) un rappresentante designato dalle associazioni venatorie riconosciute ai sensi dell'articolo 34 della l. 157/1992, presenti a livello regionale;
e) un rappresentante designato dalle associazioni naturalistiche o protezionistiche riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della l. 349/1986, presenti a livello regionale;
f) un rappresentante designato dalle organizzazioni professionali agricole presenti a livello regionale;
g) un rappresentante designato dalle comunità montane.
2. Il Comitato regionale per la gestione venatoria è nominato con delibera della Giunta regionale, preso atto delle designazioni, ed è rinnovato all'inizio di ogni legislazione regionale.
3. I membri che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre adunanze consecutive decadono dalla carica e debbono essere sostituiti.
4. Le funzioni di segretario del Comitato regionale per la gestione venatoria sono assolte da persona assunta e retribuita dal Comitato stesso.
5. Ai membri del Comitato per la gestione venatoria, non dipendenti dall'Amministrazione, compete un'indennità di presenza per ogni giornata di seduta ed un rimborso delle spese di viaggio, nelle misure stabilite dal Comitato stesso.
6. I compiti del Comitato regionale di gestione venatoria sono:
a) provvedere al tesseramento annuale dei cacciatori, mediante il rilascio del tesserino regionale, di cui all'articolo 32;
b) regolamentare l'attività delle sezioni comunali cacciatori, di cui all'articolo 15, e le procedure per l'elezione dei rappresentanti delle circoscrizioni venatorie;
c) provvedere all'amministrazione ed alla gestione dei propri fondi e dei beni già intestati al Comitato regionale per la caccia, previsto dalla legge regionale 23 maggio 1973, n. 28 (Provvedimenti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia nella Regione autonoma della Valle d'Aosta);
d) formulare un parere in merito all'accesso dei cacciatori non residenti nel territorio regionale;
e) disporre per l'individuazione dei cacciatori da ammettere negli eventuali ambiti territoriali di caccia;
f) assicurare la partecipazione dei cacciatori alle operazioni di censimento e di gestione faunistica, promossi ed organizzati dall'Assessorato dell'agricoltura, forestazione e risorse naturali;
g) svolgere funzioni ed incarichi affidati dalla Regione in materia faunistico-venatoria;
h) partecipare alla predisposizione del calendario venatorio;
i) collaborare alla elaborazione delle proposte di istituzione e chiusura di oasi di protezione, ripopolamento e cattura della fauna selvatica nonché all'introduzione di fauna selvatica sul territorio regionale a scopo di ripopolamento.
7. Il Comitato regionale per la gestione venatoria provvede all'espletamento dei propri compiti mediante:
a) il 15 per cento dei proventi di cui all'articolo 38;
b) eventuali contributi della Regione.
8. In considerazione dell'assolvimento di funzioni di carattere generale svolte dal Comitato regionale per la gestione venatoria, l'Amministrazione regionale si assume l'onere della gestione del personale assunto da questo alla data di entrata in vigore della presente legge. L'eventuale aumento della pianta organica potrà essere autorizzato dalla Giunta regionale sentite le commissioni competenti e finanziato sull'esercizio finanziario di riferimento.
9. La spesa per il suddetto personale è valutata in annue lire 160.000.000 da rideterminare per ogni esercizio finanziario.
Presidente All'articolo 14 ci sono tre emendamenti, uno presentato dal Gruppo DC e due presentati dal Consigliere Rollandin.
Do lettura dell'emendamento presentato dal Gruppo DC:
Emendamento L'articolo 14, viene così sostituito:
Articolo 14 Collegio dei Revisori dei conti
É istituito il collegio dei revisori dei conti, composto da 3 membri, di cui due nominati dal Comitato regionale per la gestione venatoria ed uno nominato dal Consiglio regionale, con funzioni di presidente.
Esso sovraintende alla corretta gestione dell'attività amministrativa contabile del Comitato per la gestione venatoria e dura in carica 5 anni.
I suoi membri possono essere riconfermati. Ad essi compete un compenso stabilito dalla legge.
Do lettura degli emendamenti presentati dal Consigliere Rollandin:
Emendamenti Articolo 14 - 6^ comma, punto d): aggiungere "sulla base dei limiti di densità dell'articolo 29".
Articolo 14, 6^ comma, punto i): dopo "collaborare alla elaborazione delle proposte" aggiungere "di cui al secondo comma dell'articolo 5 e alla"...
Ha chiesto di parlare il Consigliere Limonet, ne ha facoltà.
Limonet (DC) All'articolo 14 c'era il comitato regionale per la gestione venatoria, che secondo il nostro articolo doveva passare all'articolo 13 e al posto di questo articolo avevamo proposto di istituire il collegio dei revisori dei conti. Mi sembra che questo sia l'unico che è stato accettato, diventerà l'articolo 14 bis o l'articolo 15.
Presidente Ha chiesto di parlare il Consigliere Rollandin.
Rollandin (UV) On accepte la question des réviseurs aux comptes, et pour ce qui est de deux amendements présentés on en a déjà fait mention: il s'agit de la collaboration prévue à l'élaboration des différentes propositions et de l'intervention du comité qui est de plus en plus mise en évidence.
Presidente Ha chiesto di parlare il Consigliere Perrin, ne ha facoltà.
Perrin (UV) Simplement pour préciser que l'article 14 reste, parce que l'amendement n. 8 dit: "l'articolo 14 viene così sostituito". L'article 14 reste et après on votera l'article 14 bis.
Presidente Pongo in votazione l'emendamento presentato dal Consigliere Rollandin all'articolo 14, comma 6, punto d).
Esito della votazione:
Presenti: 26
Votanti: 20
Favorevoli: 20
Astenuti: 6 (Beneforti, Chiofalo, Limonet, Riccarand, Ricco e Trione)
Il Consiglio approva
Presidente Pongo in votazione l'emendamento presentato dal Consigliere Rollandin all'articolo 14, comma 6, punto i).
Esito della votazione:
Presenti: 26
Votanti: 20
Favorevoli: 20
Astenuti: 6 (Beneforti, Chiofalo, Limonet, Riccarand, Ricco e Trione)
Il Consiglio approva
Presidente Pongo in votazione l'articolo 14 nel testo così emendato:
Articolo 14 (Comitato regionale per la gestione venatoria)
1. É istituito, quale organo direttivo per l'organizzazione venatoria, il comitato regionale per la gestione venatoria, che si compone di:
a) nove rappresentanti dei cacciatori, designati direttamente dai cacciatori appartenenti alle nove circoscrizioni venatorie, di cui all'articolo 16, nella misura di un rappresentante per ciascuna di esse; i nove rappresentanti eleggono tra loro il Presidente del comitato;
b) il dirigente del Servizio forestazione e risorse naturali, o suo sostituto;
c) il dirigente dei Servizi agrari ed affari generali, o suo sostituto;
d) un rappresentante designato dalle associazioni venatorie riconosciute ai sensi dell'articolo 34 della l. 157/1992, presenti a livello regionale;
e) un rappresentante designato dalle associazioni naturalistiche o protezionistiche riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della l. 349/1986, presenti a livello regionale;
f) un rappresentante designato dalle organizzazioni professionali agricole presenti a livello regionale;
g) un rappresentante designato dalle comunità montane.
2. Il comitato regionale per la gestione venatoria è nominato con delibera della Giunta regionale, preso atto delle designazioni, ed è rinnovato all'inizio di ogni legislatura regionale.
3. I membri che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre adunanze consecutive decadono dalla carica e debbono essere sostituiti.
4. Le funzioni di segretario del comitato regionale per la gestione venatoria sono assolte da persona assunta e retribuita dal comitato stesso.
5. Ai membri del comitato per la gestione venatoria, non dipendenti dall'Amministrazione, compete un'indennità di presenza per ogni giornata di seduta ed un rimborso delle spese di viaggio, nelle misure stabilite dal comitato stesso.
6. I compiti del comitato regionale di gestione venatoria sono:
a) provvedere al tesseramento annuale dei cacciatori, mediante il rilascio del tesserino regionale, di cui all'articolo 33;
b) regolamentare l'attività delle sezioni comunali cacciatori, di cui all'articolo 16, e le procedure per l'elezione dei rappresentanti delle circoscrizioni venatorie;
c) provvedere all'amministrazione ed alla gestione dei propri fondi e dei beni già intestati al comitato regionale per la caccia, previsto dalla legge regionale 23 maggio 1973, n. 28 (Provvedimenti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia nella Regione autonoma della Valle d'Aosta);
d) formulare un parere in merito all'accesso e all'eventuale destinazione dei cacciatori non residenti nel territorio regionale sulla base dei limiti di densità dell'articolo 30;
e) disporre per l'individuazione dei cacciatori da ammettere negli eventuali ambiti territoriali di caccia;
f) assicurare la partecipazione dei cacciatori alle operazioni di censimento e di gestione faunistica, promossi ed organizzati dall'Assessorato dell'agricoltura, forestazione e risorse naturali;
g) svolgere funzioni ed incarichi affidati dalla Regione in materia faunistico-venatoria;
h) partecipare alla predisposizione del calendario venatorio;
i) collaborare alla elaborazione delle proposte di cui all'articolo 5, comma 2, e all'istituzione e chiusura di oasi di protezione, di zone di ripopolamento e cattura della fauna selvatica nonché all'introduzione di fauna selvatica sul territorio regionale a scopo di ripopolamento.
7. Il comitato regionale per la gestione venatoria provvede all'espletamento dei propri compiti mediante:
a) il 15 per cento dei proventi di cui all'articolo 40;
b) eventuali contributi della Regione.
8. In considerazione dell'assolvimento di funzioni di carattere generale svolte dal comitato regionale per la gestione venatoria, l'Amministrazione regionale si assume l'onere della gestione del personale assunto da questo alla data di entrata in vigore della presente legge. L'eventuale aumento della pianta organica potrà essere autorizzato dalla Giunta regionale sentite le commissioni competenti e finanziato sull'esercizio finanziario di riferimento.
9. La spesa per il suddetto personale è valutata in annue lire 160.000.000 da rideterminare per ogni esercizio finanziario.
Esito della votazione:
Presenti: 26
Votanti: 20
Favorevoli: 20
Astenuti: 6 (Beneforti, Chiofalo, Limonet, Riccarand, Ricco e Trione)
Il Consiglio approva
Presidente Pongo in votazione l’emendamento aggiuntivo relativo all'articolo 14 bis, di cui do lettura:
Articolo 14 bis (Collegio dei Revisori dei conti)
1. E’ istituito il Collegio dei Revisori dei conti, composto da tre membri, di cui due nominati dal comitato regionale per la gestione venatoria ed uno nominato dal Consiglio regionale, con funzioni di Presidente.
2. Esso sovraintende alla corretta gestione dell’attività amministrativa contabile del comitato per la gestione venatoria e dura in carica 5 anni.
3. I suoi membri possono essere riconfermati. Ad essi compete un compenso stabilito dalla legge.
Esito della votazione:
Presenti: 27
Votanti: 26
Favorevoli: 26
Astenuto: 1 (Riccarand)
Il Consiglio approva
Presidente Do lettura dell'articolo 15:
Articolo 15 (Circoscrizioni venatorie e sezioni comunali cacciatori)
1. Per l'elezione dei rappresentanti dei cacciatori, di cui all'articolo 14, comma 1, sono istituite le seguenti circoscrizioni venatorie:
a) circoscrizione venatoria n. 1, comprendente il territorio dei comuni di Courmayeur, Pré-Saint-Didier, La Thuile, Morgex, La Salle;
b) circoscrizione venatoria n. 2, comprendente il territorio dei comuni di Saint-Nicolas, Avise, Arvier, Valgrisenche, Introd, Rhêmes-Saint-Georges, Rhêmes-Notre-Dame, Villeneuve, Valsavarenche, SaintPierre, Aymavilles, Cogne;
c) circoscrizione venatoria n. 3, comprendente il territorio dei comuni di Saint-Rhémy-en-Bosses, Saint-Oyen, Etroubles, Gignod, Allein, Doues, Roisan, Ollomont, Valpelline, Oyace, Bionaz;
d) circoscrizione venatoria n. 4, comprendente il territorio del Comune di Aosta;
e) circoscrizione venatoria n. 5, comprendente il territorio dei comuni di Sarre, Gressan, Charvensod, Saint-Christophe, Pollein, Brissogne, Quart, Saint-Marcel, Nus, Fénis;
f) circoscrizione venatoria n. 6, comprendente il territorio dei comuni di Valtournenche, Torgnon, Antey-Saint-André, Chamois, La Magdeleine, Verrayes, Saint-Denis, Chambave, Pontey, Châtillon, Saint-Vincent, Emarèse;
g) circoscrizione venatoria n. 7, comprendente il territorio dei comuni di Ayas, Brusson, Challand-Saint-Anselme, Challand-Saint-Victor, Montjovet, Champdepraz, Verrès, Issogne, Arnad;
h) circoscrizione venatoria n. 8, comprendente il territorio dei comuni di Fontainemore, Lillianes, Perloz, Pont-Saint-Martin, Donnas, Bard, Hône, Pontboset, Champorcher;
i) circoscrizione venatoria n. 9, comprendente il territorio dei comuni di Gressoney-La-Trinité, Gressoney-Saint-Jean, Gaby, Issime.
2. Le circoscrizioni venatorie si compongono di sezioni comunali cacciatori.
3. Le sezioni comunali cacciatori si costituiscono con un numero minimo di quindici cacciatori residenti nel comune.
4. Qualora il numero dei cacciatori non raggiunga il limite di quindici, potranno costituirsi sezioni con cacciatori di comuni viciniori, onde raggiungere il numero necessario.
5. In un comune non può esistere più di una sezione.
6. Compete alle sezioni comunali cacciatori:
a) eleggere i rappresentanti di circoscrizione, secondo le modalità stabilite dal Comitato regionale di gestione venatoria;
b) proporre al Comitato regionale di gestione venatoria eventuali provvedimenti necessari per una migliore gestione venatoria, nonché per la protezione e l'incremento del patrimonio faunistico.
7. Il funzionamento delle sezioni comunali cacciatori è stabilito, con apposito regolamento, dal Comitato regionale di gestione venatoria.
Presidente All'articolo 15 vi sono tre emendamenti: due emendamenti presentati dal Gruppo DC e un emendamento tecnico presentato dal Consigliere Rollandin.
Do lettura degli emendamenti presentati dal Gruppo DC:
Emendamento n. 11 All'articolo 15, comma 1, sostituire: "di cui all'articolo 14, comma 1" con "di cui all'articolo 13, comma 1,".
Emendamento n. 12 All'articolo 15, comma 1, eliminare lettera e) e sostituire lettera d), nel seguente modo:
"circoscrizione venatoria n. 4 comprendente il territorio dei comuni di Aosta, Sarre, Gressan, Charvensod, St. Christophe, Pollein, Brissogne, Quart, St. Marcel, Nus e Fénis".
Do lettura dell'emendamento presentato dal Consigliere Rollandin:
Emendamento Articolo 15 - punto e) aggiungere "Jovençan".
Ha chiesto di parlare il Consigliere Limonet.
Limonet (DC) Per dire che l'emendamento n. 11 lo ritiriamo, perché era conseguente agli altri.
Invece manteniamo l'emendamento n. 12:
All'articolo 15, comma 1, eliminare lettera e) e sostituire lettera d), nel seguente modo: "circoscrizione venatoria n. 4 comprendente il territorio dei comuni di Aosta, Sarre, Gressan, Charvensod, St. Christophe, Pollein, Brissogne, Quart, St. Marcel, Nus, Fénis e Jovençan".
Con questo emendamento si voleva evitare di suddividere la comunità montana Monte Emilius, cosa che in effetti non è stata fatta per altre comunità. In modo particolare si rischia di dare la sensazione di voler differenziare Aosta, senza capire bene per quale motivo, e quindi se in senso positivo o in senso negativo.
Presidente Ha chiesto di parlare il Consigliere Rollandin.
Rollandin (UV)La raison du choix de l'Administration et de la majorité est très simple: il s'agit de répartir d'une façon correcte la présence numérique des chasseurs.
Presidente Pongo in votazione l'emendamento n. 12 presentato dal Gruppo DC.
Esito della votazione:
Presenti: 26
Votanti: 24
Favorevoli: 7
Contrari: 17
Astenuti: 2 (Maquignaz e Riccarand)
Il Consiglio non approva
Presidente Pongo in votazione l'articolo 15 nel testo così emendato:
Articolo 15 (Circoscrizioni venatorie e sezioni comunali cacciatori)
1. Per l'elezione dei rappresentanti dei cacciatori, di cui all'articolo 14, comma 1, sono istituite le seguenti circoscrizioni venatorie:
a) circoscrizione venatoria n. 1, comprendente il territorio dei comuni di Courmayeur, Pré-Saint-Didier, La Thuile, Morgex, La Salle;
b) circoscrizione venatoria n. 2, comprendente il territorio dei comuni di Saint-Nicolas, Avise, Arvier, Valgrisenche, Introd, Rhêmes-Saint-Georges, Rhêmes-Notre-Dame, Villeneuve, Valsavarenche, SaintPierre, Aymavilles, Cogne;
c) circoscrizione venatoria n. 3, comprendente il territorio dei comuni di Saint-Rhémy-en-Bosses, Saint-Oyen, Etroubles, Gignod, Allein, Doues, Roisan, Ollomont, Valpelline, Oyace, Bionaz;
d) circoscrizione venatoria n. 4, comprendente il territorio del Comune di Aosta;
e) circoscrizione venatoria n. 5, comprendente il territorio dei comuni di Sarre, Jovençan, Gressan, Charvensod, St. Christophe, Pollein, Brissogne, Quart, St. Marcel, Nus, Fénis;
f) circoscrizione venatoria n. 6, comprendente il territorio dei comuni di Valtournenche, Torgnon, Antey-Saint-André, Chamois, La Magdeleine, Verrayes, Saint-Denis, Chambave, Pontey, Châtillon, Saint-Vincent, Emarèse;
g) circoscrizione venatoria n. 7, comprendente il territorio dei comuni di Ayas, Brusson, Challand-Saint-Anselme, Challand-Saint-Victor, Montjovet, Champdepraz, Verrès, Issogne, Arnad;
h) circoscrizione venatoria n. 8, comprendente il territorio dei comuni di Fontainemore, Lillianes, Perloz, Pont-Saint-Martin, Donnas, Bard, Hône, Pontboset, Champorcher;
i) circoscrizione venatoria n. 9, comprendente il territorio dei comuni di Gressoney-La-Trinité, Gressoney-Saint-Jean, Gaby, Issime.
2. Le circoscrizioni venatorie si compongono di sezioni comunali cacciatori.
3. Le sezioni comunali cacciatori si costituiscono con un numero minimo di quindici cacciatori residenti nel comune.
4. Qualora il numero dei cacciatori non raggiunga il limite di quindici, potranno costituirsi sezioni con cacciatori di comuni viciniori, onde raggiungere il numero necessario.
5. In un comune non può esistere più di una sezione.
6. Compete alle sezioni comunali cacciatori:
a) eleggere i rappresentanti di circoscrizione, secondo le modalità stabilite dal Comitato regionale di gestione venatoria;
b) proporre al Comitato regionale di gestione venatoria eventuali provvedimenti necessari per una migliore gestione venatoria, nonché per la protezione e l'incremento del patrimonio faunistico.
7. Il funzionamento delle sezioni comunali cacciatori è stabilito, con apposito regolamento, dal Comitato regionale di gestione venatoria.
Esito della votazione:
Presenti: 26
Votanti: 18
Favorevoli: 18
Astenuti: 8 (Aloisi, Beneforti, Chiofalo, Limonet, Pascale, Riccarand, Ricco e Trione)
Il Consiglio approva
Presidente Do lettura dell'articolo 16:
Capo IV Attività aventi ad oggetto la fauna selvatica
Articolo 16 (Controllo della fauna selvatica)
1. L'Assessore regionale all'agricoltura, forestazione e risorse naturali, sulla base di censimenti che accertino la composizione e la consistenza faunistica a livello regionale o degli eventuali ambiti territoriali di caccia dai quali emerga che l'eccessivo moltiplicarsi di determinate specie provoca alterazioni dell'equilibrio naturale e arreca gravi danni alle produzioni agro-forestali ed al patrimonio faunistico o pone gravi problemi di ordine sanitario, può disporre con apposito decreto la cattura indigena, salvo che si tratti di animali dei circhi equestri o spettacoli viaggianti o di specie destinate all'allevamento tradizionale nell'ambito comunitario e al commercio per fini ornamentali o amatoriali.
2. Delle catture e degli abbattimenti di cui al comma 1 sono incaricati gli agenti del Corpo forestale valdostano, con la collaborazione di guardie volontarie e di cacciatori designati dal Comitato regionale per la gestione venatoria, nei periodi tecnicamente più idonei al raggiungimento dei risultati prefissati.
3. Il provvedimento di cui al comma 1 indica altresì le zone di intervento, il numero massimo degli esemplari delle specie da catturare o da abbattere, il periodo e i mezzi.
4. Al fine di prevenire l'insorgenza di patologie infettive e di limitare possibili cause di disturbo alla fauna selvatica, è fatto divieto di lasciare incustoditi bovini, ovini e caprini sull'intero territorio regionale, nonché di lasciare vagare liberamente qualsiasi esemplare di cane al di fuori delle zone e nei periodi indicati dall'articolo 8.
5. La Regione, sentito il parere favorevole dell'Ufficio per la fauna selva-tica e della Consulta faunistica regionale, può consentire l'abbattimento di animali non previsti tra le specie cacciabili, se la salvaguardia dei biotopi o il mantenimento della diversità delle specie lo esige.
Presidente All'articolo 16 vi sono tre emendamenti, uno proposto dal Gruppo DC e due presentati dal Consigliere Rollandin.
Do lettura dell'emendamento proposto dal Gruppo DC:
Emendamento Articolo 16, comma 1, dopo le parole "cattura indigena", eliminare la parte seguente del comma.
Do lettura degli emendamenti proposti dal Consigliere Rollandin:
Emendamenti Articolo 16, 1 comma: dopo le parole "può disporre con apposito decreto la cattura", aggiungere le seguenti parole "o l'abbattimento delle specie di cui all'articolo 28 della presente legge con mezzi selettivi e da persone nominativamente designate" e prosegue con "anche nelle zone vietate alla caccia".
Articolo 16, 5 comma: sostituire "la Regione" con "l'Assessore all'agricoltura, forestazione e risorse naturali, su proposta dell'ufficio per la fauna selvatica, sentita la consulta faunistica regionale e il comitato regionale per la gestione venatoria...".
Ha chiesto di parlare il Consigliere Rollandin.
Rollandin (UV) Pour ce qui est de l'article 16 je veux tout d'abord préciser que l'amendement qu'on tient à mettre en votation c'est le dernier amendement qui a été présenté et qui reprend la phase qui n'avait pas été réécrite dans le texte des commissions, car l'amendement qui avait été présenté, c'est-à-dire: Articolo 16 - 1 comma, dopo le parole "problemi di ordine sanitario" eliminare il resto e aggiungere "può disporne la cattura anche nelle zone vietate alla caccia", est repris de l'autre amendement dont j'ai déjà donné la lecture.
Il s'agit seulement de réaffirmer un principe que d'après l'article 16 n'était pas si évident. Je crois qu'au contraire ici on va spécifier quelles sont les compétences de l'Assessorat par rapport aux cas que l'article 16 réaffirme.
Presidente Ha chiesto di parlare il Consigliere Limonet.
Limonet (DC) Solo per dire che ritiro l'emendamento n. 13, perché in parte era stato recepito dall'emendamento proposto dal Consigliere Rollandin.
Presidente Pongo in votazione l'emendamento presentato dal Consigliere Rollandin al comma 1.
Esito della votazione:
Presenti: 24
Votanti: 24
Favorevoli: 23
Contrario: 1
Il Consiglio approva
Presidente Pongo in votazione l'emendamento presentato dal Consigliere Rollandin al comma 5.
Esito della votazione:
Presenti: 24
Votanti: 24
Favorevoli: 23
Contrario: 1
Il Consiglio approva
Presidente Pongo in votazione l'articolo 16 nel testo così emendato:
Capo IV Attività aventi ad oggetto la fauna selvatica
Articolo 17 (Controllo della fauna selvatica)
1. L'Assessore regionale all'agricoltura, forestazione e risorse naturali, sulla base di censimenti che accertino la composizione e la consistenza faunistica a livello regionale o degli eventuali ambiti territoriali di caccia dai quali emerga che l'eccessivo moltiplicarsi di determinate specie provoca alterazioni dell'equilibrio naturale e arreca gravi danni alle produzioni agro-forestali ed al patrimonio faunistico o pone gravi problemi di ordine sanitario, può disporre con apposito decreto la cattura o l'abbattimento delle specie di cui all'articolo 29 con mezzi selettivi e da persone nominativamente designate, anche nelle zone vietate alla caccia.
2. Delle catture e degli abbattimenti di cui al comma 1 sono incaricati gli agenti del Corpo forestale valdostano, con la collaborazione di guardie volontarie e di cacciatori designati dal comitato regionale per la gestione venatoria, nei periodi tecnicamente più idonei al raggiungimento dei risultati prefissati.
3. Il provvedimento di cui al comma 1 indica altresì le zone di intervento, il numero massimo degli esemplari delle specie da catturare o da abbattere, il periodo e i mezzi.
4. Al fine di prevenire l'insorgenza di patologie infettive e di limitare possibili cause di disturbo alla fauna selvatica, è fatto divieto di lasciare incustoditi bovini, ovini e caprini sull'intero territorio regionale, nonché di lasciare vagare liberamente qualsiasi esemplare di cane al di fuori delle zone e nei periodi indicati dall'articolo 8.
5. L'Assessore all'agricoltura, forestazione e risorse naturali, su proposta dell'Ufficio per la fauna selvatica, sentita la Consulta faunistica regionale e il comitato regionale per la gestione venatoria, può consentire l'abbattimento di animali non previsti tra le specie cacciabili, se la salvaguardia dei biotopi o il mantenimento della diversità delle specie lo esige.
Esito della votazione:
Presenti: 25
Votanti: 24
Favorevoli: 24
Contrario: 1
Il Consiglio approva
Presidente Do lettura dell'articolo 17:
Articolo 17 (Catture a scopo di ripopolamento)
1. L'Assessore all'agricoltura, forestazione e risorse naturali può disporre per le specie autoctone cacciabili e non, anche nei tempi e nei luoghi in cui è vietato l'esercizio venatorio, catture a scopo di ripopolamento.
2. Per i fondi chiusi ed i terreni in attualità di coltivazione, l'Assessore all'agricoltura, forestazione e risorse naturali, su richiesta dei proprietari o conduttori interessati, può disporre, fornendo il personale e gli strumenti, catture a scopo di ripopolamento per la protezione delle colture.
Presidente Pongo in votazione l'articolo 17.
Esito della votazione:
Presenti: 25
Votanti: 24
Favorevoli: 24
Contrario: 1
Il Consiglio approva
Presidente Do lettura dell'articolo 18:
Articolo 18 (Cattura e utilizzazione di esemplari di fauna selvatica)
1. É vietato catturare e detenere, anche per brevi periodi, mammiferi ed uccelli appartenenti alla fauna selvatica, nonché alterare, distruggere o asportare uova, nidi e piccoli nati se non per sottrarli a sicura distruzione o morte, purché, in tal caso, se ne dia avviso entro ventiquattro ore alla stazione forestale competente per territorio, che adotterà i provvedimenti del caso.
2. É vietato arrecare disturbo, in qualsiasi modo, compresa la caccia fotografica, agli animali selvatici, con particolare riferimento al periodo riproduttivo di ogni singola specie.
3. L'Assessore all'agricoltura, forestazione e risorse naturali può au-torizzare sotto proprio controllo, su presentazione di motivata richiesta, personale qualificato degli istituti o laboratori scientifici, dei musei di scienze e storia naturali e dei parchi naturali a catturare ed utilizzare per attività di marcatura, di studio e di ricerca scientifica, mammiferi ed uccelli, nonché a prelevare per gli stessi motivi uova, nidi e piccoli nati.
Presidente Pongo in votazione l'articolo 18.
Esito della votazione:
Presenti: 25
Votanti: 24
Favorevoli: 24
Contrario: 1
Il Consiglio approva
Presidente Do lettura dell'articolo 19:
Articolo 19 (Attività di inanellamento)
1. L'attività di inanellamento a scopo scientifico è subordinata all'ottenimento di specifica autorizzazione regionale, rilasciata dall'Assessorato dell'agricoltura, forestazione e risorse naturali, secondo le modalità previste dall'articolo 4 della l. 157/1992.
2. É fatto obbligo a chiunque abbatta, catturi o rinvenga uccelli inanellati di farne denuncia al personale della stazione forestale competente per territorio.
3. Il Servizio forestazione e risorse naturali provvederà in seguito agli obblighi previsti dalla l. 157/1992.
Presidente Pongo in votazione l'articolo 19.
Esito della votazione:
Presenti: 25
Votanti: 24
Favorevoli: 24
Contrario: 1
Il Consiglio approva
PresidenteDo lettura dell'articolo 20:
Articolo 20 (Catture a fini di richiamo)
1. La cattura di uccelli per la cessione a fini di richiamo è vietata nell'intero territorio regionale.
PresidentePongo in votazione l'articolo 20.
Esito della votazione:
Presenti: 25
Votanti: 24
Favorevoli: 24
Contrario: 1
Il Consiglio approva
Presidente Do lettura dell'articolo 21:
Articolo 21 (Introduzione di selvaggina a scopo di ripopolamento)
1. L'introduzione di selvaggina viva è subordinata all'autorizzazione dell'Assessore all'agricoltura, forestazione e risorse naturali. Esso può avvenire per le specie corrispondenti a quelle attualmente o storicamente presenti sul territorio regionale e può effettuarsi solo a scopo di ripopolamento, rinsanguamento o reintroduzione.
2. Al fine di prevenire la diffusione di malattie infettive e di garantire l'idoneità della fauna destinata al ripopolamento, i capi provenienti da allevamenti nazionali o introdotti dall'estero devono essere sottoposti al preventivo controllo sanitario del Servizio veterinario dell'USL.
3. É vietato introdurre nel territorio regionale selvaggina estranea alla fauna indigena, salvo che si tratti di animali dei circhi equestri o spettacoli viaggianti o di specie destinate all'allevamento tradizionale nell'ambito comunitario e al commercio per fini ornamentali o amatoriali.
Presidente Pongo in votazione l'articolo 21.
Esito della votazione:
Presenti: 25
Votanti: 24
Favorevoli: 24
Contrario: 1
Il Consiglio approva
Presidente Do lettura dell'articolo 22:
Articolo 22 (Allevamento di selvaggina a scopo di ripopolamento, alimentare o amatoriale)
1. L'impianto e l'esercizio di allevamenti di selvaggina a scopo di ripopolamento, alimentare o amatoriale sono sottoposti ad autorizzazione rilasciata a persone nominativamente indicate.
2. L'autorizzazione è rilasciata dall'Assessore all'agricoltura, fore-stazione e risorse naturali. Nell'atto di autorizzazione sono riportati gli obblighi derivanti dalla normativa vigente, statale e regionale, alla cui osservanza è tenuto l'allevatore, con particolare riferimento per quello di tenere apposito registro riportante i dati essenziali sull'andamento dell'allevamento dalla normativa vigente, statale e regionale.
3. Per quanto attiene l'aspetto igienico-sanitario, restano fermi gli adempimenti imposti dalla normativa vigente, statale e regionale.
4. Gli esemplari pertinenti agli allevamenti devono essere muniti di contrassegno indelebile od inamovibile indicante l'anno di nascita, il numero e la matricola o il numero di autorizzazione dell'allevatore.
5. L'abbattimento di capi allevati a scopo alimentare è consentito agli effetti della presente legge durante tutto il corso dell'anno solare.
Presidente Pongo in votazione l'articolo 22.
Esito della votazione:
Presenti: 25
Votanti: 24
Favorevoli: 24
Contrario: 1
Il Consiglio approva
Presidente Do lettura dell'articolo 23:
Articolo 23 (Rinvenimento o abbattimento per caso fortuito o forza maggiore di fauna selvatica)
1. Al di fuori degli abbattimenti di fauna selvatica effettuati nel rispetto delle disposizioni di cui al capo V, chiunque, in qualsiasi tempo, rinvenga o abbatta per caso fortuito o forza maggiore, o venga nella disponibilità di fauna selvatica viva o morta o parte di essa, deve, entro ventiquattro ore, farne consegna alla stazione forestale competente per territorio.
2. Qualora, a giudizio del Servizio forestazione e risorse naturali, gli esemplari di fauna selvatica rinvenuti morti non rivestano particolare interesse scientifico, potranno essere lasciati in detenzione alle persone che li hanno rinvenuti, previa domanda in carta semplice da parte delle stesse.
3. La Regione provvede, con strutture proprie o mediante apposite convenzioni con veterinari, alla cura, alla detenzione temporanea ed alla successiva liberazione degli esemplari vivi di fauna selvatica di cui al comma 1.
Presidente All'articolo 23 vi sono tre emendamenti, uno proposto dal Gruppo DC e due proposti dal Consigliere Rollandin.
Do lettura dell'emendamento presentato dal Gruppo DC:
Emendamento All'articolo 23, comma 1, dopo le parole "viva o morta" togliere "o parte di essa" e dopo la parola "farne", sostituire "consegna" con "denuncia".
Sempre all'articolo 23, aggiungere il comma n. 4, così formulato: "è consentita la detenzione di trofei rinvenuti casualmente completi o monchi, previa dichiarazione ad una stazione forestale, del luogo e delle modalità del rinvenimento".
Do lettura degli emendamenti presentati dal Consigliere Rollandin:
Emendamenti Articolo 23, 1 comma: sostituire "consegna" con "denuncia";
Articolo 23, 2 comma: dopo "previa domanda" togliere "in carta semplice".
Ha chiesto di parlare il Consigliere Rollandin, ne ha facoltà.
Rollandin (UV) Le premier amendement reprend en partie l'amendement que la Démocratie Chrétienne avait prévu, là il dit: sostituire "consegna" con "denuncia". Pour ce qui est de l'autre amendement, on a enlevé "carta semplice" pour éviter qu'il y ait des difficultés de la part de l'organe de contrôle.
Pour ce qui est des amendements de la Démocratie Chrétienne, conséquemment à ce qu'on avait dit, la formulation de l'article 23 prévoit déjà une procédure très simple pour ce qui est de l'activité concernant la réglementation des différents objets, ou de "la fauna trovata morta, dei trofei eccetera ", que les chasseurs doivent dénoncer. Par conséquent on ne prévoit pas d'accepter le restant de l'amendement.
PresidenteHa chiesto di parlare il Consigliere Limonet, ne ha facoltà.
Limonet (DC) Ringraziando la Giunta per aver accettato in parte l'emen-damento, con questo si voleva togliere "parte di essa", perché sembra un po' assurdo lasciare questa forma.
Potrebbe anche capitare che uno rinvenga una piuma di un'aquila o qualcos'altro, che è una specie anche cacciabile, oppure il corno di un cervo o di un capriolo, e quindi se non notifica il rinvenimento o il possesso, il detentore può essere contravvenuto per una infrazione all'articolo 23 con sanzione sia amministrativa che penale.
Si riteneva anche di inserire un quarto comma all'articolo 23, al fine di permettere di regolarizzare la detenzione dei trofei, siano essi monchi che interi.
Presidente Ha chiesto di parlare il Consigliere Rollandin, ne ha facoltà.
Rollandin (UV) A part la question des plumes et cetera l'article 23 est très simple. On avait le même tracas de prévoir ou non "parte di essa", et on l'a résolu parce que la procédure est très simple. L'article 23 dit: 1. Al di fuori degli abbattimenti di fauna selvatica eccetera chiunque. ... rinvenga. ... o venga nella disponibilità di fauna selvatica viva o morta o parte di essa, deve. ... farne denuncia. ...
C'est la raison pour laquelle on va éviter d'avoir des sanctions par la suite, cas si par hasard le responsable du corps forestier va retrouver quelque chose qui n'est pas dénoncée, on a des sanctions. Au contraire ici tout simplement on fait la dénonce et on peut maintenir l'objet qui n'a pas d'intérêt pour l'Administration régionale.
C'est la loi qui oblige à dénoncer tout sorte de retrouvailles concernant les espèces qui sont objet de chasse, on ne pouvait pas enlever ça, on risquait d'empirer les choses et d'obliger quelqu'un d'aller quand même dénoncer ce qu'il avait retrouvé.
Presidente Pongo in votazione l'emendamento proposto dal Gruppo DC.
Esito della votazione:
Presenti: 25
Votanti: 25
Favorevoli: 7
Contrari: 18
Il Consiglio non approva
Presidente Pongo in votazione gli emendamenti presentati dal Consigliere Rollandin.
Esito della votazione:
Presenti: 26
Votanti: 19
Favorevoli: 19
Astenuti: 7 (Beneforti, Chiofalo, Lanièce, Limonet, Riccarand, Ricco e Trione)
Il Consiglio approva
Presidente Pongo in votazione l'articolo 23 nel testo così emendato:
Articolo 23 (Rinvenimento o abbattimento per caso fortuito o forza maggiore di fauna selvatica)
1. Al di fuori degli abbattimenti di fauna selvatica effettuati nel rispetto delle disposizioni di cui al capo V, chiunque, in qualsiasi tempo, rinvenga o abbatta per caso fortuito o forza maggiore, o venga nella disponibilità di fauna selvatica viva o morta o parte di essa, deve, entro ventiquattro ore, farne denuncia alla stazione forestale competente per territorio.
2. Qualora, a giudizio del Servizio forestazione e risorse naturali, gli esemplari di fauna selvatica rinvenuti morti non rivestano particolare interesse scientifico, potranno essere lasciati in detenzione alle persone che li hanno rinvenuti, previa domanda da parte delle stesse.
3. La Regione provvede, con strutture proprie o mediante apposite convenzioni con veterinari, alla cura, alla detenzione temporanea ed alla successiva liberazione degli esemplari vivi di fauna selvatica di cui al comma 1.
Esito della votazione:
Presenti: 26
Votanti: 19
Favorevoli: 19
Astenuti: 7 (Beneforti, Chiofalo, Lanièce, Limonet, Riccarand, Ricco e Trione)
Il Consiglio approva
Presidente Do lettura dell'articolo 24:
Articolo 24 (Attività di tassidermia e imbalsamazione)
1. Le attività di tassidermia ed imbalsamazione, fatte salve le norme che disciplinano le attività commerciali o artigianali, sono subordinate al rilascio di apposita autorizzazione da parte della Giunta regionale.
2. Sono consentite la tassidermia e l'imbalsamazione esclusivamente di esemplari appartenenti:
a) alla fauna selvatica presente sul territorio della comunità economica europea;
b) alla fauna esotica o comunque proveniente da territori extra-comunitari purché l'abbattimento e l'importazione o comunque la detenzione siano avvenuti in conformità alla normativa vigente in materia e nel rispetto degli accordi internazionali;
c) alla fauna domestica.
3. Sono inoltre consentite la tassidermia e l'imbalsamazione degli animali provenienti da allevamenti regolarmente autorizzati.
4. I tassidermisti autorizzati devono segnalare all autorità competente le richieste di impagliare o imbalsamare spoglie di specie protette o comunque non cacciabili ovvero le richieste relative a spoglie di specie cacciabili avanzate in periodi diversi da quelli previsti nel calendario venatorio per la caccia delle specie in questione.
5. I tassidermisti devono tenere sempre aggiornato un registro di carico e scarico con i nominativi dei clienti, la data di consegna e 12 descrizione dell'animale affidato in preparazione ed esibirlo, a richiesta, agli agenti incaricati della sorveglianza che potranno altresì compiere, se debitamente autorizzati, ispezioni nei locali adibiti all'esercizio dell'attività, o a deposito degli animali preparati o da preparare.
6. In caso di animale in preparazione tassidermica di provenienza esterna al territorio regionale e non appartenente alla specie cacciabili occorre apposita dichiarazione di provenienza.
7. La mancante osservazione di una delle disposizioni contenute nel presente articolo implica la violazione delle norme di cui all'articolo 30 nonché la revoca dell'autorizzazione di cui al comma 1.
Presidente Pongo in votazione l'articolo 24.
Esito della votazione
Presenti: 26
Votanti: 19
Favorevoli: 19
Astenuti: 7 (Beneforti, Chiofalo, Lanièce, Limonet, Riccarand, Ricco e Trione)
Il Consiglio approva
Presidente Do lettura dell'articolo 25:
Articolo 25 (Detenzione di trofei e preparazioni tassidermiche)
1. É consentita la detenzione di preparazioni tassidermiche e di trofei, delle specie di mammiferi e uccelli di cui all'articolo 24, secondo le seguenti modalità:
a) per le specie oggetto di caccia ai sensi della presente legge, il detentore del trofeo dovrà munirsi di apposita certificazione rilasciata dall'Assessorato dell'agricoltura, forestazione e risorse naturali attestante la provenienza e l'anno in cui è avvenuto l'abbattimento e nella quale compaia un numero di identificazione che dovrà essere applicato in modo inamovibile sul trofeo stesso, a mezzo di un apposito contrassegno fornito dall'Amministrazione regionale;
b) per le specie non oggetto di prelievo venatorio ai sensi della presente legge, nessun trofeo può essere detenuto se non munito di apposita autorizzazione rilasciata dall'Assessorato dell'agricoltura, forestazione e risorse naturali; anche questa autorizzazione dovrà riportare un numero che trovi il suo corrispondente in un contrassegno da applicare al trofeo in modo inamovibile;
c) le spoglie ed i trofei detenuti prima dell'entrata in vigore della presente legge devono essere dichiarati all'Assessorato dell'agricoltura, forestazione e risorse naturali entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge; l'Assessorato dell'agricoltura, forestazione e risorse naturali rilascerà gratuitamente un certificato attestante la dichiarazione ed un numero di identificazione da applicare in modo inamovibile sul trofeo.
2. I musei scientifici non sono soggetti alle norme del comma 1, ma devono comunque tenere un registro, aggiornato con le dotazioni degli animali presenti, a disposizione per eventuali controlli.
Presidente Pongo in votazione l'articolo 25.
Esito della votazione:
Presenti: 26
Votanti: 19
Favorevoli: 19
Astenuti: 7 (Beneforti, Chiofalo, Lanièce, Limonet, Riccarand, Ricco e Trione)
Il Consiglio approva
Presidente Do lettura dell'articolo 26:
Capo V Modalità dell'esercizio venatorio
Articolo 27 (Esercizio di caccia)
1. Costituisce esercizio di caccia ogni atto diretto all'abbattimento o cattura di selvaggina mediante l'impiego dei mezzi di cui all'articolo 27 e degli animali a cibo destinati.
2. É considerato altresì esercizio di caccia il vagare o il soffermarsi con i mezzi destinati a tale scopo in attitudine di ricerca della selvaggina o di attesa della medesima per abbatterla o catturarla.
3. La fauna selvatica abbattuta nel rispetto delle disposizioni della presente legge appartiene a colui che l'ha cacciata.
Presidente Pongo in votazione l'articolo 26.
Esito della votazione:
Presenti: 26
Votanti: 19
Favorevoli: 19
Astenuti: 7 (Beneforti, Chiofalo, Lanièce, Limonet, Riccarand, Ricco e Trione)
Il Consiglio approva
Presidente Do lettura dell'articolo 27:
Articolo 27 (Mezzi di caccia)
1. L'attività venatoria è consentita con l'uso del fucile:
a) con canna ad anima liscia fino a due colpi, di calibro non superiore al 12;
b) con canna ad anima liscia a ripetizione semiautomatica con caricatore adatto in modo da non contenere più di un colpo, di calibro non superiore al 12;
c) con canna ad anima rigata, a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica, di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40;
d) combinato o drilling a due o tre canne di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40.
2. Il titolare della licenza di porto di fucile per uso di caccia è autorizzato, per l'esercizio venatorio, a portare, oltre alle armi consentite, gli utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie.
Presidente Pongo in votazione l'articolo 27.
Esito della votazione:
Presenti: 26
Votanti: 19
Favorevoli: 19
Astenuti: 7 (Beneforti, Chiofalo, Lanièce, Limonet, Riccarand, Ricco e Trione)
Il Consiglio approva
Presidente Do lettura dell'articolo 28:
Articolo 28 (Specie cacciabili)
1. É vietato abbattere esemplari di qualsiasi specie di mammiferi ed uccelli appartenenti alla fauna selvatica, fatta eccezione per le specie sottoelencate:
a) mammiferi: camoscio (Rupicapra rupicapra), cinghiale (Sus scrofa), capriolo (Capreolus capreolus), cervo (Cervus elaphus), lepre variabile (Lepus timidus), lepre europa (Lepus europaeus), coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus), volpe (Vulpes vulpes);
b) uccelli: allodola (Alauda arvensis), beccaccia (Scolopax rusticola), cesena (Turdus pilaris), colombaccio (Columba palumbus), cornacchia grigia (Corvus corvus cornix), cornacchia nera (Corvus corvus coronae), corvo (Corvus frugileus), coturnice (Alectoris graeca), fagiano (Phasianus colchicus), fagiano di monte (Lyrurus tetrix), merlo (Turdus merula), pernice bianca (Lagopus mutus), quaglia (Coturnix coturnix), starna (Perdix perdix), storno (Sturnus vulgaris), taccola (Corvus monedula), tordo bottaccio (Turdus philomelos), tordo sassello (Turdus iliacus), tortora (Streptopelia turtur).
Presidente All'articolo 28 vi è un emendamento presentato dal Gruppo DC:
Emendamento L'articolo 28 va così sostituito:
Articolo 28 (Specie cacciabili)
Sono cacciabili tutte le specie previste dall'articolo 18, legge 11 febbraio 92, n. 157.
Ha chiesto di parlare il Consigliere Limonet.
Limonet (DC) Con il nostro emendamento all'articolo 28, si vuole recepire interamente la legge nazionale e le direttive CEE che vi sono citate, lasciando poi al calendario venatorio predisposto dal comitato ed approvato dalla giunta la possibilità di togliere da questo elenco le specie che per particolari motivi non ritiene di dover cacciare.
Presidente Ha chiesto di parlare il Consigliere Rollandin.
Rollandin (UV) Je regrette devoir dire que le sens est exactement le contraire. Si par hasard on va accepter les espèces prévues de l'article 18 de la loi 157, on ne pourra plus modifier.
Il n'y a pas le calendrier qui peut modifier la loi, car la loi même dit que ce sont les régions qui doivent légiférer en matière, et c'est la raison pour laquelle on a prévu ce système.
En plus on a donné un certain pouvoir à l'Administration régionale, qui par la suite d'après le recensement prévu en accord avec le comité, pourra modifier les espèces.
Mais si on va accepter les limites de la loi nationale, on risque de nous mettre dans une situation qui est ingouvernable par rapport aux événements futurs.
Presidente Pongo in votazione l'emendamento proposto dal Gruppo DC.
Esito della votazione:
Presenti: 26
Votanti: 25
Favorevoli: 6
Contrari: 19
Astenuti: 1 (Pascale)
Il Consiglio non approva
Presidente Pongo in votazione l'articolo 28 nel testo originario.
Esito della votazione:
Presenti: 26
Votanti: 19
Favorevoli: 19
Astenuti: 7 (Beneforti, Chiofalo, Lanièce, Limonet, Riccarand, Ricco e Trione)
Il Consiglio approva
Presidente Do lettura dell'articolo 29:
Articolo 29 (Calendario venatorio)
1. La Giunta regionale, entro il 15 giugno di ogni anno, su proposta dell'Assessore competente, sentita la Consulta regionale faunistica, approva il calendario venatorio.
2. Il calendario venatorio indica:
a) le differenti specie di selvaggina prelevabili, a seconda della forma di caccia adottata;
b) i periodi, le giornate e gli orari di caccia;
c) il carniere giornaliero e stagionale;
d) gli indici minimo e massimo di densità venatoria;
e) l'ora legale di inizio e termine della giornata venatoria;
f) le norme inerenti l'uso dei cani in periodo venatorio, con particolare riguardo al numero massimo per cacciatore ed alle zone dove tale pratica può essere vietata, al fine di proteggere la selvaggina;
g) ogni altra indicazione ritenuta utile al fine di una corretta attività venatoria.
Presidente All'articolo 29 vi sono due emendamenti, uno presentato dal Gruppo DC e uno presentato dal Consigliere Pascale.
L'emendamento del Gruppo DC recita:
Emendamento All'articolo 29, comma 2, lettera a), dopo la parola "prelevabile" togliere "a seconda della forma di caccia adottata".
Pongo in votazione gli emendamenti presentati dal Gruppo DC e dal Consigliere Pascale.
Esito della votazione:
Presenti: 25
Votanti: 24
Favorevoli: 24
Astenuto: 1 (Riccarand)
Il Consiglio approva
Presidente Pongo in votazione l'articolo 29 nel testo così emendato:
Articolo 29 (Calendario venatorio)
1.La Giunta regionale, entro il 15 giugno di ogni anno, su proposta dell'Assessore competente, sentita la Consulta regionale faunistica, approva il calendario venatorio.
2. Il calendario venatorio indica:
a) le differenti specie di selvaggina prelevabili;
b) i periodi, le giornate e gli orari di caccia;
c) il carniere giornaliero e stagionale;
d) gli indici minimo e massimo di densità venatoria;
e) l'ora legale di inizio e termine della giornata venatoria;
f) le norme inerenti l'uso dei cani in periodo venatorio, con particolare riguardo al numero massimo per cacciatore ed alle zone dove tale pratica può essere vietata, al fine di proteggere la selvaggina;
g) ogni altra indicazione ritenuta utile al fine di una corretta attività venatoria.
Esito della votazione:
Presenti: 25
Votanti: 24
Favorevoli: 24
Astenuto: 1 (Riccarand)
Il Consiglio approva
Presidente Do lettura dell'articolo 30:
Articolo 30 (Divieti)
1. Ai fini della presente legge, è vietato:
a) detenere o commerciare esemplari di qualsiasi specie di mammiferi ed uccelli appartenenti alla fauna selvatica, ad eccezione di quelli indicati annualmente nel calendario venatorio, nonché ad eccezione degli esemplari di cui al Capo IV;
b) detenere o commerciare esemplari di mammiferi ed uccelli appartenenti alle specie indicate annualmente nel calendario venatorio, presi in tempi o con mezzi non consentiti;
c) trasportare o portare armi da sparo per uso di caccia cariche nel periodo in cui non è consentito l'esercizio venatorio;
d) portare armi da sparo per uso di caccia cariche, anche se in posizione di sicurezza, all'interno dei centri abitati o a bordo di veicoli di qualsiasi genere;
e) sparare a distanza minore di 150 metri con fucile da caccia a canna liscia o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata massima in caso di uso di altre armi, in direzione di:
1) immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione ed a posto di lavoro;
2) vie di comunicazione ferroviaria e strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali e interpoderali;
3) funivie, filovie ed altri trasporti in sospensione;
4) aree destinate al ricovero ed all'alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione agro-silvopastorale;
f) esercitare l'esercizio venatorio con mezzi diversi da quelli consentiti dall'articolo 27;
g) praticare qualsiasi forma di uccellagione, nonché abbattere o catturare qualsiasi animale che presenti un segno di riconoscimento (placche auricolari, collari, anelli o altro ancora);
h) cacciare a rastrello in più di tre persone, fatta eccezione per la caccia in battuta, come disciplinata dal calendario venatorio;
i) cacciare sparando da veicoli a motore o da aeromobili; usare richiami vivi o richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromeccanico o elettromagnetico, con o senza amplificazione del suono;
l) usare la munizione spezzata nella caccia agli ungulati;
m) abbandonare sul luogo di caccia i bossoli delle cartucce sparate;
n) usare e detenere trappole, esche o bocconi avvelenati, posizionare saline non autorizzate;
o) usare armi da sparo munite di silenziatore o impostate con scatto provocato dalla preda, ovvero dotate di sistema di puntamento luminoso.
2. L'esercizio venatorio è altresì vietato:
a) ove esistano opere di difesa dello Stato e ove il divieto sia richiesto a giudizio insindacabile dell'autorità militare;
b) ove esistano monumenti nazionali;
c) nei parchi nazionali e regionali, nelle riserve naturali, nei giardini e parchi pubblici, fatte salve le norme previste dalla legge regionale 30 luglio 1991, n. 30 (Norme per l'istituzione di aree naturali protette);
d) nelle oasi di protezione, ripopolamento e cattura, fatto salvo quanto disposto dagli articoli 7 e 8;
e) sui terreni coperti in tutto o nella maggior parte da neve, ad eccezione delle specie espressamente indicate nel calendario venatorio;
f) nei terreni in attualità di coltivazione, intendendosi con tale termine gli orti, le colture erbacee e cerealicole dalla semina a raccolto effettuato, i prati artificiali e naturali non sfalciati, i frutteti ed i vigneti sino a raccolto effettuato, nonché i terreni di recente rimboschimento;
g) nelle aie e nelle corti od altre pertinenze di fabbricati rurali, nelle zone comprese nel raggio di 150 metri dalle macchine agricole operanti, di 100 metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro e di 50 metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali, nei giardini e nei parchi privati, nei terreni adibiti ad attività sportive;
h) nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 1,20 o da corsi o da specchi d'acqua perenni il cui letto abbia una profondità di almeno metri 1,50 ed una larghezza di almeno metri 3; i fondi chiusi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge e quelli che si intenderà costituire successivamente devono essere notificati al competente ufficio regionale; i proprietari o conduttori dei fondi chiusi provvedono ad apporre a loro carico adeguate tabelle.
3. La Giunta regionale, su richiesta degli assessorati competenti, sentita la Consulta regionale faunistica, può temporaneamente vietare l'esercizio venatorio nei luoghi che sono interessati da intenso fenomeno turistico, o da colture agricole altamente specializzate; tali zone sono adeguatamente tabellate a cura dell'Amministrazione regionale.
PresidenteAll'articolo 30 vi è un emendamento presentato dal Gruppo DC e uno presentato dal Consigliere Pascale.
Do lettura dell'emendamento presentato dal Gruppo DC:
Emendamento All'articolo 30, comma 1, lettera g), dopo la parola "uccellagione" togliere "nonché abbattere o catturare qualsiasi animale che presenti un segno di riconoscimento (placche auricolari, collari, anelli o altro ancora)".
Pongo in votazione l'articolo 30 nel testo così emendato:
Articolo 30 (Divieti)
1. Ai fini della presente legge, è vietato:
a) detenere o commerciare esemplari di qualsiasi specie di mammiferi ed uccelli appartenenti alla fauna selvatica, ad eccezione di quelli indicati annualmente nel calendario venatorio, nonché ad eccezione degli esemplari di cui al Capo IV;
b) detenere o commerciare esemplari di mammiferi ed uccelli appartenenti alle specie indicate annualmente nel calendario venatorio, presi in tempi o con mezzi non consentiti;
c) trasportare o portare armi da sparo per uso di caccia cariche nel periodo in cui non è consentito l'esercizio venatorio;
d) portare armi da sparo per uso di caccia cariche, anche se in posizione di sicurezza, all'interno dei centri abitati o a bordo di veicoli di qualsiasi genere;
e) sparare a distanza minore di 150 metri con fucile da caccia a canna liscia o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata massima in caso di uso di altre armi, in direzione di:
1) immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione ed a posto di lavoro;
2) vie di comunicazione ferroviaria e strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali e interpoderali;
3) funivie, filovie ed altri trasporti in sospensione;
4) aree destinate al ricovero ed all'alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione agro-silvo-pastorale;
f) esercitare l'esercizio venatorio con mezzi diversi da quelli consentiti dall'articolo 28;
g) praticare qualsiasi forma di uccellagione;
h) cacciare a rastrello in più di tre persone, fatta eccezione per la caccia in battuta, come disciplinata dal calendario venatorio;
i) cacciare sparando da veicoli a motore o da aeromobili; usare richiami vivi o richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromeccanico o elettromagnetico, con o senza amplificazione del suono;
l) usare la munizione spezzata nella caccia agli ungulati;
m) abbandonare sul luogo di caccia i bossoli delle cartucce sparate;
n) usare e detenere trappole, esche o bocconi avvelenati, posizionare saline non autorizzate;
o) usare armi da sparo munite di silenziatore o impostate con scatto provocato dalla preda, ovvero dotate di sistema di puntamento luminoso.
2. L'esercizio venatorio è altresì vietato:
a) ove esistano opere di difesa dello Stato e ove il divieto sia richiesto a giudizio insindacabile dell'autorità militare;
b) ove esistano monumenti nazionali;
c) nei parchi nazionali e regionali, nelle riserve naturali, nei giardini e parchi pubblici, fatte salve le norme previste dalla legge regionale 30 luglio 1991, n. 30 (Norme per l'istituzione di aree naturali protette);
d) nelle oasi di protezione, ripopolamento e cattura, fatto salvo quanto disposto dagli articoli 7 e 8;
e) sui terreni coperti in tutto o nella maggior parte da neve, ad eccezione delle specie espressamente indicate nel calendario venatorio;
f) nei terreni in attualità di coltivazione, intendendosi con tale termine gli orti, le colture erbacee e cerealicole dalla semina a raccolto effettuato, i prati artificiali e naturali non sfalciati, i frutteti ed i vigneti sino a raccolto effettuato, nonché i terreni di recente rimboschimento;
g) nelle aie e nelle corti od altre pertinenze di fabbricati rurali, nelle zone comprese nel raggio di 150 metri dalle macchine agricole operanti, di 100 metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro e di 50 metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali, nei giardini e nei parchi privati, nei terreni adibiti ad attività sportive;
h) nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 1,20 o da corsi o da specchi d'acqua perenni il cui letto abbia una profondità_ di almeno metri 1,50 ed una larghezza di almeno metri 3; i fondi chiusi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge e quelli che si intenderà costituire successivamente devono essere notificati al competente ufficio regionale; i proprietari o conduttori dei fondi chiusi provvedono ad apporre a loro carico adeguate tabelle.
3. La Giunta regionale, su richiesta degli assessorati competenti, sentita la Consulta regionale faunistica, può temporaneamente vietare l'esercizio venatorio nei luoghi che sono interessati da intenso fenomeno turistico, o da colture agricole altamente specializzate; tali zone sono adeguatamente tabellate a cura dell'Amministrazione regionale.
Esito della votazione:
Presenti: 25
Votanti: 24
Favorevoli: 24
Astenuto: 1 (Riccarand)
Il Consiglio approva
Presidente Do lettura dell'articolo 31:
Articolo 31 (Strade a traffico limitato)
1. Il transito ai fini venatori con veicoli a motore su strade non clas-sificate statali, regionali o comunali carrozzabili è regolamentato dalla legge regionale 22 aprile 1985, n. 17 (Regolamento di polizia per la circolazione dei veicoli a motore nel territorio della regione).
2. É fatta eccezione per i proprietari di ricoveri fissi permanenti o gli usufruttuari muniti di legale contratto di locazione che possono transitare sulle strade di cui al comma 1 esclusivamente per raggiungere tali strutture, entro le ore venti del giorno antecedente quello di caccia, e per tornare al proprio domicilio, dopo il termine giornaliero dell'esercizio venatorio.
Presidente All'articolo 31 c'è un emendamento del Consigliere Riccarand, che recita:
Emendamento Il comma 1 e 2 sono abrogati e sostituiti dal seguente:
"1. L'uso dei veicoli a motore trasportanti mezzi di caccia, cacciatori, cani da caccia o selvaggina è vietato al di fuori delle strade statali, regionali e comunali, anche a coloro che beneficiano delle eccezioni previste dalla legge regionale 22 aprile 1985, n. 17 fatta eccezione per le sole persone disabili con veicoli muniti del contrassegno di cui al decreto del Ministero del lavoro dell'8 giugno 1979, n. 1176, e alle persone aventi una invalidità superiore all'80 percento, anche eventualmente accompagnati da una persona".
Ha chiesto di parlare il Consigliere Riccarand.
Riccarand (VA) L'emendamento propone di abrogare l'articolo 31, che era nato con una impostazione diversa nel disegno di legge inizialmente presentato dalla Giunta, e che poi è stato progressivamente snaturato fino ad arrivare ad affermare che le strade interpoderali possono essere utilizzate a fini venatori. Questo credo che sia del tutto controproducente inserirlo in una legge, anche perché affermare che il transito ai fini venatori sulle strade interpoderali è regolamentato dalla legge regionale 22 aprile 85, n. 17, è fare una affermazione che non sta in piedi, perché quella regolamentazione è finalizzata ad un uso delle strade per le finalità per cui sono state costruite, cioè un uso agricolo, mentre qui si vuole piegarle ad un uso a fini venatori.
Quindi l'emendamento che proponiamo è un emendamento al-ternativo, che vieta l'uso dei veicoli a motore che trasportano mezzi di caccia o cacciatori sulle strade interpoderali, ad eccezione di coloro che sono disabili o che hanno una grave invalidità.
Ci sembra che sia anche contrario ad un autentico spirito sportivo e venatorio quello di usare dei mezzi a motore per svolgere attività di caccia.
Pertanto chiediamo che sia modificato questo articolo 31.
Presidente Pongo in votazione l'emendamento proposto dal Consigliere Riccarand.
Esito della votazione:
Presenti: 24
Votanti: 18
Favorevoli: 3
Contrari: 15
Astenuti: 6 (Beneforti, Chiofalo, Limonet, Monami, Pascale e Trione)
Il Consiglio non approva
Presidente Pongo in votazione l'articolo 31 nel testo originario.
Esito della votazione:
Presenti: 24
Votanti: 19
Favorevoli: 19
Contrario: 1
Astenuti: 4 (Beneforti, Chiofalo, Limonet e Trione)
Il Consiglio approva
Presidente Do lettura dell'articolo 32:
Capo VI Esercizio della caccia: autorizzazioni e requisiti
Articolo 32 (Il tesserino regionale)
1. Chiunque intenda esercitare la caccia nell'ambito della regione deve essere in possesso del relativo tesserino ("Carnet de chasse") predisposto dalla Regione e rilasciato dal Presidente della Giunta regionale o da un assessore da lui delegato.
2. Il rilascio del tesserino è subordinato:
a) al possesso della valida licenza di porto d'armi per uso di caccia, rilasciata dalla competente autorità statale;
b) all'avvenuto versamento delle tasse prescritte, compresa quella di concessione regionale annuale di cui all'articolo 39;
c) all'aver stipulato il contratto di assicurazione di cui all'articolo 37;
d) all'aver partecipato alle attività di censimento e di controllo della fauna selvatica, fatti salvi i casi di giustificato impedimento, organizzate dall'Assessorato dell'agricoltura, forestazione e risorse naturali.
3. Il tesserino ha validità per una annata venatoria e si intende sospeso o revocato in caso di sospensione o revoca della licenza di porto d'armi per uso di caccia.
4. Il tesserino deve essere restituito all'Amministrazione regionale, per il tramite del Comitato regionale di gestione venatoria, entro quindici giorni dal termine della stagione venatoria.
5. In caso di smarrimento o di sottrazione del tesserino, il titolare, al fine di ottenere il duplicato, deve dimostrare di aver provveduto a denunciare il fatto all'autorità di pubblica sicurezza e deve esibire l'attestazione del versamento delle tasse di concessione regionale relative all'abilitazione venatoria.
6. Il cacciatore deve annotare in modo indelebile negli appositi spazi del tesserino i giorni di caccia prescelti per l'esercizio venatorio; la data delle singole giornate in cui si effettua l'attività venatoria, all'atto del loro inizio; i capi di selvaggina, non appena abbattuti.
7. Il rilascio del tesserino regionale, ai cacciatori di altre regioni, che intendano praticare la caccia nel territorio della Valle d'Aosta, è subordinato:
a) al superamento di apposito esame, che accerti la conoscenza della fauna selvatica e della legislazione venatoria locali, ai sensi dell'articolo 33;
b) alla compatibilità con le indicazioni del comitato di cui all'articolo 14.
Presidente All'articolo 32 c'è un emendamento presentato dal Gruppo DC, che recita:
Emendamento All'articolo 32, comma 7, lettera a), dopo le parole "venatorie locali", togliere "ai sensi dell'articolo 33".
Ha chiesto di parlare il Consigliere Limonet, ne ha facoltà.
Limonet (DC) Lo illustro assieme all'articolo 33 comma 1: a me non sembra logico richiedere l'abilitazione venatoria ad una persona che, seppure forana, è già cacciatore, quindi in quanto tale ha per forza dovuto sostenere un esame per ottenere la licenza di caccia.
A me sembra che possa essere illegittimo, può essere giusto pretendere che questi sostengano un esame per quanto riguarda la fauna e le leggi locali, ma credo che pretendere che questi frequentino un corso forse sia un po' troppo.
Presidente Ha chiesto di parlare il Consigliere Rollandin.
Rollandin (UV) Je crois qu'il s'agit d'un système qui est fonctionnel à ce que l'article même dit: "Il rilascio del tesserino regionale, ai cacciatori di altre regioni, che intendano praticare la caccia nel territorio della Valle d'Aosta, è subordinato: a) al superamento di apposito esame, che accerti la conoscenza della fauna selvatica e della legislazione venatoria locali ecc".
On peut très bien être un chasseur de n'importe quelle région et ne pas connaître la faune locale ou ce qui est admis au niveau régional. C'est indispensable - dirais-je - qu'il y ait cet examen, autrement n'importe qui vient chasser en Vallée d'Aoste sans avoir la connaissance de la faune locale, ce qui serait vraiment un crime par rapport aux autres chasseurs.
En plus on dit: "(è subordinato) alla compatibilità con le indicazioni del comitato di cui all'articolo 14", comitato per la gestione venatoria. Je crois que c'est le minimum qu'on peut dire.
Presidente Ha chiesto di parlare il Consigliere Pascale.
Pascale (PSI)Avevo presentato un emendamento all'articolo successivo, ma il senso era più o meno questo indicato dal Consigliere Limonet. Cioè, condivido quello che diceva il Consigliere Rollandin, cioè che chi viene da fuori deve superare l'esame che accerti la conoscenza della fauna regionale.
Però attenzione che nell'articolo 33 non è molto chiaro, perché si parla di abilitazione venatoria; qui viene associato il rilascio del tesserino regionale ai cacciatori non residenti a chi richiede il rilascio della prima licenza di porto d'armi.
La sostanza è giusta, mi pare che sul piano formale ci possano essere delle interpretazioni anche da parte del presidente della commissione di coordinamento, tali da far bocciare la legge. Una cosa del genere si è già verificata per leggi precedenti, come quella per i maestri di sci, quando avevamo scritto qualcosa del genere, e che poi è stata bocciata.
Forse una formulazione diversa, una distinzione fra l'abilitazione venatoria richiesta per il rilascio della prima licenza e l'apposito esame, forse andava richiamata anche nell'articolo successivo. Allora forse sarebbe stato più chiaro, perché temo che su questo aspetto possano venire dei rilievi.
Ripeto, nella sostanza siamo d'accordo, ho paura che la formulazione non sia molto chiara.
Presidente Ha chiesto di parlare il Consigliere Rollandin.
Rollandin (UV) Je peux comprendre qu'il y ait des soucis par rapport à la formulation de l'article 33, mais j'estime que le sens de cet article est avant tout qu'on n'exige pas de cours spécifiques, car on dit que "il rilascio del tesserino è subordinato al superamento di apposito esame".
Le minimum ce sera de prévoir une réglementation que le comité ira faire en accord avec les bureaux de l'Assessorat pour les chasseurs qui viennent d'autres régions.
Je voudrais que cette interprétation soit claire, pour qu'il n'y ait pas de doutes par la suite. Je crois qu'elle est encore plus évidente pour le fait qu'on a prévu un comma à part.
Si on allait mettre la partie concernant les chasseurs qui viennent d'autres régions dans le même article 33, alors il y avait le doute qu'il y ait les mêmes indications.
Mais au contraire, en prévoyant à l'article 32 un comma spécifique pour ce genre de chasseurs, je crois qu'il ne doit pas y être de doutes.
Je conviens que si on pouvait encore modifier, ce serait mieux. J'espère qu'il y aura le bon sens de comprendre ce qu'on a dit et j'estime que les indications soit claires.
Presidente Pongo in votazione l'emendamento presentato dal Gruppo DC.
Esito della votazione:
Presenti: 24
Votanti: 24
Favorevoli: 5
Contrari: 19
Il Consiglio non approva
Presidente Pongo in votazione l'articolo 32 nel testo originario.
Esito della votazione:
Presenti: 25
Votanti: 19
Favorevoli: 19
Astenuti: 6 (Beneforti, Chiofalo, Limonet, Pascale, Riccarand e Trione)
Il Consiglio approva
Presidente Do lettura dell'articolo 33:
Articolo 33 (Abilitazione venatoria)
1. L'abilitazione venatoria è richiesta per il rilascio della prima licenza di porto d'armi per uso caccia, per il rinnovo della stessa in caso di revoca e per il rilascio del tesserino regionale ai cacciatori non residenti. La Regione organizza corsi di preparazione per il conseguimento dell'abilitazione venatoria, avvalendosi anche della collaborazione delle associazioni venatorie riconosciute.
2. Per sostenere l'esame di abilitazione venatoria il candidato deve presentare domanda all'Assessorato dell'agricoltura, forestazione e risorse naturali, allegando:
a) certificato di residenza;
b) certificato di idoneità all'esercizio venatorio rilasciato dall'autorità sanitaria competente.
3. Nei dodici mesi successivi al rilascio della prima licenza il cacciatore può praticare l'esercizio venatorio solo se accompagnato da cacciatore in possesso di licenza rilasciata almeno tre anni prima.
4. Gli aspiranti cacciatori possono essere ammessi a sostenere la prova d'esame per l'abilitazione venatoria al compimento del diciottesimo anno di età.
PresidenteAll'articolo 33 ci sono due emendamenti, uno presentato dal Gruppo DC e uno presentato dal Consigliere Pascale.
Pongo in votazione l'emendamento presentato dal Consigliere Pascale.
Esito della votazione:
Presenti: 25
Votanti: 23
Favorevoli: 5
Contrari: 18
Astenuti: 2 (Monami e Riccarand)
Il Consiglio non approva
Presidente Do lettura dell'emendamento del Gruppo DC:
Emendamento Articolo 33, comma 1, dopo le parole "di revoca", togliere "e per il rilascio del tesserino regionale ai cacciatori non residenti".
Lo pongo in votazione.
Esito della votazione:
Presenti: 25
Votanti: 23
Favorevoli: 5
Contrari: 18
Astenuti: 2 (Monami e Riccarand)
Il Consiglio non approva
Presidente Pongo in votazione l'articolo 33 nel testo originario.
Esito della votazione:
Presenti: 25
Votanti: 19
Favorevoli: 19
Astenuti: 6 (Beneforti, Chiofalo, Limonet, Pascale, Riccarand e Trione)
Il Consiglio approva
Presidente Do lettura dell'articolo 34:
Articolo 34 (Commissione d'esame)
1. La commissione d'esame per il conseguimento dell'abilitazione venatoria è nominata dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'agricoltura, forestazione e risorse naturali.
2. I componenti della commissione durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.
3. La commissione è composta da:
a) il dirigente del Servizio forestazione e risorse naturali, in qualità di esperto in legislazione venatoria ed ecologica ambientale, con funzioni di presidente; in caso di impedimento, il dirigente del Servizio forestazione e risorse naturali può essere sostituito dal vice-dirigente competente;
b) un laureato in Medicina veterinaria, in agraria, in Scienze forestali, in Scienze biologiche o in Scienze naturali, esperto in vertebrati omeotermi;
c) un esperto in armi e munizioni da caccia e relativa legislazione;
d) un esperto in norme di pronto soccorso.
4. Le funzioni di segretario sono svolte dal responsabile dell'Ufficio per la fauna selvatica.
5. Non possono essere nominati componenti della commissione dirigenti delle associazioni venatorie e naturalistiche.
Presidente All'articolo 34 c'è un emendamento presentato dal Gruppo DC:
Emendamento All'articolo 34, togliere il comma 5.
Lo pongo in votazione.
Esito della votazione:
Presenti: 25
Votanti: 25
Favorevoli: 5
Contrari: 20
Il Consiglio non approva
PresidentePongo in votazione l'articolo 34 nel testo originario.
Esito della votazione:
Presenti: 25
Votanti: 19
Favorevoli: 19
Astenuti: 6 (Beneforti, Chiofalo, Limonet, Pascale, Riccarand e Trione)
Il Consiglio approva
Presidente Do lettura dell'articolo 35:
Articolo 35 (Prova d'esame)
1. Per il superamento dell'esame di abilitazione venatoria occorre:
a) frequentare il corso di preparazione, organizzato dalla Regione, comprendente lezioni teoriche sulla biologia e sulla gestione della fauna selvatica ed uscite pratiche in occasione di censimenti o altre attività di controllo della fauna selvatica;
b) mostrare, attraverso colloquio, di possedere nozioni sufficienti nell'ambito del programma di cui all'articolo 36.
2. In relazione alla prova d'esame, la commissione esaminatrice esprime giudizio di idoneità o non idoneità del candidato; tale giudizio è definitivo.
3. Il candidato giudicato non idoneo è ammesso a ripetere l'esame, previa domanda e relativi allegati di cui all'articolo 33, non prima che siano trascorsi sei mesi dalla data del precedente esame.
4. Le prove d'esame sono pubbliche.
Presidente Pongo in votazione l'articolo 35.
Esito della votazione:
Presenti: 25
Votanti: 19
Favorevoli: 19
Astenuti: 6 (Beneforti, Chiofalo, Limonet, Pascale, Riccarand e Trione)
Il Consiglio approva
Presidente Do lettura dell'articolo 36:
Articolo 36 (Programma d'esame)
1. Le nozioni su cui verte l'esame di cui all'articolo 35 riguardano i seguenti temi:
a) legislazione venatoria;
b) zoologia applicata alla caccia, con prove pratiche di riconoscimento delle specie cacciabili;
c) tutela della natura e principi di salvaguardia delle produzioni agricole;
d) mezzi di caccia;
e) regole comportamentali del cacciatore;
f) norme di pronto soccorso.
Presidente Pongo in votazione l'articolo 36.
Esito della votazione:
Presenti: 25
Votanti: 19
Favorevoli: 19
Astenuti: 6 (Beneforti, Chiofalo, Limonet, Pascale, Riccarand e Trione)
Il Consiglio approva
Presidente Do lettura dell'articolo 37:
Articolo 37 (Assicurazione obbligatoria)
1. Per poter esercitare la caccia nella regione è necessario aver stipulato un contratto di assicurazione per responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente.
Presidente Pongo in votazione l'articolo 37.
Esito della votazione:
Presenti: 25
Votanti: 19
Favorevoli: 19
Astenuti: 6 (Beneforti, Chiofalo, Limonet, Pascale, Riccarand e Trione)
Il Consiglio approva
Presidente Do lettura dell'articolo 38:
Articolo 38 (Associazioni venatorie riconosciute)
1. Si considerano riconosciute, ai sensi della presente legge, le associazioni venatorie di cui all'articolo 34, comma 5 della l. 157/1992.
Presidente Pongo in votazione l'articolo 38.
Esito della votazione:
Presenti: 25
Votanti: 19
Favorevoli: 19
Astenuti: 6 (Beneforti, Chiofalo, Limonet, Pascale, Riccarand e Trione)
Il Consiglio approva
Presidente All'articolo 39 c'è un emendamento proposto dal Consigliere Rollandin, di cui do lettura:
Emendamento Articolo 39 - 4 comma: sostituire "su proposta della consulta faunistica" con "su proposta del comitato per la gestione venatoria".
Presidente Pongo in votazione l'articolo 39 nel testo così emendato:
Capo VII Tasse ed indennizzi
Articolo 39 (Tassa di concessione regionale in materia di caccia)
1. Per il rilascio ed il rinnovo dell'abilitazione all'esercizio venatorio è dovuta, oltre alla tassa di concessione governativa, la tassa di concessione regionale.
2. Nel caso di diniego del porto d'armi per uso di caccia è disposto, su richiesta del contribuente, il rimborso della somma pagata a titolo di tassa di concessione regionale.
3. La tassa di concessione regionale non è dovuta qualora non si eserciti la caccia durante l'anno.
4. L'ammontare della tassa di concessione regionale di cui al presente articolo è fissato dalla Giunta regionale, su proposta del comitato regionale per la gestione venatoria, ed è suscettibile di variazioni in conformità delle esigenze regionali in materia di gestione faunistica, tenuti presenti i limiti dell'articolo 23 della l. 157/1992.
5. Il pagamento della tassa di concessione regionale deve essere effettuato su conto corrente postale, intestato alla Amministrazione della Valle d'Aosta, specificando sul retro la causale del versamento.
6. I proventi della tassa di cui al presente articolo sono così impiegati:
a) il 40 per cento, per il conseguimento dei mezzi finanziari necessari alla realizzazione dei fini previsti dalla presente legge;
b) il 15 per cento, per il funzionamento del comitato regionale per la gestione venatoria;
c) il 30 per cento, per la costituzione di un fondo destinato al risarcimento dei danni arrecati agli agricoltori da parte della fauna selvatica, secondo le modalità stabilite dall'articolo 41;
d) il 15 per cento, per la costituzione di un fondo destinato al contributo per l'utilizzazione dei fondi agricoli ai fini dell'esercizio venatorio, dovuto ai proprietari o conduttori secondo le modalità di cui all'articolo 42.
7. I proventi di cui sopra saranno introitati al capitolo n. 00255, da istituirsi nella parte entrata del bilancio della Regione per l'esercizio 1993 e seguenti, con la denominazione "Proventi delle tasse di concessione per l'esercizio della caccia".
Esito della votazione:
Presenti: 25
Votanti: 19
Favorevoli: 19
Astenuti: 6 (Beneforti, Chiofalo, Limonet, Pascale, Riccarand e Trione)
Il Consiglio approva
Presidente Do lettura dell'articolo 40:
Articolo 40 (Risarcimento dei danni agli agricoltori)
1. Per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati dalla fauna selvatica ai terreni ed alle produzioni agricole è istituito un fondo destinato al risarcimento per gli agricoltori.
2. Tale fondo è costituito dal 30 per cento dei proventi di cui all'articolo 39.
3. Il proprietario od il conduttore, ai fini del risarcimento, è tenuto a denunciare tempestivamente i danni alla stazione forestale competente per territorio, che procede, in tempo utile, all'accertamento ed alla valutazione di quanto dichiarato, in collaborazione con i competenti uffici dei Servizi agrari.
4. La liquidazione del risarcimento è disposta dalla Giunta regionale, sentita la Consulta regionale faunistica, nei centottanta giorni successivi.
Presidente Pongo in votazione l'articolo 40.
Esito della votazione:
Presenti: 25
Votanti: 19
Favorevoli: 19
Astenuti: 6 (Beneforti, Chiofalo, Limonet, Pascale, Riccarand e Trione)
Il Consiglio approva
PresidenteDo lettura dell'articolo 41:
Articolo 41 (Contributo per l'utilizzo dei fondi agricoli)
1. Per il contributo dovuto ai proprietari o conduttori per l'utilizzo dei fondi agricoli ai fini dell'esercizio venatorio è istituito apposito fondo regionale.
2. Tale fondo è costituito dal 15 per cento dei proventi di cui all'articolo 39.
3. L'importo del contributo dovuto ai proprietari o conduttori è stabilito annualmente dalla Giunta regionale, sentita la Consulta regionale faunistica.
4. Al contributo hanno diritto i conduttori di aziende agricole che rientrano nel titolo III della legge regionale 6 luglio 1984, n. 30 (Interventi regionali in materia di agricoltura).
5. La corresponsione del contributo avviene sulla base degli elementi che definiscono il premio di cui alla legge regionale 30/1984.
6. Il proprietario o conduttore di un fondo che intenda vietare sullo stesso l'esercizio venatorio deve inoltrare, entro trenta giorni dalla pubblicazione del piano regionale faunistico-venatorio di cui all'articolo 5, al Presidente della Giunta regionale richiesta motivata che è esaminata dalla Giunta stessa entro sessanta giorni. É fatto salvo quanto disposto all'articolo 10, comma 3 della l. 157/1992.
7. La richiesta è accolta se non ostacola l'attuazione della pianificazione faunistico-venatoria o per salvaguardare colture agricole specializzate o, ancora, quando l'attività venatoria sia motivo di danno o di disturbo ad attività di rilevante interesse economico, sociale o ambientale.
8. Il divieto è reso noto mediante l'apposizione di tabelle, esenti da tasse, a cura del proprietario o conduttore del fondo, le quali delimitino in maniera chiara e visibile il perimetro dell'area interessata.
9. Nei fondi sottratti alla gestione programmata della caccia è vietato a chiunque, compreso il proprietario o il conduttore, esercitare l'attività venatoria fino al venir meno delle ragioni del divieto.
Presidente Pongo in votazione l'articolo 41.
Esito della votazione:
Presenti: 25
Votanti: 19
Favorevoli: 19
Astenuti: 6 (Beneforti, Chiofalo, Limonet, Pascale, Riccarand e Trione)
Il Consiglio approva
Presidente Do lettura dell'articolo 42:
Capo VIII Vigilanza e sanzioni
Articolo 42 (Vigilanza venatoria)
1. La vigilanza sull'applicazione delle leggi venatorie è affidata:
a) agli ufficiali, sottufficiali e guardie del Corpo forestale valdostano;
b) alle guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e protezionistiche riconosciute, ai quali sia conferita la qualifica di guardia giurata ai termini delle leggi di pubblica sicurezza.
2. Detta vigilanza è altresì affidata alle guardie addette ai parchi nazionali e regionali, agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria ed alle guardie giurate comunali, forestali e campestri.
3. Gli agenti venatori svolgono le proprie funzioni, di norma, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza.
4. L'attività delle guardie volontarie è coordinata dalla Regione, tramite il Servizio forestazione e risorse naturali.
Presidente Pongo in votazione l'articolo 42.
Esito della votazione:
Presenti: 25
Votanti: 19
Favorevoli: 19
Astenuti: 6 (Beneforti, Chiofalo, Limonet, Pascale, Riccarand e Trione)
Il Consiglio approva
Presidente Do lettura dell'articolo 43:
Articolo 43 (Poteri e compiti degli agenti di vigilanza venatoria)
1. Per l'esercizio di vigilanza gli agenti venatori possono chiedere l'esibizione della licenza governativa, della polizza di assicurazione, del tesserino regionale e della selvaggina abbattuta a qualsiasi persona trovata in possesso di armi o arnesi atti alla caccia, in esercizio o in attitudine di caccia.
2. Ogni cacciatore è tenuto altresì a lasciare verificare il carniere, lo zaino e qualsiasi altro oggetto atto a contenere la selvaggina abbattuta, nonché i mezzi di caccia, ivi compresi i veicoli, agli agenti che ne facciano richiesta.
3. In caso di contestazione di una delle infrazioni amministrative previste dall'articolo 45, gli agenti che esercitano funzioni di polizia giudiziaria procedono al ritiro della licenza governativa e del tesserino regionale ed al sequestro delle armi e dei mezzi di caccia, con esclusione del cane, e dell'eventuale selvaggina abbattuta o catturata, redigendo verbale e rilasciandone copia al contravventore secondo le modalità previste per legge.
4. Le armi, i mezzi di caccia, la licenza governativa ed il tesserino regionale, ove non si dia luogo alla proposta di revoca o di esclusione definitiva della concessione della licenza, saranno restituiti al legittimo proprietario, previa dimostrazione dell'estinzione delle sanzioni amministrative e dell'eventuale risarcimento del danno ove previsto.
5. Se fra le cose sequestrate si trovi selvaggina morta, gli agenti provvedono a venderla attraverso trattativa privata al miglior offerente; la somma ricavata sarà tenuta a disposizione della persona a cui è contestata l'infrazione, alla quale sarà successivamente restituita qualora si accerti che l'illecito non sussiste; se al contrario sussiste, l'importo relativo deve essere versato su un conto corrente intestato alla Regione; le somme in tal modo introitate saranno impiegate a scopi di protezione e di ripopolamento della fauna.
6. Quando la selvaggina sia sequestrata viva ed indenne sul luogo in cui è stata catturata, gli agenti la liberano sul posto.
7. Gli agenti venatori che non esercitano funzioni di polizia giudiziaria, i quali accertino, anche a seguito di denuncia, violazione alle leggi sulla caccia, redigono apposito verbale nel quale devono essere specificate tutte le circostanze del fatto e le eventuali osservazioni del contravventore e lo trasmettono all'ente da cui dipendono ed all'autorità competente ai sensi delle disposizioni vigenti.
8. Inoltre, qualora abbiano notizia o fondato sospetto che sia stato commesso un illecito previsto dalla legislazione vigente, devono darne immediata notizia all'autorità territorialmente competente.
9. Agli agenti di cui al presente articolo, ad eccezione delle guardie volontarie, è vietato l'esercizio venatorio nell'ambito del territorio in cui esercitano le proprie funzioni.
10. La mancata osservanza di quanto disposto dal comma 9 implica la violazione per esercizio di caccia in zona non consentita.
11. Alle guardie volontarie è vietato l'esercizio venatorio durante l'espletamento delle loro funzioni.
Presidente All'articolo 43 ci sono diversi emendamenti, presentati dal Gruppo DC e dal Consigliere Rollandin.
Gli emendamenti proposti dal Gruppo DC recitano:
Emendamento n. 21 All'articolo 43, sostituire il comma 1, 2, con un unico comma che reciti: "i soggetti preposti alla vigilanza venatoria ai sensi dell'articolo 27 possono chiedere a qualsiasi persona trovata in possesso di armi o arnesi atti alla caccia, in esercizio o in attitudine di caccia, la esibizione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, del tesserino regionale di cui all'articolo 32, del contrassegno della polizza di assicurazione di cui all'articolo 37, nonché della fauna selvatica abbattuta o catturata".
All'articolo 43, comma 4, dopo le parole "di caccia", togliere "la licenza governativa".
Emendamento n. 22 All'articolo 43, comma 9, sostituire le parole "del territorio in cui esercitano le proprie funzioni" con "delle proprie competenze territoriali".
Do lettura dell'emendamento presentato dal Consigliere Rollandin:
Emendamento Articolo 43, 3 comma è così sostituito:
"3. In caso di contestazione di una delle infrazioni amministrative previste dall'articolo 45 gli agenti venatori procedano al sequestro cautelativo del tesserino regionale, della licenza governativa, delle armi... (come testo esistente)".
Ha chiesto di parlare il Consigliere Limonet, ne ha facoltà.
Limonet (DC) All'articolo 43, Poteri e compiti degli agenti di vigilanza vena-toria, si voleva sostituire il comma 1 e il comma 2 con un unico comma che recita: "i soggetti preposti alla vigilanza venatoria ai sensi dell'articolo 27 possono chiedere a qualsiasi persona trovata in possesso di armi o arnesi atti alla caccia, in esercizio o in attitudine di caccia, la esibizione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, del tesserino regionale di cui all'articolo 32, del contrassegno della polizza di assicurazione di cui all'ar-ticolo 37, nonché della fauna selvatica abbattuta o catturata".
Con questo emendamento si voleva togliere i commi 1 e 2, si suggeriva al Consiglio di applicare una parte della legge 157 sulla caccia circa i compiti e i poteri degli addetti preposti alla vigilanza.
Quanto previsto dal testo di Giunta e dal testo di commissione si chiama iscrizione e perquisizione ed è regola-mentato dal codice di procedura penale, articoli 244-253, e si può applicare solo in caso si colga la persona in fragranza di reato. Quindi applicando questa norma si rischia anche l'abuso di autorità.
Presidente Ha chiesto di parlare il Consigliere Rollandin, ne ha facoltà.
Rollandin (UV) Pour dire que les amendements de la DC étaient plusieurs; il y a aussi l'amendement n. 22 concernant les compétences territoriales.
(Intervento del Consigliere Limonet, senza microfono)
Rollandin (UV)Tout de même, on accepte l'amendement n. 22 et pour ce qui est de l'amendement qu'on a présenté le sens est évident: on prévoit le "sequestro" au lieu du "ritiro".
Pour ce qui est de la première partie de l'amendement de la Dc on a déjà fait ce débat à propos des différentes compétences concernant le corps forestier et cetera, et on maintient le texte qu'on a présenté, par conséquent on n'accepte pas le premier amendement. On accepte l'amendement 22.
Presidente Ha chiesto di parlare il Consigliere Limonet.
Limonet (DC) Era solo per precisare che sempre all'articolo 43, comma 4, dopo la parola "di caccia" togliere "la licenza governativa".
A noi sembra che detta licenza governativa possa essere sequestrata solo dal questore, dopo la condanna e comunicazione del prefetto, oppure per motivi di sicurezza. Pertanto inserire la clausola così in legge ci sembra un abuso.
Presidente Pongo in votazione l'emendamento n. 21 della DC.
Esito della votazione:
Presenti: 24
Votanti: 23
Favorevoli: 4
Contrari: 19
Astenuto: 1 (Riccarand)
Il Consiglio non approva
Presidente Pongo in votazione l'emendamento n. 22 della DC.
Esito della votazione:
Presenti: 22
Votanti: 21
Favorevoli: 21
Astenuto: 1 (Riccarand)
Il Consiglio approva
Presidente Pongo in votazione l'emendamento presentato dal Consigliere Rollandin.
Esito della votazione:
Presenti: 22
Votanti: 21
Favorevoli: 21
Astenuto: 1 (Riccarand)
Il Consiglio approva
Presidente Pongo in votazione l'articolo 43 nel testo così emendato:
Articolo 43 (Poteri e compiti degli agenti di vigilanza venatoria)
1. Per l'esercizio di vigilanza gli agenti venatori possono chiedere l'esibizione della licenza governativa, della polizza di assicurazione, del tesserino regionale e della selvaggina abbattuta a qualsiasi persona trovata in possesso di armi o arnesi atti alla caccia, in esercizio o in attitudine di caccia.
2. Ogni cacciatore è tenuto altresì a lasciare verificare il carniere, lo zaino e qualsiasi altro oggetto atto a contenere la selvaggina abbattuta, nonché i mezzi di caccia, ivi compresi i veicoli, agli agenti che ne facciano richiesta.
3. In caso di contestazione di una delle infrazioni amministrative previste dall'articolo 46, gli agenti venatori procedono al sequestro cautelativo del tesserino regionale, della licenza governativa, delle armi e dei mezzi di caccia, con esclusione del cane, e dell'eventuale selvaggina abbattuta o catturata, redigendo verbale e rilasciandone copia al contravventore secondo le modalità previste per legge.
4. Le armi, i mezzi di caccia, la licenza governativa ed il tesserino regionale, ove non si dia luogo alla proposta di revoca o di esclusione definitiva della concessione della licenza, saranno restituiti al legittimo proprietario, previa dimostrazione dell'estinzione delle sanzioni amministrative e dell'eventuale risarcimento del danno ove previsto.
5. Se fra le cose sequestrate si trovi selvaggina morta, gli agenti provvedono a venderla attraverso trattativa privata al miglior offerente; la somma ricavata sarà tenuta a disposizione della persona a cui è contestata l'infrazione, alla quale sarà successivamente restituita qualora si accerti che l'illecito non sussiste; se al contrario sussiste, l'importo relativo deve essere versato su un conto corrente intestato alla Regione; le somme in tal modo introitate saranno impiegate a scopi di protezione e di ripopolamento della fauna.
6. Quando la selvaggina sia sequestrata viva ed indenne sul luogo in cui è stata catturata, gli agenti la liberano sul posto.
7. Gli agenti venatori che non esercitano funzioni di polizia giudiziaria, i quali accertino, anche a seguito di denuncia, violazione alle leggi sulla caccia, redigono apposito verbale nel quale devono essere specificate tutte le circostanze del fatto e le eventuali osservazioni del contravventore e lo trasmettono all'ente da cui dipendono ed all'autorità competente ai sensi delle disposizioni vigenti.
8. Inoltre, qualora abbiano notizia o fondato sospetto che sia stato commesso un illecito previsto dalla legislazione vigente, devono darne immediata notizia all'autorità territorialmente competente.
9. Agli agenti di cui al presente articolo, ad eccezione delle guardie volontarie, è vietato l'esercizio venatorio nell'ambito delle proprie competenze territoriali.
10. La mancata osservanza di quanto disposto dal comma 9 implica la violazione per esercizio di caccia in zona non consentita.
11. Alle guardie volontarie è vietato l'esercizio venatorio durante l'espletamento delle loro funzioni.
Esito della votazione:
Presenti: 22
Votanti: 21
Favorevoli: 21
Astenuto: 1 (Riccarand)
Il Consiglio approva
PresidenteDo lettura dell'articolo 44:
Articolo 44 (Attestato di idoneità per l'attività di guardia venatoria volontaria)
1. Il riconoscimento ed il rinnovo della qualifica di guardia volontaria sono subordinati alla frequenza di corsi di qualificazione ed aggiornamento, organizzati dal Servizio forestazione e risorse naturali, ed al conseguimento di un attestato di idoneità, rilasciato dal Presidente della Giunta regionale, previo superamento di apposito esame.
2. Per l'organizzazione di detti corsi la Regione può avvalersi anche delle associazioni venatorie, agricole e protezionistiche riconosciute.
3. La commissione d'esame per il conseguimento dell'attestato di idoneità di cui al comma 1 è formata dalla commissione di cui all'articolo 34, integrata dai rappresentanti delle organizzazioni venatorie, agricole e ambientaliste di cui all'articolo 13.
4. Le guardie venatorie volontarie nominate tali alla data di entrata in vigore della presente legge devono sostenere un colloquio con la commissione di cui al comma 3 per verificare la conoscenza della nuova normativa inerente la protezione della fauna omeoterma ed il prelievo venatorio.
5. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 44, comma 11, e/o l'aver incorso in una qualsiasi violazione in materia venatoria comporta la revoca definitiva della qualifica di guardia venatoria volontaria.
Presidente All'articolo 44 vi sono due emendamenti della DC, di cui do lettura:
Emendamento n. 23 All'articolo 44, comma 1, dopo le parole "il riconoscimento", togliere "ed il rinnovo".
Emendamento n. 24 All'articolo 44, comma 4 e 5, sostituire, con il comma 9 dell'articolo 27 della legge 11 febbraio 1992 n. 157, che recita:
"I cittadini in possesso, a norma del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, della qualifica di Guardia venatoria volontaria alla data di entrata in vigore della presente legge, non necessitano dell'attestato di idoneità".
Ha chiesto di parlare il Consigliere Limonet, ne ha facoltà.
Limonet (DC) Intanto ringrazio la Giunta e il relatore per aver accettato l'emendamento n. 22, dove si chiedeva di sostituire le parole "del territorio in cui esercitano le proprie funzioni" con "delle proprie competenze territoriali".
All'articolo 44, comma 1, dopo le parole "il riconoscimento", togliere "ed il rinnovo", si proponeva questo emendamento per ovviare all'inconveniente che sembra possa crearsi.
Infatti la guardia volontaria, che deve rinnovare il decreto ogni anno di cui è in possesso, se lasciamo questa enunciazione, in ogni occasione di rinnovo dovranno frequentare un corso di aggiornamento e dovranno sostenere un nuovo esame.
Presidente Pongo in votazione l'emendamento n. 23 del Gruppo DC.
Esito della votazione:
Presenti: 23
Votanti: 22
Favorevoli: 4
Contrari: 18
Astenuto: 1 (Riccarand)
Il Consiglio non approva
Presidente Pongo in votazione l'emendamento n. 24 del Gruppo DC.
Esito della votazione:
Presenti: 23
Votanti: 22
Favorevoli: 4
Contrari: 18
Astenuto: 1 (Riccarand)
Il Consiglio non approva
Presidente Pongo in votazione l'articolo 44 nel testo originario.
Esito della votazione:
Presenti: 24
Votanti: 18
Favorevoli: 18
Astenuti: 6 (Beneforti, Chiofalo, Limonet, Pascale, Riccarand e Trione)
Il Consiglio approva
Presidente Do lettura dell'articolo 45:
Articolo 45 (Sanzioni amministrative)
1. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali previste dalla l. 157/1992 e delle pene previste per la violazione della legislazione sulle armi, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:
a) sanzione amministrativa da lire 600.000 a lire 3.000.000 per chi esercita la caccia senza i documenti prescritti dall'articolo 32 o per che contravviene a quanto previsto dall'articolo 33, comma 3; in caso di recidiva, sanzione amministrativa da lire 1.000.000 a lire 6.000.000; qualora il trasgressore esibisca il documento entro otto giorni, la sanzione amministrativa va da lire 100.000 a lire 600.000;
b) sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 1.800.000 per chi esercita la caccia in periodi non consentiti, in giorno di silenzio venatorio, o in giorno non prescelto, di notte o in zone in cui sussiste il divieto di caccia o senza autorizzazione in zone in cui quest'ultima sia prescritta; in caso di recidiva, sanzione amministrativa da lire 600.000 a lire 3.600.000; in caso di ulteriore recidiva, la sanzione amministrativa da lire 1.200.000 a lire 7.200.000;
c) sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 3.000.000 per chi esercita la caccia su specie di uccelli o mammiferi particolarmente protetti, di cui all'articolo 4, e per chi ne detiene illegittimamente preparazioni e trofei;
d) sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 1.800.000 per chi esercita la caccia su specie di uccelli o mammiferi nei cui confronti non è consentito il prelievo venatorio e per chi ne detiene illegittimamente preparazioni e trofei; in caso di recidiva, sanzione amministrativa da lire 600.000 a lire 3.600.000; in caso di ulteriore recidiva, la sanzione amministrativa da lire 1.200.000 a lire 7.200.000;
e) sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 300.000, per ciascun capo, per chi destina a scopi diversi da quelli indicati dall'articolo 21 la selvaggina viva introdotta nel territorio regionale o per chi introduce selvaggina viva senza l'autorizzazione di cui allo stesso articolo o per chi viola le disposizioni emanate dallo stesso articolo o dall'articolo 22;
f) sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 1.800.000 per chi esercita la caccia in contrasto con le modalità di cui all'articolo 30; in caso di recidiva, sanzione amministrativa da lire 600.000 a lire 3.600.000; in caso di ulteriore recidiva, la sanzione amministrativa da lire 1.200.000 a lire 7.200.000;
g) sanzione amministrativa da lire 400.000 a lire 2.400.000 per chi esercita la caccia in una forma diversa da quella prescelta ai sensi dell'articolo 26;
h) sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000 per chi non provvede ad effettuare le prescritte annotazioni sul tesserino regionale;
i) sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 1.800.000 per chi contravviene ad una disposizione contenuta nel calendario venatorio, non espressamente richiamata dal presente articolo;
l) sanzione amministrativa da lire 150.000 a lire 900.000 per chi viola le disposizioni di cui all'articolo 8;
m) sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 600.000 per chi viola le disposizioni di cui all'articolo 31;
n) sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 300.000 per chi, pur essendone munito, non esibisce, agli agenti venatori che ne facciano richiesta, la licenza di porto d'armi per uso caccia o la polizza di assicurazione o il tesserino regionale o la selvaggina abbattuta o non lasci verificare il carniere o lo zaino o qualsiasi altro oggetto atto a contenere la selvaggina abbattuta nonché i mezzi di caccia, ivi compresi i veicoli;
o) sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 600.000 per chi viola le norme di cui all'articolo 16, comma 4;
p) sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 300.000 per chi viola le disposizioni della presente legge non espressamente richiamate dal presente articolo.
2. Oltre le sanzioni amministrative previste al comma 1 si applicano o provvedimenti di sospensione, revoca e l'esclusione definitiva della licenza di porto di fucile per uso di caccia nei casi e con le modalità previste dall'articolo 32 della l. 157/1992.
3. Nei casi di revoca della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di cui al comma 2, è ammesso il rinnovo della licenza ai sensi dell'articolo 33, comma 1, a far data dal compimento del decimo anno dell'avvenuta revoca.
4. Oltre alle sanzioni amministrative di cui al comma 1, per ogni esemplare di fauna selvatica abbattuto in contrasto con le norme contenute nella presente legge è previsto un risarcimento, stabilito ogni tre anni dalla Giunta regionale su indicazione dell'ufficio per la fauna selvatica, in accordo con la Consulta faunistica regionale.
5. I proventi di cui sopra saranno introitati al capitolo n. 7700 "Proventi pene pecuniarie per contravvenzioni" della parte entrata dei bilanci medesimi.
Presidente All'articolo 45 vi sono due emendamenti, uno presentato dal Gruppo DC e uno presentato dal Consigliere Rollandin.
L'emendamento del Gruppo DC recita:
Emendamento All'articolo 45, comma 1, dopo le parole "sanzioni amministrative" aggiungere "dell'articolo 31 legge 11 febbraio 1992 n. 157" ed eliminare le lettere a) e seguenti sino alla p) compreso.
L'emendamento presentato dal Consigliere Rollandin recita:
Emendamento Articolo 45 - punto m) - eliminato.
Ha chiesto di parlare il Consigliere Limonet, ne ha facoltà.
Limonet (DC) All'articolo 45, comma 1, dopo le parole "sanzioni amministrative" aggiungere "dell'articolo 31 legge 11 febbraio 1992 n. 157" ed eliminare le lettere a) e seguenti sino alla p) compreso.
Visto che per la parte penale si applicano già le sanzioni previste da questa legge, vedi comma 2, proponevamo di fare altrettanto con le sanzioni amministrative, che mi sembrano più eque.
Presidente Ha chiesto di parlare il Consigliere Rollandin.
Rollandin (UV) On n'est pas d'accord sur cette interprétation pour la lecture même de l'article 31, qui prévoit la possibilité pour les régions d'administrer d'une façon autonome la question des sanctions administratives.
En plus on a présenté l'amendement au point m), là où on prévoyait "sanzioni amministrative per chi viola le disposizioni dell'articolo 31", qui a été modifié, par conséquent le point m) n'a plus de sens.
Presidente Pongo in votazione l'emendamento presentato dal Gruppo DC.
Esito della votazione:
Presenti: 25
Votanti: 24
Favorevoli: 6
Contrari: 18
Astenuto: 1 (Riccarand)
Il Consiglio non approva
PresidentePongo in votazione l'articolo 45 con l'emendamento presentato dal Consigliere Rollandin, nel testo così modificato:
Articolo 45 (Sanzioni amministrative)
1. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali previste dalla l. 157/1992 e delle pene previste per la violazione della legislazione sulle armi, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:
a) sanzione amministrativa da lire 600.000 a lire 3.000.000 per chi esercita la caccia senza i documenti prescritti dall'articolo 32 o per che contravviene a quanto previsto dall'articolo 33, comma 3; in caso di recidiva, sanzione amministrativa da lire 1.000.000 a lire 6.000.000; qualora il trasgressore esibisca il documento entro otto giorni, la sanzione amministrativa va da lire 100.000 a lire 600.000;
b) sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 1.800.000 per chi esercita la caccia in periodi non consentiti, in giorno di silenzio venatorio, o in giorno non prescelto, di notte o in zone in cui sussiste il divieto di caccia o senza autorizzazione in zone in cui quest'ultima sia prescritta; in caso di recidiva, sanzione amministrativa da lire 600.000 a lire 3.600.000; in caso di ulteriore recidiva, la sanzione amministrativa da lire 1.200.000 a lire 7.200.000;
c) sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 3.000.000 per chi esercita la caccia su specie di uccelli o mammiferi particolarmente protetti, di cui all'articolo 4, e per chi ne detiene illegittimamente preparazioni e trofei;
d) sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 1.800.000 per chi esercita la caccia su specie di uccelli o mammiferi nei cui confronti non è consentito il prelievo venatorio e per chi ne detiene illegittimamente preparazioni e trofei; in caso di recidiva, sanzione amministrativa da lire 600.000 a lire 3.600.000; in caso di ulteriore recidiva, la sanzione amministrativa da lire 1.200.000 a lire 7.200.000;
e) sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 300.000, per ciascun capo, per chi destina a scopi diversi da quelli indicati dall'articolo 21 la selvaggina viva introdotta nel territorio regionale o per chi introduce selvaggina viva senza l'autorizzazione di cui allo stesso articolo o per chi viola le disposizioni emanate dallo stesso articolo o dall'articolo 22;
f) sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 1.800.000 per chi esercita la caccia in contrasto con le modalità di cui all'articolo 30; in caso di recidiva, sanzione amministrativa da lire 600.000 a lire 3.600.000; in caso di ulteriore recidiva, la sanzione amministrativa da lire 1.200.000 a lire 7.200.000;
g) sanzione amministrativa da lire 400.000 a lire 2.400.000 per chi esercita la caccia in una forma diversa da quella prescelta ai sensi dell'articolo 26;
h) sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000 per chi non provvede ad effettuare le prescritte annotazioni sul tesserino regionale;
i) sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 1.800.000 per chi contravviene ad una disposizione contenuta nel calendario venatorio, non espressamente richiamata dal presente articolo;
l) sanzione amministrativa da lire 150.000 a lire 900.000 per chi viola le disposizioni di cui all'articolo 8;
m) sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 300.000 per chi, pur essendone munito, non esibisce, agli agenti venatori che ne facciano richiesta, la licenza di porto d'armi per uso caccia o la polizza di assicurazione o il tesserino regionale o la selvaggina abbattuta o non lasci verificare il carniere o lo zaino o qualsiasi altro oggetto atto a contenere la selvaggina abbattuta nonché i mezzi di caccia, ivi compresi i veicoli;
n) sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 600.000 per chi viola le norme di cui all'articolo 16, comma 4;
o) sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 300.000 per chi viola le disposizioni della presente legge non espressamente richiamate dal presente articolo.
2. Oltre le sanzioni amministrative previste al comma 1 si applicano o provvedimenti di sospensione, revoca e l'esclusione definitiva della licenza di porto di fucile per uso di caccia nei casi e con le modalità previste dall'articolo 32 della l. 157/1992.
3. Nei casi di revoca della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di cui al comma 2, è ammesso il rinnovo della licenza ai sensi dell'articolo 33, comma 1, a far data dal compimento del decimo anno dell'avvenuta revoca.
4. Oltre alle sanzioni amministrative di cui al comma 1, per ogni esemplare di fauna selvatica abbattuto in contrasto con le norme contenute nella presente legge è previsto un risarcimento, stabilito ogni tre anni dalla Giunta regionale su indicazione dell'ufficio per la fauna selvatica, in accordo con la Consulta faunistica regionale.
5. I proventi di cui sopra saranno introitati al capitolo n. 7700 "Proventi pene pecuniarie per contravvenzioni" della parte entrata dei bilanci medesimi.
Esito della votazione:
Presenti: 25
Votanti: 19
Favorevoli: 19
Astenuti: 6 (Beneforti, Chiofalo, Limonet, Pascale, Riccarand e Trione)
Il Consiglio approva
Presidente Do lettura dell'articolo 46:
Capo IX Disposizioni transitorie e finali
Articolo 46 (Comitato regionale per la caccia)
1. Il Comitato regionale per la caccia, di cui alla legge regionale 28/1973, è trasformato in Comitato regionale per la gestione venatoria, di cui all'articolo 14.
2. Il Comitato regionale per la caccia rimane in vigore sino alla costituzione del nuovo Comitato regionale per la gestione venatoria.
3. I beni del Comitato regionale per la caccia sono trasferiti al Comitato regionale per la gestione venatoria.
4. Il personale dipendente del Comitato regionale per la caccia all'entrata in vigore della presente legge è inserito nella pianta organica del Comitato regionale per la gestione venatoria.
Presidente Pongo in votazione l'articolo 46.
Esito della votazione:
Presenti: 25
Votanti: 19
Favorevoli: 19
Astenuti: 6 (Beneforti, Chiofalo, Limonet, Pascale, Riccarand e Trione)
Il Consiglio approva
Presidente Do lettura dell'articolo 47:
Articolo 47 (Riserve di caccia in concessione speciale)
1. Le concessioni in atto delle riserve di caccia in concessione speciale, di cui all'articolo 21 della legge regionale 28/1973, restano in vigore sino alla loro scadenza ed eventualmente per un solo rinnovo della concessione non superiore a tre anni.
2. Alla loro scadenza la Giunta regionale, sentita la Consulta faunistica regionale, deciderà sentito il parere degli organi competenti in merito alla loro destinazione.
3. Le riserve di caccia in concessione speciale sono soggette alle limitazioni della presente legge.
4. Il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nelle concessioni o di quelle di cui alla presente legge comporta la revoca della concessione stessa.
5. Il personale di vigilanza in servizio presso le riserve di caccia in concessione speciale alla data di scadenza delle relative concessioni può essere assunto, su richiesta dello stesso, presso il Servizio forestazione e risorse naturali in qualità di addetto forestale specializzato con contratto di natura privatistica a tempo indeterminato di cui alla legge regionale 27 luglio 1989, n. 44 (Norme concernenti i cantieri forestali, lo stato giuridico ed il trattamento economico dei relativi addetti).
Presidente Pongo in votazione l'articolo 47.
Esito della votazione:
Presenti: 25
Votanti: 19
Favorevoli: 19
Astenuti: 6 (Beneforti, Chiofalo, Limonet, Pascale, Riccarand e Trione)
Il Consiglio approva
Presidente Do lettura dell'articolo 48:
Articolo 48 (Disciplina transitoria per l'abilitazione all'esercizio venatorio)
1. L'abilitazione all'esercizio venatorio viene disciplinato con la normativa vigente fino alla organizzazione dei corsi di cui all'articolo 35.
Presidente Pongo in votazione l'articolo 48.
Esito della votazione:
Presenti: 25
Votanti: 19
Favorevoli: 19
Astenuti: 6 (Beneforti, Chiofalo, Limonet, Pascale, Riccarand e Trione)
Il Consiglio approva
Presidente Do lettura dell'articolo 49:
Articolo 49 (Disposizioni finanziarie)
1. Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge, previste per l'anno 1993 in lire 605 milioni, graveranno sul capitolo n. 42000 e sui capitoli di nuova istituzione n. 40445, 40450, 40455 e 40465 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1993 e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci.
2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede per l'anno 1993:
a) quanto a lire 500.000.000 mediante utilizzo delle entrate iscritte al capitolo n. 00255 istituito ai sensi dell'articolo 39, ripartendo le stesse nella misura indicata dal comma 6;
b) quanto a lire 55.000.000 mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto sul capitolo n. 69000 "Fondo globale per il finanziamento di spese correnti" a valere sull'accantonamento previsto dall'allegato n. 8 del bilancio di previsione della Regione denominato "Tutela ambiente e valorizzazione territorio" - C.1.1. Protezione degli animali domestici, della fauna selvatica e prelievo venatorio;
c) quanto a lire 50.000.000 mediante utilizzo delle disponibilità iscritte al capitolo n. 39440 del bilancio per l'esercizio in corso.
3. A decorrere dall'anno 1994 alla determinazione dell'onere si provvederà con la legge di approvazione dei relativi bilanci, ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d'Aosta).
Presidente Pongo in votazione l'articolo 49.
Esito della votazione:
Presenti: 25
Votanti: 19
Favorevoli: 19
Astenuti: 6 (Beneforti, Chiofalo, Limonet, Pascale, Riccarand e Trione)
Il Consiglio approva
Presidente Do lettura dell'articolo 50:
Articolo 50 (Variazioni al bilancio)
1. Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1993 sono apportate le seguenti variazioni sia in termini di competenza che in termini di cassa:
a) parte entrata
programma regionale 1.01
codificazione 01.01.06
cap. 00255 (di nuova istituzione)
"Proventi delle tasse di concessione per l'esercizio della caccia
Legge regionale, n. articolo 40"
lire 500.000.000;
b) parte spesa
1) in diminuzione:
cap. 69000 "Fondo globale per il finanziamento di spese correnti"
lire 55.000.000;
cap. 39440 "Spese per propaganda ed interventi per la protezione delle risorse naturali"
lire 50.000.000;
2) in aumento:
programma regionale 2.2.1.10
codificazione 1.1.1.4.2.2.08.14.04
cap. 40445 (di nuova istituzione)
"Spese per il funzionamento della Consulta faunistica regionale
Legge regionale, n. "
lire 5.000.000;
programma regionale 2.2.1.10
codificazione 1.1.1.6.2.02.08.14.04
cap. 40450 (di nuova istituzione)
"Contributo al Comitato regionale per la gestione venatoria
Legge regionale, n. titolo VII, articolo 39, comma 6"
lire 175.000.000;
programma regionale 2.2.1.10
codificazione 1.1.1.4.2.02.08.14.04
cap. 40455 (di nuova istituzione)
"Spese per la tutela e la gestione della fauna selvatica
Legge regionale, n. titolo VII, articolo 39, comma 6"
lire 200.000.000;
programma regionale 2.2.1.10
codificazione 1.1.1.6.3.3.08.14.04
cap. 40465 (di nuova istituzione)
"Premio alle aziende agricole per il concorso alla produzione faunistica
Legge regionale, n. titolo VII, articolo 39, comma 6"
lire 75.000.000;
cap. 42000 "Contributi a favore di conduttori di aziende agricole per il risarcimento dei danni arrecati agli agricoltori da parte della fauna selvatica
Legge regionale, n. titolo VII, articolo 39, comma 6"
lire 150.000.000.
Presidente Pongo in votazione l'articolo 50.
Esito della votazione:
Presenti: 25
Votanti: 19
Favorevoli: 19
Astenuti: 6 (Beneforti, Chiofalo, Limonet, Pascale, Riccarand e Trione)
Il Consiglio approva
Presidente Do lettura dell'articolo 51:
Articolo 51 (Abrogazione di leggi)
1. Sono abrogate le leggi regionali 28/1973, 10 dicembre 1974, n. 47 (Modificazioni alla legge regionale 23 maggio 1973, n. 28, recante provvedimenti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia nella Regione autonoma della Valle d'Aosta), 16 giugno 1978, n. 27 (Modificazioni alle leggi regionali 23 maggio 1973, n. 28 e 10 dicembre 1974, n. 47, recanti provvedimenti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia nella Regione autonoma della Valle d'Aosta), 18 novembre 1985, n. 71 (Contributi per il risarcimento dei danni arrecati alla produzione agricola dalla fauna selvatica), nonché ogni altra disposizione in contrasto con la presente legge.
Presidente Pongo in votazione l'articolo 51.
Esito della votazione:
Presenti: 25
Votanti: 19
Favorevoli: 19
Astenuti: 6 (Beneforti, Chiofalo, Limonet, Pascale, Riccarand e Trione)
Il Consiglio approva
Presidente Do lettura dell'articolo 52:
Articolo 52 (Dichiarazione d'urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
Presidente Pongo in votazione l'articolo 52.
Esito della votazione:
Presenti: 25
Votanti: 19
Favorevoli: 19
Astenuti: 6 (Beneforti, Chiofalo, Limonet, Pascale, Riccarand e Trione)
Il Consiglio approva
Presidente Ha chiesto di parlare il Consigliere Maquignaz, per dichiarazione di voto.
Maquignaz (GM)Per dire che considero la legge soddisfacente e inoltre che oggi concludo il mio ultimo intervento in Consiglio regionale proprio con la legge sulla caccia, che mi ha creato da una parte tanti nemici, ma anche tanti amici che continuerò ad incontrare spero sulle montagne, dove ho imparato a rispettare l'uomo ed anche l'animale, ed a capire l'importanza della giusta misura delle cose anche nei momenti di grande esaltazione.
Come ho preannunciato lo scorso anno, lascio la vita politica attiva, provo da una parte un senso di liberazione però dall'altra parte un senso di tristezza nel lasciare questa sala consiliare.
Considero la politica una delle espressioni più importanti della vita dell'uomo, purché questa sia ispirata da sentimenti di razionalità e da sentimenti positivi. Continuerò a fare politica in un modo diverso, cercando di rimediare gli errori del passato, avendo sempre come riferimento l'uomo e la comunità in cui vive.
La Valle d'Aosta sta attraversando un momento difficile e drammatico, a cui bisogna reagire con forza e con la volontà di liberare le nuove energie che sono radicate nella nostra comunità.
Mi auguro che queste nuove energie possano approdare in consiglio regionale, allo scopo di potenziare il ruolo positivo della Regione, alla quale, se mi consentite oggi, intendo donare la tela più bella da me dipinta in segno di omaggio per avermi ospitato per quindici anni.
Desidero infine ringraziare i funzionari, il personale dipendente per la collaborazione prestatami, e a voi Consigliere che vi ripresenterete alle prossime elezioni regionali auguro un buon lavoro, una campagna elettorale costruttiva e positiva, e soprattutto un buon successo alle elezioni.
Presidente Ringraziamo il Consigliere Maquignaz per gli auguri espressi, ci sarà poi la possibilità di farlo per tutti gli altri consiglieri e i collaboratori.
Ha chiesto di parlare il Presidente della Giunta, ne ha facoltà.
Lanivi (GM) É stato fatto un buon lavoro, che torna ad onore di tutto il Consiglio. É una buona legge, perché frutto di impegno serio, fondato sul buon senso ed adottando un metodo di un confronto non litigioso, ma costruttivo.
Colgo l'occasione per esprimere apprezzamento per le parole che ha espresso il Consigliere Maquignaz.
Presidente Ha chiesto di parlare il Consigliere Pascale.
Pascale (PSI) Ringrazio il Consigliere Maquignaz per le parole che ha voluto rivolgere ai colleghi, credo che tutti abbiamo apprezzato il contributo che ha dato in Consiglio regionale, al di là dei punti di vista che potevano essere in qualche caso differenti, e gli auguriamo di avere nella vita delle soddisfazioni altrettanto positive come quelle che ha avuto in questo Consiglio.
Sulla legge sulla caccia, in parte condivido quanto è stato detto dal Presidente della Giunta: questa è senz'altro una buona legge, migliore di quella esistente. Credo che se avessimo avuto un po' più di tempo a disposizione e non fossimo stati alla fine della legislatura, forse si poteva fare un lavoro ancora migliore, perché siamo arrivati alla stretta finale ed alcune cose sono state viste nella giornata di oggi, mentre attraverso una riflessione più approfondita forse si poteva veramente arrivare ad una legge migliore.
Manteniamo alcune perplessità, ma riferite solo ad alcuni articoli della legge, che però ci sembravano importanti e fondamentali, e anche delle riserve dal punto di vista della legittimità, sulle quali siamo estremamente preoccupati, e per questi motivi ci asterremo sul disegno di legge.
Presidente Ha chiesto di parlare il Consigliere Bajocco.
Bajocco (GV-PDS-SV)Non voglio far perdere molto tempo al Consiglio perché i consiglieri sono stanchi, specialmente dopo la giornata di oggi con una legge che dovremo quanto prima votare, e che avrà il voto pieno del Gruppo del PDS.
Come l'amico Maquignaz, queste saranno le ultime parole che dirò in questo Consiglio, in questa situazione. Forse ritornerò in altre circostanze, per protestare mi metterò là, ed invito i consiglieri a tenere in considerazione che a chi è seduto là sopra fa molto caldo, bisognerebbe mettere qualche ventola perché anche quelli stiano in un modo diverso da come stiamo noi qua.
Mi scuso con tutti gli amici consiglieri, forse certe volte sono stato un po' rozzo, ma io sono fatto così. Auguro a coloro che si candideranno alle prossime elezioni, di essere rieletti, ma di ritornare ad amministrare in un modo diverso. Che cerchino di capire che l'Italia sta cambiando ed anche la Valle d'Aosta dovrà cambiare.
Un saluto a tutti gli amici e ai compagni.
Presidente Ringraziamo il Consigliere Bajocco, voglio ricordare al Consigliere che abbiamo altri punti da discutere, soprattutto ne avremo due da iscrivere all'ordine del giorno, per cui chiedo ai consiglieri dopo la votazione di non andarsene immedia-tamente.
Ha chiesto di parlare il Consigliere Viérin, ne ha facoltà.
Viérin (UV) Le Groupe de l'Union Valdôtaine votera la loi. Je crois qu'il le fera avec le sentiment d'avoir accompli quelque chose de positif dans l'intérêt de toutes les catégories concernées et notamment dans l'intérêt des chasseurs de la Vallée d'Aoste.
Par ailleurs je veux me joindre aux mots qui ont été exprimées par ceux qui m'ont précédé, des mots d'appréciations quant aux déclarations qui ont été faites par Maquignaz et par Bajocco: nous les avons d'autant plus appréciées parce que nous connaissons et pour l'un et pour l'autre leur franc parler et surtout les sentiments qui les ont toujours animé au sein de cette assemblée.
Nous avons pu le constater aussi pour ce qui est de ce projet de loi sur la chasse, je crois que nous pouvons donc mieux encore apprécier leur action au sein de cette assemblée, et l'espoir de nous tous c'est que cette expérience que nous avons, qu'ils ont vécue avec nous au sein de cette assemblée puisse avoir contribué à nouer d'autres liens qui aillent au delà des rapports d'ordre politique, parce que je crois que les rapports humains ont une importance qui peut donner une signification différente à une expérience.
Le fait de considérer, au delà des diversités d'opinion, que nous sommes ici en tant que personnes, pourra aider non seulement les rapports entre nous, mais donner également pour le Conseil qui sera élu au mois de mai prochain, une indication quant au comportement que l'on devra suivre.
Presidente Ha chiesto di parlare il Consigliere Riccarand.
Riccarand (VA) Su questa legge c'è stato indubbiamente uno sforzo e una ricerca di un confronto di posizioni ed anche di dialogo, pur sapendo che in alcuni casi si partiva da concezioni notevolmente differenti.
L'esito a nostro avviso non è soddisfacente, anche perché siamo andati a discutere questo provvedimento in un momento non felice, cioè in un momento in cui ormai si sente troppo la pressione della scadenza elettorale, in cui determinate preoccupazioni di tipo elettorale hanno inciso sul risultato della legge che è stata poi approvata.
Il nostro giudizio su questo provvedimento non è nel complesso positivo, è un giudizio negativo anche se chiaramente ci sono dati innovativi, non ci sembra però una legge che cambi sostanzialmente rispetto al passato ma sia piuttosto nel segno della continuità.
Noi crediamo che questo argomento dovrà essere ripreso ed affrontato dalla prossima legislatura con molta più decisione e molto più coraggio, in un momento che non sia segnato da preoccupazioni di tipo elettorale.
Il nostro voto su questo disegno di legge sarà un voto contrario.
Presidente Ha chiesto di parlare il Consigliere Ricco.
Ricco (DC) Anche noi ringraziamo il collega Maquignaz e ci autoinvitiamo a cena da lui una di queste sere, per dimostrargli ancora la nostra amicizia. Cena a base di camoscio, sia ben chiaro.
Per quanto riguarda invece la legge, il nostro Gruppo si asterrà.
Presidente Ha chiesto di parlare il Consigliere Rollandin.
Rollandin (UV) Ce climat "da ultimo giorno di scuola" c'est, je l'avoue, un peu triste et même difficile à gérer.
Tout en remerciant ceux qui sont intervenus, je veux revenir à la loi sur la chasse. Elle peut être jugée comme un instrument qui a les possibilités de donner de bons résultats, mais comme tout instrument, il peut être bon ou mauvais selon l'emploi qu'on en fera.
Malheureusement on est fameux pour faire de bonnes lois mal appliquées. Il faudra voir si dans le futur on est à même de gérer mieux un instrument complexe comme cette loi, qui doit avoir la collaboration de tous les secteurs intéressés.
Si on va interpréter cette loi comme un instrument à disposition de quelqu'un contre quelqu'un d'autre je crois qu'on a raté un occasion. Si, au contraire, on va interpréter cette loi comme un instrument qui pourra être amélioré dans le futur, mais qui pour l'instant est un moyen discret, on pourra prévoir des résultats satisfaisants.
Presidente Pongo in votazione la legge nel suo complesso.
Esito della votazione:
Presenti: 26
Votanti: 20
Favorevoli: 19
Contrari: 1
Astenuti: 6 (Beneforti, Chiofalo, Limonet, Pascale, Ricco e Trione)
Il Consiglio approva