Oggetto del Consiglio n. 4437 del 6 aprile 1993 - Resoconto
OGGETTO N. 4437/IX Disegno di legge: Autorizzazione di maggiore spesa per l'anno 1993 per l'applicazione della legge regionale 8 agosto 1989, n. 59 "Interventi per lo sviluppo dell'attività di autotrasporto merci in conto terzi".
Presidente Il Vicepresidente Stévenin non vuole forse deliziarci con la sua relazione? La parola dunque al Consigliere Stévenin relatore della legge.
Stévenin (UV) Molto rapidamente per dire che in considerazione del numero di domande pervenute, si è rivelato insufficiente lo stanziamento previsto di 1 miliardo, per cui si è ritenuto doveroso prevedere un altro miliardo per far fronte alle richieste in corso e tenendo conto del fatto che la crisi in atto ha toccato questo importante settore economico della nostra regione. Grazie.
Presidente Sapevo che il Consigliere Stévenin avrebbe fatto una relazione di peso. Qualche Consigliere intende ancora intervenire? Credo che si possa dunque dichiarare chiusa la discussione e procedere alla votazione del disegno di legge.
Votiamo dunque per l'articolo 1.
Articolo 1 (Autorizzazione di spesa)
1. È autorizzata, per l'esercizio finanziario 1993, la maggior spesa di lire 1000 milioni per l'applicazione della legge regionale 8 agosto 1989, n. 59 recante "Interventi per lo sviluppo dell'attività di autotrasporti merci in conto terzi".
Esito della votazione
Presenti e votanti: 20
Favorevoli: 19
Astenuti. 1 (Trione)
Il Consiglio approva.
Presidente Passiamo all'articolo 2.
Articolo 2 (Norme finanziarie)
1. La spesa prevista dall'articolo 1 graverà sul capitolo 48260 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1993.
2. Alla copertura del relativo onere si provvede mediante la riduzione di lire 1000 milioni dello stanziamento iscritto al capitolo 69020 (Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento) a valere sull'intervento previsto all'allegato n. 8 al bilancio per l'esercizio 1993, relativo agli interventi per la ricerca e sviluppo di nuovi prodotti e di nuovi processi produttivi (Area sviluppo economico - Servizi per lo sviluppo dei settori produttivi - D 1.1.1.).
Esito della votazione
Presenti e votanti e favorevoli: 20
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente Passiamo all'articolo 3.
Articolo 3 (Variazione del bilancio)
1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1993 sono apportate, in termini di competenza, le seguenti variazioni:
a) in diminuzione
Cap. 69020 "Fondo globale per il finanziamento di spese di inve-stimento"
lire 1.000.000.000
b) in aumento
programma regionale 2.2.2.14
codificazione 2.1.2.4.3.3.09.18.05
cap.48260 "Contributi in conto capitale alle imprese esercenti attività di autotrasporto merci in conto terzi
Legge regionale 8 agosto 1989, n. 59
Legge regionale , n. "
lire 1.000.000.000
Esito della votazione
Presenti e votanti e favorevoli: 20
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente Passiamo all'articolo 4.
Articolo 4 (Dichiarazione d'urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del comma tre dell'articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Esito della votazione
Presenti e votanti e favorevoli: 20
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente Votiamo ora la legge nella sua totalità.
Esito della votazione
Presenti e votanti e favorevoli: 20
Il Consiglio approva all'unanimità.