Oggetto del Consiglio n. 4387 del 25 marzo 1993 - Resoconto
OGGETTO N. 4387/IX Disegno di legge: "Ulteriore proroga e rifinanziamento per l'esercizio 1993 della legge regionale 30 ottobre 1987, n. 87, come successivamente modificata dalla legge regionale 16 giugno 1988, n. 47, concernente interventi a favore di società minori che gestiscono impianti di risalita".
Presidente Ha chiesto la parola il Consigliere Viérin.
Viérin (UV) Par ce projet de loi, on veut refinancer, mais seulement pour l'exercice 1993, la loi régionale n° 87 de 1987, portant intervention financière pour les sociétés de remontées mécaniques.
Ce refinancement est nécessaire, même si, entre temps, le Conseil régional a approuvé au mois de décembre dernier de nouvelles dispositions réglementant ce secteur. Cela, au moins, pour deux raisons.
Tout d'abord, parce qu'il y a des déficits financiers, qui se rapportent encore aux exercices précédents, à savoir à la saison d'hiver 1991-1992; de plus, parce que l'entrée en vigueur de la loi n° 67 du mois de décembre 1992 (elle est entrée en vigueur au mois de janvier 1993) n'a pas encore permis d'appliquer ces dispositions; elle n'a pas encore permis, par exemple, aux collectivités locales, d'acheter ces sociétés de remontées mécaniques.
Pour ces raisons, il est donc indispensable, je, le souligne, seulement pour cette année, de refinancer pour un montant de 400 millions de lires la loi de 1987.
Presidente Do lettura e pongo in votazione l'articolo 1 della legge regionale n. 502, indicata in oggetto:
Articolo 1 (Autorizzazione di spesa)
1. L'efficacia della legge regionale 30 ottobre 1987, n. 87, come successivamente modificata dalla legge regionale 16 giugno 1988, n. 47, concernente interventi a favore di società minori che gestiscono impianti di risalita, è ulteriormente prorogata sino al 31 dicembre 1993.
2. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 400.000.000, graverà sul capitolo 64680 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1993.
3. Alla copertura dell'onere di cui al comma 2 si provvede mediante prelievo per pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 69000, a valere sull'accantonamento previsto all'allegato n. 8 al bilancio per l'anno in corso, concernente "Interventi a favore di società minori che gestiscono impianti di risalita (sviluppo economico - settore turismo - punto D.6.5.2.)" della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1993.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 20
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente Do lettura e pongo in votazione l'articolo 2:
Articolo 2 (Variazioni di bilancio)
1. Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1993 sono apportate le seguenti variazioni, sia in termini di competenza che di cassa:
Parte spesa
in diminuzione
cap. 69000 "Fondo globale per il finanziamento di spese correnti"
lire 400.000.000 competenza
lire 300.000.000 cassa
in aumento:
cap. 64680 "Contributi a favore di società minori che gestiscono impianti di risalita"
legge regionale 30 ottobre 1987, n. 87
legge regionale 16 giugno 1988, n. 47
lire 400.000.000 competenza
lire 300.000.000 cassa
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 20
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente Do lettura e pongo in votazione l'articolo 3:
Articolo 3 (Dichiarazione d'urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma 3 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 20
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente Do lettura e pongo in votazione la legge n. 502 nel suo insieme:
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 20
Il Consiglio approva all'unanimità.
