Oggetto del Consiglio n. 15 del 14 gennaio 1976 - Verbale
OGGETTO N. 15/76 - Disegno di legge regionale concernente: "Norme di integrazione delle vigenti disposizioni statali in materia di altezza minima e requisiti igienico-sanitari dei locali di abitazione".
Il Presidente CAVERI dichiara aperta la discussione sul sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Norme di integrazione delle vigenti disposizioni statali in materia di altezza minima e requisiti igienico-sanitari dei locali di abitazione", disegno di legge trasmesso in copia ai Signori Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 19 dicembre 1975:
L'allegato disegno di legge ha lo scopo di adeguare le vigenti disposizioni statali in materia di altezza minima i requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione, tenuto conto della situazione della Regione in ordine alle condizioni climatiche e alla tipologia edilizia delle singole località, in rapporto alla loro altimetria, nonché alla presenza di numerosi antichi insediamenti di valore ambientale.
L'articolo 1, ai fini della determinazione dell'altezza minima interna utile dei locali di abitazione di nuova costruzione, ha individuato tre ambiti omogenei, sotto i profili geografico, della tipologia edilizia e del clima, corrispondenti: al fondo della Valle centrale sottostante a metri 600 s.l.m. alla media montagna, compresa fra i metri 601 e 1100 s.l.m.; alla montagna, soprastante metri 1100 s.l.m.
L'abbassamento da metri 1000 a metri 600 del limite al di sopra del quale è possibile ridurre l'altezza minima da metri 2,70 a metri 2,55 e ancora metri 2,40, limitatamente alle costruzioni da situare sopra la quota di metri 1100 s.l.m. oltre ad essere coerente con le condizioni degli ambiti di applicazione comporta un non trascurabile risparmio energetico tenuto conto della forte escursione termica che caratterizza la Regione.
L'articolo 2 - consentendo il mantenimento dell'attuale situazione di fatto dei locali di abitazione esistenti nei monumenti, limitatamente all'altezza interna utile alla superficie degli alloggi monostanza e delle stanze da letto e di soggiorno e alla superficie finestrata apribile - istituisce una normativa ottimale per assicurare il mantenimento delle abitazioni in tali edifici altrimenti destinati a perdere parte della loro funzione nel quadro urbano in cui sono inseriti.
L'articolo 3 disciplina gli interventi di risanamento conservativo e di ristrutturazione di fabbricati compresi negli agglomerati di interesse ambientale e nelle zone A degli strumenti urbanistici generali. Tali insediamenti sono la testimonianza della civiltà agricola che la Valle d'Aosta ha espresso nei secoli passati (dal XVI al XIX) e sono distribuiti su tutto il territorio regionale fino alla quota di metri 1800-2000 s.l.m.
È interesse di tutta la comunità valdostana ridare vita a questi insediamenti, oggi in larga misura abbandonati, in quanto oltre a rappresentare un patrimonio culturale da tutelare per dovere di civiltà, costituiscono anche un vero e proprio patrimonio economico la cui dimensione è valutabile, approssimativamente, in non meno di 500 insediamenti e 8-9 milioni di metri cubi.
La tutela di questi beni non può che avvenire attraverso la loro riutilizzazione purché inserita organicamente in un disegno di sviluppo equilibrato esteso a tutto il territorio della Regionale.
A questo proposito la Regione ha recentemente posto in essere interventi positivi di natura economica per incentivare il restauro e la ristrutturazione degli edifici compresi negli antichi insediamenti da destinare a ricettività turistica.
A questo punto occorre osservare che alcune disposizioni statali nella materia in oggetto e in particolare l'altezza minima e la superficie finestrata apribile, costituiscono un oggettivo impedimento per il risanamento conservativo o la ristrutturazione dei vecchi edifici, in quanto applicando dette disposizioni gli edifici medesimi perderebbero completamente le loro caratteristiche e le opere da seguire per adeguare l'altezza minima dei locali adibiti risulterebbero in contrasto con la disciplina urbanistica dettata della legge 17 agosto 1967, n. 765 e dal relativo decreto del Ministro dei Lavori Pubblici in data 2 aprile 1968, per cui mantenendo in essere tali disposizioni gli insediamenti umani in parola sarebbero votati al definitivo abbandono ovvero alla loro demolizione e successiva ricostruzione con una grave perdita economica e culturale.
Per questi motivi l'articolo 3 dell'allegato disegno di legge adatta alcune disposizioni statali alle condizioni degli antichi insediamenti della Regione per consentire il proseguimento degli interventi per il loro recupero.
(Segue disegno di legge regionale riportato in calce al provvedimento)
L'Assessore al Turismo, Antichità e Belle Arti MILANESIO illustra brevemente il disegno di legge in esame, alla luce della soprariportata relazione.
Il Presidente CAVERI dà comunicazione che la Commissione consiliare permanente per gli Affari generali si è espressa favorevolmente all'approvazione del disegno di legge di cui si tratta, con la riserva da parte dei consiglieri Dujany e Monami di fare le loro osservazioni in aula.
Il Consigliere BENZO dichiara di concordare, in linea generale, sull'impostazione del disegno di legge esame; ritiene però opportuno suggerire una modificazione, tenendo conto della differenza che può esistere fra due zone poste alla stessa altitudine, ma con diversa esposizione al sole. Propone, pertanto, che l'articolo 1 sia modificato nel senso che, per le costruzioni site alla destra orografica della Dora Baltea, cioè all'"envers", anche se situate ad un livello altimetro inferiore ai 600 metri s.l.m., sia consentita un'altezza minima interna utile dei locali non inferiore a metri 2,55.
Il Consigliere MONAMI si esprime favorevolmente all'approvazione del disegno di legge in argomento, ma propone che, in materia di requisiti delle abitazioni, si provveda, con legge regionale, a colmare una lacuna delle disposizioni applicabili in tutto il territorio nazionale, disposizioni che consentirebbero la costruzione di locali da adibire a cucina, o a servizio igienico, senza prese d'aria dirette.
Il Presidente della Giunta ANDRIONE precisa che l'intendimento dell'esecutivo regionale è quello di regolamentare solamente la questione delle altezze interne dei locali di abitazione, allo scopo di attenuare la eccessiva rigidità delle disposizioni contenute nel Decreto Ministeriale in data 5.7.1975 e per una certa uniformità nella determinazione delle altezze medesime nei vari Comuni della Regione.
Per quanto concerne gli altri requisiti igienici dei locali di abitazione si è ritenuto di lasciare che le Amministrazioni comunali, nell'ambito della loro autonomia, possano dettare norme di applicazione in sede di approvazione del Regolamento edilizio.
Il Consigliere MONAMI ribadisce la richiesta di una norma legislativa per imporre l'obbligo di dotare di finestre sia le cucine che ai servizi igienici.
Il Consigliere BORBEY, in considerazione del fatto che molte abitazioni sono mansardate, propone che il disegno di legge sia modificato nel senso che l'altezza minima interna dei locali venga riferita all'altezza media dei locali stessi.
Obietta poi alla proposta avanzata dal Consigliere Benzo che la distinzione fra destra e sinistra orografica della Dora Baltea sarebbe troppo semplicistica, in quanto vi sono zone che, pur essendo sullo stesso versante orografico della Dora, hanno fra di loro una esposizione solare notevolmente differente.
Propone infine alcuni minuti di sospensione per studiare con attenzione gli eventuali emendamenti da apportare al disegno di legge.
L'Assessore alle Finanze FOSSON, in relazione all'emendamento proposto dal Consigliere Benzo, rileva che, qualora si volessero fare distinzioni riguardo all'esposizione delle varie località, si dovrebbe tenere conto di tutte le vallate laterali che hanno anch'esse, un "adret" e un "envers".
L'Assessore al Turismo, Antichità e Belle Arti MILANESIO si dichiara favorevole per una breve sospensione della seduta, allo scopo di concordare eventuali emendamenti da apportare al disegno di legge di cui si sta discutendo.
Fa poi presente che, in sede di predisposizione del disegno di legge, era stata prospettata la eventualità di tener conto della differenza di esposizione solare esistente fra zona e zona. Ma, dopo attento studio, si è constatato che sarebbe stato impossibile regolamentare una casistica così vasta.
Ritiene, infine, poco opportuno accedere alla proposta del Consigliere Borbey, inerente il problema delle mansarde, proprio perché va salvaguardata l'esistenza di determinati requisiti minimi di altezza dei locali di abitazione.
Il Presidente della Giunta ANDRIONE conviene che il disegno di legge di cui si tratta è piuttosto rigido, per quanto riguarda le abitazioni mansardate, ma considera che in materia di igiene non è opportuno essere permissivi.
Il Consigliere MAQUIGNAZ propone che, per le costruzioni al di sopra dei 1500 metri sul livello del mare, sia consentita una riduzione delle superficie minime abitabili, rapportate al numero degli abitanti, previste dall'articolo 2 del D.M. in data 5.7.1975.
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Si dà atto che i lavori del Consiglio sono sospesi alle ore 20,07 e riprendono alle ore 20,30.
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L'Assessore al Turismo, Antichità e Belle Arti MILANESIO riferisce che l'esecutivo ha ritenuto di proporre che il disegno di legge sia approvato senza modificazioni, perché gli affrettati emendamenti suggeriti potrebbero, in un secondo tempo, rivelarsi poco opportuni.
Invita pertanto il Consiglio ad approvare il disegno di legge per non bloccare l'attività edilizia.
Il Consigliere MANGANONI si dichiara contrario alla proposta di emendamento fatta dal Consigliere Benzo.
Il Consigliere BENZO insiste perché si ha tenuto conto anche dell'esposizione solare delle zone.
L'Assessore al Turismo, Antichità e Belle Arti MILANESIO propone che l'art. 1 del disegno di legge, che è formulato come segue:
"Art. 1 - il limite altimetrico, al di sopra del quale è consentita - tenuto conto delle condizioni climatiche e della tipologia edilizia delle singole località - una riduzione dell'altezza minima interna utile dei locali abitabili a metri 2,55 è di 600 metri sul livello del mare. L'altezza minima può essere inferiore a metri 2,55 ma, comunque, non inferiore a metri 2,40 nelle località site oltre 1100 metri sul livello del mare".
sia così emendato:
"Art. 1 - il limite altimetrico, al di sopra del quale è consentita - tenuto conto delle condizioni climatiche e di esposizione e della tipologia edilizia delle singole località - una riduzione dell'altezza minima interna utile dei locali abilitati a metri 2,55, e di 600 metri sul livello del mare. L'altezza minima può essere inferiore a metri 2,55 ma, comunque, non inferiore a metri 2,40 nelle località site oltre 1100 metri sul livello del mare".
Il Presidente CAVERI, dopo aver constatato che nessun altro Consigliere intende prendere la parola sull'argomento in questione, dichiara chiusa la discussione generale ed invita il Consiglio a procedere all'esame e all'approvazione dei singoli articoli del disegno di legge.
Art. 1 - Si dà atto che l'articolo 1 è approvato dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli, con ventisei presenti e votanti, nel testo emendato sopra riportato.
Artt. 2, 3, 4, 5 e 6 - Si dà atto che gli articoli controindicati sono approvati dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli, con ventisei presenti e votanti, senza modificazioni.
Il Presidente CAVERI, dopo aver constatato e comunicato che i sei articoli del disegno di legge regionale in esame sono stati approvati dal Consiglio mediante separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge regionale nel suo complesso.
Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Borbey, Crétier e Maquignaz, il Presidente CAVERI accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:
- Consiglieri presenti e votanti: trenta;
- Voti favorevoli: venticinque;
- Voti contrari: cinque.
Il Presidente CAVERI, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Norme di integrazione delle vigenti disposizioni statali in materia di altezza minima e requisiti igienico-sanitari dei locali di abitazione".
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Disegno di legge regionale n. 159
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
Legge regionale ..... n. .....: Norme di integrazione delle vigenti disposizioni statali in materia di altezza minima e requisiti igienico-sanitari dei locali di abitazione.
Il Consiglio regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta regionale
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il limite altimetrico, al di sopra del quale è consentita - tenuto conto delle condizioni climatiche e di esposizione e della tipologia edilizia delle singole località - una riduzione di altezza minima interna utile dei locali abitabili a metri 2,55, è di 600 metri sul livello del mare. L'altezza minima può essere inferiore a metri 2,55 ma, comunque, non inferiore a m. 2,40 nelle località site oltre 1100 metri sul livello del mare.
Art. 2
Nell'effettuazione di opere di restauro o di rinnovamento funzionale di fabbricati soggetti alla disciplina della legge 1° giugno 1939, n. 1089, recante norme per la tutela delle cose di interesse artistico o storico, è consentito mantenere l'attuale situazione di fatto dei locali di abitazione limitatamente all'altezza interna utile, alla superficie degli alloggi monostanza e delle stanze da letto e di soggiorno e alla superficie finestrata apribile.
Art. 3
Nell'effettuazione di opere di risanamento conservativo o di ristrutturazione di fabbricati compresi negli agglomerati di interesse storico, artistico o di particolare pregio ambientale, delimitati ai sensi della legge 6 agosto 1967, n 765, articolo 17, quinto comma, ovvero comprese nelle zone individuate dei piani regolatori (o nei programmi di fabbricazione) ai sensi del decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, articolo 2, lettera A, si applicano i limiti seguenti:
- altezza minima interna utile dei locali di abitazione: due metri e centimetri venti;
- superficie minima delle stanze da letto:
stanze per una persona mq. 7,50;
stanze per due persone mq. 11,50;
- superficie finestrata apribile: pari a quella esistente purché non inferiore a 1/32 della superficie di pavimento.
Art. 4
Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni del decreto del Ministro per la Sanità in data 5 luglio 1975, recante modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione.
Art. 5
Le norme della presente legge hanno immediata attuazione sia in sede di deliberazione dei regolamenti locali di igiene e sanità sia in sede di rilascio delle licenze edilizie.
Art. 6
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque sospetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
Aosta, lì