Oggetto del Consiglio n. 14 del 14 gennaio 1976 - Verbale

OGGETTO N. 14/76 - Disegno di legge regionale concernente: "Modificazione dell'articolo 1 della legge regionale 29 agosto 1964, n. 19, recante norme sulla composizione del Consiglio di sanità della Regione Autonoma Valle d'Aosta".

Il Presidente CAVERI dichiara aperta la discussione sul sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Modificazione dell'articolo 1 della legge regionale 29 agosto 1964, n. 19, recante norme sulla composizione del Consiglio di sanità della Regione Autonoma Valle d'Aosta", disegno di legge trasmesso in copia ai Signori Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 19 dicembre 1975:

Le rappresentanze regionali dell'Ordine Nazionale dei Biologi e dei Chimici hanno, a più riprese, inoltrato istanza all'Amministrazione regionale acchè nella composizione del Consiglio di sanità della Regione Autonoma Valle d'Aosta sia incluso un rappresentante dei suddetti ordini.

La richiesta dell'Ordine dei Biologi viene considerata legittima, stanti le attività che formano oggetto della professione del biologo, la maggior parte delle quali sono attinenti alle attività sanitarie.

La richiesta dell'Ordine dei Chimici è dettata dal ruolo sempre più professionalmente caratterizzato che il chimico va assumendo nel campo della salute pubblica, nella difesa dei consumatori e nella tutela dell'ambiente.

Le funzioni del Consiglio di sanità non sono solo limitate hai problemi terapeutici, ma sono dirette soprattutto da un'opera di tempestiva prevenzione, a cui concorre la conoscenza di disparate branche del sapere e tra queste la biologia e la chimica, oggi sempre più chiamate in causa in relazione ai problemi sanitari.

Il Consiglio di sanità della Regione autonoma Valle d'Aosta, istituito con l'articolo 2 del D.L.C.P.S. del 23 dicembre 1946, n. 532, è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentita la Giunta stessa e la sua composizione è regolamentata con legge regionale 29 agosto 1964, n 19.

In relazione a quanto sopra, si ritiene di dover includere nel Consiglio regionale di Sanità un rappresentante degli Ordini suddetti e, in proposito, si sottopone all'approvazione del Consiglio l'unito disegno di legge che modifica l'articolo 1 della legge regionale 29 agosto 1964 n 19.

(Segue disegno di legge regionale riportato in calce al provvedimento)

Il Presidente CAVERI dà comunicazione del parere favorevole espresso dalla Commissione consiliare permanente per la Sanità ed Assistenza Sociale, per l'approvazione del disegno di legge di cui si tratta.

L'Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale JORRIOZ illustra brevemente il disegno di legge in esame, alla luce della soprariportata relazione.

Il Consigliere BENZO si dichiara favorevole all'approvazione del disegno di legge su di cui si tratta, ma chiede che la legge regionale 29.8.1964, n 19, sia ulteriormente modificata per stabilire che i due ingegneri esperti in ingegneria sanitaria componenti del Consiglio regionale di sanità, siano designati dell'Ordine regionale degli ingegneri stessi, analogamente a quanto avviene per le altre categorie.

Il Presidente CAVERI, trattandosi di un disegno di legge che costa di un solo articolo, del quale non è stata chiesta la divisione e su cui non sono stati presentati emendamenti, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 73 del Regolamento interno del Consiglio, invita il Consiglio stesso a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge regionale nel suo complesso.

Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori consiglieri Borbey, Crétier e Maquignaz, il Presidente CAVERI accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:

- Consiglieri presenti e votanti: trentadue;

- voti favorevoli: ventiquattro;

- voti contrari: quattro.

Il Presidente CAVERI, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Modificazione dell'articolo 1 della legge regionale 29 agosto 1964, n. 19, recante norme sulla composizione del Consiglio di sanità della Regione autonoma Valle d'Aosta".

---

Disegno di legge n. 150

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

Legge regionale ..... n. .....: Modificazione dell'articolo 1 della legge regionale 29 agosto 1964, n. 19, recante norme sulla composizione del Consiglio di sanità della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Il Consiglio regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta regionale

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il Consiglio di sanità della Regione Autonoma Valle d'Aosta, previsto dall'articolo 1 della legge regionale 29 agosto 1964, n. 19, è integrato dei seguenti membri:

- un rappresentante dell'Ordine Nazionale dei Biologi, designato della delegazione regionale dell'Ordine stesso;

- un rappresentante dell'Ordine dei Chimici del Piemonte e della Valle d'Aosta designato dal rispettivo Consiglio e residente in Valle d'Aosta.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

É fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla servare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, lì