Resoconto integrale del dibattito dell'aula

Oggetto del Consiglio n. 4208 del 16 febbraio 1993 - Resoconto

OGGETTO N. 4208/IX Disegno di legge: "Contributi ai comuni e ai Consorzi di comuni per la progettazione e la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria sugli impianti di depurazione delle acque reflue, nonché per la progettazione di impianti di depurazione e dei relativi collettori fognari".

Presidente Il Consigliere Martin ha chiesto di poter illustrare il disegno di legge n. 478, iscritto al punto 33 dell'ordine del giorno; ne ha facoltà.

Martin (ADP) Il presente disegno di legge intende perseguire due obiettivi fondamentali:

1) completare il programma regionale degli impianti di depurazione e relativi collettori fognari;

2) intervenire sugli impianti esistenti con adeguamenti tecnologici e lavori di manutenzione straordinaria per garantire un efficiente funzionamento degli stessi.

Per il perseguimento di tali obiettivi è previsto un intervento finanziario a favore dei comuni e dei Consorzi di comuni nelle seguenti misure:

a) il 50 per cento del contributo in conto capitale del costo di progettazione per la realizzazione di impianti di depurazione e relativi collettori fognari: la realizzazione di tali impianti è demandata alla Regione tramite il programma dei lavori pubblici di interesse regionale;

b) il 75 per cento del contributo in conto capitale del costo ritenuto ammissibile per la progettazione e la realizzazione di interventi di adeguamento e manutenzione straordinaria sugli impianti di depurazione.

In sede di Commissione, di concerto con l'Assessore dei lavori pubblici, è stato proposto di emendare il testo di legge con la previsione di un contributo del 90 per cento, invece del 50 per cento, sulle spese di progettazione a favore dei comuni e dei Consorzi di comuni, ciò anche per far sì che tutti i progetti ricevano la stessa attenzione.

Vale infatti la pena di ricordare che, in caso di interventi del FRIO, i costi di progettazione sono a totale carico della Regione. Si è pensato bene, quindi, avvicinarsi quanto più possibile a questa regola, prevedendo, in caso di progettazione da parte dei comuni o dei Consorzi di comuni, che la Regione possa intervenire con un contributo del 90 per cento.

Ho presentato quindi, a nome della Commissione, un emendamento al comma 2 dell'articolo 1, che sostituisce la dizione "50 percento" con "90 percento".

Presidente Dichiaro aperta la discussione generale sul testo della legge.

Ha chiesto la parola il Consigliere Beneforti; ne ha facoltà.

Beneforti (DC)Io non faccio parte delle Commissioni in cui questo disegno di legge è stato esaminato, però ricordo che nel periodo in cui ho ricoperto la carica di Assessore che c'era anche un problema connesso alle spese di gestione, da parte dei comuni, per la manutenzione di questi depuratori.

Chiedo perciò che nel provvedimento si indichino anche gli interventi che la Regione intende fare per le spese di gestione a carico dei comuni, perché ricordo che alcuni comuni avevano chiesto un contributo alla Regione per far fronte a tali spese e noi glielo avevamo dato ma in via straordinaria, in attesa di un apposito disegno di legge.

Chiedo quindi se è possibile fare un emendamento a questo disegno di legge, prevedendo anche le spese di gestione, dal momento che noi avevamo assunto un impegno in tal senso con i comuni, alcuni dei quali hanno già avuto dei contributi straordinari in attesa di questo disegno di legge. Pertanto o si rinvia il provvedimento alla prossima adunanza consiliare e si predispone un emendamento, oppure si propone un emendamento che preveda anche questo aspetto del problema.

Presidente Ha chiesto la parola il Consigliere Rollandin.

Rollandin (UV) Au moment où on avait discuté ce projet de loi, dans la Commission compétente, on avait mis l'accent sur l'exigence de résoudre le problème concernant la gestion des épurateurs. Il y a un engagement officiel qui va dans cette direction, car on risque de pénaliser les communes qui ont eu la possibilité d'avoir en fonction les épurateurs.

Il y a un système qui va, malheureusement, primer les communes qui ont moins de frais de gestion. Comme on sait le fonctionnement de ces épurateurs est très coûteux et c'est indispensable qu'il y ait une intervention générale qui puisse donner certaines assurances aux communes intéressées, afin qu'il n'y ait pas l'exigence d'allouer des subventions extraordinaires.

En effet - je rejoins ce qui a été dit tout à l'heure -, il y avait déjà eu des actions dans l'attente de ce projet de loi qui, à mon sens, traîne un peu trop.

S'il est possible - c'est une invitation que j'avais déjà faite dans la Commission compétente - de présenter un projet de loi qui aille dans cette direction, je crois que ce serait vraiment utile, je dirais même indispensable, pour résoudre certains problèmes des communes qui sont en train d'augmenter de plus en plus car les épurateurs commencent à fonctionner.

Je crois que ce serrait un peu difficile de présenter des amendements à ce projet de loi; ce qui, au contraire, est, selon moi, possible est de présenter un projet qui, avant la fin de cette législature, puisse résoudre un problème qui est là depuis des années. Merci.

PresidenteHa chiesto la parola il Consigliere Beneforti

Beneforti (DC)Concordo con quanto ha detto il Consigliere Rollandin. Pertanto, se non è possibile proporre degli emendamenti, chiedo che si porti avanti un nuovo disegno di legge che tenga conto delle spese di gestione a carico dei comuni.

Presidente Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha chiesto la parola l'Assessore ai lavori pubblici, Vallet.

Vallet (UV) Pour dire que, effectivement, le problème existe et je crois que la proposition du Conseiller Rollandin doit être prise en considération. Je serais de l'avis d'aller de l'avant avec ce texte qui prévoit des interventions pour la manutention extraordinaire et je prends avec l'Assesseur Coût l'engagement de présenter, avant le fin de cette législature, un projet de loi pour les frais de gestion.

Je voudrais dire aussi que l'on accepte l'amendement formulé par la troisième Commission quant au point 2 de l'article 1.

Presidente Se nessuno chiede la parola, passiamo all'esame dell'articolato.

Do lettura dell'articolo 1.

Articolo 1 1. Per la progettazione e la realizzazione di interventi di adeguamento e manutenzione straordinaria sugli impianti di depurazione delle acque reflue la Regione concede ai comuni o ai Consorzi di comuni contributi in conto capitale nella misura del 75 percento del costo ritenuto ammissibile.

2. Per la progettazione di impianti di depurazione e dei relativi collettori fognari finanziati dalla Regione in attuazione del Programma dei lavori pubblici di interesse regionale di competenza del Servizio Assetto e Tutela del Territorio dell'Assessorato regionale dei Lavori pubblici o finanziati con fondi statali, la Regione concede ai comuni o ai Consorzi di comuni contributi in conto capitale nella misura del 50 percento del relativo costo.

Presidente Do lettura di un emendamento all'articolo 1, presentato dal Consi-gliere Martin.

Emendamento all'articolo 1, comma 2, sostituire "50 percento" con "90 percento".

PresidenteSe nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'emendamento testé letto.

Esito della votazione

Presenti: 27

Votanti: 26

Favorevoli: 26

Astenuti: 1 (Riccarand)

Il Consiglio approva

Presidente Do lettura dell'articolo 1 emendato.

Articolo 1 1. Per la progettazione e la realizzazione di interventi di adeguamento e manutenzione straordinaria sugli impianti di depurazione delle acque reflue la Regione concede ai comuni o ai Consorzi di comuni contributi in conto capitale nella misura del 75 percento del costo ritenuto ammissibile.

2. Per la progettazione di impianti di depurazione e dei relativi collettori fognari finanziati dalla Regione in attuazione del Programma dei lavori pubblici di interesse regionale di competenza del Servizio Assetto e Tutela del Territorio dell'Assessorato regionale dei Lavori pubblici o finanziati con fondi statali, la Regione concede ai comuni o ai Consorzi di comuni contributi in conto capitale nella misura del 90 percento del relativo costo.

Presidente Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 1 emendato testé letto.

Esito della votazione

Presenti: 27

Votanti: 26

Favorevoli: 26

Astenuti: 1 (Riccarand)

Il Consiglio approva

Presidente Do lettura dell'articolo 2.

Articolo 2 1. I contributi di cui all'articolo 1, comma 1, sono erogati secondo l'ordine prioritario sottoriportato per la progettazione e l'esecuzione delle seguenti opere:

a) sostituzione o riparazione di apparecchiature elettromeccaniche danneggiate o obsolete;

b) acquisto di apparecchiature e pezzi di ricambio;

c) interventi di manutenzione straordinaria su opere civili;

d) realizzazione di opere che comportino miglioramento del ciclo di funzionamento previsto dell'impianto (inclusa l'acquisizione delle aree);

e) ristrutturazione o realizzazione di nuovi locali a servizio del personale o da destinarsi a nuove apparecchiature elettromeccaniche (inclusa l'acquisizione delle aree);

f) realizzazione di opere che modificano l'inserimento nel paesaggio delle strutture dell'impianto (inclusa l'acquisizione delle aree).

Presidente Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 2 testé letto.

Esito della votazione

Presenti, votanti e favorevoli: 27

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente Do lettura dell'articolo 3.

Articolo 3 1. Ai fini della concessione dei contributi di cui all'articolo 1 comma 1, i comuni ed i Consorzi dei comuni devono presentare al Servizio Assetto e Tutela del Territorio dell'Assessorato regionale dei Lavori Pubblici, entro il 30 giugno di ogni anno, apposita domanda, corredata dal relativo progetto.

2. L'ammissibilità delle domande è valutata sulla base di apposita istruttoria tecnica effettuata dal gruppo tecnico di lavoro costituito con deliberazione della Giunta regionale del 18 ottobre 1991, n. 9757, così come integrato e modificato con deliberazione della Giunta regionale del 20 novembre 1991, n. 11402.

3. I contributi sono concessi sulla base di un piano di finanziamento elaborato dalla Giunta regionale tenuto conto delle domande ritenute ammissibili.

4. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale provvede all'approvazione dei criteri di presenta-zione delle domande di ammissibilità al contributo delle stese.

5. La liquidazione del contributo regionale di cui al comma 1 dell'articolo 1 è effettuata a cura del Servizio Assetto e Tutela del Territorio dell'Assessorato regionale dei lavori Pubblici, secondo le seguenti modalità:

a) 50 percento ad avvenuta aggiudicazione e stipula del contratto dei lavori;

b) il rimanente su presentazione di stati di avanzamento con graduale recupero del 50 percento sugli importi netti degli stessi;

c) per le spese di progettazione e le spese di realizzazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), nonché di acquisizione delle aree, la liquidazione del contributo è effettuata su presentazione di idonea documentazione.

6. La liquidazione del contributo regionale di cui all'articolo 1 comma 2 è effettuata a cura del Servizio Assetto e Tutela del Territorio dell'Assessorato regionale dei Lavori Pubblici su presentazione di idonea documentazione attestante l'avvenuto pagamento da parte del Comune o del Consorzio dei comuni delle spettanze liquidate ai professionisti incaricati della progettazione.

Presidente Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 3 testé letto.

Esito della votazione

Presenti, votanti e favorevoli: 27

Il Consiglio approva all'unanimità

PresidenteDo lettura dell'articolo 4.

Articolo 4 1. I comuni o i Consorzi di comuni beneficiari dei contributi previsti dalla presente legge sono tenuti entro il 31 dicembre di ciascun anno e al termine dei lavori a trasmettere analitica relazione al Servizio Assetto e Tutela del Territorio Assessorato regionale dei Lavori Pubblici sullo stato di esecuzione dell'opera.

2. Qualora gli stanziamenti previsti in bilancio per ciascun anno non risultino sufficienti per il finanziamento delle progettazioni e/o delle opere ritenute ammissibili, le progettazioni e/o le opere stesse sono inserite come prioritarie nel piano di finanziamento dell'anno successivo.

Presidente Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 4 testé letto.

Esito della votazione

Presenti, votanti e favorevoli: 27

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente Do lettura dell'articolo 5.

Articolo 5 1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge saranno determinati a decorrere dal 1993 con legge di bilancio ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90: "Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta" e graveranno sul capitolo di nuova istituzione avente la seguente denominazione "Contributi ai comuni e ai consorzi di comuni per la progettazione e la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria sugli impianti di depurazione delle acque reflue, nonché per la progettazione di impianti di depurazione e dei relativi collettori fognari".

Presidente Do lettura di un emendamento sostitutivo dell'articolo 5, presentato dalla II e III Commissione consiliare permanente.

Emendamento L'articolo 5 è così sostituito:

Articolo 5 (Disposizioni finanziarie)

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati per l'anno 1993 in lire 800.000.000, graveranno sul capitolo n. 49410 (di nuova istituzione) "Contributi ai comuni e ai consorzi di comuni per la progettazione e la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria sugli impianti di depurazione delle acque reflue, nonché per la progettazione di impianti di depurazione e dei relativi collettori fognari" del bilancio di previsione per l'anno in corso.

2. Alla copertura degli oneri di cui al comma uno si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al Capitolo 69020 "Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento" a valere:

a) quanto a lire 200.000.000 sull'apposito accantonamento previsto all'allegato n. 8 al bilancio di previsione per il corrente anno finanziario concernente:

C.2.1. Contributi ai comuni per impianti di depurazione delle acque reflue;

b) quanto a lire 600.000.000 sull'accantonamento previsto all'allegato n. 8 al bilancio di previsione per il corrente anno finanziario concernente:

B.1.2. Ammodernamento e sistemazione strada dell'Envers.

3. Gli oneri di cui al comma uno saranno determinati, a decorrere dal 1994, con legge di bilancio ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90, recante "Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta".

Presidente Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'emendamento sostitutivo testé letto.

Esito della votazione

Presenti, votanti e favorevoli: 27

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente Do lettura di un emendamento aggiuntivo presentato dalla II e III Commissione consiliare permanente.

Emendamento E' aggiunto il seguente nuovo articolo:

Articolo 6 (Variazione di bilancio)

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1993 sono apportate le seguenti variazioni sia in termini di competenza che di cassa:

a) in diminuzione:

Cap. 69020 "Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento"

lire 800.000.000

b) in aumento:

programma regionale 2.1.1.1.

codificazione 2.1.2.3.2.3.88.16.06.

Cap. 49410 (di nuova istituzione) "Contributi ai comuni e ai consorzi di comuni per la progettazione e la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria sugli impianti di depurazione delle acque reflue, nonché per la progettazione di impianti di depurazione e dei relativi collettori fognari".

legge regionale n. ".

lire 800.000.000

Presidente Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo testé letto.

Esito della votazione

Presenti, votanti e favorevoli: 27

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente Il Consiglio è chiamato ora a pronunciarsi sul complesso della legge.

Esito della votazione

Presenti, votanti e favorevoli: 27

Il Consiglio approva all'unanimità