Resoconto integrale del dibattito dell'aula

Oggetto del Consiglio n. 4207 del 16 febbraio 1993 - Resoconto

OGGETTO N. 4207/IX Disegno di legge: "Istituzione dell'anagrafe regionale del bestiame e delle aziende di allevamento".

PresidenteIl Consigliere Rollandin ha chiesto di poter illustrare il disegno di legge n. 471, iscritto al punto 31 dell'ordine del giorno; ne ha facoltà.

Rollandin (UV) Avec ce projet de loi, qui prévoit un registre pour le bétail et pour les différentes entreprises agricoles, on anticipe dans les faits une réglementation que la communauté Européenne a prévu de mettre sur pied depuis cette année, avec une série de démarches que l'Etat italien devra adopter.

En même temps, comme je crois plusieurs d'entre nous connaissent, il y a eu, au niveau de notre région, une série d'initiatives qui vont dans le sens de prévoir une réglementation toujours plus attentive pour ce qui est des entreprises zootechniques et surtout pour ce qui est des différents passages du bétail d'un propriétaire à l'autre.

Je crois que, en elle-même, cette initiative ne veut qu'être une réglementation précise qui donne surtout la possibilité de contrôler les différents passages pour ce qui est, par exemple, la vente du bétail.

A mon avis, le problème va s'insérer aussi dans les initiatives qui, au niveau régional, seront adoptées pour les quotas laitiers, c'est-à-dire qu'il est indispensable de connaître quel est le cheptel d'un élevage et, par la suite, donner la possibilité aux différentes associations et à l'Assessorat plus spécifiquement de suivre les différentes démarches. C'est dans ce sens que ce projet de loi va s'insérer. Il oblige toutes les différentes entreprises à inscrire dans ce registre spécial le bétail qui est élevé et le bétail qui est acheté. Par conséquent, on peut très bien comprendre l'utilité d'une initiative de ce genre.

Entre autres, comme vous le savez, pour la prévention des différentes maladies, il est indispensable de connaître quelle est la possibilité de passage du bétail d'une étable à l'autre; ce qui constitue, entre autre, une difficulté conséquente à l'assainissement du bétail. Il y a là toute une série de réglementations très précises, mais pour pouvoir faire les contrôles nécessaires il est indispensable de prévoir ce système.

Ce système, entre autres, a déjà en partie été mis sur pied. Il fonctionne déjà avec une certaine informatisation qui donnera la possibilité aussi aux communes et aux autres associations de mener un travail plus rentable dans l'intérêt avant tout des éleveurs.

Presidente Se nessuno chiede la parola, passiamo all'esame dell'articolato.

Do lettura dell'articolo 1.

Articolo 1 (Istituzione anagrafe)

1. Al fine di realizzare un sistema di identificazione e di registrazione che permetta una puntuale applicazione sul territorio regionale degli interventi in materia zootecnica, lattiero-casearia e sanitaria, presso i Servizi agrari e affari generali dell'Assessorato regionale dell'agricoltura forestazione e risorse naturali è istituita l'anagrafe regionale del bestiame della specie bovina, ovina, caprina, suina ed equina e delle aziende di allevamento.

Presidente Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 1 testé letto.

Esito della votazione

Presenti: 18

Votanti: 15

Favorevoli: 15

Astenuti: 3 (Aloisi, Limonet e Ricco)

Il Consiglio approva

Presidente Do lettura dell'articolo 2.

Articolo 2 (Obbligo di iscrizione delle aziende)

1. I proprietari o esercenti delle aziende di allevamento del bestiame di cui all'articolo 1 situate nel territorio regionale hanno l'obbligo di iscrivere la propria azienda prezzo i Servizi agrari ed affari generali dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, forestazione e risorse naturali, indicando i dati anagrafici e fiscali dell'azienda, l'ubicazione, la tipologia di allevamento e i dati anagrafici e fiscali dei titolari.

Presidente Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 2 testé letto.

Esito della votazione

Presenti: 25

Votanti: 22

Favorevoli: 22

Astenuti: 3 (Aloisi, Limonet e Ricco)

Il Consiglio approva

Presidente Do lettura dell'articolo 3.

Articolo 3 (Iscrizione del bestiame e aggiornamento dell'anagrafe)

1. L'iscrizione del bestiame all'anagrafe ed i successivi aggiornamenti avvengono mediante la registrazione delle nascite, dei decessi, dei movimenti in entrata e in uscita delle aziende e della situazione sanitaria del bestiame, su segnalazione dell'Association régionale Eleveurs Valdôtains (AREV) per quanto riguarda le nascite, dell'allevatore per gli acquisti, i decessi e gli abbattimenti e del Servizio di igiene, sanità pubblica e assistenza veterinaria dell'USL, per gli esiti delle prove diagnostiche.

2. Gli animali sono registrati entro trenta giorni dalle segnalazioni di cui al comma 1, mediante iscrizione su supporto meccanografico, con l'indicazione dei seguenti elementi minimi: sigla, numero progressivo, specie, razza, mantello, sesso, data di nascita, azienda di appartenenza, situazione sanitaria.

3. I Servizi agrari e affari generali dell'Assessorato regionale dell'Agricoltura, forestazione e risorse naturali trasmettono, ogni sei mesi, il quadro generale riepilogativo aggiornato della situazione dell'anagrafe del bestiame e delle aziende di allevamento all'AREV ed al Servizio di igiene, sanità pubblica e assistenza veterinaria dell'USL.

PresidenteSe nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 3 testé letto.

Esito della votazione

Presenti: 25

Votanti: 22

Favorevoli: 22

Astenuti: 3 (Aloisi, Limonet e Ricco)

Il Consiglio approva

Presidente Do lettura dell'articolo 4.

Articolo 4 (Identificazione)

1. Tutti i capi della specie di cui all'articolo 1 sono identificati a cura dell'AREV mediante l'apposizione di una marca auricolare entro 30 giorni dalla nascita dell'animale, e comunque prima che questo lasci l'azienda di nascita, ed il successivo ricorso ad un tatuaggio o ad altro idoneo sistema ausiliario.

2. Per gli animali provenienti da altre regioni italiane o dall'estero è acquisita la marca auricolare, obbligatoria, già apposta, integrandola, ove questo non esista, con tatuaggio o altro idoneo sistema ausiliario di cui al comma 1.

3. L'AREV, entro 30 giorni dall'identificazione, trasmette ai Servizi agrari e affari generali dell'Assessorato regionale dell'Agricoltura, forestazione e risorse naturali l'elenco descrittivo degli animali identificati, ai fini della registrazione.

Presidente Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 4 testé letto.

Esito della votazione

Presenti: 25

Votanti: 22

Favorevoli: 22

Astenuti: 3 (Aloisi, Limonet e Ricco)

Il Consiglio approva

Presidente Do lettura dell'articolo 5.

Articolo 5 (Validità ufficiale)

1. L'anagrafe regionale del bestiame istituita con la presente legge è la sola fonte ufficiale regionale utilizzabile come riferimento ai fini degli adempimenti previsti dalla normativa statale e comunitaria in materia zootecnica, lattiero-casearia e sanitaria.

2. I dati registrati all'anagrafe regionale possono essere sostitutivi delle certificazioni e registri previsti dalla normativa di cui al comma 1, con esclusione di quella sanitaria.

Presidente Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 5 testé letto.

Esito della votazione

Presenti: 25

Votanti: 22

Favorevoli: 22

Astenuti: 3 (Aloisi, Limonet e Ricco)

Il Consiglio approva

Presidente Do lettura dell'articolo 6.

Articolo 6 (Collegamento)

1. L'anagrafe regionale costituisce la base per lo sviluppo di programmi rientranti nell'attività istituzionale di Enti ed Associazioni che operano nel settore zootecnico, lattiero-caseario e sanitario.

2. Gli Enti ed Associazioni interessati vengono collegati all'anagrafe regionale con le modalità e condizioni stabilite in apposita convenzione, da stipularsi tra l'Assessorato regionale dell'Agricoltura, forestazione e risorse naturali e gli Enti o Associazioni stessi.

Presidente Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 6 testé letto.

Esito della votazione

Presenti: 25

Votanti: 22

Favorevoli: 22

Astenuti: 3 (Aloisi, Limonet e Ricco)

Il Consiglio approva

Presidente Do lettura dell'articolo 7.

Articolo 7 (Commissione tecnica)

1. E' istituita una commissione tecnica avente i seguenti compiti:

a) definizione dei moduli e dei flussi delle informazioni da inserire all'anagrafe:

b) individuazione dei livelli di priorità per la consultazione e l'accesso agli archivi dell'anagrafe;

c) coordinamento dei programmi degli Enti ed Associazioni fruitori dell'anagrafe;

d) predisposizione della pubblicazione annuale dei dati concernenti il settore zootecnico e lattiero-caseario valdostano.

PresidenteSe nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 7 testé letto.

Esito della votazione

Presenti: 25

Votanti: 22

Favorevoli: 22

Astenuti: 3 (Aloisi, Limonet e Ricco)

Il Consiglio approva

Presidente Do lettura dell'articolo 8.

Articolo 8 (Composizione commissione)

1. La commissione di cui all'articolo 7 è così composta:

a) Assessore regionale all'Agricoltura, forestazione e risorse naturali - o suo delegato - con funzioni di Presidente;

b) Dirigente dei Servizi agrari ed affari generali dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, forestazione e risorse naturali - o suo delegato;

c) Dirigente dell'Unità operativa di Sanità Animale del Servizio di igiene, sanità pubblica e assistenza veterinaria dell'USL - o suo delegato.

2. La commissione è integrata, di volta in volta, da un rappresentante dell'Ente o Associazione interessati.

Presidente Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 8 testé letto.

Esito della votazione

Presenti: 25

Votanti: 22

Favorevoli: 22

Astenuti: 3 (Aloisi, Limonet e Ricco)

Il Consiglio approva

Presidente Do lettura dell'articolo 9.

Articolo 9 (Disposizioni finanziarie)

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 100.000.000= per ciascuno degli anni 1993 e 1994 graverà sul Capitolo da istituirsi nella parte spesa del Bilancio di previsione della Regione per l'anno 1993 con la denominazione "Spese per l'istituzione e la gestione dell'anagrafe regionale del bestiame e delle aziende di allevamento" e sul corrispondente Capitolo del Bilancio per l'anno 1994.

2. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1 si provvederà, per gli anni 1993 e 1994, mediante utilizzo per lire 200.000.000= delle risorse disponibili già iscritte al Capitolo 42800 del Bilancio pluriennale 1992/1994.

3. A decorrere dall'anno 1995 alla determinazione degli oneri si provvederà con legge di bilancio ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90, "Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta".

Presidente Do lettura di un emendamento sostitutivo dell'articolo 9, presentato dall'Assessore Lavoyer.

Emendamento L'articolo 9 è così sostituito:

Articolo 9 (Disposizioni finanziarie)

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 100.000.000= per ciascuno degli anni 1993 e 1994 graverà sul Capitolo 42790 da istituirsi nella parte spesa del Bilancio di previsione della Regione per l'anno 1993 con la seguente denominazione "Spese per l'istituzione e la gestione dell'anagrafe regionale del bestiame e delle aziende di allevamento" e sul corrispondente Capitolo del Bilancio per l'anno 1994.

2. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1 si provvederà nel modo seguente:

a) per l'anno 1993 mediante riduzione di lire 100.000.000 dello stanziamento iscritto nel capitolo 42800 del bilancio pluriennale 1992/1993;

b) per l'anno 1994 mediante utilizzo per lire 100.000.000 delle disponibilità iscritte nel capitolo 42800 del bilancio pluriennale 1993/1995.

3. A decorrere dall'anno 1995 alla determinazione degli oneri si provvederà con legge di bilancio ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90, "Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta".

Presidente Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'emendamento sostitutivo dell'articolo 9 testé letto.

Esito della votazione

Presenti: 25

Votanti: 22

Favorevoli: 22

Astenuti: 3 (Aloisi, Limonet e Ricco)

Il Consiglio approva

Presidente Do lettura di un emendamento aggiuntivo presentato dall'Asses-sore Lavoyer.

Emendamento Dopo l'articolo 9 è aggiunto il seguente articolo 10.

Articolo 10 (Variazioni di bilancio)

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione per l'anno 1993 sono apportate le seguenti variazioni sia in termini di competenza che di cassa:

a) in diminuzione:

Cap. 42800 "Spese per attività zootecniche" lire 100.000.000

b) in aumento:

Programma regionale 11 2.2.2.05.

Codificazione: 01.01.01.04.02.02.10.010.04.

Cap. 42790 (di nuova istituzione) "Spese per l'istituzione e la gestione dell'anagrafe regionale del bestiame e delle aziende di allevamento"

lire 100.000.000

Presidente Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo testé letto.

Esito della votazione

Presenti: 25

Votanti: 22

Favorevoli: 22

Astenuti: 3 (Aloisi, Limonet e Ricco)

Il Consiglio approva

Presidente Il Consiglio è chiamato ora a pronunciarsi sul complesso della legge.

Esito della votazione

Presenti: 25

Votanti: 22

Favorevoli: 22

Astenuti: 3 (Aloisi, Limonet e Ricco)

Il Consiglio approva

Presidente Dal momento che ci restano solo trenta minuti di lavoro, propongo di rinviare al primo pomeriggio il punto 32, che comporta una discussione abbastanza approfondita, e di discutere ora i punti 33, 34 e 35.

Siamo d'accordo?

Bene, allora procediamo con l'esame del punto 33.