Oggetto del Consiglio n. 451 del 19 dicembre 1975 - Verbale
OGGETTO N. 451/75 - Disegno di legge regionale concernente: "Concessione di garanzia fideiussoria della Regione presso l'Istituto federale di credito agrario per il Piemonte, la Liguria e la Valle d'Aosta, con sede in Torino, a favore del Consorzio di miglioramento fondiario "Ru d'Arlaz", con sede in Comune di Montjovet".
Il Consorzio di miglioramento fondiario "Ru d'Arlaz", nei Comuni di Challant St. Anselme, Challant St. Victor, Verrès, Montjovet, St. Vincent ed Emarèse, nell'autunno dell'anno 1972, ha richiesto, assistito dall'Assessorato dell'Agricoltura e delle Foreste nella documentazione delle pratiche e, successivamente, nella loro istruttoria, i benefici previsti dalle norme comunitarie (Fondo di orientamento e garanzia del F.E.O.G.A.) e della legge 27 ottobre 1966, n. 910, per la ricostruzione del canale omonimo da realizzarsi nei Comuni di Challant St. Anselme, Challant St. Victor, Verrès, Montjovet, St. Vincent ed Emarèse. Il canale di cui trattasi ha una lunghezza complessiva di Km. 13,920. Il comprensorio del Consorzio è costituito da 493 ettari ed i consortisti interessati sono oltre 900. La spesa preventivata ammonta complessivamente a £. 727.426.108.
Sono evidenti i vantaggi che derivano dal sistema di finanziamento da parte della C.E.E. e del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste: copertura di buona parte della spesa, senza impegnare troppo gravosamente il bilancio della Regione, con conseguente possibilità di finanziare altre opere che, seppure di minore entità, assumono per gli agricoltori grande importanza ai fini di consentire un regolare esercizio delle loro aziende.
Le pratiche presentate nelle sedi ministeriali e comunitarie hanno avuto esito favorevole.
I finanziamenti concessi sono i seguenti:
- £. 176.599.708, a titolo di contributo in conto capitale in base a decisione della Commissione C.E.E.;
- £. 130.055.000, a titolo di contributo in conto capitale del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste;
- £. 260.110.000, quale mutuo integrativo a tasso agevolato del 3,50% per la durata di anni 20.
La garanzia fideiussoria dovrà comprendere anche gli interessi, le spese, le imposte e gli altri accessori richiesti dall'Istituto mutuante e sarà, quindi, prestata fino alla concorrenza massima di £. 340.000.000.
La concessione del mutuo diverrà esecutiva dopo la stipulazione del relativo contratto, da parte del Consorzio di miglioramento fondiario "Ru d'Arlaz", con l'Istituto Federale di Credito Agrario per il Piemonte, la Liguria e la Valle d'Aosta.
Tra l'altro, la concessione del mutuo è subordinata alla prestazione, da parte del Consorzio, di adeguata garanzia ipotecaria. Sennonché, l'iscrizione di ipoteche su una miriade di piccoli appezzamenti interessanti numerosissimi proprietari si presenta gravosa, lunga e macchinosa; inoltre non incontra il favore dei consortisti, per evidenti motivi. Fra l'altro, verrebbe a menomare sensibilmente le già modeste disponibilità degli agricoltori.
Si rende quindi necessario ricorrere alla concessione della garanzia fideiussoria regionale in luogo della garanzia ipotecaria sui terreni.
Il provvedimento legislativo che si propone all'approvazione del Consiglio ha appunto lo scopo di rimuovere queste difficoltà e di porre il Consorzio in condizione di stipulare subito il contratto di mutuo con l'Istituto Federale di Credito Agrario.
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Disegno di legge regionale n. 166
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
Legge regionale ...................... n. ..... : "CONCESSIONE DI GARANZIA FIDEIUSSORIA DELLA REGIONE PRESSO L'ISTITUTO FEDERALE DI CREDITO AGRARIO PER IL PIEMONTE, LA LIGURIA E LA VALLE D'AOSTA A FAVORE DEL CONSORZIO DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO "RU D'ARLAZ", CON SEDE IN COMUNE DI MONTJOVET".
Il Consiglio Regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta Regionale
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
La Giunta Regionale è autorizzata a concedere la garanzia fideiussoria della Regione, nell'interesse del Consorzio di miglioramento fondiario "Ru d'Arlaz", avente sede in Comune di Montjovet, costituito con D.P.R. 15 ottobre 1962, fino alla concorrenza massima di Lire trecentoquarantamilioni, per la stipulazione di un mutuo integrativo di Lire duecentosessantamilionicentodiecimila, da contrarsi dal Consorzio con l'Istituto Federale di Credito Agrario per il Piemonte, la Liguria e la Valle d'Aosta, in conformità dell'articolo 35 - quarto e quinto comma - della legge 27 ottobre 1966, n. 910, destinato al finanziamento delle spese per la ricostruzione di un canale irriguo al servizio del comprensorio del Consorzio stesso.
La garanzia fideiussoria è della durata di anni 20, oltre al periodo di preammortamento, con decorrenza dalla data di stipulazione del contratto di mutuo, e comprende gli interessi, le spese, le imposte e gli altri accessori richiesti dall'Istituto mutuante.
Essa ha carattere sussidiario, a norma del 2° comma dell'articolo 1944 del Codice Civile, ai fini della preventiva escussione del debitore principale.
Art. 2
La concessione della garanzia fideiussoria regionale di cui al precedente articolo è subordinata:
- all'impegno, da parte del Consorzio, di sottoporre la propria contabilità, gli atti e le operazioni inerenti la esecuzione delle opere previste a periodici controlli disposti dalla Giunta Regionale;
- all'impegno, da parte del Consorzio, di destinare la somma mutuata esclusivamente al finanziamento delle opere di ricostruzione del canale irriguo, come da progetto approvato dalla Regione e dal Ministero dell'Agricoltura e Foreste;
- alla stipulazione del contratto di mutuo integrativo a tasso di favore con l'Istituto Federale di Credito Agrario per il Piemonte, la Liguria e la Valle d'Aosta, secondo le norme di legge che regolano l'esercizio del Credito Agrario, dell'articolo 35 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e del D.M. 21 dicembre 1968;
- all'impegno, da parte dell'Istituto mutuante, di trasmettere all'Amministrazione Regionale copia del contratto di mutuo e di comunicare tempestivamente l'importo e le date di ogni erogazione di somme al Consorzio.
Art. 3
Il Presidente della Giunta Regionale, e, in caso di assenza o impedimento, l'Assessore alle Finanze, sono autorizzati a sottoscrivere gli atti necessari per la concessione, a nome e per conto della Regione, della garanzia fideiussoria di cui ai precedenti articoli, secondo le condizioni e le modalità in vigore presso l'Istituto Federale di Credito Agrario per il Piemonte, la Liguria e la Valle d'Aosta, previamente concordate ed approvate con deliberazione della Giunta Regionale, nonché a provvedere agli atti conservativi dei diritti della Regione ed al recupero delle somme eventualmente risultanti a credito della Regione.
La Giunta Regionale è, altresì, autorizzata a revocare, in ogni tempo, la garanzia fideiussoria, dandone tempestiva comunicazione al Consiglio.
Art. 4
Ai sensi della legge regionale 1° aprile 1975, n. 7, alla copertura degli eventuali oneri derivanti dalla garanzia fideiussoria sussidiaria prevista dalla presente legge si provvederà, ove occorra, per l'esercizio in corso, con l'assegnazione al capitolo 255 della somma necessaria, da prelevarsi dallo stanziamento del capitolo 204 e, per i successivi esercizi, con le dotazioni dei corrispondenti capitoli di spesa.
La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
Caveri (U.V.) - Riferisce l'Assessore Marcoz?
Marcoz (U.V.P.) - Si può vedere l'importanza di questa opera che interessa il Comune di Montjovet per 350 ettari, il Comune di Verrès per 10 ettari, il Comune di Saint Vincent per 32 ettari, il Comune di Emarèse per 30 ettari, il Comune di Brusson per 16 ettari, e il Comune di Challant St. Anselme per 56 ettari, per un totale di 488 ettari.
Come da relazione, il Consorzio ha già chiesto la garanzia fideiussoria alla Regione per 340 milioni, poiché altrimenti non potrebbe accedere al mutuo in quanto diverrebbe troppo gravosa l'imposizione di ipoteca sui beni, sulle particelle dei vari proprietari, e pertanto, come Giunta, abbiamo sottoposto al Consiglio questo disegno di legge.
Vorrei inoltre informare il Consiglio che nella Giunta del 5.12.1975 abbiamo predisposto un disegno di legge di coordinamento di quello che si vuol fare nel campo del settore delle strutture finanziate dalla C.E.E.-F.E.O.G.A., visto che ormai siamo giunti alla tredicesima tranche sui finanziamenti F.E.O.G.A..
Visto che non esisteva ancora una legge di indirizzo, la Giunta ha già predisposto un disegno di legge che attualmente è allo studio dei legali e poi verrà in breve tempo, penso nel mese di gennaio, inviato alla Commissione competente.
Caveri (U.V.) - La Commissione Affari Generali ha dato unanime parere favorevole al disegno di legge. La parola al Consigliere Manganoni.
Manganoni (P.C.I.) - Io voglio attirare l'attenzione dell'Assessore circa la sistemazione di questi canali.
Primo punto: normalmente i canali si rivestono in cemento o si incanalano in tubi, con la conseguenza che molte sorgenti si inaridiscono. Io vi posso citare l'esempio del Ru di Challant Saint Victor. Nel corso dell'inverno, per ben due o tre volte, per alimentare le sorgenti, devono andarlo a caricare per otto giorni quando non viene utilizzato per le irrigazioni, perché sennò gli acquedotti sono asciutti. Questo è un caso, ma ve ne sono tanti. Allora teniamo conto di questi fattori, perché quante sorgenti si inaridiranno? Ed allora ci sarà di nuovo il problema della costruzione di acquedotti per alimentare acquedotti frazionali, eccetera. Questo è un fatto le cui conseguenze sono gravi, su cui l'agricoltura dovrebbe riflettere; sul cementare in certe zone dove ci sono i clapey ne convengo, ma riflettiamo sul cementare in molte altre zone dove non è necessario.
Seconda questione: qui in Consiglio si continua a portare ogni tanto fideiussioni per singoli interventi coi fondi del F.E.O.G.A.. Ora i Consiglieri, ogni volta che arrivano questi provvedimenti, guardano, discutono, approvano, ma non hanno davanti un prospetto di quante sono queste richieste e per quali generi di interventi. In questo caso si parla di ricostruzione di un canale e io, su questo, sono pienamente d'accordo, perché se c'è un'opera che noi dobbiamo salvare sono i canali, non solo per la questione dell'agricoltura, ma perché essi regolamentano tutto il flusso delle acque in Valle d'Aosta. Se domani dovessimo abbandonare i Ru vi sarebbero conseguenze non solo dal punto di vista agricolo, ma anche dal punto di vista idro-geologico.
Allora io chiederei all'Assessore all'Agricoltura e Foreste, Marcoz, di presentare al Consiglio - sennò preparerò un'interrogazione con risposta scritta - un elenco completo degli interventi sui fondi F.E.O.G.A., di quelli già accolti, degli altri per cui sono state presentate le domande, con il tipo di lavoro, cioè se si tratta di rifare un Ru o se si tratta di valorizzare certe zone dove si vede benissimo che fra non molti anni ci sarà una speculazione edilizia, avvalendosi delle infrastrutture costruite coi fondi del F.E.O.G.A., del Governo di Roma e della Regione.
Secondo: intervento finanziario...
Caveri (U.V.) - Non posso fare a meno di notare che c'è una conversazione generale, ma non so se sia Chabod, mi pare che siano un po' tutti... coraggio.
Manganoni (P.C.I.) - Circa la questione del finanziamento, in quali termini, in quali limiti noi procediamo al finanziamento? Perché qui abbiamo maggiori costi e quindi revisione dei prezzi con le Imprese, offerte in aumento negli appalti, e qui, se non interviene la Regione - perché lo Stato e il F.E.O.G.A. non intervengono - in questo caso con la maggiorazione di prezzi, chi è che interviene? Perché o interviene la Regione o sennò quei fondi non posso essere utilizzati, poiché sappiamo benissimo che questi Consorzi non hanno le possibilità economiche per intervenire.
Secondo: c'è il pagamento del mutuo, quindi pagamento di interessi e restituzione del capitale; in quale misura interviene la Regione? Con quali criteri, innanzi tutto, accetta queste domande che ritiene nei fondi del F.E.O.G.A.? E in quale misura finanziaria interviene? Perché, a mio parere, bisogna esaminare anche il genere di infrastrutture che noi costruiamo e in base a questo, alle valutazioni da farsi, stabilire la percentuale di intervento finanziario, cioè se l'intervento è totale o parziale, ed in quale misura.
L'Assessore ha annunciato che la Giunta ha in elaborazione un disegno di legge, ma in esso sono contemplati questi criteri? Perché questo è il problema. Noi, fino adesso, siamo sempre andati avanti alla cieca: si porta in Consiglio un provvedimento, poi si finanzia, poi con l'I.V.A. in più, con la revisione prezzi, i vari Consorzi devono venire ad elemosinare, a pregare l'Assessore e la Giunta affinché intervengano poiché loro i fondi non li hanno.
Pertanto, dato questo sistema non razionale di intervento e di accettazione di tali domande, io spero che con questo disegno di legge siano risolti i suddetti problemi e, in secondo luogo, chiedo all'Assessore, al quale ho già richiesto a diverse riprese questo elenco, se me lo vuole inviare bene, sennò preparerò un'interrogazione con risposta scritta. L'Assessore si è già impegnato diverse volte a farmelo avere, ma io non ho mai visto niente.
Marcoz (U.V.P.) - Consigliere Manganoni, l'elenco ce l'ho qui sotto mano, non l'ho fotocopiato, comunque sarà bene che tutto il Consiglio sia a conoscenza dei vari interventi che il F.E.O.G.A. ha fatto finora. Mi impegno quindi a inviarlo a tutti i Consiglieri per la prossima seduta consiliare.
Per quanto riguarda il disegno di legge di indirizzo generale, ho già anticipato che, come Giunta, l'abbiamo già discusso e verrà presentato, quanto prima, alle Commissioni. Fino ad oggi per i finanziamenti del F.E.O.G.A. c'era una presa d'atto, chiamiamola così, oppure di Commissione consiliare, dove si sono sempre integrate totalmente le spese in più di quelle ammesse a contributo F.E.O.G.A. e dallo Stato attraverso il mutuo con interventi regionali per le opere irrigue, mentre si era previsto un cinque per cento a carico dei Consorzi per le strade interpoderali; comunque anche questa cosa verrà regolamentata nel prossimo disegno di legge.
Il primo punto sollevato da Manganoni è giustissimo: il rifacimento totale di certi Ru con tubi di cemento oppure addirittura in cemento porta all'essiccamento di certe sorgenti; questo è un problema molto grave su cui penso che la Commissione Agricoltura e anche il Consiglio dovranno ritornarvi sopra, perché all'Assessorato sono già arrivate parecchie lamentele di vari Comuni e di vari Consorzi in questo brevissimo lasso di tempo in cui sono Assessore all'Agricoltura e Foreste.
Io non ho la più pallida idea di cosa si potrà fare oggi come oggi; sarà bene discuterne e vedere il problema a fondo, perché è molto serio.
Caveri (U.V.) - Sull'ultimo numero de la "Flore Valdôtaine" c'è una monografia molto interessante, scritta da una persona molto competente in materia, sui notevoli errori commessi dall'Amministrazione regionale nella costruzione di strade e di canali di irrigazione a tutto danno dell'ecologia, del patrimonio forestale e in relazione al fatto che le località attraversate da questi canali cementati finiscono per inaridirsi. Sarebbe bene che tutti i Consiglieri - e quindi anche i membri della Giunta - leggessero quella monografia, se non l'hanno ancora fatto, affinché si evitino gli errori commessi finora, perché i danni per il patrimonio forestale arrecati da certe strade sono effettivamente notevoli. Bisognerebbe quindi evitare di commettere questi errori che sono stati commessi a fin di bene, credendo di far bene e, invece, si è fatto male.
Chi domanda la parola su questo argomento? L'Assessore Marcoz.
Marcoz (U.V.P.) - Mi ero dimenticato che all'articolo 4 c'è un piccolo emendamento: la frase "si provvederà, ove occorra, per l'esercizio in corso" è da correggersi con "si provvederà, ove occorra, per l'esercizio finanziario 1976", perché la legge sarà attuata solamente nel 1976.
Caveri (U.V.) - Articolo 1. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 27
Il Consiglio approva all'unanimità.
Articolo 2. Stesso risultato.
Articolo 3. Stesso risultato.
Articolo 4. L'articolo 4 è emendato, per cui prego il Segretario di tener conto di questo emendamento nella redazione del testo definitivo.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 27
Il Consiglio approva all'unanimità.
VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO
Esito della votazione:
Presenti e votanti: 28
Favorevoli: 22
Contrari: 6
Il Consiglio approva.
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Il Consiglio approva il sottoriportato disegno di legge n. 166.
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Disegno di legge regionale n. 166
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
Legge regionale .................................. n. ..... : "CONCESSIONE DI GARANZIA FIDEIUSSORIA DELLA REGIONE PRESSO L'ISTITUTO FEDERALE DI CREDITO AGRARIO PER IL PIEMONTE, LA LIGURIA E LA VALLE D'AOSTA A FAVORE DEL CONSORZIO DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO "RU D'ARLAZ", CON SEDE IN COMUNE DI MONTJOVET".
Il Consiglio Regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta Regionale
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
La Giunta Regionale è autorizzata a concedere la garanzia fideiussoria della Regione, nell'interesse del Consorzio di miglioramento fondiario "Ru d'Arlaz", avente sede in Comune di Montjovet, costituito con D.P.R. 15 ottobre 1962, fino alla concorrenza massima di Lire trecentoquarantamilioni, per la stipulazione di un mutuo integrativo di Lire duecentosessantamilionicentodiecimila, da contrarsi dal Consorzio con l'Istituto Federale di Credito Agrario per il Piemonte, la Liguria e la Valle d'Aosta, in conformità dell'articolo 35 - quarto e quinto comma - della legge 27 ottobre 1966, n. 910, destinato al finanziamento delle spese per la ricostruzione di un canale irriguo al servizio del comprensorio del Consorzio stesso.
La garanzia fideiussoria è della durata di anni 20, oltre al periodo di preammortamento, con decorrenza dalla data di stipulazione del contratto di mutuo, e comprende gli interessi, le spese, le imposte e gli altri accessori richiesti dall'Istituto mutuante.
Essa ha carattere sussidiario, a norma del 2° comma dell'articolo 1944 del Codice Civile, ai fini della preventiva escussione del debitore principale.
Art. 2
La concessione della garanzia fideiussoria regionale di cui al precedente articolo è subordinata:
- all'impegno, da parte del Consorzio, di sottoporre la propria contabilità, gli atti e le operazioni inerenti la esecuzione delle opere previste a periodici controlli disposti dalla Giunta Regionale;
- all'impegno, da parte del Consorzio, di destinare la somma mutuata esclusivamente al finanziamento delle opere di ricostruzione del canale irriguo, come da progetto approvato dalla Regione e dal Ministero dell'Agricoltura e Foreste;
- alla stipulazione del contratto di mutuo integrativo a tasso di favore con l'Istituto Federale di Credito Agrario per il Piemonte, la Liguria e la Valle d'Aosta, secondo le norme di legge che regolano l'esercizio del Credito Agrario, dell'articolo 35 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e del D.M. 21 dicembre 1968;
- all'impegno, da parte dell'Istituto mutuante, di trasmettere all'Amministrazione Regionale copia del contratto di mutuo e di comunicare tempestivamente l'importo e le date di ogni erogazione di somme al Consorzio.
Art. 3
Il Presidente della Giunta Regionale, e, in caso di assenza o impedimento, l'Assessore alle Finanze, sono autorizzati a sottoscrivere gli atti necessari per la concessione, a nome e per conto della Regione, della garanzia fideiussoria di cui ai precedenti articoli, secondo le condizioni e le modalità in vigore presso l'Istituto Federale di Credito Agrario per il Piemonte, la Liguria e la Valle d'Aosta, previamente concordate ed approvate con deliberazione della Giunta Regionale, nonché a provvedere agli atti conservativi dei diritti della Regione ed al recupero delle somme eventualmente risultanti a credito della Regione.
La Giunta Regionale è, altresì, autorizzata a revocare, in ogni tempo, la garanzia fideiussoria, dandone tempestiva comunicazione al Consiglio.
Art. 4
Ai sensi della legge regionale 1° aprile 1975, n. 7, alla copertura degli eventuali oneri derivanti dalla garanzia sussidiaria prevista dalla presente legge si provvederà, ove occorra, per l'esercizio finanziario 1976, con l'assegnazione all'apposito capitolo corrispondente al capitolo 255 dell'esercizio 1975 della somma necessaria da prelevarsi dallo stanziamento del capitolo relativo al fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
