Oggetto del Consiglio n. 3998 del 5 dicembre 1992 - Resoconto
OGGETTO N. 3998/IX Prosecuzione dell'esame del disegno di legge: "Norme per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta".
Bich (Presidente)Riprendiamo dall'esame dell'articolo 1 del disegno di legge regionale per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta.
Abbiamo già esaminato il primo emendamento all'articolo 1, presentato dai consiglieri Martin, Lavoyer, Maquignaz, Rusci e dal sottoscritto, passiamo adesso agli emendamenti presentati dal PDS.
Vogliamo attendere la Consigliera Monami?
Ha chiesto di parlare il Consigliere Bajocco, ne ha facoltà.
Bajocco (PCI-PDS) Mi dispiace che la Consigliera Monami non sia ancora presente, mi auguro che arrivi quanto prima.
Il primo emendamento, che chiede di sostituire il comma 2 con il seguente: "Ogni elettore dispone di un voto di lista e di un voto di preferenza tra i candidati della lista votata nei modi e con i limiti stabiliti dalla presente legge"; noi lo ritiriamo, perché abbiamo presentato un emendamento all'articolo 34, dove si discuterà sul voto di preferenza.
Ritiriamo quindi questo emendamento, che discuteremo insieme agli emendamenti presentati dagli altri gruppi e a questo emendamento che abbiamo presentato come gruppo PDS.
Il secondo emendamento prevede di aggiungere i commi 3bis, 3ter, 3quater, così formulati:
comma 3 bis: "Due o più liste possono presentarsi coalizzate con le modalità previste dalla presente legge";
comma 3 ter: "Venticinque seggi vengono assegnati tra le liste concorrenti, con le modalità previste all'articolo 50 della presente legge";
comma 3 quater: "Sette seggi vengono assegnati alla lista o alla coalizione di liste che ottiene la maggioranza dei voti. Tre seggi vengono assegnati alla lista o alla coalizione di liste che ottiene il secondo maggior numero di voti con le modalità previste dall'articolo 50 del comma 1 della presente legge".
Presidente Diamo atto che il primo emendamento all'articolo 1, comma 2, che recita:
Emendamento "Ogni elettore dispone di un voto di lista e di un voto di preferenza tra i candidati della lista votata nei modi e con i limiti stabiliti dalla presente legge",
viene meno perché ritirato dai presentatori.
Sugli emendamenti illustrati dal Consigliere Bajocco è aperta la discussione. Chi chiede la parola? Nessuno?
Pongo in votazione l'emendamento che aggiunge un comma 3 bis, che recita:
Emendamento "Due o più liste possono presentarsi coalizzate con le modalità previste dalla presente legge".
Esito della votazione
Presenti: 33
Votanti: 11
Favorevoli: 11
Astenuti: 22 (Agnesod, Aloisi, Beneforti, Bondaz, Chiofalo, Faval, Lanièce, Limonet, Louvin, Marcoz, Milanesio, Mostacchi, Pascale, Perrin, Riccarand, Ricco, Rollandin, Stévenin, Trione, Vallet, Viérin e Voyat)
Il Consiglio non approva
Presidente Pongo in votazione l'emendamento che aggiunge un comma 3 ter, che recita:
Emendamento "Venticinque seggi vengono assegnati tra le liste concorrenti, con le modalità previste all'articolo 50 della presente legge".
Esito della votazione
Presenti: 33
Votanti: 11
Favorevoli: 11
Astenuti: 22 (Agnesod, Aloisi, Beneforti, Bondaz, Chiofalo, Faval, Lanièce, Limonet, Louvin, Marcoz, Milanesio, Mostacchi, Pascale, Perrin, Riccarand, Ricco, Rollandin, Stévenin, Trione, Vallet, Viérin e Voyat)
Il Consiglio non approva
Presidente Pongo in votazione l'emendamento che aggiunge un comma 3 quater:
Emendamento "Sette seggi vengono assegnati alla lista o alla coalizione di liste che ottiene la maggioranza dei voti. Tre seggi vengono assegnati alla lista o alla coalizione di liste che ottiene il secondo maggior numero di voti con le modalità previste dall'articolo 50 del comma 1 della presente legge".
Esito della votazione
Presenti: 33
Votanti: 11
Favorevoli: 11
Astenuti: 22 (Agnesod, Aloisi, Beneforti, Bondaz, Chiofalo, Faval, Lanièce, Limonet, Louvin, Marcoz, Milanesio, Mostacchi, Pascale, Perrin, Riccarand, Ricco, Rollandin, Stévenin, Trione, Vallet, Viérin e Voyat)
Il Consiglio non approva
Presidente Passiamo ora agli emendamenti presentati dall'Union Valdôtaine, sempre all'articolo 1.
Ha chiesto di parlare il Consigliere Perrin, ne ha facoltà.
Perrin (UV) Cet amendement présenté par le Groupe de l'Union Valdôtaine n'aurait même pas besoin d'être illustré. Le problème Walser a fait l'objet d'un gros débat en ces derniers temps, surtout après la présentation de la part des représentants Walser, de leur volonté d'être représentés au sein de ce Conseil régional.
Je crois pouvoir me référer à une phrase que M. le Président du Gouvernement a dite dans sa première intervention. Il a justement souligné le fait qu'une loi électorale devrait tenir compte du particularisme de la Vallée d'Aoste; la méthode qui nous a été dictée par le Parlement italien, c'est-à-dire la nécessité des deux tiers du Conseil pour pouvoir délibérer ne permet pas de tenir compte de ces spécificités, puisque cette loi doit être un compromis des différentes volontés.
Mais je crois qu'il y a un problème sur lequel cette loi peut être spécifique à notre réalité valdôtaine et c'est justement la présence des Walser à l'intérieur de ce Conseil régional même, à travers un collège uninominal qui puisse les représenter.
Il y a un parallélisme net, sûr, entre la situation de la Vallée d'Aoste par rapport à l'Etat et entre la situation des Walser par rapport à la Vallée d'Aoste.
Depuis le début du siècle, nos ancêtres, surtout à l'intérieur des Groupes pour la défense de la langue française (celle qui est devenue ensuite la Ligue Valdôtaine), avaient avancé la requête d'être représentés, à travers un collège électoral valdôtain, de façon que puissent être les valdôtains à envoyer au Parlement italien d'alors leurs représentants. Ceci a été redemandé fortement au cours de la guerre de libération et le statut provisoire et celui définitif de 1948 l'ont permis, surtout pour le particularisme ethnique et linguistique de notre Région.
Donc si l'Etat a pris en considération ce problème valdôtain, je crois que la Vallée d'Aoste doit prendre à son intérieur en considération le problème Walser, problème qui ne peut être résolu qu'à travers un collège uninominal de façon que ce soient les Walser mêmes à déterminer qui doit les représenter au sein du Conseil régional.
J'ai dit que cet amendement n'a pas besoin de grande illustration, c'est un problème de principe et l'Union Valdôtaine a voulu le soulever en tant que tel. Chaque minorité a droit à être défendue, chaque majorité a le devoir de défendre une minorité. Comme nous demandons à l'état italien de respecter la minorité valdôtaine, nous devons nous respecter la minorité Walser.
Presidente Ha chiesto di parlare il Consigliere Martin, ne ha facoltà.
Martin (ADP) Noi siamo d'accordo nel dare la possibilità alla comunità Walser di essere rappresentata nel Consiglio regionale, ma pensiamo che questo possa avvenire senza l'attuazione di due collegi elettorali in Valle d'Aosta.
Pertanto ci asterremo su questo emendamento e siamo disponibili a discutere ed eventualmente votare a favore di altri emendamenti, presentati dai diversi gruppi, che tramite apparentamenti o in altro modo danno comunque la possibilità ad un rappresentante Walser di poter sedere in questo Consiglio, con la possibilità di essere inserito in una lista ottenendo un certo numero di voti e subentrando eventualmente all'ultimo eletto.
Quindi ci dichiariamo d'accordo sul principio, ma ci asteniamo su questo emendamento perché siamo per un unico collegio elettorale.
Presidente Ha chiesto di parlare la Consigliera Cristina Monami, ne ha facoltà.
Monami (PCI-PDS) Anche noi siamo d'accordo perché, per questioni di principio si debba affrontare finalmente questo argomento. Riteniamo che le minoranze e le differenze vadano rispettate e tutelate, ci sembra che le maggioranze debbano farsi carico delle minoranze. Farsi carico, secondo me, significa non isolare, non consentire che possano andare per la loro strada, ma farsi carico significa rinunciare a qualche cosa. E allora questo Consiglio regionale dimostrerà di aver davvero preso in considerazione il problema Walser, se tutelerà questa minoranza facendosene carico e quindi rinunciando a qualcosa.
A questo proposito abbiamo presentato un emendamento insieme alla Democrazia Cristiana, che è diverso dalla istituzione di un collegio specifico, e a quel proposito discuteremo, mentre ci asteniamo sulla costituzione di un altro collegio.
Presidente Ha chiesto di parlare il Consigliere Bondaz, ne ha facoltà.
Bondaz (DC) Il Gruppo DC, unitamente al Gruppo del PDS, ha presentato un unico emendamento che riteniamo sia foriero di successo per la rappresentanza Walser in seno a questo Consiglio.
Non abbiamo condiviso fin dalla nascita la costituzione di due collegi, perché ci sembrava che con questo sistema si arrivasse alla ghettizzazione dei Walser. Pertanto, proprio perché abbiamo presentato un emendamento che va nell'ottica di dare una rappresentanza ai Walser, noi ci asterremo su questo emendamento.
Presidente Ha chiesto di parlare il Consigliere Agnesod, ne ha facoltà.
Agnesod (UV) Vorrei fare alcune considerazioni su questo emendamento che il Gruppo dell'UV ha presentato.
Secondo me ci sono delle incongruenze e delle contraddizioni sulle affermazioni fatte da esponenti degli altri gruppi a questo riguardo, perché se il principio per cui questa minoranza ha diritto ad essere rappresentata si riferisce alla sua caratteristica etnica, alla sua unicità, al fatto di essere una minoranza nella minoranza valdostana, secondo me questo principio deve essere riconosciuto con un collegio. Non ha senso trovare una mediazione su questo principio, perché, se principio è, deve rimanere. Diceva la Consigliera Monami che dobbiamo rinunciare; certamente dobbiamo rinunciare a qualcosa, ci saranno solo 34 consiglieri e uno sarà rappresentante della comunità Walser.
Mi sembra quindi una contraddizione in questi termini; se noi inseriamo nelle liste, o apparentiamo delle liste che rappresentano dei partiti politici e dei movimenti, questo rappresentante che verrà eletto dovrà comunque seguire una certa disciplina e una certa regola rispetto alla lista, e non potrà più essere il rappresentante di una comunità come lo siamo rappresentati noi in Parlamento.
Qui non abbiamo delle forze autonomiste locali che possono essere rappresentate al di fuori degli schemi regionali, quindi questi sarebbero degli esponenti singoli, e secondo me questa rappresentanza ha senso se c'è un collegio, diversamente la vedo molto ridotta come contenuto e oltretutto una contraddizione evidente.
A mio avviso è un atteggiamento irrispettoso verso questa comunità, quindi se abbiamo la volontà chiara, come sembra, di principio, per cui vogliamo riconoscere questa comunità, dobbiamo fare il secondo collegio.
E' già - e questo è un commento che voglio fare a questa legge - una leggina molto leggera; se andiamo ancora a rinunciare a questi principi, portiamo a casa ben poca cosa.
Presidente Ha chiesto di parlare il Consigliere Maquignaz, ne ha facoltà.
Maquignaz (GM) Per dichiarare che voterò a favore dell'emendamento presentato dall'Union.
Presidente Ha chiesto di parlare il Consigliere Rollandin, ne ha facoltà.
Rollandin (UV) Je veux à mon tour faire un rappel à ce sujet. A propos de la communauté Walser on a parlé à maintes reprises dans ce Conseil, je voudrais rappeler qu'on avait même approuvé un projet de loi et différentes tentatives avaient été faites au niveau du Parlement pour essayer de faire reconnaître le représentant des Walser. On nous avait dit que ce n'était pas possible au niveau du Parlement; compte tenu qu'il y aura finalement les compétences du Conseil régional, ce sera là le moment de voir s'il y a la possibilité d'exploiter ce droit.
Je crois qu'aujourd'hui nous avons la possibilité de voir si on est cohérent ou non, même si j'avoue que le système n'est pas le plus correct; il faudrait en effet prétendre que si doit y être le représentant des Walser, il doit avoir certaines caractéristiques de représentativité. J'avoue qu'en effet il devrait avoir la possibilité de représenter cette minorité, par conséquent connaître la langue et être à même de défendre les intérêts de cette petite communauté.
Je crois que la question a été insérée d'une façon drôle dans ce contexte; je crois que la possibilité d'étudier un système qui pouvait être mieux placé et qui pouvait être concevable d'une façon différente existait; aujourd'hui reste cet amendement qui est capital au moins pour dire que, face à une opportunité, on a voulu rendre un service à une communauté avec cohérence, avec des principes qui dans cette salle avaient été défendus à maintes reprises.
Presidente Pongo in votazione l'emendamento presentato dall'Union Valdôtaine all'articolo 1, comma 4, che recita:
Emendamento Il comma 4 dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:
"4. Il territorio della Regione Valle d'Aosta è distinto in due collegi elettorali. Il primo collegio comprende tutti i comuni della Valle d'Aosta, ad eccezione di Gressoney Saint Jean, Gressoney La Trinité ed Issime e ad esso sono assegnati 34 consiglieri. Il secondo collegio è formato dal territorio dei comuni di Gressoney Saint Jean, Gressoney La Trinité ed Issime e ad esso è assegnato un consigliere".
Esito della votazione
Presenti: 33
Votanti: 13
Favorevoli: 13
Astenuti: 20 (Aloisi, Bajocco, Beneforti, Bich, Bondaz, Chenuil, Chiofalo, Cout, Lanièce, Lavoyer, Limonet, Mafrica, Martin, Milanesio, Monami, Pascale, Riccarand, Ricco, Rusci e Trione)
Il Consiglio non approva
Presidente Pongo in votazione l'articolo 1:
Esito della votazione
Presenti: 34
Votanti: 31
Favorevoli: 27
Contrari: 4
Astenuti: 3 (Gremmo, Lanivi, Lavoyer)
Il Consiglio approva
Presidente E' stato presentato un articolo 1 bis dal Gruppo della DC. Ha chiesto di parlare il Consigliere Bondaz, ne ha facoltà.
Bondaz (DC) Signori consiglieri, questo emendamento, unitamente a quello relativo alla preferenza unica, che verrà discusso insieme all'articolo 34, sono i due emendamenti che ha presentato la DC, oltre a quello che è stato presentato insieme al PDS.
Riteniamo che rispetto alla legge che è stata portata in aula per la discussione, per la quale in commissione non si erano discussi gli emendamenti perché la commissione nel suo insieme aveva ritenuto più logico arrivare ad una discussione in aula, questo sia uno di quegli emendamenti che possano qualificare una legge, soprattutto questa legge, che è di carattere elettorale.
Non sta a me ricordare che il Consiglio regionale (mi riferisco alle ultime parole che ha detto il Consigliere Rollandin sull'emendamento presentato dal Gruppo dell'UV) in data 17 luglio 1992 ha approvato una risoluzione, che dichiarava: "Valutando positivamente nel contesto delle più ampie riforme necessarie nell'ambito del nostro ordinamento la possibilità che sia introdotta una regola di incompatibilità fra le funzioni esecutive e il mandato di consigliere regionale".
Mi auguro che i signori consiglieri, che hanno votato questa risoluzione, non mutino la loro opinione, perché sarebbe davvero strano a pochi mesi di distanza, tanto più su un argomento di questo tipo, che è stato definito pochi giorni or sono dalla commissione bicamerale, che ha stabilito il principio per cui non ci sarebbero più le compatibilità fra membro del parlamento e ministro.
Non credo che dobbiamo fare delle battaglie di retroguardia, credo che questo emendamento vada nell'ottica di un miglioramento complessivo della legge, quindi augurandomi che questa venga approvata, ricordo ancora che due regioni a statuto speciale come il Friuli Venezia Giulia e la Sardegna hanno approvato analoghi articoli, che prevedono addirittura all'articolo 1, quindi come dato fondamentale e costitutivo di una legge, la incompatibilità fra l'incarico di assessore e quello di consigliere regionale.
Dicevo poc'anzi che questa è una di quelle cose che possono dare una valenza ancor più positiva ad un disegno di legge che ha fatto il suo iter con estrema difficoltà per cercare di trovare degli accorpamenti i più ampi possibili.
Dopo la votazione di questo emendamento e dell'emendamento relativo alla preferenza unica, la DC farà le sue valutazioni sulla votazione globale del testo di legge.
Presidente Ha chiesto di parlare la Consigliera Cristina Monami, ne ha facoltà.
Monami (PCI-PDS) Abbiamo parlato in quest'aula di separazione fra potere amministrativo e potere legislativo, abbiamo parlato di incompatibilità, abbiamo precedenti illustri: non solo l'ordine del giorno da tutti noi votato ma anche la scelta fatta dalla bicamerale e la scelta fatta dai nostri colleghi della Sardegna e del Friuli Venezia Giulia.
A maggior ragione mi sembra in una Regione piccola come la nostra sia opportuno separare questi poteri.
Nell'arco di questi anni è risultato chiaro a tutti quanti come la forza di un partito derivasse proprio dagli assessorati chiave occupati da questo partito; pertanto credo che si debba prendere atto che abbiamo il dovere di riconoscere questo e di lavorare a questo fine.
Per quanto ci riguarda, pensiamo però che questa incompatibilità andrebbe accompagnata a forme di ineleggibilità, cosa che invece in questa legge non è possibile. Ragione per cui voteremo questo emendamento presentato dalla DC, perché va nella strada giusta, va verso la riforma della politica come dicevo prima, speriamo però che si accompagnino altre riforme, altre scelte compiute da questo Consiglio regionale, che possano andare a meglio qualificare questa scelta.
Presidente Ha chiesto di parlare il Consigliere Martin, ne ha facoltà.
Martin (ADP) Sono stato uno di quei consiglieri che alcuni mesi fa ha votato quell'ordine del giorno che ricordava poc'anzi il Consigliere Bondaz, perché credevo che questa discussione sulla cosiddetta riforma istituzionale, che partiva appunto dalla incompatibilità fra il consigliere e l'assessore, dalla separazione dei poteri, dall'eventuale elezione diretta del Presidente della Giunta e cose di questo genere andassero finalmente affrontate.
Ricordo che nelle prime riunioni della I Commissione questi argomenti furono affrontati, però poi via via vennero dimenticati e l'attenzione della commissione si concentrò soprattutto sulla legge elettorale con l'intenzione di ridiscutere di questi problemi e, se non ricordo male, di presentare un testo di legge successivo che disciplinasse tutta la materia. C'erano anche delle perplessità sull'inserire o meno questa norma nella legge elettorale, perché è pur vero che la legge della Sardegna è passata con questa norma, ma non è detto che la stessa cosa capiti alla nostra legge, in quanto questa dovrebbe essere materia di riforma istituzionale, quindi materia di cui dovrebbe occuparsi il Parlamento. In un primo tempo come movimento abbiamo iniziato questa discussione, ma poi, proprio perché abbiamo capito che tutto questo sarebbe stato rimandato nel tempo, ci siamo fermati su questo argomento ed abbiamo concentrato la nostra attenzione sulla legge di riforma elettorale.
Personalmente sono abbastanza convinto che si debba andare sempre più verso una separazione netta di poteri fra il Consiglio regionale e la Giunta regionale, ma questa è una opinione strettamente personale che vorrei chiarire con il mio movimento, cosa che per il momento non è ancora accaduta. Pertanto per questo motivo a tutt'oggi non siamo in grado di dare una risposta su questo argomento e ci asterremo su questo emendamento.
Presidente Ha chiesto di parlare il Consigliere Rusci, ne ha facoltà.
Rusci (PRI) Voterò a favore di questo emendamento. D'altra parte occorre essere per lo più conseguenziali per essere credibili, e mi dispiace di non aver sentito gli alfieri del rinnovamento prendere su questo argomento la parola. Sono quattro anni, anzi di più, che ho iniziato a parlare di questo argomento con grande convinzione e con grande forza morale, già in uno dei miei primi abboccamenti all'ufficio gruppi con qualche Consigliere.
Devo dire che ero un "assessorino" che usciva dal Comune di Aosta, mi faceva un po' strano sentire qualcuno che con così grande coscienza e ponderatezza era arrivato alla conclusione di dire che tutto sarebbe cambiato solo se noi fossimo riusciti qui dentro a ridare a questo Consiglio regionale la dovuta centralità, a separare nettamente l'esecutivo dal legislativo, a dire che il vero dominus delle grandi scelte doveva essere il Consiglio regionale. Mi si facevano anche degli esempi, mi si diceva: "Vedi, in questo Consiglio è sufficiente una maggioranza di 18 per governare (allora la Giunta era formata da 8 componenti), tu pensa che 8 che siedono in Giunta da soli sono quasi il 50 per cento della maggioranza".
A fortiori adesso che i componenti della Giunta sono 9, dovrebbero andare bene queste valutazioni e questi discorsi.
Sembrava che il problema fosse quello di inserirlo nella legge; la Sardegna l'ha inserito e la legge della Sardegna è stata votata ed è passata l'incompatibilità. Non starò mica qui a ricordare una cosa che ci è banale, che tutti sappiamo: i danni che il voto di scambio ha fatto in questo paese; non sono certo che basterebbe questo ad eliminare il vezzo e il fenomeno del voto di scambio, ma una forte limitazione di avrebbe.
Sono anche sicuro che, chiunque siede sulla sedia di Assessore o di Presidente della Giunta, molto più a cuor leggero potrebbe dire talvolta qualche no salutare e soprattutto avrebbe tanto tempo in più per programmare in modo più compiuto il suo lavoro. Attenzione, non si sarebbe posta con uguale forza la problematica, se avessimo optato per un maggioritario, perché là davvero le coalizioni vincenti sono valutate su un lavoro svolto e che dura almeno cinque anni; alla fine l'elettore si rende conto della capacità degli amministratori, del programma svolto, degli obiettivi raggiunti. Purtroppo quel metodo è stato cassato, ha preso proprio pochi suffragi favorevoli.
Il mio invito è di essere conseguenziali su questo argomento; a me ha fatto piacere di sentire questa forte dichiarazione finale nell'intervento del Consigliere Bondaz, il quale ha detto: "Noi abbiamo posto due opzioni: una è l'opzione della incompatibilità fra la carica di consigliere e di assessore, l'altra è la preferenza unica, cassatele e andremo a vedere".
Prendo atto di queste dichiarazioni, aspetto di vedere cosa farà il Consiglio e conseguentemente aspetterò di vedere cosa farà la DC.
Presidente Ha chiesto di parlare il Consigliere Limonet, ne ha facoltà.
Limonet (DC) Come già enunciato nell'intervento fatto nel dibattito generale, penso che la legge in se stessa presenti poche novità. A mio avviso, seppure siano esse su posizioni diverse, le vere innovazioni sono appunto raccolte negli emendamenti, sia in alcuni di quelli che appena sono stati dibattuti e votati, che in altri che ancora devono passare al vaglio del Consiglio.
Come già detto prima dal Consigliere Bondaz, la DC ha individuato nella approvazione di questa legge due di questi emendamenti come condizione irrinunciabile. Questi due emendamenti sono la costituzione di un ulteriore articolo , cioè l'articolo 1 bis del quale stiamo dibattendo, per la regolamentazione della incompatibilità fra l'assessore e il consigliere, e la variazione al secondo comma dell'articolo 34, cioè la introduzione della preferenza unica.
Non aggiungerò ulteriori apprezzamenti ad un argomento che già bene ha illustrato il Consigliere Bondaz. Inoltre per non portare via altro tempo alla assemblea consiliare, estendo il tenore di questo intervento fatto per l'articolo 1 bis all'emendamento del secondo comma all'articolo 34 di questa legge.
Presidente Ha chiesto di parlare la Consigliera Cristina Monami, ne ha facoltà.
Monami (PCI-PDS) Sarò brevissima. Volevo aggiungere, visto che stiamo parlando di incompatibilità fra assessore e consigliere, che (proprio come diceva il Consigliere Rusci) non siamo così ingenui da pensare che tutto può cambiare se si fa una cosa. In questi due giorni ci siamo resi conto che molte sono le implicazioni e molti sono i passi che si devono fare, e molte le caselle che si devono costruire per arrivare ad una riforma istituzionale che riformi la politica.
Allora chiedo al Presidente della I Commissione, collega Milanesio, di voler convocare la Commissione stessa appena finita questa tornata consiliare, perché ci si possa mettere tutti quanti a lavorare relativamente a queste argomentazioni, relativamente alle incompatibilità, relativamente alle ineleggibilità, relativamente al numero dei mandati. Sono anni, diceva il Consigliere Rusci, che si parla della incompatibilità fra consigliere ed assessore, sono molti anni che i cittadini parlano di porre un limite al numero dei mandati dei consiglieri, dei deputati, degli assessori, dei presidenti e così via.
Queste sono le scelte innovative, queste sono le scelte moralizzatrici. Abbiamo parlato molto, tutti quanti abbiamo richiamato sovente la gente, forse anche troppo, credo che dopo queste due giornate di parole non possiamo fare a meno che ritrovarci domani stesso, in I Commissione, e lavorare su queste cose.
Si dà atto che dalle ore 16,58 alle ore 17,01 assume la Presidenza il Vicepresidente Trione.
Presidente Ha chiesto di parlare il Presidente Bich, ne ha facoltà.
Bich (GM) E' un intervento brevissimo, solo per annunciare il nostro voto favorevole all'articolo 1 bis proposto dal gruppo DC. Ci sembra un atto innovativo, che d'altronde è già stato ampiamente commentato a tutti i livelli, non solo regionale con la nuova legge elettorale della Sardegna. La separazione del momento amministrativo e di governo da quello consiliare legislativo può essere un elemento salutare nell'ambito della dialettica democratica, quindi della costruzione di una nuova aggregazione ordinamentale pubblica.
Mi sembra che la Consigliera Monami abbia ragione quando accenna ad altre forme di incompatibilità, come quella della ripetizione dei mandati, invitando quindi ad andare ad una limitazione alla ripetizione dei mandati. Ci sono dei consiglieri che sono consiglieri a vita per diversi motivi: alcuni per un valore intrinseco dovuto al loro indubbio carisma, altri per elementi molto meno nobili. Riterrei che la limitazione dei mandati a due, tre al massimo, sarebbe una conseguenza logica di un codice di incompatibilità e di rotazione dei poteri della rappresentatività.
Non faccio parte della I Commissione consiliare, ma qualora si dovesse discutere di questo argomento parteciperò senz'altro ai lavori in modo da poter portare questo nuovo codice di regolamentazione dei mandati. D'altronde non è una novità. Prima di tutto dovrebbe essere recepito dagli statuti delle formazione politiche, quindi dai partiti e dai movimenti, questo criterio della rotazione nel mandato consiliare, il nostro movimento lo ha fatto ben due anni fa in modo molto pacifico senza creare nessun dramma, limitando a due mandati la possibilità di essere rappresentati presso le assemblee. Penso che una indicazione in tal senso possa essere una indicazione equa.
Annuncio il voto favorevole alla proposta fatta dalla DC.
Presidente Ha chiesto di parlare il Consigliere Milanesio, ne ha facoltà.
Milanesio (PSI) L'emendamento posto dalla DC è un emendamento sul quale noi socialisti non possiamo che concordare. Questo del resto lo abbiamo già detto e sostenuto in questo Consiglio, in occasione della discussione e approvazione di quella mozione, che era stata presentata, una dalla DC e l'altra dal PSI.
Però ritengo che fra quelli che sono intervenuti su questo argomento, senza voler togliere dei meriti a nessuno, il discorso più sensato e più realistico lo abbia fatto la Consigliera Monami, perché si è resa conto perfettamente di una cosa (cosa di cui si sono resi conto tutti qui, ma fanno finta di non rendersene conto) e cioè che l'emendamento non passerà questa sera, quindi se qui evitassimo di prenderci in giro pubblicamente, forse sarebbe meglio. Perché voglio poi vedere da parte di alcuni consiglieri, che questa sera si sono dichiarati favorevolissimi a questa iniziativa e pronti a portarla avanti nelle sedi competenti, se la porteranno avanti quando questa proposta, trattandosi di una iniziativa che non avrà bisogno di 24 voti, correrà veramente il rischio di passare, mentre questa sera certamente non passa. La loro mobilità si farà lì poi. Noi votiamo a favore di questo emendamento, quello che però vorremmo dire con molta chiarezza agli amici della DC è che dobbiamo cercare per quanto possibile sul discorso della incompatibilità di avere un atteggiamento costruttivo, perché questa legge è una legge che, se troverà il consenso sufficiente, ha bisogno di 24 voti.
Se ci sono delle rigidità istituzionali nel senso che si fanno delle affermazioni e poi su queste affermazioni non è ammessa la discussione, ho l'impressione che questa sera finiremo abbastanza presto l'esame della legge elettorale. Cosa che mi auguro non voglia succedere, cosa che mi auguro venga considerata attentamente da parte di tutti i gruppi, perché non penso che la discussione di una legge elettorale, cioè la legge sulla quale occorrono 24 voti, debba essere una occasione per fare della passerella della propria mercanzia politica.
Ritengo che soprattutto si debba tener conto del fatto che in realtà o si pensa che quel tipo di legge elettorale che può nascere questa sera o domani mattina ha un senso, oppure tanto vale sapere e pensare che si voterà con il vecchio sistema elettorale. Credo che tutta la discussione, gli emendamenti che già sono stati respinti, il tipo di disegno che si sta concretizzando, ci ponga di fronte a questa alternativa in modo abbastanza responsabile, sulla quale poi il Consiglio si esprimerà nella sua sovranità. Qui sto solo facendo un appello al senso di responsabilità.
Quindi voteremo a favore dell'emendamento relativo alla incompatibilità, anche se sappiamo che non passerà, ma diciamo già subito che accettiamo l'invito della Consigliera Monami per farne oggetto di discussione nelle sedi opportune, nella I Commissione certamente, così come siamo d'accordo anche noi sulla limitazione dei mandati, ma riteniamo che questo debba essere un discorso che riguarda le forze politiche più che il Consiglio come tale. E' un discorso che deve essere riferito alla autoregolamentazione che le forze politiche si devono dare, perché ciascuna forza politica in questo deve avere una sensibilità e deve poterla manifestare e dimostrare.
Si è parlato anche di preferenza unica ...? No, per fortuna, perché lì non siamo d'accordo, almeno in questa circostanza.
Presidente Ha chiesto di parlare il Consigliere Viérin, ne ha facoltà.
Viérin (UV) Il est vrai qu'au mois de juillet dernier cette assemblée a approuvé une résolution sur le thème de l'incompatibilité entre les fonctions d'assesseur et de conseiller, mais je crois qu'il est important de souligner quel était le sens de cette résolution.
En effet, tout en évaluant positivement, mais dans un contexte plus ample, donc dans un projet global de réforme des institutions valdôtaines, la possibilité d'introduire une règle d'incompatibilité entre les fonctions d'assesseur et de conseiller, le pouvoir qui avait été confié à la Ie Commission était d'approfondir ce thème et de présenter au Conseil une proposition visant à mieux séparer les fonctions de gouvernement des fonctions de l'assemblée, notamment des fonctions législatives.
Nous continuons aujourd'hui à croire qu'il est nécessaire d'oeuvrer dans cette direction. Mais, en même temps, nous croyons que proposer simplement l'incompatibilité entre les fonctions d'assesseur et les fonctions de conseiller sans toucher aux modalités d'élection du gouvernement et de l'assemblée, ne représente pas un pas en avant sens la séparation réelle des pouvoirs. Si l'on pouvait élire séparément le gouvernement et les conseillers, on aurait une séparation nette, une séparation claire et on confierait aux deux organes la même légitimité et surtout une représentativité qui leur viendrait directement des électeurs.
Introduire seulement la règle l'incompatibilité ne va pas dans le sens de séparer ces pouvoirs. Au contraire, à notre avis, il y aura toujours cette dépendance, qui sera encore plus accrue, de ceux qui remplissent les fonctions de gouvernement par rapport à l'assemblée qui les a élu et qui détient, elle, le vrai pouvoir de leur élection et de leur révocation. De plus il n'y aurait aucun lien de responsabilité entre ceux qui exercent ces fonctions et ceux qui par la suite doivent juger de leur comportement. Surtout que, il n'y pas la nécessité de prévoir de modifications, parce que si l'on veut, et la présence de M. Nicco le prouve, le statut déjà aujourd'hui nous la possibilité de nommer des assesseurs techniques. Cette possibilité existent déjà.
A notre avis, statuer simplement le principe de l'incompatibilité des fonctions sans toucher aux autres aspects liés à une séparation réelle des pouvoirs entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif, ne représente pas aujourd'hui l'application des principes que nous avons affirmés et approuvés au mois de juillet dernier. C'est pour ces raisons que nous nous abstiendrons sur l'amendement qui a été proposé.
Presidente Ha chiesto di parlare il Consigliere Louvin, ne ha facoltà.
Louvin (UV) Je n'ai jamais fait mystère de mon intime conviction que ce principe peut s'inscrire positivement dans une évolution de nos propres institutions régionales. J'ai soutenu cela en commission, j'ai fait de façon à ce que notre réflexion avance dans le sens qui nous avait été indiqué par l'assemblée, c'est-à-dire d'insérer pour autant que possible cette proposition dans un cadre plus vaste et dans un dessein qui pourrait tendre à une séparation non seulement structurelle mais également fonctionnelle entre les deux organes, celui du Conseil et celui de la Junte.
Il est cependant important de rappeler qu'en commission nous avons longtemps débattu cet argument et que nous avons tiré en quelque sorte une leçon des expériences qui se sont passées ailleurs dans l'évolution d'un système parlementaire pur vers un système différent.
Nous avons eu devant nous des modèles absolus, comme le modèle anglo-saxon, américain, ou le modèle suisse, qui depuis toujours ont affirmé ce principe, et nous avons aussi des exemples qui ont réalisé positivement la transition du parlementarisme absolu vers des formes différentes.
C'est le cas notamment de l'évolution entre la 4ème et la 5ème république en France, ou, en partant de la considération de certaines dégénérations parlementaires, on a pu atteindre d'autres rivages mais par le biais d'une réforme globale de la constitution. Cela s'est fait en 5 semaines en France, le dossier rouge présenté par le Général De Gaulle à ce moment a permis d'atteindre ce résultat, mais a permis aussi d'affirmer ce principe qui n'était pas partagé entièrement par l'assemblée parlementaire nationale française, mais par le biais d'une transformation globale des institutions.
Même sans arriver à cela, je crois que nous avons le droit d'inscrire ce principe, auquel je ne retire pas mon adhésion personnelle, dans ce contexte plus large. Ceux qui ont voulu parvenir trop rapidement à ce résultat et qui ont pensé que l'incompatibilité en elle même et à elle seule pouvait suffire, ont échoué et l'exemple de la Sardaigne, qui a été rappelé tantôt, est un exemple qui doit nous éclairer, pour nous éviter, quelques mois seulement après l'entrée en vigueur de la loi électorale de cette région, de reproduire certaines erreurs.
Il y a également un autre aspect qui a été rappelé correctement ce matin par M. Riccarand et qui est à la base de sa propre position d'abstention sur cet amendement, qui mérite d'être rappelé: l'absence d'un contre-poids qui serait l'inéligibilité de l'assesseur incompatible.
Je crois que là aussi nous ne pouvons pas dissocier ces deux aspects, nous serons forcés de trouver des solutions si nous voudrons parcourir ce chemin, et je pense que dans ce sens l'invitation de Mme Monami est à retenir pleinement et quant à moi je ménagerai pas mes énergies pour ce qui concerne la réalisation de certains objectifs.
Nous devons absolument avoir clair à l'esprit un dessein global de cette transformation, c'est pour cette raison que je déclare d'adhérer entièrement à la position de mon Groupe pour ce qui concerne la position d'abstention sur l'amendement présenté par les collègues de la Démocratie Chrétienne.
Presidente Ha chiesto di parlare il Consigliere Bondaz, ne ha facoltà.
Bondaz (DC) Credo che sia giusto che, come presentatori di questo emendamento, cerchiamo di fare gli avvocati di fiducia di questo emendamento.
Ringrazio i consiglieri che sono intervenuti, anche coloro che hanno dichiarato, a nome del loro Gruppo, che si asterranno.
Riprendendo il discorso che ha fatto il Consigliere Martin, vorrei dire che è vero che in sede di commissione avevamo iniziato a parlare di questo argomento e che poi lo stesso era un po' caduto, ma era caduto perché si pensava che un emendamento presentato su una questione che riguardava la incompatibilità non fosse oggetto della delega che il Parlamento aveva dato alla nostra Regione e che fosse opportuno fare successivamente una legge costituzionale per vedere di superare l'impasse.
Nel frattempo le cose sono andate avanti ed abbiamo visto che la Regione Sardegna, che ha uno statuto molto simile al nostro, aveva approvato il suo disegno di legge, a sua volta approvato dal Commissario di governo, per cui il disegno di legge, che prevedeva anche la incompatibilità, era diventato legge della Regione. A quel punto ci siamo detti che potevamo seguire la stessa strada, dal momento che i consiglieri sardi avevano avuto la possibilità di inserire nel loro disegno di legge questo concetto.
Dubito fortemente, e lo dico qui anche alla Consigliera Monami (con la quale sono d'accordo per convocare la commissione e in quella sede ridiscutere della cosa se non passasse questo emendamento, mi auguro che il Consigliere Milanesio abbia torto quando dice: "Non prendiamoci in giro, questo emendamento non passa", mi auguro che le coscienze dei consiglieri regionali siano tali per cui possa viceversa questo emendamento passare), che questa sia materia che possa essere di competenza del nostro Consiglio. Se ciò è, è chiaro che andiamo alle calende greche. Ecco perché insistiamo perché questo emendamento venga approvato, per poter superare un tempo sicuramente lungo che lo Stato potrebbe darci.
D'altra parte voi sapete che il Gruppo DC ha presentato un disegno di legge ultimamente per la elezione diretta del Presidente della Giunta regionale, nel quale è già inserito il concetto della incompatibilità fra la carica di consigliere e di assessore. Per cui la legge c'è, possiamo accettare delle modifiche nella commissione consiliare, però riteniamo che sul concetto della incompatibilità perderemmo veramente il treno se non facessimo passare oggi questo emendamento, quando sappiamo che da parte del Governo ormai la strada è stata aperta per un'altra Regione, di conseguenza non credo che non possa essere aperta per la nostra Regione.
Insisto a nome del Gruppo DC perché questo emendamento possa trovare accoglimento da parte dei signori consiglieri, pur rendendomi conto delle difficoltà, delle ragioni anche giuste che ha portato il Consigliere Viérin, ma la vediamo sotto questo aspetto in maniera leggermente diversa.
Presidente Pongo in votazione l'emendamento presentato dal Gruppo DC, che propone l'aggiunta di un articolo 1 bis, che recita:
Emendamento "La carica di Assessore è incompatibile con quella di Consigliere regionale".
Esito della votazione
Presenti: 33
Votanti: 17
Favorevoli: 17
Astenuti: 16 (Agnesod, Faval, Gremmo, Lanivi, Lavoyer, Louvin, Maquignaz, Marcoz, Martin, Mostacchi, Perrin, Rollandin, Stévenin, Vallet, Viérin e Voyat)
Il Consiglio non approva
Presidente Do lettura dell'articolo 2:
Titolo II Elettorato attivo e passivo
Articolo 2 (Elettori)
1. Sono elettori del Consiglio regionale della Valle d'Aosta i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione, compilate secondo le disposizioni contenute nel Testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e revisione delle liste elettorali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 e successive modificazioni, che hanno compiuto o compiono il 18^ anno di età entro il giorno stabilito per l'elezione e che risiedono nel territorio della Regione per un periodo ininterrotto di un anno.
Presidente Su questo articolo sono stati presentati emendamenti da parte del Gruppo del PDS e del Consigliere Riccarand; sono emendamenti simili in quanto entrambi chiedono la reiezione del requisito della residenza per l'elettorato attivo. Possiamo discuterli in maniera abbinata questi due emendamenti? Va bene.
Ha chiesto di parlare il Consigliere Riccarand, ne ha facoltà.
Riccarand (VA) Questo articolo 2 prevede che il diritto elettorale per la elezione del Consiglio regionale sia riservato a coloro che risiedono nel territorio della Regione per un periodo ininterrotto di un anno. Si tratta di una previsione che è possibile inserire nella legge, in quanto è prevista dallo statuto, e tuttavia a noi sembra che sia una previsione non valida perché andrebbe sicuramente a penalizzare un numero di elettori non molto ampio, ma che si troverebbe nella situazione di non poter votare, pur essendo residente nel territorio regionale.
Qui non ci troviamo nella situazione di una persona che arriva in Valle d'Aosta e improvvisamente ottiene il diritto elettorale; è comunque richiesto il requisito della residenza, e sappiamo che la residenza è legata comunque al fatto di svolgere una attività lavorativa ed avere una abitazione in un comune della nostra Regione per un certo lasso di tempo. I comuni concedono la residenza con una certa difficoltà, quindi noi riteniamo che chi ottiene la residenza già faccia parte a tutti gli effetti della comunità valdostana e ci sembra assurda questa norma di richiedere la residenza di un anno.
Questa norma è così discutibile tant'è vero che è stato previsto poi nella parte conclusiva del disegno di legge una normativa straordinaria, per cui in pratica questa norma dell'articolo 2 verrebbe affermata, ma non troverebbe una applicazione concreta, perché all'articolo 59 si dice che l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2 relative al requisito della residenza nel territorio della Regione, richiesto al fine dell'esercizio dell'elettorato attivo, è rinviata all'emanazione di apposita legge dello Stato.
Quindi noi facciamo una affermazione di principio, poi mettiamo una norma che rinvia ad una legge dello Stato, pur sapendo che una legge dello Stato ben difficilmente potrà essere fatta prima del giugno del 1993, epoca in cui si andrà a votare, per cui questa norma rischia di non avere nessuna attuazione, o di averla probabilmente con il tempo, di riguardare un numero di casi limitati e di essere molto discutibile nel merito.
C'è una tendenza di tutta la normativa della CEE di concedere il diritto elettorale a tutte le persone che sono residenti nei vari territori della comunità, questo riguarda le elezioni comunali e le elezioni politiche.
Ci sembra che una norma di questo genere, pur essendo conforme alla previsione statutaria, sia un po' ingiustificata, quindi chiediamo di mantenere ovviamente il requisito della residenza ma di togliere il periodo ininterrotto di un anno.
Presidente Ha chiesto di parlare la Consigliera Cristina Monami, ne ha facoltà.
Monami (PCI-PDS) Il collega Riccarand ha detto cose che anche io avrei voluto dire. Aggiungo soltanto che si fa riferimento allo statuto della Valle d'Aosta relativamente a questa norma; ricordo che lo statuto della Valle d'Aosta dice che è possibile, non lo dà come fatto che deve assolutamente verificarsi e questo è significativo.
Mi pare che coloro che si sono attivati per dare vita allo statuto, si siano già resi conto allora che si trattava di una norma anticostituzionale, tant'è vero che anche noi, se volessimo approvarla, dovremmo aggiungere la norma transitoria che in questa legge esiste.
Ricordo ancora che sempre più rigide si fanno le regole ed i controlli per ottenere la residenza ovunque, anche qui da noi in Valle d'Aosta, ragione per cui qualora una persona avrà la residenza in Valle d'Aosta, la ottiene perché ne ha titolo e ne ha ragione.
Aggiungerei un'altra cosa: mi sembrerebbe curioso che, dopo aver parlato di sensibilità, di rispetto per le minoranze e per le differenze, ci dimenticassimo il rispetto per i diritti dei singoli. Comunque non è la Valle d'Aosta che può e deve chiudere le porte al singolo.
Presidente Ha chiesto di parlare il Consigliere Gremmo, ne ha facoltà.
Gremmo (UAP) Voterò a favore dell'emendamento del Consigliere Riccarand, però voglio che non ci siano equivoci.
Voterò a favore perché, così come è formulato, è un imbroglio, e l'avevo già detto in commissione. Se davvero ci fosse stata la volontà di andare in questa direzione, non si sarebbe subordinato all'attuazione delle leggi dello Stato e quindi non si sarebbe messo niente.
Non condivido niente della filosofia che sta dietro la proposta dei consiglieri Riccarand e Monami, però mi sembra giusto essere onesti con noi; siccome è inattuabile, non scriviamo delle cose che non sono attuabili, perché poi dopo andremo a dire in giro: "Lasciamo soltanto chi ha un anno di residenza, poi più in fondo c'è un articolo in cui per forza si dice che questo è irrealizzabile".
E' molto più onesto non metterlo, ecco perché voto a favore dell'emendamento, perché è una cosa che in questa fase non è realizzabile. Quello che è importante è invece attivarsi perché quello che chiediamo venga realizzato, cioè il fatto che lo Stato si muova in quella direzione rende credibile quello. Per questa ragione voterò l'emendamento, fatto salvo che dal punto di vista di principio sono su un altro fronte.
A proposito delle residenze aggiungo una considerazione, però non pensate che voglia polemizzare. Ci sono alcuni sindaci della Valle d'Aosta che, in questa strana revisione che stanno facendo, stanno togliendo delle residenze a molti cittadini con un fervore particolare; ho chili di pratiche di cittadini residenti in Valle che, poiché abitano per certi periodi fuori Valle, vengono privati della residenza.
Non ho capito perché ci sono alcuni comuni dove questo avviene e guarda caso avviene tre-quattro mesi prima delle elezioni. Adesso sto documentandomi su questo, forse il Presidente della Giunta, se e quando gli consegnerò la documentazione, sarà bene che la veda un attimo, perché sta diventando un fenomeno consistente di questa revisione. Continuo a ricevere telefonate di persone residenti in Valle, che magari abitano a Torino, che si vedono innescato un meccanismo di ritiro della residenza, comunque il fenomeno sta diventando di una certa consistenza ma probabilmente ne parleremo in seguito.
Presidente Pongo in votazione in modo abbinato gli emendamenti presentati dal Gruppo del PDS e dal Gruppo Verde Alternativo, che recitano rispettivamente:
Emendamenti Articolo 2, ultime tre righe: sono soppresse le parole "e che risiedono nel territorio della Regione per un periodo ininterrotto di un anno".
Articolo 2, comma 1: Togliere le parole "per un periodo ininterrotto di un anno".
Esito della votazione
Presenti: 34
Votanti: 16
Favorevoli: 10
Contrari: 6
Astenuti: 18 (Agnesod, Beneforti, Bondaz, Chiofalo, Faval, Lanièce, Limonet, Louvin, Marcoz, Mostacchi, Perrin, Ricco, Rollandin, Stévenin, Trione, Vallet, Viérin e Voyat)
Il Consiglio non approva
Presidente Pongo in votazione l'articolo 2.
Esito della votazione
Presenti: 33
Votanti: 32
Favorevoli: 32
Astenuti: 1 (Riccarand)
Il Consiglio approva
Presidente Do lettura dell'articolo 3:
Articolo 3 (Eleggibilità a Consigliere regionale)
1. Sono eleggibili a Consigliere regionale i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un comune della Valle d'Aosta che hanno compiuto o compiono il 21^ anno di età entro il giorno stabilito per l'elezione e che risiedono, alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, nel territorio della Regione da almeno un triennio ininterrottamente o sono nati in un comune della Regione.
Presidente All'articolo 3 abbiamo un emendamento del Consigliere Gremmo, che recita:
Emendamento Articolo 3, sostituire "21" con "18".
Ha chiesto di parlare il Consigliere Gremmo, ne ha facoltà.
Gremmo (UAP) Questo emendamento è molto semplice, e parte da una considerazione. Sarebbe sicuramente un segnale innovativo, in qualche modo di apertura, se la Regione Valle d'Aosta, nel momento in cui la normativa nazionale concede la facoltà di voto a chi ha 18 anni, permettesse anche l'eventuale candidatura e successivamente l'elezione a chi ha raggiunto questa età.
Mi rendo conto che è niente di più che una petizione di principio, però anche questa mi sento di inserirla.
Ho la sensazione che gran parte delle cose che vengono dette negli emendamenti non sono tanto per l'immediato, quanto per ragionamenti che altri, nel prossimo Consiglio regionale, potranno fare; però qualcuno ha piacere che rimanga questa volontà di dire: alcuni vogliono permettere ai giovani valdostani di partecipare in forma attiva alle elezioni, qualcun altro non glielo ha permesso, ma come sappiamo quello che conta sono le maggioranze.
Presidente Ha chiesto di parlare il Consigliere Rusci, ne ha facoltà.
Rusci (PRI) Sono favorevole all'emendamento. La maggiore età si ottiene a 18 anni, l'esercizio del diritto attivo si ha a 18 anni, non vedo perché non si dovrebbe godere anche del diritto passivo.
Quindi sono favorevolissimo a che si possano candidare responsabili giovani diciottenni.
Presidente Ha chiesto di parlare il Consigliere Martin, ne ha facoltà.
Martin (ADP) Sono favorevole per le stesse cose che ha detto il Consigliere Rusci. Non penso che si possa avere la maturità a 21 anni piuttosto che a 18 e quindi ci si possa presentare a 21 anni piuttosto che a 18; penso che se, giustamente, possono votare a 18 anni, i giovani abbiano anche il diritto di candidarsi sempre a 18 anni. Perciò siamo favorevoli all'emendamento.
Presidente Pongo in votazione l'emendamento presentato dal Consigliere Gremmo.
Esito della votazione
Presenti: 34
Votanti: 11
Favorevoli: 11
Astenuti: 23 (Agnesod, Aloisi Beneforti, Bondaz, Chiofalo, Faval, Lanièce, Lanivi, Limonet, Louvin, Marcoz, Milanesio, Mostacchi, Pascale, Perrin, Riccarand, Ricco, Rollandin, Stévenin, Trione, Vallet, Viérin e Voyat)
Il Consiglio non approva
Presidente Pongo in votazione l'articolo 3.
Esito della votazione
Presenti: 34
Votanti: 33
Favorevoli: 29
Contrari: 4
Astenuti: 1 (Gremmo)
Il Consiglio approva
Presidente Do lettura dell'articolo 4:
Titolo III Procedimento elettorale preparatorio
Articolo 4 (Durata in carica del Consiglio regionale e convocazione dei comizi)
1. Il Consiglio regionale si rinnova ogni 5 anni. Il quinquennio decorre dalla data delle elezioni.
2. Le elezioni del nuovo Consiglio sono indette dal Presidente della Giunta regionale e possono aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente e non oltre la seconda domenica successiva al compimento del periodo di cui al comma uno.
3. Quando, in applicazione dell'articolo 48 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, la data per la rinnovazione del Consiglio regionale dovesse cadere nel periodo tra il 15 novembre ed il 31 marzo, la stessa verrà spostata al periodo compreso fra il 15 aprile e il 15 maggio successivi.
4. I comizi elettorali sono convocati dal Presidente della Giunta regionale con decreto da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione.
5. Lo stesso decreto fissa la data della prima riunione del Consiglio regionale, da tenersi non oltre il ventesimo giorno dalla proclamazione degli eletti su convocazione del Presidente della Giunta regionale in carica.
6. I Sindaci dei Comuni della Regione danno notizia al pubblico del decreto di convocazione dei comizi con apposito manifesto bilingue che deve essere affisso entro cinque giorni dalla data di pubblicazione del decreto stesso.
Presidente Pongo in votazione l'articolo 4.
Esito della votazione
Presenti, votanti e favorevoli: 34
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente Do lettura dell'articolo 5:
Articolo 5 (Contrassegni di lista)
1. Il modello di contrassegno di lista, riprodotto su foglio bianco formato protocollo, deve essere depositato, in sei esemplari, con la lista dei candidati, ai sensi dell'articolo 7, comma uno, lettera a).
2. Non è ammessa la presentazione di contrassegni riproducenti simboli o sigle notoriamente usati da partiti o gruppi politici esistenti e presenti in Consiglio regionale o al Parlamento nazionale ovvero di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza da altri.
3. Non è neppure ammessa la presentazione di contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi.
Presidente All'articolo 5 è stato presentato un emendamento da parte del Consigliere Gremmo, che recita:
Emendamento Articolo 5, comma 3, aggiungere:
"non è parimenti ammessa la presentazione di contrassegni riproducenti elementi dello Stemma Regionale della Valle d'Aosta".
Ha chiesto di parlare il Consigliere Gremmo, ne ha facoltà.
Gremmo (UAP) Una circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell'Ufficio di Gabinetto, del 31 gennaio 1968, ricordava a tutti i ministeri (devo ringraziare la cortesia degli uffici, che si sono prodigati per farmi avere per tempo questa documentazione) la necessità di attivarsi per tutelare l'uso dello stemma dello Stato, cioè per evitare che quello che è un emblema istituzionale possa essere adoperato in modo distorto.
In questa circolare si dice fra le altre cose: "Ritiene questa Presidenza che l'uso di tale stemma debba intendersi riservato esclusivamente allo Stato e ai suoi organi. Lo stemma, essendo un attributo della personalità, non può che essere esclusivamente proprio del soggetto che ne è titolare".
In effetti, tutta questa vicenda ha una qualche valenza anche dal punto di vista elettorale, perché ci sono delle indicazioni precise per evitare che per estensione, ad esempio, nelle elezioni dei Consigli comunali ci siano delle liste che si presentano con il Gonfalone del Comune. A me è parso un principio sicuramente importante quello di evitare che ci possa essere un accaparramento dell'emblema, in questo caso della Regione. Questo - senza nessuna volontà polemica, ma per chiarezza - direi che è il senso dell'emendamento che presento, cioè oltre al discorso sugli emblemi religiosi non è parimenti ammessa la presentazione di contrassegni riproducenti elementi dello stemma regionale della Valle d'Aosta. Penso che nella battaglia elettorale si debba evitare questa confusione fra emblema ufficiale, che deve godere di una specifica tutela, e la presentazione delle liste politiche. Per questa ragione chiederei che venisse inserita questa disposizione, per evitare un uso indebito che potrebbe creare confusione nell'elettorato.
Presidente Pongo in votazione l'emendamento.
Esito della votazione
Presenti: 33
Votanti: 5
Favorevoli: 4
Contrari: 1
Astenuti: 28 (Agnesod, Aloisi, Bajocco, Beneforti, Bich, Bondaz, Chenuil, Chiofalo, Cout, Faval, Lanièce, Lanivi, Lavoyer, Louvin, Mafrica, Maquignaz, Marcoz, Milanesio, Monami, Mostacchi, Pascale, Perrin, Rollandin, Stévenin, Trione, Vallet, Viérin e Voyat)
Il Consiglio non approva
Presidente Pongo in votazione l'articolo 5.
Esito della votazione
Presenti: 34
Votanti: 33
Favorevoli: 33
Astenuti: 1 (Gremmo)
Il Consiglio approva
Presidente Do lettura dell'articolo 6:
Articolo 6 (Lista dei candidati)
1. Le liste dei candidati devono comprendere ciascuna un numero di candidati non inferiore a 18 e non superiore a 35.
2. Le liste dei candidati devono essere sottoscritte dal presidente o segretario regionale dei partiti, movimenti o gruppi politici ovvero da rappresentanti da loro incaricati con mandato autenticato da notaio. Qualora tali organi non fossero previsti dai relativi statuti o per qualsiasi ragione non fossero in carica, la sottoscrizione può essere effettuata o il relativo mandato può essere conferito dal dirigente regionale del partito o del raggruppamento politico. La carica dei sottoscrittori deve essere comprovata con attestazioni dei rispettivi segretari o presidenti nazionali oppure con estratti autentici dei relativi verbali di nomina, nel caso di organizzazione locale. Il sottoscrittore della lista può essere compreso nell'elenco dei candidati. La lista dei candidati deve essere corredata dai moduli di cui all'articolo 7, comma quarto, contenenti le firme di almeno cinquecento elettori.
3. Per i partiti o gruppi politici che hanno avuto almeno un eletto nella legislatura in corso ed hanno costituito un gruppo consiliare esistente al momento della pubblicazione del decreto del Presidente della Giunta di convocazione dei comizi elettorali, e per quelli che, costituiti inizialmente in gruppo consiliare, hanno nel corso della legislatura mutato simbolo e denominazione, fatta eccezione per il GM, non è richiesta la presentazione delle cinquecento firme. Nessuna presentazione di firme è parimenti richiesta nel caso in cui la lista sia contraddistinta da un contrassegno composito, nel quale sia contenuto quello di un partito o gruppo politico esente dall'onere della raccolta di firme ai sensi del presente comma.
4. I nomi dei candidati devono essere elencati e contrassegnati con numeri arabi progressivi, secondo l'ordine di elenco, ai fini dell'espressione dei voti di preferenza.
5. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da un notaio o da un cancelliere o da un segretario comunale o altro funzionario incaricato dal Sindaco. La dichiarazione di accettazione della candidatura deve contenere l'esplicita dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste dal comma uno dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 come modificata dalla legge 18 gennaio 1992, n. 16. Per i cittadini residenti all'estero l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare.
6. Di tutti i candidati deve essere indicato cognome, nome, luogo e data di nascita.
7. Nessun candidato può essere compreso in più liste.
Presidente Per l'articolo 6, che è un articolo complesso, andrei per emendamenti per comma.
Al comma 1 sono stati presentati emendamenti da parte dell'Union Valdôtaine, del Consigliere Gremmo, del Gruppo PDS, dei consiglieri Bondaz, Monami ed altri.
Ha chiesto di parlare il Consigliere Viérin, ne ha facoltà.
Viérin (UV) Compte tenu de la non-approbation de l'amendement que nous avions présenté au 4ème alinéa de l'article 1, portant constitution de deux collèges électoraux, dont un réservé à la communauté Walser, le Groupe de l'UV retire l'amendement au premier alinéa de l'article 6.
Par ailleurs il retire aussi tous les autres amendements, à savoir au 2ème alinéa du même article 6, au 3ème alinéa de l'article 17, au 2ème alinéa de l'article 34 ainsi que l'amendement proposé à l'article 50, vu que tous ces amendements sont liés à la prévision d'un collège spécifique pour la communauté Walser.
Presidente Do lettura del secondo emendamento, presentato dal Consigliere Gremmo:
Emendamento Articolo 6, comma 1:
sostituire con: "non inferiore a 10".
Ha chiesto di parlare il Consigliere Gremmo, ne ha facoltà.
Gremmo (UAP) Mi sembra che ci siano delle contraddizioni in alcuni atteggiamenti rispetto ad alcune norme, nel senso che penso che il numero dei candidati non sia quello che caratterizza il valore politico o ideale di una lista, ma sia soltanto un inghippo creato apposta per impedire alle liste nuove o alle liste minori di presentarsi. Siccome poi riprenderò questo ragionamento, volevo solo far notare che è proprio il PDS che si caratterizza: apparentemente vuol sembrare molto aperto alle istanze, ma in concreto quelli che sembrano atteggiamenti di apertura sono di massima chiusura. Non a caso il PDS presenta un emendamento in cui dice che il numero deve essere 24, perché in questa maniera - ragiona il PDS - magari Rifondazione comunista 24 non li trova. Ed è significativo perché è la stessa logica delle firme, che faremo dopo.
Nella precedente legge il minimo era 10, allora io dico che se una lista vuol metterne solo 10 va bene. Fra l'altro voglio ricordare che proprio in Valle d'Aosta, dove c'è il collegio uninominale, non penso che la gente non voti le liste perché ci sono pochi candidati; uno può candidare pochi nomi, ma se questi godono di fiducia i voti li prendono ugualmente.
Quindi dietro ad una apparente razionalizzazione o equità ho la sensazione che questa impostazione di mettere un numero elevato di candidature sia sbagliata. Il numero 18 è una mediazione ragionevole e certamente il 24 è inaccettabile, quindi mantengo il mio emendamento proprio per equilibrare gli squilibri dall'altra parte.
Presidente Pongo in votazione l'emendamento.
Esito della votazione
Presenti: 34
Votanti: 3
Favorevoli: 2
Contrari: 1
Astenuti: 31 (Agnesod, Aloisi, Bajocco, Beneforti, Bich, Bondaz, Chenuil, Chiofalo, Faval, Lanièce, Lanivi, Lavoyer, Limonet, Louvin, Mafrica, Marcoz, Martin, Milanesio, Monami, Mostacchi, Pascale, Perrin, Riccarand, Ricco, Rollandin, Rusci, Stévenin, Trione, Vallet, Viérin e Voyat)
Il Consiglio non approva
Presidente Do lettura dell'emendamento presentato dal Gruppo del PDS:
Emendamento Articolo 6, punto 1:
sostituire la cifra "18" con la cifra "24".
Ha chiesto di parlare la Consigliera Cristina Monami, ne ha facoltà.
Monami (PCI-PDS) Abbiamo riproposto i 24 candidati, perché su questo numero si era attestata la commissione al completo. Questa cifra di 24 veniva in seguito a ragionamenti e riflessioni che in commissione si erano fatti.
Il cambiamento di questa cifra è avvenuto all'ultimo momento della ultima riunione che abbiamo fatto, per evitare che vi fosse ostruzionismo da parte di alcuni colleghi, quindi non abbiamo capito, non essendovi stato un ragionamento per la riduzione di questa cifra, per quale motivo dovremmo adattarvisi, quindi proponiamo questo emendamento.
Presidente Ha chiesto di parlare il Consigliere Gremmo, ne ha facoltà.
Gremmo (UAP) Per dichiarazione di voto, per evitare che poi il Presidente dica che sono contraddittori quelli che hanno ...
Presidente ... non le sto dicendo niente ...
Gremmo (UAP) ... ci mancherebbe, ma siccome l'ha detto prima e io conosco i miei... come dicevano... voglio dire che voterò contro questo emendamento, e respinte quelle che sono petizioni di principio (una era quella che poneva il numero a 10) voterò a favore di 18, proprio per evitare che ci siano delle storie.
Mantengo la convinzione che volere elevare a 24 è proprio un tentativo di impedire che l'elettore valorizzi il messaggio politico di una formazione.
Presidente Pongo in votazione l'emendamento.
Esito della votazione
Presenti: 33
Votanti: 10
Favorevoli: 8
Contrari: 2
Astenuti: 23 (Agnesod, Aloisi, Beneforti, Bich, Bondaz, Chiofalo, Faval, Lanièce, Lanivi, Limonet, Louvin, Marcoz, Milanesio, Pascale, Perrin, Riccarand, Ricco, Rollandin, Stévenin, Trione, Vallet, Viérin e Voyat)
Il Consiglio non approva
Presidente Do lettura dei nuovi commi dopo il comma 1, che sono stati presentati dai consiglieri Bondaz, Monami ed altri:
Emendamenti All'articolo 6 sono inseriti i seguenti commi:
"1 bis. E' ammessa la presentazione di liste di candidati appartenenti alla comunità montana denominata Walser Alta Valle del Lys, rappresentata dai Comuni di Issime, Gressoney-La-Trinité e Gressoney-Saint-Jean".
"1 ter. Le liste dei candidati appartenenti alla comunità montana denominata Walser Alta Valle del Lys, devono comprendere ciascuna un numero di candidati non inferiori a 3 e possono collegarsi, agli effetti dell'assegnazione dei seggi prevista dal successivo articolo 50, con altra lista presentata da un partito, movimento o gruppo politico presente per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta. I candidati della comunità montana denominata Walser devono, alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, risiedere da almeno tre anni nei comuni di Gressoney-La-Trinité, Gressoney-Saint-Jean e Issime o essere nati in detti comuni".
Al comma 4 (ex comma 2) è aggiunta la seguente frase:
"La dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati appartenenti alla comunità montana denominata Walser Alta Valle del Lys deve essere sottoscritta da almeno 10 e da non più di 20 elettori iscritti nelle liste elettorali di un comune appartenente alla citata comunità montana".
Ha chiesto di parlare il Consigliere Bondaz, ne ha facoltà.
Bondaz (DC) Come avevamo preannunciato, ci siamo astenuti sull'emendamento del secondo collegio proposto dal Gruppo dell'UV perché non lo ritenevamo giusto; peraltro, come avevo già detto, siamo interessati a che i Walser abbiano la possibilità di avere in questo Consiglio una loro rappresentanza.
Devo aggiungere che questi emendamenti che stiamo per votare sono stati valutati insieme ad esponenti della comunità Walser. Riteniamo che sia opportuno stabilire la possibilità per la comunità Walser nel suo complesso di fare una lista e che questa possa apparentarsi con chi riterrà più opportuno, in modo che, utilizzando le leggi che servono per gli apparentamenti anche a livello di elezioni europee, si possa arrivare ad una definizione favorevole per il collegio Walser.
A livello europeo abbiamo in Italia l'apparentamento fra la DC e la Sudtiroler Volkspartei, per cui la Sudtiroler ha sempre avuto un suo eletto al parlamento europeo con questo sistema di apparentamento. Riteniamo che questo possa essere un sistema già accertato dalle leggi dello stato e che possa avere una sua valenza anche nei confronti della comunità, in quanto si tratterebbe di una lista autonoma, una lista che dà alla comunità Walser la possibilità di apparentarsi con chi ritengono. Certo, la lista apparentante avrà purtroppo l'obbligo di perdere un suo eletto a favore della comunità Walser.
Abbiamo peraltro previsto una soglia minima nella quale, calcolando i voti di lista e le preferenze individuali, si possa arrivare ad un voto minimo per cui la loro rappresentanza sia accettata e quasi sicura.
Non credo che se la comunità, che ha tutte le buone intenzioni di avere un suo rappresentante, riterrà di apparentarsi con una lista qualunque, abbia poi il vincolo di essere subordinata a questa lista; il loro concetto di indipendenza è molto forte, per cui riteniamo che, valutate le varie ipotesi che si sono venute a creare in sede di Consiglio, questa possa essere la soluzione più semplice e più valida, che permette sicuramente ai Walser di avere un loro rappresentante in seno al Consiglio regionale. Ringrazio anche i consiglieri del PDS che hanno voluto unirsi a noi nella presentazione di questo emendamento.
Presidente Ha chiesto di parlare la Consigliera Cristina Monami, ne ha facoltà.
Monami (PCI-PDS) Ha espresso bene il Consigliere Bondaz quello che è anche il nostro pensiero. Volevo solo aggiungere questo: perché preferiamo l'apparentamento ad una lista piuttosto che a candidati nelle liste? Ci sembra in questo modo che meglio venga salvaguardata la unità di una comunità; con l'apparentamento i Walser potranno presentare una o più liste e saranno i voti presi in quella comunità che eleggeranno il loro candidato.
Abbiamo anche ragionato fra di noi sulla possibilità di inserire un candidato Walser nelle liste, ma questo non necessariamente risponde alla necessità di far esprimere quella comunità. Un candidato Walser in una delle nostre liste potrebbe prendere voti da qualsiasi altra realtà valdostana, dalla stessa Aosta, e secondo noi non rifletterebbe la forza e la volontà politica di quella comunità. Ragione per cui voteremo questo emendamento.
Presidente Ha chiesto di parlare il Consigliere Louvin, ne ha facoltà.
Louvin (UV) Nous avons évalué avec attention cette proposition, qui est probablement inspirée par un souci analogue au nôtre, mais qui propose une formulation fort différente dans la forme et dans la substance.
Cette solution qui a été préconisée par les collègues de la Démocratie Chrétienne et par le PDS introduit des complications bureaucratiques importantes et se prête aussi à beaucoup d'ambiguïtés au point de vue de son application. D'abord le rappel à la communauté de montagne Haute Vallée du Lys Walser, est un rappel qui pourrait engendrer des complications dans la mesure où d'autres communes sont en train de définir une adhésion possible à cette communauté de montagne. C'est une première raison qui nous amène à croire que cette proposition pourrait être de difficile application.
Deuxièmement il y a un problème, et cela disant je veux également étendre quelques considérations aux alinéas successifs qui sont également importants dans la logique globale de cette proposition, parce que le fait d'avoir des listes apparentées compliquerait énormément l'expression du vote soit au point de vue des bulletins de vote, soit au point de vue de la possibilité d'exprimer le vote pour des candidats à l'intérieur des différentes listes.
Il y a également un autre aspect qui nous inquiète et il est lié à la possibilité de voter un candidat Walser de l'extérieur; cela est également contradictoire par rapport à la volonté d'assurer une représentation directe, immédiate, claire à cette communauté. Il fallait à notre avis adhérer à une solution plus précise et plus nette, comme celle que nous avions préconisée ou comme celle que nous avions gardé en voie subordonnée et qui sera successivement mise en discussion.
Nous estimons par conséquent que, tout en étant appréciable l'effort qui a été fait par les collègues, d'essayer de donner une solution, celle qui est ainsi proposée ne peut pas trouver notre adhésion. C'est pourquoi nous nous abstiendrons sur la proposition elle-même.
Presidente Pongo in votazione l'emendamento presentato dai consiglieri Bondaz, Monami e altri.
Esito della votazione
Presenti: 34
Votanti: 15
Favorevoli: 15
Astenuti: 19 (Agnesod, Aloisi, Bich, Faval, Gremmo, Lanivi, Louvin, Maquignaz, Marcoz, Milanesio, Mostacchi, Pascale, Perrin, Riccarand, Rollandin, Stévenin, Vallet, Viérin e Voyat)
Il Consiglio non approva
Presidente Ha chiesto di parlare il Consigliere Bondaz, ne ha facoltà.
Bondaz (DC) Solo per dire che, non essendo stato approvato questo primo articolo, decadono tutti gli altri articoli che sono stati firmati come emendamento.
Presidente Cadono pertanto gli emendamenti presentati dai consiglieri Bondaz, Monami ed altri all'articolo 6, comma 2.
All'articolo 6, comma 2, ci sono ancora un emendamento presentato dal sottoscritto e uno presentato dal Consigliere Riccarand; trattando entrambi lo stesso argomento, vengono discussi congiuntamente.
Do lettura dell'emendamento presentato dal Consigliere Riccarand:
Emendamento Articolo 6, comma 2 e comma 3:
Sostituire "cinquecento elettori" con "trecento elettori".
Do lettura dell'emendamento presentato dal sottoscritto:
Emendamento Articolo 6, punto 2:
Al posto di "...firme di almeno cinquecento elettori" sostituire "...duecento elettori".
Ha chiesto di parlare il Consigliere Riccarand, ne ha facoltà.
Riccarand (VA) Questo emendamento riguarda il numero delle firme che è richiesto per la presentazione della lista e che la commissione ha proposto in cinquecento elettori; si fa riferimento a questo numero nei commi 2 e 3.
E' un numero che a noi sembra eccessivamente elevato, su questo ci sono state delle osservazioni critiche che condividiamo. Chiunque di noi ha fatto esperienza di raccolta di firme, sa quanto è difficile raccogliere le firme degli elettori perché ci deve essere un ufficiale che autentica queste firme, cioè ci deve essere la presenza di un notaio, che è difficile da reperire, che ha degli orari non sempre disponibili, quindi o si tratta di una forza organizzata che può farlo con una certa facilità, altrimenti, soprattutto per forze politiche che cercano di emergere sul panorama politico (che poi in realtà sono di più, perché uno deve raccoglierne almeno 600 per essere sicuro che non ci siano delle firme doppie o non valide), diventa una penalizzazione pesante per chiunque voglia candidarsi o presentare una lista di candidati.
Oltretutto vorrei osservare che finora la raccolta di firme per la presentazione di liste che non avevano rappresentanza negli organismi elettivi, che quindi dovevano raccogliere per obbligo le firme, poteva anche avvenire su atti separati. Di fatto succedeva che venivano raccolte le firme a volte senza neanche avere la lista completa, o comunque era consentito allegare poi l'elenco delle firme alla lista dei candidati attraverso atti separati.
Con la formulazione che abbiamo dato questo non è possibile, perché è previsto un modulo con il simbolo, con l'elenco dei candidati e le firme in calce, quindi questo meccanismo diventa complicato e richiede tempo, mentre sappiamo che i tempi necessari per questa operazione saranno per forza ristretti, perché prima bisogna chiudere la lista dei candidati, raccogliere le accettazioni e le dichiarazioni di candidatura e solo dopo andare a raccogliere le firme dei sottoscrittori.
Quindi credo che noi faremmo una scelta di buon senso e di non penalizzazione nei confronti di nessuno, riducendo questo numero; la nostra proposta è 300, la proposta del Consigliere Bich è 200, noi voteremo anche l'emendamento che ha presentato il Consigliere Bich, perché ci sembra che questa cosa altrimenti sia fortemente penalizzante.
Teniamo anche presente che il meccanismo di questa legge introduce una soglia di sbarramento vicino al 3 per cento, per cui ci sarà un filtro rispetto alle formazioni politiche; andare a penalizzare già nella fase di presentazione delle candidature secondo noi è sbagliato, per cui insistiamo perché questo emendamento possa essere accolto dal Consiglio.
Si dà atto che, alle ore 18,13, assume la Presidenza il Vicepresidente Trione e che i lavori sono sospesi dalle ore 18,20 fino alle ore 18,46.
Presidente Ha chiesto di parlare il Presidente Bich, ne ha facoltà.
Bich (GM) Illustro brevemente l'emendamento. E' un emendamento che viene a ristabilire una condizione minimamente equilibrata, ed è quella di diminuire le firme per la presentazione delle liste da 500 a 200.
Nel testo coordinato presentato dalla commissione, per quanto riguarda le forze politiche presenti in Consiglio in pratica è stato a tutte azzerato l'obbligo della raccolta delle firme: non deve raccogliere le firme nessun Gruppo, salvo i tre consiglieri del GM, che sono il Presidente della Giunta, il sottoscritto e il Consigliere Maquignaz. Non solo, ma questo montante delle firme che per le elezioni politiche per il collegio uninominale della Valle d'Aosta ammonta a 300 firme, in questo caso viene elevato a 500 firme. Questi sono i figli del male, pertanto vanno puniti ponendo loro degli ostacoli difficili da superare per arrivare in Consiglio.
A parte il fatto che è penalizzante già così, ma io avrei capito le 500 firme se tutti i gruppi politici avessero dovuto seguire questa procedura per presentare la lista; invece qui resta un gruppo di privilegiati, che sono i grandi partiti, che non avranno certamente difficoltà. Allora mi sembra che più che un criterio politico si segua un criterio personalizzato: si vuole vietare o comunque rendere difficile la presentazione di una minoranza e la presentazione di consiglieri che hanno avuto le traversie che tutti conoscono, e che hanno dato corso ad esperienze nuove, esperienze che sono state vagliate anche dal corpo elettorale dal momento che ci siamo presentati con il nostro simbolo, con la nostra faccia, con la nostra esperienza, con le nostre proposte nella campagna elettorale per le politiche. In quella campagna è stato riconosciuto il nostro simbolo a tutti gli effetti e quindi è stata accettata l'esperienza politica dalla quale scaturiva il simbolo.
Non si capisce perché adesso si vuole arrivare al balzello delle 500 firme, quindi veramente su questo punto mi sembra che si segua più che altro l'onda dell'odio personale, della trasversalità voluta per colpire qualcuno.
Ripeto, se viene ristabilito il concetto che ogni forza possa partire a pari "conditio" per questa corsa elettorale, quindi per tutti i gruppi viene richiesta la raccolta di 500 firme, posso ancora capire; ma le deroghe mi sembra che siano deroghe quanto meno di cattiva coscienza, e che in questo senso le minoranze, e soprattutto le minoranze come la nostra, anomale, che hanno avuto uno strappo anche doloroso nell'ambito delle proprie liste di elezione siano particolarmente penalizzate e colpite. Da qui la necessità che si senta una voce politica che ci dia il motivo, ci dia un minimo di conforto sul testo di questa legge, che ci sembra così penalizzante.
Non è che si voglia tirare fuori un discorso egoistico e campanilista; penso che raccoglieremo anche le 500 firme, ma vorrei guardare bene in faccia le forze politiche che sostengono a spada tratta queste tesi, perché queste forze politiche usano male le loro valutazioni su questa legge, usano male una valutazione della pari dignità che possono avere le proposte in generale, e quindi vorrei capire molto bene chi sono i soggetti proponenti di questo punto.
Presidente Ha chiesto di parlare il Consigliere Viérin, ne ha facoltà.
Viérin (UV) Pour une motion d'ordre: je demanderais une suspension de séance d'une dizaine de minutes afin d'approfondir les suggestions qui ont été énoncées par ceux qui ont illustré les amendements.
Presidente Su richiesta del Consigliere Viérin, i lavori sono sospesi per 10 minuti per alcuni approfondimenti.
Si dà atto che i lavori sono sospesi dalle ore 18,20 alle ore 18,46 e che alla ripresa dei lavori assume la presidenza il Vicepresidente Stévenin.
Presidente Riprendono i lavori del Consiglio.
Ha chiesto di parlare il Presidente Bich, ne ha facoltà.
Bich (GM) Gli emendamenti presentati restano tali. Ritengo che sia un atto di giustizia quello di approvare la diminuzione delle firme per i motivi già spiegati prima, non sto ad aggiungere di più.
Mi sento peraltro concorde sulla opportunità (qualora non venga approvato questo emendamento) di votare l'emendamento presentato dal PDS, dove si dice che tutti i gruppi devono raccogliere le firme, perché questo comporta un atto di giustizia nei confronti di una filosofia che si ispira all'uguaglianza fra le formazioni politiche e alla pari condizione per una competizione elettorale.
Chiedo alle forze, soprattutto alle forze che sono più sensibili alla tutela delle minoranze, di votare l'emendamento, o comunque di farsi partecipi dell'obiettivo politico che questo emendamento intende conseguire.
Presidente Ha chiesto di parlare il Consigliere Rusci, ne ha facoltà.
Rusci (PRI) Questo è uno degli altri argomenti di grande novità contenuti in questa legge e va trattato con l'attenzione dovuta agli argomenti di grande novità.
Una premessa: parla il rappresentante di un gruppo che potrebbe avere tutto l'interesse immediato a che passino le 500 firme da raccogliersi per le forze non presenti in Consiglio. Però il senso di giustizia e di democrazia deve prevalere; inoltre cadrebbe la premessa dell'intervento che ho fatto in discussione generale. Allora compariamo le situazioni: l'attuale legge elettorale chiede 100 firme per poter presentare una lista e l'esenzione per chi è dentro; per l'elezione del deputato e del senatore della Valle d'Aosta sono richieste 300 firme.
Devo capire a quale principio si ispira il risultato delle 500 firme, mi si deve far capire; non vedo nessun'altra risposta se non far di tutto per tenere fuori dal Consiglio regionale il nuovo che avanza.
Siamo alla dimostrazione palese e chiara della liturgia dell'autoconservazione; lo sappiamo, 4 o 5 forze si divideranno il bottino del Consiglio regionale. Allora c'è una contraddizione folle fra chi dice che il metodo proporzionale è il metodo della rappresentatività, e poi lo stesso sostiene che è indispensabile che si raccolgano 500 firme per poter entrare in Consiglio regionale. Qualcuno deve cercare di farmi capire questo. Almeno il PDS ha avuto il pudore di dire: in sede di prima applicazione partiamo tutti dai medesimi blocchi di partenza. Senza dire che raccogliere 500 firme è di una macchinosità incredibile. D'altra parte ne abbiamo viste delle belle sulle raccolte di firme, è vero, Gremmo? Non so se si vuole riprodurre una situazione talmente fastidiosa, a meno che uno non sappia di dover tenere in piedi una struttura di partito solo per arrivare alla raccolta delle firme.
Pertanto chiedo a questo punto alla cortesia del PDS di dire cosa vogliono fare, perché ora si votano gli emendamenti all'articolo 6 e l'articolo 59 è molto lontano; dobbiamo fare su questo argomento una discussione generale, dobbiamo sapere esattamente cosa succede. Quindi sono e per le 300 firme e per le 200 firme, mi sembrano eque; se non passerà l'uno, ci auguriamo che passi l'altro emendamento. E sono per dire che, se esiste un concetto di giustizia distributiva, a questo concetto si uniformino tutte le forze del Consiglio regionale.
Presidente Ha chiesto di parlare il Consigliere Gremmo, ne ha facoltà.
Gremmo (UAP) Per le elezioni di un consiglio provinciale o di un consiglio regionale territorialmente e come numero di popolazione analogo a quello della Valle d'Aosta, si richiedono 1800 firme. Il partito dei signori in doppio e triplo petto del siciliano La Malfa ha votato compatto a favore di una cosa ignobile, come quella che ha imposto le 1800 firme per l'elezione dei Consigli provinciali e regionali per un territorio che abbia più o meno la popolazione della Valle d'Aosta. Quindi se c'è qualcuno che non ha nessun diritto, neanche lontanamente, di aprire la ciabatta e di parlare di uguaglianza, è chi appartiene ad un partito che ha accettato l'ignobile fatto che per le forze nuove ci fossero le 1800 firme in un territorio che ha le dimensioni e la popolazione della Valle d'Aosta.
Certe lezioni da Cassandra, per il modo e la forma con cui vengono espresse, suscitano soltanto ripulsa totale, perché nascondono solo delle arrière-pensées. Se tutte le forze dovessero andare a raccogliere le firme, anche solo 200, diventerebbe un caos per una ragione semplice, caro collega Rusci; lei non ha mai raccolto le firme per presentare liste, perché appartiene ...
(... interviene il Consigliere Rusci, fuori microfono ...)
... benissimo, lei le ha raccolte una volta sola in condizioni diverse e in un numero inferiore, perché prima per la elezione della Camera dei Deputati erano soltanto 100. Sono state aumentate e se hanno pensato di aumentarle anche per la Camera dei Deputati, una ragione forse c'è.
Lei comunque ha fatto la raccolta in tempi lontani, ma in tempi più recenti in cui quello che lei chiama il nuovo è presente - ma il nuovo non vuol dire meglio e il nuovo non vuol dire che tutto sia uguale e nuovo, perché c'è del nuovo positivo, c'è del nuovo negativo, c'è del falso nuovo - il problema non è il numero delle firme, ma quanti le raccolgono, perché se c'è una lista che le raccoglie, se sono solo tre gruppi che le raccolgono, sono 1500 firme da raccogliere e non c'è un intreccio. Ma quando ci sono venti gruppi che raccolgono le firme, che mettono venti banchetti in piazza e la gente impazzisce e firma due volte e va davanti alla Procura della Repubblica perché è un reato firmare per due liste, a quel punto siamo nel caos.
Ora, chi dice che bisogna raccogliere firme tutti quanti, si assume la responsabilità di dire che per 4 mesi si rende ingovernabile la situazione della Valle d'Aosta, si crea il caos. Chi propone questo, lo si deve dire che vuole proporre il caos.
Se ci sono invece 2 o 3 liste che vogliono presentarsi, l'affollamento fisico non c'è, è comunque minimo, e allora il discorso è equo. Penso una cosa molto chiara: il concetto di punire il trasformismo è un concetto politico di fondo, che rende validissimo il fatto che chi fa il grillo salterino e salta da una parte e dall'altra per litigi personali non debba acquisire i diritti acquisiti dal gruppo politico. Io in cinque anni non ho mai cambiato bandiera, continuo a tenere la mia bandiera; chi ha ritenuto per ragioni nobilissime di cambiare bandiera, se ne assuma gli oneri, e quindi è corretta questa impostazione.
Il problema della raccolta delle firme è legato solo a quanti le raccolgono; ci sono liste nuove? Benissimo, è un modo ottimo di fare propaganda. Se decido di presentare la Lega Alpina, vado a raccogliere le mie 500 firme senza paura, è un modo ottimo di fare propaganda; il problema è che non ci siano altri venti gruppi, perché in quel caso non si presenta più.
Il problema è che se sulla scheda ci sono un numero ragionevole di simboli, allora esiste la possibilità di avere l'accesso per i gruppi piccoli. Chi lavora perché sulla scheda ci siano 20 simboli, in realtà vuol fottere tutti; è chi vuole sulla scheda i 20 simboli che alla fine ottiene di avere eletti dentro solo 4 partiti.
Presidente Ha chiesto di parlare il Consigliere Rusci, per fatto personale, ne ha facoltà.
Rusci (PRI) Per fatto personale, relativamente alla parte di La Malfa.
Quando il Consigliere Gremmo è credibile, gliene do atto, e gliene ho dato atto nel corso di questa giornata e mezzo di dibattito. Questa volta non è credibile.
Si dà atto che, dalle ore 18,59 fino alle ore 19,07, assume la Presidenza il Vicepresidente Trione.
Presidente Ha chiesto di parlare il Presidente Bich, ne ha facoltà.
Bich (GM) Sono molto sereno; chiaramente l'intervento di prima in parte toccava il collega Rusci, ma in parte toccava me, c'è una vecchia disputa con il Consigliere Gremmo.
Ho accusato sempre dall'inizio il Consigliere Gremmo di parlare per conto terzi e per motivi scarsamente nobili e di bassissimo profilo; questo l'ho detto sempre.
Vorrei precisare quel che mi dà fastidio delle sue dichiarazioni continue, a parte lo sviluppare la rissa continuamente e voler sempre aggredire perché con l'aggressione si intende prevaricare e soffocare la parola; sappia comunque che non toglie la parola con il suo modo aggressivo di azzannare i consiglieri. Gli ho già spiegato in diverse circostanze che non sono un transfuga, perché i transfughi sono quelli che se ne vanno via, io invece ho avuto un altro percorso e un altro processo.
Ho fatto le mie dichiarazioni politiche, ho rischiato di perdere la partita, per la verità poi in certe circostanze la partita non l'ho persa, l'hanno persa altri. Altri non se ne sono andati, non hanno fatto niente, sono lì ancora al loro posto, sono dei divinatori, sono le Cassandre di certe situazioni, soprattutto delle situazioni di retroguardia. Stante tranquilli che la "Cassandra" delle situazioni di retroguardia ce l'abbiamo garantita, gratuita, perché quella è patentata.
Dicevo prima quello che mi dà fastidio del Consigliere Gremmo, perché lui è arrivato qui come il cuculo a farsi covare le uova, poi ci siamo accorti che dentro l'uovo c'era quel che c'era, un certo tipo di volatile, rapace, e non aggiungo niente di più perché l'opinione pubblica lo conosce molto bene. Ma vorrei sapere il suo percorso politico, perché l'egregio Consigliere Gremmo non è nato ieri, è nato molto tempo fa, e sarebbe interessante andare a vedere il trasformismo, la metempsicosi politica del Consigliere Gremmo. State tranquilli che ci sarebbe da ridere. E anche prima, anche nei vari segmenti della metempsicosi state tranquilli che il Consigliere Gremmo ha sempre o quasi sempre parlato per conto terzi. Quindi la dimensione dell'uomo è quella lì.
Con questo chiudo la polemica, poi lei potrà incominciare a dire le sue solite definizioni, io non le risponderò più finché sto in questi banconi qui sotto. Finché il buon Dio invece mi darà la salute, la forza e la delega politica per stare su quel bancone lì, allora fino adesso abbiamo scherzato un pochettino, stia tranquillo che da ora in poi mi esenterò da qualsiasi forma di intervento ironico nei suoi confronti, ma sappia che userò il regolamento in modo drastico fino in fondo. Così come mi ha detto l'altro giorno il Presidente Ricca della Provincia di Torino, che lei quando entra in Provincia dopo due battute, che sono sempre le solite battute velenose e offensive, la sbattono fuori a titolo di regolamento ...
(... proteste vivaci da parte del Consigliere Gremmo ...)
... e se lei non arriva a quello è perché lei sta zitto e non ha niente da aggiungere in più. E il suo istinto nazi-maoista che qui ha già fatto danni abbastanza lo può riservare in altre istanze e in altri luoghi.
E con questo con lei ho finito, perché diamo uno spettacolo indecente che non voglio continuare.
Presidente Ha chiesto di parlare il Consigliere Gremmo, per fatto personale, ne ha facoltà.
Gremmo (UAP) Tutto quello che ha detto il Presidente Bich mi lascia del tutto indifferente, ho scritto un libro in cui racconto la mia vicenda biografica, se al Consiglio interessa la racconto anche qua, è abbastanza lunga, sono ventidue capitoli; magari lo andrà a comprare il libreria. Si intitola "Contro Roma", ricorda quando avevo 18 anni cosa facevo, ma del resto c'era stata la mozione di Aloisi che aveva rammentato ... ma Aloisi non porta rancore, quindi non c'è problema.
Volevo solo puntualizzare una cosa: non sono mai stato espulso dalla Provincia di Torino, quindi il Presidente Bich ha detto una bugia, una falsità verificabile.
Il Presidente socialista Ricca minaccia alcune volte di cacciarmi fuori, poi non lo fa mai, non so perché; forse perché non ci sono gli estremi. Ho dato un giudizio politico; ho il pieno rispetto della persona, ho espresso un giudizio politico, cioè se uno entra in un Consiglio elettivo in un modo e poi cambia bandiera, questo è nel suo diritto, come ha fatto Aloisi, come hanno fatto altri, però se ne assume l'onere.
Quando sono entrato in un Consiglio elettivo, ho sempre mantenuto quella posizione lì. Poi evidentemente ci sono dei percorsi politici umani del tutto rispettabili; ho espresso un giudizio politico che va al di là della persona: chi ritiene di passare da un partito all'altro, non si porta dietro niente.
Questa è una opinione precisa, chiara, ed ho espresso questo. Se poi da qui si vuole partire per sfogare su di me, che sono il più debole, che sono quello che non conta niente, il proprio astio, la propria viltà per non avere il coraggio di attaccare i propri nemici, attribuendo a me delle intenzioni che non ho perché, ripeto, fino a tre minuti fa quando il collega Rusci mi ha chiesto di dare una mano io ero disponibile. Ma quando il collega Rusci ha ritenuto in modo inaccettabile di deformare una mia vicenda, quando ha ritenuto di fare un accenno (che considero inaccettabile sul piano umano) ad una vicenda che sto subendo da due anni, ho detto: benissimo, fa quel che vuoi, amici come prima, ma a costo di tagliarmi i baffi (che non ho più) qualunque cosa mi chieda il collega Rusci non gli do più una mano.
Presidente Torniamo agli emendamenti.
Pongo in votazione l'emendamento del Presidente Bich al comma 2 dell'articolo 6.
Esito della votazione
Presenti: 34
Votanti: 8
Favorevoli: 7
Contrari: 1
Astenuti: 26 (Agnesod, Aloisi, Bajocco, Beneforti, Bondaz, Chenuil, Chiofalo, Cout, Faval, Lanièce, Limonet, Louvin, Mafrica, Marcoz, Milanesio, Monami, Mostacchi, Pascale, Perrin, Ricco, Rollandin, Stévenin, Trione, Vallet, Viérin e Voyat)
Il Consiglio non approva
Presidente Pongo in votazione l'emendamento presentato dal Consigliere Riccarand all'articolo 6, comma 2.
Esito della votazione
Presenti: 33
Votanti: 7
Favorevoli: 6
Contrari: 1
Astenuti: 26 (Agnesod, Aloisi, Bajocco, Beneforti, Bondaz, Chenuil, Chiofalo, Cout, Faval, Lanièce, Limonet, Louvin, Mafrica, Maquignaz, Marcoz, Milanesio, Monami, Mostacchi, Pascale, Perrin, Ricco, Rollandin, Stévenin, Trione, Vallet, Viérin e Voyat)
Il Consiglio non approva
Presidente Passiamo agli emendamenti al comma 3 dell'articolo 6. Essendo stato respinto l'emendamento del Consigliere Riccarand al comma 2, decade l'emendamento al comma 3.
E' stato presentato un emendamento dal sottoscritto, di cui do lettura:
Emendamento Articolo 6, punto 3, riga 14:
Aggiungere a "...la lista sia contraddistinta da un contrassegno..." la frase "...Appartenente ad un partito o gruppo operante nel Parlamento nazionale"... o un contrassegno composito.
Lo pongo in votazione.
Esito della votazione
Presenti: 34
Votanti: 2
Favorevoli: 2
Astenuti: 32 (Agnesod, Aloisi, Bajocco, Beneforti, Bondaz, Chenuil, Chiofalo, Cout, Faval, Gremmo, Lanièce, Lavoyer, Limonet, Louvin, Mafrica, Maquignaz, Marcoz, Martin, Milanesio, Monami, Mostacchi, Pascale, Perrin, Riccarand, Ricco, Rollandin, Rusci, Stévenin, Trione, Vallet, Viérin e Voyat)
Il Consiglio non approva
Presidente Siamo al comma 8 dell'articolo 6. Ci sono due emendamenti presentati dall'Uv, e dai consiglieri Martin, Rusci, Bich.
Do lettura dell'emendamento presentato dai consiglieri Martin, Rusci, Bich:
Emendamento All'articolo 6, dopo il comma 7, è aggiunto il seguente comma 8
"8. Il presentatore della lista può indicare quale "candidato Walser" un candidato inserito nella lista, in possesso dei requisiti di elettorato attivo e passivo previsti nella presente Legge, e che sia iscritto nelle liste elettorali dei Comuni di Gressoney-La-Trinité, Gressoney-Saint-Jean o Issime".
Ha chiesto di parlare il Consigliere Martin, ne ha facoltà.
Martin (ADP) Ritiriamo l'emendamento, in quanto mal formulato.
Presidente Do lettura dell'emendamento presentato dall'Union Valdôtaine:
Emendamento All'articolo 6, dopo il comma 7, è aggiunto il seguente comma 8
"8. Il presentatore della lista può indicare quale "candidato Walser" un candidato inserito nella lista, in possesso dei requisiti di elettorato attivo e passivo previsti nella presente Legge, e che sia iscritto nelle liste elettorali dei Comuni di Gressoney-La-Trinité, Gressoney-Saint-Jean o Issime".
Ha chiesto di parlare il Consigliere Louvin, ne ha facoltà.
Louvin (UV) Nous maintenons notre amendement, c'est une hypothèse que nous avons formulée en subordonnée par rapport à l'hypothèse principale, qui était celle du collège Walser. Par le moyen de cette formulation alternative, nous proposons la possibilité d'indiquer un candidat Walser à l'intérieur des listes, candidat qui devrait jouir du droit électoral actif et du droit électoral passif, aux termes de la présente loi, et être inscrit dans les listes électorales des communes de Gressoney-La-Trinité, Gressoney-Saint-Jean et Issime.
Suivant notre proposition, il faudrait que ce candidat atteigne à un nombre minimum de préférences individuelles, témoignant de la représentativité de ce même candidat par rapport à l'ensemble de la collectivité, qui serait appelé à représenter au sein de ce Conseil.
Nous maintenons donc la proposition formulée et qui est déposée en tant qu'amendement.
Presidente Ha chiesto di parlare il Consigliere Gremmo, ne ha facoltà.
Gremmo (UAP) Voterò a favore, perché ero contrario all'idea di una corsia privilegiata che avrebbe snaturato..., sono invece favorevole a questo emendamento, perché un candidato (fra l'altro prendo atto che è stata recepita una osservazione che avevo fatto, cioè che sia iscritto nel collegio e quindi rappresentativo) che prende 500 preferenze è abbastanza rappresentativo, pertanto voterò a favore.
Presidente Pongo in votazione l'emendamento presentato dall'Uv.
Esito della votazione
Presenti: 34
Votanti: 20
Favorevoli: 20
Astenuti: 14 ((Aloisi, Beneforti, Bich, Bondaz, Chiofalo, Lanièce, Limonet, Maquignaz, Milanesio, Monami, Pascale, Riccarand, Ricco e Trione)
Il Consiglio non approva
Presidente Pongo in votazione l'articolo 6.
Esito della votazione
Presenti: 34
Votanti: 34
Favorevoli: 27
Contrari: 7
Il Consiglio approva
Presidente Do lettura dell'articolo 7:
Articolo 7 (Presentazione delle liste)
1. La presentazione delle liste si effettua alla Cancelleria del Tribunale di Aosta dalle ore otto del trentacinquesimo giorno alle ore venti del trentaquattresimo giorno antecedente quello della votazione.
2. Devono essere presentati i seguenti documenti:
a) tre esemplari del contrassegno con diametro di cm.10 e tre con diametro di cm.2;
b) il certificato di iscrizione del candidato nelle liste elettorali di un Comune della Regione, rilasciato dal Sindaco competente;
c) il certificato di residenza dal quale risulti la residenza ininterrotta, alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, nel territorio della Regione, da almeno tre anni ovvero il certificato di nascita o documento equivalente, di ciascun candidato;
d) la dichiarazione di accettazione della candidatura da prodursi secondo le modalità indicate all'articolo 6, comma cinque;
e) la dichiarazione di presentazione della lista dei candidati sottoscritta dal Presidente, Segretario o Dirigente di cui all'articolo 6 comma due, eventualmente corredata dai moduli sottoscritti dal prescritto numero di elettori.
3. Nessun elettore può firmare per la presentazione di più di una lista.
4. La firma degli elettori deve avvenire su moduli riproducenti il contrassegno di lista, il nome, cognome, data e luogo di nascita dei candidati, nonché il nome e cognome, luogo e data di nascita dei sottoscrittori, e deve essere autenticata da notaio, pretore, giudice conciliatore o di pace, cancelliere di pretura e di tribunale, sindaco, assessore delegato in via generale a sostituire il sindaco assente o impedito, segretario comunale, di cui alla legge 21 marzo 1990, n. 53, recante modifiche ai procedimenti elettorali; deve essere indicato il Comune nelle cui liste l'elettore dichiara di essere iscritto.
5. Le firme dei moduli devono essere corredate dei certificati, anche collettivi, dei Sindaci dei singoli Comuni, ai quali appartengono i sottoscrittori, che ne attestino l'iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della Regione. I Sindaci devono, nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta, rilasciare tali certificati.
6. La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere, infine, l'indicazione di due delegati effettivi e di due supplenti autorizzati a designare, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata con le modalità di cui al comma quattro i rappresentanti della lista presso ogni seggio e presso l'Ufficio elettorale regionale.
7. La cancelleria del Tribunale all'atto del ricevimento delle liste dei candidati rilascia ricevuta nella quale è indicato il numero provvisorio di presentazione, la riproduzione della descrizione del contrassegno che distingue la lista, nonché i documenti di corredo richiesti dalla legge.
8. Nel caso in cui la lista è presentata incompleta nella documentazione, essa viene restituita, ai presentatori e, qualora ripresentata, assume il numero provvisorio spettante al momento della ripresentazione.
Presidente All'articolo 7, comma 2, vi è un emendamento presentato dal PDS, che è decaduto perché è decaduto l'emendamento all'articolo 1, di cui do ugualmente lettura:
Emendamento Articolo 7, comma 2: dopo la lettera d) aggiungere la lettera "d1)" così formulata:
"d1) la dichiarazione eventuale di coalizione con le altre liste, sottoscritta dai presidenti segretari o dirigenti delle liste presentate con le modalità di cui all'articolo 6, comma 2".
Vi è altresì un emendamento presentato dai consiglieri Bondaz, Monami ed altri, che è stato ritirato, quindi prendiamo atto solo del ritiro. Ne do comunque lettura:
Emendamento Al comma 2 è aggiunta la lettera f)
"f) La dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati, appartenenti alla Comunità Montana denominata Walser, Alta Valle del Lys, che intendano collegarsi con altra lista deve contenere l'indicazione della lista con la quale si intende effettuare il collegamento. Le dichiarazioni di collegamento fra liste devono essere reciproche. Le liste collegate ai fini dell'assegnazione dei seggi costituiscono un gruppo di liste".
Al comma IV vi sono emendamenti del Consigliere Gremmo e del sottoscritto.
Do lettura dell'emendamento presentato dal Consigliere Gremmo:
Emendamento Articolo 7, comma 4:
Dopo le parole iniziali: "La firma degli elettori deve avvenire..." inserire "nei tre mesi precedenti la scadenza naturale del Consiglio su appositi moduli stampati dal Servizio elettorale e vigilanza anagrafica della Presidenza della Giunta regionale dopo che i gruppi politici che intendono presentare liste hanno depositato con dichiarazione autenticata da notaio il contrassegno e l'elenco nominativo dei candidati...".
Ha chiesto di parlare il Consigliere Gremmo, ne ha facoltà.
Gremmo (UAP) Quando ho partecipato alla conferenza stampa dei segretari dei partiti presenti in Parlamento e non in Consiglio regionale, mi ero preso l'impegno, perché mi era stato chiesto da uno di questi segretari, di inserire una garanzia, cioè la garanzia che si sapesse il termine effettivo in cui era possibile la raccolta delle firme.
Per me nel silenzio della legge anche domani mattina uno che abbia i 18 nomi e il simbolo può già raccogliere firme, ma siccome la questione era controversa, in quanto qualcuno sosteneva una tesi diversa, cioè sosteneva che soltanto dal giorno della indizione dei comizi elettorali era possibile la raccolta delle firme, ho presentato questo emendamento in cui dico che chi deve raccogliere le firme abbia la sicurezza dei tre mesi. Cinquecento firme in tre mesi anche Bich è in grado di raccoglierle.
In più ho aggiunto, proprio perché, caro Rusci, so come uno può subire sulla propria pelle dei brogli, che si faccia carico l'ufficio regionale di stampare i moduli, cioè che si vada ad una raccolta con dei moduli omogenei, confezionati in modo che non siano manipolabili per cui si sappia che è per quella lista, per quel simbolo e per quei candidati.
Presidente Pongo in votazione l'emendamento presentato dal Consigliere Gremmo.
Esito della votazione
Presenti: 34
Votanti: 25
Favorevoli: 25
Astenuti: 9 (Bajocco, Chenuil, Cout, Lavoyer, Mafrica, Martin, Monami, Riccarand, Rusci)
Il Consiglio approva
Presidente C'è un emendamento presentato dal sottoscritto, di cui do lettura:
Emendamento Articolo 7, punto 4, riga 8:
Al posto di "Assessore delegato in via generale a sostituire il sindaco assente o impedito..." sostituire "...Assessore delegato a sostituire il sindaco...".
Se permettete lo illustro da qui, è una cosa brevissima. Là dove si dice "Assessore delegato in via generale a sostituire il sindaco assente o impedito..." dato che in questo caso la sostituzione dei sindaco assente o impedito ridurrebbe la facoltà dell'Assessore di poter raccogliere le firme solo al periodo in cui il sindaco è impedito o assente, proprio per agevolare la raccolta delle firme, proporrei di sostituire con "Assessore delegato a sostituire il sindaco...".
Quindi i comuni possono mettere a disposizione un assessore per la raccolta delle firme; questa mi sembra una cosa normale.
Lo pongo in votazione.
Esito della votazione
Presenti: 34
Votanti: 21
Favorevoli: 20
Contrari: 1
Astenuti: 13 (Aloisi, Bajocco, Beneforti, Bondaz, Chiofalo, Cout, Lanièce, Limonet, Mafrica, Milanesio, Pascale, Ricco e Trione)
Il Consiglio approva
Presidente Pongo in votazione l'articolo 7 nel testo così emendato:
Articolo 7 (Presentazione delle liste)
1. La presentazione delle liste si effettua alla cancelleria del Tribunale di Aosta dalle ore otto del trentacinquesimo giorno alle ore venti del trentaquattresimo giorno antecedente quello della votazione.
2. Devono essere presentati i seguenti documenti:
a) tre esemplari del contrassegno con diametro di cm.10 e tre con diametro di cm.2;
b) il certificato di iscrizione del candidato nelle liste elettorali di un Comune della Regione, rilasciato dal Sindaco competente;
c) il certificato di residenza dal quale risulti la residenza ininterrotta, alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, nel territorio della Regione, da almeno tre anni ovvero il certificato di nascita o documento equivalente, di ciascun candidato;
d) la dichiarazione di accettazione della candidatura da prodursi secondo le modalità indicate all'articolo 6, comma cinque;
e) la dichiarazione di presentazione della lista dei candidati sottoscritta dal Presidente, Segretario o Dirigente di cui all'articolo 6 comma due, eventualmente corredata dai moduli sottoscritti dal prescritto numero di elettori.
3. Nessun elettore può firmare per la presentazione di più di una lista.
4. La firma degli elettori deve avvenire nei tre mesi precedenti la scadenza naturale del Consiglio, dopo che i gruppi politici che intendono presentare liste hanno depositato, con dichiarazione autenticata da notaio, il contrassegno e l'elenco nominativo dei candidati, su appositi moduli stampati dal Servizio elettorale e vigilanza anagrafica della Presidenza della Giunta regionale riproducenti il contrassegno di lista, il nome, cognome, data e luogo di nascita dei candidati, nonché il nome e cognome, luogo e data di nascita, comune di iscrizione elettorale dei sottoscrittori, e deve essere autenticata da notaio, pretore, giudice conciliatore o di pace, cancelliere di pretura e di tribunale, sindaco, assessore delegato in via generale a sostituire il sindaco assente o impedito, segretario comunale, di cui alla legge 21 marzo 1990, n. 53, recante modifiche ai procedimenti elettorali; deve essere indicato il Comune nelle cui liste l'elettore dichiara di essere iscritto.
5. Le firme dei moduli devono essere corredate dei certificati, anche collettivi, dei Sindaci dei singoli Comuni, ai quali appartengono i sottoscrittori, che ne attestino l'iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della Regione. I Sindaci devono, nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta, rilasciare tali certificati.
6. La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere, infine, l'indicazione di due delegati effettivi e di due supplenti autorizzati a designare, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata con le modalità di cui al comma quattro i rappresentanti della lista presso ogni seggio e presso l'Ufficio elettorale regionale.
7. La cancelleria del Tribunale all'atto del ricevimento delle liste dei candidati rilascia ricevuta nella quale è indicato il numero provvisorio di presentazione, la riproduzione della descrizione del contrassegno che distingue la lista, nonché i documenti di corredo richiesti dalla legge.
8. Nel caso in cui la lista è presentata incompleta nella documentazione, essa viene restituita, ai presentatori e, qualora ripresentata, assume il numero provvisorio spettante al momento della ripresentazione.
Esito della votazione
Presenti: 33
Votanti: 28
Favorevoli: 28
Astenuti: 5 (Bich, Lavoyer, Maquignaz, Martin e Rusci)
Il Consiglio approva
Presidente Do lettura dell'articolo 8:
Articolo 8 (Ufficio elettorale regionale)
1. Il Presidente del Tribunale di Aosta costituisce, entro tre giorni dalla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, l'Ufficio elettorale regionale, composto di tre magistrati, dei quali uno con funzione di Presidente.
2. L'Ufficio elettorale regionale può avvalersi di uno o più esperti, con attribuzioni esclusivamente tecniche, nominati dalPresidente dell'Ufficio stesso.
Presidente Pongo in votazione l'articolo 8.
Esito della votazione
Presenti, votanti e favorevoli: 32
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente Do lettura dell'articolo 9.
Articolo 9 (Esame e ammissione delle liste)
1. L'Ufficio elettorale regionale entro due giorni dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati:
a) verifica se le liste sono state presentate in termine, corredate dal numero di firme prescritte e comprendono un numero di candidati non inferiore a 18; dichiara non valide le liste che non corrispondono a queste condizioni e riduce al limite prescritto quelle contenenti un numero di candidati superiore al numero dei consiglieri da eleggere, cancellando gli ultimi nomi;
b) accerta che le liste siano state presentate dal dirigente o dai dirigenti regionali del partito o dalle persone da loro delegate, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6, comma due;
c) ricusa le liste contraddistinte da contrassegni in violazione di quanto previsto dall'articolo 5;
d) cancella dalle liste i nomi dei candidati per i quali manca la prescritta accettazione;
e) cancella dalle liste i nomi dei candidati che non abbiano compiuto o che non compiono il ventunesimo anno di età al giorno delle elezioni e di quelli per i quali non sia stato presentato il certificato di nascita, o documento equipollente, o il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della Regione e di quelli che, alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali non posseggono il requisito della residenza nel territorio regionale per un periodo ininterrotto di almeno tre anni o il requisito della nascita in un comune della Regione;
f) cancella i nomi dei candidati compresi in più liste già presentate.
2. L'Ufficio elettorale regionale, non appena scaduto il termine per la presentazione dei ricorsi o, nel caso in cui sia stato presentato reclamo, alla scadenza del termine per la decisione dei ricorsi di cui all'articolo 10, comma due, compie le seguenti operazioni:
a) stabilisce, mediante sorteggio, da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista di cui all'articolo 7, comma sei, appositamente convocati, il numero d'ordine da assegnarsi alle liste medesime. Le liste e i relativi contrassegni saranno riprodotti sulle schede di votazione e sul manifesto di cui all'articolo 11 con i colori del contrassegno depositato e secondo l'ordine risultato dal sorteggio;
b) assegna un numero ai singoli candidati di ciascuna lista, secondo l'ordine cui vi sono iscritti;
c) comunica ai delegati di lista le definitive determinazioni adottate;
d) trasmette immediatamente alla Presidenza della Giunta regionale l'originale delle liste definitive corredate dai relativi allegati nonché di un esemplare del verbale stesso per dare atto degli adempimenti di cui sopra.
Presidente Pongo in votazione l'articolo 9:
Esito della votazione
Presenti, votanti e favorevoli: 32
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente Do lettura dell'articolo 10:
Articolo 10 (Ricorsi contro le decisioni dell'Ufficio elettorale regionale)
1. Le decisioni dell'Ufficio elettorale regionale, di cui all'articolo 9, sono comunicate nella stessa giornata ai delegati di lista.
2. Contro le decisioni di cui al comma uno, i delegati di lista possono, entro ventiquattro ore dalla comunicazione, ricorrere al medesimo Ufficio elettorale regionale, che decide entro le ventiquattro ore successive.
3. Il ricorso deve essere depositato entro il termine di cui al comma due a pena di decadenza presso l'Ufficio elettorale regionale.
Presidente Pongo in votazione l'articolo 10:
Esito della votazione
Presenti, votanti e favorevoli: 32
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente Do lettura dell'articolo 11:
Articolo 11 (Pubblicazione del manifesto delle candidature)
1. Il Presidente della Giunta regionale provvede per la preparazione del manifesto che deve contenere le liste dei candidati ed i relativi contrassegni secondo l'ordine risultato dal sorteggio, ed il cognome, luogo e data di nascita, nonché il numero progressivo assegnato ai candidati di ciascuna lista. Il manifesto deve essere bilingue.
2. Il manifesto recante la firma, anche a stampa, del Presidente dell'Ufficio elettorale regionale, é trasmesso dal Presidente della Giunta regionale ai Sindaci dei Comuni della Regione, i quali provvedono per la pubblicazione all'albo comunale ed in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno anteriore a quello della votazione.
3. Il Presidente della Giunta regionale provvede, per la stampa delle schede, redatte a norma dell'articolo 17, nelle quali i contrassegni di lista sono riportati secondo l'ordine risultato dal sorteggio. Le schede devono essere bilingui.
Presidente Pongo in votazione l'articolo 11.
Esito della votazione
Presenti, votanti e favorevoli: 32
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente Do lettura dell'articolo 12:
Articolo 12 (Designazione dei rappresentanti di lista)
1. Con dichiarazione scritta su carta libera e autenticata con le modalità indicate all'articolo 7, comma quattro, i delegati di cui all'articolo 7, comma sei, o persone da essi autorizzati in forma autenticata, hanno diritto di designare all'Ufficio di ciascuna sezione e all'Ufficio elettorale regionale, due rappresentanti di lista, uno effettivo e l'altro supplente, scegliendoli fra gli elettori della Regione che sappiano leggere e scrivere.
2. L'atto di designazione dei rappresentanti presso gli uffici elettorali di sezione è presentato entro il venerdì precedente l'elezione al segretario del Comune che ne deve curare la trasmissione ai presidenti delle sezioni elettorali o è presentato direttamente ai singoli presidenti delle sezioni sabato pomeriggio, oppure la mattina stessa delle elezioni, purché prima dell'inizio della votazione.
3. L'atto di designazione dei rappresentanti presso l'Ufficio elettorale regionale è presentato entro le ore dodici del giorno precedente l'elezione, alla cancelleria del Tribunale di Aosta, la quale ne rilascia ricevuta.
4. Per lo svolgimento del loro compito i delegati di lista devono dimostrare la loro qualifica esibendo la ricevuta rilasciata dalla cancelleria del Tribunale all'atto del deposito delle liste dei candidati. Nel caso che alla designazione dei rappresentanti di lista provvedano delegati dei delegati ai sensi del comma uno, i pubblici ufficiali indicati all'articolo 6 comma quarto, nell'autenticarne la firma, dà atto dell'esibizione fattagli della ricevuta rilasciata all'atto del deposito delle liste.
5. Il rappresentante di ogni lista di candidati ha diritto di assistere a tutte le operazioni dell'Ufficio elettorale, sedendo al tavolo dell'ufficio stesso o in prossimità, ma sempre in luogo che gli permetta di seguire le operazioni elettorali e può fare inserire succintamente a verbale eventuali dichiarazioni.
6. Il Presidente, uditi gli scrutatori, può con ordinanza motivata fare allontanare dall'aula il rappresentante che eserciti violenza, o che, richiamato due volte, continui a turbare gravemente il regolare procedimento delle operazioni elettorali.
Presidente Pongo in votazione l'articolo 12.
Esito della votazione
Presenti, votanti e favorevoli: 32
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente Do lettura dell'articolo 13:
Articolo 13 (Certificato di iscrizione nelle liste elettorali)
1. Entro il quinto giorno precedente quello della votazione, il Sindaco di ciascun Comune della Regione deve provvedere per la consegna al domicilio di ciascun elettore del certificato di iscrizione nelle liste elettorali. Il certificato indica la sezione alla quale l'elettore appartiene, la sua ubicazione, il giorno e l'orario della votazione e reca un tagliando, che è staccato dal Presidente dell'Ufficio elettorale di sezione all'atto dell'esercizio del voto.
2. Per l'elettore residente nel Comune, la consegna del certificato è effettuato a domicilio ed è constatata mediante ricevuta dell'elettore stesso o di persona della sua famiglia o addetta al suo servizio e con lui convivente.
3. Quando il certificato sia rifiutato o la persona alla quale è fatta la consegna non possa o non voglia rilasciare ricevuta, il messo redige apposita dichiarazione.
4. Per gli elettori residenti fuori del Comune, i certificati sono loro rimessi dall'Ufficio comunale, tramite il Sindaco del Comune di loro residenza, se questa sia conosciuta.
5. Per i militari delle forze armate e gli appartenenti ai corpi militarmente organizzati al servizio dello Stato nonché gli appartenenti alla Polizia di Stato, i quali prestano servizio nel territorio della Regione, ma fuori del Comune nelle cui liste sono iscritti, i Comandanti dei reparti entro dieci giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, devono richiedere al Sindaco competente la trasmissione dei certificati elettorali, per eseguire poi, immediatamente, la consegna agli interessati.
6. Per gli elettori residenti all'estero i Comuni di iscrizione elettorale provvedono, entro il ventesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, all'invio di una cartolina avviso recante l'indicazione della data della votazione, l'avvertenza che il destinatario può ritirare il certificato elettorale presso il competente ufficio comunale e che l'esibizione della cartolina stessa dà diritto al titolare di usufruire delle facilitazioni di viaggio per recarsi a votare nel comune di iscrizione elettorale. Le cartoline avviso, fornite ai comuni dal Servizio elettorale e vigilanza anagrafica della Presidenza della Giunta regionale, devono essere spedite col mezzo postale più rapido.
7. Gli elettori che non abbiano ricevuto a domicilio, entro il termine fissato dal comma uno, il certificato di iscrizione nelle liste elettorali, possono personalmente ritirarlo a decorrere dal terzo giorno antecedente sino a quello dell'elezione compreso. Della consegna si fa annotazione in apposito registro.
8. Se un certificato è stato smarrito o è divenuto inservibile, l'elettore ha diritto, presentandosi personalmente fino alla chiusura delle operazioni di votazione, e previa annotazione in apposito registro, di ottenerne dal Sindaco un altro munito di speciale contrassegno sul quale deve essere dichiarato che trattasi di duplicato.
9. Qualora i certificati elettorali non siano distribuiti o siano stati distribuiti irregolarmente, il Presidente della commissione elettorale circondariale, previ sommari accertamenti, può nominare un commissario che intervenga presso il Comune per la distribuzione dei certificati.
10. Ai fini degli adempimenti previsti dal presente articolo, l'ufficio comunale rimane aperto quotidianamente, anche nei giorni festivi, dal quinto giorno antecedente l'elezione e nel giorno stesso delle elezioni, almeno dalle ore nove alle ore diciannove.
Presidente Pongo in votazione l'articolo 13.
Esito della votazione
Presenti, votanti e favorevoli: 32
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente Do lettura dell'articolo 14:
Articolo 14 (Trasmissione liste elettorali di sezione)
1. La Commissione elettorale circondariale trasmette al Sindaco le liste elettorali di sezione per la votazione almeno dieci giorni prima della data di convocazione dei comizi.
Presidente Pongo in votazione l'articolo 14.
Esito della votazione
Presenti, votanti e favorevoli: 32
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente Do lettura dell'articolo 15:
Articolo 15 (Accertamento dell'esistenza e del buon stato dei materiali di arredamento dei seggi)
1. Entro dieci giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, il Sindaco od un assessore da lui delegato, con l'assistenza del segretario comunale, accerta l'esistenza e il buono stato delle urne, dei tavoli, dei tramezzi, delle cabine e di quanto altro necessario per l'arredamento delle varie sezioni.
2. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma uno, il Presidente della Giunta regionale, ove sia il caso, provvede a far eseguire le predette operazioni anche a mezzo di commissario.
Presidente Pongo in votazione l'articolo 15.
Esito della votazione
Presenti, votanti e favorevoli: 33
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente Do lettura dell'articolo 16:
Articolo 16 (Consegna locali e materiale elettorale)
1. Il Sindaco di ogni Comune provvede affinché, dalle ore sedici in poi del giorno precedente quello di votazione, il Presidente dell'Ufficio elettorale di sezione assuma la consegna del locale arredato a sede della sezione e prenda in carico il seguente materiale:
a) il plico sigillato contenente il bollo della sezione;
b) le liste degli elettori della sezione autenticate dalla Commissione elettorale circondariale;
c) l'elenco degli elettori che hanno dichiarato di voler votare nel luogo di cura dove sono degenti;
d) un estratto delle liste di cui alla lettera b) da affiggersi nelle sale della votazione;
e) tre copie del manifesto contenente le liste dei candidati della circoscrizione;
f) i verbali di nomina degli scrutatori;
g) le designazioni dei rappresentanti di lista ricevute a norma dell'articolo 12;
h) il pacco delle schede che al Sindaco è stato trasmesso sigillato dal Servizio elettorale e vigilanza anagrafica della Presidenza della Giunta regionale, con l'indicazione sull'involucro esterno del numero delle schede contenute;
i) due urne;
l) due cassette per la conservazione delle schede autenticate da consegnare agli elettori;
m) un congruo numero di matite copiative per l'espressione del voto;
n) il pacco degli stampati e della cancelleria occorrenti per il funzionamento della sezione.
2. Il Presidente dell'Ufficio elettorale accerta l'esistenza e il buono stato delle urne e di tutto il materiale di arredamento necessario per il regolare svolgimento delle operazioni elettorali e segnala eventuali deficienze al Sindaco affinché questi provveda immediatamente e comunque prima delle ore sei del giorno di votazione.
Presidente Pongo in votazione l'articolo 16.
Esito della votazione
Presenti, votanti e favorevoli: 34
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente Do lettura dell'articolo 17:
Articolo 17 (Caratteristiche delle schede di votazione)
1. Le schede sono di carta consistente di tipo unico e di identico colore e sono fornite dal Servizio elettorale e vigilanza anagrafica della Presidenza della Giunta regionale e verranno stampate con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A e B allegate alla presente legge.
2. Le schede riproducono in fac-simile i contrassegni a colori di tutte le liste regolarmente presentate secondo l'ordine risultato dal sorteggio.
3. Accanto ad ogni singolo contrassegno sono tracciate le linee orizzontali in numero pari a quello dei voti di preferenza che l'elettore ha facoltà di esprimere per i candidati della lista votata. Sono vietati altri segni o indicazioni.
4. Le schede devono pervenire all'Ufficio elettorale debitamente piegate.
Presidente C'è un emendamento dell'Union Valdôtaine al comma 3, che viene ritirato, ne do comunque lettura:
Emendamento Articolo 17, comma 3
Al comma 3 è aggiunta la seguente frase:
"Nelle schede del secondo collegio accanto ad ogni singolo contrassegno è indicato il nome e cognome del candidato".
Pongo in votazione l'articolo 17.
Esito della votazione
Presenti, votanti e favorevoli: 34
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente Do lettura dell'articolo 18:
Articolo 18 (Bolli delle sezioni e urne)
1. Previa intesa tra la Presidenza della Giunta regionale ed il Ministero dell'Interno, sono utilizzati i bolli delle sezioni, le urne e le cassette in uso per le elezioni della Camera dei deputati.
2. Il Servizio elettorale e vigilanza anagrafica della Presidenza della Giunta regionale provvede ad inviare ai Sindaci i plichi sigillati contenenti i bolli delle sezioni non oltre il terzo giorno antecedente quello della votazione.
Presidente Pongo in votazione l'articolo 18.
Esito della votazione
Presenti, votanti e favorevoli: 34
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente Do lettura dell'articolo 19:
Articolo 19 (Composizione degli Uffici elettorali di sezione - Albo presidenti di seggio)
1. In ciascuna sezione è costituito un Ufficio elettorale composto da un Presidente, da quattro scrutatori di cui uno, scelto dal Presidente, assume le funzioni di vice Presidente, e da un segretario.
2. Per l'albo delle persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale si applicano le disposizioni della legge 21 marzo 1990, n. 53, recante misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale.
Presidente Pongo in votazione l'articolo 19.
Esito della votazione
Presenti, votanti e favorevoli: 34
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente Do lettura dell'articolo 20:
Articolo 20 (Nomina del Presidente di seggio)
1. Il Presidente del Tribunale di Aosta, entro il trentesimo giorno precedente quello della votazione, nomina i Presidenti di seggio fra le persone iscritte nell'albo di cui all'articolo 19 e fra i magistrati che esercitano il loro ufficio nel circondario del Tribunale di Aosta.
2. Il Presidente del Tribunale di Aosta, entro cinque giorni dalla nomina, trasmette ad ogni Comune della Regione l'elenco dei presidenti di seggio designati alle rispettive sezioni elettorali con i relativi indirizzi, dando tempestiva notizia delle eventuali successive variazioni.
3. Della nomina è data comunicazione agli interessati entro il ventesimo giorno anteriore a quello della votazione, tramite i di residenza.
4. In caso di impedimento del Presidente, che sopravvenga in condizioni tali da non consentirne la surrogazione normale, assume la Presidenza il Sindaco o un suo delegato.
Presidente Pongo in votazione l'articolo 20.
Esito della votazione
Presenti, votanti e favorevoli: 34
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente Do lettura dell'articolo 21:
Articolo 21 (Nomina degli scrutatori e dei segretari di seggio)
1. Fra il venticinquesimo e il ventesimo giorno antecedenti la data stabilita per la votazione, la commissione elettorale comunale procede, in pubblica adunanza, preannunciata due giorni prima con un avviso affisso nell'albo pretorio del Comune, alla presenza dei rappresentanti di lista della prima sezione del Comune, se designati, al sorteggio, per ogni sezione elettorale del Comune medesimo, di un numero di nominativi compresi nell'albo degli scrutatori di cui all'articolo 1 della legge 8 marzo 1989, n. 9, e successive modificazioni, recante norme per l’istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore, pari al numero di quelli occorrenti per la costituzione del seggio.
2. Ai sorteggiati il Sindaco o il commissario notifica, nel più breve tempo, e al più tardi non oltre il quindicesimo giorno precedente quello della votazione, l'avvenuta nomina, per mezzo di un ufficiale giudiziario o di un messo comunale.
L'eventuale grave impedimento deve essere comunicato, entro quarantotto ore dalla notifica della nomina, al Sindaco o al commissario, che provvede a sostituire gli impediti con elettori sorteggiati nell'albo di cui all'articolo 5 bis della legge 8 marzo 1989, n. 95 introdotto dall'articolo 6 della legge 21 marzo 1990, n.53.
3. Il Presidente del seggio, prima dell'insediamento dell'Ufficio elettorale di sezione, sceglie il segretario fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune in possesso di titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado.
4. La nomina degli scrutatori sorteggiati per sostituire quelli impediti è notificata agli interessati non oltre il terzo giorno precedente l'elezione.
Presidente Pongo in votazione l'articolo 21.
Esito della votazione
Presenti, votanti e favorevoli: 34
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente Do lettura dell'articolo 22:
Articolo 22 (Cause escludenti dalla carica di Presidente di seggio, di scrutatori e di segretario)
1. Sono esclusi dalle funzioni di Presidente di seggio, di scrutatore e di segretario:
a) coloro che, alla data delle elezioni, hanno superato il settantesimo anno di età;
b) i dipendenti dei Ministeri dell'Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti;
c) gli appartenenti a Forze armate in servizio;
d) i Segretari comunali e i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali;
e) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.
Presidente Pongo in votazione l'articolo 22.
Esito della votazione
Presenti, votanti e favorevoli: 34
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente Do lettura dell'articolo 23:
Articolo 23 (Trattamento economico)
1. L'onorario e il trattamento economico di missione, per tutti i componenti degli Uffici elettorali di sezione, sono corrisposti dai Comuni nella misura prevista dalle disposizioni vigenti secondo quanto previsto dall'articolo 61.
Presidente Pongo in votazione l'articolo 23.
Esito della votazione
Presenti, votanti e favorevoli: 34
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente Do lettura dell'articolo 24:
Articolo 24 (Obbligatorietà della carica di Presidente di seggio)
1. L'Ufficio di Presidente di seggio è obbligatorio per le persone designate.
2. Lo scrutatore che assume le funzioni di vice Presidente coadiuva il Presidente e ne fa le veci in caso di assenza o di impedimento.
3. Tutti i membri dell'Ufficio, compresi i rappresentanti di lista, sono considerati, per ogni effetto di legge, pubblici ufficiali durante l'esercizio delle loro funzioni.
Presidente Pongo in votazione l'articolo 24.
Esito della votazione
Presenti, votanti e favorevoli: 34
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente Do lettura dell'articolo 25:
Articolo 25 (Costituzione Ufficio elettorale)
1. Alle ore sedici del giorno che precede le elezioni, il Presidente costituisce l'Ufficio elettorale, chiamando a farne parte gli scrutatori e il segretario e invitando ad assistere alle operazioni elettorali i rappresentanti delle liste dei candidati.
2. Il Presidente, nel caso di assenza di uno o di tutti gli scrutatori, chiama in sostituzione alternativamente l'anziano e il più giovane tra gli elettori presenti che sappiano leggere e scrivere e non siano rappresentanti di liste di candidati, e per i quali non sussista alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 22.
Presidente Pongo in votazione l'articolo 25.
Esito della votazione
Presenti, votanti e favorevoli: 34
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente Do lettura dell'articolo 26:
Articolo 26 (Sala della votazione)
1. La sala della votazione deve avere una sola porta d'ingresso aperta al pubblico.
2. La sala deve essere divisa in due compartimenti da un solido tramezzo, con un'apertura centrale per il passaggio.
3. Il primo compartimento, in comunicazione diretta con la porta di ingresso, riservato agli elettori, i quali possono entrare in quello riservato all'Ufficio elettorale soltanto per votare, trattenendovisi il tempo strettamente necessario.
4. Il tavolo dell'ufficio deve essere collocato in modo che i rappresentanti di lista possano girarvi attorno, allorché sia stata chiusa la votazione. Le urne devono essere fissate sul tavolo stesso sempre visibili a tutti.
5. Ogni sala deve avere da due a quattro cabine destinate alla votazione, o, quanto meno, da due a quattro tavoli separati l'uno dall'altro, addossati a una parete a conveniente distanza dal tavolo dell'ufficio e dal tramezzo, e muniti da ogni parte di ripari, in modo che sia assicurata l'assoluta segretezza del voto.
6. Le porte e le finestre che si aprono nella parete adiacente ai tavoli, ad una distanza minore di due metri dal loro spigolo più vicino, devono essere chiuse in modo da impedire la vista ed ogni comunicazione dal di fuori.
7. L'estratto delle liste degli elettori e le copie del manifesto contenente le liste dei candidati devono essere affissi in maniera visibile, durante il corso delle operazioni elettorali, in modo che possano essere letti dagli intervenuti.
Presidente Pongo in votazione l'articolo 26.
Esito della votazione
Presenti, votanti e favorevoli: 34
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente Do lettura dell'articolo 27:
Titolo IV Votazione
Articolo 27 (Ufficio elettorale: operazioni preliminari al voto)
1. Appena accertata la costituzione dell'Ufficio, il presidente, dopo aver preso nota sulla lista sezionale degli elettori compresi nell'elenco di cui all'articolo 16, comma uno, lettera c), estrae a sorte il numero progressivo di ogni gruppo di cento schede, le quali devono essere autenticate dagli scrutatori designati dal presidente.
2. Il presidente apre il pacco delle schede e distribuisce agli scrutatori un numero di schede corrispondenti a quello degli elettori iscritti nella sezione.
3. Lo scrutatore appone la sua firma sulla faccia posteriore della scheda stessa.
4. Durante le operazioni di cui al presente articolo , nessuno può allontanarsi dalla sala.
5. Nel processo verbale si fa menzione della serie di schede firmate da ciascuno scrutatore.
6. Il presidente depone le schede nell'apposita cassetta e, sotto la sua personale responsabilità, provvede alla custodia delle schede rimaste nel pacco, di cui all'articolo 16, comma uno, lettera h).
7. Compiute queste operazioni, il presidente rimanda le ulteriori operazioni alle ore sei del giorno seguente, affidando la custodia delle urne, della cassetta contenente le schede firmate e dei documenti alla forza pubblica.
8. Alle ore sette antimeridiane del giorno fissato per la votazione, il presidente riprende le operazioni elettorali, e previa constatazione dell'integrità del sigillo che chiude il plico contenente il bollo della sezione, apre il plico stesso e nel verbale fa attestazione del numero indicato nel bollo.
9. Sono, quindi, eseguite, nell'ordine, le seguenti operazioni:
a) sono timbrate con il bollo della sezione tante schede quanti sono gli iscritti nella lista autenticata dalla commissione circondariale;
b) sono riposte nell'urna, sita alla sinistra del Presidente, le schede così autenticate;
c) sigillata l'urna vuota, sita alla destra del Presidente, lasciando aperto solo il foro per l'introduzione delle schede votate.
10. Il Presidente dell'Ufficio, subito dopo le operazioni previste al comma nove, dichiara aperta la votazione che deve terminare alle ore ventidue del giorno stabilito per la votazione.
Presidente Pongo in votazione l'articolo 27.
Esito della votazione
Presenti, votanti e favorevoli: 34
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente Do lettura dell'articolo 28:
Articolo 28 (Accesso alla sala della votazione)
1. Ha diritto di votare chi è iscritto nelle liste degli elettori, fatte salve le eccezioni previste dall'articolo 30.
2. Ha inoltre diritto di votare chi presenti una sentenza che lo dichiara elettore della circoscrizione.
3. Possono entrare nella sala della votazione soltanto gli elettori che presentano il certificato di iscrizione alla sezione rispettiva.
4. E' assolutamente vietato portare armi o strumenti atti ad offendere.
Presidente Pongo in votazione l'articolo 28.
Esito della votazione
Presenti, votanti e favorevoli: 34
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente Do lettura dell'articolo 29:
Articolo 29 (Mantenimento dell'ordine pubblico nel seggio)
1. Il Presidente del seggio è incaricato della polizia dell'adunanza ed esercita le funzioni di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, recante Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati.
Presidente Pongo in votazione l'articolo 29.
Esito della votazione
Presenti, votanti e favorevoli: 34
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente Do lettura dell'articolo 30:
Articolo 30 (Votazione in sezione diversa dalla propria)
1. Il presidente, gli scrutatori, i rappresentanti delle liste dei candidati e il segretario del seggio votano, previa esibizione del certificato elettorale, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se siano iscritti come elettori in altra sezione o in altro Comune della Regione.
2. I degenti in ospedali e case di cura siti in Valle d'Aosta, purché iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Regione, sono ammessi a votare nel luogo del ricovero con le modalità di cui agli artt. 51, 52, 53 e 54 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
3. I detenuti in luoghi di detenzione o di custodia preventiva siti in Valle d'Aosta aventi diritto al voto sono ammessi a votare con le modalità di cui agli artt. 8 e 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, recante riduzione dei termini e semplificazione del procedimento elettorale, purché iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Regione.
4. I militari delle forze armate nonché gli appartenenti a corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato, alle Forze di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed al Corpo forestale valdostano sono ammessi a votare nel comune della Regione in cui si trovano per causa di servizio, sempre che siano iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Regione e siano in possesso del certificato elettorale.
Presidente Pongo in votazione l'articolo 30.
Esito della votazione
Presenti, votanti e favorevoli: 34
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente Do lettura dell'articolo 31:
Articolo 31 (Espressione del voto)
1. Il voto è dato personalmente dall'elettore nell'interno della cabina o di analoga attrezzatura a norma dell'articolo 26, comma cinque.
2. Se l'espressione del voto non è avvenuta nella cabina, il Presidente dell'Ufficio rifiuta la scheda presentatagli e, se l'elettore, inviato, non si reca nella cabina, lo esclude dal voto e ne fa prendere nota nel verbale.
3. Gli elettori non possono farsi rappresentare né inviare il voto per iscritto.
4. I ciechi, i privi delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità esercitano il diritto elettorale con l'aiuto di un elettore della propria famiglia iscritto nel Comune o, in mancanza, di un altro elettore del Comune che sia stato volontariamente scelto dall'interessato come accompagnatore.
5. Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un invalido. Sul suo certificato elettorale è fatta apposita annotazione dal presidente del seggio nel quale ha assolto tale compito.
6. I presidenti di seggio devono richiedere agli accompagnatori il certificato elettorale, per constatare se hanno già in precedenza esercitato la funzione predetta.
7. L'accompagnatore consegna il certificato dell'elettore accompagnato; il presidente del seggio accerta, con apposita interpellazione, se l'elettore abbia scelto liberamente il suo accompagnatore e ne conosca il nome e il cognome, e registra nel verbale, a parte, questo modo di votazione, indicando il motivo specifico di questa assistenza nella votazione, il nome dell'autorità sanitaria che abbia eventualmente accertato l'impedimento ed il nome e cognome dell'accompagnatore.
8. Il certificato medico, eventualmente esibito, attestante l'invalidità è allegato al verbale ed è valido soltanto se rilasciato dalla competente autorità sanitaria.
9. In sostituzione del certificato medico, eventualmente richiesto, i ciechi possono esibire la tessera di iscrizione alla Unione Italiana Ciechi.
Presidente Pongo in votazione l'articolo 31.
Esito della votazione
Presenti, votanti e favorevoli: 34
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente Do lettura dell'articolo 32:
Articolo 32 (Identificazione degli elettori)
1. Gli elettori sono ammessi a votare man mano che si presentano al seggio elettorale, indipendentemente dall'ordine di iscrizione nella lista.
2. Per quanto concerne l'identificazione dell'elettore si applicano le disposizioni previste dall'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
Presidente Pongo in votazione l'articolo 32.
Esito della votazione
Presenti, votanti e favorevoli: 34
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente Do lettura dell'articolo 33:
Articolo 33 (Ricevimento, compilazione e riconsegna della scheda di votazione)
1. L'elettore di cui sia stata riconosciuta l'identità personale esibisce il certificato elettorale dal quale il Presidente del seggio stacca il tagliando di cui all'articolo 13, comma uno, e, dopo aver ricevuto dal Presidente la scheda e una matita copiativa, si reca nella cabina per compilare e piegare la scheda.
2. La scheda debitamente piegata è presentata al Presidente, che la depone nell'urna.
3. Con la scheda votata deve essere restituita anche la matita.
4. L'elettore, se riscontra che la scheda consegnatagli è deteriorata ovvero se egli, per negligenza o ignoranza, l'abbia deteriorata, può chiederne al Presidente una seconda, restituendo però la prima, la quale è messa in piego, dopo che il Presidente vi abbia scritto "scheda deteriorata" aggiungendo la sua firma.
5. Nella colonna della lista di sezione è annotata la consegna della nuova scheda.
6. Avvenuto il deposito della scheda nell'urna, uno degli scrutatori attesta, apponendo la propria firma nell'apposita colonna, che l'elettore ha votato.
7. Le schede non conformi a quelle prescritte dall'articolo 17 o mancanti del bollo non sono poste nell'urna e gli elettori che le abbiano presentate senza farne rilevare l'irregolarità non possono più votare. Dette schede sono vidimate immediatamente dal Presidente e da almeno due scrutatori ed allegate al processo verbale.
Presidente Pongo in votazione l'articolo 33.
Esito della votazione
Presenti, votanti e favorevoli: 34
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente Do lettura dell'articolo 34:
Articolo 34 (Voti di lista e di preferenza)
1. Una scheda valida rappresenta un voto di lista.
2. L'elettore può manifestare la preferenza esclusivamente per candidati della lista da lui votata. Il numero delle preferenze è di due.
3. Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita copiativa, nelle apposite righe tracciate a fianco del contrassegno della lista votata, il nome e cognome o solo il cognome dei candidati preferiti, compresi nella lista medesima. In caso di identità di cognome tra candidati, deve scriversi sempre il nome e cognome e, ove occorra, data e luogo di nascita. E' possibile indicare il numero arabo corrispondente a coloro che si vogliano votare.
4. Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore nel dare la preferenza può scriverne uno dei due. L'indicazione deve contenere, a tutti gli effetti, entrambi i cognomi quando vi sia possibilità di confusione tra i candidati.
5. Sono inefficaci le preferenze per candidati compresi in una lista diversa da quella votata.
6. Se l'elettore non abbia indicato alcun contrassegno di lista ma abbia scritto una o più preferenze per candidati compresi tutti nella medesima lista, s'intende che abbia votato la lista alla quale appartengono i preferiti.
7. Se l'elettore abbia segnato più di un contrassegno di lista, ma abbia scritto una o più preferenze per candidati appartenenti aduna soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista cui appartengono i candidati indicati.
8. Le preferenze espresse in eccedenza al numero stabilito al comma due sono nulle.
9. Sono vietati altri segni o indicazioni.
Presidente Sull'articolo 34 ci sono alcuni emendamenti. Il primo è stato presentato dal Consigliere Martin ed altri, che recita:
Emendamento Articolo 34 (Voti di lista e di preferenza)
1. Una scheda valida rappresenta un voto di lista.
2. L'elettore può manifestare fino ad un massimo di 21 preferenze, espresse anche su liste concorrenti.
3. Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita copiativa, nelle apposite righe tracciate a fianco del contrassegno della lista votata, il nome e cognome o solo il cognome dei candidati preferiti, compresi nella lista medesima. In caso di identità di cognome tra candidati, deve scriversi sempre il nome e cognome e, ove occorra, data e luogo di nascita. E' possibile indicare il numero arabo corrispondente a coloro che si vogliano votare.
4. Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore nel dare la preferenza può scriverne uno dei due. L'indicazione deve contenere, a tutti gli effetti, entrambi i cognomi quando vi sia possibilità di confusione tra i candidati.
5. Se l'elettore non abbia indicato alcun contrassegno di lista ma abbia scritto una o più preferenze per candidati compresi tutti nella medesima lista, s'intende che abbia votato la lista alla quale appartengono i preferiti.
6. Se l'elettore abbia segnato più di un contrassegno di lista, ma abbia scritto una o più preferenze per candidati appartenenti ad una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista cui appartengono i candidati indicati.
7. Le preferenze espresse in eccedenza al numero stabilito al comma due sono nulle.
8. Sono vietati altri segni o indicazioni.
Per consequenzialità con l'articolo 1, tale emendamento è da considerarsi decaduto.
Sul comma 2 ci sono emendamenti presentati dal Consigliere Riccarand, dal Gruppo del PDS, dal Gruppo DC, e dall'UV.
L'emendamento presentato dall'Union Valdôtaine, che recita:
Emendamento Articolo 34, comma 2
Dopo le parole "preferenze è di due", sono aggiunte le seguenti "nel primo collegio".
è ritirato.
Per quanto riguarda gli altri emendamenti, trattandosi di analogo argomento, cioè preferenza unica, penso che si possa associare la discussione sui tre emendamenti, se non ci sono obiezioni.
Do lettura degli emendamenti.
L'emendamento presentato dal Consigliere Riccarand recita:
Emendamento Articolo 34, comma 2:
Sostituire "Il numero delle preferenze è di due" con: "Può essere espressa un'unica preferenza".
L'emendamento presentato dal Gruppo del PDS recita:
Emendamento Articolo 34: il comma "2" è soppresso.
L'emendamento presentato dal Gruppo DC recita:
Emendamento Al II comma dell'articolo 34 si sostituisce: "due" con "una".
Ha chiesto di parlare il Consigliere Riccarand, ne ha facoltà.
Riccarand (VA) Credo che non sia necessario fare una lunga illustrazione, si tratta di un argomento che è già stato affrontato in sede di esposizione delle varie posizioni nel dibattito generale.
Si tratta sicuramente di una questione importante, quella sulle preferenze, e la proposta del testo della commissione è di passare dalla attuale legge, che prevede tre preferenze, a due preferenze, e quindi una riduzione che sicuramente è positiva, ma che è ancora lontana da quel discorso della preferenza unica, che è il solo sistema per cambiare veramente il sistema dei voti di preferenza.
Su questo si è svolto un referendum lo scorso anno, che ha dato un esito molto preciso, per cui credo sia opportuno, nel momento in cui andiamo a fare la legge elettorale per il Consiglio regionale, confermare quel tipo di scelta che è già stato assunto per quanto riguarda la Camera dei Deputati.
Confermo pertanto questo emendamento e chiedo che il Consiglio voti, sostituendo le due preferenze con una preferenza unica.
Presidente Ha chiesto di parlare il Consigliere Rusci, ne ha facoltà.
Rusci (PRI) Chiederei su questo argomento una sospensione.
Presidente C'è una richiesta di sospensione della seduta, se non ci sono voti contrari, sospendo la seduta per quanto è necessario.
Proporrei una riunione dei Capigruppo per cercare di stabilire il calendario dei lavori. La seduta è sospesa, è convocata la Conferenza dei Capigruppo.
La sospensione dei lavori viene estesa fino alle ore 21.30, con l'intesa che si chiudono entro stasera i lavori di approfondimento e di discussione della legge, per arrivare alla approvazione della legge entro la giornata di oggi, o comunque entro stanotte.
La seduta è tolta.
