Resoconto integrale del dibattito dell'aula

Oggetto del Consiglio n. 3999 del 5 dicembre 1992 - Resoconto

OGGETTO N. 3999/IX Disegno di legge: "Norme per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta".

Presidente Siamo in discussione dell'articolo 34, secondo comma, del testo risultante dalla fusione del disegno di legge n. 101 e della proposta di legge n. 430, indicato in oggetto.

Ricordo che ci sono emendamenti proposti dal Gruppo del PDS, dal Gruppo della DC e dal Consigliere Riccarand, mentre è stato ritirato l'emendamento proposto dal Gruppo dell'Union Valdô-taine.

Ha chiesto di parlare la Consigliera Monami, ne ha facoltà.

Monami (PCI-PDS) Preferenza unica, alla gente non si può non nominarla in questo caso perché la maggioranza degli italiani si è espressa a questo proposito e si è espressa in maniera netta, chiara, lampante e anche inaspettata. Inaspettata credo per tutti i partiti, non solo per coloro che avevano invitato gli elettori ad andare al mare, ma anche per quelli come noi che credevano che la battaglia per la preferenza unica fosse una battaglia sacrosanta, legittima, giusta, opportuna e moderna, e l'elettorato ha sorpreso tutti quanti.

L'elettorato in questo caso ha dimostrato più lucidità di quanto non abbia dimostrato la classe politica che sta al potere; l'elettorato ha detto di no ai partiti, ha detto di no a questo modo di fare politica, ma ha detto soprattutto di no alle persone che rappresentano i partiti nelle istituzioni, ha detto di no alle cordate, a cui i partiti hanno abituato la gente, l'elettorato ha detto di no al controllo dei partiti sul voto. Mi pare che ci sia sufficiente materia su cui riflettere e mi pare che quel referendum sia stato anche il momento che ha dato il via a tutta una serie di altri avvenimenti che si sono susseguiti e che hanno messo a nudo il modo nostro di fare politica.

E allora non potevamo non tener conto di questa indicazione, anche se sono d'accordo con quanti hanno ancora qualcosa da aggiungere, con quanti dicono che forse la risposta degli elettori non voleva proprio riferirsi solo alla preferenza, ma che tutto sommato la gente desidera scegliere le persone. E' vero anche questo, è vero che gli elettori desiderano scegliere le persone, ma è anche vero che gli elettori hanno detto di sì alla preferenza unica. Può darsi che questi due aspetti dimostrino una contraddizione; dimostrano però altrettanta chiarezza.

Per quello che ci riguarda non potevamo non tenere presente tutto questo, e non potevamo non farlo nostro in una legge elettorale. In questa aula credo che insieme al Consigliere Riccarand e insieme a noi altri sono i partiti che si esprimeranno a favore di questa opzione; mi auguro che tutti coloro che hanno creduto a questo, che ci credono e che ci crederanno e che hanno professato l'idea di lavorare per un rinnovamento della politica, in questo momento facciano mente locale e cerchino di stare dalla parte della gente. Questa volta, caro Bruno, mi permetto di nominarla la gente e credo che a questo punto la cosa non sia a sproposito.

E' con convinzione e con serietà che abbiamo presentato questi emendamenti ed è con altrettanta convinzione e con altrettanta serietà che chiediamo al Consiglio di votare l'emendamento.

Si dà atto che dalle ore 21,54 assume la Presidenza il Presidente Bich.

Presidente Ha chiesto di parlare il Consigliere Bondaz, ne ha facoltà.

Bondaz (DC) Il Gruppo della DC ha presentato un emendamento che prevede di sostituire alle due preferenze una unica preferenza.

E' stata una decisione assunta dal comitato regionale del nostro partito, decisione che il Gruppo consiliare ha tranquillamente e doverosamente portato al giudizio del Consiglio regionale.

Riteniamo che questa modifica alla legge, così come ho già detto per la modifica concernente la introduzione della incompatibilità fra la carica di Assessore e la carica di Consigliere, che purtroppo non ha avuto il consenso di questa assemblea, sia una di quelle modifiche alla legge che può essere considerata come modifica qualificante alla legge stessa.

Qualcuno ha detto, nel corso del dibattito, che è stato lungo, simpatico, preciso, che questo Consiglio deve fare anche delle scelte di qualità. Ed è vero questo. E' proprio sotto questo profilo che come gruppo democristiano avevamo presentato, a parte l'emendamento sulla comunità Walser che aveva una sua rilevanza particolare, solo due emendamenti che ritenevamo particolarmente qualificanti per la legge nel suo insieme.

Mi auguro che questo emendamento non faccia la fine che ha fatto l'emendamento concernente la incompatibilità fra la carica di Assessore e la carica di consigliere, me lo auguro di tutto cuore, anche per le ragioni che sono state spiegate poc'anzi dalla Consigliera Monami, perché al di là delle valutazioni personali che ognuno di noi può avere sul concetto della preferenza unica, è un dato di fatto che anche la popolazione valdostana ha dato una rilevanza particolare a questo concetto.

Certo, questo è un emendamento che viene a modificare anche il testo di legge che avevamo presentato come gruppo democristiano. Il nostro gruppo aveva presentato a suo tempo un disegno di legge che prevedeva due preferenze, era stata la nostra una scelta fatta in modo autonomo e in modo sincero, che si basava sul fatto che - come avevamo scritto nella relazione - la popolazione valdostana si era sì espressa favorevolmente sul discorso della preferenza unica, ma nei contatti che ognuno di noi aveva avuto con gli elettori, era emerso il giudizio che la possibilità di scegliere nelle varie liste secondo le proprie valutazioni politiche poteva essere un fatto di democrazia.

Abbiamo rivisto la nostra posizione in modo assolutamente imparziale, per dare anche noi questo contributo alla legge, per far sì che questa legge possa avere, fra le tante cose più o meno buone che vi sono state inserite, anche questo elemento della preferenza unica.

Ci auguriamo che questo emendamento abbia il suffragio dei consiglieri che dovranno procedere alla votazione, anche se mi rendo conto che il discorso della preferenza unica - e questa è una valutazione assolutamente personale - è stato caricato di valenze istituzionali a mio avviso esagerate. Era molto più importante arrivare alla dichiarazione della incompatibilità fra le cariche di Assessore e Consigliere.

Il discorso della preferenza unica ha delle sue valutazioni positive, come ricordava la Consigliera Monami (evitare le cordate ad esempio) ed ha la sua ragione d'essere, però non vorrei che si desse a questo discorso una valenza istituzionale che non ha. E' una posizione chiara e precisa del corpo elettorale, è una posizione altrettanto chiara e precisa del comitato regionale del mio partito ed è una posizione che sono qui tenuto a sostenere e a difendere. Per queste ragioni chiedo a voi tutti di fare uno sforzo di volontà, perché questo emendamento abbia il suffragio dei 24 voti necessari per la sua approvazione.

Non credo di dovermi dilungare oltre, pertanto chiudo dicendo che la Democrazia Cristiana è su queste posizioni in modo compatto, e chiediamo che altri 17 consiglieri votino l'emendamento che abbiamo presentato, emendamento che fra l'altro è stato presentato da altri gruppi politici presenti in questa aula.

Presidente Ha chiesto di parlare il Consigliere Bajocco, ne ha facoltà.

Bajocco (PCI-PDS) La Giunta Rollandin e la Giunta Bondaz avevano messo in piedi per la Regione Valle d'Aosta il problema dei giochi olimpici; era stata approvata una legge e guarda caso c'è stato un gruppo di cittadini, che erano contro questa legge, che ha predisposto un referendum; ha vinto questo referendum e allora la Giunta Bondaz ha deciso che contro la popolazione non si poteva andare.

Nel 1991 c'è stato un referendum nazionale sulla preferenza unica, guarda caso in Valle d'Aosta il 70 per cento si è espresso a favore di una sola preferenza. Per quale ragione la nostra Regione ha dato una così alta percentuale in un tema così importante? Perché ha ritenuto che anche noi dobbiamo cambiare qualcosa: dobbiamo cercare di creare una immagine diversa, togliere quella possibilità a certi uomini e a certe forze politiche di inserirsi in cordata per poter essere eletti scavalcando altri, forse migliori, più seri e più onesti di loro.

Ero convinto che, sulla base di quel referendum, ogni forza politica avesse tenuto in considerazione questo aspetto; mi dispiace e sono amareggiato proprio perché ho visto in questa legge che i voti di preferenza, anziché essere uno, come il referendum aveva indicato, erano due. Mi sono chiesto la ragione di questa scelta da parte della commissione. Il nostro partito, come dicevo, è per un voto di preferenza e mi stupisce che proprio la forza di maggioranza relativa di questo Consiglio sia per queste due preferenze.

In un documento dell'Union Valdôtaine, la linea guida per la futura legge elettorale della Regione autonoma Valle d'Aosta dice al V comma: "... la riduzione del numero delle preferenze individuali da attribuire ai candidati, tenuto conto anche delle indicazioni espresse dall'elettorato in occasione del referendum ...", e quello che mi piace è che viene messo in evidenza il risultato di questo referendum.

L'Union Valdôtaine considera infatti importante - continua il documento - che la futura legge elettorale regionale, facendo diminuire il numero delle preferenze, riduca il fenomeno del controllo dei voti e della formazione di cordata fra candidati.

Invito gli uomini dell'Union Valdôtaine e le altre forze politiche a meditare profondamente su questo; la preferenza unica è democrazia, è dare la libertà al cittadino e non arrivare alla corruzione perché quel candidato che ha maggiori mezzi può legarsi con l'altro ed acquistare i voti.

Questa è la ragione, ed è per questo che invito questo Consiglio a riflettere e a votare questo emendamento, perché è importante per la Valle d'Aosta; diamo una risposta, come abbiamo dato nel giugno 1991, rispondiamo anche oggi votando per la preferenza unica.

Presidente Ha chiesto di parlare il Consigliere Viérin, ne ha facoltà.

Viérin (UV) Le problème du nombre des préférences a été analysé et débattu au sein de l'Union Valdôtaine, et en considérant la signification du référendum organisé à cet égard, sur le territoire de la République italienne et concernant les modalités d'élection pour la chambre des députés, et surtout analysant les résultats que la première application de la préférence unique a eu au cours des élections pour le renouvellement du parlement italien du mois d'avril dernier.

Comme tout le monde sait, les positions étaient différentes. Elle allaient de la nécessité de réduire le nombre des préférences à une, au mantien du nombre des préférences actuelles ou même à augmenter ce nombre de préférences.

La décision qui a été, par la suite exprimée par le Comité central de notre Mouvement va dans la direction de limiter à deux le nombre des préférences actuelles. Et ce pour des raisons diverses: tout d'abord il est vrai, l'on affirme que plusieurs préférences seraient une cause de la dégénération de la vie politique, du fait que le choix des électeurs ne serait pas un choix libre mais un choix conditionné. Nous croyons là qu'il faut évidemment au préalable déjà porter un jugement négatif sur la capacité de jugement des électeurs, à savoir qu'ils ne sont pas à même de faire un choix libre et responsable. Affirmation que je crois, doit être vérifiée.

De plus, je crois que le fait de limiter le choix des électeurs à une seule préférence représente une limitation du choix des électeurs. Et nous l'avons vérifié en situation, sur le terrain, en discutant ce thème à l'intérieur de nos sections.

L'analyse, par la suite, des effets que cette limitation a créé au cours des élections du mois d'avril, nous a fait réfléchir sur, finalité que l'on aurait dû atteindre avec la préférence unique, qui souvent a créé des problèmes ultérieurs, et, sur les implications sur la conduction de la campagne électorale.

Effectivement dans plusieurs cas, ce ne sont pas les candidats les meilleurs qui ont été élus; mais avec le mécanisme de la préférence unique c'est ceux qui avaient plus de moyens, plus de possibilités d'utiliser les médias, la télévision, ou ceux qui étaient le plus connus. Nous nous sommes donc posé la question si effectivement la préférence unique rendait le choix des électeurs plus transparent. Est-ce que surtout dans notre réalité, elle ne représente pas un des moyens pour assurer la réélection de ceux qui déjà font partie de certaines assemblées? Est-ce que la préférence unique ne représente donc pas un handicap pour les nouveaux candidats, pour ceux qui ne sont pas connus?

De plus, compte tenu de la disparité des votants à l'intérieur des communes du Val d'Aoste, est-ce que la préférence unique ne risque-t-elle pas de favoriser les candidats des centres urbains? Par exemple, prenans la situation d'Aoste ou la situation des gros centres existant à l'intérieur du Val d'Aoste par rapport aux villages, par rapport aux réalités de nos vallées. Est-ce que les candidats de ces gros centres avec la préférence unique ne seraient-t-ils pas favorisés? Est-ce qu'on ne créerait pas une disparité du point de vue de l'égalité des chances?

Ce sont ces considérations que nous avons fait à notre intérieur néammoins les positions étant différentes, pour définir la position du Mouvement, notre comité central s'est exprimé. La proposition qui en est ressortie limite à deux le nombre des préférences.

C'est donc pour ces raisons que, tout en comprenant la finalité que l'on veut atteindre avec la proposition de la préférence unique, nous ne pouvons pas partager. Le Groupe de l'Union valdôtaine déclare donc son abstention.

Presidente Ha chiesto di parlare il Consigliere Rusci, ne ha facoltà.

Rusci (PRI) Dirò subito che non diamo un valore catartico così importante alla preferenza unica, non è sicuramente la panacea di tutti i mali; ma, buon Dio, vogliamo prendere atto di quello che questa volta l'elettorato valdostano ha detto? E poi innegabilmente una preferenza sola modifica, e profondamente, il futuro Consiglio regionale; forse, e qui mi attribuisco anche un po' di responsabilità, visto che avevamo la competenza elettorale, avremmo potuto pensare di organizzare il voto dei cittadini non con la classica matita copiativa bleu, fatta in un certo modo, con certe dimensioni, ma con altri sistemi più moderni, più immediati, che oggi ci sono. Perché qual è poi il problema di più preferenze? E' la individuazione del voto, sezione per sezione, soprattutto; questo è più fastidioso ancora che non le eventuali e sedicenti cordate. Ma tant'è questo non si è fatto.

E allora mi sta bene di votare per la preferenza unica; noi pensiamo che comunque un significato ce l'ha, ed è quello di andare nella direzione della gente, di un qualcosa sul quale la gente si è già espressa.

Signori dei grandi partiti, ho presentato un emendamento, è un mezzuccio, all'articolo 63. Con questo emendamento offro un salvataggio a coloro che vogliono a tutti i costi votare questa legge elettorale.

Chissà che non trovando un accordo su una preferenza, che magari non trovando un accordo su due preferenze, forse le forze grandi di questo Consiglio possano poi trovare l'accordo su tre preferenze. Questo dice l'emendamento che ho presentato all'articolo 63. Se così fosse, credo che cadrebbe un altro dei pilastri portanti di questa riforma elettorale: da tre a due preferenze.

Presidente Ha chiesto di parlare il Consigliere Milanesio, ne ha facoltà.

Milanesio (PSI) Non ho mai capito molto il valore dirompente della preferenza unica. Se andiamo a vedere bene l'applicazione che ha avuto questo principio, che è passato dopo un voto referendario e che giustamente è stato introdotto nel nostro ordinamento a livello nazionale, perché voglio ricordare a tutti che è vero che c'è stato un referendum, ma verteva sulla preferenza unica per la camera dei deputati, quindi non era né è giusto né legittimo dargli dei significati più ampi e diversi.

Possiamo dare altri significati, certamente: il significato di quel voto, cosa ha potuto rappresentare rispetto al sistema politico, di quale polemica era carico quel voto, il messaggio che i partiti hanno recepito fino ad un certo punto, eccetera. Quindi varrebbe la pena di fare una bella discussione su questo, ma forse non abbiamo il tempo di farla. Io mi limiterò quindi a venire all'aspetto concreto.

Risultato dell'applicazione a livello nazionale della preferenza unica: tutta la nomenclatura è entrata in carrozza al Parlamento, con dei piccolissimi casi di persone qualificate e capaci che però disponevano di pochi mezzi e che non sono stati eletti in prima battuta. Tina Anselmi, ad esempio, ne è stata la vittima più illustre. Quindi sono in grado di smontare il discorso della preferenza unica sotto il profilo scientifico, non ho però voglia di farlo qui perché sembrerebbe che si voglia a tutti i costi polemizzare.

Credo che il significato che i referendari hanno attribuito alla preferenza unica fosse un altro, ed era quello di dare una spallata a questo sistema (e ce l'hanno anche fatta in una certa misura) per cercare di introdurre il collegio uninominale e lì arrivare alla elezione con un voto solo. Pare che questo non stia succedendo e non succederà, perché non c'è né la volontà sufficiente né l'interesse sufficiente, e forse non c'è nemmeno la convenienza per il sistema politico italiano di andare in quella direzione, però non è neanche di quello che dobbiamo discutere. Discutiamo dell'uso delle preferenze nella nostra Regione.

Non ho mai sentito parlare di brogli elettorali nella nostra Regione. Ho sentito parlare di cordate nella nostra Regione, a qualche cordata mi sono prestato anche io, come vi sarete prestati anche voi nel vostro partito con il sistema delle tre preferenze, come si sono prestati altri con il sistema delle tre preferenze, a cordate che sono legittime perché alla fin fine quando si vuole fare eleggere una persona promettente, o un giovane che non ha sufficienti voti da solo, si cerca di fargli acquisire qualche voto.

Quante volte il PCI, soprattutto, è riuscito a far eleggere persone apprezzabili ma che non avevano nessun seguito intellettuale, ovvero quelli che possiamo chiamare gli intellettuali, i fiori all'occhiello eccetera. Quante volte è successo questo? Non ho mai sentito demonizzare e non me la sentirei di demonizzare oggi questa situazione.

Una volta il PCI se lo poteva permettere, oggi non se lo può più permettere perché è cambiata anche la natura del partito: è meno un partito a struttura diretta di quanto fosse prima, per cui poi la gente vota come vuole e diventa difficile dire ai compagni della sezione di votare il tizio perché è un bravo guaglione.

Capirete che tutto questo in Valle d'Aosta non ha mai avuto delle connotazioni estremamente negative; qualcosa può essere stato fatto fra amici dello stesso partito, però non mi sembra che tutto questo abbia sconvolto il nostro sistema e lo abbia inquinato, né c'è stato il controllo dei voti attraverso le preferenze plurime, perché il controllo dei voti - se controllo deve esserci - lo si può fare anche con una preferenza unica. Cioè non ho mai capito come si fa a controllare i voti con tre preferenze e con una invece non si controlla più; è una di quelle cose alla quale non credo e mi devono spiegare come si fa.

Ci siamo chinati su questo problema, io sono uno di quelli che è andato al mare quando c'era da votare ed ho fatto male probabilmente; la risposta che ha dato l'elettorato era: vogliamo trasformare il sistema dei partiti, cominciamo a demolire le preferenze plurime. Ci sono moltissimi referendari di allora che hanno cambiato idea sulla preferenza plurima, ci sono dei referendari "pentiti" sotto questo profilo. Insisto nel dire che noi, come partito socialista della Valle d'Aosta, in questa situazione siamo disponibili ad accettare la soluzione che vorrà il Consiglio regionale, cioè non ne facciamo una questione di principio. Tendenzialmente siamo per due-tre preferenze, siamo cioè per le preferenze plurime, lo diciamo, speriamo di non venire demonizzati per quel che diciamo o di essere considerati la retroguardia, quelli che non vogliono cambiare proprio niente. Però siamo disposti per far passare una legge a votare due preferenze ed a votare anche una sola preferenza, perché non riteniamo questo un fatto fondamentale.

Credo che su tutto questo bisogna poi cercare, dopo che abbiamo impiegato cento e più ore di commissione e un po' di ore di Consiglio, di trovare quei compromessi alti, ragionevoli, che mi pare siano stati individuati nella bozza di legge. Non voglio fare la difesa di ufficio dell'UV, l'ha già fatta molto bene il Consigliere Viérin su questa vicenda, però quando l'UV parla di ridurre il numero delle preferenze, intende dire scendere da tre preferenze in giù, non vuol mica dire arrivare ad una sola preferenza.

Noi siamo disponibili a votare le due preferenze, così come sono state individuate nella proposta di legge; siamo disposti anche a votare le tre preferenze, come ha detto il Consigliere Rusci prima. Vogliamo solo capire cosa succede qui dentro, vogliamo solo capire se questo diventa un argomento sul quale si rompe, cioè non si fa la legge, oppure se ci sono delle possibilità di accordo e di mediazione.

Annuncio che il PSI non è tendenzialmente favorevole ad una preferenza e non voterò a favore dell'emendamento della preferenza; ma poi siamo pronti a cercare, se del caso, quelle convergenze che ci possano consentire di uscire da questa impasse, se questa risulterà una impasse.

Presidente Ha chiesto di parlare il Consigliere Martin, ne ha facoltà.

Martin (ADP) Voteremo l'emendamento proposto dal PDS, perché il nostro Movimento, prendendo atto del referendum, ci ha dato questo mandato. Però né io né il mio Gruppo non crediamo nella preferenza unica per una serie di argomentazioni che già hanno fatto i colleghi che mi hanno preceduto.

Pensare che una preferenza sia la panacea di tutti i mali, è profondamente sbagliato; ho l'impressione anzi che alcuni mali che si sono manifestati e che possono manifestarsi con due o tre preferenze si acuiranno ancora di più con una sola preferenza.

La preferenza unica rinforza coloro che già occupano posti di responsabilità, posti di potere, coloro che già siedono in questa aula. Il Consigliere Milanesio prima parlava del caso di Tina Anselmi, ma non è l'unico caso; ricordate Guido Carli, Bodrato, altri illustri parlamentari che sono stati fatti fuori dal sistema della preferenza unica. Recentemente Diego Novelli, che pure è stato un referendario convinto, recentemente su Repubblica si è ricreduto su questo fatto ed ha riconosciuto i mali della preferenza unica.

Ho l'impressione che la preferenza unica vada a favore dei candidati che di per sé sono forti e lasci poco spazio a quelle nuove energie che invece potrebbero venir fuori, e questo soprattutto in una regione piccola come la nostra.

Ritengo che, come diceva qualcuno prima, il referendum sia stato più che altro un voto non tanto riferito alla nostra Regione, quanto piuttosto un voto contro il sistema elettorale italiano; prova ne sia che le percentuali dei voti di preferenza sui voti di lista in Valle d'Aosta sono altissime, perché la gente vuole scegliere.

Quindi, caro Bajocco, ammiro la tua passione verso questa battaglia, perché probabilmente ci credi, ma ho l'impressione che sia una battaglia sbagliata. Ho l'impressione che se veramente si vuole evitare il formarsi di cordate e di controllo di voti, non si debba scegliere né una né due né tre preferenze, ma se ne debbano scegliere dieci, quindici, venti preferenze. Bisogna dare la possibilità alla gente di scegliere le persone. In Valle d'Aosta il più delle volte esiste ancora il campanile, la gente vota comunque e sempre il candidato del posto e delle energie sane ed intelligenti che possono venire fuori e che forse hanno solo la sfortuna di essere nati a Valsavarenche o a Rhêmes-Notre-Dame, non arriveranno mai in Consiglio regionale con la preferenza unica; questo è profondamente sbagliato.

Quindi il mio voto sarà favorevole perché la disciplina di movimento esige questo, ma io sono profondamente contrario alla preferenza unica.

Presidente Pongo in votazione gli emendamenti presentati dai consiglieri del Gruppo del PDS, dal Gruppo DC e dal Consigliere Riccarand, che essendo analoghi possono essere associati nel voto.

Esito della votazione:

Presenti: 32

Votanti: 18

Favorevoli: 18

Astenuti: 14 (Agnesod, Aloisi, Faval, Louvin, Marcoz, Milanesio, Mostacchi, Pascale, Perrin, Rollandin, Stévenin, Vallet, Viérin e Voyat)

Il Consiglio non approva

Presidente Ha chiesto di parlare il Consigliere Ricco, ne ha facoltà.

Ricco (DC) Signor Presidente, vorrei chiedere cinque minuti di sospensione per poter confrontarsi con gli altri presentatori del nostro emendamento.

Si dà atto che i lavori sono sospesi dalle ore 22,33 fino alle 23,20.

Presidente Riprendono i lavori. Siamo sempre all'articolo 34, commi 7 e 8. Qui ci sono gli emendamenti soppressivi del Gruppo PDS, di cui do lettura:

Emendamento Articolo 34: Il comma 7 e il comma 8 sono abrogati.

Questi emendamenti si intendono superati, non essendo stato accolto l'emendamento al comma 2.

Il PDS è d'accordo nel ritirare l'emendamento? Allora l’emendamento viene ritirato.

Siamo alla votazione dell'articolo , ci sono dichiarazioni di voto?

Ha chiesto di parlare la Consigliera Monami, ne ha facoltà.

Monami (PCI-PDS) Credo che a questo punto il nostro voto si debba esprimere. Stiamo per votare un articolo intorno al quale abbiamo presentato, insieme ad altre forze politiche, emendamenti che abbiamo detto essere seri, importanti, significativi; questo emendamento non è passato e non credo di poter votare o non votare questo articolo senza prendere la parola.

Prendiamo atto di questa situazione; i cittadini avevano detto di sì alla preferenza unica, alcuni partiti in questa aula hanno detto di no a quei cittadini. Anche questo mi ha fatto riflettere; sono due giorni che discutiamo di questa legge e sono due giorni che sento forze politiche e persone che si esprimono e credo che le premesse dalle quali sono partita ieri con il mio intervento introduttivo, restino. Il mio atteggiamento, il nostro atteggiamento critico rispetto a questa proposta che viene dalla I Commissione rimane; rimane un lavoro di due mesi portato avanti con impegno e con interesse da parte di tutti i consiglieri ma soprattutto da parte nostra, perché crediamo in modo particolare alla possibilità di rinnovare quelle formule e quei mezzi che sostentano la democrazia.

Ci troviamo a dover dare una risposta a competenze che ci vengono dallo Stato e alla fine di questa discussione credo di poter dire una cosa. Ho fatto ieri questioni di principio, ne ho sentite fare tante in questa aula, credo comunque che i principi restino e che sempre ai principi ci si debba rifare.

E' anche vero però che non sempre il principio coincide con la concretezza, non sempre il principio è risoluzione, e allora questa sera andando a casa, quando si è deciso di sospendere il Consiglio e di riprenderlo alle 21.30, ho riflettuto intorno a quella che poteva essere la mia personale azione relativamente a questo articolo e quindi relativamente alla legge, perché ho investito con particolare importanza questo argomento della preferenza unica.

Non ho sicuramente rinunciato ai miei principi, quelli restano; continuo a dire che queste forze politiche non si sono sforzate, continuo a dire che non si è voluto andare fino in fondo in scelte drastiche, innovative, coraggiose, continuo a dire e l'ho detto per due giorni che nessuno degli argomenti affrontati è la panacea di tutti i mali; continuo a dire invece e a pensare che molti siano i tasselli e molti siano i provvedimenti, le riflessioni che si possono fare per consolidare e migliorare la democrazia. E allora, andando a casa, ho riflettuto su quale avrebbe potuto la mia azione conclusiva di queste due giornate campali.

Avrei potuto non votare questa legge, come pensavo di fare ieri mattina quando sono entrata in questa aula; ero quasi certa che avrei finito per non votarla. Mi sono domandata cosa ne sarebbe avvenuto, dopo una mia non votazione a questa legge. Non votare questa proposta della I Commissione avrebbe significato ritornare alla vecchia legge, non produrre nulla di nuovo, non mettere nessun tassello al cambiamento della politica in Valle d'Aosta, avrebbe significato davvero a questo punto ritornare indietro.

Mi sono anche domandata cosa significava votare questa legge: significava perderci la faccia per me? Non lo so, ma credo di no.

(... interruzioni ...)

Grazie, signor Presidente. Credo di no per un motivo preciso; chiedo scusa se sono emozionata ma lo sono perché sono contenta, sono emozionata e nello stesso tempo sono contenta. Sono contenta perché mi si è sciolto un po' il nodo che avevo nello stomaco. Allora, cosa significa votare questa legge? Significa assumersi delle responsabilità; significa assumersi la responsa-bilità di rimangiarsi in parte cose dette, ma assumersi anche la responsabilità di produrre una minima risoluzione. Questa minima risoluzione non è presentata solo dal quorum che questa legge varerà, se sarà approvata e se sarà votata dagli altri partiti; non è rappresentata dalla diminuzione delle preferenze, che da tre diventano due; ma è rappresentata dalle due giornate stesse che abbiamo dedicato a queste discussioni, ed è anche rappresentata da tutte le affermazioni che qui dentro sono state fatte.

Ho sentito parlare con piacere di voglia di rinnovamento da parte di alcuni partiti in particolare, dai quali non mi sarei mai aspettata atteggiamenti così aperti e innovativi, così spinti in avanti, così vogliosi di modificare una situazione che non piace più ai cittadini e che non piace più nemmeno a noi. E allora con serenità, non più con il mal di stomaco, credo di poter dire che insieme al mio Gruppo voteremo questo articolo che propone le due preferenze, che fa fallire il nostro tentativo di proposta della unica preferenza, ma non ci sentiamo falliti perché abbiamo lottato. Abbiamo lottato in Commissione, abbiamo lottato in questo Consiglio e soprattutto lotteremo ancora perché abbiamo scoperto che ci sono le possibilità e ci sono le volontà.

Questa legge minimale, come l'ho definita ieri, resta minimale, ma è pur sempre un minimo a cui si può e si deve aggiungere qualcosa. Sta a noi tutti, presi singolarmente e presi in gruppo, decidere che cosa si vuole fare in futuro delle riflessioni, delle cose dette, delle promesse e forse anche delle minacce.

Voterò a favore di questo articolo.

Presidente Ha chiesto di parlare il Consigliere Ricco, ne ha facoltà.

Ricco (DC) Sarò breve. Devo chiedere scusa per il tempo che abbiamo rubato ai colleghi, non era nella mia intenzione.

Il Gruppo ha discusso a lungo nel suo interno, siamo arrivati ad una conclusione quasi analoga a quella esposta testé dalla collega Monami; sentiamo il dovere di dare una legge innovativa al Consiglio regionale ed anche agli elettori. Pertanto il nostro Gruppo, nella sua quasi totalità, forse con una eccezione, voterà l'articolo 34.

Presidente Ha chiesto di parlare il Consigliere Rusci, ne ha facoltà.

Rusci (PRI) Quanto imbarazzo, Consigliera Monami, nelle sue parole! Forse anche un po' di emozione, però poi la serenità per la rimozione. Dice: "Va bene, ci turiamo il naso, votiamo e non ci pensiamo più". Salvo a dire che il prossimo Consiglio regionale prenderà atto di tutte le affermazioni importanti e di principio che qui ci sono state.

Cara collega, io l'ho molto apprezzata in questi due anni di attività consiliare, lei davvero ha portato qui dentro anche un segnale un po' naïf ...

(... ilarità dell'Assemblea ...)

... Credo in quello che dico, era una sottolineatura positiva che facevo della collega Monami. La Consigliera Monami sovente ha portato qui il suo pensiero personale, so anche contro il gruppo al quale appartiene, ha sostenuto delle posizioni coraggiose. Oggi però, Consigliera Monami, verifico che le due giornate di consiglio non sono state tanto giornate di affermazione di principi, ma di negazione di principi. Scommetto che qualcuno le ha anche detto per convincerla: guarda che però non siamo mica andati male sull'incompatibilità e sulla preferenza unica; se fossero bastati 18 voti, sarebbero passati. Ma qui ce ne vogliono 24, e la preferenza unica e l'incompatibilità non sono passate.

"I cittadini ci hanno detto con il referendum ..." ha sostenuto la Consigliera Monami: va bene, noi li abbiamo ascoltati e cosa rispondiamo ai cittadini? Che piaccia o no, c'era la possibilità qui e adesso di dare delle risposte. Avevo la sensazione che sarebbe andata così; avevo sentito anche con soddisfazione dal Consigliere Bondaz affermare: "Noi abbiamo due petizioni forti: sono l'incompatibilità e la preferenza unica". L'incompatibilità ha preso 18 voti, la preferenza unica ha preso 18 voti, non sono passate.

Il Consigliere Ricco, con l'amabilità che lo contraddistingue, dice: "Sarò breve. Non è passata, ma noi votiamo lo stesso". Allora davvero tutto ruota attorno a questo maledetto principio: abbiamo una competenza, dobbiamo riempirla.

Ecco la mia funzione in questi due giorni di Consiglio regionale è stata questa: sottolineare costantemente le contraddizioni e verificare come il principio enunciato così precisamente e in modo lapidario dal Consigliere Milanesio, "o si subisce questo testo o si vota con la vecchia legge", ha avuto il risultato che tutti ci immaginavamo.

Alla fine dell'imbuto ci sta il desiderio di conculcare da un lato immediatamente le piccole forze, le forze per le quali, l'ho detto stamattina, soprattutto una forza qui dentro avrebbe dovuto tenere un occhio di riguardo, l'Union Valdôtaine, e queste sono le forze minoritarie del Consiglio, e dall'altra c'è il desiderio davvero di pensare di poter tenere fuori dalla porta il nuovo che avanza.

Presidente Ha chiesto di parlare il Consigliere Limonet, ne ha facoltà.

Limonet (DC)Sarò molto breve. Ritenevo irrinunciabile per il Gruppo consiliare della DC ottenere l'approvazione dell'emendamento sulla preferenza unica, perché questo rappresentava le istanze della gente - della gente che rappresentiamo noi naturalmente -, delle forze sociali, così come dimostrato dal risultato del referendum. Rappresentava anche le istanze di questo Consiglio, per cui qualcuno a suo tempo aveva sottoscritto tale impegno.

Noi siamo qui preposti per portare avanti quelle istanze che la gente ci chiede, anche nel caso che non piacciano. Qui mi sembra che si stia facendo il contrario di tutto questo.

Pertanto per quanto detto e nel rispetto del mandato che abbiamo avuto tutti noi dal nostro partito, dichiaro di astenermi dalla votazione di questo articolo e di conseguenza mi astengo anche sulla legge nel suo complesso.

Presidente Ha chiesto di parlare il Consigliere Bajocco, ne ha facoltà.

Bajocco (PCI-PDS) Il Consigliere Martin aveva detto che il suo Movimento ha dato il mandato per una preferenza unica, quindi i due consiglieri del Gruppo degli ADP per disciplina verso il Movimento hanno votato per la preferenza unica. Tuttavia ha precisato che essi sono non per una preferenza bensì per 10 e più preferenze.

E' vero che la preferenza unica non avrebbe dato la possibilità al Consigliere Martin e ad altri consiglieri di fare quella cordata che hanno sempre fatto, bensì avrebbero dovuto correre ognuno per conto proprio.

Lo stesso vale per l'Union Valdôtaine, non ci sarebbe più stato solo il consigliere di zona con tutti i suoi gregari, bensì avrebbero dovuto correre ognuno per conto proprio per poter essere eletti. Forse si sarebbero pugnalati, come i socialisti, perché uno avrebbe detto male dell'altro e l'altro avrebbe ripetuto la stessa cosa. Questa forse è stata la paura della preferenza unica. Mi è dispiaciuto che questi consiglieri non abbiano saputo cogliere questo momento.

Mi auguro che gli elettori, come hanno saputo votare per la preferenza unica con il referendum, sappiamo con le prossime elezioni bocciare coloro che hanno votato oggi contro questa preferenza unica.

Presidente Pongo in votazione l'articolo 34.

Esito della votazione

Presenti: 33

Votanti: 32

Favorevoli: 26

Contrari: 6

Astenuti: 1 (Limonet)

Il Consiglio approva

Presidente Do lettura dell'articolo 35:

Articolo 35 (Ulteriori modalità per l'indicazione delle preferenze)

1. L'indicazione delle preferenze può essere fatta scrivendo invece dei cognomi i numeri con i quali sono contrassegnati nella lista i candidati preferiti. Tali preferenze sono efficaci purché siano comprese nello spazio a fianco del contrassegno votato.

2. Se l'elettore non abbia indicato alcun contrassegno di lista, ma abbia espresso le preferenze mediante numeri nello spazio posto a fianco di un contrassegno, s'intende che abbia votato la lista alla quale appartiene il contrassegno medesimo.

3. Le preferenze espresse in numeri sulla stessa riga sono nulle se ne derivi incertezza; tuttavia sono valide agli effetti dell'attribuzione del voto di lista a norma del comma due.

4. Sono nulle le preferenze nelle quali il candidato non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista. Sono, altresì, nulle le preferenze per candidati compresi in una lista diversa da quella votata.

Presidente Pongo in votazione l'articolo 35.

Esito della votazione

Presenti, votanti e favorevoli: 33

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente Do lettura dell'articolo 36:

Articolo 36 (Chiusura della votazione)

1. La votazione prosegue fino alle ore ventidue; tuttavia, gli elettori che a tale ora si trovano ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare anche oltre il termine predetto.

Presidente Pongo in votazione l'articolo 36.

Esito della votazione

Presenti, votanti e favorevoli: 33

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente Do lettura dell'articolo 37:

Articolo 37 (Decisione provvisoria sugli incidenti)

1. Il Presidente dell'Ufficio elettorale, udito il parere degli scrutatori, si pronuncia in via provvisoria, facendo risultare dal verbale, sopra i reclami anche orali, le difficoltà e gli incidenti intorno alle operazioni della sezione.

Presidente Pongo in votazione l'articolo 37.

Esito della votazione

Presenti, votanti e favorevoli: 33

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente Do lettura dell'articolo 38:

Articolo 38 (Obbligatorietà di un numero minimo di presenti nell'Ufficio elettorale)

1. Tre membri almeno dell'Ufficio elettorale, fra i quali il Presidente o il vice Presidente, devono trovarsi sempre presenti a tutte le operazioni elettorali.

Presidente Pongo in votazione l'articolo 38.

Esito della votazione

Presenti, votanti e favorevoli: 33

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente Do lettura dell'articolo 39:

Titolo V Dello scrutinio

Articolo 39 (Accertamento del numero dei votanti)

1. Dopo che gli elettori hanno votato, il Presidente del seggio:

a) dichiara chiusa la votazione;

b) provvede a sigillare l'urna contenente le schede votate;

c) accerta che il numero dei votanti risultante dalla lista autenticata dalla Commissione elettorale circondariale nonché, per i votanti di cui all'articolo 30, dalle liste previste dagli articoli 52 e 53 del decreto del Presidente della Repubblica del 30 marzo 1957, n. 361, e dalla lista prevista dall'articolo 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, riscontrando il totale con quello dei tagliandi dei certificati elettorali. Queste liste devono essere vidimate dal Presidente e da due scrutatori;

d) conta le schede autenticate e non impiegate nella votazione e riscontra se, calcolati come votanti gli elettori che dopo aver ricevuto la scheda non l'abbiano riportata o ne abbiano consegnata una mancante del bollo, corrispondono al numero degli elettori iscritti che non hanno votato;

e) forma un plico, da inviare, immediatamente, al Pretore di Aosta, contenente le liste vidimate, i tagliandi dei certificati elettorali di cui alla lettera c) e tutte le schede autenticate e non autenticate sopravanzate di cui alla lettera d) nonché quelle rimaste nel pacco consegnato al presidente dal Sindaco, sigillandolo con il bollo dell'ufficio e con la firma di tutti i componenti dell'Ufficio, nonché dei rappresentanti delle liste dei candidati che lo vogliano;

f) racchiude il bollo, i verbali, nonché gli altri documenti e le carte relativi alle operazioni elettorali in apposito plico sigillato;

g) rinvia le operazioni alle ore otto del mattino successivo e dopo aver fatto sfollare la sala da tutti gli estranei al seggio scioglie l'adunanza.

2. I plichi di cui al comma uno, lettere e) e f) devono essere rimessi contemporaneamente, prima che inizino le operazioni di scrutinio, per il tramite del Comune, al Pretore di Aosta, che ne rilascia ricevuta.

3. Il Presidente dell'Ufficio provvede alla custodia esterna della sala in maniera che nessuno possa entrarvi.

4. E' tuttavia consentito ai rappresentanti di lista di trattenersi all'esterno della sala durante il tempo in cui questa rimane chiusa.

5. Le operazioni previste dal comma uno devono essere eseguite nell'ordine indicato e del compimento delle stesse deve farsi menzione nel processo verbale.

Presidente Pongo in votazione l'articolo 39.

Esito della votazione

Presenti, votanti e favorevoli: 33

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente Do lettura dell'articolo 40:

Articolo 40 (Spoglio dei voti)

1. Alle ore otto del giorno successivo alla votazione, il Presidente, dopo aver ricostituito l'Ufficio e constatata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala e dei sigilli dell'urna e del plico di cui all'articolo 39, dispone la ripresa immediata delle operazioni iniziando lo spoglio dei voti.

2. Le operazioni di spoglio dei voti devono svolgersi senza interruzione ed essere ultimate entro le ore tredici del giorno stesso.

3. Uno degli scrutatori, designato a sorte, estrae dall'urna in successione ogni scheda, la dispiega e la consegna al Presidente, il quale proclama ad alta voce il contrassegno della lista votata e, ove occorra, il numero progressivo della lista per la quale è dato il voto ed il cognome dei candidati ai quali sono attribuite le preferenze; passa quindi la scheda ad altro scrutatore che insieme con il segretario prende nota del numero dei voti di ciascuna lista e dei voti di preferenza.

4. Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista ed i voti di preferenza. Un terzo scrutatore pone la scheda, il cui voto è stato spogliato, nella cassetta o scatola dalla quale furono tolte le schede non usate. Quando una scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda è subito impresso il timbro della sezione.

5. E' vietato estrarre dall'urna una scheda se quella precedentemente estratta non sia stata posta nella cassetta o scatola, dopo spogliato il voto.

6. E' vietato eseguire lo scrutinio dei voti di preferenza separatamente dallo scrutinio dei voti di lista.

7. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio. Terminato lo scrutinio delle schede, il totale dei voti di preferenza conseguiti da ciascun candidato è riportato nel verbale e nelle tabelle di scrutinio sia in cifre che in lettere.

8. Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato. Il presidente accerta personalmente la corrispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del verbale col numero degli iscritti, dei votanti, dei voti validi assegnati, delle schede nulle, delle schede bianche, delle schede contenenti voti nulli e delle schede contenenti voti contestati, verificando la congruità dei dati e dandone pubblica lettura ed espressa attestazione nei verbali.

9. Tutte queste operazioni devono essere compiute nell'ordine indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale.

Presidente Pongo in votazione l'articolo 40.

Esito della votazione

Presenti, votanti e favorevoli: 33

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente Do lettura dell'articolo 41:

Articolo 41 (Validità dei voti)

1. La validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta possa desumersi la volontà effettiva dell'elettore.

2. E' considerato valido, intendendosi votata la lista alla quale appartengono i candidati preferiti, il voto espresso senza l'indicazione del contrassegno di lista ma con la sola espressione non equivoca di una o più preferenze di candidati appartenenti alla medesima lista.

Presidente Pongo in votazione l'articolo 41.

Esito della votazione

Presenti, votanti e favorevoli: 33

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente Do lettura dell'articolo 42:

Articolo 42 (Nullità dei voti)

1. Sono nulli i voti contenuti in schede:

a) che presentino scritture e segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto;

b) nelle quali l'elettore ha espresso voti per più di una lista e non sia possibile identificare la lista prescelta, nemmeno con l'indicazione di alcuno dei candidati.

2. Sono, altresì, nulli i voti contenuti in schede che non siano quelle prescritte dall'articolo 17 o che non portano il bollo richiesto dall'articolo 27, comma nove, lettera a).

Presidente Pongo in votazione l'articolo 42.

Esito della votazione

Presenti, votanti e favorevoli: 33

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente Do lettura dell'articolo 43:

Articolo 43 (Decisione provvisoria sulla nullità dei voti)

1. Il Presidente, udito il parere degli scrutatori:

a) pronunzia in via provvisoria, facendolo risultare dal verbale, sopra i reclami anche orali, le difficoltà e gli incidenti intorno alle operazioni della sezione, nonché sulla nullità dei voti;

b) decide, in via provvisoria, sull'assegnazione o meno dei voti contestati per qualsiasi causa e, nel dichiarare il risultato dello scrutinio, dà atto del numero dei voti di lista e dei voti di preferenza contestati ed assegnati provvisoriamente e di quelli dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati, ai fini dell'ulteriore esame da compiersi da parte dell'Ufficio elettorale regionale ai sensi dell'articolo 49.

2. I voti contestati devono essere raggruppati, per le singole liste e per i singoli candidati, a seconda dei motivi di contestazione che devono essere dettagliatamente descritti.

3. Le schede corrispondenti ai voti nulli o contestati a qualsiasi effetto e per qualsiasi causa, siano stati questi ultimi provvisoriamente assegnati o non assegnati, e le carte relative ai reclami ed alle proteste devono esse-re immediatamente vidimati dal presidente e da almeno due scrutatori.

Presidente Pongo in votazione l'articolo 43.

Esito della votazione

Presenti, votanti e favorevoli: 33

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente Do lettura dell'articolo 44:

Articolo 44 (Formazione dei plichi elettorali)

1. Alla fine delle operazioni di scrutinio, il presidente del seggio procede alla formazione:

a) del plico contenente le schede corrispondenti a voti contestati per qualsiasi effetto e per qualsiasi causa e le carte relative ai reclami ed alle proteste;

b) del plico contenente le schede corrispondenti a voti nulli;

c) del plico contenente le schede deteriorate e le schede consegnate senza bollo o firma dello scrutatore;

d) del plico contenente le schede corrispondenti a voti validi ed una copia delle tabelle di scrutinio.

2. I predetti plichi devono recare l'indicazione della sezione, il sigillo col bollo dell'ufficio, le firme dei rappresentanti di lista presenti e quelle del presidente e di almeno due scrutatori.

3. I plichi di cui alle lettere a), b) e c) devono essere allegati, con una copia delle tabelle di scrutinio, al verbale destinato all'Ufficio elettorale regionale.

4. Il plico di cui alla lettera d) deve essere depositato nella cancelleria della Pretura, ai sensi dell'articolo 47, comma quattro, e conservato per le esigenze inerenti alla verifica dei poteri.

5. I plichi contenenti gli atti dello scrutinio devono essere recapitati, al termine delle operazioni del seggio, dal presidente o, per sua delegazione scritta, da uno scrutatore al sindaco del comune, il quale provvederà al sollecito inoltro agli uffici cui sono diretti.

Presidente Pongo in votazione l'articolo 44.

Esito della votazione

Presenti, votanti e favorevoli: 33

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente Do lettura dell'articolo 45:

Articolo 45 (Sospensione delle operazioni di scrutinio per causa di forza maggiore)

1. Se per causa di forma maggiore l'Ufficio non può ultimare le operazioni di cui agli articoli. 39 e 40 entro il termine indicato dall'articolo 40, comma due, il Presidente deve, entro le ore diciassette del giorno successivo a quello di votazione, compiere le seguenti operazioni:

a) formare un plico contenente tutte le schede spogliate e i due esemplari delle tabelle di scrutinio;

b) chiudere l'urna contenente le schede non spogliate;

c) formare un plico contenente i verbali e tutti gli altri documenti ed atti relativi alle operazioni elettorali. Prima di chiudere il plico si dà atto nel verbale di tutte le operazioni compiute fino a quel momento.

2. All'urna e ai plichi devono apporsi la indicazione della sezione, del sigillo con il bollo dell'Ufficio nonché le firme del Presidente e di almeno due scrutatori.

3. Il materiale di cui alle lett. a), b), c) del comma uno è portato, con l'assistenza di un componente del seggio, alla cancelleria del Tribunale di Aosta e consegnato al Cancelliere, che ne diviene personalmente responsabile.

4. In caso di inadempimento, il Presidente del Tribunale può far sequestrare i verbali, le urne, le schede e le carte ovunque si trovino, accertando nel contempo le cause delle inadempienze ed i responsabili delle medesime.

Presidente Pongo in votazione l'articolo 45.

Esito della votazione

Presenti, votanti e favorevoli: 33

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente Do lettura dell'articolo 46:

Articolo 46 (Verbale delle operazioni elettorali)

1. Il verbale delle operazioni dell'Ufficio elettorale di sezione è redatto dal segretario in duplice esemplare, firmato in ciascun foglio e sottoscritto, seduta stante, da tutti i membri dell'Ufficio e dai rappresentanti delle liste presenti.

2. Nel verbale deve essere presa nota di tutte le operazioni prescritte dalla presente legge e deve farsi menzione di tutti i reclami presentati, delle proteste fatte, dei voti contestati, siano stati o non attribuiti provvisoriamente alle liste o ai candidati e delle decisioni del presidente, nonché delle firme e dei sigilli.

Presidente Pongo in votazione l'articolo 46.

Esito della votazione

Presenti, votanti e favorevoli: 33

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente Do lettura dell'articolo 47:

Articolo 47 (Operazioni successive a quelle di scrutinio)

1. Il Presidente dell'Ufficio elettorale, al termine delle operazioni di scrutinio, dichiara il risultato nel verbale, di cui fa compilare un estratto, contenente i risultati della votazione e dello scrutinio, che provvede a rimettere subito alla Presidenza della Giunta regionale, tramite il Comune.

2. Il verbale è poi immediatamente chiuso in un plico, che deve essere sigillato col bollo dell'ufficio e firmato dal presidente, da almeno due scrutatori e dai rappresentanti delle liste presenti. L'adunanza è poi sciolta immediatamente.

3. Il presidente o, per sua delegazione scritta, due scrutatori, recano immediatamente il plico chiuso e sigillato contenete un esemplare del verbale con le schede e tutti i plichi e i documenti di cui all'articolo 44, comma tre, alla cancelleria del Tribunale di Aosta.

4. Il plico delle schede spogliate, insieme con l'estratto del verbale relativo alla formazione e all'invio di esso nei modi prescritti dall'articolo 45, è portato subito da due membri almeno dell'Ufficio della sezione al Pretore, il quale, accertata l'integrità dei sigilli e delle firme, vi appone pure il sigillo della Pretura e la propria firma e redige verbale della consegna.

5. L'altro esemplare del suddetto verbale è depositato, nella stessa giornata, nella segreteria del Comune dove ha sede la sezione, ed ogni elettore della circoscrizione ha diritto di prenderne conoscenza. Il deposito è reso noto con avviso affisso all'albo comunale.

Presidente Pongo in votazione l'articolo 47.

Esito della votazione

Presenti, votanti e favorevoli: 33

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente Do lettura dell'articolo 48:

Articolo 48 (Elenco degli elettori che non hanno votato)

1. Il Pretore, entro tre giorni dal ricevimento del plico relativo ai votanti, rende noto agli scrutatori ed ai rappresentanti di lista il giorno e l'ora in cui procederà all'apertura del plico di cui all'articolo 39, comma 1, lett. e),ed alla compilazione, a cura del cancelliere, di un estratto delle liste da lui vistato in ciascun foglio e in cui sono elencati gli elettori che non hanno votato.

2. Gli scrutatori e i rappresentanti delle liste intervenuti possono apporre su ciascun foglio la loro firma.

3. L'estratto è trasmesso, non oltre il sessantesimo giorno successivo a quello di votazione, al Sindaco del Comune dove ha avuto sede la sezione, il quale ne cura il deposito per quindici giorni nella Segreteria, dandone notizia al pubblico mediante avviso all'albo comunale. Ogni elettore della circoscrizione ha diritto di prendere conoscenza dell'estratto.

Presidente Pongo in votazione l'articolo 48.

Esito della votazione

Presenti, votanti e favorevoli: 33

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente Do lettura dell'articolo 49:

Articolo 49 (Operazioni dell'Ufficio elettorale regionale)

1. Entro ventiquattro ore dal ricevimento degli atti, l'Ufficio elettorale regionale procede con l'assistenza del cancelliere alle seguenti operazioni:

a) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni, in conformità dell'articolo 45, osservando, in quanto siano applicabili, le disposizioni degli artt. 34, 35, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47 e 48;

b) procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e i reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sull'assegnazione o meno dei relativi voti e provvede a rimettere un estratto del verbale concernente tali operazioni alla segreteria del Comune dove ha sede la sezione.

2. Ultimato il riesame, il presidente dell'Ufficio elettorale regionale fa chiudere per ogni sezione le schede riesaminate, assegnate e non assegnate, in unico plico che, suggellato e firmato è allegato all'esemplare del verbale di cui all'articolo 54, comma quattro.

Presidente Pongo in votazione l'articolo 49.

Esito della votazione

Presenti, votanti e favorevoli: 33

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente Do lettura dell'articolo 50:

Articolo 50 (Determinazione del numero di seggi spettanti a ciascuna lista)

1. Compiute le operazioni di cui all'articolo 49, l'Ufficio elettorale regionale, con l'assistenza degli esperti di cui all'articolo 8, comma due:

a) determina la cifra elettorale di ciascuna lista: la cifra elettorale di lista è data dalla somma dei voti di lista, compresi quelli di cui all'articolo 49, comma uno, lettera b), ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni del collegio;

b) divide il totale dei voti validi riportati da tutte le liste per il numero dei consiglieri da eleggere, trascurando la parte decimale; il quoziente così ottenuto rappresenta la soglia minima per partecipare all'attribuzione dei seggi;

c) procede alla somma delle cifre elettorali delle liste che hanno raggiunto o superato la soglia minima di cui alla lettera b);

d) divide tale somma per il numero dei consiglieri da eleggere ottenendo così il quoziente elettorale regionale di attribuzione;

e)attribuisce ad ogni lista che abbia raggiunto o superato la soglia minima di cui alla lettera b) tanti seggi quante volte il quoziente elettorale regionale risulti contenuto nella cifra elettorale regionale di ciascuna lista, evidenziando i resti di ciascuna lista;

f) attribuisce alle liste che hanno i maggiori resti i seggi non assegnati a seguito della operazione di cui alla lettera e).

2. In caso di parità di resti, il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la minore cifra elettorale. A parità di questa ultima si procede a sorteggio.

Presidente All'articolo 50 sono stati presentati due emendamenti, uno è firma del Consigliere Martin ed altri, di cui do lettura:

Emendamento L'articolo 50 è soppresso.

Questo emendamento è decaduto, perché mancano le premesse per votarlo.

Il secondo emendamento, a firma Bondaz, Monami ed altri, recita:

Emendamento L'articolo 50 è così sostituito:

1. Compiute le operazioni di cui all'articolo 49, l'Ufficio elettorale regionale, con l'assistenza degli esperti di cui all'articolo 8, comma due:

a) determina la cifra elettorale di ciascuna lista: la cifra elettorale di lista è data dalla somma dei voti di lista, compresi quelli di cui all'articolo 49, comma uno, lettera b), ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni del collegio. Le cifre elettorali ottenute dalle liste collegate a norma dell'articolo 6, si sommano;

b) divide il totale dei voti validi riportati da tutte le liste o gruppi di liste per il numero dei consiglieri da eleggere, trascurando la parte decimale; il quoziente così ottenuto rappresenta la soglia minima per partecipare all'attribuzione dei seggi;

c) procede alla somma delle cifre elettorali delle liste o gruppi di liste che hanno raggiunto o superato la soglia minima di cui alla lettera b);

d) divide tale somma per il numero dei consiglieri da eleggere ottenendo così il quoziente elettorale regionale di attribuzione;

e)attribuisce ad ogni lista, sia essa singola o rappresentata da un gruppo di liste, che abbia raggiunto o superato la soglia minima di cui alla lettera b) tanti seggi quante volte il quoziente elettorale regionale risulti contenuto nella cifra elettorale regionale di ciascuna lista o gruppo di liste, evidenziando i resti di ciascuna lista o gruppo di liste;

f) i seggi non assegnati a seguito dell'operazione di cui alla lettera e) sono attribuiti alle liste o gruppi di liste che hanno i maggiori resti.

2. In caso di parità di resti, il seggio è attribuito alla lista o gruppo di liste che ha ottenuto la minore cifra elettorale. A parità di questa ultima si procede a sorteggio.

L'emendamento è stato ritirato.

Al comma 1 vi è l'emendamento presentato dall'UV che recita:

Emendamento Articolo 50, al comma 1, dopo le parole "Ufficio elettorale regionale", sono aggiunte le seguenti: "per il primo collegio".

Anche questo emendamento è stato ritirato.

Al comma 1, lett. a), b), c), d), e) ci sono due emendamenti. Uno è stato presentato dal Consigliere Riccarand, che recita:

Emendamento Articolo 50, comma 1:

sostituire i punti: b, c, d, e, f, con i seguenti:

"b) procede alla somma delle cifre elettorali delle liste e divide tali somme per il numero dei consiglieri da eleggere più due, trascurando la parte decimale, ottenendo così il quoziente elettorale regionale di attribuzione;

c) attribuisce ad ogni lista che abbia raggiunto o superato la soglia minima del 2,50 per cento del totale dei voti validi, trascurando la parte decimale, tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulti contenuti nella cifra elettorale regionale di ciascuna lista, evidenziando i resti di ciascuna lista;

d) i seggi non assegnati a seguito della operazione di cui alla lettera c) sono attribuiti alle liste che hanno i maggiori resti, fra quelle che hanno superato la soglia minima".

Ha chiesto di parlare il Consigliere Riccarand, ne ha facoltà.

Riccarand (VA) Questo emendamento riguarda il meccanismo di calcolo proposto dal testo della I Commissione.

Qui si prevede un meccanismo di calcolo abbastanza strano, cioè si dice che questo è un meccanismo che prevede uno sbarramento costituito dal quorum; in realtà non è così, perché qui ci sono due calcoli diversi: con uno si calcola una soglia di ingresso, e con l'altro si calcola il quoziente, cosiddetto quorum, per l'assegnazione dei seggi, però il quoziente è sensibilmente più basso della soglia di ingresso.

Faccio un esempio sui dati del 1988. Con il meccanismo proposto si dice: prendiamo tutti i voti validi, li dividiamo per 35, quindi 78.800 voti validi nel 1988 diviso 35 viene 2.252; eliminiamo tutte le liste che sono sotto i 2.252 voti, prendiamo i risultati di tutte le liste che sono sopra i 2.252 voti, li sommiamo, questa seconda somma la dividiamo per 35 e a quel punto otteniamo il quorum. Con quale risultato? Faccio un esempio: una lista che avesse ottenuto nel 1988 2.200 voti, sarebbe stata eliminata e non avrebbe avuto nessun seggio, mentre tutti i seggi sarebbero stati assegnati sulla base di un quoziente di 1900 e l'ultimo seggio sarebbe stato assegnato con i resti, quindi meno di 1900, con il risultato di un meccanismo che non è assolutamente proporzionale ma che va a premiare fortemente le liste più grandi. Secondo me questo non è un meccanismo equo.

Dico subito che non credo che sia stato un artificio volutamente truffaldino; è un meccanismo che è stato messo in piedi per questioni forse anche di tipo tecnico, perché si è visto che dividendo i voti validi per 35 e dicendo che comunque non sarebbero stati assegnati seggi a liste con meno del quorum si ottenevano solo poche forze che potevano superare il quorum. Si potevano assegnare un numero di seggi pieni, che comunque si aggirava su 26-27, e rimanevano più resti rispetto alle liste che avevano superato il quorum, quindi non si sapeva più a chi assegnare.

Quindi c'era un problema tecnico di assegnazione, per cui si è inventato questo meccanismo, per cui un conto è la soglia di ingresso, un contro è il quorum. Però non possiamo dire che c'è uno sbarramento naturale rappresentato dal quorum, perché così non è, in quanto il quorum non è 2.252, il quorum è (prendendo i dati del 1988) 1.955, ben più basso. Si tratta di un meccanismo fortemente penalizzante, non proporzionale, che rappresenta un premio sicuramente forte per le liste più grandi; più la lista è grande, più ha vantaggio, quindi in questo meccanismo ad esempio l'UV avrebbe con gli stessi risultato avuto 14 seggi.

Allora qual è la proposta dell'emendamento che ho formulato? E' un meccanismo che, pur mantenendo i principi che stanno alla base della volontà che sta in questo meccanismo, però è più equo. Il principio è quello di dire: stabiliamo sì una soglia di ingresso, perché questo credo sia anche giusto, però la soglia di ingresso va stabilita su un livello che sia quello medio del valore di ogni seggio che viene attribuito. E il valore medio di ogni seggio attribuito è del 2,50 per cento.

Pertanto la proposta è: stabilire che una soglia di ingresso è del 2,50 per cento e poi assegnare i seggi a tutte le liste che hanno superato questa soglia di ingresso facendo la somma di tutti i voti validi e dividendo questi voti validi non per 35, ma per 35 più 2 (quindi per 37), adottando esattamente lo stesso meccanismo che viene adottato nelle circoscrizioni della camera dei deputati. Anche lì, per dei meccanismi tecnici, si dividono i voti validi non per il numero dei seggi da assegnare nel collegio, ma per il numero dei seggi più due. La stessa cosa credo che potremmo fare anche qui, i principi non sarebbero sconvolti perché avremmo comunque una soglia di ingresso che è del 2,50 per cento invece che del 2,80-2,90 per cento come si configura nella proposta della I commissione, verrebbe stabilito un quoziente che però sarebbe più alto rispetto a quello previsto dal testo della I commissione, e sarebbe un meccanismo sicuramente più equo e più proporzionale nel suo funzionamento.

Si tratta di un meccanismo che tecnicamente funziona, l'ho provato sui dati del 1988, l'ho provato su altri meccanismi; credo che anche gli uffici abbiamo potuto prendere atto di questo dato di fatto; è un meccanismo sicuramente più corretto dal punto di vista di un principio di proporzionalità.

Presidente Su questo punto è aperto il dibattito. Nessuno chiede la parola? Pongo in votazione l'emendamento.

Esito della votazione

Presenti: 33

Votanti: 4

Favorevoli: 4

Astenuti: 29 (Agnesod, Aloisi, Bajocco, Beneforti, Bondaz, Chenuil, Chiofalo, Cout, Faval, Lanièce, Lavoyer, Limonet, Louvin, Mafrica, Marcoz, Martin, Milanesio, Monami, Mostacchi, Pascale, Perrin, Ricco, Rollandin, Rusci, Stévenin, Trione, Vallet, Viérin e Voyat)

Il Consiglio non approva

Presidente Do lettura dell'emendamento presentato dal Consigliere Gremmo:

Emendamento Sostituire come segue le lettere a), b), c), d), e);

"a) determina la cifra elettorale di ciascuna lista: la cifra elettorale di lista è data dalla somma dei voti di lista, esclusi quelli di cui all'articolo 49 comma uno, lettera b) ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni del collegio;

b) accerta quali liste abbiano consegnato una cifra elettorale regionale non inferiore al 2 per cento del totale delle cifre elettorali di tutte le liste;

c) procede al riparto dei seggi tra le liste individuate ai sensi della lettera b), a tale fine divide il totale dei voti validi ripartiti dalle liste di cui alla lettera b) per il numero dei seggi dei consiglieri da eleggere, ottenendo così il quoziente elettorale regionale: nell'effettuare la divisione trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente;

d) attribuisce ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale regionale risulti contenuto nella cifra elettorale regionale di ciascuna lista, di cui alla lettera b)".

Ha chiesto di parlare il Consigliere Gremmo, ne ha facoltà.

Gremmo (UAP) Nella votazione precedente è apparsa evidente la filosofia che sta sotto questo elaborato, ormai arrivato alle ultime battute. E' evidente il tentativo politico di non concedere proprio niente alle liste piccole.

Mi sembra sciocco l'atteggiamento di apparenti contestatori, che poi su queste cose, che potrebbe essere l'ultimo ... mi rendo conto, lo diceva anche la collega Monami, io condivido gran parte dei ragionamenti che lei faceva, qui stiamo trattando ad un livello molto minimale le questioni, però anche nel minimale, mentre capisco l'arroccamento di alcune forze, non capisco perché quelli che poi potrebbero essere interessati (intendo riferirmi agli ADP e a Rusci) in una cosa concreta come questa si tirano fuori dicendo: "Ma tanto noi siamo per il maggioritario". Questo è l'ultimo tentativo che si fa solo per una ragione di cercare di richiamare ad un minimo di equità, per cercare di strappare un qualcosa di ragionevole.

La proposta che faccio io è quella che aveva fatto il gruppo DC all'inizio, mi rendo conto che tutti i richiami al passato non hanno nessun significato, però all'inizio la DC, quando aveva proposto questo, aveva detto una cosa ragionevole, perché c'è lo sbarramento del 2 per cento, che è sufficiente, e c'è il riparto dei seggi abbastanza equilibrato rispetto a chi entra e a chi prende gli ultimi voti.

Non ho nessuna illusione su quello che voterete, perché evidentemente ci siamo già capiti abbastanza a quest'ora. Faccio solo notare come sicuramente questo meccanismo si presterà a dei rischi, perché la determinazione della cifra elettorale di lista comprende anche i voti contestati. Se poi questi voti contestati in una successiva verifica vengono annullati e non più attribuiti, la cifra che si è stabilita non è più quella, diventa un'altra. Allora non so se davvero diventerà facile scappare ad eventuali contestazioni, ad eventuali ricorsi, ad eventuali contenziosi; questo aspetto non è stato valutato sufficientemente. Invece con il sistema che si è detto, di stabilire una cifra percentuale precisa dei voti delle liste, forse questo rischio non si corre.

Ma tanto può andare bene anche così, perché se qualcuno per pochi voti sarà fuori, innescherà dei meccanismi lunghi, contorti eccetera. Ho cercato, e credo lo stesso abbia fatto il Consigliere Riccarand, con un ultimo tentativo di vedere di aggiustare una situazione sicuramente non equilibrata, non perché si abbia paura di non superare questo minimo, ma proprio perché il ragionamento che si faceva sullo squilibrio fra le varie liste è evidente.

Qui si è discusso molto del procedimento preparatorio, dove la volontà dell'elettore non è messa in gioco, perché nel procedimento preparatorio è messa in discussione la possibilità o meno di esserci. E allora sta alla capacità di ciascuno, capacità che si può già esercitare qui, caro collega Bich, è evidente che qui qualcuno ha esercitato la capacità di esserci e qualcuno più furbo non è riuscito ad esercitarla, ed è bene che sia così, però un conto è la questione del procedimento di presentazione, mentre qui è in gioco la volontà dell'elettore, cioè il fatto che non ci siano corsie preferenziali.

Ho la sensazione che in questa maniera in modo abbastanza intelligente per chi lo ha elaborato, ma dal mio punto di vista non accettabile, si crei un doppio peso specifico, cioè alcuni consiglieri avranno un peso specifico maggiore rispetto ad altri. La mia proposta tende ad equilibrare questo aspetto, ed è l'ultimo tentativo per cercare di arrivare a questo equilibrio.

Presidente Ha chiesto di parlare il Consigliere Bondaz, ne ha facoltà.

Bondaz (DC) Voglio solo rettificare quanto ha detto il Consigliere Gremmo: nella proposta della DC presentata il primo di luglio non si parlava di uno sbarramento al 2 per cento ma al 2,50 per cento.

Presidente Ha chiesto di parlare il Consigliere Gremmo, ne ha facoltà.

Gremmo (UAP) Voglio solo replicare al collega Bondaz che pensavo che la DC fosse un po' più sportiva, non me ne ero accorto. Effettivamente gli do atto che fin dall'inizio hanno fatto il possibile perché le liste piccole non entrassero, gliene do atto volentieri.

Presidente Vi sono altri interventi? Nessuno chiede la parola?

Pongo in votazione l'emendamento.

Esito della votazione

Presenti: 32

Votanti: 2

Favorevoli: 2

Astenuti: 30 (Agnesod, Aloisi, Bajocco, Beneforti, Bich, Bondaz, Chenuil, Chiofalo, Cout, Faval, Lavoyer, Limonet, Louvin, Mafrica, Maquignaz, Marcoz, Martin, Milanesio, Monami, Mostacchi, Pascale, Perrin, Ricco, Rollandin, Rusci, Stévenin, Trione, Vallet, Viérin e Voyat).

Il Consiglio non approva

Presidente Siamo al comma 1, lettera b), c'è un emendamento del Gruppo del PDS, che recita:

Emendamento Articolo 50, comma 1, lettera b) - le parole:

"per il numero dei" sono sostituite da: "per venticinque".

Questo emendamento decade mancando i presupposti logici all'emendamento stesso.

Al comma 1, lettera f), c'è l'emendamento tecnico, che è già stato immesso nel testo, che recita:

Emendamento La lettera f) del comma 1 è così sostituita: "f) attribuisce alle liste che hanno i maggiori resti i seggi non assegnati a seguito dell'operazione di cui alla lettera e)."

C'è un secondo emendamento del Gruppo PDS, che recita:

Emendamento Dopo la lettera f) aggiungere le seguenti lettere:

"g) attribuisce seggi alla lista o coalizione di liste che ha ottenuto il maggior numero di voti validi;

h) attribuisce tre seggi alla lista o coalizione di liste che hanno ottenuto il secondo maggior numero di voti;

i) ripartisce i seggi attribuiti ai sensi della precedente lettera g) tra le liste coalizzate in proporzione ai voti riportati da ciascuna lista".

Questo emendamento è decaduto, mancando i presupposti logici dell'emendamento stesso.

Sul comma 2 dell'articolo 50 c'è un emendamento presentato dall'UV, che recita:

Emendamento Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma 3:

"3. Nel secondo collegio risulta eletto il candidato della lista che ha conseguito la cifra elettorale più alta".

L'emendamento è anche questo decaduto, perché la prima parte degli emendamenti è stata respinta dal Consiglio.

Presidente Ha chiesto di parlare il Consigliere Gremmo, ne ha facoltà.

Gremmo (UAP) A me è piaciuto il fatto che il Presidente abbia, con la solita intelligenza, sottolineato il suo compiacimento perché ci sono state 30 astensioni. Vedremo il giorno dopo il voto se l'ipotetica alternativa socialista, o quel che sarà, essendosi schierata contro questa attribuzione di seggi che avrebbe favorito anche lei, sogghignerà ancora oppure se dovrà ripensare a questo momento, perché è questo il momento in cui si è giocata la possibilità di tornare non dico lì sopra ma comunque nel Consiglio regionale.

Presidente Chi vivrà vedrà ...

Pongo in votazione l'articolo 50.

Esito della votazione

Presenti: 32

Votanti: 31

Favorevoli: 27

Contrari: 4

Astenuti: 1 (Gremmo)

Il Consiglio approva

Presidente Do lettura dell'articolo 51:

Articolo 51 (Graduatoria dei candidati)

1. Stabilito il numero dei seggi assegnato a ciascuna lista, l'Ufficio elettorale regionale:

a) determina la cifra individuale di ogni candidato. La cifra individuale di ogni candidato è data dalla somma dei voti di lista aumentata dei voti di preferenza validi ad esso attribuiti;

b) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, a seconda delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista.

Presidente All'articolo 51 sono stati presentati vari emendamenti.

Vi è un emendamento presentato dai consiglieri Bondaz, Monami ed altri che recita:

Emendamento L'articolo 51 è così sostituito:

"1. Stabilito il numero dei seggi assegnato a ciascuna lista, l'Ufficio elettorale regionale:

a) determina la cifra individuale di ogni candidato. La cifra individuale di ogni candidato è data dalla somma dei voti di ogni singola lista aumentata dei voti di preferenza validi ad esso attribuiti;

b) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista non collegata, a seconda delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista;

c) determina un'unica graduatoria dei candidati di ciascun gruppo di liste disponendoli in ordine a seconda delle rispettive cifre individuali".

L'emendamento è decaduto.

Vi è un emendamento del Gruppo dell'UV, che recita:

Emendamento All'articolo 51, dopo il punto b), è inserito il seguente punto c) -

"c) Il "candidato Walser" che abbia ottenuto nei comuni di Gressoney-La-Trinité, Gressoney-Saint-Jean e Issime il maggior numero di preferenze individuali, comunque non inferiore a 500, è dichiarato eletto in sostituzione dell'ultimo degli eletti nella lista in cui è inserito".

L'emendamento è decaduto.

Vi è un emendamento presentato dai consiglieri Martin, Rusci e Bich, che recita:

Emendamento All'articolo 51, dopo il punto b), è inserito il seguente punto c) -

"c) Il "candidato Walser" che abbia ottenuto nei comuni di Gressoney-La-Trinité, Gressoney-Saint-Jean e Issime il maggior numero di preferenze individuali, è dichiarato eletto in sostituzione dell'ultimo degli eletti nella lista in cui è inserito".

L'emendamento è decaduto.

Vi è un emendamento presentato dal Consigliere Riccarand, che recita:

Emendamento Articolo 51, comma 1:

Togliere le parole "dei voti di lista aumentata".

Ha chiesto di parlare il Consigliere Riccarand, ne ha facoltà.

Riccarand (VA) E' un emendamento prevalentemente tecnico, però non privo di significato.

All'articolo 51 c'è una strana formulazione per il calcolo delle cifre individuali e delle preferenze di ogni candidato; si dice che la cifra individuale di ogni candidato è data dalla somma dei voti di lista aumentata dei voti di preferenza validi ad esso attribuiti. Mi sembra una cosa che non ha nessun significato; se parliamo di cifra individuale, la cifra individuale di ogni candidato è data dalla somma dei voti di preferenza validi ad esso attribuiti, per cui non c'entrano niente i voti di lista.

I voti di lista servono per il calcolo nei comuni dove c'è il maggioritario, dove si usa sommare ai voti di lista i voti individuali perché c'è un meccanismo di calcolo di tipo maggioritario, ma in un sistema proporzionale non ha nessun senso, anzi diventa elemento di confusione, andare a sommare ai voti singoli di preferenza i voti di lista. Quindi l'emendamento è per togliere "dei voti di lista aumentata", in modo che rimane: "La cifra individuale di ogni candidato è data dalla somma dei voti di preferenza validi ad esso attribuiti;".

Presidente E' aperta la discussione. Nessuno chiede di parlare?

Pongo in votazione l'emendamento del Consigliere Riccarand:

Esito della votazione

Presenti, votanti e favorevoli: 33

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente Pongo in votazione l'articolo 51 nel testo così emendato:

Articolo 51 (Graduatoria dei candidati)

1. Stabilito il numero dei seggi assegnato a ciascuna lista, l'Ufficio elettorale regionale:

a) determina la cifra individuale di ogni candidato. La cifra individuale di ogni candidato è data dalla somma dei voti di preferenza validi ad esso attribuiti;

b) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, a seconda delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista.

Esito della votazione

Presenti, votanti e favorevoli: 33

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente Do lettura dell'articolo 52:

Articolo 52 (Proclamazione degli eletti)

1. Il Presidente dell'Ufficio elettorale regionale, in conformità dei risultati accertati dall'Ufficio stesso, proclama eletti, fino a concorrenza dei seggi cui la lista ha diritto ai sensi dell'articolo 1, comma tre, i candidati che, nell'ordine di graduatoria di cui all'articolo 51, comma uno, lettera b), hanno riportato le cifre individuali più elevate e, a parità di cifre, quelli che precedono nell'ordine di lista.

2. Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'Ufficio elettorale regionale invia attestato ai consiglieri regionali proclamati e ne dà immediata notizia alla segreteria del Consiglio regionale nonché alla Presidenza della Giunta regionale.

Presidente All'articolo 52 c'è un emendamento presentato dai consiglieri Bondaz, Monami e altri, che recita:

Emendamento L'articolo 52 è così sostituito:

"1. Il Presidente dell'Ufficio elettorale regionale, in conformità dei risultati accertati dall'Ufficio stesso, proclama eletti, fino a concorrenza dei seggi cui la lista o il gruppo di liste ha diritto ai sensi dell'articolo 1, comma tre, i candidati che, nell'ordine di graduatoria di cui all'articolo 51, comma uno, lettera b), hanno riportato le cifre individuali più elevate e, a parità di cifre, quelli che precedono nell'ordine di lista.

2. Qualora nessuno dei candidati delle liste rappresentanti la Comunità Montana denominata Walser Alta Valle del Lys risulti eletto, l'Ufficio Elettorale regionale provvede a proclamare eletto il candidato della citata Comunità Montana, con la più alta cifra individuale, purché non inferiore a 400, compreso nel gruppo di liste che abbia raggiunto la maggior cifra elettorale assegnandogli l'ultimo seggio del gruppo di liste stesso.

3. Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'Ufficio elettorale regionale invia attestato ai consiglieri regionali proclamati e ne dà immediata notizia alla segreteria del Consiglio regionale nonché alla Presidenza della Giunta regionale".

L'emendamento è stato ritirato.

Pertanto pongo in votazione l'articolo 52.

Esito della votazione

Presenti, votanti e favorevoli: 33

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente Do lettura dell'articolo 53:

Articolo 53 (Poteri dell'Ufficio elettorale regionale)

1. L'Ufficio elettorale regionale pronuncia sopra qualunque incidente relativo alle operazioni ad esso affidate, salvo il giudizio definitivo dell'organo di verifica dei poteri.

2. Ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 49, comma uno, lettera b), circa il riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati, è vietato all'Ufficio elettorale regionale di deliberare o anche di discutere sulla valutazione dei voti, sui reclami, le proteste e gli incidenti verificatisi nelle sezioni, di variare i risultati dei verbali e di occuparsi di qualsiasi altro oggetto che non sia di sua competenza.

3. Non è ammesso, nell'aula dove siede l'Ufficio elettorale regionale, l'elettore che non presenti ogni volta il certificato di iscrizione nelle liste del collegio. Nessun elettore può entrare armato.

4. L'aula deve essere divisa in due compartimenti da un solido tramezzo: il compartimento in comunicazione immediata con la porta d'ingresso è riservato agli elettori, l'altro è esclusivamente riservato all'Ufficio elettorale regionale ed ai rappresentanti delle liste dei candidati.

5. Il Presidente dell'Ufficio elettorale regionale ha tutti i poteri spettanti ai Presidenti degli Uffici elettorali. Per ragioni di ordine pubblico può inoltre disporre che si proceda a porte chiuse: anche in tal caso, ferme le disposizioni dell'articolo 12, comma sei, hanno diritto di entrare e di rimanere nell'aula i rappresentanti delle liste dei candidati.

Presidente Pongo in votazione l'articolo 53.

Esito della votazione

Presenti, votanti e favorevoli: 33

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente Do lettura dell'articolo 54:

Articolo 54 (Adempimenti dell'Ufficio elettorale regionale)

1. Di tutte le operazioni dell'Ufficio elettorale regionale è redatto, in duplice esemplare, il processo verbale, che, seduta stante, deve essere firmato in ciascun foglio e sottoscritto dal Presidente, dagli altri magistrati, dal cancelliere e dai rappresentanti di lista presenti.

2. Nel verbale deve specificarsi:

a) la data e l'ora dell'insediamento dell'Ufficio nonché il nome e il cognome dei componenti il medesimo;

b) l'indicazione dei risultati del riesame delle schede contenenti i voti contestati e non assegnati;

c) l'indicazione delle cifre elettorali di lista;

d) l'indicazione del numero dei seggi attribuiti a ciascuna lista;

e) la graduatoria, per ciascuna lista, dei candidati;

f) l'indicazione dei candidati proclamati eletti per ciascuna lista.

3. Nel verbale devono essere inoltre indicati, in appositi prospetti riepilogativi, i voti di preferenza ottenuti, in ciascuna lista, da ciascun candidato in ogni sezione elettorale.

4. Uno degli esemplari del verbale con i prospetti riepilogativi per sezione elettorale e tutti i verbali delle sezioni con le relative tabelle di scrutinio, nonché gli atti e documenti inviati dalle sezioni, è trasmesso subito dal Presidente dell'Ufficio elettorale regionale alla segreteria del Consiglio regionale, che ne rilascia ricevuta.

5. Il secondo esemplare del verbale è depositato nella cancelleria del Tribunale.

6. L'organo di verifica dei poteri accerta anche, agli effetti dell'articolo 57, l'ordine di precedenza dei candidati non eletti e pronuncia sui relativi reclami.

7. Il presidente dell'Ufficio elettorale regionale provvede a rimettere subito copia integrale del verbale di cui al presente articolo alla Presidenza della Giunta regionale.

Presidente Pongo in votazione l'articolo 54.

Esito della votazione

Presenti, votanti e favorevoli: 33

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente Do lettura dell'articolo 55:

Titolo VI Convocazione e primi compiti del nuovo Consiglio

Articolo 55 (Convocazione del nuovo Consiglio regionale)

1. Il Presidente della Giunta regionale convoca, entro i termini previsti dall'articolo 4, comma cinque, il nuovo Consiglio regionale.

Presidente Pongo in votazione l'articolo 55.

Esito della votazione

Presenti, votanti e favorevoli: 33

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente Do lettura dell'articolo 56:

Articolo 56 (Convalida degli eletti)

1. Al Consiglio regionale è riservata la convalida delle elezioni dei propri componenti. Esso pronuncia giudizio definitivo sulle contestazioni, le proteste e, in generale, su tutti i reclami presentati agli uffici delle singole sezioni elettorali o all'Ufficio elettorale regionale durante la loro attività o posteriormente.

2. I voti delle sezioni, le cui operazioni siano stati annullate, non hanno effetto.

3. Le proteste e i reclami non presentati agli uffici delle sezioni o all'Ufficio elettorale regionale devono essere trasmessi alla segreteria del Consiglio regionale entro il termine di quindici giorni dalla proclamazione fatta dall'Ufficio elettorale regionale. La segreteria ne rilascia ricevuta.

4. Nessuna elezione può essere convalidata prima che siano trascorsi quindici giorni dalla proclamazione.

5. In sede di convalida, il Consiglio regionale deve esaminare d'ufficio la condizione degli eletti e, quando sussista taluna delle cause di ineleggibilità previste dalla legge, ne deve annullare la elezione provvedendo alla sostituzione con chi ne ha diritto.

6. La deliberazione di annullamento è depositata, nel giorno successivo, presso la segreteria del Consiglio ed è notificata entro cinque giorni agli interessati.

7. Il Consiglio regionale non può, ove non sia stato presentato alcun reclamo, annullare le elezioni per vizi delle operazioni elettorali.

Presidente All'articolo 56 c'è l'emendamento tecnico della I Commissione che recita:

Emendamento Il comma 4 è così sostituito:

"4. Nessuna elezione può essere convalidata prima che siano trascorsi quindici giorni dalla proclamazione".

L'emendamento è già stato inserito nel testo, pertanto pongo in votazione l'articolo 56:

Esito della votazione

Presenti, votanti e favorevoli: 33

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente Do lettura dell'articolo 57:

Articolo 57 (Seggio vacante)

1. Il seggio che rimanga vacante per nullità dell'elezione di un consigliere o, durante il quinquennio, per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente, quanto a voti di preferenza ottenuti, l'ultimo eletto, nell'ordine accertato dall'organo d verifica dei poteri.

Presidente All'articolo 57 c'è un emendamento presentato dal Consigliere Martin ed altri, che recita:

Emendamento L'articolo 57 è soppresso.

L'emendamento è decaduto per carenza di presupposti, pertanto viene ritirato.

Pongo in votazione l'articolo 57.

Esito della votazione

Presenti, votanti e favorevoli: 33

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente Do lettura dell'articolo 58:

Articolo 58 (Accettazione delle dimissioni da Consigliere regionale)

1. E' riservata al Consiglio regionale la facoltà di ricevere ed accettare le dimissioni dei propri membri.

Presidente Pongo in votazione l'articolo 58.

Esito della votazione

Presenti, votanti e favorevoli: 33

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente Do lettura dell'articolo 59:

Titolo VII Disposizioni transitorie e finali

Articolo 59 (Elettorato attivo)

1. L'applicazione della disposizione di cui all'articolo 2, relativa al requisito della residenza nel territorio della Regione, richiesto ai fini dell'esercizio dell'elettorato attivo per l'elezione del Consiglio regionale, è rinviata all'emanazione di apposita legge dello Stato, al fine di garantire nell'anno il diritto di voto nel comune di precedente residenza.

Presidente All'articolo 59 c'è un emendamento del Gruppo del PDS, che recita:

Emendamento L'articolo 59 è soppresso ed è sostituito dal seguente:

In sede di prima applicazione della presente legge, tutte le liste presentate, in deroga all'articolo 6 comma 3, devono essere sottoscritte da almeno 500 elettori ai sensi dell'articolo 6 comma 1 e comma 2.

L'emendamento è decaduto.

Pertanto pongo in votazione l'articolo 59.

Esito della votazione

Presenti, votanti e favorevoli: 33

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente Do lettura dell'articolo 60:

Articolo 60 (Rinvio alla normativa statale)

1. Per quanto non disposto dalla presente legge, per le elezioni dei consiglieri regionali si osservano, in quanto applicabili, le norme per l'elezione della Camera dei Deputati.

2. Per quanto concerne la disciplina della propaganda elettorale si applicano le norme in vigore per le elezioni politiche.

Presidente Pongo in votazione l'articolo 60.

Esito della votazione

Presenti, votanti e favorevoli: 33

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente Do lettura dell'articolo 61:

Articolo 61 (Prestazioni di lavoro straordinario)

1. Le prestazioni di lavoro straordinario occorrenti per la predisposizione degli adempimenti connessi allo svolgimento delle elezioni regionali, nonché agli adempimenti contemporanei o successivi, possono essere effettuate dal personale dell'amministrazione regionale, previa deliberazione della Giunta regionale, ed entro i limiti dalla stessa stabiliti, in eccedenza a quelli previsti dall'articolo 9 della legge regionale 24 ottobre 1989, n. 68, recante norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo per il triennio 1988-1990 relativa al personale regionale.

Presidente Pongo in votazione l'articolo 61.

Esito della votazione

Presenti, votanti e favorevoli: 33

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente Do lettura dell'articolo 62:

Articolo 62 (Spese elettorali)

1. I partiti politici che presentano proprie liste per le elezioni regionali sono tenuti a denunciare, tramite i propri dirigenti nell'ambito della Regione Valle d'Aosta, entro sessanta giorni dalla proclamazione degli eletti e su appositi moduli approntati e distribuiti dalla Presidenza del Consiglio regionale, il bilancio delle proprie spese elettorali precisando anche le eventuali entrate finalizzate a tale scopo. I bilanci sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Valle d'Aosta.

2. Le spese per il trattamento di missione e l'onorario corrisposti dal Comune ai Presidenti di seggio, agli scrutatori ed ai segretari sono rimborsate dall'amministrazione regionale.

3. La Regione, al fine di garantire a tutti i cittadini emigrati all'estero la tutela del diritto di partecipare alle consultazioni regionali, autorizza i Comuni della Regione ad erogare un indennità stabilita nella cifra complessiva di lire 300.000 a favore dei cittadini emigrati all'estero ed iscritti negli appositi elenchi, che rientrano per esercitare il diritto di voto regionale. L'indennità è corrisposta dai Comuni dietro presentazione del certificato elettorale timbrato dalla sezione dove è stato esercitato il diritto di voto e spedita la cartolina a cura del Comune certificante l'iscrizione nell'elenco degli elettori residenti all'estero. I Comuni sono obbligati a dare comunicazione delle provvidenze di cui al presente comma a ciascuno degli elettori residenti all'estero unitamente all'invio del certificato elettorale o della cartolina d'avviso di elezioni regionali.

4. Tutte le spese conseguenti all'applicazione della presente legge sono a carico della Regione.

5. Le spese per l'arredamento dei seggi, per la compilazione delle liste elettorali di sezione, per la compilazione e la distribuzione dei certificati elettorali, per il pagamento delle competenze spettanti ai membri dell'Ufficio elettorale di sezione sono anticipate dal Comune e rimborsate dalla Regione.

6. Per l'erogazione delle indennità di cui al comma sei, ai Comuni che ne facciano espressa richiesta, corredata da previsione di spesa riferita al numero dei possibili beneficiari, può essere concessa, con deliberazione della Giunta regionale, una anticipazione fino al 50 per cento della spesa prevista.

Presidente Pongo in votazione l'articolo 62.

Esito della votazione

Presenti, votanti e favorevoli: 33

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente Do lettura dell'articolo 63:

Articolo 63 (Abrogazione di norme)

1. Sono abrogati gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 34 e 35 della legge 5 agosto 1962, n. 1257, recante norme per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta, come modificata dalla legge 5 maggio 1978, n. 157.

Presidente All'articolo 63 c'è un emendamento presentato dal Consigliere Rusci, che recita:

Emendamento All'articolo 63 è soppresso il numero "13" fra gli articoli citati e abrogati.

L'emendamento è stato ritirato.

Pertanto pongo in votazione l'articolo 63.

Esito della votazione

Presenti, votanti e favorevoli: 33

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente Do lettura dell'articolo 64:

Articolo 64 (Disposizioni finanziarie)

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono determinati a decorrere dal 1993 con la legge di bilancio di cui all'articolo 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90, recante norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma della Valle d'Aosta.

Presidente Pongo in votazione l'articolo 64.

Esito della votazione

Presenti, votanti e favorevoli: 33

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente Ci sono ancora le due tabelle, che diamo per votate con l'emendamento tecnico già inserito.

Abbiamo finito questo lungo lavoro, restano ancora le dichiarazioni di voto sulla legge nel suo insieme prima di porla in votazione. Chi chiede la parola? Nessuno vuole fare dichiarazioni?

Pongo in votazione la legge nel suo complesso.

Esito della votazione

Presenti: 33

Votanti: 32

Favorevoli: 26

Contrari: 6

Astenuti: 1 (Limonet)

Il Consiglio approva

Presidente Il Consiglio pertanto ha una nuova legge elettorale; ringrazio tutti per il concorso alla votazione positiva di questa legge e alla conclusione di questo processo.

Il Consiglio sarà convocato a domicilio.

La seduta è tolta.