Oggetto del Consiglio n. 435 del 16 dicembre 1975 - Verbale
OGGETTO N. 435/75 - Disegno di legge regionale concernente: "Modificazione delle tabelle di attuazione della carriera a ruolo aperto, dei posti e del trattamento economico del personale addetto ai servizi di controllo sulla gestione appaltata della Casa da Gioco di Saint-Vincent".
La pianta organica del personale addetto ai servizi di controllo sulla gestione appaltata della Casa da gioco di Saint-Vincent comprende i posti risultanti dal seguente prospetto:
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Qualifiche |
n. posti |
Carriera o incarico |
gruppo |
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di ruolo |
non di ruolo |
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Commissario regionale |
- |
1 |
incarico direttivo |
B |
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Vice Commissario regionale |
- |
1 |
incarico direttivo |
B |
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Capo controllore |
2 |
- |
carriera di concetto |
B |
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Controllore in servizio continuativo |
16 |
- |
carriera di concetto |
B |
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Controllore incaricato in servizio di fine settimana |
- |
5 |
carriera esecutiva |
C |
Al fine di conseguire maggiore efficienza e razionalità nell'impiego del personale, si è ravvisata l'opportunità di ristrutturare la pianta organica, sopprimendo la qualifica di Capo Controllore, riducendo i posti di Controllore in servizio di fine settimana da 5 a 2 ed aumentando i posti di Controllore in servizio continuativo da 16 a 21.
Nei nuovi posti di Controllore in servizio continuativo, oltre ai titolari dei posti soppressi di Capo Controllore, verranno inquadrati in via straordinaria due Controllori in servizio di fine settimana nonché l'incaricato di funzioni ispettive di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 763, in data 13 marzo 1974.
Per lo stesso motivo sopraccennato, si è ritenuto opportuno di trasformare i posti di Commissario e di Vice Commissario in posti di ruolo, e di inquadrare in via straordinaria nei suddetti posti gli attuali titolari dei rispettivi incarichi.
Nella stessa sede l'importo massimo dell'indennità conteggio denaro, fissata in Lire 50.190 dall'articolo 14 delle norme regolamentari approvate con deliberazione del Consiglio regionale n. 335, in data 24 novembre 1967, è aumentata a lire 94.000 mensili lorde, in considerazione della variazione del costo della vita intervenuto dalla data della sua attribuzione.
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Disegno di legge regionale n. 165
Legge regionale ................ n ....: MODIFICAZIONE DELLE TABELLE DI ATTUAZIONE DELLA CARRIERA A RUOLO APERTO, DEI POSTI E DEL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI DI CONTROLLO SULLA GESTIONE APPALTATA DELLA CASA DA GIOCO DI SAINT-VINCENT.
Il Consiglio regionale ha approvato:
Il Presidente della Giunta Regionale
PROMULGA
La seguente legge:
Art. 1
Con decorrenza dal 1° gennaio 1976 le tabelle A, B e C annesse alla legge regionale 7 maggio 1975, n. 18, sono abrogate e sostituite dalle tabelle annesse alla presente legge quali allegati A e B. La tabella D annessa alla legge regionale 3 agosto 1972, n. 23, è sostituita dalla tabella annessa alla presente legge quale allegato C.
Art. 2
Alla copertura del posto di Vice Commissario si provvede mediante pubblico concorso, per titoli ed esami, ai sensi delle norme previste al Titolo IV, capo I della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3 e successive modificazioni.
Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso del diploma di laurea in Economia e Commercio o in Giurisprudenza o equipollente.
In caso di vacanza, nel posto di Commissario è inquadrato di diritto il Vice Commissario il quale conserva, per intero, agli effetti della carriera economica a ruolo aperto e dell'attribuzione degli aumenti periodici biennali, l'anzianità maturata nella qualifica di provenienza.
Art. 3
Con decorrenza dal 1° gennaio 1976, al Commissario ed al Vice Commissario, oltre allo stipendio annuo di cui alla tabella annessa alla presente legge quale allegato A, nonché alle eventuali quote di aggiunta di famiglia, ed all'assegno pensionabile di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 1974, n. 14, spettano le indennità e le gratifiche previste alle lettere a, b, c, e, f, g, dell'articolo 14 delle norme regolamentari approvate con provvedimento consiliare n. 335 in data 24 novembre 1967 e successive modificazioni.
Al Commissario è attribuita un'indennità di Lire 200.000 mensili per il maggiore impegno richiesto.
Dalla stessa data è soppressa l'indennità speciale (interessenza) di cui al secondo comma dell'articolo 13 delle norme regolamentari approvate con provvedimento consiliare n. 335 in data 24 novembre 1967.
Art. 4
Al Commissario ed al Vice Commissario competono aumenti periodici biennali sullo stipendio in numero illimitato, nella misura del 4% del trattamento economico annuo iniziale o del trattamento economico annuo acquisito per effetto dell'attribuzione dei successivi stipendi previsti dallo sviluppo della carriera a ruolo aperto, secondo le modalità di cui all'articolo 5 della legge regionale 10 novembre 1966, n. 13 e successive modificazioni.
Art. 5
Ai titolari dei posti di Capo Controllore sarà riconosciuta nella qualifica unificata di Controllore in servizio continuativo, un'anzianità di servizio tale da consentire l'attribuzione al personale medesimo di uno stipendio uguale a quello maturato nella qualifica soppressa, ferma restando la normale maturazione dei successivi aumenti periodici biennali.
Il personale di cui sopra continuerà a svolgere le mansioni svolte fino ad ora.
Art. 6
In sede di prima applicazione della presente legge, gli attuali titolari degli incarichi di Commissario e di Vice Commissario sono inquadrati, in via straordinaria, nei rispettivi posti di ruolo.
I Controllori incaricati in servizio di fine settimana che, alla data del 1° gennaio 1976, abbiano compiuto almeno un anno di servizio, nonché l'incaricato di funzioni ispettive presso la Casa da gioco di St. Vincent, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 763, in data 13 marzo 1974, potranno essere inquadrati a ruolo, in via straordinaria, nei posti vacanti di Controllore.
L'incaricato di funzioni ispettive conserva le mansioni di cui alla delibera della Giunta regionale n. 763, del 13 marzo 1974.
All'inquadramento si provvederà con deliberazione della Giunta regionale, a domanda degli interessati, da presentarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, prescindendo dal limite di età e dal possesso del prescritto titolo di studio.
L'inquadramento a ruolo avrà decorrenza dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui sarà adottata la deliberazione di cui al comma precedente.
Art. 7
L'inquadramento a ruolo in via straordinaria dei controllori di fine settimana è subordinato al superamento, con esito favorevole, di una prova di idoneità consistente in un colloquio diretto ad accertare la conoscenza della lingua francese nonché il possesso delle cognizioni indispensabili per l'assolvimento delle funzioni proprie del posto di Controllore in servizio continuativo presso il servizio di controllo regionale sulla gestione appaltata della Casa da gioco di St. Vincent. La prova di idoneità sarà espletata da una Commissione giudicatrice nominata ai sensi dell'articolo 88 della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3 e successive modificazioni.
Art. 8
Al personale inquadrato a ruolo ai sensi della presente legge sarà riconosciuta, ai fini dell'attribuzione delle classi di stipendio, degli aumenti periodici biennali e del successivo svolgimento della carriera a ruolo aperto, l'anzianità maturata nella qualifica di provenienza nella misura dell'80%.
Il servizio prestato in altre qualifiche rivestite in precedenza sarà valutato ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 7 marzo 1973, n. 6 e dell'articolo 4 della legge regionale 15 maggio 1974, n. 14.
Art. 9
Con decorrenza dal 1° gennaio 1975, l'indennità giornaliera di conteggio, prevista dalla lettera g) dell'articolo 14 delle norme regolamentari approvate con provvedimento consiliare n. 335 in data 24 novembre 1967, è aumentata fino all'importo massimo mensile lordo di Lire novantaquattromila.
Art. 10
L'onere derivante a carico della Regione dall'applicazione della presente legge per l'anno 1975, previsto in Lire 4.000.000, graverà sul capitolo 71 della Parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1975 e per Lire 6.000.000 sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi.
Per il finanziamento e la copertura della spesa di Lire 4 milioni sono apportate le seguenti variazioni alla Parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1975.
Variazioni in diminuzione
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Cap. 204 - |
Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine |
£. |
4.000.000 |
Variazioni in aumento
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Cap. 71 - |
Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale di controllo della Casa da gioco di St. Vincent |
£. |
4.000.000 |
La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
Allegati (omissis)
Perruchon M. Celeste (U.V.P.) - Non so se possiamo cominciare questo punto 9... lo cominciamo? Allora passiamo all'esame del punto 9 senza il Presidente, relatore l'Assessore al Turismo, la parola all'Assessore Milanesio. La Commissione per gli Affari Generali, Finanze, Programmazione e Urbanistica ha presentato i seguenti emendamenti:
Emendamenti
- Art. 2. L'ultimo comma dell'art. 2 è soppresso.
- Art. 3.
· 1°comma, 1a riga: le parole "al Commissario ed al..." sono soppresse.
· 3° comma: il terzo comma è soppresso.
· ultimo comma: è sostituito con il seguente:
"Dalla stessa data è soppressa, limitatamente al Vice Commissario, l'indennità speciale (interessenza) di cui al secondo comma dell'articolo 13 delle norme regolamentari approvate con provvedimento consiliare n. 335 in data 24 novembre 1967.".
- Art. 4. 1° rigo: le parole "Commissario ed al..." sono soppresse.
- Art. 5. Aggiungere il seguente comma finale:
"Agli effetti della determinazione dello stipendio maturato nella qualifica soppressa, il servizio non di ruolo prestato nella qualifica di Controllore in servizio continuativo sarà valutato nella misura dell'80%. Tale valutazione assorbe ogni precedente riconoscimento concesso per lo stesso titolo.".
- Art. 6. 1° comma, 1° e 2° rigo: la frase: "... gli attuali titolari degli incarichi di Commissario e Vice Commissario sono" è sostituita con la seguente "l'attuale titolare dell'incarico di Vice Commissario è...".
- 3° comma: il terzo comma è sostituito con il seguente:
"Nell'attesa della revisione delle norme regolamentari sull'ordinamento dei servizi di controllo regionale sulla gestione appaltata della Casa da Gioco di Saint-Vincent, le funzioni di cui alla deliberazione sopra citata, continueranno ad essere svolte dal personale addetto ai servizi di controllo con le modalità stabilite con la deliberazione stessa".
- Art. 7. Il testo dell'art. 7 è sostituito dal seguente:
"L'inquadramento a ruolo in via straordinaria di cui all'articolo precedente, è subordinato al superamento, con esito favorevole, di una prova di idoneità consistente in un colloquio diretto ad accertare la conoscenza della lingua francese nonché il possesso delle cognizioni indispensabili per l'assolvimento delle funzioni proprie dei rispettivi posti. La prova di idoneità sarà espletata da una Commissione giudicatrice nominata ai sensi dell'articolo 88 della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3 e successive modificazioni".
- Art. 8. Ultimo comma, 2° e 3° rigo: le parole: "... 7 marzo 1973, n. 6 e dell'articolo 4 della legge regionale..." sono soppresse.
- Art. 10. Il testo dell'articolo 10 è sostituito con il seguente:
"L'onere derivante a carico della Regione dall'applicazione della presente legge, previsto in annue lire 8.000.000, graverà sul capitolo della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1976 e per gli anni successivi, corrispondente al capitolo 71 del bilancio di previsione per l'anno 1975.
Il finanziamento della maggiore spesa di lire 8.000.000 per l'anno 1976 e successivi è assicurato dalla maggiorazione del dieci percento di talune entrate regionali, stabilita dall'articolo 8 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 638.
La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.".
- Tabella Allegato A
Il posto di Commissario regionale viene istituito come posto fuori ruolo.
- Tabella Allegato B
Il numero dei posti di controllore è aumentato da 21 a 22.
- Tabella Allegato C
Il numero dei posti di controllore incaricato in servizio di fine settimana viene ridotto di un posto.
Milanesio (P.S.I.) - Il disegno di legge di cui all'oggetto n. 9 ha avuto un iter un po' travagliato: vi è stata una proposta della Giunta, successivamente ha avuto in Commissione alcune proposte di modifica che sono state allegate e si arriva oggi alla discussione con un parere, sostanzialmente... anzi favorevole per alcuni membri della Commissione Finanze e Affari Generali e con riserva, sia pure esprimendo un parere di massima favorevole, di poi effettuare in aula altre considerazioni, se sarà il caso, da parte dei Consiglieri, Chanu, Dujany e Monami.
Io non voglio fare una lunga illustrazione, vorrei solo, se i Consiglieri lo ritengono, riprendere articolo per articolo e illustrare brevemente la portata e il significato degli emendamenti proposti dalla Commissione. Questo disegno di legge risolve in un certo modo il problema del controllo della Regione sull'attività della gestione appaltata della Casa da Gioco di Saint-Vincent. Si trasforma il posto di Vice Commissario regionale in posto di ruolo nell'incarico direttivo, si riducono i posti, si sopprimono le qualifiche di Capo controllore, si riducono i posti di controllore in servizio di fine settimana da cinque a uno, vedremo nella proposta emendata dalla Commissione, e si aumentano i posti di controllore in servizio continuativo da 16 a 22. Si introducono poi alcuni miglioramenti a carattere salariale: per esempio, l'indennità conteggio biglietti - che era una rivendicazione delle Organizzazioni Sindacali del personale - viene portata da 50.190 a 94.000 mensili lorde in considerazione della variazione del costo della vita, eccetera.
Io credo che il parere del Consiglio sia pacifico sull'argomento, se non vi sono richieste di illustrazione e di maggiori chiarimenti, passerei a leggere articolo per articolo con gli emendamenti che sono emersi in Commissione, che sarebbero stati concordati grosso modo all'unanimità. In questo momento quindi termino la relazione e lascio la parola ai Consiglieri se la chiedono.
Perruchon M. Celeste (U.V.P.) - C'è qualcuno che intende prendere la parola? Allora si passa all'esame della legge articolo per articolo. La parola al Presidente della Giunta.
Andrione (U.V.) - Io, dato che ci sono numerosissimi emendamenti, vorrei fare una proposta pratica per evitare di mettere in votazione emendamenti su emendamenti - non so se l'Assessore al Turismo Milanesio concorda -: propongo di sospendere cinque minuti e di stabilire il testo definitivo in maniera che si vota un articolo alla volta, perché sennò andiamo avanti con 60 votazioni e perdiamo soltanto del tempo, mentre, visto che c'è un accordo di massima, penso che in poco tempo si possa proporre al Consiglio un testo pulito.
Si dà atto che alle ore 17,43 riassume la Presidenza il Presidente Severino Caveri.
Milanesio (P.S.I.) - Tenuto conto anche del lavoro fatto in Commissione Finanze e Affari Generali e degli allegati che sono stati forniti ai Consiglieri, ritengo di essere in grado di leggere la formulazione definitiva di ogni articolo in aula, questo potrebbe così evitare di fare lunghi lavori ...(voci)... dopo, evidentemente, a seguito della vostra Commissione, di leggere già in aula il testo unificato che tiene conto del testo presentato dalla Giunta e delle proposte di emendamento presentate dalla Commissione. È un lavoro di interpolazione che si può fare così, con un piccolo gioco di prestigio, leggendo e aggiungendo ...(voci)... fermarci cinque minuti... va beh, si tratta poi di ribattere tutto però ...(voci)... benissimo, allora accettiamo la sospensione.
Bondaz (D.C.) - Chiedo scusa, ma ci sarebbe da tenere conto anche di alcune osservazioni che sono emerse oggi nella Commissione con il personale, non so se la Giunta è entrata in possesso di alcune varianti, che sono però di ordine abbastanza modesto.
Caveri (U.V.) - È molto dubbio che durante una sospensione si possa preparare un nuovo testo data la complessità delle osservazioni, mi sembrerebbe meglio rinviare l'argomento.
Milanesio (P.S.I.) - Non si può rinviare perché c'è lo sciopero dichiarato se lo rinviamo.
Caveri (U.V.) - Sospendo la seduta, se però non fate il testo allora... sono botte.
Si dà atto che la seduta è sospesa dalle ore 17,44 alle ore 18,42.
Caveri (U.V.) - Si riprende la seduta. Siccome il testo è stato concordato, io citerei numericamente gli articoli, senza leggerli, in modo che ciascuno faccia le sue osservazioni in merito, se crede. Articolo 1. Siete pregati di leggervi l'articolo per conto vostro, a meno che lo voglia leggere l'Assessore Milanesio.
Milanesio (P.S.I.) - Per me va bene così, se qualcuno ha osservazioni le faccia, sennò si vota.
Caveri (U.V.) - Articolo 1. Lo metto in votazione. Chi è favorevole? Contrari? Astenuti?
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 25
Il Consiglio approva all'unanimità.
Caveri (U.V.) - Ci sono osservazioni? ...(voci)... come avete letto... avete avuto tempo?
Articolo 2: stesso risultato.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 25
Il Consiglio approva all'unanimità.
Caveri (U.V.) - Articolo 3. Lo metto in votazione. Chi è favorevole? Contrari? Astenuti?
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 28
Il Consiglio approva all'unanimità.
Caveri (U.V.) - Articolo 4: stesso risultato. Penso che gli articoli modificati siano quelli scritti in grassetto.
Articolo 5: stesso risultato. Articolo 6 ...(voci)...
Andrione (U.V.) - Al secondo comma, semplicemente per una questione di italiano, "sono inquadrati a ruolo" diventa: "saranno inquadrati a ruolo".
...(voci)...
Caveri (U.V.) - Avvocato Bondaz vuol parlare? ...(voce del Consigliere Bondaz e di altri Consiglieri)... Metto in votazione l'articolo 6. Chi è favorevole? Contrari? Astenuti?
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 29
Il Consiglio approva all'unanimità.
Articolo 7: stesso risultato.
Articolo 8: stesso risultato.
Articolo 9...
Bondaz (D.C.) - Se è giusto il testo di legge che mi hanno consegnato, ritengo che ci sia stata una dimenticanza: io non ho niente in contrario, ma l'articolo 9 originario era quello che prevedeva l'aumento dell'importo mensile da lire 50.000 a lire 94.000 per la famosa questione dell'indennità di conteggio. Questo aumento è saltato nella ...(voci)...
Milanesio (P.S.I.) - All'articolo 9 nel collage hanno saltato una parte importante e me ne stavo accorgendo adesso... e dev'essere solo premesso alla parte che viene indicata nel testo unificato: "Con decorrenza dal 1° gennaio 1975, l'indennità giornaliera di conteggio prevista dalla lettera g) dell'art. 14 delle norme regolamentari approvate con provvedimento consiliare n. 335, in data 24 novembre 1967, è aumentata fino all'importo massimo mensile lordo di lire novantaquattromila".
Caveri (U.V.) - Dov'è che legge lei queste cose?
Milanesio (P.S.I.) - Nell'articolo 9 della vecchia formulazione.
Caveri (U.V.) - Ma lei questo comma lo vuole inserire nel nuovo articolo?
Milanesio (P.S.I.) - Sì, cioè questo sarebbe praticamente ...(voci)...
Bondaz (D.C.) - Trattandosi di due argomenti necessariamente diversi delle materie che erano immesse nel vecchio articolo 9 e nel nuovo articolo 9, ritengo che sarebbe necessario fare un nuovo articolo. In tal modo il vecchio articolo rimarrà articolo 9, mentre il nuovo articolo 9 diventerà articolo 10.
Milanesio (P.S.I.) - Allora l'articolo 9 è quello del vecchio testo, che rileggo: "Con decorrenza dal 1° gennaio 1975, l'indennità giornaliera di conteggio prevista dalla lettera g) dell'articolo 14 delle norme regolamentari approvate con provvedimento consiliare n. 335, in data 24 novembre 1967, è aumentata fino all'importo massimo mensile lordo di lire novantaquattromila". Questo è l'articolo 9.
Caveri (U.V.) - Il Segretario ha preso nota di questa modifica.
Milanesio (P.S.I.) - L'articolo 9 diventerebbe articolo 10 allora, quindi l'articolo 10 diventerebbe articolo 11.
Caveri (U.V.) - Articolo 9. Lo metto in votazione. Chi è favorevole? Contrari? Astenuti?
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 29
Il Consiglio approva all'unanimità.
Caveri (U.V.) - Articolo 10: stesso risultato.
Articolo 11: stesso risultato.
Allegato A): stesso risultato.
Allegato B): stesso risultato.
Allegato C): stesso risultato.
Caveri (U.V.) - Metto in votazione la legge nel suo complesso.
VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO
Esito della votazione:
Presenti e votanti: 28
Maggioranza: 15
Favorevoli: 19
Contrari: 9
La legge è approvata.
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Disegno di legge regionale n. 165
Legge regionale ...................................... n .........: "MODIFICAZIONE DELLE TABELLE DI ATTUAZIONE DELLA CARRIERA A RUOLO APERTO, DEI POSTI E DEL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI DI CONTROLLO SULLA GESTIONE APPALTATA DELLA CASA DA GIOCO DI SAINT-VINCENT".
Il Consiglio ha approvato:
il Presidente della Giunta regionale
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Con decorrenza dal 1° gennaio 1976 le tabelle A, B e C annesse alla legge regionale 7 maggio 1975, n. 18, sono abrogate e sostituite dalle tabelle annesse alla presente legge quali allegati A e B. La tabella D annessa alla legge regionale 3 agosto 1972, n. 23, è sostituita dalla tabella annessa alla presente legge quale allegato C.
Art. 2
Alla copertura del posto di Vice Commissario si provvede mediante pubblico concorso, per titoli ed esami, ai sensi delle norme previste al Titolo IV, capo I della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3 e successive modificazioni.
Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso del diploma di laurea in Economia e Commercio o in Giurisprudenza o equipollente.
Art. 3
Con decorrenza dal 1° gennaio 1976 al Vice Commissario, oltre allo stipendio annuo di cui alla tabella annessa alla presente legge quale allegato A, nonché alle eventuali quote di aggiunta di famiglia ed all'assegno pensionabile di cui all'art. 1 della legge regionale 15 maggio 1974, n. 14, spettano le indennità e le gratifiche previste alle lettere a, b, c, e, f, g, dell'art. 14 delle norme regolamentari approvate con provvedimento consiliare n. 335, in data 24 novembre 1967, e successive modificazioni.
Dalla stessa data è soppressa, limitatamente al Vice Commissario, l'indennità speciale (interessenza) di cui al secondo comma dell'art. 13 delle norme regolamentari approvate con provvedimento consiliare n. 335, in data 24 novembre 1967.
Art. 4
Al Vice Commissario competono aumenti periodici biennali sullo stipendio in numero illimitato, nella misura del 4% del trattamento economico annuo iniziale o del trattamento economico annuo acquisito per effetto dell'attribuzione dei successivi stipendi previsti dallo sviluppo della carriera a ruolo aperto, secondo le modalità di cui all'art. 5 della legge regionale 10 novembre 1966, n. 13 e successive modificazioni.
Art. 5
Ai titolari dei posti di Capo Controllore sarà riconosciuta, nella qualifica unificata di Controllore in servizio continuativo, un'anzianità di servizio tale da consentire l'attribuzione al personale medesimo di uno stipendio uguale a quello maturato nella qualifica soppressa, ferma restando la normale maturazione dei successivi aumenti periodici biennali.
Il personale di cui sopra continuerà a svolgere le mansioni svolte sino ad ora.
Agli effetti della determinazione dello stipendio maturato nella qualifica soppressa, il servizio non di ruolo prestato nella qualifica di Controllore in servizio continuativo sarà valutato nella misura dell'80%.
Tale valutazione assorbe ogni precedente riconoscimento concesso per lo stesso titolo.
Art. 6
In sede di prima applicazione della presente legge, l'attuale titolare dell'incarico di Vice Commissario sarà inquadrato, in via straordinaria, nel relativo posto di ruolo.
I Controllori incaricati in servizio di fine settimana che, alla data del 1° gennaio 1976, abbiano compiuto almeno un anno di servizio, nonché l'incaricato di funzioni ispettive presso la Casa da Gioco di St. Vincent, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 763, in data 13 marzo 1974, saranno inquadrati a ruolo, in via straordinaria, nei posti vacanti di Controllore.
Nell'attesa della revisione delle norme regolamentari sull'ordinamento dei servizi di controllo regionale sulla gestione appaltata della Casa da Gioco di St. Vincent, le funzioni di cui alla deliberazione sopracitata continueranno ad essere svolte dall'addetto al servizio ispettivo con le modalità e le mansioni stabilite con la deliberazione stessa.
All'inquadramento si provvederà con deliberazione della Giunta regionale, a domanda degli interessati, da presentarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, prescindendo dal limite di età e dal possesso del prescritto titolo di studio.
L'inquadramento a ruolo avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui sarà adottata la deliberazione di cui al comma precedente.
Art. 7
L'inquadramento a ruolo in via straordinaria dei Controllori di fine settimana è subordinato al superamento, con esito favorevole, di una prova di idoneità consistente in un colloquio diretto ad accertare la conoscenza della lingua francese nonché il possesso delle cognizioni indispensabili per l'assolvimento delle funzioni proprie dei rispettivi posti. La prova di idoneità sarà espletata da una Commissione giudicatrice nominata ai sensi dell'articolo 88 della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3 e successive modificazioni.
Art. 8
Al personale inquadrato a ruolo ai sensi della presente legge sarà riconosciuta, ai fini dell'attribuzione delle classi di stipendio, degli aumenti periodici biennali e del successivo svolgimento della carriera a ruolo aperto, l'anzianità maturata nella qualifica di provenienza della misura dell'80%.
Il servizio prestato in altre qualifiche rivestite in precedenza sarà valutato ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 7 marzo 1973, n. 6, e dell'articolo 4 della legge regionale 15 maggio 1974, n. 14.
Art. 9
Con decorrenza dal 1° gennaio 1975, l'indennità giornaliera di conteggio, prevista dalla lettera g) dell'articolo 14 delle norme regolamentari approvate con provvedimento consiliare n. 335, in data 24 novembre 1967, è aumentata fino all'importo massimo mensile lordo di Lire novantaquattromila.
Art. 10
A parziale deroga di quanto prescritto al terzo comma dell'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 1974, n. 14, l'assegno pensionabile di cui all'articolo stesso è computabile agli effetti della corresponsione della gratifica a titolo di tredicesima mensilità di cui alle lettere c) degli articoli 14 e 15 delle norme regolamentari citate all'articolo precedente, con esclusione di qualsiasi altro effetto.
Art. 11
L'onere derivante a carico della Regione dall'applicazione della presente legge, previsto in annue lire 8.000.000 (ottomilioni), graverà sul capitolo della Parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1976 e per gli anni successivi, corrispondente al capitolo 71 del bilancio di previsione per l'anno 1975.
Il finanziamento della maggiore spesa di lire 8.000.000 per l'anno 1976 e successivi è assicurato dalla maggiorazione del 10% di talune entrate regionali, stabilita dall'art. 8 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 638.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
Allegati (omissis)
