Oggetto del Consiglio n. 3930 del 10 novembre 1992 - Resoconto
OGGETTO N. 3930/IX Disegno di legge: "Ulteriori modificazioni alla legge regionale 1° dicembre 1986, n. 59: Disciplina della professione di maestro di sci e delle scuole di sci in Valle d'Aosta, già modificata dalla legge regionale 6 settembre 1991, n. 58".
Presidente Ha chiesto di parlare il relatore, Consigliere Viérin, ne ha facoltà.
Viérin (UV) Le projet de loi n° 434 présenté au mois de juillet dernier par le gouvernement introduit de nouvelles modifications après celles qui avaient été apportées par la loi régionale n° 58 du 6 septembre 1991 aux dispositions régionales actuelles, portant réglementation de la profession de moniteur de ski et des écoles de ski au Val d'Aoste. Et ce, tout en sauvegardant la compétence primaire de la Région en la matière, compétence reconnue bien que de façon indirecte par l'arrêté de la Cour constitutionnelle de juillet 1991, suivant les principes de la loi cadre de l'état de mars 1991.
Les modifications qui sont soumises à votre attention ont été concertées et ont reçu l'avis favorable de l'association valdôtaine des moniteurs de ski. Elles portent essentiellement sur l'abolition de l'autorisation communale pour l'exercice de la profession de moniteur de ski en raison de son insertion au nombre des professions libérales et son remplacement par l'inscription au tableau régional des moniteurs de ski; l'institution du tableau auprès de l'association valdôtaine des moniteurs de ski, celle-ci est également chargée de sa gestion et délibère à la place des communes l'inscription des moniteurs de ski, en vérifiant l'existence des qualités requises par la loi; et enfin, l'exercice au Val d'Aoste des fonctions qui ailleurs sont déférées aux collèges régionaux des moniteurs de ski par la même association valdôtaine des moniteurs de ski.
Par ailleurs, en accord avec l'assesseur au Tourisme, je présente deux amendements de nature technique qui tiennent également compte des remarques formulées par le bureau législatif de la Présidence du Conseil, au deuxième alinéa de l'article 9 ainsi qu'à l'article 11 du projet de loi susdit.
Presidente Dichiaro aperta la discussione generale. Nessun consigliere chiede di parlare?
Si passa all'esame dell'articolato. Do lettura dell'articolo 1:
Articolo 1 1. L'articolo 4 della legge regionale 1° dicembre 1986, n. 59 "Disciplina della professione di maestro di sci e delle scuole di sci in Valle d'Aosta", come modificato dall'articolo 4 della legge regionale 6 settembre 1991, n. 58, è sostituito dal seguente:
"Articolo 4
(Esercizio stabile della professione di maestro di sci in Valle d'Aosta)
1. Si considera esercizio stabile della professione l'attività svolta dal maestro di sci che abbia residenza o domicilio nella regione Valle d'Aosta, ovvero che eserciti la propria attività nell'ambito di una scuola di sci autorizzata ai sensi dell'articolo 20.
2. L'esercizio stabile della professione è subordinato all'iscrizione all'albo professionale regionale di cui all'articolo 16.
3. L'iscrizione all'albo ha efficacia triennale ed è rinnovata previa verifica sulla sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 16, comma 1, lettere a), b), e) e g bis).".
Presidente Pongo in votazione l'articolo 1.
Esito della votazione
Presenti, votanti e favorevoli: 28
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente Do lettura dell'articolo 2:
Articolo 2 1. L'articolo 5 della legge regionale 59/1986 è sostituito dal seguente:
"Articolo 5
(Esercizio occasionale della professione di maestro di sci in Valle d'Aosta)
1. I maestri di sci cittadini italiani, in possesso del titolo di maestro di sci ed iscritti all'albo professionale nel luogo di residenza o in quello nel quale esercitano in modo stabile la loro professione, nonché gli stranieri analogamente qualificati nel paese di origine e riconosciuti in Italia come maestri di sci ai sensi della legislazione e dei trattati internazionali vigenti, qualora siano in visita in Valle d'Aosta con i loro clienti, possono insegnare a questi ultimi ed accompagnarli, segnalando preventivamente la propria presenza alla locale scuola di sci; tale attività non deve peraltro eccedere quindici giorni nell'arco della medesima stagione.
2. L'esercizio effettivo della professione di maestro di sci protratto a tempo indeterminato e la ricerca di clienti in Valle d'Aosta sono comunque subordinati all'iscrizione all'albo professionale regionale.
3. L'esercizio occasionale di cui al comma 1 è subordinato all'osservanza delle norme di cui agli articolo 13, 14, 24, 25 e 26.".
Presidente Pongo in votazione l'articolo 2.
Esito della votazione
Presenti, votanti e favorevoli: 29
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente Do lettura dell'articolo 3:
Articolo 3 1. Gli articoli 6, 7 e 8 della legge regionale 59/1986 sono abrogati.
Presidente Pongo in votazione l'articolo 3.
Esito della votazione
Presenti, votanti e favorevoli: 29
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente Do lettura dell'articolo 4:
Articolo 4 1. L'articolo 9 della legge regionale 59/1986, come modificato dall'articolo 5 della legge regionale 58/1991, è sostituito dal seguente:
"Articolo 9
(Documento di riconoscimento)
1. Il Presidente dell'Associazione valdostana maestri di sci, all'atto dell'iscrizione all'albo professionale regionale, consegna al richiedente un documento di riconoscimento, portante l'indicazione della categoria e delle eventuali specializzazioni, su modelli predisposti dall'Associazione medesima di concerto con l'Assessorato regionale del turismo, sport e beni culturali; tale documento è soggetto a vidimazione annuale da parte dell'Associazione valdostana maestri di sci.
2. In sede di vidimazione annuale, l'Associazione valdostana maestri di sci verifica l'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento di cui all'articolo 12, comma 2.".
Presidente Pongo in votazione l'articolo 4.
Esito della votazione
Presenti, votanti e favorevoli: 29
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente Do lettura dell'articolo 5:
Articolo 5 1. L'articolo 10 della legge regionale 59/1986, come modificato dall'articolo 6 della legge regionale 58/1991, è sostituito dal seguente:
"Articolo 10
(Categorie di maestri)
1. I maestri di sci, autorizzati all'insegnamento dello sport dello sci, sono suddivisi in:
a) maestri di sci di discipline alpine e loro specializzazioni;
b) maestri di sci di discipline nordiche e loro specializzazioni;
c) istruttori tecnici regionali delle relative discipline e loro specializzazioni.
2. Il certificato di idoneità tecnica, rilasciato dall'Associazione valdostana maestri di sci a chi supera gli esami prescritti, e l'iscrizione all'albo regionale dei maestri di sci indicano la disciplina e le specializzazioni per le quali sono validi.
3. I maestri di sci possono insegnare esclusivamente le discipline e le specializzazioni per le quali sono iscritti all'albo.
4. L'iscrizione all'albo, per coloro che siano in possesso dei requisiti richiesti, può riguardare congiuntamente l'insegnamento delle discipline alpine e di quelle nordiche e delle relative specializzazioni.
5. Gli istruttori tecnici regionali svolgono compiti di istruzione sulle materie tecniche in occasione di corsi di formazione e aggiornamento dei maestri di sci; per le stesse materie essi sono chiamati a far parte delle relative commissioni d'esame; vale anche per essi la distinzione tra discipline alpine e nordiche e loro specializzazioni.".
Presidente Pongo in votazione l'articolo 5.
Esito della votazione
Presenti, votanti e favorevoli: 29
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente Do lettura dell'articolo 6:
Articolo 6 1. Il comma 3 dell'articolo 12 della legge regionale 59/1986 è sostituito dal seguente:
"3. Nel caso di impossibilità di frequentare uno dei corsi entro il termine del triennio, per causa di forza maggiore riconosciuta dall'Assessore regionale al turismo, sport e beni culturali, il maestro di sci deve frequentare il corso di aggiornamento immediatamente successivo. In tale ipotesi la validità dell'iscrizione è prorogata per un periodo massimo di un anno.".
2. Il comma 5 dell'articolo 12 della legge regionale 59/1986 è sostituito dal seguente:
"5. I maestri di sci provenienti da altre regioni o da altri Stati della CEE, che intendono esercitare stabilmente la professione in Valle d'Aosta, sono tenuti a frequentare il primo corso di aggiornamento utile, a tale scopo organizzato, successivo all'iscrizione all'albo professionale regionale.".
Presidente Pongo in votazione l'articolo 6.
Esito della votazione
Presenti, votanti e favorevoli: 29
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente Do lettura dell'articolo 7:
Articolo 7 1. La rubrica del titolo III della legge regionale 59/1986 è sostituita dalla seguente:
"(Albo professionale regionale)".
Presidente Pongo in votazione l'articolo 7.
Esito della votazione
Presenti, votanti e favorevoli: 29
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente Do lettura dell'articolo 8:
Articolo 8 1. L'articolo 15 della legge regionale 59/1986 è sostituito dal seguente:
"Articolo 15
(Istituzione dell'albo professionale regionale)
1. E' istituito, presso l'Associazione valdostana maestri di sci, l'albo professionale regionale dei maestri di sci della Valle d'Aosta, al quale sono iscritti tutti i titolari di idoneità tecnica all'insegnamento dello sci, con le rispettive qualifiche, come individuate dall'articolo 10, comma 1.
2. I maestri di sci cittadini italiani o di uno Stato appartenente alla CEE non residenti in Valle d'Aosta, che intendono svolgere stabilmente la professione in Valle d'Aosta, vengono iscritti, su loro richiesta e qualora in possesso dei requisiti di cui all'articolo 16, in apposita sezione separata dell'albo professionale regionale.
3. L'Associazione valdostana maestri di sci conserva l'albo professionale regionale dei maestri di sci e ne cura l'aggiornamento.".
Presidente Pongo in votazione l'articolo 8.
Esito della votazione
Presenti, votanti e favorevoli: 29
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente Do lettura dell'articolo 9:
Articolo 9 1. La rubrica dell'articolo 16 della legge regionale 59/1986 è sostituita dalla seguente:
"(Iscrizione all'albo professionale regionale)".
2. L'alinea del comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 59/1986 è sostituito dal seguente:
"1. Sono iscritti nell'albo professionale regionale dei maestri di sci tutti coloro che rivolgono apposita domanda all'Associazione valdostana maestri di sci, e sono in possesso dei seguenti requisiti:".
3. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 59/1986, come modificata dall'articolo 8 della legge regionale 58/1991, è sostituita dalla seguente:
"d) aver conseguito l'idoneità all'insegnamento dello sport dello sci di cui all'articolo 28 o essere in possesso di licenza o autorizzazione rilasciata ai sensi di normative vigenti in altre regioni o riconosciuta equipollente ai sensi della legislazione e degli accordi internazionali vigenti;".
4. Dopo la lettera g) del comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 59/1986, come introdotta dall'articolo 8 della legge regionale 58/1991, è aggiunta la seguente:
"g bis) idoneità psicofisica attestata da certificato rilasciato dall'Unità sanitaria locale del comune di residenza.".
Presidente All'articolo 9 vi è l'emendamento presentato dal Consigliere Viérin, che recita:
Emendamento Il comma 2 dell'articolo 9 è così sostituito:
"2. L'alinea del comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 59/1986 è sostituito dal seguente:
1. Sono iscritti nell'albo professionale regionale dei maestri di sci tutti coloro che rivolgono apposita domanda all'Associazione valdostana maestri di sci, e sono in possesso dei seguenti requisiti:".
Pongo in votazione l'articolo 9 nel testo così emendato.
Articolo 9 1. La rubrica dell'articolo 16 della legge regionale 59/1986 è sostituita dalla seguente:
"(Iscrizione all'albo professionale regionale)".
2. L'alinea del comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 59/1986 è sostituito dal seguente:
" 1. Sono iscritti nell'albo professionale regionale dei maestri di sci tutti coloro che, avendo raggiunto la maggiore età, rivolgono apposita domanda all'Associazione valdostana maestri di sci, e sono in possesso dei seguenti requisiti:".
3. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 59/1986, come modificata dall'articolo 8 della legge regionale 58/1991, è sostituita dalla seguente:
"d) aver conseguito l'idoneità all'insegnamento dello sport dello sci di cui all'articolo 28 o essere in possesso di licenza o autorizzazione rilasciata ai sensi di normative vigenti in altre regioni o riconosciuta equipollente ai sensi della legislazione e degli accordi internazionali vigenti;".
4. Dopo la lettera g) del comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 59/1986, come introdotta dall'articolo 8 della legge regionale 58/1991, è aggiunta la seguente:
"g bis) idoneità psicofisica attestata da certificato rilasciato dall'Unità sanitaria locale del comune di residenza.".
Esito della votazione
Presenti, votanti e favorevoli: 29
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente Do lettura dell'articolo 10:
Articolo 10 1. L'articolo 17 della legge regionale 59/1986 è sostituito dal seguente:
"Articolo 17
(Cancellazione dall'albo professionale regionale)
1. I maestri di sci in possesso dei requisiti di idoneità tecnica che hanno perso uno dei requisiti previsti dall'articolo 16, sono cancellati dall'albo professionale regionale; nel caso di perdita dei requisiti di cui alle lettere g) e g bis) del medesimo articolo, nonché nel caso di cessata attività per anzianità, gli stessi possono però, su loro richiesta, essere iscritti in separata sezione dell'albo, senza diritto all'esercizio della professione.".
Presidente Pongo in votazione l'articolo 10.
Esito della votazione
Presenti, votanti e favorevoli: 29
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente Do lettura dell'articolo 11:
Articolo 11 1. L'articolo 19 della legge regionale 59/1986 è sostituito dal seguente:
"Articolo 19
1. Possono far parte di una scuola di sci i maestri iscritti all'albo professionale regionale.".
Presidente All'articolo 10 vi è l'emendamento presentato dal Consigliere Viérin, che recita:
Emendamento L'articolo 11 è così sostituito:
1. L'articolo 19 della legge regionale 59/1986 è sostituito dal seguente:
"Articolo 19
(Componenti della scuola di sci)
1. Possono far parte di una scuola di sci i maestri iscritti all'albo professionale regionale.".
Pongo in votazione l'articolo 11 nel testo così emendato.
Articolo 11 1. L'articolo 19 della legge regionale 59/1986 è sostituito dal seguente:
"Articolo 19
(Componenti della scuola di sci)
1. Possono far parte di una scuola di sci i maestri iscritti all'albo professionale regionale.".
Esito della votazione
Presenti, votanti e favorevoli: 29
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente Do lettura dell'articolo 12:
Articolo 12 1. Il comma 3 dell'articolo 20 della legge regionale 59/1986 è sostituito dal seguente:
"3. Oltre ai maestri effettivi, le scuole di sci possono avvalersi dell'opera di maestri saltuari, con ciò intendendosi maestri in regola con l'iscrizione all'albo professionale regionale, ma non impegnati a prestare la loro attività per l'intero periodo di esercizio della scuola.".
Presidente Pongo in votazione l'articolo 12.
Esito della votazione
Presenti, votanti e favorevoli: 29
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente Do lettura dell'articolo 13:
Articolo 13 1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 26 della legge regionale 59/1986, come modificata dall'articolo 10 della legge regionale 58/1991, è sostituita dalla seguente:
"a) chiunque eserciti l'attività di maestro di sci essendo sprovvisto della relativa iscrizione all'albo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 400.000 a lire 1.200.000;".
Presidente Pongo in votazione l'articolo 13.
Esito della votazione
Presenti, votanti e favorevoli: 29
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente Do lettura dell'articolo 14:
Articolo 14 1. Il comma 3 dell'articolo 27 della legge regionale 59/1986 è sostituito dal seguente:
"3. Hanno diritto di far parte dell'Associazione valdostana maestri di sci, con piena parità di diritti e di doveri, tutti i maestri di sci residenti ed esercenti stabilmente in Valle d'Aosta, iscritti nell'albo professionale regionale dei maestri di sci.".
Presidente Pongo in votazione l'articolo 14.
Esito della votazione
Presenti, votanti e favorevoli: 29
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente Do lettura dell'articolo 15:
Articolo 15 1. Il comma 1 dell'articolo 28 della legge regionale 59/1986 è sostituito dal seguente:
"1. L'Associazione valdostana maestri di sci è organo di autogoverno e autodisciplina della professione e svolge tutti i compiti altrove demandati ai collegi regionali di cui all'articolo 13 della legge 8 marzo 1991, n. 81 "Legge-quadro per la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina"; l'Associazione ha inoltre lo scopo di promuovere la migliore qualificazione tecnico-professionale dei maestri di sci esercenti in Valle d'Aosta, di favorire la collaborazione e la solidarietà fra di essi e di contribuire alla migliore organizzazione della professione."
Presidente Pongo in votazione l'articolo 15.
Esito della votazione
Presenti, votanti e favorevoli: 29
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente Do lettura dell'articolo 16:
Articolo 16 1. L'articolo 30 della legge regionale 59/1986 è sostituito dal seguente:
"Articolo 30
(Validità dell'idoneità all'insegnamento)
1. L'idoneità all'insegnamento delle discipline dello sci conseguita secondo le norme precedentemente vigenti è considerata titolo valido e sufficiente per l'iscrizione nell'albo professionale regionale dei maestri di sci.".
Presidente Pongo in votazione l'articolo 16.
Esito della votazione
Presenti, votanti e favorevoli: 29
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente Do lettura dell'articolo 17:
Articolo 17 1. L'articolo 31 della legge regionale 59/1986 è sostituito dal seguente:
"Articolo 31
(Categorie di maestri di sci)
1. L'Associazione valdostana maestri di sci organizza, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, lettera a), corsi ed esami di perfezionamento riservati ai maestri di sci attualmente qualificati di 3° e 2° grado; coloro i quali non hanno superato l'esame finale rimangono iscritti nell'albo professionale regionale con l'indicazione del loro grado attuale; essi sono tuttavia tenuti, pena il mancato rinnovo dell'iscrizione all'albo professionale, a frequentare annualmente un corso di aggiornamento fino al compimento del sessantesimo anno di età.".
Presidente Pongo in votazione l'articolo 17.
Esito della votazione
Presenti, votanti e favorevoli: 29
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente Pongo in votazione la legge nel suo complesso:
Esito della votazione
Presenti, votanti e favorevoli: 30
Il Consiglio approva all'unanimità
