Oggetto del Consiglio n. 3931 del 10 novembre 1992 - Resoconto
OGGETTO N. 3931/IX Disegno di legge: "Concessione di contributi straordinari annui all'Hockey Club Courmayeur-Aosta per la partecipazione al campionato nazionale di hockey su ghiaccio, serie B1".
Presidente Ha chiesto di parlare il relatore, Consigliere Viérin, ne ha facoltà.
Viérin (UV) Ce projet de loi, qui a été présenté par le Gouvernement au mois de juillet dernier, se propose de soutenir et de favoriser l'activité du Hockey Club Courmayeur-Aoste, notamment sa participation au championnat italien de hockey sur glace, division B1, en lui accordant pour les années 1992 et 1993 des subventions extraordinaires.
Le hockey sur glace est une discipline sportive caractéristique des pays alpins, en forte et constante progression, qui s'insère au mieux dans notre réalité et dont l'intérêt grandissant est témoigné par la nombreuse assistance au cours des matches de championnat qui se déroulent à la patinoire d'Aoste.
De plus, la participation à une compétition de haut niveau à l'échelle italienne d'une équipe aux couleurs de Courmayeur-Aoste peut représenter un moyen important de promotion de l'image non seulement de ces deux localités, mais de la région tout entière.
Enfin, pour améliorer les résultats sportifs déjà considérables obtenus lors du précédent championnat, les responsables du club ont fourni un effort considérable sur le plan organisationnel et financier pour renforcer leur équipe, et vu l'indisponibilité du palais des sports de Courmayeur, indisponibilité qui a causé une baisse de recettes sans compter les difficultés dans le déroulement de l'activité, pour faire jouer tous leurs matches à Aoste. Ces efforts ont entraîné des frais supplémentaires que le club n'est pas à même, à lui tout seul, de soutenir.
Afin donc d'assurer les conditions nécessaires à son activité et compte tenu des considérations d'ordre général précédemment exprimées, nous vous demandons de bien vouloir accorder au Hockey Club Courmayeur-Aoste, sous réserve de continuer à évoluer au moins en division B1, les subventions extraordinaires proposées pour un montant global de 600 millions de lires, ainsi réparties: 350 millions pour l'exercice financier 1992 et 250 millions pour l'exercice financier 1993.
Si dà atto che dalle ore 12,00 presiede il Vicepresidente Trione.
Presidente E' aperta la discussione generale.
Ha chiesto di parlare l'Assessore al Turismo, Sport e Beni Culturali Voyat, ne ha facoltà.
Voyat (UV) Devo solo presentare un emendamento all'articolo 2, dove si aggiunge un terzo comma, che dice: "3. L'Assessorato regionale del turismo, sport e beni culturali esamina la domanda, ne verifica la regolarità e predispone l'atto da sottoporre alla Giunta regionale, che decide in via definitiva".
Presidente Ha chiesto di parlare il Consigliere Pascale, ne ha facoltà.
Pascale (PSI) Per annunciare il voto favorevole del Gruppo socialista, in quanto riteniamo fondate le motivazioni addotte nella relazione. Del resto questo problema era già stato esaminato dalla Giunta precedente ed avevamo dato ai dirigenti dell'Hockey Club assicurazioni di un provvedimento simile a quello fatto per l'Aosta Calcio.
Poi proprio in quel momento c'era stato il cambio della Giunta, ma penso che su questo ci sia la volontà unanime del Consiglio, in quanto il palazzo del ghiaccio di Courmayeur ha subito dei ritardi nella sua realizzazione, quindi c'è un danno evidente nella conduzione della squadra.
Presidente Ha chiesto di parlare il Consigliere Bondaz, ne ha facoltà.
Bondaz (DC) Siamo favorevoli a questo provvedimento, tuttavia non è ben chiaro dal testo di legge se questo finanziamento riguarda il campionato 1992-93, oppure si deve intendere anche per gli anni successivi.
Presidente Ha chiesto di parlare l'Assessore al Turismo, Sport e Beni Culturali Voyat, ne ha facoltà.
Voyat (UV) Si intende il campionato 1992-93 e 1993-94. C'è scritto nell'articolo 1: 350 milioni per l'esercizio 1992 e 250 milioni per l'esercizio 1993. Quest'anno diamo un contributo per il campionato 1992-93 e poi nel 1993 sarà impegnata una somma di 250 milioni per il campionato 1993-94.
Presidente Si passa all'esame dell'articolato. Do lettura dell'articolo 1:
Articolo 1 (Finalità)
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere all' "Hockey Club Courmayeur-Aosta" contributi straordinari di lire 350.000.000 per l'esercizio finanziario 1992 e di lire 250.000.000 per l'esercizio finanziario 1993, a titolo di sostegno per la partecipazione al campionato nazionale di hockey su ghiaccio, serie B1.
2. La concessione dei contributi di cui al comma 1 è subordinata alla permanenza nel campionato nazionale di hockey su ghiaccio, serie B1, o nel campionato di categoria superiore.
Presidente Pongo in votazione l'articolo 1.
Esito della votazione
Presenti: 29
Votanti: 28
Favorevoli: 28
Astenuti: 1 (Bondaz)
Il Consiglio approva
Presidente Do lettura dell'articolo 2:
Articolo 2 (Modalità di erogazione)
1. Per l'ottenimento dei contributi di cui all'articolo 1, l'"Hockey Club Courmayeur-Aosta" deve presentare domanda all'Assessorato regionale del turismo, sport e beni culturali.
2. La domanda di cui al comma 1 deve essere corredata dal bilancio preventivo riferito all'esercizio finanziario in corso e dal bilancio consuntivo relativo all'esercizio finanziario immediatamente precedente, regolarmente approvato dai competenti organi sociali.
Presidente All'articolo 2 vi è l'emendamento presentato dall'Assessore Voyat, che recita:
Emendamento Dopo il comma due dell'articolo 2 del disegno di legge regionale 443 è aggiunto il seguente comma:
"3. L'Assessorato regionale del turismo, sport e beni culturali esamina la domanda, ne verifica la regolarità e predispone l'atto da sottoporre alla Giunta regionale, che decide in via definitiva."
Lo pongo in votazione:
Esito della votazione
Presenti, votanti e favorevoli: 28
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo così emendato:
Articolo 2 (Modalità di erogazione)
1. Per l'ottenimento dei contributi di cui all'articolo 1, l'"Hockey Club Courmayeur-Aosta" deve presentare domanda all'Assessorato regionale del turismo, sport e beni culturali.
2. La domanda di cui al comma 1 deve essere corredata dal bilancio preventivo riferito all'esercizio finanziario in corso e dal bilancio consuntivo relativo all'esercizio finanziario immediatamente precedente, regolarmente approvato dai competenti organi sociali.
3. L'Assessorato regionale del turismo, sport e beni culturali esamina la domanda, ne verifica la regolarità e predispone l'atto da sottoporre alla Giunta regionale, che decide in via definitiva.
Esito della votazione
Presenti, votanti e favorevoli: 28
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente Do lettura dell'articolo 3:
Articolo 3 (Cumulabilità dei contributi)
1. I contributi di cui alla presente legge sono integrativi di quelli concessi ai sensi della legge regionale 30 ottobre 1987, n. 85, concernente "Interventi a favore dello sport".
Presidente Pongo in votazione l'articolo 3.
Esito della votazione
Presenti, votanti e favorevoli: 28
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente Do lettura dell'articolo 4:
Articolo 4 (Disposizioni finanziarie)
1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, come determinato dall'articolo 1, graverà sul cap. 66505, di nuova istituzione, del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1992 e sul corrispondente capitolo di spesa del bilancio preventivo per l'anno successivo.
2. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante iscrizioni di pari maggiori entrate sul capitolo 8800 (Canoni per concessioni e subconcessioni di acque pubbliche e miniere) del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1992 e pluriennale 1992/1994.
Presidente Pongo in votazione l'articolo 4.
Esito della votazione
Presenti, votanti e favorevoli: 28
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente Do lettura dell'articolo 5:
Articolo 5 (Variazione di bilancio)
1. Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1992 sono apportate, in termini di competenza e di cassa, le seguenti variazioni in aumento:
a) parte entrata:
cap. 8800 "Canoni per concessioni e subconcessioni di acque pubbliche e miniere"
lire 350.000.000;
b) parte spesa:
programma regionale 2.2.4.10
codificazione 1.1. 1.6.2.2.8.9.9
cap. 66605 (di nuova istituzione)
"Contributo straordinario all'"Hockey Club Courmayeur-Aosta" per la partecipazione al campionato nazionale di hockey su ghiaccio, serie B1.
Legge regionale, n. "
lire 350.000.000.
Presidente Pongo in votazione l'articolo 5.
Esito della votazione
Presenti, votanti e favorevoli: 28
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente Do lettura dell'articolo 6:
Articolo 6 (Variazioni al bilancio pluriennale)
1. Al bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1992/1994 sono apportate le seguenti variazioni in aumento:
a) parte entrata:
cap. 8800 "Canoni per concessioni e subconcessioni di acque pubbliche e miniere"
anno 1992: lire 350.000.000
anno 1993: lire 250.000.000;
b) parte spesa:
programma regionale 2.2.4.10
codificazione 1.1.1.6.2.2.8.9.9
cap. 66505 (di nuova istituzione)
"Contributo straordinario all'"Hockey Club Courmayeur-Aosta" per la partecipazione al campionato nazionale di hockey su ghiaccio, serie B1.
Legge regionale, n. "
anno 1992: lire 350.000.000
anno 1993: lire 250.000.000.
Presidente Pongo in votazione l'articolo 6.
Esito della votazione
Presenti, votanti e favorevoli: 28
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente Do lettura dell'articolo 7:
Articolo 7 (Dichiarazione di urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
Presidente Pongo in votazione l'articolo 7.
Esito della votazione
Presenti, votanti e favorevoli: 28
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente Ha chiesto di parlare il Consigliere Bondaz, per dichiarazione di voto, ne ha facoltà.
Bondaz (DC) Voterò questo disegno di legge.
Volevo solo dire, dal momento che non ho avuto la possibilità di farlo prima, essendo chiusa la discussione generale, che mi sono astenuto sull'articolo 1 perché a mio giudizio quell'articolo non è chiaro e non si prevede che il contributo venga dato sia per l'anno 1992-93 che per l'anno 1993-94.
Presidente Pongo in votazione la legge nel suo complesso.
Esito della votazione
Presenti, votanti e favorevoli: 28
Il Consiglio approva all'unanimità
