Resoconto integrale del dibattito dell'aula

Oggetto del Consiglio n. 3926 del 10 novembre 1992 - Resoconto

OGGETTO N. 3926/IX Istituzione del registro regionale delle organizzazioni di volontariato.

Presidente Do lettura del testo della delibera:

Deliberazioine Il Consiglio

- vista la legge 11 agosto 1991, n. 266 "Legge-quadro sul volontariato";

- visto l'articolo 6 della legge sopracitata che prevede che le Regioni disciplinino l'istituzione e la tenuta dei registri generali delle organizzazioni di volontariato;

- rilevato che l'iscrizione in detto registro è condizione necessaria, secondo le disposizioni di cui agli articoli 7 ed 8 della legge stessa, per accedere a contributi pubblici nonché per stipulare convenzioni e beneficiare di agevolazioni fiscali;

- evidenziato che ai fini dell'iscrizione nel registro di cui sopra, le Organizzazioni di volontariato, qualunque sia la forma giuridica che ritengano più adeguato assumere, devono prevedere negli accordi degli aderenti o nell'atto costitutivo o nello statuto: l'assenza di fini di lucro, la democraticità della struttura, l'elettività e la gratuità della cariche associative e delle prestazioni fornite dagli aderenti, i criteri di ammissione e di esclusione di questi ultimi, i loro obblighi e diritti, l'obbligo di formazione del bilancio e le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'Assemblea degli aderenti;

- evidenziato, inoltre, che alle Regioni è demandata l'istituzione dei registri, nonché la definizione dei criteri per la loro revisione periodica;

- ritenuto che in attesa che si proceda alla formulazione della legge regionale prevista dalla Legge 266/91 sia opportuno istituire il registro regionale con atto e amministrativo, attesa l'urgenza di fornire alle Organizzazioni richiedenti - anche se non dotate di personalità giuridica - lo strumento essenziale per ottenere le agevolazioni fiscali e fruire delle prerogative previste dalla legge, acquisire lasciti e donazioni ed acquistare beni mobili registrati ed immobili finalizzati allo svolgimento delle loro attività;

- ritenuto che l'iscrizione nel registri debba avvenire con decreto del Presidente della Giunta regionale, a tal fine delegato, da pubblicare per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione;

- vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - prot. n. 200/2576/110.237 Reg. in data 23 giugno 1992, con la quale si evidenziava l'esigenza di promuovere la tempestiva attivazione dei registri in questione, anche con provvedimento amministrativo;

- ritenuto, inoltre, necessario dare ampia pubblicità, attraverso i vari mezzi di comunicazione, al contenuto della presente deliberazione, affinché tutte le Organizzazioni di volontariato interessate operanti nella Regione siano poste nella condizione di potersi iscrivere nel registro di cui sopra e di approvare, pertanto, la relativa spesa prevista in lire 6.000.000 (seimilioni);

- visto il parere delle Commissioni consiliari permanenti II e V;

Delibera

1) di istituire, in attesa che venga emanata apposita legge regionale, il registro regionale delle organizzazioni di volontariato ai sensi dell'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266;

2) di delegare al Presidente della Giunta regionale l'adozione dei provvedimenti relativi alle iscrizioni nel registro stesso;

3) di stabilire che ai fini della iscrizione nel registro di cui sopra, le Organizzazioni di volontariato, qualunque sia la forma giuridica che ritengano più adeguata assumere devono prevedere negli accordi degli aderenti o nell'atto costitutivo o nello statuto: l'assenza di fini di lucro, la democraticità della struttura, l'elettività e la gratuità delle cariche associative e delle prestazioni fornite dagli aderenti, i criteri di ammissione e di esclusione di questi ultimi, i loro obblighi e diritti, l'obbligo di formazione del bilancio e le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'Assemblea degli aderenti;

4) di stabilire che l'istruttoria della domande è effettuata dall'ufficio assistenza sociale, previdenza e assicurazioni sociali del Servizio Affari Generali, assistenza e servizi sociali dell'Assessorato della Sanità ed Assistenza Sociale, sentito il parere della Commissione di cui al successivo punto 5°);

5) di istituire la Commissione regionale per il volontariato, da nominare entro trenta giorni dalla data di esecutività della presente deliberazione con Decreto del Presidente della Giunta regionale e cosi costituita:

- dal Presidente della Giunta regionale o suo delegato, con funzione di presidente;

- da due funzionari dell'amministrazione regionale;

- da due rappresentanti delle Organizzazioni di volontariato scelti tra i nominativi segnalati dalle stesse;

Per ogni membro effettivo della Commissione è previsto un membro supplente;

6) di approvare le disposizioni transitorie per l'iscrizione nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato, di cui agli allegati 1, 2 e 3 della presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante;

7) di stabilire che al contenuto della presente deliberazione venga data ampia pubblicità mediante i vari mezzi di comunicazione;

8) di approvare ed impegnare la spesa di f. 6.000.000 (seimilioni) con imputazione della stessa sul Capitolo 60800 "Spese per interventi nel settore della sicurezza sociale" del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1992, che presenta la necessaria disponibilità;

9) di stabilire che alla liquidazione delle spese relative alla sopracitata pubblicizzazione provveda l'Assessorato della Sanità ed Assistenza Sociale, tramite gli Uffici Ragioneria, su presentazione di idonea documentazione, ai sensi dell'articolo 58 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90;

10) di stabilire che al pagamento provveda l'Assessorato alle Finanze, ai sensi dell'articolo 59 della legge regionale sopracitata;

11) di stabilire che la presente deliberazione e i relativi allegati vengano integralmente pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

Presidente Ha chiesto di parlare l'Assessore alla Sanità e Assistenza Sociale, ne ha facoltà.

Cout (PCI-PDS) L'Assessorato ha predisposto la legge sul volontariato, che tiene conto anche di alcune indicazioni che sono scaturite dalla legge quadro nazionale, n. 266/91, e c'è un problema più immediato, che è quello di istituire un registro delle associazioni del volontariato, essendo questo registro una condizione necessaria per le disposizioni che sono state emesse per accedere a contributi pubblici, per stipulare convenzioni e beneficiare di agevolazioni fiscali.

Quindi questo registro va istituito al più presto ed è quello che abbiamo fatto; la legge, sulla quale abbiamo avuto ieri l'ultima riunione con l'associazione del volontariato, farà il suo iter in Consiglio nei prossimi giorni.

Presidente Pongo in votazione la delibera in oggetto:

Esito della votazione

Presenti, votanti e favorevoli: 28

Il Consiglio approva all'unanimità