Oggetto del Consiglio n. 3927 del 10 novembre 1992 - Resoconto
OGGETTO N. 3927/IX Disegno di legge: "Disciplina del controllo preventivo della Giunta regionale sugli atti dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta".
Presidente Ha chiesto di parlare il primo relatore, Consigliere Ricco, ne ha facoltà.
Ricco (DC) La V Commissione nella riunione del 20 ottobre u.s. ha approvato un nuovo testo su questo disegno di legge, sul quale oggi stiamo discutendo.
La legge 111/1991 modificò, oltre la gestione dell'USL, anche il sistema dei controlli degli atti delle USL. La legge 412/1991 successiva modificò infine il controllo dei comitati regionali di controllo sugli atti delle suddette USL, stabilendo che su alcuni atti il controllo preventivo è di competenza diretta della Regione.
Pertanto il presente disegno di legge n. 423 vuole disciplinare il controllo preventivo spettante alla Regione, in adempimento anche alla circolare del dicembre 1991 del Ministero della Sanità.
Fra gli atti soggetti al controllo preventivo della Regione ricordo il bilancio di previsione, l'assestamento e variazioni di bilancio, il conto consuntivo, la determinazione della consistenza qualitativa e quantitativa complessiva della pianta organica del personale, i programmi di spesa pluriennali e l'attuazione dei contratti e delle convenzioni.
Presidente Ha chiesto di parlare il secondo relatore, Consigliere Louvin, ne ha facoltà.
Louvin (UV) Il y a très peu de choses à ajouter à ce point, après l'illustration de M. Ricco.
Il s'agissait simplement de remplir un vide dans notre législation, un vide qui s'ajoute cependant à un autre vide, qui demeure en matière de contrôle, celui sur les collectivités locales, pour lequel je demanderais un engagement au Président de la I Commission, pour qu'il veuille bien, dès que possible, reporter à l'attention de notre Commission les textes qui avaient déjà été approuvés par le Conseil et qui ont été renvoyés par le Président de la Commission de coordination.
Dans l'attente de l'approbation de cette loi générale, la présente loi était fort opportune et elle a même été acceptée, quoi qu'avec quelques petits amendements de nature formelle, à l'unanimité par la II Commission au nom de laquelle je présente mon rapport oral.
Je dirais simplement qu'il s'agit de "un atto dovuto" dans ce cas pour compléter notre législation en la matière, et que nous souhaitons donc son approbation, pour qu'il puisse y avoir un éclaircissement dans ce domaine délicat.
Je suppose que l'Assesseur voudra présenter après nos rapports un court amendement; en ce qui me concerne, bien entendu non pas au nom de la Commission mais à titre très personnel, je dis que je partage l'amendement qu'il présentera.
Presidente Ha chiesto di parlare l'Assessore alla Sanità e Assistenza Sociale, ne ha facoltà.
Cout (PCI-PDS) Non per aggiungere qualcosa a ciò che è stato detto, ma per confermare quanto aveva premesso il Consigliere Louvin, che proporremmo un emendamento all'attenzione del Consiglio.
All'articolo 4 del testo, dove si parla di procedure di approvazione, si faceva cenno alle funzioni del Comitato dei garanti; sembra che nelle nuove disposizioni dei decreti che devono uscire, così come è stato annunciato da parte del Ministero, non venga più prevista la funzione del Comitato dei garanti. Questo emendamento viene presentato per non dovere in seguito modificare la legge e anche se venisse previsto ancora il Comitato dei garanti, questo non modificherebbe niente perché l'articolo dice le stesse cose senza fare cenno a questo Comitato.
L'emendamento è stato distribuito e non starò a leggerlo.
Presidente E' aperta la discussione generale. Nessun Consigliere chiede di parlare?
Si passa all'esame dell'articolato. Ricordo che si discute sul nuovo testo predisposto dalla V commissione.
Do lettura dell'articolo 1:
Articolo 1 (Oggetto della legge)
1. La presente legge disciplina il controllo preventivo sugli atti dell'Unità sanitaria locale previsto dai commi due e cinque dell'articolo 1 del decreto legge 6 febbraio 1991, n. 35, recante: "Norme sulla gestione transitoria delle Unità sanitarie locali" convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 1991, n. 111 e dal comma otto dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, recante "Disposizioni in materia di finanza pubblica", in armonia con lo statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta.
Presidente Pongo in votazione l'articolo 1:
Esito della votazione
Presenti, votanti e favorevoli: 28
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente Do lettura dell'articolo 2:
Articolo 2 (Atti soggetti a controllo)
1. Sono soggetti al controllo preventivo della Giunta regionale i seguenti atti dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta:
a) bilancio di previsione;
b) assestamento e variazioni di bilancio;
c) conto consuntivo;
d) determinazione della consistenza qualitativa e quantitativa complessiva della pianta organica del personale;
e) programmi di spese pluriennali;
f) attuazione dei contratti e delle convenzioni.
2. L'Amministratore straordinario dell'unità sanitaria locale può, inoltre, sottoporre al preventivo controllo ogni altro atto che ritenga opportuno.
3. Le deliberazioni adottate dalla Giunta regionale in sede di controllo non sono soggette al controllo di legittimità da parte della Commissione di coordinamento per la Valle d'Aosta.
4. Gli atti soggetti al controllo della Giunta regionale non possono essere dichiarati immediatamente eseguibili.
Presidente Pongo in votazione l'articolo 2:
Esito della votazione
Presenti, votanti e favorevoli: 29
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente Do lettura dell'articolo 3:
Articolo 3 (Termini per l'esercizio del controllo)
1. Il controllo preventivo è assicurato direttamente dalla Giunta regionale che è tenuta a pronunciarsi anche in forma di silenzio-assenso entro quaranta giorni dal ricevimento dell'atto.
2. I provvedimenti come sopra approvati diventano definitivi.
Presidente Pongo in votazione l'articolo 3:
Esito della votazione
Presenti, votanti e favorevoli: 29
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente Do lettura dell'articolo 4:
Articolo 4 (Procedure di approvazione)
1. Gli atti dell'Unità sanitaria locale inerenti le materie di cui al precedente articolo 2 sono trasmessi in duplice copia all'Assessorato regionale della sanità ed assistenza sociale entro 5 dalla formulazione delle osservazioni o dalla scadenza del termine per l'esercizio delle suddette funzioni da parte del Comitato dei garanti.
2. Del ricevimento degli atti da parte dell'Assessorato della sanità ed assistenza sociale è dato tempestivo avviso all'unità sanitaria locale con l'esatta indicazione della data di arrivo all'ufficio protocollo; da tale data decorrono i termini per l'esame da parte della Giunta regionale.
Presidente All'articolo 4 c'è l'emendamento presentato dall'Assessore Cout, che recita:
Emendamento Il comma uno dell'articolo 4 è così sostituito:
1. Gli atti dell'Unità sanitaria locale inerenti le materie di cui al precedente articolo 2 sono trasmessi in duplice copia all'Assessorato regionale della sanità ed assistenza sociale entro 10 giorni dalla data di adozione.
Pongo in votazione l'articolo 4 nel testo così emendato:
Articolo 4 (Procedure di approvazione)
1. Gli atti dell'Unità sanitaria locale inerenti le materie di cui al precedente articolo 2 sono trasmessi in duplice copia all'Assessorato regionale della sanità ed assistenza sociale entro 10 giorni dalla data di adozione.
2. Del ricevimento degli atti da parte dell'Assessorato della sanità ed assistenza sociale è dato tempestivo avviso all'unità sanitaria locale con l'esatta indicazione della data di arrivo all'ufficio protocollo; da tale data decorrono i termini per l'esame da parte della Giunta regionale.
Esito della votazione
Presenti, votanti e favorevoli: 29
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente Do lettura dell'articolo 5:
Articolo 5 (Modalità di controllo)
1. L'istruttoria sugli atti dell'Unità sanitaria locale è predisposta dall'Assessorato alla sanità ed assistenza sociale avvalendosi dei propri uffici nonché, ove ritenuto necessario, degli altri uffici dell’Amministrazione regionale.
2. L'Assessorato alla sanità ed assistenza sociale può richiedere direttamente all'unità sanitaria locale informazioni o chiarimenti sugli atti soggetti a controllo.
3. I chiarimenti e gli eventuali elementi integrativi devono essere forniti entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta.
4. La richiesta di chiarimenti interrompe i termini per l'esercizio del controllo per una sola volta.
5. Le decisioni della Giunta regionale sono comunicate all'unità sanitaria locale della Valle d'Aosta entro la scadenza del termine di controllo a cura dell'Assessorato regionale della sanità ed assistenza sociale.
Presidente Pongo in votazione l'articolo 5:
Esito della votazione
Presenti, votanti e favorevoli: 29
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente Do lettura dell'articolo 6:
Articolo 6 (Responsabilità dei dirigenti)
1. Oltre al parere obbligatorio di cui al comma nove dell'articolo 1 del Decreto legge 6 febbraio 1991, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 1991, n. 111, su ogni deliberazione dell'Unità sanitaria locale è richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, rispettivamente dei responsabili dei servizi interessati e del responsabile dell'Unità operativa di Ragioneria nonché, sotto il profilo della legittimità, del coordinatore amministrativo.
2. I pareri di cui al comma uno sono inseriti nella deliberazione.
Presidente Pongo in votazione l'articolo 6:
Esito della votazione
Presenti, votanti e favorevoli: 29
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente Do lettura dell'articolo 7:
Articolo 7 (Atti non soggetti a controllo)
1. Gli atti non soggetti a controllo diventano esecutivi decorsi dieci giorni dal primo giorno di pubblicazione all'albo pretorio.
2. Gli atti non soggetti a controllo possono essere dichiarati immediatamente eseguibili per specifiche ragioni d'urgenza da motivare nel provvedimento.
3. Tutti gli atti di cui al comma uno sono trasmessi in copia all'Assessorato alla sanità ed assistenza sociale entro dieci giorni dalla data di adozione.
4. L'assessorato regionale della sanità ed assistenza sociale formula all'Unità sanitaria locale eventuali osservazioni in ordine alla regolarità amministrativa degli atti ed alla conformità degli stessi alla programmazione sanitaria regionale.
Presidente Pongo in votazione l'articolo 7:
Esito della votazione
Presenti, votanti e favorevoli: 29
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente Do lettura dell'articolo 8:
Articolo 8 (Pubblicazione degli atti)
1. Tutti gli atti dell'Unità sanitaria locale sono pubblicati all'albo pretorio entro otto giorni dalla loro adozione, per un periodo di dieci giorni consecutivi.
2. Gli atti di cui al comma uno sono inviati per conoscenza al collegio dei revisori, entro dieci giorni dall'adozione.
Presidente Pongo in votazione l'articolo 8:
Esito della votazione
Presenti, votanti e favorevoli: 29
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente Do lettura dell'articolo 9:
Articolo 9 (Delega alla Giunta regionale)
1. La Giunta regionale adotta le misure organizzative necessarie atte a garantire un corretto ed efficace espletamento della funzione di controllo sugli atti dell'Unità sanitaria locale.
2. La Giunta regionale individua l'ufficio dell'Assessorato regionale della sanità ed assistenza sociale cui affidare la responsabilità complessiva della funzione.
Presidente Pongo in votazione l'articolo 9:
Esito della votazione
Presenti, votanti e favorevoli: 29
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente Do lettura dell'articolo 10:
Articolo 10 (Abrogazione di norme)
1. E' abrogato l'articolo 39 della legge regionale 22 gennaio 1980, n. 2 recante: "Organizzazione dei servizi sanitari e socio-assistenziali della Valle d'Aosta per la costituzione del servizio socio-sanitario regionale".
Presidente Pongo in votazione l'articolo 10:
Esito della votazione
Presenti, votanti e favorevoli: 29
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente Do lettura dell'articolo 11:
Articolo 11 (Dichiarazione d'urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31 - 3° comma - dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.
Presidente Pongo in votazione l'articolo 11:
Esito della votazione
Presenti, votanti e favorevoli: 29
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente Pongo in votazione la legge nel suo complesso:
Esito della votazione
Presenti, votanti e favorevoli: 29
Il Consiglio approva all'unanimità
