Oggetto del Consiglio n. 3925 del 10 novembre 1992 - Resoconto
OGGETTO N. 3925/IX Concessione di contributi alle comunità montane ed al Comune di Aosta per l'organizzazione di soggiorni climatici marini per persone anziane ed invalide, durante la stagione invernale-primaverile 1992/93. Approvazione e finanziamento della spesa di lire 350.000.000.
Presidente Do lettura del testo della delibera:
Deliberazione Il Consiglio
- richiamata la propria deliberazione n. 2823/IX in data 22 novembre 1991;
Delibera
1°) di approvare la concessione alle comunità montane ed al Comune di Aosta delle somme sottoelencate, a titolo di contributo nelle spese per l'organizzazione di soggiorni climatici marini per anziani ed invalidi, durante la stagione invernale-primaverile 1992/1993:
- Comune di Aosta lire 114.678.000
- Comunità montana "Mont-Blanc - Valdigne" lire 20.892.000
- Comunità montana "Grand-Paradis" lire 26.982.000
- Comunità montana "Grand-Combin" lire 14.083.000
- Comunità montana "Mont-Emilius" lire 51.320.000
- Comunità montana "Monte Cervino" lire 48.915.000
- Comunità montana "Evançon" lire 35.030.000
- Comunità montana "Walser" lire 4.695.000
- Comunità montana "Monte Rosa" lire 33.405.000
lire 350.000.000
2°) di approvare ed impegnare la spesa di lire 350.000.000 (trecentocinquantamilioni) con imputazione al Capitolo 58400 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1992 "Contributi ai comuni e altri enti locali nelle spese di gestione dei servizi sociali favore delle persone anziane ed inabili" che presenta necessaria disponibilità;
3°) di stabilire che alla liquidazione dei contributi ai singoli enti si provveda a richiesta dell'Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale, ai sensi dell'articolo 58 della legge regionale 2 dicembre 1989, n. 90, su trasmissione di idonea documentazione di spesa che non dovrà essere inferiore all'ammontare del contributo come sopra stabilito;
4°) di stabilire che al pagamento dei predetti contributi si provveda con le modalità di cui all'articolo 59 della legge regionale 2 dicembre 1989, n. 90;
5°) di incaricare il Presidente dell'Associazione dei Presidenti delle comunità montane di fungere da coordinatore tra gli Enti perché siano fissati criteri uniformi generali per la selezione delle domande di soggiorno, sia dal lato sanitario sia economico, e per gli standard di trattamento vittuario ed alloggiativo che debbono fornire gli esercizi alberghieri, criteri da sottoporre al parere dell'Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale, il quale, in caso di mancato accordo o controversie tra gli enti, potrà impartire direttive vincolanti al riguardo.
Presidente Ha chiesto di parlare l'Assessore alla Sanità e Assistenza Sociale, ne ha facoltà.
Cout (PCI-PDS) Anche nella stagione invernale 1992-93 sarebbe opportuno promuovere l'organizzazione dei soggiorni marini delle persone anziane ed invalide, che hanno bisogno di climatoterapia. Pertanto, come negli anni precedenti, si propone che questo venga fatto tramite contributi finanziari alle comunità montane e al Comune di Aosta.
La cifra è più o meno come quella dell'anno scorso, tiene solo conto della popolazione che è residente nei vari ambiti territoriali, superiore ai quarantacinque anni, e di alcuni punti di inflazione.
Presidente Pongo in votazione la delibera in oggetto:
Esito della votazione
Presenti, votanti e favorevoli: 29
Il Consiglio approva all'unanimità
