Resoconto integrale del dibattito dell'aula

Oggetto del Consiglio n. 3919 del 10 novembre 1992 - Resoconto

OGGETTO N. 3919/IX Disegno di legge: "Modificazione della legge regionale 30 dicembre 1982, n. 101 (Costituzione di fondi di rotazione per l'artigianato, il commercio e la cooperazione), già modificata dalle leggi regionali 3 maggio 1983, n. 22, 13 agosto 1984, n. 40 e 8 agosto 1985, n. 67".

Presidente Ha chiesto di illustrare il disegno di legge il relatore, Consigliere Chenuil, ne ha facoltà.

Chenuil (PCI-PDS) Il disegno di legge n. 445 modifica la legge regionale n. 101, che prevede alla costituzione presso la Finaosta i fondi di rotazione regionale per finanziamento alle piccole e medie imprese artigianali e commerciali. Finanziamento per acquisto di attrezzature, macchinari, arredi, automezzi eccetera.

Gli articoli 1 e 2 modificano l'importo massimo dei finanziamenti delle suddette imprese: i 160 milioni previsti dalla legge regionale 101 vengono oggi portati con la presente legge a 300.

L'articolo 3 determina le modalità finanziarie per l'applicazione della legge stessa.

Presidente E' aperta la discussione generale. Nessun Consigliere chiede di parlare?

Si passa all'esame dell'articolato. Do lettura dell'articolo 1:

Articolo 1 1. L'importo massimo dei finanziamenti di cui al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 1982, n. 101 (Costituzione di fondi di rotazione per l'artigianato, il commercio e la cooperazione), già modificato dall'articolo 1 della legge regionale 8 agosto 1985, n. 67, è aumentato a Lire 300 milioni.

Presidente Pongo in votazione l'articolo 1:

Esito della votazione

Presenti, votanti e favorevoli: 22

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente Do lettura dell'articolo 2

Articolo 2 1. L'importo massimo dei finanziamenti di cui all'articolo 4, comma 1, numero 3), della legge regionale 101/1982, già modificato dal comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 67/1985, è aumentato a Lire 300 milioni.

Presidente Pongo in votazione l'articolo 2:

Esito della votazione

Presenti, votanti e favorevoli: 22

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente Do lettura dell'articolo 3:

Articolo 3 1. Al maggior onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno 1992 si provvede con le disponibilità finanziarie giacenti presso la "FINAOSTA S.p.A." e già erogate alla medesima società, ai sensi della legge regionale 101/1982.

2. A decorrere dal 1993, alla determinazione degli oneri derivanti dall'applicazione della legge regionale 101/1982, si provvederà ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90, recante norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Presidente Pongo in votazione l'articolo 3:

Esito della votazione

Presenti, votanti e favorevoli: 22

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente Pongo in votazione la legge nel suo complesso:

Esito della votazione

Presenti, votanti e favorevoli: 24

Il Consiglio approva all'unanimità