Resoconto integrale del dibattito dell'aula

Oggetto del Consiglio n. 3920 del 10 novembre 1992 - Resoconto

OGGETTO N. 3920/IX Riapprovazione, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale, della legge regionale: "Modificazioni alla legge regionale 16 giugno 1988, n. 41: Intervento della Regione autonoma Valle d'Aosta nella costruzione di edifici di culto".

Presidente Ha chiesto di illustrare il disegno di legge il relatore, Consigliere Ricco, ne ha facoltà.

Ricco (DC) Questo disegno di legge fu approvato nel mese di luglio, durante giorni pochi belli per me, in quanto ero ammalato allora.

E' stato restituito dal presidente della commissione di coordinamento, che ha fatto rilevare che da questo disegno di legge venivano esclusi dalla fruizione del benefici le confessioni religiose giuridicamente riconosciute. La commissione ha provveduto ad integrare il disegno di legge con le osservazioni fatte dal presidente della commissione di coordinamento, e oggi il disegno di legge viene ripresentato per la sua approvazione.

Non vedo il conrelatore, che doveva essere indicato a mio giudizio, Consigliere Martin, in quanto fa parte anche lui della commissione che ha modificato il disegno di legge.

La legge regionale 16 giugno 1988, n. 41, approvata alla fine della decorsa legislatura regionale, affrontò con molta serietà il problema degli interventi regionali nella costruzione degli edifici di culto. Il presente disegno di legge 376 si innesta nel testo della suddetta legge del 1988, la riformula, la rinnova in parte, allo scopo di eliminare alcuni dubbi interpretativi e renderla più aderente alle reali esigenze che si sono manifestate nella fase della sua pratica applicazione.

Con il nuovo articolo 1 la regione è autorizzata ad assumere a suo carico totalmente o parzialmente gli oneri per la costruzione, per il completamento, per la ristrutturazione di edifici per il culto, e relativi immobili di pertinenza quali case canoniche e altre, nonché di edifici per svolgimento di attività senza scopo di lucro, funzionalmente connessi alla pratica religiosa delle comunità locali.

Fra gli oneri finanziari di cui sopra si intendono compresi anche gli oneri relativi all'acquisto di aree necessarie o di immobili esistenti, da destinare a edifici per il culto e per lo svolgimento di attività senza scopo di lucro, funzionalmente connessi alla pratica religiosa delle comunità locali, qualora tali aree o tali immobili non siano stati ceduti gratuitamente da altri.

La differenza tra il nuovo articolo e quello che si intende sostituire sta nel fatto che viene demandata alla Regione - e in relazione ai vari casi - la quantificazione dell'intervento. Inoltre viene rimossa la principale incongruenza rappresentata dalla penalizzazione degli interventi di recupero e di ristrutturazione rispetto alla costruzione al rustico del nuovo edificio. Infine non era prevista l'acquisizione degli eventuali immobili occorrenti negli interventi di recupero e di ristrutturazione. Questi interventi si sono rivelati nella realtà molto più importanti dei primi, perché possono essere approntati spesso all'uso con una spesa leggermente superiore a quella per la costruzione al rustico del nuovo. Inoltre permettono la conservazione e non l'abbandono di strutture già esistenti, spesso di un certo valore.

Non dobbiamo dimenticare che la tendenza prevalente è quella di tenere quanto più possibile le unità immobiliare connesse alla pratica religiosa, anziché disperderle in ampi spazi.

Altro problema molto importante: in sede di applicazione della legge 41/1988 le case canoniche venivano considerate facenti parte dei veri e propri edifici di culto, cioè pertinenze, oppure venivano assimilate agli edifici per lo svolgimento di attività senza scopo di lucro, oppure venivano escluse. Con il nuovo disegno di legge che stiamo riapprovando, viene chiarito in modo inequivocabile che nell'ambito di applicazione della legge rientrano le case canoniche.

Molta importanza assume anche l'articolo 3 bis, che prevede l'esecuzione dei lavori da parte della Regione mediante appalto, sulla base di un progetto esecutivo redatto a cura e spese degli enti riconosciuti proprietari o beneficiari degli edifici stessi, qualora per la realizzazione dei lavori non sia possibile ricorrere al sistema della concessione. In questo caso la Giunta regionale è delegata ad assumere ogni provvedimento necessario per l'approvazione del progetto, per l'appalto, per l'aggiudicazione ed esecuzione dei lavori, per la liquidazione degli stati di avanzamento, per il collaudo e la liquidazione finale. Ciò facendo, si tutelano quei richiedenti privi di ogni supporto tecnico ed organizzativo, e si tutela altresì l'Amministrazione cui fa capo la spesa, o parte di essa.

Altra innovazione è rappresentata dall'articolo 6 bis, con il quale i fabbricati costruiti, acquistati o recuperati con i finanziamenti previsti dalla presente legge, non possono mutare destinazione d'uso per un periodo di venti anni dalla ultimazione dei lavori o dalla data di vendita. Il suddetto vincolo deve essere trascritto nei registri dell'ufficio delle ipoteche.

Presidente E' aperta la discussione generale. Nessun Consigliere chiede di parlare?

Ricordo che si tratta di riapprovazione ai sensi dell'articolo 31 dello Statuto speciale, voteremmo solo il comma quarto dell'articolo 1 e poi la legge nel suo insieme con la maggioranza assoluta dei voti.

Do lettura dell'articolo 1 integrato come previsto dal comma 4°:

Articolo 1 L'articolo 1 della legge regionale 16 giugno 1988, n. 41 "Intervento della Regione autonoma Valle d'Aosta nella costruzione di edifici di culto" è sostituito dal seguente:

Articolo 1

1. La Regione autonoma Valle d'Aosta è autorizzata ad assumere a suo carico gli oneri per la costruzione, per il completamento, per la ristrutturazione, per la manutenzione straordinaria e per il risanamento conservativo di edifici per il culto e relativi immobili di pertinenza quali case canoniche e altre funzionalmente connesse alla pratica religiosa delle comunità locali e purché non siano adibite ad attività aventi scopo di lucro, nelle seguenti misure:

a) l'80 percento dell'intera spesa per importi di lavori non eccedenti lire 600.000.000,

b) il 70 percento dell'intera spesa per importi di lavori compresi tra lire 600.000.001 e lire 800.000.000.

2. Tra gli oneri di cui al comma 1 si intendono compresi anche gli oneri relativi all'acquisto di aree necessarie o di immobili esistenti da destinare a edifici per il culto e per lo svolgimento di attività senza scopo di lucro funzionalmente connessi alla pratica religiosa delle comunità locali, qualora tali aree o tali immobili non siano stati ceduti gratuitamente da altri.

3. Gli immobili di pertinenza agli edifici di culto o funzionalmente connessi alla pratica religiosa possono essere costruiti indipendentemente dagli edifici di culto già esistenti o da costruirsi.

4. Il programma annuale delle opere da ammettere a contributo e la relativa spesa a carico della Regione autonoma Valle d'Aosta sono fissati dalla Giunta regionale su proposta del Consiglio degli affari economici della Diocesi di Aosta per gli edifici di culto cattolico e, per gli edifici di altri culti, su proposta delle Chiese giuridicamente riconosciute, o i cui rapporti con lo Stato sono regolati da intesa in attuazione dell'articolo 8 della Costituzione Italiana".

5. I lavori sono affidati in concessione agli enti giuridicamente riconosciuti proprietari o beneficiari degli edifici di culto e di quelli per lo svolgimento di attività senza scopo di lucro funzionalmente connessi alla pratica religiosa delle comunità locali.

Presidente Pongo in votazione l'articolo 1 testé letto:

Esito della votazione

Presenti, votanti e favorevoli: 27

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente Pongo in votazione la legge nel suo complesso:

Esito della votazione

Presenti, votanti e favorevoli: 28

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente In base all'esito della votazione risulta pertanto riapprovato il seguente disegno di legge:

Articolo 1 L'articolo 1, della legge regionale 16 giugno 1988, n. 41, "Intervento della Regione autonoma Valle d'Aosta nella costruzione di edifici di culto", è sostituito dal seguente:

Articolo 1

1. La Regione autonoma Valle d'Aosta è autorizzata ad assumere a suo carico gli oneri per la costruzione, per il completamento, per la ristrutturazione, per la manutenzione straordinaria e per il risanamento conservativo di edifici per il culto e relativi immobili di pertinenza quali case canoniche e altre funzionalmente connesse alla pratica religiosa delle comunità locali e purché non siano adibite ad attività aventi scopo di lucro, nelle seguenti misure:

a) l'80 percento dell'intera spesa per importi di lavori non eccedenti lire 600.000.000,

b) il 70 percento dell'intera spesa per importi di lavori compresi tra lire 600.000.001 e lire 800.000.000.

2. Tra gli oneri di cui al comma 1 si intendono compresi anche gli oneri relativi all'acquisto di aree necessarie o di immobili esistenti da destinare a edifici per il culto e per lo svolgimento di attività senza scopo di lucro funzionalmente connessi alla pratica religiosa delle comunità locali, qualora tali aree o tali immobili non siano stati ceduti gratuitamente da altri.

3. Gli immobili di pertinenza agli edifici di culto o funzionalmente connessi alla pratica religiosa possono essere costruiti indipendentemente dagli edifici di culto già esistenti o da costruirsi.

4. Il programma annuale delle opere da ammettere a contributo e la relativa spesa a carico della Regione autonoma Valle d'Aosta sono fissati dalla Giunta regionale su proposta del Consiglio degli affari economici della Diocesi di Aosta per gli edifici di culto cattolico e, per gli edifici di altri culti, su proposta delle Chiese giuridicamente riconosciute, o i cui rapporti con lo Stato sono regolati da intesa in attuazione dell'articolo 8 della Costituzione Italiana".

5. I lavori sono affidati in concessione agli enti giuridicamente riconosciuti proprietari o beneficiari degli edifici di culto e di quelli per lo svolgimento di attività senza scopo di lucro funzionalmente connessi alla pratica religiosa delle comunità locali.

Articolo 2 1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 41/88 sono aggiunte, in fine, le parole: "... o quelle già esistenti".

2. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 41/88 è sostituito dal seguente:

"2. Il pagamento delle somme corrispondenti al costo delle opere ed all'acquisto delle aree o degli immobili a norma dell'articolo 1 è effettuato dopo il collaudo dei lavori. Sono tuttavia ammesse liquidazioni parziali in corso d'opera in base a documenti giustificanti l'effettiva esecuzione delle opere".

Articolo 3 1. Dopo l'articolo 3 della legge regionale 41/88 è inserito il seguente articolo 3 bis:

"Articolo 3 bis.

1. Qualora, per la realizzazione dei lavori, non sia possibile ricorrere al sistema della concessione la Regione, previa richiesta degli enti di cui all'articolo 1 comma 5 può procedere alla esecuzione dei lavori mediante appalto sulla base di un progetto esecutivo, o di relativo stralcio, redatto a cura e spese degli Enti riconosciuti proprietari o beneficiari degli edifici stessi, e da questi ultimi trasmesso corredato delle necessarie autorizzazioni e licenze.

2. In caso di ricorso alla procedura di cui al comma 1, la Giunta regionale è delegata ad assumere ogni provvedimento necessario per l'approvazione del progetto, per l'appalto, per l'aggiudicazione e l'esecuzione dei lavori, per la liquidazione degli stati di avanzamento, per il collaudo e per la liquidazione finale."

Articolo 4 1. Il comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 41/88 è sostituito dal seguente:

"1. Per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, di importo superiore a lire 800.000.000, la Regione autonoma Valle d'Aosta è autorizzata a concedere agli enti interessati giuridicamente riconosciuti, proprietari o beneficiari di edifici di culto nonché di quelli per lo svolgimento di attività senza scopo di lucro funzionalmente connessi alla pratica religiosa delle comunità locali, mutui agevolati assistiti dal contributo regionale, della durata massima di anni venti, da contrarre con la "Finaosta S.p.a." o con gli istituti di credito convenzionati con la Regione autonoma Valle d'Aosta".

Articolo 5 1. Le lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 41/88 sono sostituite dalle seguenti:

"a) dall'importo dei lavori;

b) dal costo dell'area o dell'immobile che devono essere acquistati.

Articolo 6 1. La rubrica del capo III (Norme finanziarie) è sostituita dalla seguente: "Disposizioni finali".

Articolo 7 1. Al capo m della legge regionale 41/88 è inserito, prima dell'articolo 7, il seguente articolo 6 bis:

"Articolo 6 bis

1. I fabbricati costruiti, acquistati o recuperati con i finanziamenti di cui alla presente legge non possono essere mutati di destinazione d'uso per un periodo di anni venti a partire dalla data della compravendita o dell'ultimazione dei lavori. Tale vincolo di destinazione è trascritto dalla conservatoria dei registri immobiliari a cura e spese degli interessati."