Oggetto del Consiglio n. 3880 del 9 novembre 1992 - Resoconto
OGGETTO N. 3880/IX Sospensione delle disposizioni in materia di interventi regionali a favore degli allevatori per l'abbattimento di animali improduttivi e a fine carriera. (Interrogazione)
Presidente Do lettura della interrogazione presentata dai consiglieri Lanièce e Limonet:
Interrogazione Vista la sospensione dell'applicazione delle precedenti disposizioni previste dalla legge regionale 5 aprile 1991, n. 15, recante "interventi regionali a favore degli allevatori per l'abbattimento di animali improduttivi e a fine carriera", che provoca disagio e preoccupazione nell'ambiente zootecnico della nostra regione;
Preoccupati per la mancata emanazione di nuove disposizioni riguardanti l'applicazione della legge stessa;
i sottoscritti consiglieri regionali
Interrogano
la Giunta regionale e l'Assessore competente per conoscere quali provvedimenti si intendono adottare per procedere all'applicazione della legge di cui sopra.
Presidente Ha chiesto di parlare il Presidente della Giunta, ne ha facoltà.
Lanivi (GM) Rispondendo alla interrogazione dei consiglieri Lanièce, Limonet e Trione, faccio presente quanto segue.
Ai fini dell'applicazione della legge 5 aprile 91 n. 15, la Giunta regionale ha già adottato una deliberazione in data 5 ottobre 1992, per la campagna 1992-93. E' la deliberazione n. 8970, vistata dalla commissione di coordinamento il 29 ottobre 92.
Questi sono i punti innovativi:
1) è stato introdotto il principio che debba essere il veterinario ad esprimersi sull'effettiva esistenza dello stato di improduttività, o fine carriera, degli animali indicati dall'allevatore, al momento dell'effettuazione delle prove di risanamento, al fine di evitare l'abbattimento di animali in realtà recuperabili;
2) nel contempo, proprio perché la decisione è basata su valutazioni tecniche e non sulla semplice volontarietà, è stato eliminato il limite percentuale precedente che stabiliva nel 10 percento il tetto massimo di capi abbattibili;
3) per quanto riguarda il contributo, è stata mantenuta la disposizione che l'entità dello stesso non può superare il 70 percento del valore massimo, determinato annualmente per i bovini dichiarati inguaribili a seguito delle operazioni di bonifica sanitaria.
Presidente Ha chiesto di parlare il Consigliere Lanièce, ne ha facoltà.
Lanièce (DC) Abbiamo visto la delibera che è stata approvata nel contempo, quindi su questo siamo più che soddisfatti.
Quello che ci preoccupa è che con delibera di Giunta si viene a scavalcare le competenze del Consiglio; in precedenza, proprio riguardo al fatto di dare una normativa alla legge 5 aprile 91, n. 15, era stato sostenuto dal Consigliere Perrin e dall'attuale Assessore Vallet che non si poteva assolutamente decidere come Giunta, perché si doveva fare un regolamento. Memore di quella discussione, la Giunta precedente presentò un regolamento che è stato approvato il 15 luglio 91.
Adesso noi, proprio per la centralità del Consiglio, con una delibera di Giunta veniamo a scavalcare le competenze del Consiglio.
A questo riguardo non vorrei che ci si trovasse nell'impossibilità di erogare i contributi; in quel caso prenderemmo in giro gli allevatori, perché volutamente avevamo dato la competenza agli allevatori, adesso non si capisce perché stabiliamo che nelle loro stalle siano terze persone a decidere qual è il bovino produttivo o meno.
Dire così è come ammettere che non abbiamo fiducia nell'allevatore, perché siamo convinti che l'allevatore è disposto a cedere bestiame produttivo per bestiame improduttivo. Penso che i nostri allevatori non arrivino al punto di mettere via un capo valido come capo non valido, per prendere i due milioni e settecentomila (o novecentomila, quali saranno oggi). Quindi questo provvedimento dimostra mancanza di fiducia nei confronti degli allevatori.
In secondo luogo chiedo al Presidente del Consiglio se è ammissibile che con una delibera di Giunta si venga a scavalcare un regolamento del Consiglio, perché la stessa legge demanda al Consiglio la predisposizione del regolamento; prova ne è che per l'applicazione della legge era stato fatto a suo tempo in Consiglio. Non vorrei che seguendo questa procedura non si riuscisse a liquidare nessun contributo, perché è illecita.
Presidente Ha chiesto di parlare il Consigliere Limonet, ne ha facoltà.
Limonet (DC)Solo per precisare alcune affermazioni già fatte dal Consigliere Lanièce e per richiamare il Presidente su un fatto importante, che ha già richiamato fra l'altro chi mi ha preceduto.
La legge del 5 aprile 91, n. 15, nella sua prima applicazione prevedeva che il proprietario potesse disporre, secondo le percentuali stabilite dalla stessa legge, quale era il bestiame a fine carriera. Questo permetteva al contadino di individuare nell'arco dell'anno i capi che, pur presentandosi nell'apparenza sani, non rendevano a causa magari della predisposizione a dei vizi caratteriali. Vizi che in caso di compravendita si devono denunciare, a pena dell'annullamento del contratto.
Tenuto conto che in questa successiva applicazione della legge questo compito è stato attribuito ai veterinari, come giustamente diceva il Consigliere Lanièce, secondo noi questo penalizza e mortifica il contadino, che deve sottoporre i capi alla osservazione dei veterinari per un periodo prolungato, affinché questi possano verificarne i vizi, e quindi con costi non indifferenti.
Noi chiederemmo che nelle successive emanazioni (purtroppo per quest'anno non è più possibile) vengano ripristinate le disposizioni iniziali, secondo cui sono gli allevatori a segnalare il bestiame a fine carriera.