Resoconto integrale del dibattito dell'aula

Oggetto del Consiglio n. 3868 del 22 ottobre 1992 - Resoconto

OGGETTO N. 3868/IX Disegno di legge: "Interventi finanziari per il recupero del patrimonio architettonico-storico del borgo di Bard".

Président Le Conseiller Agnesod a demandé de pouvoir illustrer le projet de loi n° 426, dans le nouveau texte élaboré par les Commissions II, III et V, et inscrit au point 44 de l'ordre du jour; il en a la faculté.

Agnesod (UV) Nel nuovo testo del progetto di legge ora in corso di distribuzione, predisposto dalle commissioni II, III e V, nel corso di una riunione congiunta avvenuta martedì pomeriggio, sono state recepite alcune osservazioni formulate dall'amministrazione comunale di Bard nel corso dei vari incontri e sopralluoghi.

Le osservazioni riguardavano soprattutto l'eliminazione di ogni dubbio circa le finalità della legge sia per l'intervento privato sia per quello pubblico.

Proprio per questo all'articolo 1 sono state aggiunte la lettera b), in cui si dice: "Concorrere nelle spese di restauro e recupero di immobili di proprietà privata e pubblica", e la lettera c), che recita: "Promuovere, finanziare e realizzare interventi pilota su immobili di proprietà privata e pubblica", dove l'aggettivo "pubblico" è stato inserito per precisare che l'intervento riguarda anche il Comune.

Nel primo comma dell'articolo 4 si è previsto un contributo del 60 per cento anche per le spese di progettazione.

Sempre all'articolo 4 è stato aggiunto un nuovo comma per gli interventi per i quali è già formalizzata una convenzione per la ricomposizione di unità abitative minime.

L'ammontare del contributo a fondo perso, che prima era stabilito al 15 per cento, è stato aumentato al 25 per cento della spesa ammissibile per favorire la ricomposizione delle unità abitative minime.

Nella riunione congiunta delle tre commissioni sono state avanzate varie osservazioni e quindi si è quindi svolta una discussione dalla quale è emersa la necessità di chiarire meglio il significato di alcuni termini. Ecco perché abbiamo preferito sostituire le parole "unità abitative minime" con "minime unità immobiliari autonome", per cui presenterò eventualmente un apposito emendamento.

Ciò è dovuto al fatto che la ricomposizione può interessare anche in un semplice monolocale, purché abbia tutti i requisiti dell'unità immobiliare autonoma, cioè il bagno e l'accesso diretto.

Per quanto riguarda le disposizioni finanziarie, resta ancora da aggiungere che l'onere dell'applicazione della presente legge è previsto, per l'anno 1992, in complessive lire 500 milioni, anziché in lire 1.000 milioni come in precedenza, perché ormai siamo alla fine dell'anno finanziario.

Questa relazione, che ho già fatto ieri nel corso della riunione congiunta delle tre commissioni, l'ho concordata con il Consigliere Marcoz, che ne è stato il relatore presso la V Commissione.

Faccio ora un breve commento sul disegno di legge in oggetto.

Penso che sia importante perché avvia la soluzione dei problemi dei nuclei di patrimonio abitativo dei centri storici che noi abbiamo in Valle d'Aosta.

Il borgo di Bard è stato trascurato per molti anni, durante i quali sono stati registrati solo alcuni interventi di privati ed uno dello IACP. Credo che con il recupero del borgo di Bard si recuperi un notevole patrimonio abitativo, che faciliterà lo sviluppo di tutto il comprensorio.

Rimane ancora il grosso problema del Forte. Tuttavia, è stato ribadito in più occasioni, tanto dagli amministratori comunali quanto da vari consiglieri in quest'aula, che è più importante iniziare dal recupero delle case, per far sì che la gente rimanga a Bard o vi ritorni. Solo dopo si potrà avviare il discorso del Forte.

Credo che la comunità di Bard debba essere soddisfatta di quello che l'intero Consiglio ha predisposto per il recupero del patrimo-nio abitativo del suo comune. Questa iniziativa appartiene a tutto il Consiglio e non può essere rivendicata da questa o da quella for-za politica.

Questa volontà è stata dimostrata a più riprese nel corso degli anni e nei vari incontri che abbiamo avuto in sede di Commissione, tant'è vero che nell'ultima riunione congiunta delle tre commissioni il provvedimento è stato votato all'unanimità.

Una cartina topografica della zona evidenzia gli interventi che devono essere effettuati lungo la strada statale e lungo la via che da Corso Vittorio Emanuele giunge sino alla chiesa e alla strada che del ponte.

Penso che con questo intervento il Borgo di Bard possa essere onorevolmente recuperato insieme al Forte.

Président La discussion générale est ouverte. Est-ce que l'Assesseur a l'intention de prendre la parole? Il y a des conseillers qui veulent prendre la parole? S'il n'y a pas de conseillers qui prennent la parole je ferme la discussion générale.

Si j'ai bien compris, le Conseiller Agnesod a l'intention de présenter un amendement. Je lui demande de le porter à la Présidence...

Je rappelle à l'Assemblée qu'il y a un amendement à l'article 4 du projet de loi 426: il faut remplacer "unità abitative minime" par "minime unità immobiliari autonome". Je crois que ce n'est pas le cas de distribuer l'amendement.

Compte tenu que la discussion générale a été fermée, je demande s'il y a quelqu'un qui a l'intention d'exprimer la déclaration d'intentions à l'égard du nouveau texte du projet de loi n° 426.

Si personne ne demande la parole, je donne lecture de l'article 1 du nouveau texte qui vient d'être distribué.

Articolo 1 (Finalità)

1. La Regione autonoma Valle d'Aosta, in previsione del restauro e riutilizzo del forte di Bard, promuove il recupero ed il restauro del sottostante borgo al fine di evitare il degrado e la dispersione del suo importante patrimonio storico-architettonico. La presente legge disciplina l'erogazione di fondi destinati a:

a) acquisire, da parte dell'Amministrazione comunale, immobili di proprietà privata da recuperare ad una fruibilità non esclusivamente pubblica;

b) concorrere nelle spese di restauro e recupero di immobili di proprietà privata e pubblica;

c) promuovere, finanziare e realizzare interventi pilota su immobili di proprietà privata e pubblica.

Président Si personne ne demande la parole, l'article 1 qui vient d'être lu est mis au voix.

Résultat de la votation

Présents, votants et favorables: 25

Le Conseil approuve à l'unanimité

Président Je donne lecture de l'article 2.

Articolo 2 1. Il Consiglio regionale fissa annualmente, con legge di bilancio, i fondi per tali interventi, ripartendoli tra i diversi settori di destinazione, sulla base di una relazione annuale, predisposta dai competenti uffici della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali dell'Assessorato del turismo, sport e beni culturali, che illustrerà le varie richieste.

2. La Giunta regionale, con apposita deliberazione, può trasferire i fondi non utilizzati per carenza di richieste, da un settore all'altro, tenuto conto delle domande pervenute entro il 31 luglio di ogni anno.

Président Si personne ne demande la parole, l'article 2 qui vient d'être lu est mis au voix.

Résultat de la votation

Présents, votants et favorables: 28

Le Conseil approuve à l'unanimité

Président Je donne lecture de l'article 3.

Articolo 3 1. L'Amministrazione comunale può beneficiare, per l'acquisizione di immobili di proprietà privata, di un contributo, stabilito nella misura massima del 90 percento del valore dell'immobile, presentando apposita domanda all'Assessore al turismo, sport e beni culturali, corredata da:

a) relazione previsionale programmatica del Comune;

b) deliberazione del Consiglio comunale concernente l'autorizzazione al Sindaco a presentare la richiesta di finanziamento;

c) relazione tecnico-illustrativa del bene da acquistare;

d) ipotesi di destinazione finale dell'immobile;

e) relazione tecnica di stima asseverata al Tribunale di Aosta;

f) disponibilità del proprietario alla vendita secondo il prezzo di stima.

2. La Giunta regionale, previa istruttoria da parte del competente ufficio della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali, su proposta dell'Assessore al turismo, sport e beni culturali, delibera la concessione del contributo.

3. La liquidazione dei contributi sarà effettuata in unica soluzione alla stipulazione di regolare atto notarile di compravendita e purché risultino rispettate le condizioni generali di acquisto, risultanti dalla domanda di contributo.

Président Si personne ne demande la parole, l'article 3 qui vient d'être lu est mis au voix.

Résultat de la votation

Présents, votants et favorables: 28

Le Conseil approuve à l'unanimité

Président Je donne lecture de l'article 4.

Articolo 4 1. Tutti i proprietari degli immobili situati all'interno del solo borgo di Bard, definito nella planimetria di cui all'allegato A alla presente legge, per i lavori di cui alla lettera b) del comma uno dell'articolo 1 della presente legge, oltre a poter accedere alle provvidenze di cui al Capo I della legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33 (Costituzione di fondi di rotazione regionali per la promozione di iniziative economiche nel territorio della Valle d'Aosta) e successive modificazioni, possono beneficiare dell'erogazione di contributi a fondo perso, pari al 15 percento della spesa ritenuta ammissibile per l'erogazione delle provvidenze sopracitate e al 60 percento delle spese di progettazione.

2. Per gli interventi dove è già formalizzata una convenzione per la ricomposizione di unità abitative minime, l'ammontare del contributo a fondo perso di cui al comma precedente è stabilito nella misura del 25 percento della spesa ritenuta ammissibile.

3. La Giunta regionale, previa istruttoria da parte del competente ufficio della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali, su proposta dell'Assessore al turismo, sport e beni culturali, delibera la concessione del contributo.

Président Je donne lecture de l'amendement à l'article 4 présenté par le Conseiller Agnesod.

Emendamento Al secondo comma dell'articolo 4, le parole "unità abitative minime" sono sostituite dalle parole "minime unità immobiliari autonome".

Président Si personne ne demande la parole, l'amendement qui vient d'être lu est mis au voix.

Résultat de la votation

Présents, votants et favorables: 28

Le Conseil approuve à l'unanimité

Président Je donne lecture de l'article 4 amendé.

Articolo 4 1. Tutti i proprietari degli immobili situati all'interno del solo borgo di Bard, definito nella planimetria di cui all'allegato A alla presente legge, per i lavori di cui alla lettera b) del comma uno dell'articolo 1 della presente legge, oltre a poter accedere alle provvidenze di cui al Capo I della legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33 (Costituzione di fondi di rotazione regionali per la promozione di iniziative economiche nel territorio della Valle d'Aosta) e successive modificazioni, possono beneficiare dell'erogazione di contributi a fondo perso, pari al 15 percento della spesa ritenuta ammissibile per l'erogazione delle provvidenze sopracitate e al 60 percento delle spese di progettazione.

2. Per gli interventi dove è già formalizzata una convenzione per la ricomposizione di minime unità immobiliari autonome, l'ammontare del contributo a fondo perso di cui al comma precedente è stabilito nella misura del 25 percento della spesa ritenuta ammissibile.

3. La Giunta regionale, previa istruttoria da parte del competente ufficio della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali, su proposta dell'Assessore al turismo, sport e beni culturali, delibera la concessione del contributo.

Président Si personne ne demande la parole, l'article 4 amendé qui vient d'être lu est mis au voix.

Résultat de la votation

Présents, votants et favorables: 28

Le Conseil approuve à l'unanimité

Président Je donne lecture de l'article 5.

Articolo 5 1. L'Amministrazione regionale attiva, finanzia e realizza, tramite la Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali, alcuni interventi pilota all'interno del borgo.

2. I lavori devono riguardare esclusivamente interventi di tipo statico, conservativo e protettivo con l'esclusione quindi dei pavimenti, delle imbiancature, dei servizi igienico-sanitari e impianti tecnologici.

3. La scelta degli immobili, oggetto dell'intervento sarà effettuata di concerto con l'Amministrazione comunale, verrà approvata dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore al turismo, sport e beni culturali previo parere della Commissione regionale per i beni culturali e ambientali; la realizzazione degli interventi sarà effettuata a cura della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali, previa autorizzazione e finanziamento da parte della Giunta regionale.

Président Si personne ne demande la parole, l'article 5 qui vient d'être lu est mis au voix.

Résultat de la votation

Présents, votants et favorables: 28

Le Conseil approuve à l'unanimité

Président Je donne lecture de l'article 6.

Articolo 6 (Disposizioni finanziarie)

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto per l'anno 1992 in complessive lire 500.000.000, viene così suddiviso:

a) acquisizione da parte dell'Amministrazione comunale di immobili di proprietà privata:

lire 100.000.000

b) concorso nelle spese di restauro e recupero di immobili di proprietà privata (contributi a fondo perso) -

lire 100.000.000

c) promozione e realizzazione di interventi pilota:

lire 300.000.000

2. L'onere di cui al comma uno graverà sull'istituendo capitolo n. 65945 "Fondo per gli interventi di recupero del patrimonio storico-edilizio del borgo di Bard", del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1992.

3. Alla copertura dell'onere si provvede mediante riduzione di pari importo dallo stanziamento previsto al capitolo 69020 "Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento" a valere sull'apposito accantonamento iscritto all'allegato n. 8 al bilancio per il corrente esercizio, concernente "Restauro forte di Bard" (cod. C.2.7.).

4. A decorrere dall'anno 1993, gli oneri saranno determinati con legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d'Aosta).

Président Si personne ne demande la parole, l'article 6 qui vient d'être lu est mis au voix.

Résultat de la votation

Présents, votants et favorables: 28

Le Conseil approuve à l'unanimité

Président Je donne lecture de l'article 7.

Articolo 7 (Variazioni di bilancio)

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1992 sono apportate le seguenti variazioni, sia in termini di competenza che di cassa:

a) in diminuzione:

cap. 69020 "Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento"

lire 500.000.000;

b) in aumento:

programma regionale: 2.2.4.09.

codificazione: 2.1.2.4.2.3.6.6.09.

cap. 65945 (di nuova istituzione)

"Fondo per il finanziamento degli interventi di recupero del patrimonio storico-edilizio del borgo di Bard.

Legge regionale , n. ".

lire 500.000.000.

Président Si personne ne demande la parole, l'article 7 qui vient d'être lu est mis au voix.

Résultat de la votation

Présents, votants et favorables: 28

Le Conseil approuve à l'unanimité

Président Je donne lecture de l'annexe "A".

Allegato A

(...omissis...)

Président Si personne ne demande la parole, l'annexe "A" qui vient d'être lu est mis au voix.

Résultat de la votation

Présents, votants et favorables: 28

Le Conseil approuve à l'unanimité

PrésidentSi personne ne demande la parole, on passe à la votation du projet de loi dans son ensemble.

Résultat de la votation

Présents, votants et favorables: 27

Le Conseil approuve à l'unanimité