Resoconto integrale del dibattito dell'aula

Oggetto del Consiglio n. 3861 del 22 ottobre 1992 - Resoconto

OGGETTO N. 3861/IX Disegno di legge: "Interventi in materia di sistemazioni idraulico-forestali e di difesa del suolo".

Presidente Il Consigliere Perrin ha chiesto di poter illustrare il disegno di legge n. 433, iscritto al punto 37 dell'ordine del giorno; ne ha facoltà.

Perrin (UV) Dans notre région il faut très souvent intervenir pour contrecarrer les effets négatifs des phénomènes naturels: chute des avalanches, érosion du sol, débordement des torrents, éboulements, etcetera. Les actions de protection du sol, ainsi qu'elles sont définies par les RD 30 novembre 1923, n° 3267, et 16 mai 1926, n° 1126, ont été attribuées à la Région Autonome de la Vallée d'Aoste par l'article 40 du DPR 22 février 1982, n° 182.

Les oeuvres nécessaires à la défense contre les phénomènes susdits sont exécutées par le service compétent de l'Assessorat de l'agriculture, forêts et ressources naturelles. Par la loi n° 183 du 28 mai 1989 l'Etat a réglementé tout le secteur de la défense du sol, prévoyant, entre autres, la formation de plans opératifs pour chaque bassin hydrographique.

Les interventions devraient découler de ces plans mêmes, mais, malheureusement, la loi susdite, malgré les trois ans qui se sont écoulés, n'a pas encore eu une application concrète. Dans l'attente de la formation du plan intégral pour le bassin du Po, dans lequel notre région est évidemment insérée, l'on retient nécessaire de mieux organiser les interventions régionales dans ce secteur. Le projet de loi n° 433 qui vous est présenté va dans cette direction.

En effet, au lieu de procéder par des interventions sectorielles, le projet de loi prévoit à l'article 1 la formation de plans annuels (ou s'étalant sur plusieurs années). Ces programmes, élaborés d'après les données et les études du Service pour l'aménagement hydraulique et la défense du sol ou sur requête des collectivités locales, seront approuvés par le Gouvernement valdôtain après l'avis favorable de la Commission permanente du Conseil, compétente en cette matière, si l'amendement qui est présenté sera accepté.

Les projets des oeuvres définies par le programme annuel seront rédigés par le Service susdit qui pourra aussi se servir de professionnels compétents. Le projet de loi prévoit aussi (article 4) que le Gouvernement valdôtain puisse octroyer des subventions aux collectivités locales, dans la mesure du 90 pour cent, pour la réalisation de petites interventions de défense du sol.

Pour l'année en cours l'on prévoit une dépense de 1.800 millions ainsi répartie d'après l'amendement accepté par la II et la III Commission: 1400 millions pour la réalisation des oeuvres de défense, 100 millions pour les contributions aux collectivités locales, 50 millions pour les expertises, 50 millions pour les études et les recherches et 200 millions pour le paiement du personnel chargé de l'exécution directe des oeuvres.

La II et la III Commission concordent sur les amendements présentés aux articles 6 et 7 portant les dispositions financières et les variations du budget. La III Commission, de sa part, présente un amendement à l'article 2, alinéa 1, prévoyant que les programmes annuels doivent recevoir l'avis de la Commission compétente.

Presidente Se nessuno chiede la parola, passiamo all'esame dell'articolato.

Do lettura dell'articolo 1.

Articolo 1 (Finalità)

1. In attesa dell'elaborazione ed adozione dei piani di bacino previsti dalla legge 28 maggio 1989 n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo, e in applicazione dei disposti del DPR 22 febbraio 1982, n. 182 sulle norme di attuazione dello Statuto Speciale della Valle d'Aosta e della Legge regionale 28 maggio 1992, n. 19, recante norme sull'ordinamento dei Servizi regionali e sullo stato giuridico del personale della Regione, l'Assessorato regionale all'Agricoltura, Forestazione e Risorse Naturali realizza programmi di intervento nel settore delle sistemazioni idraulico-forestali.

2. Gli interventi fanno riferimento all'esecuzione di sistemazioni idraulico-forestali finalizzate alla protezione del territorio da frane, alluvioni e valanghe, nonché alla regimazione delle aste torrentizie nelle zone di competenza dell'Assessorato all'Agricoltura, Forestazione e Risorse naturali.

Presidente Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 1 testé letto.

Esito della votazione

Presenti: 24

Votanti: 23

Favorevoli: 23

Astenuti: 1 (Riccarand)

Il Consiglio approva

Presidente Do lettura dell'articolo 2.

Articolo 2 (Programmazione degli interventi)

1. Il programma annuale o poliennale degli interventi, predisposto dall'Assessorato all'Agricoltura, Forestazione e Risorse Naturali, nel quadro di applicazione del RD 30 dicembre 1923, n. 3267, e del RD 16 maggio 1926, n. 1126, recanti "riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi di terreni montani", viene approvato dalla Giunta regionale, sentita la Commissione competente.

2. Il programma degli interventi viene predisposto sulla scorta dei dati emergenti dagli studi e dalle rilevazioni effettuati e/o coordinati dal Servizio sistemazioni idrauliche e di difesa del suolo dell'Assessorato all'Agricoltura, Forestazione e Risorse naturali e dalle valutazioni delle segnalazioni e richieste pervenute da Enti territoriali, nonché tenendo presente le emergenze riscontrabili.

Presidente Do lettura di un emendamento all'articolo 2, proposto dalla III Commissione consiliare permanente.

Emendamento Al comma uno dell'articolo 2 sostituire le parole "sentita la Commissione competente" con le parole "previo parere della Commissione consiliare competente".

Presidente Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'emendamento testé letto.

Esito della votazione

Presenti, votanti e favorevoli: 24

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente Do lettura dell'articolo 2 emendato.

Articolo 2 (Programmazione degli interventi)

1. Il programma annuale o poliennale degli interventi, predisposto dall'Assessorato all'Agricoltura, Forestazione e Risorse Naturali, nel quadro di applicazione del RD 30 dicembre 1923, n. 3267, e del RD 16 maggio 1926, n. 1126, recanti "riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi di terreni montani", viene approvato dalla Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente.

2. Il programma degli interventi viene predisposto sulla scorta dei dati emergenti dagli studi e dalle rilevazioni effettuati e/o coordinati dal Servizio sistemazioni idrauliche e di difesa del suolo dell'Assessorato all'Agricoltura, Forestazione e Risorse naturali e dalle valutazioni delle segnalazioni e richieste pervenute da Enti territoriali, nonché tenendo presente le emergenze riscontrabili.

Presidente Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 2 emendato testé letto.

Esito della votazione

Presenti, votanti e favorevoli: 27

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente Do lettura dell'articolo 3.

Articolo 3 (Esecuzione delle opere)

1. Alla progettazione delle opere incluse nel programma di cui all'articolo 2, vi provvede il Servizio sistemazioni idrauliche e di difesa del suolo dell'Assessorato all'Agricoltura, Forestazione e Risorse Naturali, avvalendosi anche di studi professionali specializzati.

2. L'esecuzione diretta o in appalto dei lavori programmati e la loro di-rezione tecnica è di competenza del Servizio sistemazioni idrauliche e di difesa del suolo dell'Assessorato all'Agricoltura, Forestazione e Risorse naturali, che vi provvede in applicazione alle normative in vigore.

Presidente Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 3 testé letto.

Esito della votazione

Presenti, votanti e favorevoli: 27

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente Do lettura dell'articolo 4.

Articolo 4 (Concessione di contributi)

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi, in conto capitale sulle spese ammesse, per interventi finalizzati alla difesa del suolo, predisposti da comuni, comunità montane e Consorzi di miglioramento fondiario e non rientranti nei programmi di cui all'articolo 2 della presente legge.

2. Il contributo, da erogarsi sulla base di un progetto, presentato dai soggetti indicati nel comma 1, istruito e approvato dal Servizio sistemazioni idrauliche e di difesa del suolo dell'Assessorato all'Agricoltura, Forestazione e Risorse Naturali, che ne valuta la congruità economica e la rispondenza tecnica, può essere concesso nella misura del 90 percento per le domande presentate da comuni e comunità montane e nella misura percentuale stabilite da normative nazionali e comunitarie vigenti in materia per le istanze presentate da Consorzi di miglioramento fondiario.

3. Il contributo di cui al comma 1 può essere concesso anche a mezzo di acconti, sulla scorta di presentazione di idonea documentazione contabile.

Presidente Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 4 testé letto.

Esito della votazione

Presenti, votanti e favorevoli: 27

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente Do lettura dell'articolo 5.

Articolo 5 (Manutenzione delle opere)

1. Per assicurare la funzionalità delle opere, il programma annuale prevede che una quota di almeno il 10 percento dei finanziamenti disponibili sia destinata per interventi di ordinaria manutenzione delle opere realizzate.

Presidente Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 5 testé letto.

Esito della votazione

Presenti, votanti e favorevoli: 27

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente Do lettura dell'articolo 6.

Articolo 6 (Disposizioni finanziarie)

1. Per l'attuazione della presente legge viene autorizzata la somma com-plessiva di lire 1.800 milioni per l'anno 1992, da iscrivere nei seguenti capitoli di spesa già istituiti nel bilancio regionale dell'anno in corso:

a) Capitolo n. 38280 avente la seguente denominazione: "Spese per opere di sistemazione idraulico-forestale e di difesa da valanghe" con uno stanziamento di lire 1.400 milioni per gli oneri di cui agli articoli 3, comma 2°, e 5;

b) Capitolo n. 38300 avente la seguente denominazione: "Contributi per opere di sistemazione idraulico-forestale e di difesa da valanghe" con uno stanziamento di lire 100 milioni per gli oneri di cui all'articolo 4;

c) Capitolo n. 38340 avente la seguente denominazione: "Spese per studi e progetti nell'ambito dell'assetto ed uso del territorio" con uno stan-ziamento di lire 100 milioni per gli oneri di cui all'articolo 3, comma 1;

d) Capitolo n. 38380 avente la seguente denominazione: "Spese per retribuzioni al personale addetto agli interventi di programma in amministrazione diretta (CCNL)" con uno stanziamento di lire 200 milioni per gli oneri di cui agli articoli 3, comma 2°, e 5.

2. Alla copertura dell'onere di cui al comma uno si provvede mediante utilizzo della somma di lire 1.800 milioni dello stanziamento al capitolo 69020 (Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento) a va-lere sull'accantonamento previsto nell'allegato n. 8 (D, sviluppo econo-mico - 4. interventi settoriali 4.1. agricoltura - 4.1.1. risarcimento danni causati dal gelo) del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1992.

3. A decorrere dal 1993 gli oneri necessari saranno determinati con la legge di bilancio ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta) e successive modificazioni ed integrazioni.

Presidente Do lettura dell'emendamento sostitutivo del primo comma dell'ar-ticolo 6, presentato dalla III Commissione consiliare permanente.

Emendamento Il comma uno dell'articolo 6 è così sostituito:

Articolo 6 (Disposizioni finanziarie)

1. Per l'attuazione della presente legge viene autorizzata la somma complessiva di lire 1.800 milioni per l'anno 1992, da iscrivere nei seguenti capitoli di spesa del bilancio regionale dell'anno in corso:

a - capitolo n. 38280 avente la seguente denominazione: "Spese per opere di sistemazione idraulico-forestale e di difesa da valanghe" con uno stanziamento di lire 1.400 milioni per gli oneri di cui agli articoli 3, comma 2°, e 5;

b - capitolo n. 38300 avente la seguente denominazione: "Contributi per opere di sistemazione idraulico-forestale e di difesa da valanghe" con uno stanziamento di lire 100 milioni per gli oneri di cui all'articolo 4;

c - capitolo n. 38340 avente la seguente denominazione: "Spese per incarichi di consulenza nell'ambito dell'assetto ed uso del territorio con uno stanziamento di lire 50 milioni per gli oneri di cui all'articolo 3, comma 1°;

d - capitolo n. 38345 (di nuova istituzione) avente la seguente denominazione: "Spese per studi e ricerche nell'ambito dell'assetto ed uso del territorio" con uno stanziamento di lire 50 milioni per gli oneri di cui all'articolo 2, comma 2°";

e - capitolo n. 38380 avente la seguente denominazione: "Spese per retribuzioni al personale addetto agli interventi di programma in amministrazione diretta (CCNL)" con uno stanziamento di Lire 200 milioni per gli oneri di cui agli articoli 3, comma 2°, e 5.

Presidente Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'emendamento testé letto.

Esito della votazione

Presenti, votanti e favorevoli: 27

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente Do lettura dell'articolo 6 emendato.

Articolo 6 (Disposizioni finanziarie)

1. Per l'attuazione della presente legge viene autorizzata la somma complessiva di lire 1.800 milioni per l'anno 1992, da iscrivere nei seguenti capitoli di spesa del bilancio regionale dell'anno in corso:

a - capitolo n. 38280 avente la seguente denominazione: "Spese per opere di sistemazione idraulico-forestale e di difesa da valanghe" con uno stanziamento di lire 1.400 milioni per gli oneri di cui agli articoli 3, comma 2°, e 5;

b - capitolo n. 38300 avente la seguente denominazione: "Contributi per opere di sistemazione idraulico-forestale e di difesa da valanghe" con uno stanziamento di lire 100 milioni per gli oneri di cui all'articolo 4;

c - capitolo n. 38340 avente la seguente denominazione: "Spese per incarichi di consulenza nell'ambito dell'assetto ed uso del territorio con uno stanziamento di lire 50 milioni per gli oneri di cui all'articolo 3, comma 1°;

d - capitolo n. 38345 (di nuova istituzione) avente la seguente denominazione: "Spese per studi e ricerche nell'ambito dell'assetto ed uso del territorio" con uno stanziamento di lire 50 milioni per gli oneri di cui all'articolo 2, comma 2°";

e - capitolo n. 38380 avente la seguente denominazione: "Spese per retribuzioni al personale addetto agli interventi di programma in amministrazione diretta (CCNL)" con uno stanziamento di Lire 200 milioni per gli oneri di cui agli articoli 3, comma 2°, e 5.

2. Alla copertura dell'onere di cui al comma uno si provvede mediante utilizzo della somma di lire 1.800 milioni dello stanziamento al capitolo 69020 (Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento) a valere sull'accantonamento previsto nell'allegato n. 8 (D, sviluppo economico - 4. interventi settoriali 4.1. agricoltura - 4.1.1. risarcimento danni causati dal gelo) del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1992.

3. A decorrere dal 1993 gli oneri necessari saranno determinati con la legge di bilancio ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta) e successive modificazioni ed integrazioni.

PresidenteSe nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 6 emendato testé letto.

Esito della votazione

Presenti, votanti e favorevoli: 27

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente Do lettura dell'articolo 7.

Articolo 7 (Variazioni di bilancio)

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1992 sono apportate le seguenti variazioni di competenza:

a) in diminuzione

Capitolo 69020 "Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento"

Lire 1.800.000.000

b) in aumento

Capitolo 38280 "Spese per opere di sistemazione idraulico-forestale e di difesa da valanghe

legge regionale , n. "

Lire 1.400.000.000

Capitolo 38300 "Contributi per opere di sistemazione idraulico-forestale e di difesa da valanghe

legge regionale , n. "

Lire 100.000.000

Capitolo 38340 "Spese per studi e progetti nell'ambito dell'assetto ed uso del territorio

legge regionale , n. "

Lire 100.000.000

Capitolo 38380 "Spese per retribuzioni al personale addetto agli interventi di programma in amministrazione diretta (CCNL)

legge regionale n. "

Lire 200.000.000

Totale in aumento Lire 1.800.000.000

Presidente Do lettura di un emendamento sostitutivo dell'articolo 7, presentato dalla III Commissione consiliare permanente.

Emendamento L'articolo 7 è così sostituito:

Articolo 7 (Variazioni di bilancio)

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1992 sono apportate le seguenti variazioni di competenza:

a) in diminuzione

capitolo 69020 "Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento"

Lire 1.800.000.000

b) in aumento

capitolo 38280 "Spese per opere di sistemazione idraulico-forestale e di difesa da valanghe

legge regionale , n. "

Lire 1.400.000.000

capitolo 38300 "Contributi per opere di sistemazione idraulico-forestale e di difesa da valanghe

legge regionale , n. "

Lire 100.000.000

capitolo 38340: "Spese per incarichi di consulenza nell'ambito dell'assetto ed uso del territorio

legge regionale , n. "

Lire 50.000.000

Programma regionale 2.2.1.06

Codificazione 2.1.1.4.2.2.10.15.04

capitolo 38345 (di nuova istituzione)

"Spese per studi e ricerche nell'ambito dell'assetto ed uso del territorio

legge regionale , n. "

Lire 50.000.000

capitolo 38380: "Spese per retribuzioni al personale addetto agli interventi di programma in amministrazione diretta (CCNL)

legge regionale , n. "

Lire 200.000.000

Totale in aumento Lire 1.800.000.000

Presidente Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'emendamento sostitutivo dell'articolo 7 testé letto.

Esito della votazione

Presenti, votanti e favorevoli: 27

Il Consiglio approva all'unanimità

PresidenteDo lettura dell'articolo 8.

Articolo 8 (Urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del comma tre dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Presidente Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 8 testé letto.

Esito della votazione

Presenti, votanti e favorevoli: 27

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente Il Consiglio è chiamato ora a pronunciarsi sul complesso della legge.

Esito della votazione

Presenti: 28

Votanti: 27

Favorevoli: 27

Astenuti: 1 (Riccarand)

Il Consiglio approva