Oggetto del Consiglio n. 3862 del 22 ottobre 1992 - Resoconto
OGGETTO N. 3862/IX Disegno di legge: "Piano urbanistico-territoriale avente specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali, denominato Piano territoriale paesistico della Valle d'Aosta".
Presidente Il Consigliere Riccarand ha chiesto di poter illustrare il disegno di legge n. 444, iscritto al punto 38 dell'ordine del giorno; ne ha facoltà.
Riccarand (VA) La legge 8 agosto 1985 n. 431, più nota come "legge Galasso", prevedeva che ogni Regione si dotasse di un piano paesaggistico per definire l'uso e la valorizzazione del territorio. Tale previsione legislativa era una specie di sollecitazione coerente di quanto già previsto da precedenti norme regionali ed in particolare dalla legge regionale n. 3/1960 in materia di urbanistica e di tutela del paesaggio della Valle d'Aosta, nel cui articolo 5 era infatti esplicitamente prevista la formazione di un piano regionale urbanistico e paesaggistico. Poiché quel piano non è stato redatto nei tempi previsti dalla legge, ecco che la sollecitazione della legge Galasso si è inserita in tale contrattempo.
Va infine segnalato che la recente legge n. 142/1990 sull'ordina-mento delle autonomie locali ha previsto che ogni provincia rediga un piano territoriale di coordinamento in grado di determinare gli indirizzi generali di assetto del territorio (articolo 15).
Il presente disegno di legge si propone di unificare e riassumere in un unico strumento, definito "Piano territoriale paesistico della Valle d'Aosta" (PTP), le tre prescrizioni contenute nelle tre citate leggi, cioè nelle due leggi dello Stato e nella legge regionale n. 3/1960.
Il titolo I del disegno di legge n. 444 definisce la configurazione giuridica, le finalità e gli effetti del piano territoriale paesistico.
Il titolo II delinea invece il contenuto del PTP, stabilendo che esso deve articolarsi in unità locali per essere più facilmente leggibile sul territorio.
Il titolo III, infine, contiene la parte più importante del disegno di legge, perché indica le procedure attraverso cui arrivare all'approvazione vera e propria del PTP. Questo titolo III prevede in sostanza due fasi di consultazione, una procedura precedente all'adozione del piano da parte della Giunta regionale ed una consultazione successiva.
Nella fase precedente all'adozione vengono consultati in particolare i comuni e le comunità montane, che si esprimono sulla bozza del PTP.
Sulla base dei pareri di tale consultazione, la Giunta provvede poi ad adottare il PTP e a quel punto scatta una seconda fase di consultazione, che riguarda i cittadini ed anche le comunità locali che possono intervenire sul piano adottato, fino ad arrivare, attraverso una procedura piuttosto lunga, ma necessaria, perché si tratta di uno strumento urbanistico importante, all'approvazione del piano con legge del Consiglio regionale.
Il titolo IV sottolinea la prevalenza del PTP sugli altri strumenti di pianificazione territoriale e ne disciplina le modalità. In conclusione, si tratta e di un disegno di legge importante, che arriva persino in ritardo all'esame del Consiglio regionale, perché la bozza del PTP è pronta da diverso tempo ed ora si tratta di procedere alle fasi successive, quella della consultazione e quella dell'approvazione formale dello strumento di pianificazione.
La Commissione che ha esaminato il disegno di legge si è espressa in modo positivo all'unanimità; ha soltanto proposto alcuni emendamenti che non modificano la sostanza del disegno di legge proposto dalla Giunta, ma ne chiariscono alcuni aspetti.
A quegli emendamenti, su sollecitazione degli uffici della Soprintendenza, ritengo che sia opportuno aggiungerne uno ulteriore all'articolo 1, che rappresenta semplicemente un richiamo alla legge n. 431/1985.
E' stato infatti osservato che l'articolo 1 richiama tutte le altre leggi, ma non fa un esplicito richiamo alla legge fondamentale del PTP, cioè alla n. 431/1985.
Credo che questo richiamo esplicito possa essere inserito tranquillamente nel primo comma dell'articolo 1, che del resto riproduce tale e quale la dizione contenuta nella legge n. 431/1985.
Quindi, con gli emendamenti della Commissione e con questa proposta di ulteriore emendamento da inserire all'articolo 1, credo che il Consiglio possa procedere all'approvazione di questo disegno di legge.
Presidente Dichiaro aperta la discussione generale.
Se nessuno chiede la parola, passiamo all'esame dell'articolato.
Do lettura dell'articolo 1.
Titolo I Configurazione, finalità ed effetti del Piano territoriale paesistico.
Articolo 1
1. Il piano urbanistico-territoriale avente specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali è adottato e approvato, in Valle d'Aosta, nella forma di piano territoriale paesistico, PTP.
2. Il PTP è strumento di pianificazione urbanistica e di pianificazione paesaggistica riguardante l'intero territorio regionale, determinando gli indirizzi generali di assetto di quest'ultimo.
3. Il PTP accoglie gli indirizzi generali e le specifiche indicazioni di cui all'articolo 15, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e sostituisce ad ogni effetto il piano previsto dall'articolo 5 della legge regionale 28 aprile 1960, n. 3, di cui recepisce, nell'ambito delle proprie linee generali, le indicazioni fondamentali.
Presidente Do lettura di un emendamento all'articolo 1, presentato dal Consigliere Riccarand.
Emendamento Articolo 1, comma 1
Dopo la parola "ambientali" aggiungere: ", previsto dalla legge 8 agosto 1985, n. 431,".
Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'emendamento testé letto.
Esito della votazione
Presenti, votanti e favorevoli: 25
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente Do lettura dell'articolo 1 emendato.
Articolo 1 1. Il piano urbanistico-territoriale avente specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali, previsto dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, è adottato e approvato, in Valle d'Aosta, nella forma di piano territoriale paesistico, PTP.
2. Il PTP è strumento di pianificazione urbanistica e di pianificazione paesaggistica riguardante l'intero territorio regionale, determinando gli indirizzi generali di assetto di quest'ultimo.
3. Il PTP accoglie gli indirizzi generali e le specifiche indicazioni di cui all'articolo 15, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e sostituisce ad ogni effetto il piano previsto dall'articolo 5 della legge regionale 28 aprile 1960, n. 3, di cui recepisce, nell'ambito delle proprie linee generali, le indicazioni fondamentali.
Presidente Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 1 emendato testé letto.
Esito della votazione
Presenti, votanti e favorevoli: 25
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente Do lettura dell'articolo 2.
Articolo 2 1. Le norme del PTP volte alla salvaguardia del valore estetico-culturale del paesaggio e le altre espressamente indicate dal Piano medesimo prevalgono immediatamente sugli strumenti di piani-ficazione urbanistica di competenza degli enti infraregionali.
2. In ogni caso, gli strumenti di pianificazione di ogni tipo formati dagli enti infraregionali devono essere coerenti o, quanto meno, compatibili con il PTP.
Presidente Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 2 testé letto.
Esito della votazione
Presenti, votanti e favorevoli: 25
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente Do lettura dell'articolo 3.
Articolo 3 1. Il PTP reca indirizzi e prescrizioni: queste ultime sono derogabili soltanto se il Piano medesimo espressamente lo consenta.
2. Il PTP reca altresì norme specifiche di tutela con riguardo ai beni di rilievo archeologico, storico e ambientale.
Presidente Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 3 testé letto.
Esito della votazione
Presenti, votanti e favorevoli: 25
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente Do lettura dell'articolo 4.
Titolo II Contenuto del Piano territoriale paesistico
Articolo 4
1. Il PTP definisce:
a) l'organizzazione generale del territorio e la sua articolazione in aree o parti caratterizzate da forme differenziate di uso, godimento e disciplina;
b) i sistemi di trasporto e di viabilità, le reti infrastrutturali e i criteri localizzativi degli impianti, delle attrezzature e dei servizi di rilievo territoriale;
c) gli indirizzi e i criteri da osservarsi per la distribuzione territoriale delle attività e della popolazione;
d) i vincoli, le cautele e, in genere, le prescrizioni da applicarsi per la disciplina di uso e trasformazione delle diverse aree e delle diverse risorse, con particolare riguardo per la tutela del suolo e delle risorse primarie, dell'ambiente naturale e del patrimonio storico, artistico e culturale del paesaggio;
e) le condizioni da rispettare nell'attuazione di esso, con particolare riguardo per i casi in cui questa è subordinata alla formazione di strumenti urbanistici di dettaglio o di piani o di programmi di settore o di progetti operativi di rilievo territoriale ovvero alla preventiva valutazione dell'impatto ambientale.
Presidente Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 4 testé letto.
Esito della votazione
Presenti, votanti e favorevoli: 25
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente Do lettura dell'articolo 5.
Articolo 5 1. Il PTP individua ambiti territoriali definiti "unità locali", al fine di coordinare in detti ambiti gli indirizzi e le prescrizioni di cui all'articolo 3.
2. Per ciascuna "unità locale" è redatta una scheda comprendente l'indicazione degli indirizzi e delle prescrizioni riferiti al rispettivo territorio.
Presidente Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 5 testé letto.
Esito della votazione
Presenti, votanti e favorevoli: 25
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente Do lettura dell'articolo 6.
Articolo 6 1. Il PTP definisce e attua un sistema valutativo, essenzialmente qualitativo, per l'esplicitazione delle interazioni tra scelte di sviluppo ed esigenze di tutela da esso contemplate.
Presidente Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 6 testé letto.
Esito della votazione
Presenti, votanti e favorevoli: 25
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente Do lettura dell'articolo 7.
Articolo 7 1. La procedura di valutazione di impatto ambientale è disciplinata dalla legge regionale 4 marzo 1991, n. 6.
2. In aggiunta agli interventi da sottoporre, sulla base di criteri quantitativi, alla procedura di cui al comma 1, previsti dalla legge regionale ivi citata, il PTP individua, sulla base di criteri qualitativi, ulteriori interventi da sottoporre alla procedura medesima.
Presidente Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 7 testé letto.
Esito della votazione
Presenti, votanti e favorevoli: 25
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente Do lettura dell'articolo 8.
Titolo III Procedure per la formazione e l'approvazione del Piano territoriale paesistico. Disposizioni di salvaguardia per il periodo intercorrente fra l'adozione e l'approvazione del Piano.
Articolo 8
1. Le regole di partecipazione al procedimento di adozione del PTP sono tratte dalla legge regionale 6 settembre 1991, n. 59, in particolare dagli articoli da 7 a 10, con le modifiche e le integrazioni di cui all'articolo 11 della presente legge.
Presidente Do lettura di un emendamento all'articolo 8, presentato dalla III Commissione consiliare permanente.
Emendamento All'articolo 8 aggiungere il seguente comma:
"2. L'Assessore regionale all'Ambiente, Territorio e Trasporti provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Valle d'Aosta".
Presidente Se il Consiglio prende atto dell'emendamento testé letto, do lettura dell'articolo 8 emendato.
Articolo 8 1. Le regole di partecipazione al procedimento di adozione del PTP sono tratte dalla legge regionale 6 settembre 1991, n. 59, in particolare dagli articoli da 7 a 10, con le modifiche e le integrazioni di cui all'articolo 11 della presente legge.
2. L'Assessore regionale all'Ambiente, Territorio e Trasporti provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Valle d'Aosta.
Presidente Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 8 emendato testé letto.
Esito della votazione
Presenti, votanti e favorevoli: 25
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente Do lettura dell'articolo 9.
Articolo 9 1. Il PTP reca le indicazioni di cui alle lettere a), b), c), d) dell'articolo 15, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142.
Presidente Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 9 testé letto.
Esito della votazione
Presenti, votanti e favorevoli: 25
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente Do lettura dell'articolo 10.
Articolo 10 1. L'Amministrazione regionale, anche ai fini delle disposizioni di cui agli articoli 15 e 29 della legge 8 giugno 1990, n. 142, fra le quali quelle richiamate nel precedente articolo 9, invia una copia del testo di PTP da adottare alle comunità montane e ai comuni della Valle d'Aosta.
2. Le comunità montane e i comuni esprimono parere, sul testo ad essi trasmesso, entro 90 giorni dalla ricezione del testo medesimo. Decorso inutilmente tale termine, si prescinde dal parere degli enti locali inadempienti.
3. Il parere delle comunità montane deve contenere le indicazioni urbanistiche presenti nel piano pluriennale di sviluppo socio-economico o, in sostituzione, nella relazione previsionale e programmatica di cui all'articolo 16 della legge regionale 2 novembre 19487, n. 91.
4. Il parere dei comuni è espresso in armonia con i contenuti della relazione previsionale e programmatica di cui all'articolo 3 della legge regionale 2 giugno 1988, n. 40.
Presidente Do lettura di un emendamento al comma 1 dell'articolo 10, presentato dalla III Commissione consiliare permanente.
Emendamento Al comma 1 dell'articolo 10 sostituire le parole "L'Amministrazione regionale" con le parole "L'Assessore regionale all'Ambiente, Territorio e Trasporti".
Presidente Se il Consiglio prende atto dell'emendamento testé letto, do lettura dell'articolo 10 emendato.
Articolo 10 1. L'Assessore regionale all'Ambiente, Territorio e Trasporti, anche ai fini delle disposizioni di cui agli articoli 15 e 29 della legge 8 giugno 1990, n. 142, fra le quali quelle richiamate nel precedente articolo 9, invia una copia del testo di PTP da adottare alle comunità montane e ai comuni della Valle d'Aosta.
2. Le comunità montane e i comuni esprimono parere, sul testo ad essi trasmesso, entro 90 giorni dalla ricezione del testo medesimo. Decorso inutilmente tale termine, si prescinde dal parere degli enti locali inadempienti.
3. Il parere delle comunità montane deve contenere le indicazioni urbanistiche presenti nel piano pluriennale di sviluppo socio-economico o, in sostituzione, nella relazione previsionale e programmatica di cui all'articolo 16 della legge regionale 2 novembre 19487, n. 91.
4. Il parere dei comuni è espresso in armonia con i contenuti della relazione previsionale e programmatica di cui all'articolo 3 della legge regionale 2 giugno 1988, n. 40.
Presidente Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 10 emendato testé letto.
Esito della votazione
Presenti, votanti e favorevoli: 25
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente Do lettura di un emendamento aggiuntivo, presentato dalla III Commissione consiliare permanente.
Emendamento Dopo l'articolo 10 aggiungere:
Articolo 10 bis 1. La valutazione dell'impatto ambientale del PTP avviene con le pro-cedure previste dall'articolo 8 della legge regionale 4 marzo 1991, n. 6.
Presidente Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo dell'articolo 10 bis, testé letto.
Esito della votazione
Presenti, votanti e favorevoli: 25
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente Do lettura dell'articolo 11.
Articolo 11 1. Dell'adozione del PTP da parte della Giunta regionale è data comunicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
2. La consultazione, da parte dei cittadini, del PTP adottato dalla Giunta avviene nel corso di un periodo di sessanta giorni a far data dal giorno di pubblicazione della notizia di cui al comma 1 nel Bollettino ufficiale. I cittadini, anche come portatori di interessi diffusi o, comunque, non individuali, esercitano i diritti previsti dagli articoli 9 e 10 della legge regionale 6 settembre 1991, n. 59, rivolgendosi alla segreteria dell'Assessorato regionale dell'ambiente, territorio e trasporti. La facoltà di intervento, anche nelle forme previste dall'articolo 10, lettera b, della legge regionale n. 59 del 1991, può essere esercitata entro trenta giorni dalla data di scadenza del periodo utile per la consultazione del testo di PTP da adottare. La procedura prevista dal presente comma tiene luogo della comunicazione prevista dall'articolo 8 della legge regionale 6 settembre 1991, n. 59. Detta procedura informativa è integrata con notizia da dare nella stampa a maggiore diffusione locale.
3. Dal giorno successivo a quello di pubblicazione della deliberazione di Giunta di adozione del PTP nel Bollettino ufficiale, se non siano state apportate modificazioni al testo originario, o, in caso contrario, dal momento della ricezione, da parte dei singoli enti locali, del testo delle modificazioni adottate dalla Giunta regionale, non possono essere rilasciate concessioni o autorizzazioni in materia edilizia né possono essere disposti o autorizzati lavori che contrastino con le indicazioni del PTP adottato dalla Giunta. Eventuali atti autorizzatori già disposti, ma che risultino in contrasto con le dette indicazioni, devono essere immediatamente sospesi, in attesa dell'entrata in vigore della legge regionale di approvazione del PTP. I provvedimenti di diniego e quelli di sospensione, adeguatamente motivati, sono notificati tempestivamente agli interessati a cura del sindaco. La violazione dei provvedimenti anzidetti o la mancata adozione dei medesimi sono assoggettate alle sanzioni, anche penali, previste dalle legge 8 agosto 1985, n. 431.
Presidente Do lettura di un emendamento sostitutivo del primo comma dell'articolo 11, presentato dalla III Commissione consiliare permanente.
Emendamento Sostituire il comma 1 dell'articolo 11 con il seguente:
1. La Giunta regionale, acquisiti i pareri dei comuni e delle comunità montane nonché della competente Commissione consiliare permanente, adotta il PTP e ne dà comunicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
Presidente Se il Consiglio prende atto dell'emendamento testé letto, do lettura dell'articolo 11 emendato.
Articolo 11 1. La Giunta regionale, acquisiti i pareri dei comuni e delle comunità montane nonché della competente Commissione consiliare permanente, adotta il PTP e ne dà comunicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
2. La consultazione, da parte dei cittadini, del PTP adottato dalla Giunta avviene nel corso di un periodo di sessanta giorni a far data dal giorno di pubblicazione della notizia di cui al comma 1 nel Bollettino ufficiale. I cittadini, anche come portatori di interessi diffusi o, comunque, non individuali, esercitano i diritti previsti dagli articoli 9 e 10 della legge regionale 6 settembre 1991, n. 59, rivolgendosi alla segreteria dell'Assessorato regionale dell'ambiente, territorio e trasporti. La facoltà di intervento, anche nelle forme previste dall'articolo 10, lettera b, della legge regionale n. 59 del 1991, può essere esercitata entro trenta giorni dalla data di scadenza del periodo utile per la consultazione del testo di PTP da adottare. La procedura prevista dal presente comma tiene luogo della comunicazione prevista dall'articolo 8 della legge regionale 6 settembre 1991, n. 59. Detta procedura informativa è integrata con notizia da dare nella stampa a maggiore diffusione locale.
3. Dal giorno successivo a quello di pubblicazione della deliberazione di Giunta di adozione del PTP nel Bollettino ufficiale, se non siano state apportate modificazioni al testo originario, o, in caso contrario, dal momento della ricezione, da parte dei singoli enti locali, del testo delle modificazioni adottate dalla Giunta regionale, non possono essere rilasciate concessioni o autorizzazioni in materia edilizia né possono essere disposti o autorizzati lavori che contrastino con le indicazioni del PTP adottato dalla Giunta. Eventuali atti autorizzatori già disposti, ma che risultino in contrasto con le dette indicazioni, devono essere immediatamente sospesi, in attesa dell'entrata in vigore della legge regionale di approvazione del PTP. I provvedimenti di diniego e quelli di sospensione, adeguatamente motivati, sono notificati tempestivamente agli interessati a cura del sindaco. La violazione dei provvedimenti anzidetti o la mancata adozione dei medesimi sono assoggettate alle sanzioni, anche penali, previste dalle legge 8 agosto 1985, n. 431.
Presidente Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 11 emendato testé letto.
Esito della votazione
Presenti, votanti e favorevoli: 25
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente Do lettura dell'articolo 12
Articolo 12 1. Il PTP è presentato dalla Giunta regionale all'approvazione del Consiglio, che vi provvede con legge.
Presidente Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 11 testé letto.
Esito della votazione
Presenti, votanti e favorevoli: 25
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente Do lettura dell'articolo 13
Titolo IV Disciplina degli altri strumenti regionali aventi attinenza con la pianificazione urbanistica e paesaggistica.
Articolo 13
1. Tutti gli strumenti regionali aventi ad oggetto singoli aspetti di pianificazione urbanistica e/o paesaggistica o procedimenti attuativi della pianificazione medesima sono approvati con atti amministrativi.
2. Gli atti legislativi attualmente contenenti strumenti di cui al comma 1 sono abrogati e sostituiti con atti amministrativi, salvo le parti eventualmente coperte da riserva di legge, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alle cui prescrizioni essi devono conformarsi. L'abrogazione ha effetto dalla data in cui divengono esecutivi i singoli atti amministrativi sostitutivi e ne è data comunicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
Presidente Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 13 testé letto.
Esito della votazione
Presenti, votanti e favorevoli: 25
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente Do lettura dell'articolo 14
Articolo 14 1. La Giunta regionale cura che piani, o atti consimili, estranei al PTP ma aventi comunque attinenza con esso vengano adottati e/o sottoposti all'approvazione del Consiglio corredati di puntuali norme di coordinamento con il PTP medesimo.
2. Ove i piani o gli atti di cui al comma 1, che fossero approvati con legge regionale, d'iniziativa consiliare o popolare, determinassero l'abrogazione - o la modificazione - di parti del PTP, questa deve essere espressamente prevista.
Presidente Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 14 testé letto.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 25
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente Il Consiglio è chiamato ora a pronunciarsi sul complesso della legge.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 26
Il Consiglio approva all'unanimità