Oggetto del Consiglio n. 3778 del 7 ottobre 1992 - Resoconto
OGGETTO N. 3778/IX Domande di pensionamento per anzianità presentate in data 18 settembre 1992 da dipendenti regionali. (Interrogazione)
PresidenteDo lettura dell'interrogazione presentata dai Consiglieri Trione e Lanièce:
Interrogazione Avuta notizia della presentazione di domande di pensionamento per anzianità da parte di circa 45 dipendenti regionali;
considerato che la validità della domanda di pensionamento è determinata dall'avvenuta presa d'atto della domanda stessa da parte della Giunta regionale;
appreso altresì che la Giunta regionale nella sua riunione del 18 settembre u.s. ha preso atto delle sole domande presentate nel corso della mattinata stessa rendendo verosimilmente inefficaci quelle presentate successivamente;
i sottoscritti Consiglieri regionali del gruppo della Democrazia Cristiana
interrogano
la Giunta regionale per conoscere:
1) se e come intende sopperire a tale eventuale inadempimento;
2) se la copertura delle posizioni resesi vacanti dall'esodo del personale dimissionario potrà trovare deroga o dovrà strettamente attenersi alle disposizioni del Decreto Legge n. 384 del 18 settembre 1992.
Presidente Ha chiesto di parlare il Presidente della Giunta, ne ha facoltà.
Lanivi (GM) In data 18 settembre 1992 numerosi dipendenti regionali, apprese le notizie di congelamento dei pensionamenti di anzianità diramate dagli organi di informazione il 17 settembre 1992, si sono presentati al servizio competente per inoltrare domanda di collocamento a riposo con decorrenza 18.9.92.
Le informazioni rilevabili dai quotidiani economici del 18 settembre 1992 preannunciavano le disposizioni approvate in via d'urgenza dal consiglio dei ministri e contenute nel decreto legge in corso di pubblicazione alla Gazzetta Ufficiale, specificando che sarebbero entrate in vigore con decorrenza immediata. E' inutile dire che in questa situazione un ruolo di grande importanza hanno avuto gli organi di informazione che hanno interpretato o previsto eventuali modifiche di atteggiamento del governo, e quindi creato sicuramente uno stato di confusione in chi si sentiva toccato nelle proprie aspettative.
Il servizio competente, mi riferisco al servizio del personale regionale, ha protocollato con grande precisione - dico questo per evitare ogni equivoco - le domande pervenute ed ha trasmesso l'elenco nominativo dei dipendenti che hanno presentato istanze di collocamento a riposo entro le ore 11 circa del 18 settembre 1992, alla segreteria della giunta, come richiesto dal Segretario della Giunta regionale.
Si comunica che sono pervenute entro tempo utile per essere inserite nell'ordine del giorno dell'adunanza della Giunta regionale del 18 settembre 1992, e sono state accolte, ventinove domande. Le restanti diciotto domande, regolarmente protocollate dall'ufficio competente in data 18 settembre 1992, sono state inserite nell'ordine del giorno dell'adunanza di sabato 26 settembre 1992 ed accolte con decorrenza retroattiva al 18 settembre 1992.
Questo per quanto riguarda la prima domanda: quindi, in totale le domande accolte sono state 29 più 18, tutte presentate entro la data prevista del 18 settembre 1992.
Per quanto concerne la seconda domanda, rispondo dicendo che le disposizioni in esame, verificate anche con gli uffici legali competenti della regione, contengono un rinvio alla legge 30 dicembre 1991 n. 412, per quanto riguarda le assunzioni e i trasferimenti per l'anno 1993, ma essa non può ritenersi applicabile alla Regione Valle d'Aosta, che ha per statuto competenza legislativa primaria in materia di personale ed applica pertanto disposizioni di legge regionale. Ciò si desume anche da un argomento di interpretazione letterale della norma, che tra le amministrazioni pubbliche non indica esplicitamente le regioni. Nella legge 412/91 il legislatore nazionale, quando ha voluto estendere l'applicazione delle disposizioni, lo ha fatto esplicitamente, vedi articoli 6 e 9, con formule rispettose dei poteri regionali in materia e cioè (cito il pezzo richiamato) - "Le regioni adeguano le norme regionali e provinciali al principio stabilito dal presente articolo".
In mancanza di esplicite disposizioni di legge, che vincolino le regioni ad attenersi ai limiti posti dal citato decreto legge alle assunzioni di pubblico impiego, se ne deduce che allo stato attuale la regione può bandire concorsi di reclutamento del personale, senza distinzione fra posti vacanti perché istituiti dalla legge regionale n. 19/92 e posti resisi vacanti in conseguenza dell'esodo del personale dimissionario.
Va rilevato inoltre che per quanto concerne l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 8 dell'articolo 7 del DL 19 settembre 1992 n. 384, relativo alle assunzioni nella pubblica amministrazione, l'amministrazione regionale ha definito la nuova pianta organica con legge regionale 29 maggio 1992 n. 19, cioè anteriormente alla entrata in vigore del DL n.. 384/92, e quindi può comunque indire nuovi concorsi di reclutamento per la copertura dei posti vacanti di nuova istituzione, senza limiti di sorta.
Presidente Ha chiesto di parlare il Vicepresidente Trione, ne ha facoltà.
Trione (DC) Per dire che sono soddisfatto in modo particolare per la risposta alla seconda domanda; era una preoccupazione che mi pareva giusta e quindi credo che torni a merito di questo Consiglio l'aver approvato la pianta organica nei tempi dovuti, pur non sapendo quello che sarebbe avvenuto successivamente.
Per quanto concerne la risposta al primo quesito, se e come intende sopperire all'eventuale inadempimento, quello relativo all'accettazione delle dimissioni, non mi è chiaro se la presa d'atto della giunta del 26 settembre è a tutti gli effetti valida per la presa d'atto delle dimissioni date il 18 settembre.
Ah, ecco; mi parrebbe giusto riconoscere queste dimissioni, perché sono state date entro la data prevista del 18 settembre. Quindi come tali sono state riconosciute valide anche le dimissioni date dopo le 11 del mattino del 18, quindi entro la giornata del 18.
