Resoconto integrale del dibattito dell'aula

Oggetto del Consiglio n. 3649 del 17 luglio 1992 - Resoconto

OGGETTO N. 3649/IX Disegno di legge: "Finanziamento di spesa nei diversi settori regionali di intervento con modificazioni delle autorizzazioni di spesa di leggi regionali in vigore, assunti in coincidenza con l'approvazione del provvedimento di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio 1992 ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 come modificata dalla legge regionale 7 aprile 1992, n. 16".

Presidente Do lettura dell'articolo 1 relativo al Disegno di legge n. 431:

Articolo 1 (Modificazioni alle autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali)

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90, le autorizzazioni di spesa derivanti dalle leggi regionali sottoelencate sono modificate, limitatamente all'anno 1992, per le somme a fianco di ciascuna indicate:

a) in aumento

1) legge regionale 8 agosto 1989, n. 61 recante "Trasferimenti finanziari della Regione ai comuni della Valle d'Aosta a garanzia di un adeguato livello di spesa corrente procapite, per l'esercizio delle funzioni di loro competenza"

articolo 7 (Cap. 20800) lire 550.000.000.

2) legge regionale 17 febbraio 1989, n. 13 recante "Riorganizzazione degli interventi regionali di promozione all'occupazione"

(Cap. 26010) lire 2.000.000.000

3) legge regionale 10 agosto 1987, n. 65 recante "Iniziative per l'insediamento e la cura del verde pubblico e per la gestione delle aree e dei percorsi attrezzati"

(Cap. 37040) lire 1.000.000.000

(Cap. 39660) lire 1.000.000.000

(Cap. 39680) lire 108.000.000

4) legge regionale 8 agosto 1989, n. 54 recante "Interventi di recupero idrogeologico-ambientale sulle strutture sciistiche"

(Cap. 38220) lire 150.000.000

5) legge regionale 29 dicembre 1986, n. 73 recante "revisione della legge regionale 3 dicembre 1982, n. 85: norme per la difesa dei boschi dagli incendi"

(Cap. 38820) lire 500.000.000

6) legge regionale 23 dicembre 1991, n. 82 recante "Programma triennale conoscitivo nel settore forestale"

(Cap. 38905) lire 100.000.000

7) legge regionale 31 marzo 1977, n. 17 recante "Protezione della flora alpina"

(Cap. 39440) lire 200.000.000

8) legge regionale 11 agosto 1975, n. 39 recante "Ordinamento delle guide e dei portatori alpini in valle d'Aosta"

articolo 18 lett. b) (Cap. 40820) lire 50.000.000

articolo 18 lett. a) e c) (Cap. 64440) lire 70.000.000

9) legge regionale 6 luglio 1984, n. 30 recante "Interventi regionali in materia di agricoltura"

titolo III (Cap. 41650) lire 560.000.000

titolo VII (Cap. 41660) lire 2.000.000.000

articolo 7 penultimo comma (Cap. 41760) lire 2.000.000.000

Titolo V (Cap. 42800) lire 1.000.000.000

(Cap. 42820) lire 1.000.000.000

articolo 20 (Cap. 44020) lire 359.000.000

10) legge regionale 18 novembre 1985, n. 71 recante "Contributi per il risarcimento dei danni arrecati alla produzione agricola dalla fauna selvatica"

(Cap. 42000) lire 10.000.000

11) legge regionale 18 agosto 1986, n. 49 recante "Applicazione in Valle d'Aosta del Regolamento CEE n. 797 del 12 marzo 1985 relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie"

(Cap. 43260) lire 500.000.000

12) legge regionale 17 agosto 1987, n. 80 recante "Interventi a favore della Cooperazione"

articoli 5 e 6 (Cap. 46460) lire 200.000.000

13) legge regionale 6 giugno 1977, n. 41 recante "Provvidenze per l'artigianato - norme per la concessione di contributi regionali per l'incremento ed il miglioramento delle attività delle imprese artigiane"

articolo 1 (Cap. 47300) lire 500.000.000

14) legge regionale 24 gennaio 1989, n. 9 recante "Interventi per la qualificazione e lo sviluppo di insediamenti artigiani"

articolo 4 (comma 1 (Cap. 47480) lire 500.000.000

15) legge regionale 8 agosto 1989, n. 59 recante "Interventi per lo sviluppo dell'attività di autotrasporto merci in conto terzi"

(Cap. 48260) lire 1.000.000.000

16) legge regionale 23 aprile 1987, n. 34 recante "Norme sul contenimento dei consumi energetici e sullo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia"

articolo 18 (Cap. 48940) lire 200.000.000

17) legge regionale 5 settembre 1991 n. 47 recante "Finanziamento per interventi di manutenzione straordinaria tramite l'Istituto Autonomo Case Popolari settore del patrimonio esistente"

(a titolo di slittamento quota 1991)

(Cap. 50770) lire 1.500.000.000

18) legge regionale 11 agosto 1975, n. 40 recante "Assegnazione gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole secondarie della Regione"

(Cap. 55520) lire 100.000.000

19) legge regionale 21 ottobre 1986, n. 55 recante "Disposizioni per agevolare il funzionamento delle scuole gestite da Istituti ed Enti morali"

(Cap. 56600) lire 170.000.000

20) legge regionale 9 gennaio 1992, n. 1 (legge finanziaria 1992/94) per iniziative culturali e scientifiche

(Cap. 57200) lire 200.000.000

(Cap. 57240) lire 100.000.000

(Cap. 57360) lire 150.000.000

(Cap. 57400) lire 50.000.000

21) legge regionale 15 dicembre 1982, n. 93 recante "Testo Unico delle norme regionali in materia di promozione di servizi a favore delle persone anziane ed inabili"

(Cap. 58400) lire . 1.000.000.000

22) legge regionale 1 giugno 1984, n. 17, recante "Interventi assistenziali ai minori"

articoli 8 e 9 (Cap. 61100) lire 100.000.000

articoli 8 e 11 (Cap.61120) lire 150.000.000

23) legge regionale 1 aprile 1986, n. 11 recante "Finanziamento delle spese per la gestione e il funzionamento delle comunità socio-educative per minori e giovani"

(Cap. 61500) lire 550.000.000

24) legge regionale 9 gennaio 1992, n. 1 (legge finanziaria 1992/1994) articolo 7 recante "Fondi regionali sostitutivi dei fondi statali per i seguenti interventi:

- consultori familiari

(Cap. 61540) lire 20.000.000

- ripiano disavanzo di esercizio dei trasporti

pubblici locali

(Cap. 67670) lire 1.500.000.000

- Fondo investimenti trasporti pubblici locali

(Cap. 67870) lire 1.000.000.000

25) legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33 recante "Costituzione di fondi di rotazione regionale per la promozione di iniziative economiche nel territorio della Valle d'Aosta"

Villaggi rurali (Cap. 63520) lire 5.000.000.000

26) legge regionale 22 aprile 1986, n. 16 recante "Interventi per il recupero e la valorizzazione dei sentieri di montagna in funzione dello sviluppo del turismo escursionistico"

articolo 3 comma 1 e 2 (Cap. 64200) lire 200.000.000

articolo 4 (Cap. 64260) lire 100.000.000

27) legge regionale 29 gennaio 1987, n. 9 recante "Riforma dell'organizzazione turistica della Regione"

(Cap. 643000) lire 765.046.505

28) legge regionale 7 agosto 1986, n. 42 recante "Concessione di incentivi per la realizzazione di impianti di innevamento artificiale"

(Cap. 64540) lire 3.135.000.000

29) legge regionale 27 luglio 1989, n. 43 recante "Concessione di un contributo annuo ad una associazione protezionistica legalmente riconosciuta per la sua attività statutaria e per la gestione del canile regionale"

(Cap. 67.430) lire 50.000.000

30) legge regionale 26 novembre 1987, n. 94 recante "Istituzione di una rete combinata di controllo dei livelli della radioattività ambientale, dell'inquinamento atmosferico e della raccolta dei dati climatologici"

(Cap. 67510) lire 400.000.000

b) in diminuzione

1) legge regionale 6 luglio 1984, n. 30 recante "Interventi regionali in materia di agricoltura"

Titolo IX (Cap. 41360) lire 400.000.000

2) legge regionale 12 agosto 1987, n. 70 recante "Interventi regionali per la promozione e lo sviluppo del riordino fondiario"

articolo 18 (Cap. 44060) lire 300.000.000

3) legge regionale 9 gennaio 1992, n. 1 (legge finanziaria 1992/1994)

articolo 8 (Cap. 46940) lire 8.000.000.000

4) legge regionale 25 agosto 1980, n. 43 recante "Istituzione dell'Istituto regionale di Ricerca Sperimentazione ed aggiornamento educativi per la Valle d'Aosta"

articolo 17 (Cap. 57480) lire 50.000.000

5) legge regionale 18 marzo 1987, n. 19 recante "Finanziamento delle spese per l'assistenza a favore di soggetti handicappati fisici psichici e sensoriali"

articolo 2 (Cap. 62000) lire 100.000.000

6) legge regionale 31 marzo 1977, n. 17 recante "Protezione della flora alpina"

(Cap. 67390) lire 120.000.000

7) legge regionale 26 novembre 1987, n. 94 recante "Istituzione di una rete combinata di controllo dei livelli della radioattività ambientale dell'inquinamento atmosferico e della raccolta dei dati climatologici"

(Cap. 67530) lire 250.000.000

Presidente Pongo in votazione l'articolo 1.

Esito della votazione:

Presenti: 32

Votanti: 30

Favorevoli: 21

Contrari: 9

Astenuti: 2 (Gremmo e Maquignaz)

Il Consiglio approva.

Presidente Do lettura dell'articolo 2:

Articolo 2 (Recuperi di somme erogate alla Finaosta S.p.A.

1. La Giunta regionale è autorizzata a richiedere alla Finaosta S.p.A. il rimborso, anche in più soluzioni, della somma trasferita ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 19 febbraio 1988, n. 12, recante "Insediamenti di attività industriali nel Comune di Gressan per prodotti lattiero caseari", sino alla concorrenza massima di lire 9.000.000.000.

2. Le somme rimborsate ai sensi del presente articolo saranno introitate sul capitolo n. 9907 della parte Entrata del bilancio per l'anno 1992 la cui denominazione viene così modificata: "Recuperi di somme trasferite alla Finaosta S.p.A. per la realizzazione degli interventi previsti dalle leggi regionali 30 dicembre 1985, n. 88 e 19 febbraio 1988, n. 12".

Presidente Esito della votazione:

Presenti: 33

Votanti: 32

Favorevoli: 22

Contrari: 10

Astenuti: 1 (Maquignaz)

Il Consiglio approva.

Presidente Do lettura dell'articolo 2 bis approvato dalla II Commissione permanente.

Articolo 2 bis (Interventi finanziari atti a favorire il traffico commerciale dell'Autoporto di Pollein - Modificazione alla legge regionale 23 maggio 1990, n. 32)

1. Il contributo previsto al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 23 maggio 1990, n. 32 recante "Modificazioni alla legge regionale 28 novembre 1985, n. 73 concernente interventi finanziari atti a favorire il traffico commerciale all'Autoporto di Pollein" è elevato per l'anno 1992 al 2,00 percento.

2. Per lo stesso periodo il limite previsto al punto d) del comma 4 della legge stessa è elevato al 75 percento.

3. Per il finanziamento dell'onere di cui al comma uno da imputare al capitolo 35940 la Giunta regionale è autorizzata a richiedere alla Finaosta S.p.A. il rimborso della somma di lire 10 miliardi a valere sulle residue disponibilità dei fondi trasferiti ai sensi della legge regionale 30 dicembre 1985, n. 88 recante "Finanziamento di interventi per lo sviluppo di attività produttive in corrispondenza di autorizzazione a contrarre mutui passivi" abrogata con l'articolo 2 della legge regionale 9 gennaio 1992, n. 1 (legge finanziaria 1992/1994).

4. Le somme rimborsate ai sensi del presente articolo saranno introitate sul capitolo 9907 della parte Entrata del bilancio per l'anno 1992 il cui stanziamento viene aumentato, sia in termini di competenza che di cassa, di lire 10 miliardi, conseguentemente lo stanziamento del capitolo 35940 della parte spesa viene aumentato di pari importo sia in termini di competenza che di cassa.

PresidenteHa chiesto la parola il Consigliere Riccarand, ne ha facoltà.

Riccarand (VA)Questo emendamento oltre a tutte le considerazioni che ho già fatto, mi sembra anche che sia privo di una caratteristica richiesta ad ogni disegno di legge; se un Consigliere di minoranza presentasse un disegno di legge del genere, gli uffici glielo respingerebbero immediatamente.

Il 1° comma riporta l'aumento al 2 percento e ciò significa che nel bilancio del 1992 della Regione c'è un "Uscita" in aumento di diversi miliardi.

Il comma 3 prevede la richiesta, da parte della Giunta, alla Finaosta, del rimborso della somma di lire 10 miliardi, ma non è riportato l'onere di un provvedimento di spesa. Non si può lasciare indeterminata la quantificazione dell'onere, tant’è vero che se noi andiamo a vedere l'articolo 3 della legge finanziaria, alla copertura dell'onere derivante dall'autorizzazione di spesa contenuta nella presente legge, ammontante a complessive lire 22 miliardi eccetera eccetera; mentre in questo emendamento l'onere non è quantificato. Io mi chiedo come si possa mettere in votazione un emendamento privo di un requisito previsto dalla legge.

Presidente Per quanto riguarda la presidenza dell'assemblea, lei sa benissimo collega Riccarand che noi siamo obbligati a presentare l'articolato in Consiglio, non possiamo fare una valutazione sulla legittimità dell'articolato, tanto più che c'è il visto dei tecnici.

Per noi quindi il provvedimento a tutti gli effetti è ricevibile e votabile. Per il resto ne risponderà il proponente.

Presidente Ha chiesto la parola l'Assessore al Bilancio e Finanze Lavoyer, ne ha facoltà.

Lavoyer (ADP) La copertura finanziaria mi pare sia stata sottolineata dal Consigliere Riccarand nel comma 3. Per i 10 miliardi di lire che vengono prelevati dalla Finaosta, per l'importo dell'onere, verrà verificato in base a quello che prevede già la legge a sé stante e cioè verificare sul conto consuntivo delle spese effettivamente sostenute per le finalità previste dalla legge stessa.

Presidente Ha chiesto la parola il Consigliere Riccarand, ne ha facoltà.

Riccarand (VA) Pongo un vizio di forma per questo emendamento. Esiste una legge che prevede che per qualsiasi spesa prevista con legge regionale deve essere quantificato l'onere. Non è quantificato neppure nell'articolo 3, quindi ritengo che non sia ammissibile un testo di questo genere perché in contrasto con la legge di contabilità dell'Amministrazione. Se lei vuole metterlo in votazione, però è una violazione di legge.

Presidente Io sono obbligato, non ho altre possibilità perché: 1° la valutazione sulla legittimità e sulla ricevibilità degli atti non è delegata alla Presidenza del Consiglio; 2° perché l'Assemblea si è già espressa. Non posso fare altro che metterla in votazione.

Presidente Pongo in votazione l'articolo 2 bis.

Esito della votazione:

Presenti: 34

Votanti: 24

Favorevoli: 22

Contrari: 2

Astenuti: 10 (Aloisi, Beneforti, Bondaz, Chiofalo, Lanièce, Limonet, Maquignaz, Milanesio, Pascale e Trione).

Il Consiglio approva.

Presidente Do lettura dell'articolo 3:

Articolo 3 (Interventi finanziari atti a favorire il traffico commerciale all'Autoporto di Pollein - Modificazione alla legge regionale 23 maggio 1990, n. 32)

1. Il contributo previsto al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 23 maggio 1990, n. 32 recante "Modificazioni alla legge regionale 28 novembre 1985, n. 73, concernente interventi finanziari atti a favorire il traffico commerciale all'Autoporto di Pollein", è elevato per l'anno 1992 al 2,00 percento.

2. Per lo stesso periodo il limite previsto al punto d) del comma 4 della legge stessa è elevato al 75 percento.

3. Per il finanziamento dell'onere di cui al comma uno da imputare al capitolo 35940 la Giunta regionale è autorizzata a richiedere alla Finaosta S.p.A. il rimborso della somma di lire 10 miliardi a valere sulle residue disponibilità dei fondi trasferiti ai sensi della legge regionale 30 dicembre 1985, n. 88 recante "Finanziamento di interventi per lo sviluppo di attività produttive in corrispondenza di autorizzazione a contrarre mutui passivi" abrogata con l'articolo 2 della legge regionale 9 gennaio 1992, n. 1 (legge finanziaria 1992/1994).

4. Le somme rimborsate ai sensi del presente articolo saranno introitate sul capitolo 9907 della parte Entrata del bilancio per l'anno 1992 il cui stanziamento viene aumentato, sia in termini di competenza che di cassa, di lire 10 miliardi, conseguentemente lo stanziamento del capitolo 35940 della parte spesa viene aumentato di pari importo sia in termini di competenza che di cassa.

Presidente Pongo in votazione l'articolo 3.

Esito della votazione:

Presenti: 34

Votanti: 33

Favorevoli: 22

Contrari: 11

Astenuti: 1 (Maquignaz)

Il Consiglio approva.

Presidente Do lettura dell'articolo 4:

Articolo 4 1. Alla copertura dell'onere derivante dalle autorizzazioni di spesa contenute nella presente legge, ammontanti a complessive lire 22.577.046.505 per l'anno 1992, si provvederà con il provvedimento di assestamento del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1992 mediante utilizzo parziale dell'avanzo di ammini-strazione accertato alla chiusura dell'esercizio finanziario 1991 in lire 50.660.006.403 come dimostrato dalla legge di approvazione del rendiconto generale per l'esercizio medesimo.

Presidente Pongo in votazione l'articolo 4.

Esito della votazione:

Presenti: 34

Votanti: 33

Favorevoli: 22

Contrari: 11

Astenuti: 1 (Maquignaz)

Il Consiglio approva.

Presidente Do lettura dell'articolo 5

Articolo 5 1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Presidente Pongo in votazione l'articolo 5.

Esito della votazione:

Presenti: 34

Votanti: 33

Favorevoli: 22

Contrari: 11

Astenuti: 1 (Maquignaz)

Il Consiglio approva.

Presidente Ha chiesto la parola il Consigliere Bondaz, per dichiarazione di voto, ne ha facoltà.

Bondaz (DC) La discussione fatta, anche se limitata nel tempo, ha dato a noi la convinzione che questo disegno di legge sia più che altro uno stravolgimento del bilancio che a suo tempo era stato approvato da questo Consiglio. Non possiamo condividere le considerazioni di alcuni consiglieri, per un fatto politico non amministrativo.

Ci troviamo di fronte un assestamento di bilancio che prevede l'eliminazione di investimenti e di ipotesi di investimenti che dovevano essere fatti e ci troviamo delle somme che vengono inserite per provvedimenti di ordinaria amministrazione.

Non credo che questo sia un fatto positivo per la nostra Regione che ha bisogno, in questo momento, di investimenti anche se siamo alla vigilia delle elezioni non ha importanza.

Quello che necessita è che l'amministrazione possa presentarsi con delle proposte valide. Queste sono le ragioni di principio per cui il nostro voto sarà un voto negativo.

Presidente Ci sono altre dichiarazioni di voto?

Presidente Pongo in votazione la legge nel suo insieme.

Esito della votazione:

Presenti: 34

Votanti: 33

Favorevoli: 22

Contrari: 11

Astenuti: 1 (Maquignaz)

Il Consiglio approva il disegno di legge 431.