Resoconto integrale del dibattito dell'aula

Oggetto del Consiglio n. 3431 del 20 maggio 1992 - Resoconto

OGGETTO N. 3431/IX Disegno di legge: "Finanziamento per l'anno 1992 della legge regionale 15 luglio 1985, n. 46, come successivamente modificata ed integrata, concernente incentivi per la realizzazione di impianti di risalita e di connesse strutture di servizio".

PresidenteParola al Consigliere Trione, relatore del disegno di legge.

Trione (DC) Grazie, Presidente. Si tratta di un disegno di legge concernente il rifinanziamento della legge regionale 17 luglio 1985 n. 46.

E qui c'è un osservazione: la legge è del 15 luglio 1985, non del 17. La data va, quindi, corretta sull'intero testo della legge.

Si tratta di autorizzare la spesa di sette miliardi per finanziare gli incentivi per la realizzazione di impianti di risalita e delle connesse strutture di servizio.

Credo che non ci sia altro da aggiungere, se non invitare il Consiglio a votare.

Presidente La parola all'Assessore al Turismo, Sport e Beni culturali, Pascale.

Pascale (PSI)Pregherei di correggere d'ufficio la data della legge. Inoltre, volevo precisare che con questa s'intendono finanziare alcuni interventi già approvati ed in corso di realizzazione.

In modo particolare, due seggiovie relative al Piccolo San Bernardo, cioè la seggiovia La Souche, Chaz-duraz e La Souche Terres Noires; la seggiovia Zerotta della Courmayeur-Mont Blanc; la seggiovia Alpe Mandria e quella della Bettaforca per la funivia di Champoluc; la seggiovia Santana Bettaforca della Gressoney Servizi; se ci sarà l'approvazione da parte della Commissione dell'impatto ambientale, anche la cabinovia di Valtournenche, presentata dalle Cime Bianche, per la quale era già stato, comunque, approvato un primo finanziamento dalla legge n. 7.

Presidente Allora intendiamo corretta nel titolo del disegno di legge n. 382 invece di 17 luglio 1985, 15 luglio 1985.

Così pure nella relazione, c'è un errore: al secondo rigo della relazione; e poi sempre nel titolo del deliberato della legge e anche all'articolo 1 e al comma 1 e al comma 4, bisogna intendere il 15 luglio invece di 17; così pure all'articolo 2, al comma 1 al punto B ad un certo punto si fa riferimento al 17 luglio, invece bisogna intendere un 15 luglio.

La parola al Consigliere Faval.

Faval (UV) Je voudrais savoir si la liste qui vient de nous lire l'Assesseur Pascale comprenant les remontées mécaniques de Les Souches, Zerotta, Bettaforca et Cimes Blanches est la liste complète pour l'année courante. Si j'ai bien interprété je crois comprendre que la somme de 7 milliards de lires est suffisante à satisfaire les exigences concernantes l'année courante.

Presidente Possiamo considerare chiusa la discussione generale e poi passare agli articoli.

Chiude la discussione generale l'Assessore al Turismo, Sport e Beni culturali, Pascale.

Pascale (PSI)La lista degli interventi in programma è quella da me letta. In linea di massima dovrebbero essere realizzati tutti quest'anno, ma su qualcuno aspettiamo l'autorizzazione della Commissione dell'impatto ambientale.

Presidente Possiamo passare alla lettura e alla votazione dell'articolato.

Articolo 1 (Autorizzazione di spesa)

1. Limitatamente all'anno finanziario 1992 è autorizzata la spesa di lire 7.000 milioni per l'applicazione della legge regionale 15 luglio 1985, n. 46, come successivamente modificata ed integrata, concernente incentivi per la realizzazione di impianti di risalita e di connesse strutture di servizio.

2. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge aggraverà sul bilancio della Regione per l'anno 1992, al capitolo 64.660.

3. Alla copertura della spesa di cui al comma uno, si provvede mediante utilizzo per pari importo degli stanziamenti iscritti al capitolo 69020, a valere sull'accantonamento previsto all'allegato n. 8 del bilancio della Regione per l'anno 1992, concernente potenziamento degli impianti di risalita (Sviluppo economico - interventi settoriali - turismo - punto D.4.2.5.).

4. A decorrere dall'anno 1993, alla determinazione degli oneri di cui alla legge regionale 15 luglio 1985, n. 46, si provvederà con legge di bilancio ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale n. 27 dicembre 1989, n. 90 "Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta".

Esito della votazione:

Presenti: 27

Votanti: 27

Favorevoli: 26

Astenuti: 1 (Riccarand).

Il Consiglio approva.

Articolo 2 (Variazioni di bilancio)

1. Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1992 sono apportate le seguenti variazioni in termini sia di competenza sia di cassa:

Parte spesa

a) in diminuzione:

cap. 69020 "Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento"

lire 7.000.000.000

b) in aumento:

cap. 64660 "Spese per il finanziamento del fondo regionale di rotazione per gli impianti di risalita e di connesse strutture di servizio.

Legge regionale 15 luglio 1985, n. 46.

Legge regionale 7 agosto 1986, n. 42, articolo 2, comma tre.

Legge regionale 12 dicembre 1986, n. 69

Legge regionale 29 marzo 1988, n. 17

Legge regionale n. "

lire 7.000.000.000

Esito della votazione:

Presenti: 27

Votanti: 27

Favorevoli: 26

Astenuti: 1 (Riccarand).

Il Consiglio approva.

Presidente Do lettura e pongo in votazione l'articolo 3.

Articolo 3 (Dichiarazione di urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del comma 3 dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Esito della votazione:

Presenti: 26

Votanti: 26

Favorevoli: 25

Astenuti: 1 (Riccarand) .

Il Consiglio approva.

Presidente Pongo ora in votazione la legge nel suo complesso.

Esito della votazione:

Presenti: 26

Votanti: 25

Favorevoli: 25

Astenuti: 1 (Riccarand)

Il Consiglio approva.