Resoconto integrale del dibattito dell'aula

Oggetto del Consiglio n. 3430 del 20 maggio 1992 - Resoconto

OGGETTO N. 3430/IX Disegno di legge: "Concessione di contributi per la realizzazione di iniziative di interesse turistico promozionale".

Presidente La parola al Consigliere relatore Bajocco.

Bajocco (PCI-PDS)Il disegno di legge intende disciplinare la concessione dei contributi a favore di persone ed enti pubblici privati per la realizzazione di iniziative, che in virtù del loro carattere culturale, spettacolare o sportivo, risultino idonee al fine della promozione e valorizzazione dell'immagine turistica della Valle d'Aosta.

A tale scopo vengono definite in dettaglio le modalità di presentazione delle relative istanze da parte dei soggetti interessati, nonché le percentuali massime di intervento, la cui entità è riportata alla valenza turistica promozionale dell'iniziativa.

L'articolo 2 della legge prevede la modalità per la presentazione della domanda.

L'articolo 3 prevede la concessione di contributi nella misura massima del 50 percento delle spese ritenute ammissibili; nel caso di manifestazioni sportive la misura del contributo può essere aumentata sino al 70 percento e può essere anche superata nel caso di manifestazioni sportive di particolare importanza turistico-promozionali approvate dal Consiglio regionale.

L'articolo 4 prevede l'istruttoria della domanda sulla quale, entro 60 gg. dal suo ricevimento, l'ufficio competente esprime parere.

I contributi sono concessi dalla Giunta o dal Consiglio regionale in relazione ai rispettivi limiti di spese di competenza.

L'articolo 5 prevede che i contributi concessi vengano liquidati e pagati anche ratealmente in relazione a particolari esigenze organizzative, previa presentazione di documentazione regolare.

L'articolo 6 prevede la non cumulabilità con eventuali contributi straordinari concessi ai sensi della legge n. 85 del 1987 che riattiva gli interventi a favore dello sport.

L'articolo 7 prevede la spesa di lire 3.320.000.000 per l'anno 1992 a carico del capitolo 64320, mentre a decorre dal 1993 la spesa sarà determinata con legge del Bilancio di previsione.

Presidente La parola al Consigliere Faval.

Faval (UV) Nous avons les ordres du jour numéro 68 et 70 qui se placent un peu dans la même direction. A notre avis, il s'agit de deux projets de loi qui représentent en quelque sorte une surérogation d'un problème qui demeure sans solution et qui est celui de l'institution des APT ou de l'APT.

Je m'explique, et d'ailleurs je me excuse aussi de prendre l'argument qui est placé au numéro 70 où on cite explicitement l'existence des APT, qui ne sont pas là à l'article 4.

Je m'explique: l'APT pour définition est "l'azienda di promozione turistica". Ici on propose d'intervenir dans deux projets de loi qui devraient rationaliser les interventions régionales par rapport à différents secteurs de la promotion.

Si la promotion devrait être faite, d'après la loi de l'Etat, par les APT, vu que nous n'avons pas d'APT en ce moment en Vallée d'Aoste, je me demande quel est le sens de ces deux projets de loi. C'est-à-dire, avec l'approbation de ces lois, on élimine l'institution des APT, on n'en parle plus, ou leur va superposer des APT que l'Assesseur va nous proposer, je ne sais pas quand et je le lui demande. C'est, je crois, la question de fond que je veux poser à l'Assessorat, pour pouvoir vérifier s'il est nécessaire d'aller de l'avance dans la discussion de ce projet de loi et s'il est utile, dans l'économie de la promotion de l'image de la Vallée d'Aoste, de voter ce projet de loi.

Personnellement, je ne crois pas qu'il soit une façon rationnelle d'intervenir dans ce secteur qui est d'ailleurs l'un plus délicats, parce que nous devons chercher, comme d'ailleurs on fait, à nous équiper au mieux. Mais si ces équipements, qui ce soient les remontées mécaniques, les hôtels et tous ce que nous sommes en train de faire, ne sont pas connus dans le marché du tourisme, ils resteront et demeureront inutilisés.

Donc, je répète c'est un secteur très délicat. Nous pensons que, à travers l'expérience faite jusqu'ici, il faut intervenir avec une rationalisation des propositions, des rôles, des sujets qui peuvent et doivent agir dans cette direction. A notre avis, ce projet de loi ne vas pas dans cette direction.

Donc, je demande à l'Assesseur s'il veut bien répondre aux questions que je lui ai posées pour vérifier de quelle façon porter de l'avant la discussion.

Si dà atto che dalle ore 11.40 alle 12.05 assume la Presidenza il Vicepresidente Stévenin.

Président La parole à l'Assesseur au Tourisme, Sport et Biens culturels, Pascale.

Pascale (PSI) Credo che il Consigliere Faval abbia confuso il disegno di legge 380 con il disegno di legge 384. Quello che stiamo discutendo concerne l'erogazione di contributi per le manifestazioni sportive, non la disciplina degli interventi volti alla promozione.

Il discorso delle APT viene semmai con l'altro discorso di legge.

Qui vogliamo solo disciplinare e regolamentare in una certa misura l'erogazione di contributi. Non vedo l'attinenza del discorso della promozione turistica della Valle e delle APT, discorso che semmai è attinente all'ulteriore disegno di legge del punto 70.

PrésidentLe Conseiller Faval a demandé la parole.

Faval (UV) Incontro difficoltà di espressione nei confronti dell'Assessore al Turismo Pascale, perché constato che non riesco a farmi capire.

Prendendo in considerazione il disegno di legge n. 380 e rifacendomi alla relazione che è stata presentata dall'ufficio del Turismo a corredo e ad illustrazione del disegno stesso, leggo al primo capoverso quanto segue: "il disegno di legge allegato intende disciplinare la concessione di contributi a favore di persone ed enti pubblici e privati per la realizzazione di iniziative che, in virtù del loro carattere culturale, spettacolare o sportivo, risulti idonea ai fini della promozione e valorizzazione dell'immagine turistica della Valle d'Aosta".

Nell'intervento precedente in francese e, forse le difficoltà dipendono dall'uso maldestro che da parte mia ho fatto di quella lingua, mi sono permesso di segnalare che sia il disegno di legge n. 380 sia il 384, per il quale ho fatto esplicito riferimento dell'articolo 4 che prevede l'interessamento delle APT, vanno in un'unica direzione: quella di intervenire legittimamente nel settore della promozione.

Questo mi pare sia incontestabile, d'accordo, Assessore?

Detto questo, relativamente al problema rimasto irrisolto dell'istituzione della o delle APT in Valle d'Aosta, a me pare che non sia la strada giusta da percorrere quella di disperdere o addirittura di incentivare in una qualche misura attività di promozione, lo ripeto in italiano, una delle attività più importanti, per far sì che le nostre attrezzature vengano utilizzate al meglio, disperdere sul territorio iniziative che dovrebbero essere invece razionalizzate per ottenere maggiore efficacia nell'azione di promozione. Questo è il problema che io ponevo e spero di aver dimostrato che non ho confuso un disegno di legge con l'altro. Sono due disegni di legge ben diversi, ma che vanno più o meno nella stessa direzione.

Questione che aspetta una soluzione di tipo razionale. Per far questo è evidente che ci vuole la volontà politica precisa di incidere in un settore che fin qui ha, comunque, dato qualche risultato. Sono stati fatti sforzi notevoli in questa direzione a livello di assessorato, va dato atto all'assessorato di aver lavorato con grande entusiasmo, dedizione e capacità in questo settore, però i dati che abbiamo, anche quelli verificati in occasione dell'ultimo Consiglio regionale e sono d'altra parte riflessioni che abbiamo già fatto sia in sede di Consiglio sia in sede di Commissione, ci indicano la necessità appunto di razionalizzare, il che significa tra l'altro, per lo meno a nostro modo di vedere, di raggruppare le forze, in modo che il nostro intervento sia più efficace nei confronti del grande, diversificato ed ampio mercato del turismo.

In questo senso io chiedo all'Assessore se condivide quanto ho appena annunciato, cioè che questi due disegni di legge siano compatibili con l'obiettivo che ho indicato.

Presidente La parola al Consigliere Rollandin.

Rollandin (UV) Ma requête est liée à deux aspects. Je crois que cette loi prévoit des interventions différentes et il suffirait de lire l'article 2 et l'article 6 qui donnent un peu l'indication de la volonté des différentes interventions.

Alors, si l'article 2 dit ce qui est possible par cette loi; au point a) de l'article 2 "relazione illustrante l'articolazione, le caratteristiche organizzative e i risvolti turistico-promozionali dell'iniziativa", je crois qu'il va dans un certain sens au moins selon ce qu'on peut lire au premier alinéa de cet article; au contraire, par la suite, il y a des indications sur les interventions dans le domaine du sport et, en effet, l'article 6 dit: "i contributi concessi in applicazione della presente legge con riferimento a manifestazioni sportive di particolare interesse turistico promozionale"; alors, là on souligne ce qui c'est dans cette direction, "non sono cumulabili con eventuali contributi della legge 85", ce qui est compréhensible, compte tenu du fait qu'on a déjà une répartition d'après cette loi.

Alors je crois qu'il est correct de se poser cette question: était-il nécessaire de prévoir dans cette loi, avec ces paramètres, une intervention qui va se superposer à une intervention qu'on prévoit liée à une articulation sur le territoire différente?

Franchement, cette question se pose d'après l'article 2 et je croyais qu'il y avait en effet la possibilité de donner une indication du sens plus sportif du terme, c'est à dire pour toute une série de manifestations qui ont cette caractérisation. Par la suite on juge que ces manifestations sportives ont une retombée du point de vue touristique et alors l'Assesseur prévoit d'intervenir, de réglementer les intervention: la chose est compréhensible.

Ce qui l'est un peu moins, à notre avis, est le fait d'insérer dans ce domaine les autres manifestations, dont on parle à l'article 2, que j'estime peuvent être interprétées comme les différentes initiatives des associations, des Communes, des communautés de Montagne, des APT et de n'importe qui.

Il faut comprendre ce point pour ôter le doute qu'on aille dans la direction d'un système mixte qui serait incompréhensible.

PresidenteLa parola all'Assessore al Turismo, Sport e Beni culturali, Pascale.

Pascale (PSI)Io ribadisco che questa legge non ha nulla a che fare con le APT. Qui si vuole disciplinare l'erogazione di contributi a favore di società sportive o di associazioni o dei comuni, anche enti pubblici, perché ci sono dei comuni che organizzano delle manifestazioni sportive; ad esempio, lo "ski roll" è organizzato dalla comunità montana, non certamente a favore delle APT.

E' chiaro che queste manifestazioni sportive per lo più hanno un risvolto turistico promozionale, anzi è questa la giustificazione dell'intervento di un contributo straordinario, altrimenti rientrerebbero nell'attività ordinaria della legge dello sport, quindi sono manifestazioni straordinarie, di cui abbiamo esempi ad ogni momento in Consiglio. Si vogliono, pertanto, stabilire dei criteri, sia per quanto riguarda l'entità massima dei contributi, sia, a maggior ragione, come ne parlavamo prima, per le possibili differenze tra i preventivi e i consuntivi, sui quali sono sorte sempre interpretazioni divergenti anche da parte degli uffici.

L'articolo 5 vuole sancire questo principio: una volta fissata una percentuale in sede di preventivo, questa deve essere mantenuta in sede di consuntivo, anche se il consuntivo è inferiore. Si tratta di una legge di una tale semplicità! Non vedo l'attinenza con il discorso molto più ampio, molto più rilevante che riguarda la promozione turistica in generale della Valle d'Aosta e che, quindi, riguarda anche la costituzione delle APT. Francamente non ho difficoltà a capire né il francese né l'italiano, ma mi pare che non ci si intenda.

Presidente La parola al Consigliere Rollandin.

Rollandin (UV) Je crois que le système de réglementer les interventions que l'article 3 prévoit reprend exactement ce qui était autrefois une délibération déjà approuvée.

De plus on dit 50 pour cent, 70 pour cent pour certaines manifestations, point 3: "la percentuale di cui al comma 2 può essere superata solo in caso di manifestazioni sportive di particolare importanza turistica promozionale approvata dal Consiglio regionale, le cui modalità organizzative siano direttamente concordate con l'Assessorato".

Exactement comme il se passe aujourd'hui, exactement la même chose.

Voyons la partie "liquidazione ed erogazione: il rapporto tra l'ammontare complessivo del contributo erogato e quelle delle spese regolarmente giustificate non può eccedere al rapporto tra l'ammontare del contributo inizialmente concesso e quelle delle spese preventivate" et aujourd'hui n'est-ce pas la même chose?

Je me demande quelle est la nouveauté et surtout quel est le sens innovatif par rapport à ce qui se passe, si non de traduire un acte administratif en loi. Alors, je me permets de dire que, avec la petite différence qu'ici il y a la volonté de prendre en considération uniquement les aspects sportifs, si j'ai bien compris, les alinéas que je viens de lire sont les mêmes qu'on peut reprendre des actes administratifs des différentes délibérations.

Si on veut, on peut faire la lecture comparée et on verra qu'il s'agit exactement de la même chose. Je dois souligner ces aspects à cause desquels j'arrivais mal à comprendre les aspects de nouveauté.

PrésidentEn considérant que la première intervention était plutôt une question, on donne exceptionnellement la parole au Conseiller Faval.

Faval (UV) Merci. Nonostante si sia appurato che esiste una sorta di incomunicabilità fra questi banchi e l'Assessore al Turismo, io desidero fare un ulteriore tentativo per cercare di avere delle risposte alle domande che pongo, sperando che queste possano essere colte nel loro significato. Mi pare di aver sentito dichiarare dall'Assessore, tra le altre cose, che con questa legge si stabilisce, per esempio, la misura massima del contributo erogabile.

A me pare che qui si faccia un'operazione diversa, vale a dire che si stabilisca qual è la misura massima della percentuale del contributo che si può erogare. Secondo me, sarebbe utile stabilire invece una misura massima, che comunque non superi x milioni.

Nel senso che mi pare sia necessario comprendere quale sia il rapporto tra i contributi che verrebbero erogati o che potrebbero essere erogati sulla base di questa legge e una serie di manifestazioni che già esistono e si sono affermate e consolidate nella Regione; mi viene in mente il trofeo Rolando.

Il trofeo Rolando, per capire, rientra in questa categoria? Oppure no?

Queste manifestazioni che, diciamo tradizionalmente, si svolgono in Valle d'Aosta verranno poi finanziate alla luce di questa legge? Oppure continueranno ad essere finanziate secondo le metodologie fin qui utilizzate? Primo problema.

Secondo problema: in effetti, poiché l'ambito dell'intervento è abbastanza ampio, perché non si tratta soltanto di attività sportive, ma si dice qui: "in virtù del loro carattere culturale, spettacolare, sportivo eccetera eccetera ", se arriva una proposta, che comunque ha una validità da questo punto di vista e che consentirebbe effettivamente di essere valutata, che costa 600 milioni, gliene diamo 300.

Effettivamente qual è il limite dell'intervento? Qual è il tipo di manifestazione al di fuori dell'ambito culturale, spettacolare sportivo? Qual è il tipo di manifestazione che s'intende? A quale livello si colloca l'intervento per il tipo di manifestazioni che possono essere finanziate?

Quindi, riassumendo, mi sembra che sia importante stabilire nella legge un tetto massimo in lire di contributo erogabile al di là della percentuale.

Passiamo ora ai rapporti tra questo intervento e tutta una serie di attività che già si svolgono e che sono comunque finanziate dalla Regione.

Un'ultima osservazione con relativa domanda: come è già stato detto dal collega Rollandin, in effetti, rilevanti novità dal punto di vista delle modalità di erogazione non esistono rispetto alle modalità fin qui eseguite, semplicemente sono concretizzate in una deliberazione di Giunta.

Se si intende legiferare e quindi dare, dal punto di vista politico-amministrativo, una dignità ancora più importante all'intervento, potrebbe essere individuato un organismo, molto semplice e agile (e io non penso a Commissioni, perché non funzionano assolutamente) per permettere all'Assessore di avere un confronto ed un ausilio rispetto alle scelte che propone la Giunta regionale, perlomeno, per esempio al punto numero 4, per quanto riguarda l'ammissibilità al contributo delle spese. Finora è l'Assessore che fa la delibera, è lui che la propone e poi la Giunta regionale verifica e discute se effettivamente la valutazione data dall'Assessore è condivisa dalla Giunta regionale.

Di solito accade così. Però mantenere una discrezionalità di questo genere anche in una legge mi pare eccessivo.

Presidente La parola all'Assessore al Turismo, Sport e Beni culturali, Pascale.

Pascale (PSI) Probabilmente la discussione è iniziata da un chiarimento di fondo a monte che però io ho già espresso in Commissione. Io non ho capito perché si vada nelle Commissioni e poi si venga in aula ad affermare ciò che si dovrebbero dire in Commissione: richieste di chiarimento eccetera.

Allora, almeno, che non si vada più in Commissione.

Sia questo disegno di legge sia l'altro, il 384, nascono in realtà da un'esigenza manifestata dal Presidente della Commissione di Coordinamento che ha sempre fatto dei rilievi per l'erogazione di contributi che non abbiano una cornice normativa.

Tutti i contributi, tutte le erogazioni di spesa che vengono effettuate dalla Amministrazione regionale devono avere alla base una legge che le disciplina. Vorrei richiamare l'attenzione dei Consiglieri sul fatto che ogni volta che viene approvato il bilancio di previsione, sono anche indicati i capitoli sui quali la Commissione di Coordinamento ha fatto tali rilievi.

La Giunta si è posta il problema ed ha deciso di dare una cornice normativa laddove questa esigenza si manifesti.

Simili esigenze si sono manifestate nel settore dell'erogazione dei contributi e si è previsto questo disegno di legge che disciplina, in linea di massima, l'erogazione dei contributi.

Ferme restando tutte le modalità che oggi sono alla base dei provvedimenti amministrativi approvati o dalla Giunta o dal Consiglio, a seconda dei limiti di spesa.

Veniva citato l'articolo 4 in base al quale l'Assessore fa la proposta alla Giunta o al Consiglio a seconda di quelli che sono i limiti di spesa; se inferiore ai 5 milioni di lire l'approva la Giunta, se è superiore l'approva il Consiglio.

E' un disegno di legge di una semplicità estrema. Io non ho capito quali sono le difficoltà che vengono frapposte a normare una prassi esistente; si tratta di dare una cornice normativa all'erogazione dei contributi che avvengono con provvedimenti amministrativi e a stabilire alcuni criteri in relazione a difficoltà di interpretazione che hanno messo in evidenza gli uffici, ma sui quali ci sono state delle perplessità anche da parte delle società sportive, delle associazioni che si vedevano attribuire un contributo in sede di preventivo e poi in sede di consuntivo c'erano sempre dei litigi. Non vedo queste difficoltà.

PresidenteCi sono interventi per dichiarazioni di voto? Allora passiamo all'articolo 1. Ci sono interventi sull'articolo 1? La parola al Consigliere Rollandin.

Rollandin (UV) Je crois que, je regrette de le dire, qu'il y a une interprétation un peu drôle de ce qui est la loi par rapport à un acte administratif. Je voudrais demander quels sont les critères qu'une loi devrait prétendre de donner dans le cas échéant de ce projet de loi. Ici on ne dit rien, on dit seulement une chose: on dit que, vu qu'il y a un organe de contrôle qui dit qu'il faut une réglementation générale, ce qu'autrefois on faisait par acte administratif, on traduit la délibération en loi.

Ce n'est pas ça qu'on voulait; c'est exactement la même chose; il n'y a pas un principe, un critère qui soit à la base d'un choix à fin que les citoyens, les Communes ou n'importe qui, sachent s'ils peuvent présenter une requête ou non. N'existe rien. Alors ce n'est pas une loi, si on veut dire qu'elle est tellement simple.

Sur le débat au niveau des Commissions, je me permets de dire que parfois, je parle de la deuxième Commission, au moment où on dépasse les limites du strictement nécessaire, et je ne veux pas me rattacher au rôle du Président de la Commission dont je fais partie, on devrait dire que tel argument devrait être examiné dans la Commission compétente.

Alors, je crois qu'au moins ici on puisse faire un débat qui soit sérieux. Je ne veux pas aborder les détails de la loi, ici il s'agit d'un principe général; je me demande quels sont les critères de cette loi. Ils n'existent pas. Tout est possible. Au contraire, si on voulait prévoir une loi, alors il fallait fixer les principes pour présenter une demande, pas dire dans l'article "relazione illustrante l'articolazione": cela n'est pas un critère, c'est un système de réglementation.

Ce projet de loi est une mixture d'actes administratifs et de règlements. Ce n'est pas une loi.

Je peux comprendre le souci de l'Assesseur pressé par le Président de la Commission de contrôle. Mais attention, il faut réglementer, mais de cette façon on n'a rien réglementé.

Comment prévoit-on d'allouer des contributions? Ce n'est pas une question uniquement de loi, ce sont les principes que la loi devrait fixer, mais ici il n'y a pas de principes: ils n'existent pas.

Presidente Parola al Consigliere Viérin.

Viérin (UV) Je fait partie de la Vème Commission qui a examiné ce projet de loi et qui a également nommé un rapporteur en la personne de monsieur Ricco. Je me demande pourquoi on a nommé ce rapporteur, vu qu'ici nous n'avons pas entendu le rapport de monsieur Ricco. C'est une perte de temps: on passe toute la semaine en Commission, on nomme le rapporteur qui, au Conseil, ne compte pas du tout.

Le rapport de monsieur Ricco est extrêmement intéressant. Je voudrais que monsieur Pascale lui adresse les mêmes remarques qu'il nous a adressées.

Je ne sais pas si monsieur Pascale a lu le rapport de monsieur Ricco, mais il y a une présentation que nous considérons intéressante et qui aurait sans doute fourni des éléments ultérieurs pour l'examen de ce projet de loi que l'assesseur veut réduire en néant. Ce n'est pas une chose très simple et alors je me demande pourquoi le rapporteur nous a tenu ce rapport sur le tourisme, sur les variations saisonnières, sur toute l'importance donc du secteur. Il faudrait avoir un minimum d'entente, ici.

Si Bajocco était l'autre rapporteur, je considère que les choses ont été faites d'une façon un peu superficielle: " C'est moi qui parle, parce que mon rapport est plus synthétique", mais qu'est-ce que c'est cette façon de gérer? Par la suite, on fait des remarques et l'assesseur déclare qu'on se trompe de lieu, de projet de loi, d'arguments, de tout. Alors, monsieur Ricco, vous êtes-vous trompé, vous qui nous avez soumis ce rapport?

Je suis vraiment étonné de cette façon de se conduire! Et après on en vient encore à dire en Commission que nous soulevons certains problèmes et que nous faisons ces choses simplement parce que nous voulons perdre du temps. Quel est le sérieux de cette attitude, de cette conduite? Moi, je ne le sais pas, mais si monsieur Ricco ne lit pas son rapport, c'est moi qui vais le lire!

Nous sommes sur l'article 1. Alors nous pouvons sur cet article faire toutes nos considérations. Je pense que, du point de vue réglementaire, l'assesseur ne peut pas m'empêcher d'exprimer des considérations se rapportant et au débat et au projet de loi qui est soumis à notre attention.

Je fais donc remarquer ces contradictions, avant d'aborder le contenu du projet de loi et donc d'exprimer toutes nos réserves quant a une volonté qui ne se concrétise pas par des actes précis. On nous dit qu'on veut réglementer ce secteur parce que le président de la Commission de coordination toutes les années, en approuvant le budget, fait une série de remarques.

D'accord, mais par la suite qu'est-ce qu'on a réglementé? Peu de choses avec toute une série de contradictions.

Mais je disais, avant d'aborder ce thème, que l'on voulait comprendre la finalité de ce projet, sur la base également des considérations exprimées par le rapporteur Ricco, que l'on empêche de parler. Mais alors abolissez les rapporteurs, abolissez les Commissions, abolissez le Conseil, ce sera beaucoup plus simple, monsieur Pascale, de ce point de vue, il n'y aura personne qui aura des avis différents des vôtres et qui pourra exprimer des considérations sur l'importance du secteur touristique en Vallée d'Aoste. Mais que chaque fois nous soyons traités en petites élèves par les professeurs! Permettez nous au moins le droit à l'erreur et aux remarques, sans qu'on nous dise à nous seulement et pas au rapporteur qui a exprimé les mêmes remarques, que nous sommes en défaut.

Je demanderais à monsieur Ricco s'il veut bien éclaircir sa position: est-ce qu'il a renoncé au rapport? Est-ce qu'il a démissionné? Je ne comprends plus ce qu'il veut faire.

Presidente La parola al Consigliere Ricco.

Ricco (DC) Chiedo scusa al mio collega Viérin. Non sono intervenuto in quanto la relazione fatta dal collega Bajocco è pressoché analoga alla mia, anche se più sintetica. Ma se il Consigliere Viérin lo desidera e il Presidente mi autorizza, io leggo la mia relazione.

Era solamente per non perdere tempo in "repetita". Come volete voi, per me non è un problema.

PresidenteRichiedo se il Consiglio decide di risentire, adesso, la relazione di uno dei due relatori. Si poteva però richiedere prima che finisse la discussione generale; tra l'altro c'è una relazione allegata, perciò questa Presidenza aveva interpretato che tutti concordassero con la relazione allegata dal Consigliere Ricco. Questa mi sembra una forzatura al regolamento.

A questo punto, se si vuole insistere per fare la relazione, devo chiedere al Consiglio se è d'accordo.

Se il Consigliere Ricco intende sull'articolo 1 dare alcuni chiarimenti sulla legge può farlo, ma direi di non dare lettura della relazione.

Parola al Consigliere Ricco sull'articolo 1.

Ricco (DC) La mia considerazione non verte principalmente sull'articolo 1, ma è una considerazione di ordine generale. Non commenterò gli articoli, d'altronde ben commentati dal collega Bajocco.

Presidente Io ho dato la parola, se la richiede, al Consigliere Ricco sull'articolo 1, certamente non per rifare la relazione, ma per commentare l'articolo 1. Altrimenti si commettono forzature sul regolamento.

Il Consigliere Ricco rinuncia ad intervenire. Parola al Consigliere Faval sempre sull'articolo 1.

Faval (UV) Poiché l'articolo 1 enuncia i principi generali ai quali si rifà la legge per promuovere interventi di concessione di contributi, mi pare sia questa l'occasione per ripercorrere alcune delle questioni che abbiamo posto e che sono rimaste senza risposta.

Si è preteso, da parte dell'Assessore al Turismo, Pascale, che ci fosse confusione da parte di chi parla in questo momento tra il progetto di legge n. 380 e il 384, poiché, parlando di entrambi, feci riferimento alla necessità di razionalizzare gli interventi di promozione con specifico riferimento all'irrisolto problema delle Aziende di Promozione Turistica.

Mi si contesta, da parte dell'Assessore, questo accostamento. La relazione del Consigliere Ricco per i due terzi fa una analisi pun-tuale della situazione del turismo in Valle d'Aosta negli ultimi an-ni, mettendo in evidenza come sia necessario intervenire rispetto alla promozione della attività turistica in Valle d'Aosta. Dico bene?

Attenzione, Raffaele, noi condividiamo questa impostazione, perché ci pare, appunto, che un'analisi di questo genere sia propedeutica, però non condividiamo il discorso che viene fatto con questa legge. Ci pare di capire che l'unica preoccupazione alla base di questo disegno di legge sia quella di dare in qualche modo una risposta alla Commissione di coordinamento, in modo che questa non intervenga più per annullare atti della Giunta regionale che prevedono la concessione di contributi.

Noi questo lo capiamo, possiamo anche condividerlo. Ciò in cui invece manca questo disegno di legge è nell'affrontare il problema della promozione. In questo modo si lascia esattamente tutto come prima, senza tenere assolutamente in conto quanto dice Ricco: "il turismo ha conseguito da lungo tempo una considerevole colloca-zione nell'ambito dell'economia valdostana grazie alla confor-mazione geografica della Valle, caratterizzata nella parte medio-alta da una serie di rilievi montagnosi che nel periodo invernale favorisce un'intensa attività sciistica, estesa prevalentemente ad un flusso di provenienza lombarda, piemontese e ligure e nel periodo estivo è in grado di offrire vacanze ecologiche riposanti"; qui, per esempio, c'è l'individuazione di un certo bacino di utenza, il quale dovrebbe dare delle indicazioni precise circa gli interventi specifici di promozione.

Nella legge non c'è alcun cenno; attenzione, non vorrei mi si attribuisse l'affermazione di voler limitare l'intervento promozionale unicamente in questo bacino, assolutamente non ho detto questo, ma torno a ripetere che, poiché ci sono delle indicazioni ben precise, la legge dovrebbe tenerne conto, mentre non esiste nessuna indicazione in tal senso.

"Nonostante tali caratteristiche di fondo, il 1990/91 ha registrato un flusso di arrivi in flessione, un calo delle presenze ancor più accentuato (meno 10 percento).

La permanenza media, che nel biennio precedente aveva tenuto un assetto costante intorno a 6 giornate, negli anni in esame si è ridotta a 6,3 giorni. In complesso, i risultati attribuibili nel 1990/91 non possono quindi considerarsi soddisfacenti" e avanti di questo passo.

Mi sembra una relazione per un'altra legge. Una legge che noi auspicheremmo venisse proposta in Consiglio regionale, perché quella in esame non dà assolutamente nessuna indicazione rispetto ai problemi che la relazione di Ricco ha messo in evidenza.

Presidente Se non vi sono altri interventi, possiamo passare a votare l'articolo 1 della legge regionale n. 380 "Concessione di contributi per la realizzazione di iniziative di interesse turistico-promozionale".

Articolo 1 (Generalità)

1. La Regione concede contributi a favore di persone ed enti pubblici e privati, allo scopo di sostenere ed incentivare la realizzazione di iniziative di carattere culturale, spettacolare o sportivo, suscettibili di favorire la promozione dell'immagine turistica della Valle d'Aosta.

I consiglieri possono votare.

Esito della votazione

Presenti: 32

Votanti: 32

Favorevoli: 19

Astenuti: 13 (Agnesod, Andrione, Bich, Faval, Lanivi, Louvin, Maquignaz, Mostacchi, Perrin, Rollandin, Stévenin, Vallet e Viérin).

Il Consiglio approva.

Articolo 2 (Presentazione domande)

1. Per l'ottenimento dei contributi di cui all'articolo 1 gli interessati devono presentare all'Assessorato regionale del Turismo, Sport e Beni culturali domanda in carta libera corredata da:

a) relazione illustrante l'articolazione, le caratteristiche organizzative e i risvolti turistico-promozionali dell'iniziativa;

b) dettagliata previsione delle spese e delle eventuali entrate.

I consiglieri possono votare.

Esito della votazione:

Presenti: 32

Votanti: 32

Favorevoli: 19

Astenuti: 13 (Agnesod, Andrione, Bich, Faval, Lanivi, Louvin, Ma-quignaz, Mostacchi, Perrin, Rollandin, Stévenin, Vallet e Viérin).

Il Consiglio approva.

Passiamo alla discussione e, se non vi sono interventi, alla votazione sull'articolo n. 3.

La parola al Vicepresidente Stévenin.

Stévenin (UV) Al punto 4 dell'articolo 3 si dice che sulla ammissibilità a contributo delle spese e sulla valutazione dell'interesse turistico-promozionale delle iniziative proposte decide l'Assessore al Turismo, sentito il parere dell'Ufficio regionale per il turismo.

Le perplessità, che sono poi perplessità per l'insieme della legge, sono dovute al fatto che si rischia di avere tutta una serie di richieste e di domande intese a fare promozione nel settore del turismo e quindi si rischia di trovarsi di fronte a miriadi di interventi, sui quali, poi, l'unico a decidere è l'Assessore, anche se si dice sentito l'Ufficio regionale per il Turismo.

Se da un lato è vero che attraverso la legge si vuole disciplinare tutta una serie di interventi che oggi sono portati avanti con atti amministrativi, è altrettanto vero che, però, sugli atti amministrativi, ogni volta si poteva intervenire, valutare, esprimere il proprio parere e decidere se poi meritavano un intervento di questo tipo.

Oggi come oggi, attraverso la legge, si dà all'Assessore la disponibilità di decidere l'intervento, a seconda della valutazione che si fonda sull'interesse turistico-promozionale.

Non voglio ritornare sul fatto che nella relazione fatta e presentata da Ricco, della quale il Consigliere Faval non ha voluto leggere tutto il contenuto, là dove si parla del calo abbastanza accentuato delle presenze (meno 10 percento), quindi dell'esigenza, scrive il Consigliere Ricco, di prevedere concessioni e contributi a favore di persone, enti pubblici e privati che realizzino iniziative di carattere culturale, di spettacoli sportivi idonei alla promozione e valorizzazione dell'immagine turistica della Valle d'Aosta, sì sono iniziative, che, però, a mio modo di vedere, non affrontano il problema nel suo insieme. Io credo, ed è stato ripetuto più volte e in diverse occasioni, al momento di presentazione di interpellanze, al momento di presentazione di interrogazioni, che il problema della promozione dell'immagine della Valle d'Aosta sia un problema unico. Noi dobbiamo presentare la Valle nella sua globalità.

Comprendiamo l'esigenza di interventi settoriali in alcuni campi, sia essi culturali sia di natura turistica. Mi sembra però che si rischi di disperdere dei soldi in miriadi di iniziative e non è detto che questa sia la soluzione migliore; anzi è quella che crea in noi tutta una serie di perplessità. Pertanto, come gruppo, ci asteniamo su questo disegno di legge.

PresidenteHa chiesto la parola il Consigliere Viérin.

Viérin (UV) Pour avoir un éclaircissement de la part de l'assesseur au Tourisme, Pascale.

Avec cet article 3, le montant des subventions a été fixé à raison de 50 pour cent maximum des frais admis; ce montant peut être élevé jusqu'à 70 pour cent quand il s'agit d'une manifestation à caractère sportif.

De ce point de vue, et je veux me rapporter également à la discussion qu'on a eu ce matin sur une ratification de délibération du Gouvernement, les barèmes entre 1 pour cent et 50 pour cent et 1 pour cent et 70 pour cent sont ad libitum? Question.

Deuxième question: si on ne dépasse pas ces barèmes, toutes les subventions, même si elles dépassent le montant de 5 millions de lires fixées, en tant que compétence du Gouvernement, ne seront plus présentées au Conseil, parce qu'elle seront attribuées en fonction de cette loi. Est-ce que mon raisonnement est correct ou peut-être l'interprétation est-elle différente? C'est à cet égard que je voudrais avoir des éclaircissements de votre part.

Presidente La parola all'Assessore al Turismo, Sport e Beni culturali, Pascale.

Pascale (PSI) La domanda era già compresa nell'intervento del Consigliere Stévenin che ha avanzato una sua interpretazione che non è corretta.

L'avevo già detto prima: nella prassi non cambia nulla. L'ammissibilità al contributo viene comunque vagliata o dalla Giunta, fino al limite di spesa della Giunta, o dal Consiglio, oltre il limite di spesa. E' previsto nell'articolo 4 che continueranno ad esserci le delibere come in precedenza e su queste ci saranno il controllo e l'approvazione o della Giunta o del Consiglio regionale.

PresidenteLa parola al Consigliere Rollandin.

Rollandin (UV) Seulement pour dire que si la loi avait un sens c'était justement de prévoir des principes sur la base desquels on pouvait juger. Je crois que la difficulté aujourd'hui c'est de déterminer si les requêtes sont admissibles ou non?

On dit qu'il y a un "Ufficio regionale per il Turismo"qui examine ces requêtes sans avoir des bases, car il n'y a pas un critère qui puisse être donné à ce bureau à fin qui fasse l'examen préalable.

C'est cela que j'avais souligné. Si au contraire la loi avait un sens ou un règlement et si elle fixait des principes, le règlement allait mieux préciser sur quels barèmes et dans quelle direction on allait accepter ou non la requête. Dans l'article 4, "l'Ufficio regionale" on dit, et je ne interviendrai plus par la suite, "l'Ufficio regionale per il turismo provvede entro 60 giorni dal ricevimento all'istruttoria delle stesse e alla formulazione del parere di cui all'articolo 3".

Alors, c'est sans doute important qu'il y ait un délais de temps pour dire oui ou non et ça je crois c'est correct. Mais de quelle façon va-t-on juger? Et de plus, c'est l'Assesseur qui décide.

L'Assesseur soutient qu'aujourd'hui la poursuite était la même: il y avait une requête et, avant de la présenter à la Junte, l'Assesseur devait quand même la justifier, dire oui ou non, mais maintenant il s'agit d'une loi!

Alors la loi doit avoir quelque chose de différent. Au contraire, ici on dit simplement que ce bureau reçoit les requêtes, qu'il dira quelque chose à l'Assesseur qui décidera.

Mais ce ne sera pas la Junte à examiner et à décider. Et si la Commission dit non et l'Assesseur dit oui?

Le Bureau peut donner un avis négatif et l'Assesseur peut décider, car il n'y a rien qui empêche une telle conduite, en sens positif ou bien peut se passer le contraire. Je crois que c'est là un des défauts de cette loi: un acte administratif a toutes les limites de tels actes, compte tenu du manque de principes. La remarque qui avait déjà été faite allait dans le sens de fixer des principes, mais ici ils manquent et tout ce qui est bâti sur le manque de principes évidemment est subjectif; il n'y a rien d'objectif.

La loi devrait avoir, comme les autres lois, des principes sur la base desquels on puisse présenter des requêtes en sachant si elles peuvent être acceptées. Ici au contraire tout est aléatoire, tout dépend de la bonne volonté de l'Assesseur.

Presidente Se non vi sono altri interventi, possiamo votare l'articolo 3 del progetto di legge.

Articolo 3 (Entità dei contributi)

1. I contributi sono concessi nella misura massima del 50 percento della spesa ritenuta ammissibile.

2. In caso di manifestazioni di contenuto sportivo la percentuale di cui al comma uno può essere aumentata sino al 70 percento della spesa ritenuta ammissibile.

3. La percentuale di cui al comma due può essere superata solo in caso di manifestazioni sportive di particolare importanza turistico-promozionale, approvate dal Consiglio regionale, le cui modalità organizzative siano direttamente concordate con l'Assessorato regionale del Turismo, Sport e Beni culturali.

4. Sull'ammissibilità a contributo delle spese e sulla valutazione dell'interesse turistico-promozionale delle iniziative proposte decide l'Assessore regionale al Turismo, Sport e Beni culturali, sentito il parere dell'Ufficio regionale per il Turismo.

I consiglieri possono votare.

Esito della votazione:

Presenti: 32

Votanti: 32

Favorevoli: 19

Astenuti: 13 (Agnesod, Andrione, Bich, Faval, Lanivi, Louvin, Ma-quignaz, Mostacchi, Perrin, Rollandin, Stévenin, Vallet e Viérin).

Il Consiglio approva.

Passiamo alla discussione e, se non vi sono interventi, alla votazione sull'articolo n. 4.

Articolo 4 (Istruttoria e concessione dei contributi)

1. L'Ufficio regionale per il turismo provvede, entro 60 giorni dal ricevimento delle domande, all'istruttoria delle stesse e alla formulazione del parere di cui al comma quattro dell'articolo 3.

2. I contributi sono concessi con delibera della Giunta o del Consiglio regionale, in relazione ai rispettivi limiti di spesa di competenza.

I consiglieri possono votare.

Esito della votazione:

Presenti: 32

Votanti: 32,

Favorevoli: 19

Astenuti: 13 (Agnesod, Andrione, Bich, Faval, Lanivi, Louvin, Ma-quignaz, Mostacchi, Perrin, Rollandin, Stévenin, Vallet e Viérin).

Il Consiglio approva.

Passiamo alla discussione sull'articolo n. 5.

La parola al Consigliere Faval.

Faval (UV) J'espère que l'Assesseur veut bien m'expliquer la signification de ce qu'il y a écrit à l'article 5 numéro 1: "i contributi concessi a norma dell'articolo 4 sono liquidati ed erogati, anche ratealmente," et je crois que "ratealmente" concerne "in relazione a particolari esigenze organizzative". Quelles sont les "particolari esigenze organizzative? "C'est-à-dire quelle hypothèse va-t-on formuler? Je n'ai pas compris.

Presidente Si passa alla votazione dell'articolo 5. La parola al Consigliere Faval.

Faval (UV)Excusez moi. Moi j'ai été correct, gentil et poli. J'ai demandé, s'il vous plaît, à l'Assesseur au Tourisme, Pascale ce qu'il y a écrit là-dedans. On s'en fout pas mal. Ce n'est pas permis. Un minimum de respect entre nous, je crois qu'il devrait exister, tout au moins.

Presidente Parola all'Assessore al Turismo, Sport e Beni culturali, Pascale.

Pascale (PSI) Se la domanda me l'avesse posta un Consigliere che non avesse mai fatto l'Assessore, ma fatta da uno che è stato Assessore è pretestuosa.

Il Consigliere Faval sa benissimo che, in certi casi, da parte di Associazioni che non hanno nessun fondo, si richiede una parte del contributo che deve essere erogato prima ancora dell'organizzazione della manifestazione, per particolari esigenze organizzative.

E' stato già fatto; l'ha fatto anche l'Assessore Faval: questo vuol dire; è scritto lì: "anche ratealmente in presenza di particolari esigenze organizzative"

Presidente In via eccezionale, la parola al Consigliere Faval.

Faval (UV)L'Assesseur au Tourisme, Pascale, se trompe par rapport à la façon dont on lui pose les questions.

Il n'y a aucun prétexte; je voulais exactement cette réponse pour comprendre la façon dont il faut interpréter cet article, c'est tout.

Il a parfaitement raison, il est vrai, mais il y a la requête, l'exigence de savoir comment interpréter, lire et non seulement de la part des Conseillers, monsieur l'Assesseur, mais de la part des usagers, aussi.

Si on veut faire de l'obstructionnisme, on en fait une discussion ici, une confrontation. Viérin a dit que vous auriez éliminé non seulement les Commissions, mais aussi le Conseil régional; ce serait plus simple! Mais du moment que le Conseil régional existe, qu'on est là, et bien, on cherche de faire son travail, comme il faut.

Presidente Possiamo votare sull'articolo 5.

Articolo 5 (Liquidazione ed erogazione)

1. I contributi concessi a norma dell'articolo 4 sono liquidati ed erogati, anche ratealmente, in relazione a particolari esigenze organizzative, previa presentazione di idonei giustificativi delle spese sostenute.

2. Sono considerati idonei giustificativi costituiti da documenti fiscalmente regolari.

3. Il rapporto tra l'ammontare complessivo del contributo erogato e quello delle spese regolarmente giustificate non può eccedere il rapporto tra l'ammontare del contributo inizialmente concesso e quello delle spese preventivate.

Esito della votazione:

Presenti: 31

Votanti: 31

Favorevoli: 19

Astenuti: 12 (Agnesod, Andrione, Faval, Lanivi, Louvin, Maquignaz, Mostacchi, Perrin, Rollandin, Stévenin, Vallet e Viérin).

Il Consiglio approva.

Passiamo passare all'articolo 6.

Articolo 6 (Non cumulabilità dei contributi)

1. I contributi concessi in applicazione della presente legge con riferimento a manifestazioni sportive di particolare interesse turistico promozionale non sono cumulabili con eventuali contributi straordinari, concessi ai sensi della legge regionale 30 ottobre 1987, n. 85 concernente "Interventi a favore delle sport".

Esito della votazione:

Presenti: 31.

Votanti: 31

Favorevoli: 19

Astenuti: 12 (Agnesod, Andrione, Faval, Lanivi, Louvin, Maquignaz, Mostacchi, Perrin, Rollandin, Stévenin, Vallet e Viérin).

Il Consiglio approva.

Passiamo alla discussione e, se non vi sono interventi, alla votazione sull'articolo n. 7.

Articolo n. 7 (Disposizioni finanziarie)

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati in lire 3320 milioni, si provvede per il 1992, mediante utilizzo dei fondi iscritti ai capitoli 62520 ("Contributi e sussidi ad enti locali per attività nel settore del turismo e del tempo libero") e 64320 ("Contributi e sussidi ad istituzioni e organismi vari per attività nel settore del turismo e del tempo libero") del Bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1992.

2. A decorrere dal 1993 gli stessi oneri saranno determinati con legge di bilancio ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90: "Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta".

Esito della votazione:

Presenti: 31

Votanti: 31

Favorevoli: 19

Astenuti: 12 (Agnesod, Andrione, Faval, Lanivi, Louvin, Ma-quignaz, Mostacchi, Perrin, Rollandin, Stévenin, Vallet e Viérin).

Il Consiglio approva.

Passiamo alla discussione e, se non vi sono interventi, alla votazione sull'articolo n. 8.

Articolo n. 8 (Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma 3 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Esito della votazione:

Presenti: 31

Votanti: 31

Favorevoli: 19

Astenuti: 12 (Agnesod, Andrione, Bich, Faval, Lanivi, Maquignaz, Mostacchi, Perrin, Rollandin, Stévenin, Vallet e Viérin).

Il Consiglio approva.

Presidente Passiamo a votare la legge nel suo complesso. Per dichiarazione di voto ha chiesto la parola il Consigliere Faval.

Faval (UV)Très brièvement: nous avons démontré, je crois, qu'il s'agit d'une opération uniquement bureaucratique; dans cette loi manque un minimum de choix politique, de lignes stratégiques dans le domaine de la promotion. Dans ces conditions nous ne pouvons que nous abstenir.

Presidente I consiglieri possono votare sulla legge n. 380.

Esito della votazione:

Presenti: 32

Votanti: 32

Favorevoli: 19

Astenuti: 13 (Agnesod, Andrione, Bich, Faval, Lanivi, Louvin, Maquignaz, Mostacchi, Perrin, Rollandin, Stévenin, Vallet e Viérin).

Il Consiglio approva.

PresidenteLa seduta antimeridiana è sospesa; i lavori riprenderanno alle ore 16.00.