Oggetto del Consiglio n. 334 del 14 dicembre 1973 - Verbale
OGGETTO N. 334/73 - Disegno di legge regionale concernente: "Approvazione di maggiore spesa annua per interventi regionali per l'estensione dell'assistenza farmaceutica a favore delle categorie di cui alla legge regionale 31 agosto 1972 n. 37".
Il Presidente DOLCHI dichiara aperta la discussione sul sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Approvazione di maggiore spesa annua per interventi regionali per l'estensione dell'assistenza farmaceutica a favore dei coltivatori diretti, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, in attività e pensionati, e dei familiari conviventi a carico, nonché a favore di tutti coloro cui detta assistenza non spetti in virtù di assicurazione obbligatoria propria o di altri membri della famiglia o per altro titolo, di cui alla legge regionale 31 Agosto 1972 n. 37 - Variazione al bilancio preventivo della Regione per l'anno finanziario 1973", disegno di legge trasmesso in copia ai Signori Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 14 dicembre 1973:
La legge regionale 31/8/1972, n. 37, prevede interventi regionali per l'estensione dell'assistenza farmaceutica a favore dei coltivatori diretti, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, in attività e pensionati, e dei familiari conviventi ed a carico, nonché a favore di tutti coloro cui detta assistenza non spetti in virtù di assicurazione obbligatoria propria o di altri membri della famiglia o per altro titolo.
Le spese derivanti a carico della Regione dall'applicazione della suddetta legge regionale, previste in annue lire 150.000.000, sono insufficienti per cui si rende necessario sottoporre all'esame del Consiglio Regionale una proposta di disegno di legge che approvi una maggiore spesa annua di lire 150.000.000.
La maggiore spesa di cui sopra può essere finanziata mediante prelievo della somma necessaria dal Capitolo 206 della parte Spese del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1973: "Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento (spese correnti - Allegato E)".
La Giunta sottopone, quindi, all'esame e all'approvazione del Consiglio Regionale un apposito disegno di legge inteso ad aumentare la disponibilità dello stanziamento annuo di spesa per gli interventi di cui si tratta.
Segue: allegato disegno di legge regionale (...Omissis...)
Illustra l'Assessore alla sanità ed assistenza sociale BENZO.
Intervengono i Consiglieri MAPPELLI, MANGANONI e FOSSON.
Replica l'Assessore BENZO.
Prende la parola, per dichiarazione di voto, il Consigliere MAPPELLI.
Intervengono l'Assessore BENZO, i Consiglieri FOSSON e PARISI.
Il Presidente DOLCHI, dopo aver constatato e comunicato che i due articoli del disegno di legge regionale in esame sono stati approvati dal Consiglio mediante separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge regionale nel suo complesso.
Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Signori Chabod, Crétier e Maquignaz, il Presidente DOLCHI accerta e comunica i seguenti risultati della vota zione:
- Consiglieri presenti e votanti: trenta;
- Voti favorevoli: venticinque;
- Voti contrari: cinque.
Il Presidente DOLCHI, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Approvazione di maggiore spesa annua per interventi regionali per l'estensione del l'assistenza farmaceutica a favore delle categorie di cui al la legge regionale 31 agosto 1972, n. 37".
(SEGUE: disegno di legge regionale n. 43)
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Disegno di legge regionale n. 43
REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D' AOSTA
Legge regionale ... n. ...: APPROVAZIONE DI MAGGIORE SPESA ANNUA PER INTERVENTI REGIONALI PER L'ESTENSIONE DELL'ASSISTENZA FARMACEUTICA A FAVORE DELLE CATEGORIE DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 31 AGOSTO 1972, N. 37.
Il Consiglio Regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta Regionale
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Per l'estensione dell'assistenza farmaceutica a favore dei coltivatori diretti, degli artigiani, degli esercenti attività commerciali, in attività o pensionati, e dei familiari conviventi ed a carico, nonché a favore di tutti coloro cui detta assistenza non spetti in virtù di assicurazione obbligatoria propria o di altri membri della famiglia o per altro titolo, prevista dalla legge regionale 31 agosto 1972, n.37, è approvata la maggiore spesa annua di Lire centocinquantamilioni in aggiunta alla spesa annua di Lire centocinquantamilioni già stanziata al capitolo 756 del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1973.
La maggiore spesa annua di Lire centocinquantamilioni di cui al precedente coma sarà imputata al capitolo 756 ("Contributi per l'estensione dell'assistenza farmaceutica a favore dei coltivatori diretti, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali") dei bilanci di previsione della Regione per gli anni finanziari 1973 e seguenti; a tal fine è approvato l'aumento dello stanziamento annuo del capitolo stesso da Lire centocinquantamilioni a Lire trecentomilioni.
Per l'anno finanziario 1973 all'aumento dello stanziamento del Capitolo di spesa 756 del bilancio di previsione della Regione, da lire centocinquantamilioni a lire trecentomilioni, si provvede mediante prelievo della somma di lire centocinquantamilioni dal capitolo 206 della parte Spesa del bilancio stesso ("Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento (Spese correnti - Allegato E)").
È approvata per l'anno 1973 la spesa di lire centocinquantamilioni, con impegno sul precitato Capitolo di spesa 756 del bilancio.
Art. 2
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge sarà inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
Aosta, lì