Oggetto del Consiglio n. 333 del 14 dicembre 1973 - Verbale
OGGETTO N. 333/73 - Disegno di legge regionale concernente: "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per il primo trimestre dell'anno finanziario 1974".
Il Presidente DOLCHI dichiara aperta la discussione sul sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per il primo trimestre dell'anno finanziario 1974"; disegno di legge trasmesso in copia ai Signori Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 26 novembre 1973:
Il progetto di bilancio di previsione della Regione per l'anno 1974 non potrà essere predisposto e deliberato dalla Giunta regionale in tempo utile per consentire al Consiglio regionale di procedere alla sua approvazione entro il mese di novembre 1973, pertanto, la legge di approvazione del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1974 non potrà essere promulgata prima della data di scadenza dell'anno finanziario 1973.
Allo scopo di consentire l'approvazione e l'impegno delle spese necessarie per il normale andamento dei servizi dell'Amministrazione Regionale dopo tale data, si propone che il Consiglio regionale autorizzi l'esercizio provvisorio del bilancio per il primo trimestre dell'anno finanziario 1974, come da allegato disegno di legge che si sottopone all'approvazione del Consiglio regionale.
Illustra l'Assessore alle finanze ALBANEY.
Intervengono i Consiglieri ANDRIONE, BORDON, MONAMI, JORRIOZ, CHANU, l'Assessore al turismo, antichità e belle arti, MILANESIO, PEDRINI, PARISI, MANGANONE e l'Assessore all'industria e commercio MARCOZ.
Il Presidente DOLCHI, dopo aver constatato e comunicato che i tre articoli del disegno di legge regionale in esame sono stati approvati dal Consiglio mediante separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge regionale nel suo complesso.
Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Signori Chabod, Crétier e Maquignaz, il Presidente DOLCHI accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:
- Consiglieri presenti e votanti: trentaquattro;
- Voti favorevoli: diciannove;
- Voti contrari: quindici.
Il Presidente DOLCHI, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per il primo trimestre dell'anno finanziario 1974".
(SEGUE: disegno di legge regionale n. 42)
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Disegno di legge regionale n. 42
REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA
Legge regionale ... N. ...: AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO PROVVISORIO DEL BILANCIO DELLA REGIONE PER IL PRIMO TRIMESTRE DELL'ANNO FINANZIARIO 1974.
Il Consiglio Regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta Regionale
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
È autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1974 fino a quando sia formalmente approvato ed applicabile - con la promulgazione e pubblicazione della relativa legge regionale di approvazione - il bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario stesso e, comunque, non oltre il 31 marzo 1974.
Art. 2
L'approvazione e l'impegno di spese durante l'esercizio provvisorio non potranno superare mensilmente un dodicesimo dell'importo delle spese previste nei vari capitoli di spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1973, approvato con legge regionale 18 gennaio 1973, n.3, e successive modificazioni.
Art. 3
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4.
La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
Aosta, lì