Oggetto del Consiglio n. 360 del 28 novembre 1975 - Verbale

OGGETTO N. 360/75 - Disegno di legge regionale concernente: "Approvazione di maggiore spesa annua per la corresponsione dell'indennità giornaliera per inabilità temporanea conseguente ad infortunio sul lavoro a favore dei lavoratori autonomi dell'agricoltura".

Con leggi regionali 31 agosto 1972, n. 30 e 8 novembre 1974, n. 38, venne autorizzata la spesa annua di Lire 27.000.000 per la corresponsione ai coltivatori diretti, residenti nella circoscrizione regionale, che hanno subito infortunio sul lavoro in agricoltura, di un'indennità giornaliera per inabilità temporanea.

L'articolo 2 della legge regionale 31 agosto 1972, n. 30, stabilisce che la misura dell'indennità è quella prevista dall'articolo 213 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124; tale misura viene adeguata automaticamente, ogni triennio, a norma dell'articolo 234 del Decreto suddetto.

Con Decreto Ministeriale 15 novembre 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 23 novembre 1974, l'indennità giornaliera per inabilità temporanea è stata fissata in Lire 3.081 giornaliere per i lavoratori di età superiore ai 16 anni e in Lire 1.749 giornaliere per i lavoratori di età non superiore ai 16 anni; quando il periodo dell'inabilità si prolunghi oltre i novanta giorni, le predette misure sono elevate, a decorrere dal novantunesimo giorno, rispettivamente a Lire 3.947 e a Lire 2.298.

Per l'adeguamento della misura dell'indennità da corrispondere dalla Regione, secondo le norme contenute nel sopracitato Decreto Ministeriale, è prevista una maggiore spesa annua di circa Lire 10.000.000, per cui occorre aumentare di pari importo la spesa annua autorizzata dalle vigenti leggi regionali.

Il finanziamento della maggiore spesa annua di Lire 10.000.000 è già stato previsto in sede di approvazione del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1975 sul capitolo 206 del bilancio predetto "Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento - spese correnti allegato E".

All'uopo è stato predisposto un apposito disegno di legge regionale che si sottopone all'esame e all'approvazione del Consiglio Regionale.

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Disegno di legge n. 147

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

Legge regionale ........................... n. ...: "APPROVAZIONE DI MAGGIORE SPESA ANNUA PER LA CORRESPONSIONE DELL'INDENNITÀ GIORNALIERA PER INABILITÀ TEMPORANEA CONSEGUENTE AD INFORTUNIO SUL LAVORO A FAVORE DEI LAVORATORI AUTONOMI DELL'AGRICOLTURA".

Il Consiglio Regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta Regionale

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Per l'applicazione delle leggi regionali 31 agosto 1972, n. 30 e 8 novembre 1974, n. 38, recanti norme per la corresponsione dell'indennità giornaliera per inabilità temporanea conseguente ad infortunio sul lavoro, a favore dei lavoratori autonomi dell'agricoltura, è approvata la maggiore spesa annua di Lire diecimilioni, a decorrere dall'anno finanziario 1975.

Art. 2

L'onere di diecimilioni derivante dall'applicazione della presente legge, graverà sul capitolo 755 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1975, previo prelievo di pari somma dal capitolo 206 della parte spesa del bilancio stesso, e sui corrispondenti capitoli di bilancio degli anni successivi.

Art. 3

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1975 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazione in aumento:

- Cap. 755

"Spese per l'estensione dell'indennità giornaliera per inabilità temporanea conseguente ad infortunio sul lavoro a favore dei lavoratori autonomi dell'agricoltura residenti in Valle d'Aosta"

L.

10.000.000

Variazione in diminuzione:

- Cap. 206

"Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento (Spese correnti - Allegato E)"

L.

10.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

Chabod (D.C.) - Si passa al punto n. 33 dell'ordine del giorno, ossia al disegno di legge n. 147. La parola all'Assessore Jorrioz.

Jorrioz (IND.) - Anche qui viene chiesto un aumento dell'indennità da concedere ai coltivatori diretti perché la somma messa in bilancio non è sufficiente. Già precedentemente c'era stata una legge (la n. 30 dell'8 novembre 1974) con un aumento di 5 milioni, si passerebbe da 22 milioni a 27... e attualmente si propone l'aumento di 10 milioni per coprire tutte queste spese. Dal 15 settembre 1972 al 31 ottobre 1975 sono stati indennizzati 955 casi di infortunio con una spesa media pro-capite di L. 84.690, di conseguenza si propone di portare la somma da 26 milioni a 36 milioni.

Chabod (D.C.) - C'è qualcuno che prende la parola? Allora possiamo mettere gli articoli in votazione?

Articolo 1. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Chi è contrario? Nessuno.

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 26

Il Consiglio approva all'unanimità.

Articolo 2. Stesso risultato.

Articolo 3. Stesso risultato.

C'è un articolo 4 da aggiungere che leggerà il Segretario, il Consigliere Mappelli.

Mappelli (D.C.) - "La presente legge è dichiarata urgente a' sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta".

Chabod (D.C.) - Chi è favorevole all'articolo 4?

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 29

Il Consiglio approva all'unanimità.

Chabod (D.C.) - Allora si passa alla votazione a scrutinio segreto della legge.

VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO

Esito della votazione:

Presenti e votanti: 31

Maggioranza: 16

Favorevoli: 30

Contrari: 1

Il Consiglio approva.

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Disegno di legge n. 147

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

Legge regionale .................................... n. ...: "APPROVAZIONE DI MAGGIORE SPESA ANNUA PER LA CORRESPONSIONE DELL'INDENNITÀ GIORNALIERA PER INABILITÀ TEMPORANEA CONSEGUENTE AD INFORTUNIO SUL LAVORO A FAVORE DEI LAVORATORI AUTONOMI DELL'AGRICOLTURA".

Il Consiglio Regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta Regionale

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Per l'applicazione delle leggi regionali 31 agosto 1972, n. 30 e 8 novembre 1974, n. 38, recanti norme per la corresponsione dell'indennità giornaliera per inabilità temporanea conseguente ad infortunio sul lavoro, a favore dei lavoratori autonomi dell'agricoltura, è approvata la maggiore spesa annua di Lire diecimilioni, a decorrere dall'anno finanziario 1975.

Art. 2

L'onere di diecimilioni derivante dall'applicazione della presente legge, graverà sul capitolo 755 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1975, previo prelievo di pari somma dal capitolo 206 della parte spesa del bilancio stesso, e sui corrispondenti capitoli di bilancio degli anni successivi.

Art. 3

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1975 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazione in aumento:

- Cap. 755

"Spese per l'estensione dell'indennità giornaliera per inabilità temporanea conseguente ad infortunio sul lavoro a favore dei lavoratori autonomi dell'agricoltura residenti in Valle d'Aosta"

L.

10.000.000

Variazione in diminuzione:

- Cap. 206

"Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento (Spese correnti - Allegato E)"

L.

10.000.000

Art. 4

La presente legge è dichiarata urgente a' sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.