Oggetto del Consiglio n. 359 del 28 novembre 1975 - Verbale
OGGETTO N. 359/75 - Disegno di legge regionale concernente: "Approvazione di maggiore spesa annua per l'applicazione delle leggi regionali 31 agosto 1972, n. 35 e 6 agosto 1974, n. 31, concernenti l'assistenza integrativa regionale a favore dei ciechi civili".
Si sottopone all'esame e all'approvazione del Consiglio Regionale un disegno di legge regionale recante l'approvazione della maggiore spesa annua di lire cinquemilioni per l'applicazione delle leggi regionali 31 agosto 1972, n. 35 e 6 agosto 1974, n. 31, recanti norme in materia di assistenza integrativa regionale, mediante erogazione di un "assegno di accompagnamento" ai ciechi civili.
L'adozione di tale provvedimento legislativo si rende necessaria per un imprevisto aumento, registrato durante il 1° semestre del corrente anno, delle domande volte ad ottenere il beneficio assistenziale in questione e per l'alta percentuale di istanze accolte, fattori che rendono insufficiente l'attuale stanziamento annuo di lire 82 milioni dell'apposito capitolo di spesa del bilancio.
Si precisa che per l'anno finanziario 1975 all'aumento, da lire 82 milioni a lire 87 milioni del capitolo di spesa 751 del bilancio di previsione della Regione, si provvederà mediante storno della somma di lire 5 milioni dal capitolo 756 ("Contributi per la estensione dell'assistenza farmaceutica a favore dei coltivatori diretti, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali (leggi regionali 31.8.1972, n. 37 e 14.1.1974, n. 2"), del bilancio dell'esercizio in corso.
A tal fine si propone di approvare la riduzione dello stanziamento annuo del suddetto capitolo 756 da lire 300 milioni a lire 295 milioni.
Si fa notare, infine, che l'operazione di storno di fondi è possibile per l'accertata minor spesa sostenuta annualmente dalla Regione per l'assistenza farmaceutica alle categorie dei lavoratori autonomi.
Le nuove previsioni di spesa resteranno invariate anche negli esercizi futuri.
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Disegno di legge n. 145
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
Legge regionale...................................n....: APPROVAZIONE DI MAGGIORE SPESA ANNUA PER L'APPLICAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI 31 AGOSTO 1972, N. 35 E 6 AGOSTO 1974, N. 31, CONCERNENTI L'ASSISTENZA INTEGRATIVA REGIONALE A FAVORE DEI CIECHI CIVILI.
Il Consiglio Regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta Regionale
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Per l'applicazione delle leggi regionali 31 agosto 1972, n. 35 e 6 agosto 1974, n. 31, recanti norme in materia di assistenza integrativa regionale, mediante corresponsione di un "assegno di accompagnamento" ai ciechi civili, è approvata la maggiore spesa annua di Lire cinquemilioni, a decorrere dall'anno finanziario 1975.
Art. 2
A partire dall'anno finanziario 1975, è ridotta di Lire cinquemilioni annue la spesa per contributi per l'estensione dell'assistenza farmaceutica a favore dei coltivatori diretti, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, prevista dalle leggi regionali 31 agosto 1972, n. 37 e 14 gennaio 1974, n. 2.
Art. 3
Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1975 sono apportate le seguenti variazioni:
PARTE SPESA
- Variazione in aumento:
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Cap. 751 |
"Spese per l'assistenza integrativa regionale mediante concessione di un assegno di accompagnamento ai ciechi civili (leggi regionali 31 agosto 1972 ,n. 35, 20 dicembre 1973, n. 37 e 6 agosto 1974, n. 31)" |
L. |
5.000.000 |
- Variazione in diminuzione:
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Cap. 756 |
"Contributi per l'estensione dell'assistenza farmaceutica a favore dei coltivatori diretti, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali (leggi regionali 31 agosto 1972, n. 37 e 14 gennaio 1974, n. 2)" |
L. |
5.000.000 |
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
Chabod (D.C.) - Si passa al disegno di legge riguardante i ciechi civili che era iscritto al punto n. 32 dell'ordine del giorno del 6 e 7 novembre. La parola all'Assessore Jorrioz.
Jorrioz (IND.) - La relazione presentata sull'argomento è brevissima ma penso sia abbastanza chiara. L'aumento dello stanziamento per l'assistenza ai ciechi è di circa 5 milioni per il semplice fatto che lo stanziamento precedente non copre completamente la spesa. I ciechi assoluti da assistere sono 137, i ventesimisti 79. Attualmente abbiamo sei pratiche in fase di istruttoria... ci sono cinque domande e si prevede l'inoltro di altre domande per il 31 dicembre 1975. Di conseguenza, si propone l'aumento per coprire esattamente queste spese.
Chabod (D.C.) - C'è qualcuno che chiede la parola? Il Dottor Pramotton mi fa presente che prima della dizione: "la presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma..." si dovrebbe far ultimare l'articolo 3 e creare un articolo 4, allora al posto di tre articoli ce ne sarebbero quattro, non cambierebbe niente. Possiamo mettere ai voti? Articolo 1. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Contrari? Astenuti?
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 26
Il Consiglio approva all'unanimità.
Articolo 2.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 30
Il Consiglio approva all'unanimità.
Articolo 3. Stesso risultato
Articolo 4. Stesso risultato.
Si mette in votazione la legge a scrutinio segreto.
VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO
Esito della votazione:
Presenti e votanti: 31
Maggioranza: 16
Favorevoli: 28
Contrari: 3
Il Consiglio approva.
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Disegno di legge n. 145
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
Legge regionale...................................n....: APPROVAZIONE DI MAGGIORE SPESA ANNUA PER L'APPLICAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI 31 AGOSTO 1972, N. 35 E 6 AGOSTO 1974, N. 31, CONCERNENTI L'ASSISTENZA INTEGRATIVA REGIONALE A FAVORE DEI CIECHI CIVILI.
Il Consiglio Regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta Regionale
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Per l'applicazione delle leggi regionali 31 agosto 1972, n. 35 e 6 agosto 1974, n. 31, recanti norme in materia di assistenza integrativa regionale, mediante corresponsione di un "assegno di accompagnamento" ai ciechi civili, è approvata la maggiore spesa annua di Lire cinquemilioni, a decorrere dall'anno finanziario 1975.
Art. 2
A partire dall'anno finanziario 1975, è ridotta di Lire cinquemilioni annue la spesa per contributi per l'estensione dell'assistenza farmaceutica a favore dei coltivatori diretti, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, prevista dalle leggi regionali 31 agosto 1972, n. 37 e 14 gennaio 1974, n. 2.
Art. 3
Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1975 sono apportate le seguenti variazioni:
PARTE SPESA
- Variazione in aumento:
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Cap. 751 |
"Spese per l'assistenza integrativa regionale mediante concessione di un assegno di accompagnamento ai ciechi civili (leggi regionali 31 agosto 1972 ,n. 35, 20 dicembre 1973, n. 37 e 6 agosto 1974, n. 31)" |
L. |
5.000.000 |
- Variazione in diminuzione:
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Cap. 756 |
"Contributi per l'estensione dell'assistenza farmaceutica a favore dei coltivatori diretti, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali (leggi regionali 31 agosto 1972, n. 37 e 14 gennaio 1974, n. 2)" |
L. |
5.000.000 |
Articolo 4
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
