Oggetto del Consiglio n. 3170 del 28 febbraio 1992 - Resoconto
OGGETTO N. 3170/IX Proposta di regolamento: "Modificazione del regolamento regionale 29 gennaio 1973, recante norme per l'applicazione della legge 3 agosto 1949, n. 623, e successive modificazioni, concernente l'immissione al consumo in Valle d'Aosta di determinati contingenti annui di generi e merci in esenzione fiscale".
Presidente Faccio presente che vi sono delle proposte di emendamento dell'Assessore Mafrica, una chiede di modificare il titolo del regolamento, c'è una modifica all'articolo 1, comma 1, periodo primo e un terzo emendamento all'articolo 1, comma 1, articolo 25/ter, comma primo, periodo primo.
Gli emendamenti sono stati distribuiti.
Ha chiesto la parola il relatore Trione.
Trione (DC) Beneficiano attualmente dell'assegnazione di carburanti in esenzione fiscale, oltre i veicoli immatricolati e circolanti di proprietà di privati cittadini residenti, anche quelli adibiti ad uso di enti pubblici, al servizio di trasporto pubblico, all'autotrasporto per conto terzi, le macchine operatrici non targate in attività presso artigiani e le macchine agricole escluse dalle assegnazioni previste per gli iscritti UMA.
La modifica al regolamento in discussione concerne l'estensione del beneficio di assegnazione alle cooperative di servizi sociali che ottengono l'affidamento in gestione di servizi da parte di enti locali della nostra regione.
E' appena il caso di ribadire che tali cooperative non perseguono fini di lucro e che devono essere iscritte ad un apposito Albo.
Darei lettura delle 11 cooperative iscritte all'Albo: "Via Antica Zecca" di Aosta, "Noi e gli altri" di Aosta, "Nella" di Saint-Vincent, "La Libellula" di Aosta, "San Grato" di Aosta, "Les Relieurs" di Aosta, "Lelei" di Aosta, "Bourgeon de vie" di Aosta, "Ginnastica e salute" di Aosta, "Saint Martin" di Aosta.
Queste sono le società cooperative iscritte all'Albo alla data del 15 gennaio. Ancora per quanto riguarda la modifica al regolamento, va segna-lato che per quanto concerne gli assegnatari di olio lubrificante, risultando disponibile un adeguato contingente, il beneficio è este-so a tutte le imprese locali che ne fanno uso nelle loro lavorazioni. Per quanto concerne gli emendamenti ai quali faceva riferimento il Presidente, si tratta di due emendamenti di tipo squisitamente formale che erano stati suggeriti dal Servizio affari legislativi e che la Commissione ha chiesto alla Giunta di voler inserire per migliorare la forma del testo, ma non lo modificano nella sostanza.
Presidente Se non vi sono richieste d'intervento, possiamo passare a votazione sulla proposta di regolamento regionale.
Chiedo al Consiglio d'intendere già modificato il titolo del regolamento, si tratta esclusivamente di una correzione.
Votiamo l'emendamento n. 2 dell'Assessore del quale do lettura:
Emendamento 2. Articolo 1, comma 1, periodo primo:
"1. L'articolo 25 del regolamento regionale 29 gennaio 1973, già sostituito dall'articolo unico del regolamento regionale 22 aprile 1985, n. 2, è così ulteriormente sostituito:".
L'emendamento sostituisce la frase:
"1. L'articolo 25 del regolamento regionale approvato con deliberazione del Consiglio regionale 20 dicembre 1972, n. 342, già sostituito dall'articolo unico del regolamento regionale 22 aprile 1985, n. 2, è così ulteriormente sostituito:".
I consiglieri possono votare.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 28
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente Passiamo al terzo emendamento dell'Assessore del quale do lettura:
Emendamento 3. Articolo 1, comma 1, articolo 25/ter:
comma 1, periodo primo:
"1. L'assegnazione di olii lubrificanti è concessa, in relazione alle disponibilità del contingente:".
emendamento che sostituisce la frase:
1. "Sono assegnati in relazione alle disponibilità di contingente:"
I consiglieri possono votare.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 28
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente Passiamo adesso alla votazione dell'articolo 1 modificato; si tratta di un unico articolo.
La parola al Consigliere Andrione.
Andrione (UV) Una domanda all'Assessore Mafrica. Per quanto riguarda gli olii lubrificanti concessi in relazione alla disponibilità del contingente, e per la benzina la disponibilità esiste? Perché per diversi anni siamo andati in deficit.
Qui allarghiamo il numero degli utenti senza probabilmente aumentare le fonti.
Presidente La parola all'Assessore Mafrica.
Mafrica (PCI-PDS) Per quello che concerne la benzina la disponibilità si sta avvicinando alla soglia, perché dopo la legge dell'87 avevamo avuto un certo recupero che gradualmente è stato utilizzato, siamo vicini al pareggio.
Per quanto riguarda il gasolio invece c'era un debito pari al contingente che, praticamente, con una restrizione, è quasi tutto stato recuperato, dovrebbe essere recuperato entro quest'anno.
Questo è l'olio lubrificante di cui si usa soltanto la metà.
(...interruzione...)
Se si dovesse andare in deficit, o si riducono le assegnazioni oppure occorre ripartire col procedimento, perché a livello parlamentare vengano riviste le quote.
Presidente La parola al Consigliere Rollandin.
Rollandin (UV) Sur le même argument je voudrais rappeler à monsieur Mafrica qu'on avait pendant deux ans limité à un semestre la question du gasolio per autotrazione. Alors, je crois que l'endettement existe encore, et je voudrais savoir quelle est, en liant la question à ce qu'a déjà dit Andrione, quelle est l'intention par rapport aux restrictions qui avaient été faites.
Le problème de l'endettement avec les différentes sociétés, n'est pas encore réglé. Ici on va l'augmenter.
Après, l'autre question c'est que comme ça a été proposé je crois qu'il y aurait une série de voitures qui sont disponibles, c'est-à-dire "intestate a", sans limite: il devrait y être au moins une limitation. Ici s'il y a dix voitures "intestate a", les dix voitures vont prendre les bons d'essence comme les autres.
Je crois que c'est un système qui présente quelque difficulté par l'application, même si comme bout il pouvait même être partagé, tout en rappelant à monsieur Mafrica que dans son ensemble, ici on veut intervenir sur les bons d'essence pour des coopératives qui ont des conventions avec l'administration régionale.
Alors c'est toujours de l'argent: il suffisait de reconnaître à ces sociétés au niveau de convention, une intégration financière, et la chose aurait été réglée d'une façon beaucoup plus sérieuse. Car ici on risque de ne pas avoir de contrôle de ce qui se passe avec ces coopératives.
Car les coopératives, monsieur Mafrica l'a dit, peuvent même augmenter: à présent il y en a 11 qui sont écrites, mais je crois que là le terme est assez vaste.
Presidente La parola all'Assessore Mafrica.
Mafrica (PCI-PDS) Rispetto alla disponibilità del contingente, si tratta di 11 cooperative e il principio di estensione deriva anche dal fatto che già gli enti morali e religiosi dispongono di questo beneficio e sembrava opportuno, visto che c'è stata la richiesta, estenderlo anche a cooperative che hanno queste finalità.
Non credo che con queste 11 cooperative si risolvano o si complichino i problemi che riguardano la disponibilità dei contingenti.
Presidente Se non vi sono altre richieste d'intervento, possiamo votare l'articolo 1 emendato, del quale do lettura.
Articolo 1 1. L'articolo 25 del regolamento regionale 29 gennaio 1973, già sostituito dall'articolo unico del regolamento regionale 22 aprile 1985, n. 2, è così ulteriormente sostituito:
"Articolo 25 - Assegnazione di benzina
1. L'assegnazione di benzina, mediante il rilascio di appositi buoni, è concessa, in via prioritaria, per i veicoli immatricolati in Valle d'Aosta e circolanti, in proprietà di privati cittadini iscritti come residenti nei registri di anagrafe dei Comuni della Valle d'Aosta ed ivi abitualmente dimoranti.
2. L'assegnazione di cui al comma uno è limitata ad un solo veicolo per persona.
3. La deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 24 può disporre l'assegnazione di benzina per i veicoli immatricolati in Valle d'Aosta e circolanti adibiti:
a) ad uso di enti pubblici;
b) ad uso degli enti morali o religiosi operanti in Valle d'Aosta e delle cooperative iscritte all'albo regionale delle cooperative di servizi sociali che abbiano ottenuto l'affidamento di tali servizi da parte di un ente locale della regione Valle d'Aosta, intestatari della proprietà dei veicoli;
c) a servizi di trasporto pubblico;
d) all'autotrasporto per conto terzi;
ed inoltre per:
e) le macchine operatrici, non targate, in attività presso artigiani;
f) le macchine agricole escluse dalle assegnazioni previste per gli iscritti UMA (Utenti Motori Agricoli).
4. In relazione alla disponibilità del contingente annuo, la deliberazione della Giunta regionale può disporre per un'assegnazione, per un unico veicolo ed in misura non superiore a quella concessa ai privati cittadini, alle società e ditte industriali, artigiane, commerciali ed agricole, le quali siano in possesso di veicoli abilitati al trasporto di cose e persone e soggette al pagamento delle imposte dirette nella regione.
Articolo 25 bis - Assegnazione di gasolio per autotrazione.
1. L'assegnazione di gasolio per autotrazione, mediante il rilascio di appositi buoni, è concessa per i veicoli immatricolati in Valle d'Aosta e circolanti, in proprietà di privati cittadini iscritti come residenti nei registri di anagrafe dei Comuni della valle d'Aosta ed ivi abitualmente dimoranti.
2. L'assegnazione di cui al comma uno è limitata ad un solo veicolo per persona.
3. La deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 24 può disporre l'assegnazione di gasolio per autotrazione per i veicoli immatricolati in Valle d'Aosta e circolanti adibiti:
a) ad uso di enti pubblici;
b) ad uso degli enti morali o religiosi operanti in Valle d'Aosta e delle cooperative iscritte all'albo regionale delle cooperative di servizi sociali che abbiano ottenuto l'affidamento di tali servizi da parte di un ente locale della regione Valle d'Aosta, intestatari della proprietà dei veicoli;
c) a servizio di trasporto pubblico;
d) all'autotrasporto per conto terzi;
ed inoltre per:
e) le macchine operatrici, non targate, in attività presso artigiani;
f) le macchine agricole escluse dalle assegnazioni previste per gli iscritti UMA (Utenti Motori Agricoli).
4. In relazione alla disponibilità del contingente annuo, la deliberazione della Giunta regionale può disporre per un'assegnazione, per un unico veicolo ed in misura non superiore a quella concessa ai privati cittadini, alle società e ditte industriali, artigiane, commerciali ed agricole, le quali siano in possesso di veicoli abilitati al trasporto di cose e persone e soggette al pagamento delle imposte dirette nella regione.
Articolo 25 ter - Assegnazione olii lubrificanti.
1. L'assegnazione di olii lubrificanti è concessa in relazione alle disponibilità del contingente:
a) agli assegnatari di benzina e di gasolio di cui agli articoli 25 e 25 bis, in quote proporzionali al carburante assegnato;
b) per le macchine agricole che usufruiscono delle assegnazioni di carburante previste dall'UMA, in quote proporzionali alle assegnazioni stesse;
c) alle imprese locali che utilizzano olii lubrificanti nei processi produttivi."
Presidente I consiglieri possono votare sull'articolo 1 emendato.
Esito della votazione:
Presenti: 28
Votanti: 27
Astenuti: 1 (Riccarand)
Favorevoli: 27
Il Consiglio approva.
Presidente Trattandosi di un regolamento, possiamo passare a votazione sul complesso del regolamento.
Esito della votazione:
Presenti: 28
Votanti: 27
Astenuti: 1 (Riccarand)
Favorevoli: 27
Il Consiglio approva.
Possiamo dichiarare chiusa la seduta di questa mattina, ci vediamo questo pomeriggio alle ore 16.
