Oggetto del Consiglio n. 3169 del 28 febbraio 1992 - Resoconto
OGGETTO N. 3169/IX Disegno di legge: "Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 17 agosto 1987, n. 80, concernente interventi a favore della cooperazione. Modificazione della legge regionale 1° giugno 1984, n. 16, e della pianta organica del personale dell'Assessorato dell'industria, commercio, artigianato e trasporti".
PresidenteLa parola al relatore Consigliere Milanesio.
Milanesio (PSI) Per non far perdere tempo al Consiglio, la relazione che è allegata agli atti della Giunta è più che esauriente; si sprecherebbero delle parole e si farebbe perdere tempo ai colleghi che credo non abbiano voglia di perderlo.
Quindi c'è la totale adesione del Relatore alla relazione della Giunta sotto questo profilo.
Presidente Se non vi sono richieste d'intervento possiamo passare a votazione sul disegno di legge n. 374.
Si vota sull'articolo 1 del quale do lettura.
Articolo 1 1. Il comma uno dell'articolo 5 della legge regionale 17 agosto 1987, n. 80, recante "Interventi a favore della cooperazione. Modificazioni della legge regionale 1 giugno 1984, n. 16, e della pianta organica del personale dell'Assessorato, industria, commercio, artigianato e trasporti", è così sostituito:
"1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare contributi per operazioni di capitalizzazione iniziale alle società cooperative di produzione e lavoro o miste con almeno il 40 per cento di soci lavoratori o che svolgono, prevalentemente, attività socio-assistenziali".
2. Il comma due dell'articolo 5 della legge regionale 17 agosto 1987, n. 80, è così sostituito:
"2. Sono considerate operazioni di capitalizzazione iniziale le spese sostenute o assunte, per avviare l'attività, in data successiva alla presentazione della domanda di iscrizione al registro regionale della società cooperative e dei loro consorzi, relative a:
a) acquisizione, costruzione, trasformazione, ampliamento o ammodernamento degli immobili necessari per l'esercizio dell'attività statutaria, compreso l'acquisto di aree e di complessi aziendali;
b) acquisto di macchinario, attrezzature, arredamenti, materie prime e automezzi purché direttamente impiegati nel processo produttivo o nella prestazione di servizi".
3. Al comma cinque dell'articolo 5 della legge regionale 17 agosto 1987, n. 80, le parole "del requisito" sono sostituite dalle parole "dei requisiti".
Presidente E' aperta la votazione sull'articolo 1.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 28
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente Si passa alla votazione sull'articolo 2 del quale do lettura.
Articolo 2 1. L'articolo 6 della legge regionale 17 agosto 1987, n. 80, è così sostituito:
"Articolo 6 - Finanziamenti per investimenti.
1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare contributi alle società cooperative di produzione e lavoro, di consumo, di trasporto o miste per l'attuazione di progetti di sviluppo o di espansione, con aumento del capitale sociale.
2. I nuovi investimenti devono essere finalizzati ad incrementi occupazionali o produttivi, allo sviluppo o all'ammodernamento dell'impresa o all'acquisizione di complessi aziendali.
3. I progetti di sviluppo o di espansione sono ammissibili a finanziamento se il rapporto tra il capitale netto, relativo all'ultimo bilancio approvato, sommato al nuovo apporto di capitale, e l'investimento complessivo previsto, dedotto il contributo regionale, è pari o maggiore di uno.
4. L'ammontare dei contributi di cui al comma uno è ammesso, con il limite di lire 120.000.000, nella misura massima del triplo del nuovo apporto di capitale versato dai soci.
5. I contributi di cui al comma uno sono erogati anche in più soluzioni, previa documentazione delle spese sostenute."
Presidente Passiamo a votazione dell'articolo 2.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 29
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente Passiamo all'articolo 3 del quale do lettura.
Articolo 3 1. L'articolo 8 della legge regionale 17 agosto 1987, n. 80, è così sostituito:
"Articolo 8. Contributi in conto interessi.
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi in conto interessi a società cooperative di produzione e lavoro, di consumo, di trasporto o miste su scoperti di conto corrente autorizzati da istituti di credito per le seguenti spese:
a) esecuzione di commesse o contratti;
b) anticipazioni su esportazioni;
c) anticipi alle importazioni di materie prime.
2. I contributi di cui al comma uno sono ammessi su scoperti di conto corrente d'importo non superiore al 30 per cento del fatturato dell'esercizio precedente ed in misura tale che l'interesse posto a carico della società cooperativa, con esclusione degli oneri accessori e delle relative spese, risulti pari al 50 per cento del tasso ufficiale di sconto in vigore al momento dell'operazione.
3. La Giunta regionale è autorizzata a stipulare convenzioni con gli istituti di credito per l'erogazione dei contributi in conto interessi."
Presidente Se nessuno intende intervenire, possiamo votare l'articolo 3.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 29
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente Passiamo all'articolo 4 del quale do lettura.
Articolo 4 1. L'articolo 9 della legge regionale 17 agosto 1987, n. 80, è così sostituito:
"Articolo 9 - Comitato tecnico.
1. Per l'esame delle domande di finanziamento, di cui agli articoli 5, 6 e 7 e di concessione dei contributi in conto interessi di cui all'articolo 8, è istituito presso l'Assessorato regionale dell'industria, del commercio e dell'artigianato un Comitato tecnico composto da:
a) l'Assessore regionale dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente;
b) esperti in materia di cooperazione, designati, in numero di due dalla Fédération régionale des coopératives valdôtaines, e, in numero di uno, da ciascuna delle Associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciute ai sensi dell'articolo 5 del Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, recante provvidenze per la cooperazione, e successive modificazioni ed integrazioni;
c) un funzionario dell'Assessorato regionale dell'industria, del commercio e dell'artigianato appartenente alle qualifiche dirigenziali.
2. Funge da segretario del Comitato tecnico un'impiegato, appartenente al 7° livello funzionale, del Servizio dell'industria, dell'artigianato ed energia dell'Assessorato regionale dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
3. Il Comitato tecnico è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale.
4. Il Comitato tecnico esprime pareri in ordine alle domande ed ai progetti presentati sulla base dell'istruttoria effettuata dagli Uffici dell'Assessorato regionale dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della valutazione effettuata dal Servizio valutazione e controllo investimenti dell'Assessorato medesimo.
5. Ai componenti il Comitato tecnico di cui alla lettera b) è corrisposto un compenso lordo di lire 80.000 per ogni seduta."
PresidenteSe nessuno intende intervenire, possiamo passare a votazione.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 29
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente Passiamo all'articolo 5 del quale do lettura.
Articolo 5 1. Dopo l'articolo 12 della legge regionale 17 agosto 1987, n. 80, è inserito il seguente articolo 12 bis:
"articolo 12 bis. Contributi alle Associazioni di rappresentanza del movimento cooperativo per attività di assistenza contabile, amministrativa e fiscale alle società cooperative.
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere, alla Fédération régio-nale des coopératives valdôtaines e alle Associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, di cui all'articolo 11, contributi per le spese di assistenza contabile, amministrativa e fiscale, sostenute per l'erogazione di tali servizi alle società cooperative.
2. I contributi di cui al comma uno sono ammessi nel limite massimo del 30 per cento delle spese sostenute e sono erogati su presentazione di consuntivo comprovante l'attività svolta.
3. Le spese ammissibili a contributo sono individuate con deliberazione della Giunta regionale."
Presidente Se nessuno chiede d'intervenire, possiamo passare a votazione.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 29
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente Passiamo all'articolo 6 del quale do lettura.
Articolo 6 1. le disposizioni più favorevoli previste dalla presente legge si applicano anche ai progetti presentati nei diciotto mesi precedenti la data di entrata in vigore, per i quali non sia ancora intervenuto il provvedimento definitivo di liquidazione del contributo ammesso.
Presidente Se nessuno chiede d'intervenire, possiamo passare a votazione.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 29
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente Passiamo all'articolo 7 del quale do lettura.
Articolo 7 1. Gli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 3 e 5 gravano, rispettivamente, sui capitoli 46540, per lire 50.000.000, e 46560 per lire 250.000.000 di nuova istituzione del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1992.
2. Alla copertura degli oneri indicati al comma uno si provvede per l'anno 1992 mediante utilizzo per lire 30.000.000 dello stanziamento iscritto al capitolo 69020 (fondo globale per il finanziamento di spese di investimento) a valere sull'accantonamento previsto all'allegato 8 al bilancio di previsione concernente "sviluppo e ammodernamento del sistema economico e produttivo" d. 2.3.
Su detto intervento risulta, quindi, disponibile la minor somma di lire 700.000.000.
3. A decorrere dall'esercizio finanziario 1993, gli oneri derivanti dall'ap-plicazione della legge regionale 17 agosto 1987, n. 80, come modificata dalla presente legge, sono determinati con la legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90.
Presidente Se nessuno intende intervenire, possiamo passare a votazione.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 29
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente Passiamo all'articolo 8 del quale do lettura.
Articolo 8 1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1992 sono apportate le seguenti variazioni:
In diminuzione
Cap. 69020: Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento
£. 300.000.000
In aumento:
programma regionale - 2.2.2.08
codifica ISTAT - 2.1.1.6.3.2.10.25.05
Cap. 46540: Contributi in conto interessi a società cooperative su scoperti di conto corrente autorizzati da istituti di credito.
legge regionale 17 agosto 1987, n. 80, articolo 8
legge regionale articolo 3
£. 50.000.000
programma regionale: 2.2.2.08
codifica ISTAT 2.1.1.6.3.2.10.25.05.
Cap. 46560: Contributi alle Associazioni di rappresentanza del movimento cooperativo per attività di assistenza contabile amministrativa e fiscale alle società cooperative.
legge regionale 17 agosto 1987, n. 80, articolo 11 bis;
legge regionale articolo 5
£. 250.000.000
Presidente Se nessuno intende intervenire, possiamo passare a votazione.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 29
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente Passiamo all'articolo 9 del quale do lettura.
Articolo 9 1. la presente legge è dichiarata urgente ai sensi del comma tre dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Valle d'Aosta.
Presidente Per questo articolo c'è la dichiarazione d'urgenza ed è richiesta la maggioranza speciale di 18 voti.
I consiglieri possono votare.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 29
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente Passiamo alla votazione della legge nel suo complesso.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 29
Il Consiglio approva all'unanimità.
