Oggetto del Consiglio n. 358 del 28 novembre 1975 - Verbale
OGGETTO N. 358/75 - Disegno di legge regionale concernente: "Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 19 febbraio 1975, n. 4, concernente norme per il finanziamento della spesa per l'assistenza ospedaliera".
Le modificazioni e le integrazioni agli articoli 2 e 3 della legge regionale 19 febbraio 1975, n. 4, nascono da una duplice esigenza di carattere istituzionale, conseguente all'applicazione della legge 17 agosto 1974, n. 386, e di carattere finanziario in termini di articolazione del bilancio regionale in riferimento agli effetti della suddetta legge 386.
È necessario, cioè, che la Regione istituisca effettivamente il Fondo regionale per l'assistenza ospedaliera, comprendendo in esso, oltre alla quota regionale del Fondo nazionale medesimo anche quelle entrate dell'E.O.R. che per gli effetti della legge 386 non alimentano il suddetto fondo per la loro specifica destinazione.
In termini tecnici, pertanto, è necessario articolare il capitolo 191 in entrata del bilancio regionale di previsione per l'anno 1975 secondo quanto indicato all'articolo 1 della presente legge e, contemporaneamente, articolare il capitolo 154 in uscita dello stesso bilancio secondo la ripartizione dell'articolo 3 della legge 19 febbraio 1975, n. 4.
Inoltre, la legge regionale 19 febbraio 1975, n. 4 stabilisce, all'articolo 5, che "entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta della Giunta regionale, saranno emanate le norme relative alla contabilità ed alla gestione dell'Ente Ospedaliero Regionale".
Poiché la legge regionale sopramenzionata è stata pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 2 in data 11 marzo 1975 ed è entrata in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione, il termine, stabilito dal sopracitato articolo 5 della legge medesima, è scaduto in data 12 settembre 1975.
Entro tale data le norme sulla contabilità e la gestione dell'Ente Ospedaliero Regionale non hanno potuto essere emanate; perciò, al fine di consentire all'Ente interessato di provvedere tempestivamente alla preparazione del bilancio preventivo per il prossimo anno 1976, si propone l'approvazione di una norma transitoria che consenta alla Giunta regionale di impartire, con proprio provvedimento deliberativo, le necessarie istruzioni per la formazione del bilancio dell'Ente Ospedaliero Regionale per l'anno 1976.
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Disegno di legge regionale n. 162
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
Legge regionale ...................... n.......: "MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 19 FEBBRAIO 1975, N. 4, CONCERNENTE NORME PER IL FINANZIAMENTO DELLA SPESA PER L'ASSISTENZA OSPEDALIERA".
Il Consiglio Regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta Regionale
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
L'art. 2 della legge regionale 19 febbraio 1975, n. 4, è sostituito dal seguente:
"Il fondo regionale per l'assistenza ospedaliera è alimentato:
a) dalla quota annuale attribuita alla Regione del fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera di cui agli artt. 14 e 16 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386;
b) dalle entrate per attività ambulatoriali e per attività spedalizzata prestata ai soggetti che non hanno diritto all'assistenza ospedaliera ai sensi del primo comma dell'art. 12 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, e dei due commi ad esso aggiunti dalla legge 17 agosto 1974, n. 386 e ai soggetti non iscritti negli appositi ruoli di cui all'art. 13 dello stesso decreto-legge;
c) dai proventi derivanti da azioni di rivalsa o surroga e da forme supplementari di trattamento alberghiero nonché da ogni altro provento spettante all'Ente Ospedaliero Regionale a qualsiasi titolo e non vincolato a destinazione specifica;
d) dall'eventuale apporto integrativo della Regione da determinarsi con appositi provvedimenti legislativi.
L'Ente Ospedaliero verserà alla Regione, entro la fine del mese successivo alla scadenza di ciascun quadrimestre, l'ammontare dei proventi riscossi per le causali di cui alle precedenti lettere b) c) nonché ogni altro provento spettante all'Ente a qualsiasi titolo detratte le quote di competenza del personale medico, per l'attività libero professionale nei limiti massimi stabiliti dall'art. 7 della legge 17 agosto 1974, n. 386".
Art. 2
Dopo l'art. 5 della legge regionale 19 febbraio 1975, n. 4, è aggiunto il seguente:
"Art. 5 bis - In sede di prima attuazione della presente legge e in attesa dell'emanazione delle norme di cui al precedente articolo 5, le istruzioni necessarie per la formazione del bilancio dell'Ente Ospedaliero Regionale per l'anno 1976 saranno impartite con deliberazioni della Giunta regionale".
Art. 3
Ai fini dell'applicazione della presente legge, sul bilancio preventivo della Regione per l'esercizio 1975 sono istituiti i seguenti nuovi capitoli:
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Parte ENTRATE |
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Cap. 192 |
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Proventi derivanti alla Regione per assistenza ospedaliera in applicazione dell'art. 1, lettere b) c) d) della legge regionale..... n. .... |
L. 900.000.000 |
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Cap. 193 |
- |
Accantonamento fondi per assistenza ospedaliera a termine dell'art. 3, lettera g) della legge regionale 19.2.1975 n. 2 |
L. 300.000.000 |
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Parte SPESE |
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Cap. 155 |
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Erogazione proventi derivanti alla Regione per assistenza ospedaliera in applicazione dell'art. 1, lettere b) c) d) della legge regionale .... n. ... |
L. 900.000.000 |
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Cap. 156 |
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Erogazione disponibilità del fondo di accantonamento in applicazione dell'art. 3 della legge regionale 19 febbraio 1975 n. 2 |
L. 300.000.000 |
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Art. 4
La presente legge è dichiarata urgente a' sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
Chabod (D.C.) - Vi è un nuovo testo del disegno di legge.
Jorrioz (IND.) - Ieri è stato distribuito il nuovo testo della legge perché era incompleto, cioè si era previsto precedentemente di provvedere alla formazione dei capitoli 192 e 193, parte entrate e parte spese. Si sono quindi riportate le modifiche nello stesso disegno di legge, che viene portato all'esame del Consiglio per poi essere votato. Si vuole mettere il Consiglio dell'Ente Ospedaliero nella possibilità di formare il bilancio e nello stesso tempo affinché, nell'ipotesi che questo bilancio abbia delle liquidità particolari, queste ultime non vadano a finire nel gruzzolo di Roma, bensì passino attraverso la Regione e dalla Regione ritornino all'Ente Ospedaliero.
C'è la modifica dell'articolo 2 della legge n. 4 del 19 febbraio 1975 e l'articolo 5 bis che prevede per quest'anno la possibilità alla Giunta di emanare le norme per la formazione del bilancio.
Chabod (D.C.) - C'è qualcuno che prende la parola? La parola al Consigliere Monami.
Monami (P.C.I.) - Per dire brevissimamente che noi siamo d'accordo con questo provvedimento, perché, va bene, siamo arrivati con un certo ritardo, la colpa è di tutti e non è di nessuno, eccetera. Ci preme però mettere in evidenza che l'aver modificato la legge n. 4 del 19 febbraio 1975 non è stata una brillante operazione, anche se l'esigenza del tempo non ci poteva consigliare per il momento o permettere altre vie, perché, secondo noi, sono due materie sostanzialmente diverse. Con la legge n. 4 del 19 febbraio 1975 noi cioè davamo delle indicazioni precise che adesso sono venute modificandosi in materia di finanziamento della spesa per l'assistenza ospedaliera, mentre invece la legge che dovremmo approvare oggi, sempre in base alla legge n. 386, detta delle norme in materia di contabilità e gestione dell'Ente Regionale, che sono due cose sostanzialmente diverse.
Io in Commissione Sanità e in Commissione Affari Generali ho raccomandato che la Giunta provvedesse per il 1976 a preparare due diversi strumenti legislativi per regolare queste due materie, che sono del tutto diverse.
Chabod (D.C.) - C'è qualcun altro che vuole prendere la parola? La parola all'Assessore Jorrioz.
Jorrioz (IND.) - In base a quanto ha detto il Consigliere Monami, il problema è stato preso in esame, però sembra strano fare due leggi per modificare tre articoli per aggiungerne un altro della stessa legge, così si dovrebbero fare due provvedimenti per modificare gli articoli di una stessa legge; si può benissimo a un certo momento modificare e portare avanti una legge unica.
Chabod (D.C.) - Avvocato Chanu, ha chiesto la parola?
Chanu (D.P.) - Confesso di essere rimasto assai perplesso del tormentato iter di questa modifica in quanto ci siamo trovati in Commissione Affari Generali prima con un testo, poi con un secondo testo e poi con delle proposte di aggiunta e di specificazione contabile arrivate all'ultimo momento, in fine di seduta, e che hanno poi trovato effettivamente la loro collocazione nel testo che ci è stato elaborato e ci è stato sottoposto ieri.
Sono perfettamente d'accordo con quanto è stato detto dal collega Monami che questo problema così com'è stato risolto, raffazzonato all'ultimo momento, com'è costume di questa Giunta, debba essere affrontato con serietà e con senso di razionalità nel prossimo 1976. Questo giustifica l'insistenza con la quale la minoranza, in sede di Commissione Affari Generali, ha voluto porre il dito sulla limitazione specifica e letterale della durata cronologica di questi interventi proposti dalla modifica di legge che è stata presentata limitatamente al 1976. Perché effettivamente se dovessimo continuare così, io credo che la materia già difficile e già complessa in cui vi state dibattendo troverebbe in futuro argomenti e occasioni per passare da difficile ad assolutamente incomprensibile.
Chabod (D.C.) - C'è qualcun altro che prende la parola? La parola all'Assessore Jorrioz.
Jorrioz (IND.) - Per dire che appunto è stato stabilito per il 1976 e vedremo di apporre quelle altre modifiche probabilmente che saranno necessarie.
Fosson (U.V.) - Non vorrei ripetere qui quello che è stato detto nella Commissione Affari Generali proprio in risposta a quanto ha detto il Consigliere Chanu, nel senso che praticamente attualmente è indispensabile dare delle direttive all'Ente Ospedaliero per la predisposizione del bilancio del 1976. Non siamo in grado e, se dessimo oggi attraverso una legge delle norme dettagliate, è possibile che dovremmo poi fare marcia indietro, perché, come sapete, le competenze dell'Ente Ospedaliero sono passate alla Regione dal 1° gennaio 1975. È bene anche vedere un po' con calma quello che bisogna fare prima di stabilire con precisione le norme da dettare all'Ente Ospedaliero per predisporre il suo bilancio. Mi sembra che già in Commissione fosse stato spiegato e che tutti fossimo d'accordo che, limitatamente al 1976, si dava facoltà direttamente alla Giunta.
Per quanto riguarda la questione invece delle variazioni, io avevo fatto presente in Commissione Affari Generali che alcuni paragrafi della legge che era stata presentata non potevano essere accolti: ad esempio, l'ultimo paragrafo dell'articolo 1 che diceva di lasciare direttamente queste somme all'Ospedale e comportava il pericolo che queste somme fossero incamerate direttamente dallo Stato nel suo Fondo ospedaliero. Nella legge quindi bisognava dire che queste somme venivano versate al Fondo ospedaliero regionale, vedremo se sarà il caso di farle versare o no, questa è un'altra questione, ma contabilmente dovevamo affermare nella legge questo principio, altrimenti c'era il pericolo che andassero a finire nel calderone del Fondo ospedaliero nazionale e quindi di rimettere una somma non indifferente.
C'era poi la questione dell'articolo 2 che, così com'era messo, assolutamente non poteva andare dal punto di vista contabile. D'altra parte, io avevo chiesto l'autorizzazione a tutta la Commissione Affari Generali di rivedere completamente il testo, perché era inutile fare dei piccoli emendamenti ed ecco com'è venuta fuori - siccome interessava particolarmente la questione contabile... - l'articolazione anche in capitoli del bilancio ed ecco perché si è rifatto questo testo completamente che poi è stato presentato. Io quindi non ho altro da dire, le domande mi sembra che siano state fatte in quella sede. Le cifre riguardanti l'Ospedale le ho dette ieri nella discussione delle variazioni di bilancio e se a qualcuno poi interesserà averle, gliele daremo direttamente. Se qualcuno ha qualche chiarimento anche su quello che abbiamo messo in bilancio, quei 900 milioni e via dicendo, siamo qui a disposizione.
Chanu (D.P.) - Assessore Fosson, sono d'accordo a vedere le cose con calma, che è la virtù dei forti. Possiamo consentire anche di fare delle marce indietro, quello che non potremmo consentire è di trovarci senza essere andati avanti per la paura di dover fare delle marce indietro. Questo era il senso delle raccomandazioni che sono venute fuori in Commissione, indipendentemente quindi dalle sue argomentazioni esatte che hanno comportato all'ultimo momento di dare una veste di razionalità contabile a questo provvedimento.
Chabod (D.C.) - Finita la discussione generale, possiamo mettere, oh pardon...
Monami (P.C.I.) - Ho qui il nuovo testo dell'articolo 2, mi pare che questo testo, l'ultimo consegnatoci, comprenda tutti gli emendamenti fatti in Commissione.
Proprio perché lo avevo richiesto in Commissione, vorrei che all'articolo 5 bis: "in sede di prima attuazione della presente legge e in attesa dell'emanazione delle norme di cui al precedente articolo 5, le istruzioni necessarie per la formazione del bilancio dell'Ente Ospedaliero Regionale, limitatamente per l'anno 1976 saranno impartite con deliberazioni della Giunta regionale" fosse aggiunta - e mi pare che la Commissione fosse d'accordo, ma non la vedo - la parola "limitatamente". Io ne ho fatto una questione perché non vorrei che fosse istituzionalizzato il criterio che la Giunta al di sopra del Consiglio... quindi vorrei che ci fosse la correzione all'articolo 2 con l'aggiunta dell'avverbio "limitatamente".
Chabod (D.C.) - Articolo 1. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Chi è contrario? Astenuti?
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 30
Il Consiglio approva all'unanimità.
Votiamo l'articolo 2 con l'aggiunta della parola "limitatamente". Chi approva è pregato di alzare la mano.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 30
Il Consiglio approva all'unanimità.
Art. 3. Stesso risultato.
Art. 4. Stesso risultato.
VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO
Esito della votazione:
Presenti e votanti: 31
Maggioranza: 16
Favorevoli: 28
Contrari: 3
Il Consiglio approva.
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Disegno di legge regionale n. 162
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
Legge regionale ...................... n.......: "MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 19 FEBBRAIO 1975, N. 4, CONCERNENTE NORME PER IL FINANZIAMENTO DELLA SPESA PER L'ASSISTENZA OSPEDALIERA".
Il Consiglio Regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta Regionale
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
L'art. 2 della legge regionale 19 febbraio 1975, n. 4, è sostituito dal seguente:
"Il fondo regionale per l'assistenza ospedaliera è alimentato:
a) dalla quota annuale attribuita alla Regione del fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera di cui agli artt. 14 e 16 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386;
b) dalle entrate per attività ambulatoriali e per attività spedalizzata prestata ai soggetti che non hanno diritto all'assistenza ospedaliera ai sensi del primo comma dell'art. 12 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264 e dei due commi ad esso aggiunti dalla legge 17 agosto 1974, n. 386, e ai soggetti non iscritti negli appositi ruoli di cui all'art. 13 dello stesso decreto-legge;
c) dai proventi derivanti da azioni di rivalsa o surroga e da forme supplementari di trattamento alberghiero nonché da ogni altro provento spettante all'Ente Ospedaliero Regionale a qualsiasi titolo e non vincolato a destinazione specifica;
d) dall'eventuale apporto integrativo della Regione da determinarsi con appositi provvedimenti legislativi.
L'Ente Ospedaliero verserà alla Regione, entro la fine del mese successivo alla scadenza di ciascun quadrimestre, l'ammontare dei proventi riscossi per le causali di cui alle precedenti lettere b) c) nonché ogni altro provento spettante all'Ente a qualsiasi titolo detratte le quote di competenza del personale medico, per l'attività libero professionale nei limiti massimi stabiliti dall'art. 7 della legge 17 agosto 1974, n. 386".
Art. 2
Dopo l'art. 5 della legge regionale 19 febbraio 1975, n. 4, è aggiunto il seguente:
"Art. 5 bis - In sede di prima attuazione della presente legge e in attesa dell'emanazione delle norme di cui al precedente articolo 5, le istruzioni necessarie per la formazione del bilancio dell'Ente Ospedaliero Regionale per l'anno 1976 saranno impartite con deliberazioni della Giunta regionale".
Art. 3
Ai fini dell'applicazione della presente legge, sul bilancio preventivo della Regione per l'esercizio 1975 sono istituiti i seguenti nuovi capitoli:
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Parte ENTRATE |
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Cap. 192 |
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Proventi derivanti alla Regione per assistenza ospedaliera in applicazione dell'art. 1, lettere b) c) d) della legge regionale..... n. .... |
L. 900.000.000 |
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Cap. 193 |
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Accantonamento fondi per assistenza ospedaliera a termine dell'art. 3, lettera g) della legge regionale 19.2.1975 n. 2 |
L. 300.000.000 |
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Parte SPESE |
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Cap. 155 |
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Erogazione proventi derivanti alla Regione per assistenza ospedaliera in applicazione dell'art. 1, lettere b) c) d) della legge regionale .... n. ... |
L. 900.000.000 |
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Cap. 156 |
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Erogazione disponibilità del fondo di accantonamento in applicazione dell'art. 3 della legge regionale 19 febbraio 1975 n. 2 |
L. 300.000.000 |
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Art. 4
La presente legge è dichiarata urgente a' sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
