Oggetto del Consiglio n. 355 del 28 novembre 1975 - Verbale

OGGETTO N. 355/75 - Disegno di legge regionale concernente: "Determinazione della nuova misura della tredicesima mensilità spettante al personale della Regione".

La tredicesima mensilità spettante al personale della Regione è attualmente corrisposta sulla base di un dodicesimo del solo stipendio tabellare annuo, con esclusione delle indennità che, presentemente, costituiscono una parte rilevante della retribuzione complessiva.

Tale meccanismo ha fatto sì che la tredicesima mensilità sia rimasta praticamente invariata negli ultimi cinque anni, mentre la retribuzione mensile è aumentata per effetto della concessione o dell'incremento delle indennità che seguono:

a) indennità mensile integrativa regionale, elevata a lire 40.000 lorde mensili dal 1° gennaio 1975;

b) assegno pensionabile, concesso in misura variabile da lire 38.000 a lire 50.000 lorde mensili dal 1° gennaio 1974;

c) indennità integrativa speciale, corrispondente all'indennità di contingenza, elevata a lire 57.700 lorde mensili dal 1° luglio 1975.

Da quanto, sopra esposto, si spiega come la tredicesima mensilità per i dipendenti regionali corrisponda attualmente ad importi variabili dal 50% all'80% della retribuzione mensile complessiva.

La Giunta regionale, anche a seguito di ripetute richieste da parte delle rappresentanze sindacali dei dipendenti, ha ravvisato l'opportunità di rivalutare la tredicesima mensilità, commisurandola, oltre che allo stipendio tabellare, anche all'indennità mensile integrativa regionale nonché all'assegno pensionabile ed escludendo solo l'indennità integrativa speciale in quanto questa è corrisposta in base a disposizioni di legge statale.

L'applicazione del disegno di legge di cui trattasi comporta una spesa annua di lire 85 milioni, che sarà stanziata mediante il prelievo di una somma di pari importo dal Capitolo 204 "Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine".

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Disegno di legge regionale n. 167

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

Legge regionale ......................... n. .....: "DETERMINAZIONE DELLA NUOVA MISURA DELLA TREDICESIMA MENSILITÀ SPETTANTE AL PERSONALE DELLA REGIONE".

Il Consiglio Regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta regionale

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Con decorrenza 1° dicembre 1975, il primo comma dell'articolo 181 della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3, è modificato come segue:

"Al personale regionale spetta la tredicesima mensilità commisurata ad un dodicesimo del trattamento economico annuo spettante a titolo di stipendio o salario tabellare, di indennità mensile integrativa regionale di cui all'articolo 180 della presente legge, nonché di assegno pensionabile di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 1974, n. 14.

In caso di servizio prestato per un periodo di tempo inferiore ad un anno, la tredicesima mensilità è dovuta in ragione di un dodicesimo per ogni mese di servizio prestato o frazione di mese superiore ai quindici giorni".

Art. 2

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in annue lorde lire 85 milioni, graverà sui capitoli di spesa sottoelencati iscritti nel bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1975 e sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi.

Per il finanziamento della spesa di lire 85 milioni, sono apportate le seguenti variazioni alla parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1975:

- Variazioni in diminuzione:

Cap. 204

Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine

L.

85.000.000

- Variazioni in aumento:

Cap. 8

- Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale della Presidenza del Consiglio

L.

1.300.000

Cap. 51

- Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale della Segreteria Generale e della Segreteria particolare e Ufficio Stampa della Presidenza della Giunta

L.

5.000.000

Cap. 52

- Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale addetto al Servizio Controllo Comuni

L.

1.200.000

Cap. 53

- Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale dell'Assessorato alle Finanze

L.

4.000.000

Cap. 54

- Paghe, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale addetto alla custodia ed alla manutenzione di beni immobili della Regione

L.

3.500.000

Cap. 55

- Salari, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale addetto al servizio automezzi

L.

1.300.000

Cap. 70

- Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale addetto alla Commissione di Coordinamento

L.

100.000

Cap. 74

- Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale addetto agli Uffici distaccati di Roma

L.

400.000

Cap. 163

- Stipendi, paghe e retribuzioni ed altri assegni fissi al personale della Funivia di Chamois

L.

1.000.000

Cap. 293

- Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale dei servizi dell'agricoltura

L.

4.000.000

Cap. 294

- Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale dei servizi zootecnici

L.

1.300.000

Cap. 302

- Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale dei servizi forestali

L.

6.500.000

Cap. 462

- Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale dell'Assessorato

L.

3.000.000

Cap. 495

- Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale dell'Assessorato

L.

5.000.000

Cap. 496

- Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale addetto alla manutenzione delle strade

L.

3.600.000

Cap. 580

- Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale addetto all'Assessorato

L.

4.300.000

Cap. 581

- Stipendi, paghe e retribuzioni al personale di segreteria e subalterno delle Scuole secondarie

L.

22.100.000

Cap. 630

- Stipendi, indennità e competenze fisse al personale di assistenza ed ausiliario dei Convitti Regionali istituiti per gli alunni soggetti all'obbligo scolastico (leggi regionali 26.6.1972, n. 11 e 7.3.1973, n. 8)

L.

1.900.000

Cap. 676

- Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale dell'Assessorato

L.

4.000.000

Cap. 677

- Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale amministrativo della Federazione ONMI

L.

400.000

Cap. 683

- Stipendi, paghe e retribuzioni ed altri assegni fissi e contrattuali al personale del Servizio

L.

1.800.000

Cap. 693

- Stipendi, paghe e retribuzioni al personale addetto al servizio per la tutela della salute dei lavoratori dell'Assessorato della Sanità

L.

100.000

Cap. 694

- Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale del Centro di Medicina Preventiva (D.P.R. 11.2.1961 n. 249)

L.

600.000

Cap. 695

- Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale del Laboratorio

L.

2.400.000

Cap. 777

- Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale addetto al servizio Antichità, Monumenti e Belle Arti

L.

4.100.000

Cap. 793

- Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale addetto ai servizi del Turismo

L.

2.100.000

Art. 3

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Chabod (D.C.) - Si passa al punto n. 12/b dell'ordine del giorno, è arrivato il parere della Commissione Paritetica. La parola al Presidente della Giunta.

Andrione (U.V.) - Credo che già nel 1974, con l'accordo di tutti i Gruppi del Consiglio, discutendo con le Organizzazioni Sindacali e i rappresentanti del personale regionale, si fosse addivenuti all'accordo che nel tempo, e quindi in diversi esercizi finanziari, si sarebbe giunti al conglobamento di tutte le indennità nello stipendio. Dando una prima applicazione a questo principio, la legge che la Giunta presenta congloba per l'anno 1975 l'indennità, la cosiddetta "tredicesima". L'onere per la Regione è di 85 milioni, il provvedimento era legato alle variazioni di bilancio ed è per tale ragione che viene presentato adesso.

La Commissione Paritetica ha espresso unanime parere favorevole sia nelle sue componenti consiliari, sia in quelle dei rappresentanti del personale.

Nel bilancio 1976 probabilmente, visti gli impegni presi, faremo un altro passo avanti. In tale maniera, salvo evidentemente quanto riguarda la totale ristrutturazione dell'apparato regionale, non vi saranno aumenti salariali e in questo momento non potrebbero essere supportati dal bilancio regionale.

Chabod (D.C.) - La parola al Ragionier Dolchi.

Dolchi (P.C.I.) - Soltanto per dire che siamo favorevoli e per ribadire al Consiglio che la Commissione Paritetica nel dare parere favorevole... i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali hanno ritirato una loro proposta di precisare la data, tenuto conto - e io in questo senso lo riferisco al Consiglio - che, laddove non viene precisata la data dello stipendio, si ricorre all'analogia con la legge dello Stato che fissa nello stipendio del 14 dicembre quello su cui viene calcolata la tredicesima mensilità.

In questo senso quindi i rappresentanti, diciamo così, del Consiglio nei confronti dei rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali hanno chiarito in modo che risulti, prima della votazione, che, non essendoci questa data, si intende quella che è precisata nelle leggi dello Stato, cioè quella del 14 dicembre.

Chabod (D.C.) - C'è qualcun altro che intende prendere la parola? Allora mettiamo ai voti ...(voci di alcuni Consiglieri)... siamo in votazione, Fosson, per favore, lo discuterete poi dopo! Articolo 1. Chi è d'accordo alzi la mano. Chi non è d'accordo? Chi si astiene?

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 26

Il Consiglio approva all'unanimità.

Articolo 2. Stesso risultato.

Articolo 3. Stesso risultato.

VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO

Esito della votazione:

Presenti e votanti: 29

Maggioranza: 15

Favorevoli: 27

Contrari: 2

Il Consiglio approva il soprariportato disegno di legge n. 167.