Oggetto del Consiglio n. 354 del 28 novembre 1975 - Verbale
OGGETTO N. 354/75 - Disegno di legge sulle norme C.E.E.. Rinvio.
Disegno di legge n. 153
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
Legge regionale ................................ n. ...... : "ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE DEL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE PER LA RIFORMA DELL'AGRICOLTURA E DELLE NORME DI CUI ALLA LEGGE 9 MAGGIO 1975, N. 153".
Il Consiglio Regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta Regionale
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Con la presente legge la Regione Autonoma Valle d'Aosta dà attuazione alle norme della legge 9 maggio 1975, n. 153, che recepisce le direttive comunitarie per la riforma dell'agricoltura, tenuto conto della situazione economica e delle caratteristiche strutturali delle aziende agricole del suo territorio.
La legge ha lo scopo di promuovere il miglioramento dei redditi, delle condizioni di vita e di lavoro della popolazione agricola mediante l'ammodernamento delle strutture produttive, il miglioramento della preparazione tecnica, economica e amministrativa degli addetti all'agricoltura.
Art. 2
L'obiettivo di reddito è il raggiungimento di una remunerazione del lavoro agricolo comparabile con quello degli addetti ai settori extra-agricoli della Regione, determinati secondo le norme contenute nella legge 9 maggio 1975, n. 153.
Il precitato reddito comparabile è realizzato attraverso l'attuazione di piani di sviluppo aziendali o interaziendali che consentano una più razionale ed efficiente organizzazione dei fattori di produzione.
I piani di sviluppo devono perseguire gli obiettivi fissati dalla politica agraria regionale, essere conformi con la programmazione economica regionale e rispondere alle direttive indicate nei successivi articoli.
Art. 3
Le funzioni tecniche, di istruttoria delle domande, di raccolta degli elementi e statistiche inerenti l'applicazione degli aiuti previsti dalla legge 9 maggio 1975, n. 153, sono esercitate dall'Assessorato all'Agricoltura e Foreste, che vi provvede mediante il servizio agrario. Le funzioni amministrative e finanziarie sono affidate all'Assessorato delle Finanze.
Per l'espletamento delle funzioni indicate nel primo comma relative all'applicazione della legge e delle direttive C.E.E., l'Assessorato dell'Agricoltura e Foreste può avvalersi di tutto il personale tecnico, amministrativo, d'ordine centrale e periferico, ivi compreso quello di cui alla legge regionale 5 aprile 1975, n. 15.
Spetta all'Assessorato dell'Agricoltura e Foreste:
- accertare l'esistenza dei requisiti per la concessione degli aiuti previsti dalla legge 9 maggio 1975, n. 153;
- approvare i piani di sviluppo aziendali e interaziendali, istruire le relative pratiche. Entro 90 giorni dalla presentazione dei piani di sviluppo, si dovrà concludere l'istruttoria con l'approvazione o il rigetto del piano stesso;
- vigilare sulla attuazione dei piani di sviluppo;
- proporre all'approvazione della Giunta Regionale le disposizioni procedurali per l'applicazione delle norme contenute nella legge 9 maggio 1975, n. 153,
- stabilire eventuali priorità nell'erogazione degli aiuti previsti dalle direttive C.E.E.;
- assicurare un'assistenza nella divulgazione delle norme C.E.E. e della legge 9 maggio 1975, n. 153, con particolare riguardo alla formulazione dei piani di sviluppo.
Art. 4
I piani di sviluppo aziendali ed interaziendali devono consentire, in senso generale, il raggiungimento degli obiettivi che si prefiggono le tre direttive C.E.E. sulla riforma agraria. In particolare, i piani stessi devono essere conformi agli indirizzi di politica agraria sottoindicati e consentire il raggiungimento degli obiettivi fissati negli indirizzi stessi:
- assicurare la continuità di un minimo di popolazione e di attività agricola indispensabile alla conservazione e protezione dell'ambiente naturale, con particolare riguardo alla difesa idrogeologica del territorio interamente montano della Regione;
- il raggiungimento di livelli di reddito per U.L.U. comparabile con quello raggiunto in attività extra-agricola;
- raggiungimento di unità aziendali aventi dimensioni tecnicamente ed economicamente valide;
- sviluppo della cooperazione agricola in tutti i settori, con particolare riguardo a quello della conduzione in comune delle aziende e degli allevamenti;
- incremento e valorizzazione delle produzioni agricole tipiche della Regione e ormai consolidate nel particolare ambiente montano;
- realizzazione prioritaria delle infrastrutture agricole anche a carattere interaziendale, con particolare riguardo alla elettrificazione agli acquedotti e alla viabilità rurale;
- attuazione di tutti i miglioramenti fondiari a carattere aziendale o interaziendale indispensabili per una razionale ed economica gestione dell'azienda agraria, avuto riguardo agli specifici indirizzi produttivi (opere irrigue, fabbricati, sistemazione dei terreni, magazzini di raccolta e trasformazione di prodotti agricoli);
- tendere alla realizzazione di un'efficiente organizzazione aziendale, di una conveniente combinazione dei fattori produttivi e di una sufficiente, organizzazione amministrativa, contabile e di direzione tecnica dell'azienda agraria;
- assicurare una conveniente capacità imprenditoriale e la continuità nel tempo della conduzione dell'azienda o delle aziende;
- nel settore dei miglioramenti agrari i piani di sviluppo dovranno assicurare una conveniente meccanizzazione agricola, una sufficiente dotazione delle scorte vive e morte nonché dei capitali circolanti indispensabili ad una regolare conduzione delle aziende;
- miglioramento quantitativo e qualitativo della produzione agricola, con specifico riferimento alle colture foraggere, ai pascoli, alle produzioni arboree pregiate (limitatamente alle zone che ne hanno la vocazione agronomica);
- espletamento dell'attività zootecnica nel rispetto degli indirizzi e delle leggi zootecniche e sanitarie vigenti in materia. In particolare, si fa riferimento alla scelta del bestiame, alla selezione e al suo miglioramento, al risanamento, alla profilassi delle malattie, alla raccolta e alla trasformazione razionale del latte.
Art. 5
Il Presidente della Giunta Regionale, su proposta dell'Assessorato dell'Agricoltura e Foreste, sentite le organizzazioni professionali più rappresentative della Regione, con proprio decreto, provvederà a costituire il Comitato consultivo di cui alla lettera c) dell'art. 26 e la Commissione di cui all'ultimo comma dell'art. 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153.
Art. 6
Le provvidenze previste dalla normativa comunitaria per la riforma delle strutture agricole (nn. 159, 160 e 161 del 17 aprile 1972) e della legge 9 maggio 1975, n. 153, non sono cumulabili, per le stesse opere e iniziative, con le analoghe provvidenze previste dalle leggi statali, regionali e, comunque, con gli eventuali benefici concessi da altri Enti Pubblici.
Art. 7
L'Amministrazione Regionale provvederà ad istituire nel bilancio della Regione appositi capitoli nella parte Entrate e nella parte Spese per l'introito degli stanziamenti che saranno effettuati dallo Stato in applicazione della legge 9 maggio 1975, n. 153. La destinazione dei citati stanziamenti è vincolata agli scopi previsti dalla predetta legge.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.
Chabod (D.C.) - La seduta è valida con 25 Consiglieri presenti. Si scusa l'assenza dei Consiglieri Avvocati Caveri (Presidente del Consiglio) e Tonino. Si continua la discussione generale sull'oggetto 12/e). La parola al Consigliere Lustrissy.
Lustrissy (D.P.) - Io credo che, in materia di direttive C.E.E., sia necessario approfondire l'argomento all'ordine del giorno in quanto ritengo sia un argomento fondamentale che riguarda il futuro della nostra agricoltura. L'argomento che è stato proposto con molta fretta deve essere sviscerato fino in fondo; d'altra parte, la relazione allegata al disegno di legge non è che dia ai Consiglieri regionali non addetti ai lavori, che non hanno avuto cioè la possibilità di seguire questo argomento, l'esatta dimensione del provvedimento che stiamo per discutere. D'altra parte, anche la relazione telegrafica dell'Assessore non ci ha permesso di inquadrare il problema in ordine ai presupposti delle direttive della C.E.E. e delle direttive recepite dalla nostra legge statale n. 153, e così è nata forse una confusione su l'iter parlamentare e la trattativa avvenuta tra C.E.E.-Stato e la Regione in ordine al recepimento delle direttive comunitarie n. 159, n. 160 e n. 161. C'è stata - è già stato ricordato - una grossa discussione sul principio e sui contenuti che tendevano a mettere in evidenza le diverse competenze e le potestà legislative dei singoli organismi; ebbene, questa battaglia è stata vinta dalle Regioni, lo Stato ha recepito questi concetti e ha fatto salve le prerogative delle Regioni introducendo all'articolo 2 della legge n. 153 quelle norme già richiamate.
Ebbene, superata questa prima fase di tipo concettuale e procedurale, volta a ristabilire le rispettive competenze sempre nell'ordine degli interessi internazionali, degli obblighi e degli interessi generali dello Stato, ci troviamo oggi ad attuare in concreto le statuizioni della C.E.E. e dello Stato mediante il recepimento a livello regionale di alcune disposizioni. Io credo che la legge che ci viene proposta non tenga conto di queste due istanze della legge n. 153, che, da una parte, ristabilisce queste proporzioni e riafferma le competenze statutarie delle singole Regioni e, dall'altra, all'articolo 26 chiede semplicemente alle Regioni di regolamentare in sede locale l'organizzazione burocratica delle procedure per la distribuzione e l'erogazione dei fondi e per l'esame delle domande presentate a norma delle direttive stesse.
La legge che ci viene proposta forse non tiene conto della limitatezza dell'argomento previsto all'articolo 26 e credo voglia affrontare così di brutto un problema che è più generale e che attiene invece alle statuizioni dell'articolo 2 che prevedono espressamente il recepimento da parte della Regione e che queste norme siano adattate alle situazioni locali. Ebbene, l'articolo 26 ricorda semplicemente che le Regioni devono dotarsi di organizzazione per spendere i soldi che lo Stato assegnerà alle stesse in adempimento dei finanziamenti comunitari, questo è semplicemente il presupposto dell'articolo 26, e noi con la nostra legge regionale vogliamo già entrare nel merito dell'articolo 2. Secondo me, i primi due articoli della legge non tengono conto di questa divisione di compiti e interpretazioni e rischiamo di recepire direttamente alcuni contenuti generali della legge senza approfondirne i contenuti e i limiti di applicabilità degli stessi nella nostra Regione:
per esempio, l'articolo 1 stabilisce che con questa legge la Valle d'Aosta recepisce le direttive comunitarie in toto e questo pare in contrasto con l'articolo 2 della legge che dà facoltà alle Regioni a Statuto speciale di adeguare queste direttive alle proprie esigenze locali sempre nell'ordine dei principi generali del rispetto delle singole competenze.
Appunto, secondo me, questo articolo 1 per il momento dovrebbe essere stralciato perché non è che noi con questa legge recepiamo le direttive: con questa legge indichiamo semplicemente le procedure perché l'articolo 26 stabilisce che le Regioni si devono dotare di organizzazione, ma se viene meno il presupposto dell'articolo 2, cioè il recepimento e l'adeguamento delle direttive alla realtà locale, ipso facto l'interpretazione dell'articolo 26 ci porta all'applicazione integrale delle direttive contenute nella legge e della C.E.E.: ecco perché questa legge, così come ci viene posta, potrebbe ingenerare confusione sia sul piano di interpretazione a livello di Amministrazione regionale, sia sul piano dei contenuti, perché questa legge si propone già di introdurre e recepire le direttive così come sono senza portare a queste nessuna modifica.
All'articolo 2 si recepiscono alcuni concetti generali della direttiva n. 159, che è poi quella che in modo particolare riguarda l'articolo 26, cioè, per attuare i piani di sviluppo aziendali, la Regione potrà utilizzare questi fondi nei modi stabiliti, ma il contenuto di questi piani aziendali, cioè il recepimento dei contenuti della direttiva n. 159 per quanto riguarda i piani aziendali, è tutto da verificare a livello regionale e noi recepiamo così come sono. Questo è un grave pericolo ed ecco il pericolo di avere fatto una grossa battaglia a livello nazionale, a livello di Comunità per statuire che le Regioni esercitano le loro prerogative e poi, di fatto, quando ci troviamo ad esercitare queste prerogative, noi con queste dichiarazioni degli articoli 1 e 2 rinunciamo a questo adeguamento. Perché dico questo? Perché riferendomi all'articolo 2... a parte diciamo le considerazioni svolte sull'articolo 1, che, secondo me, non sono da mettere in questa legge, la legge potrebbe benissimo incominciare dagli articoli successivi. Per quanto riguarda l'articolo 2, si parla di obiettivi e di piani di sviluppo. Ora, è vero che l'obiettivo generale delle direttive della C.E.E. per quanto riguarda l'applicazione della direttiva n. 159 si riferisce soprattutto al reddito comparato, cioè questi piani di sviluppo devono assicurare una parità di reddito tra il settore agricolo e gli altri settori, è uno dei vincoli e delle condizioni dei piani di sviluppo che le unità uomo impiegati in quella azienda raggiungano come livello retributivo la parità di retribuzione con gli altri settori. È una proposta, però il tutto viene non solo ai piani aziendali, ma alla dotazione di infrastrutture nella zona dove il piano aziendale si trova ad operare.
C'è un grosso limite in questa direttiva per noi, soprattutto per la Valle d'Aosta: che i piani aziendali hanno dei limiti, cioè il minimo previsto per i piani aziendali è di tre ettari per azienda, cioè non si prenderanno in esame i piani aziendali che abbiano una superficie agraria utilizzabile inferiore ai tre ettari ed è questo un limite obiettivo della nostra situazione aziendale in Valle d'Aosta. In più diciamo che tutti questi limiti posti al Piano di Sviluppo sono in contrasto, non risolvono il nostro problema, nel senso che, proprio in questi particolari, in questi dettagli del Piano di Sviluppo, noi dovremo operare in base all'articolo 2 su una legge regionale generale che, fatti salvi i principi generali dell'ammodernamento dell'agricoltura e della redditività e del conseguimento del reddito, però tengano conto di una realtà aziendale locale, perché per le nostre aziende l'obiettivo dei tre ettari di superficie utile è un obiettivo abbastanza irrealizzabile se non si pensa all'azienda cooperativa, ad altre forme di conduzione.
La direttiva n. 159 però prevede espressamente che l'aiuto - in questo caso si tratta di credito a tasso agevolato - venga devoluto alle aziende sia singole, sia associate, la nostra realtà regionale, per il momento, è una realtà di aziende singole, è una realtà di aziende coltivatrici dirette nella maggioranza dei casi: ecco perché gli obiettivi dall'articolo 2 non potranno mai venire raggiunti se noi ci limitiamo semplicemente a statuire certe cose, a recepire così in toto le proposte della C.E.E., senza con questo aggiornarle alla nostra situazione regionale, venendo così meno ai presupposti dell'articolo 2.
Allora io ritengo che, proprio per evitare questo inconveniente e per chiarire meglio a tutti noi questa funzione della Regione nella interpretazione di queste direttive, sarebbe opportuno sospendere brevemente questa discussione e rinviarla rapidamente in questi giorni alle Commissioni competenti Affari Generali e Agricoltura riunite, di modo che possano esaminare meglio i contenuti di queste due leggi in maniera che la legge che noi stiamo per approvare... se dobbiamo, perché io ho ancora dei dubbi se dobbiamo recepire subito l'articolo 26, perché, recependolo subito, noi ci troviamo ad interpretare la legge n. 153 così com'è. Per me sarebbe molto più logico predisporre nello stesso momento le due leggi, cioè la legge che regolamenta l'articolo 2 e la legge che recepisce l'organizzazione, in modo che poi noi ci troviamo a spendere i soldi con le finalità indicate della Regione, mentre così nella situazione oggettiva oggi, nonostante i presupposti della legge che fa delle grosse dichiarazioni ma poi si riferisce sempre ai contenuti attuali delle direttive C.E.E. che non ci vanno per certe cose... ci troviamo ipso fatto ad applicare le direttive contenute nella legge n. 153, di conseguenza le direttive C.E.E. così come sono.
Poi diciamo che ci sono le scadenze delle norme procedurali, il legislatore ha voluto distinguere questi due termini ben sapendo che se lo Stato ci ha messo tre anni per recepire le direttive della C.E.E., probabilmente non tutte le Regioni entro due anni potranno adeguarsi a queste direttive per adeguare successivamente queste norme generali alle realtà locali. Il legislatore forse ha voluto distinguere questi due momenti, cioè il primo momento applicativo per prendere qualche soldo che però per noi non potrebbe essere utilizzato, in quanto la nostra realtà regionale non ci permetterà di utilizzare questi soldi almeno per questo aspetto dei piani regionali di sviluppo e impedirà l'applicazione concreta della legge secondo le nostre finalità.
Il legislatore forse ha avuto un attimo di prudenza e di cautela, lo ha detto anche nella legge ad un certo punto che se entro quella data, cioè entro i sei mesi, le Regioni non adotteranno le procedure, il Ministero dell'Agricoltura sarà autorizzato a sostituirsi alle Regioni per organizzare le procedure stesse. È in contrasto però con l'articolo 2, cioè questo termine di sei mesi e due anni deve essere da noi portato avanti nello stesso momento e purtroppo abbiamo perso mesi preziosi di tempo, avremmo potuto già predisporre in questo periodo, già studiare o porre allo studio le modalità per il recepimento dei presupposti dell'articolo 2. Non è stato fatto, ebbene possiamo rinviare un momento anche l'applicazione dell'articolo 26 in attesa di meglio definire sul piano regionale quali devono essere i contenuti di queste direttive.
Per quanto riguarda l'articolo 3, credo sia un errore che al 2° comma si faccia riferimento, per quanto riguarda il personale d'ordine e periferico, alla legge regionale n. 15 del 5 aprile 1975, che è intitolata: "Classificazione di alberghi, pensioni e locande", che credo non abbia molto a che fare con l'organizzazione periferica del Servizio dell'agricoltura. Probabilmente si tratterà del Servizio di assistenza tecnico-economico-sociale, che è una legge del 1973 se non vado errato, pertanto se si intende regolamentare, stabilire - perché io ho ancora dei dubbi, anche qui vediamo che la fretta ci fa forse commettere degli errori - quel servizio di assistenza tecnica, che era stato istituito con certe finalità che rientrano più nell'applicazione forse dell'articolo 51 della legge: quello che prevede l'informazione socio-economica, e dovrà essere finalizzato a quest'attività... Viene così inserito di nuovo nell'apparato burocratico della Regione e verrà utilizzato per fare questi adempimenti burocratici che non rientrano nei fini istituzionali del servizio di assistenza tecnica, mentre per noi, almeno da come era stata definita la legge in quel momento, il Servizio di assistenza tecnica rientra piuttosto, in applicazione dell'articolo 51 e seguenti, per quanto si riferisce all'assistenza tecnica professionale, gestionale, contabile dell'azienda, piuttosto che alla predisposizione dei piani di sviluppo e a tutta questa procedura burocratica che dovrebbe applicare le direttive della Comunità Europea.
Anche l'articolo 4 recepisce così, sic et simpliciter, tutte le direttive con qualche variante, ci sono delle piccole varianti, ma la variante più grossa che noi non abbiamo preso in considerazione è quella della dimensione aziendale. È inutile che noi facciamo delle grosse dichiarazioni di questo tipo recependo per buona parte tutte le statuizioni della direttiva C.E.E. n. 159, quando poi dobbiamo ancora discutere sulla minima unità di organizzazione aziendale, che è quella dei tre ettari. Non so per quali e per quante aziende noi potremo applicare queste direttive se non per le aziende cooperative o per quelle che avranno la possibilità di accorparsi e di svolgere un'attività agricola in modo diverso da quella attuale.
Da questa situazione ideale che noi vogliamo rappresentare nel futuro alla situazione in atto che noi abbiamo oggi nella Regione però ci passa ancora molto tempo e ci passerà ancora tempo, per cui io ritengo che l'articolo 4, così com'è messo, potrebbe non avere senso per quanto attiene particolarmente all'interpretazione dell'articolo 2 e non dell'articolo 26.
Secondo me, questa è una mia opinione, e ritengo non sia errata avendo seguito il problema molto da vicino per... insomma, essendomene occupato da tempo... facendo questa confusione tra articolo 26 e articolo 2, noi facciamo solo dei danni e non creiamo queste condizioni nuove per adeguare queste direttive alla nostra realtà regionale.
Per quanto riguarda l'articolo 6, ritengo che sia un articolo superfluo in quanto forse l'unica parte in comune che noi abbiamo con le nostre provvidenze regionali cumulabili ancora da discutere potrebbe essere quella del credito, cioè quella dei fondi di rotazione, mentre tutte le altre direttive (la n. 160: "Interventi a favore di coloro che abbandonano l'attività agricola come pensione anticipata dai 55 ai 65 anni", la n. 161: "Informazione e scelta professionale a chi cambia l'attività o l'assistenza per i piani di sviluppo e sul piano gestionale a tutte queste organizzazioni aziendali") non rientrano certo in contrasto con queste direttive della C.E.E., anzi ne sono già un'anticipazione per molti versi. È l'unica parte che potrebbe essere cumulabile, ma non lo è per il fatto che i nostri fondi di rotazione non sono finalizzati a un piano di sviluppo e non lo saranno se rimangono così come sono. Questo articolo 6, pertanto, potrebbe anche essere oggi pleonastico e potrebbe essere una dichiarazione di principio, ma non formulata in modo diverso, di revisione completa di tutti gli interventi nel settore dell'agricoltura, cioè una dichiarazione di questo tipo che noi per gli anni a venire, approfittando dell'occasione che ci è offerta dall'articolo 2 di adeguare le direttive della C.E.E. alla situazione regionale, potremmo porre mano alla revisione - di questo ne siamo tutti coscienti, lo affermiamo tutti quanti - degli interventi attuali nel settore dell'agricoltura per meglio finalizzarli a quelle intenzioni diciamo di riorganizzazione e di progresso del nostro settore agricolo, che a tutti noi sta a cuore ed è l'obiettivo che vogliamo perseguire tutti assieme.
Ci sono poi anche alcuni aspetti, dicevo, che vengono a confortare questa tesi di sdoppiamento di leggi: o recepiamo queste statuizioni dell'articolo 26, che ci impongono semplicemente di prevedere gli organi e le strutture non andando oltre per il momento, applicando le direttive così come sono, oppure simultaneamente facciamo le due leggi di interpretazione e di applicazione che ci mettono al riparo da eventuali sorprese. Dicevo che a conforto di questa interpretazione c'è anche l'articolo 39 per cui noi ci troveremo in pratica nell'impossibilità di dare applicazione alla direttiva n. 160, in quanto l'articolo 39 stabilisce che esercitano la funzione di organismi fondiari ai sensi e per gli effetti di cui all'ultimo comma dei precedenti articoli, cioè nel senso di trasferimento di proprietà nel caso previsto dalla direttiva n. 160: agricoltore che abbandona, viene pre-pensionato, mette a disposizione le terre di altri. Tutta quest'attività, secondo la legge dello Stato, dovrebbe essere gestita dagli Enti di sviluppo agricolo regionali o interregionali, nonché dalla Cassa per la formazione della proprietà contadina. Ora, non avendo in sede questi organismi - e ce ne siamo dimenticati nel definire questa legge -, non potremmo certamente utilizzare questi fondi messi a disposizione della direttiva n. 160 neanche interpretando l'articolo 26, perché mancano i presupposti per l'applicazione di questa direttiva. Naturalmente noi lì, in modo particolare, dovremo adeguare la legislazione statale alla nostra realtà regionale intendendo per Enti di sviluppo agricolo regionale o per Casse formazione l'Amministrazione regionale. Non credo che si voglia in questo caso istituire un Ente a hoc visto il fallimento completo in campo nazionale degli Enti di sviluppo, fallimento sul piano politico e sul piano istituzionale, in effetti non hanno mai operato o, se hanno operato, hanno operato per "allargare le mascelle a qualcuno", vedi l'Ente Maremma, o vedi altre situazioni analoghe. Questi, pertanto, sono dei limiti obiettivi all'applicazione di questa legge e sono i grossi contrasti che vengono fuori. Pertanto, far le cose di fretta solo per dire che abbiamo recepito queste proposte di legge relative all'articolo 26, senza le quali non potremo utilizzare questi fondi... Io dico che, anche se avremo dei fondi a disposizione in base a queste direttive, semplicemente con una legge del genere noi non potremo introitare nessun fondo, né potremo applicare queste direttive, perché, per molti versi, non ci sono congeniali.
Ritengo poi che sia pleonastico anche mettere nella legge che il Presidente della Giunta darà attuazione all'articolo 12 così com'è previsto all'articolo 5 se l'ultimo comma dell'articolo 12 prevede che, per stabilire la professionalità dell'addetto all'agricoltura, è sufficiente la nomina da parte del Presidente della Giunta di una Commissione regionale che individui la professionalità del soggetto richiedente. L'articolo 12 fa i tre casi: sono considerati soggetti aventi i requisiti coloro che hanno un determinato titolo di studio; sono al pari considerati soggetti alla stessa stregua professionalizzati coloro che almeno da tre anni esercitano l'attività, però per tutti gli altri casi il Presidente della Giunta nominerà una Commissione provinciale. Per noi che è una realtà regionale questo non ha senso, ma, in base alla legge, il Presidente nominerà questa Commissione, non è necessario inserire questo o recepire con la nostra legge questa statuizione in quanto è già prevista dalla legge nazionale ed è operante ope legis.
L'articolo 51 che ho già richiamato, per quanto riguarda l'utilizzazione dei fondi messi a disposizione per l'informazione socio-economica, stabilisce che sono istituiti corsi di formazione e di perfezionamento per il personale che sarà utilizzato. Ecco qui che il richiamo a quella legge regionale sul servizio dell'assistenza tecnica potrebbe venire a caso non in quell'articolo lì, perché tale servizio non è un organo burocratico della Regione, non è un organo che conti nelle procedure. Esso però è un organo che conta sul piano dell'assistenza all'azienda, dell'assistenza in modo particolare così come concepita, perché in questi ultimi anni noi abbiamo avuto dei grossi problemi, abbiamo creato sì degli interventi a favore della cooperazione favorendo la nascita di Cooperative, però ci siamo occupati poco della formazione professionale degli addetti alle Cooperative, e anche della gestione, dell'assistenza gestionale delle stesse. Le direttive della C.E.E. prevedono che l'Ente pubblico in prima persona, mediante un servizio di assistenza socio-economica, presti a tutti questi organismi cooperativi, a tutte queste Aziende, anche singole, tutta l'assistenza sul piano gestionale, sul piano contabile, sul piano delle realizzazioni e delle scelte dei piani di sviluppo. Il nostro servizio di assistenza tecnica, in base all'articolo 51, dovrebbe poter beneficiare... e la Regione potrebbe beneficiare di questi fondi previsti dall'articolo 51 se lo stabilisce con legge che l'informazione socio-professionale fatta mediante quell'organismo che abbiamo già... e per quest'attività si introitano quelle somme messe a disposizione dallo Stato tramite la C.E.E.. Ho così voluto brevemente dimostrare, tentare perlomeno di dimostrare che la legge che ci viene proposta dovrebbe essere rimeditata, dovrebbe essere ridiscussa in Commissione. Non c'è questa fretta e questa urgenza di arrivare oggi all'approvazione di questa legge, perché anche se l'articolo 26 stabilisce il temine dei sei mesi, l'entrata in vigore della legge per recepire queste procedure... non vogliamo con questo pregiudicare l'utilizzazione dei fondi ignorando che il grosso problema è l'articolo 2 e non l'articolo 26, e anche nell'interpretazione che noi diamo all'articolo 26 ci sono molti punti, diciamo così, di contrasto nella legge proposta, ci sono molti punti copiati da alcuni contenuti delle direttive europee, perché noi parliamo sempre vagamente, facciamo delle grosse dichiarazioni di principio sui piani di sviluppo, sulla perequazione dei redditi tenendo conto del Piano Regionale di Sviluppo e sugli obiettivi fissati dalla politica agraria regionale, ma in fin dei conti vogliamo una volta per sempre mettere il punto fermo su questa situazione?
Qual è e quale dovrà essere la nostra politica regionale in materia di agricoltura? Qual è il nostro Piano di Sviluppo Regionale che ancora non abbiamo abbozzato? Quali sono questi contenuti e qual è questa concreta possibilità di perequare il reddito dei nostri lavoratori agricoli, dei nostri coltivatori diretti, delle nostre aziende agricole a reddito degli altri settori?
Se noi non caliamo questa realtà delle direttive C.E.E. in una situazione regionale, vogliamo solo recepire dei fondi che non potremo utilizzare? Non li potremo utilizzare perché ci sono delle situazioni concrete e obiettive che ce ne impediranno l'utilizzazione. Mettiamoci perlomeno di buona lena, non ci vuole molto perché i nostri tecnici da anni si occupano dell'applicazione delle direttive C.E.E. e sono in grado, assistiti da consulenti sul piano tecnico-legislativo, di formulare queste proposte in breve tempo. Vi è pertanto l'esigenza di rinviare questa legge, che oggi, così come ci viene proposta, oltre ad essere in contrasto con molti articoli della legge nazionale, oltre a non rispondere a delle finalità generali di sviluppo della nostra agricoltura, ci creerebbe delle grosse difficoltà perché vorrebbe dire che la Regione, se non lo facesse oggi approfittando di questa situazione, per lungo tempo abdicherebbe alla calata delle direttive C.E.E. sulla nostra realtà regionale. Teniamo conto che ci sarà quanto prima - ed è la più interessante per noi - l'applicazione della Direttiva sulla montagna: quella del 21 gennaio 1974, che lo Stato però non ha ancora recepito con legge. Quella direttiva modificherà alcuni nostri interventi caso mai, però per il momento non ci riguarda in quanto, fintanto che non sarà recepita dallo Stato, non potrà essere recepita dalla Regione. Facciamo perciò molta attenzione a queste cose, mi pare che il problema sia stato trattato con abbastanza superficialità e con molta leggerezza, non lasciamoci portare dal discorso maggioranza e minoranza, non è il caso, l'agricoltura sta a cuore a tutti. Ci stiamo preoccupando di un problema generale e non è che questa legge cambi un qualcosa, non cambierà niente, perché questi soldi che ci verranno messi a disposizione non li potremo spendere e, se li avremo a disposizione, li spenderemo male perché non sappiamo ancora quello che vogliamo, non sappiano ancora come dovremo applicare queste cose, non sappiamo ancora come dovremmo modificare le direttive della C.E.E..
Ci sono dei limiti obiettivi all'applicazione di queste direttive, di questo ce ne dobbiamo rendere conto, non possiamo trattare il problema così alla Garibaldina semplicemente perché possiamo dire: "abbiamo dato attuazione all'articolo 26", questo non è sufficiente, dobbiamo essere tutti coscienti di questa esigenza e pertanto il rinvio si impone, è necessaria una discussione più approfondita. Le Commissioni si potranno riunire in breve tempo e arrivare alla definizione di un testo che soddisfi tutto quanto e non lasci tutto nello stato di incertezza, senza nessun contributo positivo alla realizzazione di questi presupposti per il miglioramento della nostra agricoltura. È semplicemente per notare che ci sono alcune grosse contraddizioni nel discorso del Consigliere Lustrissy, perché dire che... insomma, bisogna non avere letto tutto l'articolo 2 della legge nazionale... perché dice: "fino a quando le Regioni a Statuto speciale e a Statuto ordinario - si tratta dell'ultimo comma - e le Province..." ...(voce del Consigliere Lustrissy)... io ti ringrazio, ma se tu lasci parlare ...(voce del Consigliere Lustrissy)... ma allora permetti che continui? Con il tuo permesso io continuo, grazie. Allora dice: "fino a quando le Regioni a Statuto speciale e a Statuto ordinario e le Province di Trento e Bolzano non avranno provveduto con le proprie leggi, ai sensi del precedente quarto comma, si applicano nei loro territori le disposizioni della presente legge...". Il che vuol dire che se non si fa la legge, si vuole esattamente lasciare le cose come sono, in maniera da fare riferimento globale alla legge dello Stato. Non solo, mi sembra che bisogna non fare confusione fra l'aspetto legislativo, che è quello della legge n. 153 - e per il quale non vi può essere carenza perché o è in vigore la legge dello Stato, o sarà in vigore la legge regionale - e l'aspetto amministrativo: quello previsto dall'articolo 27, per il quale noi abbiamo provveduto all'impugnativa, perché sono due cose differenti che devono essere... ma ha ragione il Consigliere Bordon, lui non si arrabbia mai...
Una parte delle critiche fatte a questa legge invece è valida nella misura in cui il testo di legge che è stato presentato vuole troppo anticipare su certe procedure possibili facendo riferimento alla legge dello Stato 9 maggio 1965, n. 153: per esempio, non so... ma questo in parte è già stato corretto dalla Commissione Agricoltura, in questa maniera ...(voce di un Consigliere)... almeno, secondo noi, in questa maniera ...(voce di un Consigliere)... no, comunque, avendo fatto un rapido excursus in materia e sapendo che la C.E.E. i fondi comunque li dà soltanto quando ha anche approvato il Piano di Sviluppo specifico, a noi sembra che sia indispensabile avere la legge per poter presentare un Piano di Sviluppo che sia finanziabile dalla C.E.E., perché l'interpretazione dell'articolo 2 che fa il Consigliere Lustrissy, che è corretta, è proprio quella di poter trattare direttamente con la C.E.E., ma in forza di che cosa? di una legge regionale, anche se questa è quella che stiamo facendo ...(voci)... come? Certo, perché noi potremo presentare alla C.E.E. un Piano di Sviluppo soltanto quando, in forza di una legge regionale, ex articolo 2 della legge n. 153, avremo questa potestà, sennò sarà in vigore per la Valle d'Aosta la legge dello Stato, così come previsto dall'ultimo comma dell'articolo 2. Ecco perché vi è urgenza di fare una legge regionale, che ha il significato di obbligarci a dotarci di quei piani di sviluppo con, evidentemente, tutte le modificazioni che devono essere fatte per poter usufruire dei fondi C.E.E.. È in questo senso che abbiamo apportato delle modifiche alla legge presentata, che io adesso distribuisco. Vi è anche l'errore denunciato dal Consigliere Lustrissy: "legge regionale 5 aprile 1973, n. 152", non "75", ma è un errore materiale di battitura. Queste modifiche che adesso sottoponiamo alla vostra attenzione hanno il significato di dare alla Regione la massima facoltà possibile di adattamento regionale dei Piani di Sviluppo per ottenere questi finanziamenti.
Io non so come volete procedere ma, se ritenete di esaminare queste proposte di emendamento, potremmo sospendere la discussione di questo argomento e riprenderla nel pomeriggio; se voi invece ritenete che valga la pena di esaminare... Non è che noi siamo favorevoli per principio ad un rinvio, ma se queste modifiche dovessero sostanzialmente calmare certe apprensioni che sono state giustificate e spiegate adesso dal Consigliere Lustrissy e ieri accennate dal Consigliere Dujany... potremmo nel pomeriggio riprendere la discussione di questa legge e adesso continuare, se siete d'accordo, con l'ordine del giorno.
Bordon (D.C.) - Il commento dell'amico Lustrissy mi fa prendere la parola al termine perché quello che volevo dire è stato "svuotato" già in parte dall'intervento del Presidente della Giunta.
Per prima cosa auguro a me stesso che, volendo mediare le due tesi in contrapposizione, non abbia a prendere le botte da una parte e dall'altra come sempre accade. Sono stato "ammaestrato" da due sedute di Commissioni Affari Generali, non le chiamerei fiume, ma sono state abbastanza lunghe e hanno dimostrato che tutte le idee sono opinabili, anche quella di Lustrissy, al quale, una volta tanto e per compensarlo di quello che ha fatto, dico che mi sembra che abbia fatto uno studio approfondito, poi forse non è da condividere in tutto. In questa Commissione Affari Generali però noi già avevamo sentito la tesi di Dujany, che in fondo era anche condivisa da noi, per cui io ho l'impressione che ancora una volta - ecco il mio timore - si dialoghi, che è una cosa bellissima. Non mi si dica quindi che io non voglio i dialoghi, però io penso che, per la serietà della nostra Assemblea, visto che si sono portati avanti dialoghi per ore e ore in Commissione Affari Generali e dopo in Consiglio regionale, dopo aver ben dialogato, io penso che noi abbiamo anche l'obbligo di concludere qualche cosa, perché sennò non porteremo avanti niente. Ecco, quindi, io avrei voluto dirvi: o un rinvio o di portare avanti ancora questa proposta.
Fatta questa premessa, perché la Commissione Affari Generali alla quale ho l'onore di appartenere ha portato avanti questo? Abbiamo sentito certe tesi opposte, tanto per cominciare abbiamo fatto una prima seduta di questa Commissione Affari Generali e l'abbiamo rinviata perché volevamo sentire la Commissione Agricoltura. Ora, mi preoccupa un po', non personalmente, ma la battuta che la Commissione Agricoltura ha ancora aggravato la situazione... io non vorrei impostarla in quel modo lì, perché penso che la Commissione Agricoltura abbia fatto tutti i suoi studi, quindi abbia impostato la cosa bene, soltanto che ha - e non faccio parte della Commissione Agricoltura - un'idea diversa dalla tua, Lustrissy. Questa patente di responsabilità nel senso che ha aggravato la questione quindi io non la posso condividere e penso che anche per te sia stato un lapsus più che altro.
Per quanto invece riguarda noi, ad un certo momento abbiamo fatto una seconda riunione della Commissione Affari Generali e ci siamo confortati con i tecnici, con i rappresentanti dell'Ufficio Legale, i rappresentanti dell'Agricoltura e qual è stata la preoccupazione che ad un certo momento è emersa? Non è mica stata la critica delle idee divergenti, non è mica stata una critica come potremmo fare alla tua esposizione oggi. L'impostazione è stata diversa, io vorrei darti ragione su tante cose che tu hai spiegato e hai esposto, però, per esempio, tu mi devi consentire che una certa preoccupazione noi la possiamo anche avere sulla data del 9 dicembre, l'ultimo limite al quale noi dovremmo presentare questo. Ecco, quindi, uno dei primi punti da discutere è questo, perché la data del 9 dicembre non rappresenta niente e per altri può invece rappresentare qualche cosa. Allora vediamo un po' per quelli che a un certo momento si preoccupano... perché per tutte le leggi ci possono essere diverse interpretazioni che in buona fede si ritengono di poter portare avanti nell'interesse dell'una o dell'altra parte, interpretando in un modo o nell'altro. Io penso che se non ci fossero queste discussioni, tanto per cominciare non esisterebbe quella pericolosissima classe degli avvocati, amico Chanu, perché se io una legge non la potessi interpretare che matematicamente, ad un certo momento non ci sarebbe più motivo di discutere. Teniamo conto quindi anche di questo, per cui se ad un certo momento tu ne trovi uno che ti dice: "no", la mia preoccupazione esiste perché il 9 dicembre noi qualche cosa dobbiamo fare, io penso che non si debba giustificare questa impostazione.
I miei amici ed io ci siamo posti un'altra domanda e lo abbiamo chiesto ai tecnici, e cosa ci hanno risposto? Ci hanno detto: "guardate che, non facendo questa legge, a partire dal 9 dicembre, essendo andati fuori termini, noi potremmo anche perdere i finanziamenti dello Stato". Ora, io sono sicuro che il Consigliere Lustrissy mi risponderà: "no, noi non perdiamo niente", però, a compenso di questo, noi abbiamo chiesto a quelli che ci potevano rispondere: "ma, facendo questa legge, pregiudichiamo effettivamente una futura diversa impostazione?", come giustamente dicevi tu, che si dovrebbe fare un'altra legge, ci è stato risposto: "no, perché noi con questa legge facciamo un primo passo avanti e poi naturalmente ne potremo fare degli altri". Ora, voi capite perfettamente che la preoccupazione che ci assilla è un po' questa: ma per questa data del 9 dicembre facciamo bene a portare avanti questo se noi corriamo il pericolo di perdere delle sovvenzioni che ci dovrebbero arrivare dallo Stato da distribuire alla nostra agricoltura; se invece noi portiamo avanti questo e ad un certo momento pregiudichiamo il futuro, noi facciamo male, ecco tutto qui il discorso, potremmo discutere di nuovo attraverso tutta la giornata. Io ritengo che ad un certo momento chi ha un'idea, chi è in buona fede e la porta avanti sia meritevole di attenzione, come quell'altro che la contesta.
Ecco quindi che io sono di questo parere, Signori, se voi ritenete - il Presidente della Giunta lo ha detto - di portare delle modifiche, eccetera, dateci queste modifiche, cercheremo di fare al più presto possibile e oggi pomeriggio andremo avanti, perché sennò... e qui non facciamo la discussione di ieri, se ieri abbiamo evitato la provocazione per non cadere in una rissa... però ad un certo momento è anche vero... Io capisco che i problemi debbano essere dibattuti ma quando sono dibattuti per ore e ore e non si arriva ad una conclusione, io vi dico che qui veniamo meno al nostro compito. Se ad un certo momento, per non discutere o per continuare a discutere, non si conclude, beh Signori, io mi auguro che, dopo delle discussioni di ore, si faccia qualche cosa, perché se faccio qualche cosa, posso anche sbagliare ma posso anche fare bene, ma se non concludo niente, non faccio il mio dovere.
Chabod (D.C.) - Prima di dare la parola all'Avvocato Chanu, vorrei chiedere se si continua stamattina o se si rinvia al pomeriggio, perché se si rinvia al pomeriggio, è inutile perdere tempo.
Chanu (D.P.) - Non due battute, ma due brevi considerazioni sul fatto che si è eccessivamente dialogato, beh, io vorrei soltanto dire che naturalmente non ho ancora approfondito la proposta di modifica, ma, da quello che ho potuto vedere dalle righe, ho capito che queste ore di dialogo, nonostante quello che ne pensi Bordon, sono già servite. Esse, secondo me, sono servite a due obiettivi: il primo, il più importante - mi riservo comunque, faccio un discorso di aperçu perché non ho potuto approfondire - è quello che si è curato in questo nuovo testo lo sganciamento sostanziale della proposta di legge regionale da quella famosa legge nazionale del maggio 1975 che costituiva la nostra preoccupazione. Il fare riferimento, pur generico, a questa legge, che naturalmente aveva recepito tout court, andando al di là delle nostre possibilità, delle nostre facoltà legislative in materia, anche a livello di rapporti con la Comunità Europea, rischiava poi, in definitiva, di farci trovare in un certo senso agganciati a questo carro pur potendo avere noi e pur dovendo per la nostra realtà particolare comportarci in modo assai diverso.
Il secondo è un altro: effettivamente io non ho mai voluto... e ho il massimo rispetto per la Commissione Agricoltura e per le altre Commissioni, la preoccupazione che avevo esternato suscitando lo scandalo dell'amico Bordon in sede di Affari Generali era che con quelle modifiche addirittura si veniva ancora più a complicare, a rendere equivoca questa situazione che evidentemente vuol essere chiarita.
Detto questo, chiudo per quello che riguarda il grosso problema... articolo 2, il termine di sei mesi... è vero c'è quell'ultimo comma dell'articolo 2 che facoltizza in un certo senso il Governo a rendere applicabile questa legge qualora... Secondo me, questa è una "proboscide" che va agganciata all'articolo 27, per cui se è incostituzionale uno, non so quanto possa essere costituzionale l'altro... La cosa che comunque a me interessava far presente... perché se leggiamo l'articolo 2 - e già il Consigliere Dujany lo ha fatto -, mentre per le Regioni a Statuto ordinario le due condizioni sono il rispetto della direttiva e il rispetto dei principi contenuti nella presente legge, la legge di maggio... per le Regioni a Statuto Speciale, la cosa è diversa perché c'è il rispetto della direttiva e questo rispetto dei principi generali. Quando poi al terzo comma dell'articolo 2 si precisa che si considerano fondamentali ai fini dell'applicazione, non del secondo comma, ma del primo comma, cioè quello che riguarda la Regione a Statuto ordinario, i principi della legge, e si fa riferimento a quel famoso articolo 26... Evidentemente possiamo anche essere dell'idea che la deroga anche temporale a questo articolo 26, salva la facoltà del quarto, su cui si può discutere, potrebbe non consentire da parte dello Stato un'automatica pronuncia di decadenza per non avere rispettato questo termine. Io chiudo l'intervento, comunque ritengo che una discussione nel pomeriggio sulla nuova proposta potrà essere senz'altro costruttiva ed efficace.
Chabod (D.C.) - Se rinviamo al pomeriggio, è inutile che parliamo tutti.
Chincheré (P.C.I.) - La mia è una domanda.
Chabod (D.C.) - Sì, la rinviamo al pomeriggio, se continuiamo adesso, poi è inutile.
Chincheré (P.C.I.) - Ieri noi siamo intervenuti su questo problema e abbiamo chiesto al Presidente della Giunta e alla Giunta di quali strumenti intendeva adottarsi per l'applicazione di questi piani, perché credo che sia importante la discussione sostanziale e non quella sul problema dei singoli commi della legge. Siccome a queste domande, che erano un'apertura di discorso, non è stato risposto ieri sera se non in super en passant, vorrei sapere se oggi pomeriggio questo tipo di dibattito verrà ripreso.
Il Consiglio prende del rinvio dell'argomento al pomeriggio.
