Oggetto del Consiglio n. 353 del 27 novembre 1975 - Verbale
OGGETTO N. 353/75 - Disegno di legge sulle norme C.E.E.. Rinvio.
Con il presente disegno di legge, la Regione Autonoma Valle d'Aosta, intende mettere a punto gli strumenti operativi per la concreta realizzazione nella Regione delle direttive comunitarie per la riforma dell'agricoltura.
Come è noto, la "direttiva" è un atto giuridico della Comunità che, mentre indica alcuni obiettivi da raggiungere obbligatoriamente, lascia libertà di scelta agli Stati membri sui modi ed i mezzi più idonei per il raggiungimento degli scopi previsti.
Ne consegue che la concreta applicazione di una "direttiva" richiede l'emanazione di opportune norme applicative da parte del Governo Italiano.
Il 9 maggio 1975, a tre anni dall'adozione in sede comunitaria delle direttive per la riforma strutturale dell'agricoltura, è stata promulgata la legge n. 153 per l'attuazione delle direttive stesse.
L'articolo 26 della legge italiana di recepimento stabilisce che le Regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa - cioè, entro il 9 dicembre 1975 - dovranno adottare le norme procedurali necessarie per l'attuazione degli interventi previsti dalla legge, designando gli organi che dovranno svolgere l'attività amministrativa e tecnica.
Lasciando impregiudicata la facoltà della Regione di legiferare entro due anni dall'entrata in vigore della legge 9 maggio 1975, n. 153, a norma dell'articolo 2 della legge stessa, il presente disegno di legge regionale intende adempiere a precisi compiti in modo da consentire l'applicazione delle provvidenze indicate nelle direttive C.E.E. nn. 159, 160 e 161 del 17 aprile 1972.
Nell'intento di chiarire, sia pure in modo riassuntivo, la portata delle tre citate direttive comunitarie e della legge 9 maggio 1975, n. 153, se ne illustrano i seguenti aspetti fondamentali.
AMMODERNAMENTO DELLE AZIENDE AGRICOLE
I benefici previsti consistono in:
- forme di credito agevolato;
- garanzie sussidiarie per i mutui;
- cessione in proprietà o in affitto di terre resesi disponibili;
- aiuti alla tenuta di una contabilità aziendale;
- aiuti di avviamento alle associazioni di produttori per l'assistenza interaziendale.
Il concorso nel pagamento degli interessi, che riguarda l'intera spesa ammissibile, fino a 25 milioni di lire per ogni unità lavorativa impiegata, sarà dell'11% e durerà 20 anni nel caso di investimenti fondiari e 10 anni per le scorte. Tuttavia, l'onere a carico del beneficiario non potrà essere inferiore al 2%.
È prevista una sola forma di contributo in conto capitale e riguarda l'incremento della produzione bovina ed ovina (contributo per ettaro a foraggere di complessive Lire 56 mila circa in un triennio).
È previsto inoltre un contributo di Lire 280.000 erogabile in 4 anni, per la tenuta di una regolare contabilità.
I destinatari delle provvidenze elencate sono gli imprenditori agricoli a titolo principale (cioè coloro che debitano i due terzi della propria attività lavorativa all'agricoltura e che da questa ricavano i due terzi del loro reddito), dotati di sufficiente capacità professionale e che attualmente realizzino un reddito inferiore a quello mediamente percepito dai lavoratori non agricoli della zona.
Il piano di sviluppo aziendale, della durata massima di 9 anni, deve consentire il raggiungimento, al termine della trasformazione, di un reddito comparabile a quello dei lavoratori degli altri settori, almeno per un'unità lavorativa uomo.
INCORAGGIAMENTO ALLA CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ AGRICOLA
Il regime di aiuti previsto comporta:
- un'indennità di prepensionamento fissato a 900 unità di conto annue per gli imprenditori coniugati (attualmente pari, al cambio di 857 lire, a 771.300 lire) e a 600 u.c. o per i celibi e vedovi (attualmente, pari al cambio di 857 lire, a 514.200 lire).
- un premio di apporto strutturale per coloro che destinano le terre di cui sono proprietari agli scopi stabiliti.
L'indennità di anticipata cessazione dell'attività agricola può essere richiesta da:
- imprenditori agricoli di età compresa tra i 55 e i 65 anni che siano titolari di aziende con superficie inferiore ai 15 ettari che dedichino almeno il 50% del loro lavoro all'agricoltura e ne ricavino il 50% del loro reddito;
- imprenditori agricoli titolari di aziende di ampiezza superiore ai 15 ettari, con età tra i 60 - 65 anni.
Per ogni azienda, oltre al titolare, può beneficiare della indennità di anticipata cessazione un coadiuvante familiare o un lavoratore agricolo permanente.
Alla erogazione delle indennità di cessazione provvede l'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale, dietro motivato nulla osta della Regione.
INFORMAZIONE SOCIO-ECONOMICA E QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE
Le Regioni sono impegnate a provvedere alla realizzazione degli obiettivi posti dalla terza direttiva.
È precisato all'articolo 49 della legge 9 maggio 1975, n. 153, che le Regioni possono svolgere direttamente i compiti di informazione socio economica od anche affidare gli stessi ad associazioni dotate dei necessari requisiti di capacità' e serietà e che siano formate degli stessi produttori agricoli.
Anche per la qualificazione e l'aggiornamento professionale degli agricoltori la legge statale attribuisce un ruolo primario alle Regioni, ma stabilisce pure che tali compiti possono essere affidati alle organizzazioni professionali alle quali saranno corrisposti contributi fino al 70% delle spese sostenute.
---
Disegno di legge n. 153
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
Legge regionale ................................ n. ...... : "ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE DEL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE PER LA RIFORMA DELL'AGRICOLTURA E DELLE NORME DI CUI ALLA LEGGE 9 MAGGIO 1975, N. 153".
Il Consiglio Regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta Regionale
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Con la presente legge la Regione Autonoma Valle d'Aosta dà attuazione alle norme della legge 9 maggio 1975, n. 153, che recepisce le direttive comunitarie per la riforma dell'agricoltura, tenuto conto della situazione economica e delle caratteristiche strutturali delle aziende agricole del suo territorio.
La legge ha lo scopo di promuovere il miglioramento dei redditi, delle condizioni di vita e di lavoro della popolazione agricola mediante l'ammodernamento delle strutture produttive, il miglioramento della preparazione tecnica, economica e amministrativa degli addetti all'agricoltura.
Art. 2
L'obiettivo di reddito è il raggiungimento di una remunerazione del lavoro agricolo comparabile con quello degli addetti ai settori extra-agricoli della Regione, determinati secondo le norme contenute nella legge 9 maggio 1975, n. 153.
Il precitato reddito comparabile è realizzato attraverso l'attuazione di piani di sviluppo aziendali o interaziendali che consentano una più razionale ed efficiente organizzazione dei fattori di produzione.
I piani di sviluppo devono perseguire gli obiettivi fissati dalla politica agraria regionale, essere conformi con la programmazione economica regionale e rispondere alle direttive indicate nei successivi articoli.
Art. 3
Le funzioni tecniche, di istruttoria delle domande, di raccolta degli elementi e statistiche inerenti l'applicazione degli aiuti previsti dalla legge 9 maggio 1975, n. 153, sono esercitate dall'Assessorato all'Agricoltura e Foreste, che vi provvede mediante il servizio agrario. Le funzioni amministrative e finanziarie sono affidate all'Assessorato delle Finanze.
Per l'espletamento delle funzioni indicate nel primo comma relative all'applicazione della legge e delle direttive C.E.E., l'Assessorato dell'Agricoltura e Foreste può avvalersi di tutto il personale tecnico, amministrativo, d'ordine centrale e periferico, ivi compreso quello di cui alla legge regionale 5 aprile 1975, n. 15.
Spetta all'Assessorato dell'Agricoltura e Foreste:
- accertare l'esistenza dei requisiti per la concessione degli aiuti previsti dalla legge 9 maggio 1975, n. 153;
- approvare i piani di sviluppo aziendali e interaziendali, istruire le relative pratiche. Entro 90 giorni dalla presentazione dei piani di sviluppo, si dovrà concludere l'istruttoria con l'approvazione o il rigetto del piano stesso;
- vigilare sulla attuazione dei piani di sviluppo;
- proporre all'approvazione della Giunta Regionale le disposizioni procedurali per l'applicazione delle norme contenute nella legge 9 maggio 1975, n. 153;
- stabilire eventuali priorità nell'erogazione degli aiuti previsti dalle direttive C.E.E.;
- assicurare un'assistenza nella divulgazione delle norme C.E.E. e della legge 9 maggio 1975, n. 153, con particolare riguardo alla formulazione dei piani di sviluppo.
Art. 4
I piani di sviluppo aziendali ed interaziendali devono consentire, in senso generale, il raggiungimento degli obiettivi che si prefiggono le tre direttive C.E.E. sulla riforma agraria. In particolare, i piani stessi devono essere conformi agli indirizzi di politica agraria sottoindicati e consentire il raggiungimento degli obiettivi fissati negli indirizzi stessi:
- assicurare la continuità di un minimo di popolazione e di attività agricola indispensabile alla conservazione e protezione dell'ambiente naturale, con particolare riguardo alla difesa idrogeologica del territorio interamente montano della Regione;
- il raggiungimento di livelli di reddito per U.L.U. comparabile con quello raggiunto in attività extra-agricola;
- raggiungimento di unità aziendali aventi dimensioni tecnicamente ed economicamente valide;
- sviluppo della cooperazione agricola in tutti i settori, con particolare riguardo a quello della conduzione in comune delle aziende e degli allevamenti;
- incremento e valorizzazione delle produzioni agricole tipiche della Regione e ormai consolidate nel particolare ambiente montano;
- realizzazione prioritaria delle infrastrutture agricole anche a carattere interaziendale, con particolare riguardo alla elettrificazione, agli acquedotti e alla viabilità rurale;
- attuazione di tutti i miglioramenti fondiari a carattere aziendale o interaziendale indispensabili per una razionale ed economica gestione dell'azienda agraria, avuto riguardo agli specifici indirizzi produttivi (opere irrigue, fabbricati, sistemazione dei terreni, magazzini di raccolta e trasformazione di prodotti agricoli);
- tendere alla realizzazione di un'efficiente organizzazione aziendale, di una conveniente combinazione dei fattori produttivi e di una sufficiente organizzazione amministrativa, contabile e di direzione tecnica dell'azienda agraria;
- assicurare una conveniente capacità imprenditoriale e la continuità nel tempo della conduzione dell'azienda o delle aziende;
- nel settore dei miglioramenti agrari i piani di sviluppo dovranno assicurare una conveniente meccanizzazione agricola, una sufficiente dotazione delle scorte vive e morte nonché dei capitali circolanti indispensabili ad una regolare conduzione delle aziende;
- miglioramento quantitativo e qualitativo della produzione agricola, con specifico riferimento alle colture foraggere, ai pascoli, alle produzioni arboree pregiate (limitatamente alle zone che ne hanno la vocazione agronomica);
- espletamento dell'attività zootecnica nel rispetto degli indirizzi e delle leggi zootecniche e sanitarie vigenti in materia. In particolare, si fa riferimento alla scelta del bestiame, alla selezione e al suo miglioramento, al risanamento, alla profilassi delle malattie, alla raccolta e alla trasformazione razionale del latte.
Art. 5
Il Presidente della Giunta Regionale, su proposta dell'Assessorato dell'Agricoltura e Foreste, sentite le organizzazioni professionali più rappresentative della Regione, con proprio decreto, provvederà a costituire il Comitato consultivo di cui alla lettera c) dell'art. 26 e la Commissione di cui all'ultimo comma dell'art. 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153.
Art. 6
Le provvidenze previste dalla normativa comunitaria per la riforma delle strutture agricole (nn. 159, 160 e 161 del 17 aprile 1972) e della legge 9 maggio 1975, n. 153, non sono cumulabili, per le stesse opere e iniziative, con le analoghe provvidenze previste dalle leggi statali, regionali e, comunque, con gli eventuali benefici concessi da altri Enti Pubblici.
Art. 7
L'Amministrazione Regionale provvederà ad istituire nel bilancio della Regione appositi capitoli nella parte Entrate e nella parte Spese per l'introito degli stanziamenti che saranno effettuati dallo Stato in applicazione della legge 9 maggio 1975, n. 153. La destinazione dei citati stanziamenti è vincolata agli scopi previsti dalla predetta legge.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.
Chabod (D.C.) - Andiamo avanti con il disegno di legge iscritto al punto 12/e dell'ordine del giorno, il relatore è l'Assessore all'Agricoltura. Qui ci sono degli emendamenti da parte dell'Assessore all'Agricoltura, un secondo che leggo... o sennò si può incominciare la discussione generale e poi vediamo gli emendamenti man mano che si esaminano gli articoli.
Marcoz (U.V.P.) - Brevemente due parole. Penso che la relazione che accompagna questo disegno di legge sia abbastanza esauriente e ampia. Lo Stato ha provveduto a emanare la legge soltanto dopo tre anni dall'adozione in sede comunitaria delle direttive C.E.E. e noi, entro il 9 di dicembre del 1975, dobbiamo adottare le norme procedurali necessarie per l'attuazione degli interventi. Certo, il presente disegno di legge regionale intende solamente adempiere ai precisi compiti in modo da consentire l'applicazione di questa legge, salvo, entro due anni, come prevede l'articolo 2 del decreto-legge, legiferare più precisamente in materia. È una legge, tutto sommato, che veramente forse meglio si adatta alla nostra Comunità Montana, alla Regione Valle d'Aosta, però non possiamo in deroga legiferare contrariamente alle direttive C.E.E.. La Commissione Agricoltura ha già fatto un esame approfondito e ha fatto degli emendamenti che noi, come Giunta, accogliamo pienamente. Non conosco il parere della Commissione Affari Generali, quindi siamo qui per sentire.
Chabod (D.C.) - Do lettura degli emendamenti presentati dalla Commissione Agricoltura:
Emendamenti
- Art. 1, 1° comma. Il 1° comma dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:
"Con la presente legge la Regione Autonoma della Valle d'Aosta dà attuazione alle direttive del Consiglio delle Comunità Europee n. 159, 160 e 161 del 17 aprile 1972; tenuto conto della situazione economica e delle caratteristiche strutturali delle aziende agricole del suo territorio".
- Art. 3, 3° comma, capoverso 4°. Il capoverso 4° è sostituito dal seguente:
"Proporre all'approvazione della Giunta regionale ulteriori ed eventuali norme procedurali che si rendessero necessarie per una corretta applicazione della presente legge".
- Art. 3, 3° comma, capoverso 5°. Il capoverso 5° è sostituito dal seguente:
"Proporre alla Giunta regionale per l'approvazione da parte del Consiglio eventuali priorità nell'erogazione degli aiuti previsti dalle direttive C.E.E.".
La parola al Consigliere Chincheré.
Chincheré (P.C.I.) - Cominciamo col dire che la relazione a questa legge non è sufficiente, ma forse non poteva essere diversamente congegnata che così e, di conseguenza, sostanzialmente assolviamo la relazione sulla legge. Certamente è carente e in modo anche abbastanza grave la presentazione fatta dall'Assessore all'Agricoltura, che, a nostro avviso, sfugge ad alcuni problemi importanti e soprattutto - non so se per incapacità di scelte politiche o per altri motivi - c'è il tentativo di non affrontare il problema della prima, seconda e terza direttiva del Fondo Europeo di Garanzia e Orientamento Agricolo, detto anche F.E.O.G.A., in un discorso più generale che riguarda quello che è stato fatto a proposito di queste tre direttive, soprattutto alla luce di quanto consentirà che venga fatto dalle Regioni e dallo Stato italiano a proposito della quarta e della quinta direttiva dei F.E.O.G.A. che sono in via di applicazione.
Il discorso ovviamente non può che essere un discorso organico, anche perché già questa legge regionale contiene in sé i germi di un discorso organico che non è stato ancora fatto e che noi forse con troppa timidezza avevamo fatto nel luglio del 1974 presentando in Consiglio le proposte delle linee politico-programmatiche per il Piano di Sviluppo Regionale e che questa maggioranza si rifiuta nei fatti, al di là delle parole, di tenere in una qualunque considerazione, sia essa positiva o negativa, e di approfondire quelle linee di dibattito che in quel piano erano incluse. Se infatti noi andiamo a vedere questa proposta di legge all'articolo 2, terzo comma, contiene quelli che prima definivo i germi di un discorso organico sulle direttive del F.E.O.G.A., dice: "i piani di sviluppo devono perseguire gli obiettivi fissati dalla politica agraria regionale, essere conformi con la programmazione economica regionale e rispondere alle direttive indicate nei successivi articoli".
Allora la prima domanda che viene spontanea è se questo terzo comma è il fiorellino, l'orchidea all'occhiello della Giunta o dell'Assessore, o se dietro a quest'affermazione, che non può essere di pragmatica, c'è qualcosa e cos'è questo qualcosa e quando questo qualcosa lo si intende portare in Consiglio.
Direi che qualunque discorso non può prescindere da queste domande; infatti, i piani di sviluppo sono una cosa indispensabile per tre motivi: primo perché sono contenuti oggettivamente, esplicitamente richiesti direi dalle direttive F.E.O.G.A., perché sono l'unico strumento che ci consente un razionale intervento annuale in un piano che deve essere quinquennale e soprattutto è poi l'unico strumento che noi abbiamo per andare a controllare se le indicazioni di spesa hanno raggiunto quegli obiettivi che il Consiglio regionale si era prefisso. In mancanza di questo piano, tutto questo discorso non è possibile; non solo, sappiamo per esperienza - e mi sarebbe facile citare l'Emilia Romagna, l'Umbria, la Toscana e il Piemonte in questi ultimi mesi, ma sarebbe forse un discorso patriottico per noi Comunisti e non lo faccio - che se una Regione va a chiedere contributi con un Piano di Sviluppo, la possibilità di accedere rapidamente ai mutui lievita in un modo determinante. Direi che è giusto anche perché in Valle d'Aosta assistiamo al triste fenomeno i cui protagonisti sono innocenti... e parlo dei liberi professionisti che gestiscono molte volte e sono il pungolo nei confronti di Consorzi o di Comuni per ottenere i fondi F.E.O.G.A.. Io non contesto ai professionisti questo loro diritto, però contesto che la loro visione - limitata ai loro problemi professionali - sia compatibile con l'esigenza della Regione. Allora noi assistiamo al fatto che in Valle d'Aosta c'è una certa attività determinata dai fondi F.E.O.G.A. che però la Regione si limita ad avallare come esigenza di legge, ma non riesce a indirizzare per favorire certe scelte che vanno in una certa direzione o in un'altra, cioè quella che aveva nel Piano di Sviluppo, per esempio, l'individuazione delle vocazioni agricole territoriali della nostra Regione, suddivisione che deve essere assolutamente fatta.
Direi che, se dobbiamo, noi votiamo a favore di questa legge sia chiaro, però direi con questo retro pensiero che è fondamentale. Noi chiediamo degli impegni precisi da parte della Giunta, noi vogliamo sapere se la Giunta intende arrivare - e se è così, come e quando - in questo Consiglio con una bozza. Noi non vogliamo delle "cose" organiche perfette, ma che ci consentano di affrontare il problema e di andarlo a dibattere con tutte quelle forze sociali interessate, perché altrimenti corriamo rischio di fare dei discorsi vuoti sui Comuni, sui Consorzi, sulle Comunità Montane e sulla politica agricola valdostana.
Direi che dobbiamo fare anche un altro discorso e che dobbiamo aprire una vera e propria trattativa col Governo centrale. La Valle d'Aosta è l'unica Regione italiana esclusivamente considerata zona di montagna in base alla legge n. 991 e alla legge sulle Comunità Montane.
Siccome i Comuni montani delle Comunità Montane sono indicati dalla legge n. 991, la legge sulle Comunità Montane investe tutto, motivo per cui la Valle d'Aosta è di conseguenza l'unica Regione che è tutta suddivisa in Comunità Montane, è l'unico esempio in tutto il nostro Paese. Direi però che, ad esempio, le Comunità Montane partirono dal presupposto che ci fossero in una Regione delle aree privilegiate e delle aree depresse e, di conseguenza, dei settori trainati di riequilibrio territoriale economico.
Ovviamente in Valle d'Aosta la situazione esce da questa logica; di conseguenza, credo che sia corretto che, quando il Governo italiano stabilisce certi criteri di finanziamenti per quanto riguarda lo stato dei fondi F.E.O.G.A. o per quanto riguarda altri finanziamenti delle leggi sulla montagna, si debba tenere conto di questa nostra particolarità e aggiungere una percentuale che ci garantisca un maggior introito. Non so se il discorso è stato sufficientemente chiaro, io mi rendo anche conto che non è un discorso che si risolve in due giorni, però tra le tante cose che dobbiamo mettere in trattativa con il Governo centrale ci dovrebbe essere, a nostro avviso, anche questo.
Chabod (D.C.) - La parola al Consigliere Dujany.
Dujany (D.P.) - Vorrei brevemente ripetere alcune osservazioni in merito a questa bozza di legge che già abbiamo fatto in sede di Commissione Affari Generali.
La relazione dell'Assessore è stata, direi, confusionaria, qui non si tratta di nessun decreto-legge e non si tratta di nessuna Comunità Montana: qui è un problema di natura ben diversa, la cui dimensione mi pare meriti un momento di riflessione e per questa occasione, e perché l'argomento tratta un problema di capitale importanza e cioè i rapporti in una materia in cui le Regioni a Statuto speciale ritengono di avere competenza legislativa primaria e quindi debbono essere in condizioni di recepire e di legiferare in proprio indipendentemente dalla legislazione nazionale e in relazione alle direttive della Comunità Europea.
Mi pare che questo sia il primo atto legislativo dinanzi al quale si trova l'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta in questa sua specifica posizione di Regione a Statuto speciale. La legge nazionale n. 153, difatti, ha recepito alcune osservazioni che erano state fatte già negli anni passati in varie sedi governative e in sede di varie Commissioni parlamentari assieme alle altre Regioni a Statuto speciale per sostenere questo principio. Ricordo che questo principio non era stato per nulla accettato dal Ministero dell'Agricoltura, dalle Commissioni dell'Agricoltura, mentre è stato accettato dalla Commissione Affari Costituzionali, mi pare in sede di Senato, dove c'è stata una riunione congiunta delle Regioni e della Commissione stessa integrata con altri membri di altre Commissioni. Di lì è nata la dizione dell'articolo 2, la quale distingue, mi pare, accettando le osservazioni delle Regioni, le competenze delle Regioni a Statuto speciale rispetto alle Regioni a Statuto ordinario.
D'altra parte, sono state accettate le osservazioni delle Regioni, ad eccezione di quel controllo che lo Stato vuole imporre nel caso di inadempienza, ed è l'unica remora, che è stata posta alla legge nazionale. Mi pare difatti che la Giunta regionale, giustamente, abbia impugnato dinanzi alla Corte Costituzionale l'articolo 27 di questa legge, il quale prevede: "in caso di persistente inadempimento degli organi regionali nello svolgimento delle attività amministrative di attuazione delle direttive comunitarie, il Consiglio dei Ministri - eccetera - sentito il Presidente della Giunta regionale interessata, autorizza il Ministro per l'Agricoltura e le Foreste a disporre il compimento degli atti relativi in sostituzione dell'Amministrazione regionale...". Questo era l'unico articolo che poneva ancora delle restrizioni e direi di autonomia vera e propria in applicazione alle direttive della Comunità Europea previste da questa legge nazionale.
Fatte queste premesse, mi pare quindi che l'oggetto della legge non debba essere considerato un semplice adempimento ad una legge nazionale, altrimenti saremmo noi stessi contradditori di quanto abbiamo sostenuto in sede di elaborazione della legge nazionale. Nello stesso tempo saremmo contradditori anche nei confronti di un atto fatto giustamente dalla Giunta: l'impugnativa presso la Corte Costituzionale su un articolo che imponeva ancora dei limiti in questo rapporto diretto fra Comunità Europea e Regione in materia di regolamentazione di provvidenze a favore dell'agricoltura.
Si era risposto: "è urgente perché il termine del 9 dicembre è un termine perentorio", tale termine non mi pare perentorio per le Regioni a Statuto speciale perché all'articolo 2 è stabilito che non sia così per tali Regioni e in più l'articolo 27 impugnato parla di "persistente inadempimento", eccetera, ed è stato addirittura impugnato. Rimane però il problema di fondo che dobbiamo fare una legge regionale che recepisca le direttive della Comunità Europea e che non abbia nessun aggancio con la legge nazionale, altrimenti rischiamo di rinunciare ad una nostra competenza che ci è propria e che naturalmente vede per la prima volta un rapporto diretto tra Comunità Europea e Regione.
Naturalmente sul piano dell'opportunità e sul piano di alcuni fatti rimarranno da chiarire alcuni rapporti di carattere finanziario in cui gioca ancora oggi lo Stato in merito naturalmente all'emissione di determinati contributi. Credo che, per delle ragioni di opportunità a brevissima scadenza che si potranno chiarire anche assieme alle altre Regioni a Statuto speciale, non possiamo rinunciare ad un problema di principio di così grave importanza che ci mette in una dimensione europea, anziché metterci in una posizione diciamo di dipendenza della legislazione nazionale.
Io ho fatto questa osservazione, quindi la conclusione che chiederei è di voler cortesemente rinviare questo oggetto, di volerlo ristudiare alla luce di queste osservazioni, attirando l'attenzione del Consiglio sull'importanza dell'atto legislativo che stiamo facendo non tanto nel contenuto, perché non faccio ancora delle osservazioni di merito, ma faccio un'osservazione solo di carattere generale e di carattere naturalmente di impostazione di rapporti fra la Regione e la Comunità Europea e non di rapporti fra Regione e Stato e legislazione nazionale.
Chabod (D.C.) - La parola al Consigliere Lustrissy.
Lustrissy (D.P.) - Se viene accettata la proposta di rinvio... se non viene accettata, discutiamo.
Chabod (D.C.) - Non so se vogliamo lasciare parlare il Presidente, magari vedere un po'...
Andrione (U.V.) - Per quanto riguarda quanto è stato detto, avevo alcune cose da dire, mentre posso essere d'accordo sul tipo di impostazione che ha dato il Consigliere Dujany a questo problema, non riesco a capire in che cosa questa legge da noi presentata possa non essere conforme a quel dato tipo di impostazione, cioè quale sia il punto - perché noi elenchiamo le competenze - in cui vi sia conflitto fra l'articolo 2 della legge che ci riconosce un certo tipo di rapporto diretto con la C.E.E. e il testo di questa legge. L'argomento però - e chiedo scusa al Consiglio se faccio questa proposta che potrebbe anche sembrare balzana - merita di essere approfondito con una certa calma; sono le 20 e 40, se siete d'accordo, ne discutiamo domani mattina con il dovuto approfondimento. È vero quanto dice Dujany, e noi possiamo concordare sulle questioni dei termini perentori e sulla questione dell'impugnativa dell'articolo 27, ma è anche vero che sul piano pratico abbiamo interesse a che questa legge venga approvata con una certa tempestività e questo in relazione al discorso giusto che ha fatto il Consigliere Chincheré, sul quale ho poi alcune precisazioni da dare, perché non crediamo di avere inventato noi l'acqua calda, abbiamo mandato alcuni funzionari a Bruxelles che hanno avuto il compito di studiarsi i piani della Scozia e delle Alpi meridionali francesi, piani dai quali vogliamo ispirarci per fabbricarci un piano valdostano in questa maniera. Questo comunque è un discorso più ampio che potrà essere affrontato con più calma; se i Consiglieri credono di poter accettare una proposta di questo genere, rinviamo a domani mattina e approfondiamo questo argomento.
Chabod (D.C.) - Il Consiglio cosa decide di fare? Tutti d'accordo a rinviare domani mattina? Alle nove e mezzo va bene? La seduta è terminata.
Il Consiglio prende atto.
---
La seduta termina alle ore 20,40.
