Oggetto del Consiglio n. 349 del 27 novembre 1975 - Verbale

OGGETTO N. 349/75 - Cessione al Comune di Aosta di un'area destinata alla costruzione di un complesso residenziale per alloggi di tipo economico e popolare. Cessione all'I.A.C.P. di Aosta del fabbricato al rustico sorgente sulla predetta area.

Con provvedimento n. 222 in data 21 giugno 1975, il Consiglio regionale approvava l'acquisto, dalla ditta Alessandra Zadra in Berti, di un appezzamento di terreno, con annesso fabbricato al rustico, sito in località St. Martin de Corléans, del Comune di Aosta, da destinare a complesso residenziale per alloggi di tipo economico e popolare. Il relativo atto di compravendita è stato rogato dal Notaio Dr. Francesco Colombo, di Aosta, in data 17 ottobre 1975, rep. n. 8087/612.

Con provvedimento n. 3582 in data 2 luglio 1975, la Giunta regionale, in applicazione del 2° comma dell'art. 1 della legge 27 maggio 1975, n. 166, sulla base dell'importo di Lire 1.582.000.000, attribuito alla Regione Valle d'Aosta con deliberazione del CIPE, in data 16 marzo 1972, ha approvato il programma di localizzazione degli interventi per l'edilizia residenziale pubblica, localizzando nel Comune di Aosta un intervento dell'ammontare di Lire 582 milioni.

Con successivo provvedimento n. 5739 in data 18 novembre 1975, la Giunta regionale, in applicazione del 2° comma dell'art. 4 del D.L. 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, in legge 16 ottobre 1975, n. 492, ha localizzato nello stesso Comune di Aosta un intervento dell'ammontare di Lire 316 milioni, assegnate dal Ministro per i lavori pubblici, presidente del Comitato per l'edilizia residenziale, in applicazione del 3° comma dell'art. 4 del predetto D.L.. Detta assegnazione, come espressamente stabilito dalla legge, è autorizzata per l'esecuzione di programmi corredati da progetti esecutivi per opere da realizzare su aree espropriate o in proprietà e per le quali sia già stata rilasciata licenza edilizia.

Si ravvisa quindi l'opportunità di utilizzare gli interventi come sopra localizzati, per l'ultimazione dell'immobile acquistato dalla Regione dalla ditta Alessandra Zadra in Berti, trasferendo la proprietà del fabbricato al rustico all'I.A.C.P. e la proprietà dell'area al Comune di Aosta, che provvederà a stipulare con il predetto Istituto la convenzione prevista dall'art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

La Giunta regionale, pertanto, visto il vigente regolamento delle attribuzioni e competenze amministrative del Consiglio regionale, propone che il Consiglio stesso

Deliberi

1°) di costituire diritto di superficie a favore dell'Istituto Autonomo per le Case popolari della Valle d'Aosta sull'area (Foglio 29 particelle n. 481, 482, 203, 204, 199) asservita, ai fini urbanistici, al fabbricato in corso di costruzione, destinato a complesso residenziale per alloggi di tipo economico e popolare, sito in località St. Martin de Corléans del Comune di Aosta, trasferendo altresì all'Istituto stesso la proprietà del fabbricato al rustico per il prezzo complessivo di Lire 10.000 (diecimila). La durata di detto diritto viene fissata con riferimento a quanto sarà stabilito nella convenzione da stipulare fra il Comune di Aosta e l'I.A.C.P., in applicazione dell'art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865;

2°) di trasferire, con la destinazione di cui in premessa e per il prezzo di Lire 10.000 (diecimila) la proprietà dell'area descritta al precedente n. 1 oltre che la comproprietà per 1/2 del mappale n. 405 del foglio 29 al Comune di Aosta, onerandolo dalla stipulazione, entro sei mesi, della convenzione di cui all'art. 35 della legge n. 865 prima richiamata;

3°) i trasferimenti e la costituzione del diritto reale di superficie, come sopra deliberati, sono sottoposti a duplice condizione risolutiva:

a) la convenzione fra il Comune di Aosta e l'I.A.C.P. ex art 35 della legge 865, dovrà essere sottoscritta entro sei mesi dai trasferimenti autorizzati con il presente provvedimento;

b) il fabbricato dovrà essere ultimato entro due anni dalla stipulazione della convenzione di cui alla precedente lettera a).

Qualora non si verifichi l'una o l'altra delle predette condizioni, l'area ed il fabbricato dovranno essere retrocessi alla Regione, salvo proroghe da concedersi dalla Giunta regionale per giustificato motivo.

4°) di stabilire che l'I.A.C.P., ai fini della determinazione degli ammortamenti e conseguentemente del canone di locazione dei costruendi alloggi, fatto salvo il disposto dell'art. 19 del D.P.R. 30 dicembre 1972 n. 1035, valuti in Lire 238 milioni il valore attuale del fabbricato, determinando invece il valore dell'area con riferimento ai valori agricoli medi fissati dall'Ufficio Tecnico Erariale di Aosta, per l'anno 1975, ai sensi del 1° comma dell'art. 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, aumentato dell'integrazione di cui alla legge regionale della Valle d'Aosta 11 novembre 1974, n. 44.

5°) di delegare alla Giunta regionale l'adozione di ogni eventuale successivo provvedimento di esecuzione per addivenire alla stipulazione degli atti notarili di cui si tratta, conferendo altresì al rappresentante della Regione, che interverrà alla stipulazione dei precitati atti pubblici, la facoltà di autorizzare l'inserzione negli atti stessi delle precisazioni, rettifiche ed aggiunte, che saranno ritenute necessarie per il perfezionamento dei trasferimenti e della costituzione del diritto di superficie.

Allegati: n. 1 planimetria (Omissis)

Chabod (D.C.) - Allora si passa al punto 12/a dell'ordine del giorno suppletivo. Il Presidente della Giunta ha la parola.

Andrione (U.V.) - Si tratta della cessione al Comune di Aosta - ed è questo che è particolarmente urgente - del terreno e delle strutture della Casa Zadra, detta Berti.

Come loro, dalle carte ...(voci di alcuni Consiglieri)... sì, lo so, se non moriamo per les paperasses, non moriamo più... Come loro sanno, con la legge n. 166 e in base a precedenti suddivisioni fra le differenti Regioni, è stato attribuito alla Regione Valle d'Aosta un fondo di 580 milioni. Con il decreto n. 376, convertito in legge 16 ottobre del 1975, è stata aggiunta una seconda tranche di 600 miliardi divisa in due parti: una parte di 380 miliardi per il finanziamento normale di opere di edilizia economica e popolare, una parte di 280 miliardi per il compimento di opere già in costruzione; su questa seconda parte alla Regione Valle d'Aosta è stato concesso, in base a quei criteri ripartitivi, un fondo di 316 milioni di lire.

Date le difficoltà che abbiamo avuto per le localizzazioni e per altre questioni di questo genere, l'unico caso che si prestava all'utilizzazione di questi 316 milioni, che sennò sarebbero ritornati nel calderone nazionale, era la Casa Berti, perché è l'unico caso di casa edilizia economica e popolare che sia in costruzione e che può essere appaltata nei termini stabiliti dal decreto n. 376 convertito in legge 16 ottobre. Affinché questi tempi siano rispettati, è necessario: 1) che la Regione ceda a prezzo simbolico al Comune - e il Comune di Aosta è già d'accordo - il terreno e le strutture, a sua volta il Comune farà un contratto di cessione per 99 anni all'Istituto Autonomo delle Case Popolari, che arriverà in tempo ad appaltare la somma di 896 milioni e quindi a concludere entro l'anno prossimo la costruzione di 59 alloggi di edilizia economica e popolare.

Con questo primo tipo di casa di costruzione economica e popolare si può iniziare l'operazione di risanamento del centro storico per la quale abbiamo richiesto 3.150 milioni, di modo da avere il volano per spostare circa 60 o 50 famiglie e iniziare, in relazione al Piano Regolatore della Città di Aosta, il risanamento del quadrilatero compreso tra Tourneuve, Palais Roncas, Croix de Ville e Marché Vaudan. Questo accordo con il Comune di Aosta è particolarmente urgente perché il Comune deve trasmettere con la massima urgenza al Ministero dei Lavori Pubblici tutti i documenti relativi alla licenza edilizia, alla proprietà dell'area, all'avvenuta parziale costruzione e quindi la richiesta del finanziamento per il completamento dell'opera. In tal modo sarà perfettamente rispettato l'ordine del giorno del Partito Comunista votato all'unanimità nel momento in cui vi è stato l'acquisto della Casa Zadra, e cioè che il percorso di quegli alloggi non porterà con sé quel superamento di costo dovuto all'acquisto rapido di quel terreno.

La questione dovrebbe essere risolta entro il 31 dicembre 1975; i tempi tecnici sono quelli che sono, è per questa ragione che nell'accordo fatto con il Comune di Aosta abbiamo insistito affinché fosse portato con la massima urgenza al Consiglio regionale in maniera da non perdere questo finanziamento statale.

Chabod (D.C.) - C'è qualcuno che prende la parola? Chi è favorevole all'oggetto è pregato di alzare la mano; chi è contrario? Chi è astenuto?

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 30

Il Consiglio approva all'unanimità.

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Il Consiglio

delibera

1°) di costituire diritto di superficie a favore dell'Istituto Autonomo per le Case popolari della Valle d'Aosta sull'area (Foglio 29 particelle n. 481, 482, 203, 204, 199) asservita, ai fini urbanistici, al fabbricato in corso di costruzione, destinato a complesso residenziale per alloggi di tipo economico e popolare, sito in località St. Martin de Corléans del Comune di Aosta, trasferendo altresì all'Istituto stesso la proprietà del fabbricato al rustico per il prezzo complessivo di Lire 10.000 (diecimila). La durata di detto diritto viene fissata con riferimento a quanto sarà stabilito nella convenzione da stipulare fra il Comune di Aosta e l'I.A.C.P., in applicazione dell'art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865;

2°) di trasferire, con la destinazione di cui in premessa e per il prezzo di Lire 10.000 (diecimila) la proprietà dell'area descritta al precedente n. 1 oltre che la comproprietà per 1/2 del mappale n. 405 del foglio 29 al Comune di Aosta, onerandolo dalla stipulazione, entro sei mesi, della convenzione di cui all'art. 35 della legge n. 865 prima richiamata;

3°) i trasferimenti e la costituzione del diritto reale di superficie, come sopra deliberati, sono sottoposti a duplice condizione risolutiva:

a) la convenzione fra il Comune di Aosta e l'I.A.C.P. ex articolo 35 della legge 865, dovrà essere sottoscritta entro sei mesi dai trasferimenti autorizzati con il presente provvedimento;

b) il fabbricato dovrà essere ultimato entro due anni dalla stipulazione della convenzione di cui alla precedente lettera a).

Qualora non si verifichi l'una o l'altra delle predette condizioni, l'area ed il fabbricato dovranno essere retrocessi alla Regione, salvo proroghe da concedersi dalla Giunta regionale per giustificato motivo.

4°) Di stabilire che l'I.A.C.P., ai fini della determinazione degli ammortamenti e conseguentemente del canone di locazione dei costruendi alloggi, fatto salvo il disposto dell'art. 19 del D.P.R. 30 dicembre 1972 n. 1035, valuti in lire 238 milioni il valore attuale del fabbricato, determinando invece il valore dell'area con riferimento ai valori agricoli medi fissati dall'Ufficio Tecnico Erariale di Aosta, per l'anno 1975, ai sensi del 1° comma dell'art. 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, aumentato dell'integrazione di cui alla legge regionale della Valle d'Aosta 11 novembre 1974, n. 44.

5°) Di delegare alla Giunta regionale l'adozione di ogni eventuale successivo provvedimento di esecuzione per addivenire alla stipulazione degli atti notarili di cui si tratta, conferendo altresì al rappresentante della Regione, che interverrà alla stipulazione dei precitati atti pubblici, la facoltà di autorizzare l'inserzione negli atti stessi delle precisazioni, rettifiche ed aggiunte, che saranno ritenute necessarie per il perfezionamento dei trasferimenti e della costituzione del diritto di superficie.