Resoconto integrale del dibattito dell'aula

Oggetto del Consiglio n. 2794 del 22 novembre 1991 - Resoconto

OGGETTO N. 2794/IX Disegno di legge: "Modifiche della legge regionale 6 luglio 1984, n. 30, recante interventi regionali in materia di agricoltura, già modificata dalle leggi regionali 12 dicembre 1986, n. 62 e 13 giugno 1991, n. 19".

Presidente Ha chiesto di parlare il relatore, Consigliere Chenuil, ne ha facoltà.

Chenuil (PCI-PDS) Con questo disegno di legge si propone di erogare il contributo per opere eseguite da consorzi o consorterie pari al 95 per cento della spesa ammessa senza tener conto se l'importo sia pari o superiore ai 150 milioni.

Quindi il consorzio può appaltare e richiedere il contributo per opere di qualsiasi importo, mentre permane, se il consorzio lo richiede, la possibilità dell'esecuzione diretta da parte della Regione con spese a totale carico del bilancio regionale.

Si propone inoltre che vengano ammesse a contributo del 60 per cento le spese sostenute da consorzi e consorterie per impianti di irrigazione di qualsiasi tipo.

Viene poi aumentato l'importo massimo complessivo dei finanziamenti garantiti dalla fideiussione regionale da lire 1 miliardo a lire 10 miliardi.

Detto aumento è indispensabile per soddisfare le richieste già pervenute e le future che senz'altro perverranno.

Sarà compito della Giunta regionale all'inizio di ogni esercizio finanziario accertare la reale disponibilità, tenuto conto delle garanzie concesse e del piano di ammortamento che gli Istituti di Credito faranno pervenire.

Presidente E' aperta la discussione generale.

Ha chiesto di parlare il Consigliere Perrin, ne ha facoltà.

Perrin (UV) Nous sommes favorables à ces modifications et à mon avis quant au premier article, qui modifie l'art.7 de la loi régionale n° 30, il s'agit là d'une interprétation restrictive que le bureau compétent et maintenant la commission de coordination donnent au contenu de la loi 30 et de la loi 62/86. Mais pour éviter cela, nous modifions les termes de façon à ne pas avoir de problèmes dans le futur.

Nous sommes aussi d'accord du fait, et là il y avait eu une bévue lorsqu'au mois de juin nous avions voté l'autre loi 62 du 13.6.1991, puisque, ayant restreint la possibilité d'intervention dans les dépenses de gestion uniquement pour les réseaux d'irrigation par aspersion (irrigazione a pioggia), on pénalisait les autres qui ont évidemment les mêmes besoins, même si différents que ceux-ci. Donc nous sommes d'accord pour ces modifications.

Une recommandation nous ferions à l'Assesseur et une requête: nous sommes désormais à la quatrième ou cinquième modification de la loi 30; en 1984 on avait essayé d'arriver à un texte unique des lois concernant l'agriculture, en effet la loi n° 30/84 avait éliminé toute une série d'autres lois, de règlements, de délibérations de Junte qui prévoyaient différents types d'interventions; en faisant ce travail de regroupement on avait éclairci tous les problèmes. Maintenant nous sommes de nouveau à la dispersion des données à travers toute une série de lois.

Or, je me rends compte que difficilement on peut reporter au Conseil une loi organique qui remet ensemble tous les problèmes et qui reprend toutes les modifications, parce qu'une loi de ce genre, étant assujettie à l'approbation de la CEE, risquerait de rencontrer des problèmes. Donc, mieux ne pas éprouver cette expérience que nous avons d'ailleurs prouvée pour la loi n° 30. Je demanderais à l'Assesseur de faire rédiger par les bureaux un texte intégré des différentes lois, de façon que soit les agriculteurs, soit les professionnels, soit les conseillers mêmes puissent avoir une vision immédiate de tous les problèmes de l'agriculture.

Presidente Ha chiesto di parlare l'Assessore all'Agricoltura, Forestazione e Risorse Naturali Lanièce, ne ha facoltà.

Lanièce (DC)Nulla da aggiungere a quanto relazionato dal Consigliere Chenuil. Volevo solo confermare che queste modifiche sono delle necessità che si sono create strada facendo, che non vanno certamente a modificare quella che era la filosofia della legge 30.

Rispetto a quanto suggerito dal Consigliere Perrin, di fare un collage delle due modifiche alla legge 30 e di pervenire ad un testo unico per facilitare la lettura, è una cosa che stiamo già facendo; c'è il vicedirigente che sta predisponendo un testo unico per facilitare la lettura.

Il testo verrà distribuito a tutti i consiglieri, ai professionisti e agli stessi coltivatori che ne faranno richiesta. Cercheremo per quanto possibile di evitare di creare una miriade di modifiche, che si sono rese necessarie perchè qui c'è stata una interpretazione molto restrittiva da parte della commissione di controllo sull'applicazione dei contributi ai consorzi di miglioramento fondiario che venivano a paralizzare, non tanto per dover fare una miriade di delibere, ma in quanto si sono formalizzati sul fatto dei 150 milioni per opera, quindi quando si parlava di lotti non ne volevano sapere.

Ci rendiamo conto che con una interpretazione del genere, con 150 milioni non si poteva fare niente, i consorzi erano praticamente impediti a lavorare ed avremmo dovuto accollarci come Regione l'appalto di questi lavori, cosa che non mi pare sia il caso. La Regione si accolla come assessorato l'appalto delle grosse opere, mentre il resto viene demandato ai consorzi di miglioramento.

Spero che quanto prima gli uffici riescano a predisporre questo testo unificato, in modo da avere facilità di lettura.

Presidente Si passa all'esame dell'articolato. Do lettura dell'articolo 1:

Articolo 1 1. I commi tre e quattro dell'articolo 7 della legge regionale 6 luglio 1984, n. 30, recante interventi regionali in materia di agricoltura, come introdotti dall'articolo 3 della legge regionale 12 dicembre 1986, n. 62, sono così sostituiti:

"3. Il contributo regionale sulla spesa ammessa è concesso nelle seguenti misure:

a) 50% per opere eseguite da proprietari di aziende agricole, singoli od associati;

b) 95% per opere eseguite da consorzi di miglioramento fondiario o consorterie.

4. Qualora le opere siano di rilevante importanza ai fini dell'esercizio dell'agricoltura, possono, su richiesta dei consorzi, essere eseguite dalla Regione, con spesa a totale carico del bilancio regionale".

PresidentePongo in votazione l'articolo 1:

Esito della votazione

Presenti, votanti e favorevoli: 32

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente Do lettura dell'articolo 2:

Articolo 2 1. Il comma quattro dell'articolo 22 della legge regionale 6 luglio 1984, n. 30, recante interventi regionali in materia di agricoltura, come introdotto dall'articolo 8 della legge regionale 13 giugno 1991, n. 19, è così modificato:

"4. Le spese di gestione ammissibili per i beneficiari di cui al comma tre sono le spese di amministrazione e di manutenzione e gestione degli impianti di irrigazione, con esclusione di quelle relative alla retribuzione del personale.

Presidente Pongo in votazione l'articolo 2:

Esito della votazione

Presenti, votanti e favorevoli: 32

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente Do lettura dell'articolo 3:

Articolo 3 1. Il comma uno dell'articolo 23 della legge regionale 6 luglio 1984, n. 30, è così sostituito:

"1. Per facilitare il ricorso al credito agrario di miglioramento è autorizzata dal Consiglio regionale la concessione della fideiussione della Regione a garanzia dei mutui agevolati, con il concorso regionale nel pagamento degli interessi, per la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento di strutture collettive fino al limite massimo complessivo di finanziamenti garantiti di lire 10 miliardi".

2. Dopo il comma uno dell'articolo 23 della legge regionale 6 luglio 1984, n. 3 è inserito il seguente comma uno bis:

"1 bis. All'inizio di ogni esercizio finanziario la Giunta regionale, con proprio provvedimento, ridetermina l'importo di ogni garanzia concessa, tenendo conto del piano di ammortamento che gli istituti di credito garantiti fanno pervenire contestualmente al ricevimento della garanzia stessa, determinando inoltre il residuo concedibile sul limite massimo di finanziamenti di cui al comma uno".

Presidente Pongo in votazione l'articolo 3:

Esito della votazione

Presenti, votanti e favorevoli: 32

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente Do lettura dell'articolo 4:

Articolo 4 1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del comma tre dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Presidente Pongo in votazione l'articolo 4:

Esito della votazione

Presenti, votanti e favorevoli: 32

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente Pongo in votazione la legge nel suo complesso:

Esito della votazione

Presenti, votanti e favorevoli: 32

Il Consiglio approva all'unanimità