Oggetto del Consiglio n. 2793 del 22 novembre 1991 - Resoconto
OGGETTO N. 2793/IX Disegno di legge: "Modificazioni alla legge regionale 18 agosto 1986, n. 49, come modificata dalla legge regionale 27 dicembre 1989, n. 89, concernente l'applicazione in Valle d'Aosta del regolamento (CEE) n. 797/85 del Consiglio del 12 marzo 1985, relativo al miglioramento della efficienza delle strutture agrarie".
Presidente Ha chiesto di parlare il relatore, Consigliere Limonet, ne ha facoltà.
Limonet (DC) Il disegno di legge n. 328 presentato dalla Giunta regionale il 12 settembre 1991 modifica la legge regionale del 18 agosto 1986, n. 49, che era l'applicazione in Valle del regolamento CEE 797/85.
A proposito di detto regolamento vorrei segnalare che lo stesso è stato codificato, senza alcuna modifica, nel Consiglio CEE del 15.7.1991 con il numero 2328/91, ed è pertanto a questo numero che in futuro dovremo fare riferimento.
Questo fatto sarà quindi oggetto, assieme ad altre modifiche, di un emendamento che vi presenterà alla fine della relazione.
Come dicevo, il disegno 328 modifica la legge regionale 49/86, che era l'applicazione del regolamento prima citato, e la legge regionale del 27 dicembre 1989 n. 89, con la quale si era dato applicazione in Valle d'Aosta ad altri regolamenti, e precisamente al n. 2224/86, al n. 1760/87, al n. 1094 e 1137 del 1988.
Dette modifiche si sono rese necessarie poiché il 12 dicembre 1989 il Consiglio CEE, allo scopo di accelerare l'adeguamento delle strutture di produzione dell'agricoltura, ha adottato un altro regolamento, precisamente il n. 3808, a cui è indispensabile adeguarsi.
Le novità introdotte con questo adeguamento al provvedimento CEE sono: mentre prima poteva accedere al contributo CEE solo l'imprenditore agricolo a titolo principale, ossia solo chi ricavava dall'azienda agricola un reddito pari o superiore al 50 per cento del reddito totale e vi dedicava alla stessa più della metà del tempo di lavoro, ora detto regime viene allargato e permette l'accesso al contributo CEE anche a chi ricavi sempre il 50 per cento del proprio reddito, però come sommatoria di diverse attività, che possono essere agricole, forestali, turistiche o artigianali, ma sempre svolte nell'azienda.
Questo purché il reddito derivante dall'attività agricola non sia inferiore al 25 per cento del reddito totale e purché il tempo di lavoro dedicato alle attività esterne alla agricoltura non superi la metà del tempo di lavoro totale. Il fatto permetterà quindi l'accesso a contributi CEE di un certo livello ed entità anche a chi pratica l'agriturismo; infatti prima era solo di circa 40mila ECU, pari a circa 68 milioni di lire.
Un'altra novità riguarda la scadenza del 30 novembre 1987 per la presentazione dei piani di miglioramento, che se approvati davano diritto di beneficiare di aiuti per gli investimenti, scadenza che è stata prorogata al 31 dicembre 1991.
Il premio ai giovani imprenditori per il primo insediamento è passato da 7.500 ECU a 10.000 ECU, cioè da 13 milioni a circa 17 milioni. Il prestito, sempre ai giovani imprenditori per le spese inerenti al primo insediamento, è passato da 7.500 ECU a 10.000 ECU, che sono anche qui da 13 milioni circa a 17 milioni.
L'indennità compensativa annua, quella che chiamiamo comunemente verde agricolo, sarà di 120 ECU, circa 200mila, per UBA, cioè per unità di bovine adulte, o per ettaro di superficie foraggera lavorata.
Prima veniva corrisposta nella misura di un capo adulto per ettaro, cioè se una azienda aveva 10 capi e curava 14 ettari di terreni veniva indennizzato solo per 10 e per un massimo di 20 capi adulti per azienda, qualunque fosse l'estensione della stessa e tipo di produzione.
Ora questa indennità, cioè il verde agricolo, verrà corrisposto nel seguente modo: nella misura di 1,4 capi adulti per un ettaro; cioè una azienda di 14 capi che curi 10 ettari di terreno verrà indennizzata per 14 capi, mentre con il sistema precedente sarebbe stata indennizzata solo per 10.
Nel resto, che avete come allegato all'ordine del giorno, era inoltre previsto l'indennizzo per un massimo di 20 capi adulti per azienda se il latte veniva commercializzato, mentre se il latte veniva trasformato nella stessa azienda, sia tramite la sua lavorazione, sia tramite l'ingrasso di bovini, si indennizzavano fino ad un massimo di 60 capi. Ora, con il nuovo emendamento che presenteremo, si indennizzerà fino a 60 capi senza la distinzione del tipo di lavorazione.
Altre novità: prima le leggi regionali da modificare, cioè la n. 49/86 e la 89/89, prevedevano che entro 90 giorni dall'approvazione la Giunta regionale avesse proposto al Consiglio regionale un piano per gli interventi in zone sensibili da un punto di vista ambientale, cosa che non fu mai messa a punto.
Con il nuovo provvedimento verrà concesso un premio annuo per ettaro ai seguenti conduttori di alpeggi: conduttori di alpeggi siti in zone interessate dal punto di vista ambientale, conduttori di alpeggi che si impegnano a condurre i pascoli per almeno cinque anni, conduttori di alpeggi che si impegnino ad adottare pratiche agricole compatibili con le esigenze della protezione dell'ambiente e delle risorse naturali.
Per permettere ai conduttori di fruire degli interventi il Satessa elaborerà un programma specifico da approvarsi con delibera del Consiglio regionale.
Un'altra modifica degna di citazione è quella apportata all'articolo 2 della legge regionale 49 con cui si stabilisce che in futuro, onde evitare di dover incorrere alla lunga tempistica delle leggi, le direttive CEE potranno essere recepite con deliberazione del Consiglio, su proposta della Giunta.
Per dare corso alle variazioni prima illustrate, presenterò al Consiglio gli emendamenti al testo di legge per una parte sostitutivi di quelli presentati nella II e III commissione e la relazione accompagnatoria della legge nella nuova versione, cioè quella che tiene conto degli emendamenti apportati al testo.
Presidente E' aperta la discussione generale.
Ha chiesto di parlare il Consigliere Perrin, ne ha facoltà.
Perrin (UV) Le Groupe de l'Union Valdôtaine se déclare favorable à ce projet de loi, qui est une transposition d'un nouveau règlement communautaire, le 3808, qui a modifié le règlement communautaire précédent. Il nous semble juste qu'il y ait cette juxtaposition, afin de permettre d'obtenir à plein titre toutes les contributions que la CEE décerne aux agriculteurs.
Nous avons cependant une demande à poser à l'Assesseur: le règlement 3808 est beaucoup plus complexe, de ce règlement a été adoptée une partie, d'autres parties ne sont pas contenues dans les modifications; nous aimerions connaître les raisons pour lesquelles cela n'a pas été fait. Et puis un problème d'interprétation: à l'article 5, ainsi qu'il est modifié dans le dernier amendement présenté maintenant, on dit: "L'importo totale delle indennità è di 120 ECU per UBA o per ettaro di superficie foraggera".
Dans la phrase qui suit on dit: "La concessione dell'indennità è limitata ad 1,4 UBA per ettaro di superficie foraggera totale dell'azienda". Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction avec ce qui est dit précédemment? Là il y a la parité entre UBA et hectare, c'est-à-dire un bovin adulte pour chaque hectare; dans le deuxième alinéa par contre on dit que ce rapport n'est plus de 1 à 1 mais de 1 à 1,4. Donc il faut porter une petite modification.
Presidente Ha chiesto di parlare l'Assessore all'Agricoltura, Foreste e Risorse Naturali Lanièce, ne ha facoltà.
Lanièce (DC) L'osservazione fatta dal Consigliere Perrin è esatta, qui c'è stato un errore di battuta.
Pertanto, in risposta a quanto sollevato dal Consigliere Perrin, negli emendamenti, l'importo totale delle indennità è di 120 ECU per UBA. In effetti, per come l'articolo era formulato, si poteva intendere che uno poteva prendere sia sui capi di bestiame o, in alternativa, sugli ettari, mentre la direttiva è sui capi di bestiame adulto.
Ho poco da aggiungere a quanto ha relazionato il relatore Limonet, confermo quanto ha sostenuto il collega Perrin che questo è un aggiornamento della direttiva, come era stato fatto in precedenza, cioè la direttiva viene man mano modificandosi, di conseguenza questa non è una cosa innovativa ma è solo un adeguamento alle direttive impartite dalla CEE.
Si continua ad operare come si è operato in passato, modificando solo i dati come parametri che sono stati aggiornati, appunto, con la direttiva 2328/91.
Presidente Prima di passare all'esame dell'articolato, do atto che, essendoci state delle variazioni fra le proposte della commissione, viene consegnata da parte del relatore una relazione alla legge che tiene conto degli aggiornamenti che sono intervenuti.
Si passa all'esame dell'articolato. Do lettura dell'articolo 1:
Articolo 1 1. Dopo il comma due dell'articolo 2 della legge regionale 18 agosto 1986, n° 49 concernente l'applicazione in Valle d'Aosta del regolamento (CEE) n° 797/85 del Consiglio del 12 marzo 1985, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie, è aggiunto il seguente comma tre: "3. Le eventuali modifiche di adeguamento da apportare alle disposizioni applicative di cui al comma due, sono adottate con deliberazione del Consiglio, su proposta della Giunta regionale".
Presidente Pongo in votazione l'articolo 1:
Esito della votazione
Presenti, votanti e favorevoli: 33
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente Do lettura dell'articolo 2:
Articolo 2 1. Dopo il punto tre del paragrafo 2 (Requisiti dell'imprenditore) del capo 1 (Aiuti agli investimenti nelle aziende agricole) della parte B (Disposizioni specifiche) dell'allegato alla l.r. 49/86, è inserito il seguente punto quattro:
"Il regime d'aiuto di cui agli articoli da 2 a 6 del reg. (CEE) n° 797/85 e successive modificazioni è esteso agli imprenditori agricoli che, pur non essendo agricoltori a titolo principale, ricavano almeno il 50 per cento del loro reddito totale dalle attività agricole, forestali, turistiche o artigianali, oppure da attività di conservazione dello spazio naturale che usufruiscono di sovvenzioni pubbliche, svolte nella loro azienda, purché il reddito direttamente proveniente dall'attività agricola nella azienda non sia inferiore al 25 per cento del reddito totale dell'imprenditore e il tempo di lavoro dedicato alle attività esterne all'azienda non superi la metà del tempo di lavoro totale dell'imprenditore.
Presidente Pongo in votazione l'articolo 2:
Esito della votazione
Presenti, votanti e favorevoli: 33
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente Do lettura dell'articolo 3:
Articolo 3 1. La prima parte del punto due del paragrafo 5 (Agevolazioni agli investimenti) del capo 1 (Aiuti agli investimenti nelle aziende agricole) della parte B (Disposizioni specifiche) dell'allegato alla l.r. 49/86, è così sostituita: "Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, i cui piani di miglioramento, presentati sino al 31 dicembre 1991, siano stati approvati, possono beneficiare dei seguenti aiuti agli investimenti per i volumi massimi previsti dall'articolo 4 per le aziende singole e dall'articolo 6 per le aziende associate, del reg. (CEE) n° 797/85 e successive modificazioni:".
Presidente Pongo in votazione l'articolo 3:
Esito della votazione
Presenti, votanti e favorevoli: 33
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente Do lettura dell'articolo 4:
Articolo 4 1. Il primo e secondo trattino del punto quattro del capo 2 (Aiuti speciali ai giovani agricoltori: premio di insediamento) della parte B (Disposizioni specifiche) dell'allegato alla l.r. 49/86, sono C08i sostituiti:
"- un premio di primo insediamento di 10.000 ECU sotto forma di contributo una tantum;
- un concorso nel pagamento degli interessi del 5 per cento per la durata di anni 15 a fronte dei prestiti contratti per coprire le spese afferenti al primo insediamento nell'azienda. E' ammessa la capitalizzazione del concorso fino ad un importo massimo di 10.000 ECU".
Presidente Pongo in votazione l'articolo 4:
Esito della votazione
Presenti, votanti e favorevoli: 33
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente Do lettura dell'articolo 5 nella nuova formulazione:
Articolo 5 1. La lettera a) del paragrafo 2 (Importi), del capo 7 (Indennità compensativa per le zone agricole svantaggiate) della parte B (Disposizioni specifiche) dell'allegato alla l.r. n. 49/86, come sostituita dal comma uno dell'articolo 6 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 89, è così ulteriormente sostituita: "a) per la produzione bovina, equina, ovina e caprina, l'indennità è calcolata in funzione dell'entità del bestiame.
L'importo totale dell'indennità e di 120 ECU per UBA.
La concessione dell'indennità è limitata ad 1,4 UBA per ettaro di superficie foraggera totale dell'azienda.
Per quanto riguarda il calcolo dell'indennità l'importo massimo ammissibile a titolo del Fondo è limitato a 60 unita per azienda, sia che si tratti di unità di bovini adulti (UBA) sia che si tratti di unità di superficie (Ha)".
Presidente Pongo in votazione l'articolo 5:
Esito della votazione
Presenti, votanti e favorevoli: 33
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente Do lettura dell'articolo 6:
Articolo 6 1. n capo 8 (Aiuti nelle zone agricole svantaggiate a propensione turistica o artigianale) della parte B (Disposizioni specifiche) dell'allegato alla l.r. 49/86, è soppresso.
Presidente Pongo in votazione l'articolo 6:
Esito della votazione
Presenti, votanti e favorevoli: 33
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente Do lettura dell'articolo 7:
Articolo 7 1. n capo 11 (Interventi in zone sensibili da un punto di vista ambientale) della parte B (Disposizioni specifiche) dell'allegato alla legge regionale 49/86, è così sostituito:
"11. Interventi in zone sensibili da un punto di vista ambientale.
Al fine di evitare l'abbandono progressivo degli alpeggi che costituirebbe un grave pericolo dal punto di vista del mantenimento dell'equilibrio idrogeologico nelle zone di alta montagna e favorire l'utilizzo estensivo, ma corretto delle superfici destinate a pascolo, è concesso, ai sensi del reg. (CEE) n° 797/85 e successive modificazioni, un premio annuo per ettaro agli agricoltori che si impegnano per almeno 5 anni a condurre i pascoli adottando pratiche agricole compatibili con le esigenze della protezione dell'ambiente e delle risorse naturali.
Per usufruire degli interventi di cui al precedente punto, il Servizio di assistenza tecnica-economica, sociale e dello sviluppo agricolo dell'Assessorato dell'agricoltura, forestazione e risorse naturali, elabora un programma specifico d'interventi in zone sensibili da un punto di vista ambientale, da approvarsi con delibera del Consiglio regionale. Il programma delimita le zone d'intervento, le pratiche di produzione compatibili con le esigenze della protezione dell'ambiente e delle risorse naturali o del mantenimento dello spazio naturale e del paesaggio. Il programma disciplina anche l'utilizzo dei pascoli per quanto riguarda il mantenimento o la riduzione dell'intensità di produzione e la densità di bestiame più idonea, vengono inoltre fissati importo e durata del premio che dipendono dall'impegno assunto dall'agricoltore nel contesto del programma specifico.
Le eventuali modifiche al programma vengono approvate con delibera del Consiglio regionale.
Presidente Pongo in votazione l'articolo 7:
Esito della votazione
Presenti, votanti e favorevoli: 33
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente Do lettura dell'articolo 8:
Articolo 8 1. n capo 13 (Progetti pilota) della parte B (Disposizioni specifiche) dell'allegato alla l.r. 49/86, è soppresso.
Presidente Pongo in votazione l'articolo 8:
Esito della votazione
Presenti, votanti e favorevoli: 33
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente Do lettura dell'articolo 8 bis:
Articolo 8 bis 1. I riferimenti al regolamento (CEE) n. 797/ 85 si intendono come fatti al regolamento (CEE) n. 2328/91 del Consiglio del 15 luglio 1991, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie e devono essere letti secondo la tabella di corrispondenza che figura nell'allegato II al regolamento stesso".
Presidente Pongo in votazione l'articolo 8 bis:
Esito della votazione
Presenti, votanti e favorevoli: 33
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente Do lettura dell'articolo 9 nel testo emendato:
Articolo 9 1. Alla copertura della maggiore spesa per il 1991 di cui all'articolo 4, valutata in lire 100.000.000, si provvede mediante l'utilizzo dei fondi previsti al capitolo 43260 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1991, che presenta la necessaria disponibilità.
2. A decorrere dall'anno 1992 alla determinazione delle spese derivanti dall'applicazione della presente legge si provvederà con la legge finanziaria di cui all'articolo 19 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90.
Presidente Pongo in votazione l'articolo 9:
Esito della votazione
Presenti, votanti e favorevoli: 33
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente Do lettura dell'articolo 10:
Articolo 10 1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del comma tre dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
Presidente Pongo in votazione l'articolo 10:
Esito della votazione
Presenti, votanti e favorevoli: 33
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente Pongo in votazione la legge nel suo complesso:
Esito della votazione
Presenti, votanti e favorevoli: 33
Il Consiglio approva all'unanimità
